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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/12/2025, n. 5974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5974 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.11545/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, patrocinata Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Catania, elettivamente domiciliata in via Vecchia Ognina n.149 che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 CodiceFiscale_1
Nicosia, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Libranti, in Catania, Viale Ionio n.35, e rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Ilardo, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Parte_2 C.F._2
LI e dall'avv. Calogero Dante Cittadino, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Luca Parte_3 C.F._3
Buceti, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mingiardi Parte_4 C.F._4
Giuseppe, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_5 C.F._5
Mingiardi, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lo Verso Parte_6 C.F._6
1 Fabio, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lo Verso Fabio, per Parte_7 C.F._7 procura in calce alla comparsa;
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_8 C.F._8
Immordino, per procura in calce alla comparsa;
(c.f ), contumace;
Controparte_3 C.F._9
socio unico ( ), in persona del curatore;
Controparte_4 P.IVA_3
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 22.9.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio i convenuti al fine di Parte_1 ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale in conseguenza di condotte integranti i delitti di corruzione propria e induzione a promettere utilità a vario titolo contestati nell'ambito di giudizi penali definiti con sentenze di patteggiamento emessa dal GUP di Catania (vedi all.ti 8,9,10 cit.).
I convenuti, ad eccezione di , si sono costituiti in giudizio, con distinte Controparte_3 comparse eccependo, nel merito, l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento e contestando in particolar modo la mancanza di nesso causale, oltre che di puntuale allegazione e prova dei c.d. danni conseguenza genericamente allegati sotto il profilo del quantum.
Interrotto il giudizio per l'intervenuto fallimento di il giudizio è stato riassunto a cura Controparte_4 di anche nei confronti della Curatela Fallimentare. Parte_1
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni sollevate dai convenuti e si rileva la Pt_4 Pt_5 giurisdizione e la competenza del Tribunale adito essendo in tale sede avanzata una domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile per fatto illecito ed, in particolare, di danno derivante da condotte illecite integranti reato, come meglio descritto in citazione.
In primo luogo, va dichiarata improcedibile domanda nei confronti del fallimento di Controparte_4 atteso che “Spettano alla competenza del Tribunale fallimentare le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento, al fine dell'insinuazione nel passivo, di un'obbligazione di risarcimento dei danni vantata nei confronti del fallimento, e cioè riconducibile alla gestione fallimentare, poiché anche i crediti correlativi a debiti della massa, ove contestati, vanno verificati ed ammessi al passivo esclusivamente davanti al detto tribunale” (Cass. 3505/1991).
2 Sulla scorta dei principi in materia, si osserva che “Nel caso di fallimento di una società, l'azione per
l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt.
52 e 93 l.f. L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la pronuncia di improcedibilità, è necessario che l'attore in riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità”.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre, in ossequio alle regole di riparto dell'onere probatorio in materia, gravante sul danneggiato per quanto concerne l'an, il nesso causale e ancor di più la prova dei c.d. danni conseguenza risarcibili.
In diritto, in ordine all'efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, è stato chiarito che
“La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cass. 31010/2023).
Ancora, è stato, anche di recente, ribadito che “la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444
c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede
3 penale (Cass. 2168/2013 richiamata in Cass. 20562/2018)” (Cass. 2897/2024).
Dal compendio probatorio in atti, avente valore indiziario liberamente valutabile, emerge la responsabilità dei convenuti per le condotte illecite loro contestate.
Sul punto è stata allegata agli atti la sentenza della Corte dei Conti che, per i medesimi fatti, oggetto dei procedimenti penali ai danni dei convenuti, li ha condannati al risarcimento del danno all'immagine.
La parte attrice ha versato in atti gli elementi probatori raccolti nel giudizio penale, peraltro analiticamente richiamati nella sentenza della Corte dei Conti, ed in particolare: nelle annotazioni della GdF relative all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019 e prot.
29127 del 17.01.2020 (all.1 e 2 cit.), sono richiamate dichiarazioni rese in sede di indagine, estratti della trascrizione integrale del verbale di udienza redatto con il sistema della fonoregistrazione, tra le quali: dichiarazioni del direttore dei lavori Anas geom. , che ha ammesso gli Controparte_3 addebiti contestati in relazione ai lavori appaltati alla ed ha reso dichiarazioni Pt_1 CP_5 autoaccusatorie relative ad ulteriori e diversi atti corruttivi (CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, p. 5 ss); dichiarazioni del direttore operativo geom. , che ha ammesso gli addebiti contestati in relazione ai lavori Pt_1 Parte_3 Pt_1 appaltati alla ed ha reso dichiarazioni autoaccusatorie relative ad ulteriori e diversi atti corruttivi CP_5
(CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, p.
7 ss); il medesimo ha, altresì reso dichiarazioni auto accusatorie in relazione ai lavori appaltati Pt_1 alla e alle “mazzette” ricevute insieme a da parte di Controparte_4 Controparte_3
(all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 Parte_6 del 24.12.2019, p 31), nonchè dichiarazioni auto accusatorie in relazione ai lavori appaltati alla Pt_1
e alle “mazzette” ricevute Controparte_6 insieme a da parte di (CFR. all.1 annotazione della GdF Controparte_3 CP_7 relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, p 39); dichiarazioni del direttore dei lavori ing. , che ha ammesso gli addebiti contestati in relazione ai lavori Pt_1 Parte_8 Pt_1 appaltati alla ed ha reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie relative ad Controparte_8 ulteriori e diversi atti corruttivi (CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, p 13 ss) e dichiarazioni auto accusatorie in relazione ai lavori Pt_1 appaltati alla e alle “mazzette” ricevute insieme a da parte Controparte_4 Controparte_3 di per conto di C.G.C. S.R.L. e di per conto di Mit Cotruttori S.R.L. Testimone_1 Controparte_9
(p. CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019,
p 42); l'imprenditore ha reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie relative alla Testimone_1
4 consegna di una “mazzetta” all'ing. con riguardo a lavori effettuati dalla C.G.C. S.R.L. Parte_8
(p. CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 43 e ss.); dichiarazioni del direttore operativo Anas geom. che ha ammesso gli Parte_5 addebiti contestati in relazione ai lavori appaltati alla (CFR. all.1 annot. Pt_1 Controparte_8
GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 14 e ss.); dichiarazioni dell'imprenditore che ha reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie relative Persona_1 all'accordo corruttivo concluso con il Geom. (all.1 annot. GdF relativa all'inchiesta Parte_5
“Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 21 e ss.); dichiarazioni dell'imprenditore CP_7
, che ha reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie relative all'accordo corruttivo concluso dall'
[...] imprenditore con il Geom. (all.1 annot. GdF relativa all'inchiesta Persona_1 Parte_5
“Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 23 e ss.); dichiarazioni del legale rappresentante della
, che ha ammesso di essere sostanzialmente una “testa di legno” per Controparte_4 Parte_7 apporre firme e presenziare alle ispezioni ogni qual volta gli veniva richiesto dall'ex dipendente
; dichiarazioni di , dipendente della e poi Parte_6 Parte_6 Controparte_4 della che ha ammesso l'accordo corruttivo concluso con , e Testimone_2 CP_3 Pt_4
(all.1 annot.GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 32 e Parte_3 ss.); dichiarazioni rilasciate da e con riferimento Controparte_3 Parte_4 all'appalto ECOGEST s.p.a. (all.2 prot. 29127 del 17.01.2020, pp.38 e ss) e da Controparte_3
, e con riferimento all'appalto A.T.I. AUGUSTO
[...] Parte_4 Parte_3
FEGOTTO- SICILVERDE S.R.L. (all.2 prot. 29127 del 17.01.2020, pp.34 e ss.); l'O.C.C. 8226/19
R.G.N.R. del 15.10.2019 e dell'O.C.C.8226/19 R.G.N.R. del 27.11.2019 (all.2, 3 citaz.), la richiesta di rinvio a giudizio n.8226/19 R.G.N.R.; il verbale di udienza preliminare del 13.05.2020 proc. 8434/19
N.R.G. Gip (all. 4,5,6 citaz.). Sono state infine versate agli atti le sentenze di patteggiamento (docc. 8,
9 e10 all. citaz.).
Per il convenuto , legale rappresentante della è stata pronunciata in Controparte_1 CP_2 corso di causa la sentenza di patteggiamento del G.U.P. del Tribunale di Catania n. 29/2023 depositata il 16.01.2023.
Dall'esame complessivo degli elementi indiziari agli atti, che risultano gravi precisi e concordanti, emerge un sistema corruttivo finalizzato all'illecita percezione/dazione di tangenti nel corso di affidamenti di appalti pubblici da parte dei dipendenti e degli imprenditori convenuti.
In particolare, può ritenersi comprovata, sulla scorta delle dichiarazioni confessorie rese dai medesimi convenuti e di tutti gli elementi probatori raccolti nel giudizio penale sopra richiamati, l'intervenuta
5 dazione di somme di denaro da parte di imprenditori in relazione ad appalti di opere commissionate da al fine di ottenere dei favori consistenti nel positivo esito dei controlli e delle verifiche Parte_1 dell'esecuzione dell'opera realizzata nei vari appalti oggetto di causa, sebbene (sulla scorta di quanto emerso nel procedimento penale, e anche successivamente sulla scorta delle analisi in loco, commissionate successivamente all'emersione dei fatti di reato da i cui costi sono ivi oggetto di Pt_1 richiesta di risarcimento del danno patrimoniale), non fossero stati eseguiti tutti gli interventi previsti nell'originario progetto.
In relazione al convenuto si legge nella sentenza di patteggiamento agli atti “… non può Parte_8 essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art.129 C.p.p., non risultando dall'esame degli atti alcuna delle cause di non punibilità espressamente previste dalla richiamata norma, risultando viceversa provata la responsabilità dell'indagato. Ed invero, le dichiarazioni rese dallo stesso Pt_8 non lasciano spazio a dubbi di sorta circa la sua responsabilità e valgono, del pari, a compiutamente suffragare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 323-bis C.p. che comporta la diminuzione della pena da un terzo a due terzi (cfr. verbale di dichiarazioni spontanee del
20/9/2019, in atti), essendosi adoperato efficacemente per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori e per assicurare le prove del reato e l'individuazione di altri responsabili”.
In relazione al convenuto , si legge nella sentenza di patteggiamento n.542/2020 agli Controparte_1 atti “In relazione alla responsabilità non vi sono elementi che possano indurre ad escluderla nell'ottica di cui all'art. 129 c.p.p. alla luce delle stesse dichiarazioni dell'imputato, rese in occasione dell'interrogatorio del 25.9.19”.
In relazione ai convenuti , , , , nella Pt_2 CP_3 Pt_4 Parte_3 Pt_5 Pt_7 Parte_6 sentenza di patteggiamento n.254/2020 agli atti, vengono richiamate tutte le fonti di prova raccolte nel procedimento penale al fine di fondare l'esclusione di causa di proscioglimento degli imputati.
Da ultimo è stata prodotta la sentenza n.29/23 di applicazione della pena pecuniaria emessa contro la
(ora che del pari ha escluso elementi di discolpa sulla scorta Testimone_2 CP_2 delle risultanze delle indagini sopra richiamati.
Le condotte dei convenuti, come già rilevato, sono state anche oggetto del vaglio giudiziale nella sentenza n.64/2024 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, nel procedimento per responsabilità amministrativa a carico dei dipendenti (vedi deposito del 22/02/2024), nonché Pt_1 delle sentenze di rigetto emesse nei giudizi di impugnazione del licenziamento promossi dagli ex dipendenti (vedi deposito del 29/02/2024), anch'essi senz'altro acquisibili agli atti, trattandosi di
6 provvedimenti giudiziali sopravvenuti in corso di causa, la cui produzione in giudizio è senz'altro ammissibile.
Pertanto, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato in ordine alla commissione del fatto illecito da parte dei convenuti, tutti concorrenti, a vario titolo, nella causazione dei fatti illeciti meglio descritti in atti.
Resta tuttavia a carico del danneggiato la prova dei danni conseguenza in concreto subiti, con necessità che lo stesso assolva all'onere di puntuale allegazione e prova dei danni patrimoniali oggetto della richiesta di ristoro in tale sede avanzata.
Nella specie, ha chiesto il ristoro dei danni patrimoniali, producendo documentazione a Parte_1 supporto (all. 4, all. 5 e all. 6 in particolare nota Druo/Cria prot. n. 220803 del 30.04.2020 e note Team
Fraud Audit n. 214616 del 28.04.2020 e n. 230159 del 08.05.2020), così individuati:
- nella retribuzione lorda, con oneri riflessi, erogata ai dipendenti infedeli durante il periodo di commissione dei reati e sino alla data dell'intervenuto licenziamento;
nelle spese di trasferta sostenute da costoro nei medesimi frangenti nei quali avrebbero dovuto effettuare i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori;
nelle distinte spese di trasferta del Team Fraud Audit incaricato di effettuare le verifiche tecniche sui lavori oggetto degli episodi di corruzione contestati in sede penale (prot. 220803 del 30.4.2020 – doc. 14);
- nel pregiudizio patrimoniale derivante dal costo delle verifiche tecniche, dall'avere ricevuto Pt_1 dalle imprese esecutrici dei lavori prestazioni inferiori al corrispettivo pagato;
nel pregiudizio derivante dai disservizi/disfunzioni/ rallentamenti conseguenti ai fatti di reato e nella necessità di realizzare, ora per allora, i lavori a regola d'arte (vedi relazioni Team Fraud Audit prot. n. 214616 del 28.4.2020 e n.
230159 del 8.5.2020 e tabelle allegate – doc. 15-16-17).
Tuttavia, all'esito del giudizio, sebbene risultino effettivamente comprovate le condotte illecite poste in essere dai convenuti, non può che rilevarsi l'assenza di puntuale allegazione e prova, oltre che il difetto di nesso causale, in relazione a taluni dei c.d. danni conseguenza ivi richiesti, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, non risulta comprovato il nesso causale tra il danno patrimoniale ivi richiesto, consistente nelle retribuzioni lorde e contributi corrisposti dall nell'arco di un triennio ai dipendenti Parte_1 convenuti posto che, in assenza di prova della mancata esecuzione della prestazione lavorativa per un totale asservimento della prestazione lavorativa a finalità corruttive nel periodo indicato, con conseguente prova della mancanza di controprestazione lavorativa effettuata dal dipendente, nella specie assente, e invero neanche allegata dalla parte attrice, non pare possa riconoscersi alcun
7 automatismo tra la commissione di illeciti in occasione della prestazione dell'attività lavorativa e l'automatico venir meno del diritto del lavoratore alla retribuzione lavorativa percepita.
Non può pertanto sostenersi che il lavoratore debba restituire, a titolo di risarcimento del danno, tutto quanto ricevuto a titolo di retribuzione lorda per l'attività lavorativa svolta nell'arco di un triennio, dovendosi escludere che il risarcimento assolva ad una funzione “punitiva”, in luogo della funzione ristorativa del danno effettivamente subito, allegato e comprovato.
Del pari, non risulta allegato in maniera puntuale, essendosi la parte attrice limitata a fare confluire nel giudizio, senza alcuna argomentazione esplicativa a supporto di quanto prodotto, una notevole mole di relazioni di parte che, sulla scorta di una ricostruzione, previa analisi a campione di talune strade, concludono in termini probabilistici per l'esistenza di talune difformità (nei punti di esecuzione di taluni carotaggi a campione) tra la prestazione appaltata e quella effettivamente eseguita, senza tuttavia documentare o allegare che, in conseguenza di ciò e dei riscontri effettuati, la stessa parte attrice si andata incontro o dovrà sostenere ulteriori determinati esborsi o costi per il ripristino o il completamento delle opere appaltate, fondando le proprie pretese risarcitorie sulla base delle dette analisi a campione, parziali, dichiaratamente fondate su criteri probabilistici (come emerge dalle medesime relazioni), senza che risulti assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, in assenza di specifica e puntuale allegazione circa il danno patrimoniale derivante dall'indebita contabilizzazione di una parte, invero non determinata, delle prestazioni (che non risultano peraltro allegate puntualmente dalla parte danneggiata che genericamente rinvia alle relazioni, in assenza di allegazioni sul punto) che viene rimessa, anche da ultimo in conclusionale, ad una valutazione meramente equitativa o ad una
CTU che invero risulterebbe sul punto meramente esplorativa, oltre che volta a supplire all'onere probatorio e di puntuale allegazione gravante sulla parte danneggiata, con tutte le difficoltà in concreto derivanti dal notevole decorso di tempo dal fatto e dalla inevitabile modifica dello stato dei luoghi che avrebbe potuto essere supplita dagli strumenti processuali del caso quale l'ATP volto a consentire la cristallizzazione dello stato dei luoghi ad una certa data anche al fine di sostenere successive pretese risarcitorie.
Di converso, costituiscono un danno patrimoniale effettivamente subito dalla parte attrice strettamente e causalmente collegato alle condotte illecite dei convenuti, come tale risarcibile, i costi che la parte attrice ha dovuto sostenere al fine di effettuare le verifiche in loco (c.d. costi delle prove), atteso che le stesse sono state dettate dall'esigenza di verificare i luoghi, verosimilmente e primariamente ai fini di sicurezza, per eventualmente individuare interventi necessari, nonché al fine di fondare e sostenere gli addebiti mossi in sede penale, al fine di comprovare lo scambio illecito posto alla base delle condotte
8 corruttive contestate, a prescindere da quelli che furono gli esiti in concreto circa la prova del danno patrimoniale sopra richiesto, trattandosi di verifiche che devono ritenersi in ogni caso necessarie, per accertare la necessità di intervenire per ragioni di sicurezza con eventuali ulteriori lavori, trattandosi di lavori su strada aperta al transito.
Tali costi, la cui corretta quantificazione è sostanzialmente incontestata e come tale provata, possono essere quantificati sulla scorta della documentazione agli atti in €17.886,28 (vedi doc. 14), in
€98.734,44 (vedi doc.15) ed in €11.973,49 (vedi doc. 16-17) ed integrano un danno patrimoniale per la parte attrice che deve essere oggetto di ristoro poiché diretta conseguenza dei fatti illeciti oggetto di causa.
Tali esborsi integrano un danno patrimoniale effettivamente patito da che risulta Parte_1 direttamente e complessivamente riconducibile dalle condotte illecite poste in essere dai convenuti e devono essere conseguentemente dai medesimi risarciti con condanna di questi ultimi, in solido, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di dell'importo complessivo di Parte_1
€128.594,21, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda.
L infine, ha chiesto la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, del risarcimento del c.d. Pt_1 danno da interferenza all'azione amministrativa, rimettendosi ad una valutazione equitativa, senza tuttavia allegare, né in citazione, né nel corso del giudizio le voci di danno conseguenza da risarcire, peraltro senza reiterare da ultimo in conclusionale tale richiesta.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto
[...]
non trattandosi di domanda dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore ex art.36 Pt_2
c.p.c., dovendosi peraltro escludere la ricorrenza nella fattispecie di un collegamento che renda giustificabile il c.d. simultaneus processus, nonché tenuto conto dell'inammissibilità anche sotto il profilo della presunta compensazione del controcredito vantato trattandosi di pretesa creditoria non certa, oltre che indeterminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della controversia, determinato sulla scorta del criterio del decisum, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara improcedibile la domanda nei confronti del fallimento di Controparte_4
9 condanna i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di della somma di €128.594,21, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda;
Parte_1 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto Parte_2 condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €14.103,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, patrocinata Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato di Catania, elettivamente domiciliata in via Vecchia Ognina n.149 che la rappresenta e difende, per procura in calce alla citazione;
ATTORE
CONTRO
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Controparte_1 CodiceFiscale_1
Nicosia, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Andrea Libranti, in Catania, Viale Ionio n.35, e rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Ilardo, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Beatrice Parte_2 C.F._2
LI e dall'avv. Calogero Dante Cittadino, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Letterio Luca Parte_3 C.F._3
Buceti, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mingiardi Parte_4 C.F._4
Giuseppe, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_5 C.F._5
Mingiardi, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lo Verso Parte_6 C.F._6
1 Fabio, per procura in calce alla comparsa;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Lo Verso Fabio, per Parte_7 C.F._7 procura in calce alla comparsa;
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Parte_8 C.F._8
Immordino, per procura in calce alla comparsa;
(c.f ), contumace;
Controparte_3 C.F._9
socio unico ( ), in persona del curatore;
Controparte_4 P.IVA_3
CONVENUTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza del 22.9.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio i convenuti al fine di Parte_1 ottenere la condanna al risarcimento del danno patrimoniale in conseguenza di condotte integranti i delitti di corruzione propria e induzione a promettere utilità a vario titolo contestati nell'ambito di giudizi penali definiti con sentenze di patteggiamento emessa dal GUP di Catania (vedi all.ti 8,9,10 cit.).
I convenuti, ad eccezione di , si sono costituiti in giudizio, con distinte Controparte_3 comparse eccependo, nel merito, l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento e contestando in particolar modo la mancanza di nesso causale, oltre che di puntuale allegazione e prova dei c.d. danni conseguenza genericamente allegati sotto il profilo del quantum.
Interrotto il giudizio per l'intervenuto fallimento di il giudizio è stato riassunto a cura Controparte_4 di anche nei confronti della Curatela Fallimentare. Parte_1
Preliminarmente, in ordine alle eccezioni sollevate dai convenuti e si rileva la Pt_4 Pt_5 giurisdizione e la competenza del Tribunale adito essendo in tale sede avanzata una domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile per fatto illecito ed, in particolare, di danno derivante da condotte illecite integranti reato, come meglio descritto in citazione.
In primo luogo, va dichiarata improcedibile domanda nei confronti del fallimento di Controparte_4 atteso che “Spettano alla competenza del Tribunale fallimentare le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento, al fine dell'insinuazione nel passivo, di un'obbligazione di risarcimento dei danni vantata nei confronti del fallimento, e cioè riconducibile alla gestione fallimentare, poiché anche i crediti correlativi a debiti della massa, ove contestati, vanno verificati ed ammessi al passivo esclusivamente davanti al detto tribunale” (Cass. 3505/1991).
2 Sulla scorta dei principi in materia, si osserva che “Nel caso di fallimento di una società, l'azione per
l'accertamento e la condanna al pagamento di un credito dev'essere dichiarata d'ufficio (i) inammissibile, se la dichiarazione di fallimento è anteriore alla proposizione della domanda, o (ii) improcedibile, se la dichiarazione di fallimento sopravviene nel corso del giudizio nel corso del giudizio, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt.
52 e 93 l.f. L'unica eccezione può essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società; tuttavia, per evitare la pronuncia di improcedibilità, è necessario che l'attore in riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità”.
Ciò premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre, in ossequio alle regole di riparto dell'onere probatorio in materia, gravante sul danneggiato per quanto concerne l'an, il nesso causale e ancor di più la prova dei c.d. danni conseguenza risarcibili.
In diritto, in ordine all'efficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile, è stato chiarito che
“La sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va riconosciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essendogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale” (Cass. 31010/2023).
Ancora, è stato, anche di recente, ribadito che “la sentenza di patteggiamento - della quale l'art. 445, comma 1-bis, c.p.p. sancisce l'inefficacia agli effetti civili - può essere assunta semplicemente come elemento di prova, che può essere considerato in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo penale e, segnatamente (come nella specie), le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali, e ciò anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento in quanto il procedimento penale è stato definito ai sensi dell'art. 444
c.p.p., potendo la parte, del resto, contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede
3 penale (Cass. 2168/2013 richiamata in Cass. 20562/2018)” (Cass. 2897/2024).
Dal compendio probatorio in atti, avente valore indiziario liberamente valutabile, emerge la responsabilità dei convenuti per le condotte illecite loro contestate.
Sul punto è stata allegata agli atti la sentenza della Corte dei Conti che, per i medesimi fatti, oggetto dei procedimenti penali ai danni dei convenuti, li ha condannati al risarcimento del danno all'immagine.
La parte attrice ha versato in atti gli elementi probatori raccolti nel giudizio penale, peraltro analiticamente richiamati nella sentenza della Corte dei Conti, ed in particolare: nelle annotazioni della GdF relative all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019 e prot.
29127 del 17.01.2020 (all.1 e 2 cit.), sono richiamate dichiarazioni rese in sede di indagine, estratti della trascrizione integrale del verbale di udienza redatto con il sistema della fonoregistrazione, tra le quali: dichiarazioni del direttore dei lavori Anas geom. , che ha ammesso gli Controparte_3 addebiti contestati in relazione ai lavori appaltati alla ed ha reso dichiarazioni Pt_1 CP_5 autoaccusatorie relative ad ulteriori e diversi atti corruttivi (CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, p. 5 ss); dichiarazioni del direttore operativo geom. , che ha ammesso gli addebiti contestati in relazione ai lavori Pt_1 Parte_3 Pt_1 appaltati alla ed ha reso dichiarazioni autoaccusatorie relative ad ulteriori e diversi atti corruttivi CP_5
(CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, p.
7 ss); il medesimo ha, altresì reso dichiarazioni auto accusatorie in relazione ai lavori appaltati Pt_1 alla e alle “mazzette” ricevute insieme a da parte di Controparte_4 Controparte_3
(all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 Parte_6 del 24.12.2019, p 31), nonchè dichiarazioni auto accusatorie in relazione ai lavori appaltati alla Pt_1
e alle “mazzette” ricevute Controparte_6 insieme a da parte di (CFR. all.1 annotazione della GdF Controparte_3 CP_7 relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, p 39); dichiarazioni del direttore dei lavori ing. , che ha ammesso gli addebiti contestati in relazione ai lavori Pt_1 Parte_8 Pt_1 appaltati alla ed ha reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie relative ad Controparte_8 ulteriori e diversi atti corruttivi (CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, p 13 ss) e dichiarazioni auto accusatorie in relazione ai lavori Pt_1 appaltati alla e alle “mazzette” ricevute insieme a da parte Controparte_4 Controparte_3 di per conto di C.G.C. S.R.L. e di per conto di Mit Cotruttori S.R.L. Testimone_1 Controparte_9
(p. CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019,
p 42); l'imprenditore ha reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie relative alla Testimone_1
4 consegna di una “mazzetta” all'ing. con riguardo a lavori effettuati dalla C.G.C. S.R.L. Parte_8
(p. CFR. all.1 annotazione della GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 43 e ss.); dichiarazioni del direttore operativo Anas geom. che ha ammesso gli Parte_5 addebiti contestati in relazione ai lavori appaltati alla (CFR. all.1 annot. Pt_1 Controparte_8
GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 14 e ss.); dichiarazioni dell'imprenditore che ha reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie relative Persona_1 all'accordo corruttivo concluso con il Geom. (all.1 annot. GdF relativa all'inchiesta Parte_5
“Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 21 e ss.); dichiarazioni dell'imprenditore CP_7
, che ha reso spontanee dichiarazioni autoaccusatorie relative all'accordo corruttivo concluso dall'
[...] imprenditore con il Geom. (all.1 annot. GdF relativa all'inchiesta Persona_1 Parte_5
“Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 23 e ss.); dichiarazioni del legale rappresentante della
, che ha ammesso di essere sostanzialmente una “testa di legno” per Controparte_4 Parte_7 apporre firme e presenziare alle ispezioni ogni qual volta gli veniva richiesto dall'ex dipendente
; dichiarazioni di , dipendente della e poi Parte_6 Parte_6 Controparte_4 della che ha ammesso l'accordo corruttivo concluso con , e Testimone_2 CP_3 Pt_4
(all.1 annot.GdF relativa all'inchiesta “Buche d'Oro” prot. 720748 del 24.12.2019, pp. 32 e Parte_3 ss.); dichiarazioni rilasciate da e con riferimento Controparte_3 Parte_4 all'appalto ECOGEST s.p.a. (all.2 prot. 29127 del 17.01.2020, pp.38 e ss) e da Controparte_3
, e con riferimento all'appalto A.T.I. AUGUSTO
[...] Parte_4 Parte_3
FEGOTTO- SICILVERDE S.R.L. (all.2 prot. 29127 del 17.01.2020, pp.34 e ss.); l'O.C.C. 8226/19
R.G.N.R. del 15.10.2019 e dell'O.C.C.8226/19 R.G.N.R. del 27.11.2019 (all.2, 3 citaz.), la richiesta di rinvio a giudizio n.8226/19 R.G.N.R.; il verbale di udienza preliminare del 13.05.2020 proc. 8434/19
N.R.G. Gip (all. 4,5,6 citaz.). Sono state infine versate agli atti le sentenze di patteggiamento (docc. 8,
9 e10 all. citaz.).
Per il convenuto , legale rappresentante della è stata pronunciata in Controparte_1 CP_2 corso di causa la sentenza di patteggiamento del G.U.P. del Tribunale di Catania n. 29/2023 depositata il 16.01.2023.
Dall'esame complessivo degli elementi indiziari agli atti, che risultano gravi precisi e concordanti, emerge un sistema corruttivo finalizzato all'illecita percezione/dazione di tangenti nel corso di affidamenti di appalti pubblici da parte dei dipendenti e degli imprenditori convenuti.
In particolare, può ritenersi comprovata, sulla scorta delle dichiarazioni confessorie rese dai medesimi convenuti e di tutti gli elementi probatori raccolti nel giudizio penale sopra richiamati, l'intervenuta
5 dazione di somme di denaro da parte di imprenditori in relazione ad appalti di opere commissionate da al fine di ottenere dei favori consistenti nel positivo esito dei controlli e delle verifiche Parte_1 dell'esecuzione dell'opera realizzata nei vari appalti oggetto di causa, sebbene (sulla scorta di quanto emerso nel procedimento penale, e anche successivamente sulla scorta delle analisi in loco, commissionate successivamente all'emersione dei fatti di reato da i cui costi sono ivi oggetto di Pt_1 richiesta di risarcimento del danno patrimoniale), non fossero stati eseguiti tutti gli interventi previsti nell'originario progetto.
In relazione al convenuto si legge nella sentenza di patteggiamento agli atti “… non può Parte_8 essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art.129 C.p.p., non risultando dall'esame degli atti alcuna delle cause di non punibilità espressamente previste dalla richiamata norma, risultando viceversa provata la responsabilità dell'indagato. Ed invero, le dichiarazioni rese dallo stesso Pt_8 non lasciano spazio a dubbi di sorta circa la sua responsabilità e valgono, del pari, a compiutamente suffragare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 323-bis C.p. che comporta la diminuzione della pena da un terzo a due terzi (cfr. verbale di dichiarazioni spontanee del
20/9/2019, in atti), essendosi adoperato efficacemente per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori e per assicurare le prove del reato e l'individuazione di altri responsabili”.
In relazione al convenuto , si legge nella sentenza di patteggiamento n.542/2020 agli Controparte_1 atti “In relazione alla responsabilità non vi sono elementi che possano indurre ad escluderla nell'ottica di cui all'art. 129 c.p.p. alla luce delle stesse dichiarazioni dell'imputato, rese in occasione dell'interrogatorio del 25.9.19”.
In relazione ai convenuti , , , , nella Pt_2 CP_3 Pt_4 Parte_3 Pt_5 Pt_7 Parte_6 sentenza di patteggiamento n.254/2020 agli atti, vengono richiamate tutte le fonti di prova raccolte nel procedimento penale al fine di fondare l'esclusione di causa di proscioglimento degli imputati.
Da ultimo è stata prodotta la sentenza n.29/23 di applicazione della pena pecuniaria emessa contro la
(ora che del pari ha escluso elementi di discolpa sulla scorta Testimone_2 CP_2 delle risultanze delle indagini sopra richiamati.
Le condotte dei convenuti, come già rilevato, sono state anche oggetto del vaglio giudiziale nella sentenza n.64/2024 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Sicilia, nel procedimento per responsabilità amministrativa a carico dei dipendenti (vedi deposito del 22/02/2024), nonché Pt_1 delle sentenze di rigetto emesse nei giudizi di impugnazione del licenziamento promossi dagli ex dipendenti (vedi deposito del 29/02/2024), anch'essi senz'altro acquisibili agli atti, trattandosi di
6 provvedimenti giudiziali sopravvenuti in corso di causa, la cui produzione in giudizio è senz'altro ammissibile.
Pertanto, risulta assolto l'onere della prova gravante sul danneggiato in ordine alla commissione del fatto illecito da parte dei convenuti, tutti concorrenti, a vario titolo, nella causazione dei fatti illeciti meglio descritti in atti.
Resta tuttavia a carico del danneggiato la prova dei danni conseguenza in concreto subiti, con necessità che lo stesso assolva all'onere di puntuale allegazione e prova dei danni patrimoniali oggetto della richiesta di ristoro in tale sede avanzata.
Nella specie, ha chiesto il ristoro dei danni patrimoniali, producendo documentazione a Parte_1 supporto (all. 4, all. 5 e all. 6 in particolare nota Druo/Cria prot. n. 220803 del 30.04.2020 e note Team
Fraud Audit n. 214616 del 28.04.2020 e n. 230159 del 08.05.2020), così individuati:
- nella retribuzione lorda, con oneri riflessi, erogata ai dipendenti infedeli durante il periodo di commissione dei reati e sino alla data dell'intervenuto licenziamento;
nelle spese di trasferta sostenute da costoro nei medesimi frangenti nei quali avrebbero dovuto effettuare i controlli sulla corretta esecuzione dei lavori;
nelle distinte spese di trasferta del Team Fraud Audit incaricato di effettuare le verifiche tecniche sui lavori oggetto degli episodi di corruzione contestati in sede penale (prot. 220803 del 30.4.2020 – doc. 14);
- nel pregiudizio patrimoniale derivante dal costo delle verifiche tecniche, dall'avere ricevuto Pt_1 dalle imprese esecutrici dei lavori prestazioni inferiori al corrispettivo pagato;
nel pregiudizio derivante dai disservizi/disfunzioni/ rallentamenti conseguenti ai fatti di reato e nella necessità di realizzare, ora per allora, i lavori a regola d'arte (vedi relazioni Team Fraud Audit prot. n. 214616 del 28.4.2020 e n.
230159 del 8.5.2020 e tabelle allegate – doc. 15-16-17).
Tuttavia, all'esito del giudizio, sebbene risultino effettivamente comprovate le condotte illecite poste in essere dai convenuti, non può che rilevarsi l'assenza di puntuale allegazione e prova, oltre che il difetto di nesso causale, in relazione a taluni dei c.d. danni conseguenza ivi richiesti, per le ragioni che si vanno ad esporre.
Invero, non risulta comprovato il nesso causale tra il danno patrimoniale ivi richiesto, consistente nelle retribuzioni lorde e contributi corrisposti dall nell'arco di un triennio ai dipendenti Parte_1 convenuti posto che, in assenza di prova della mancata esecuzione della prestazione lavorativa per un totale asservimento della prestazione lavorativa a finalità corruttive nel periodo indicato, con conseguente prova della mancanza di controprestazione lavorativa effettuata dal dipendente, nella specie assente, e invero neanche allegata dalla parte attrice, non pare possa riconoscersi alcun
7 automatismo tra la commissione di illeciti in occasione della prestazione dell'attività lavorativa e l'automatico venir meno del diritto del lavoratore alla retribuzione lavorativa percepita.
Non può pertanto sostenersi che il lavoratore debba restituire, a titolo di risarcimento del danno, tutto quanto ricevuto a titolo di retribuzione lorda per l'attività lavorativa svolta nell'arco di un triennio, dovendosi escludere che il risarcimento assolva ad una funzione “punitiva”, in luogo della funzione ristorativa del danno effettivamente subito, allegato e comprovato.
Del pari, non risulta allegato in maniera puntuale, essendosi la parte attrice limitata a fare confluire nel giudizio, senza alcuna argomentazione esplicativa a supporto di quanto prodotto, una notevole mole di relazioni di parte che, sulla scorta di una ricostruzione, previa analisi a campione di talune strade, concludono in termini probabilistici per l'esistenza di talune difformità (nei punti di esecuzione di taluni carotaggi a campione) tra la prestazione appaltata e quella effettivamente eseguita, senza tuttavia documentare o allegare che, in conseguenza di ciò e dei riscontri effettuati, la stessa parte attrice si andata incontro o dovrà sostenere ulteriori determinati esborsi o costi per il ripristino o il completamento delle opere appaltate, fondando le proprie pretese risarcitorie sulla base delle dette analisi a campione, parziali, dichiaratamente fondate su criteri probabilistici (come emerge dalle medesime relazioni), senza che risulti assolto l'onere probatorio gravante sul danneggiato, in assenza di specifica e puntuale allegazione circa il danno patrimoniale derivante dall'indebita contabilizzazione di una parte, invero non determinata, delle prestazioni (che non risultano peraltro allegate puntualmente dalla parte danneggiata che genericamente rinvia alle relazioni, in assenza di allegazioni sul punto) che viene rimessa, anche da ultimo in conclusionale, ad una valutazione meramente equitativa o ad una
CTU che invero risulterebbe sul punto meramente esplorativa, oltre che volta a supplire all'onere probatorio e di puntuale allegazione gravante sulla parte danneggiata, con tutte le difficoltà in concreto derivanti dal notevole decorso di tempo dal fatto e dalla inevitabile modifica dello stato dei luoghi che avrebbe potuto essere supplita dagli strumenti processuali del caso quale l'ATP volto a consentire la cristallizzazione dello stato dei luoghi ad una certa data anche al fine di sostenere successive pretese risarcitorie.
Di converso, costituiscono un danno patrimoniale effettivamente subito dalla parte attrice strettamente e causalmente collegato alle condotte illecite dei convenuti, come tale risarcibile, i costi che la parte attrice ha dovuto sostenere al fine di effettuare le verifiche in loco (c.d. costi delle prove), atteso che le stesse sono state dettate dall'esigenza di verificare i luoghi, verosimilmente e primariamente ai fini di sicurezza, per eventualmente individuare interventi necessari, nonché al fine di fondare e sostenere gli addebiti mossi in sede penale, al fine di comprovare lo scambio illecito posto alla base delle condotte
8 corruttive contestate, a prescindere da quelli che furono gli esiti in concreto circa la prova del danno patrimoniale sopra richiesto, trattandosi di verifiche che devono ritenersi in ogni caso necessarie, per accertare la necessità di intervenire per ragioni di sicurezza con eventuali ulteriori lavori, trattandosi di lavori su strada aperta al transito.
Tali costi, la cui corretta quantificazione è sostanzialmente incontestata e come tale provata, possono essere quantificati sulla scorta della documentazione agli atti in €17.886,28 (vedi doc. 14), in
€98.734,44 (vedi doc.15) ed in €11.973,49 (vedi doc. 16-17) ed integrano un danno patrimoniale per la parte attrice che deve essere oggetto di ristoro poiché diretta conseguenza dei fatti illeciti oggetto di causa.
Tali esborsi integrano un danno patrimoniale effettivamente patito da che risulta Parte_1 direttamente e complessivamente riconducibile dalle condotte illecite poste in essere dai convenuti e devono essere conseguentemente dai medesimi risarciti con condanna di questi ultimi, in solido, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di dell'importo complessivo di Parte_1
€128.594,21, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda.
L infine, ha chiesto la condanna di tutti i convenuti, in solido tra loro, del risarcimento del c.d. Pt_1 danno da interferenza all'azione amministrativa, rimettendosi ad una valutazione equitativa, senza tuttavia allegare, né in citazione, né nel corso del giudizio le voci di danno conseguenza da risarcire, peraltro senza reiterare da ultimo in conclusionale tale richiesta.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto
[...]
non trattandosi di domanda dipendente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore ex art.36 Pt_2
c.p.c., dovendosi peraltro escludere la ricorrenza nella fattispecie di un collegamento che renda giustificabile il c.d. simultaneus processus, nonché tenuto conto dell'inammissibilità anche sotto il profilo della presunta compensazione del controcredito vantato trattandosi di pretesa creditoria non certa, oltre che indeterminata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif. avuto riguardo al valore della controversia, determinato sulla scorta del criterio del decisum, per tutte le fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa: dichiara improcedibile la domanda nei confronti del fallimento di Controparte_4
9 condanna i convenuti in solido al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, in favore di della somma di €128.594,21, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda;
Parte_1 dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto Parte_2 condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore di delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in €14.103,00 per compensi, oltre spese vive, spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute per legge.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 10.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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