TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/03/2025, n. 3289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3289 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18/3/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 13202/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. PETRI PAOLA, Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. TAGLIENTE ALDO
RESISTENTE E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_2
l'avv. ROMAGNOLI FRANCESCA
RESISTENTE
OGGETTO: Reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato il 3.4.2024, la ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
1 - accertarsi e dichiararsi che il provvedimento del 10.11.2023 e CP_3 la successiva lettera di verifica dei requisiti anagrafici di CP_2
Capitale del 16.1.2024 sono nulli e/o annullabili e/o illegittimi;
- accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto all' a titolo di CP_3 restituzione del reddito di cittadinanza percepito e che ella ha diritto di trattenere la complessiva somma di € 15.817,01 percepita a tal titolo. La ricorrente ha premesso in fatto le seguenti circostanze:
- in data 19.10.2021, ella ha presentato domanda diretta ad ottenere il Reddito di cittadinanza mediante compilazione dell'apposito modulo “pre-impostato” dall' nel quale non si richiede che CP_3
l'istante, oltre ad essere, fra gli altri casi, “cittadino di paesi terzi titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea o apolide”, sia altresì a carico del familiare cittadino italiano o dell'Unione Europea;
- ella ha, pertanto, dichiarato il vero “essendo… titolare di una carta di soggiorno per motivi familiari illimitata (a tutti gli effetti di legge equiparabile al permesso di soggiorno) ed essendo familiare di cittadina italiana, la figlia”;
- in effetti, la domanda è stata accolta ed il reddito erogato;
- solo due anni dopo, l' , con comunicazione del 10.11.2023, ne CP_3 ha richiesto la restituzione sul presupposto di controlli effettuati e della “mancanza del requisito di cittadinanza (art. 2, comma 1 a), 1) L. 26/2019”;
- successivamente, in data 16.1.2024, le ha CP_2 comunicato che, in base ad un controllo dell'Amministrazione sui percettori del Reddito di Cittadinanza, ella non risultava “titolare di un permesso di soggiorno idoneo alla domanda di RdC come previsto dall'Art. 2, co. 1, Lett. a), numero 1) D.L. 26/2019, in quanto da verifica effettuata risulta in possesso di carta di soggiorno n.
per motivi familiari poiché familiare di un cittadino Numero_1 dell'Unione Europea, ma NON a carico di tale familiare, come disciplinato dall'art 2 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 30 del 6 Febbraio 2007, richiamato dal suddetto D.L. 4/2019”. Ciò premesso e considerato che i provvedimenti contestati sono contraddittori per i seguenti motivi:
- la motivazione “mancanza del requisito di cittadinanza…” riportata nel provvedimento è “palesemente errata” in quanto il requisito CP_3 in questione non è necessario;
si evidenzia che la SI.ra era ed Pt_1
2 è tuttora in possesso di una “carta di cittadinanza per motivi familiari…, titolo idoneo a richiedere il beneficio”;
- dalla comunicazione di si evince che la reale CP_2 motivazione fosse la mancanza di un permesso di soggiorno idoneo;
- nel modulo preimpostato dall'ente previdenziale non vi era alcun paragrafo nel quale si facesse riferimento al fatto che l'istante dovesse essere a carico del familiare italiano o cittadino europeo e, pertanto, avendo l' accolto la domanda della SI.ra , CP_3 Pt_1 quest'ultima ha fatto legittimo affidamento sul proprio diritto;
- l' aveva gli elementi per valutare la necessità di un CP_3 approfondimento ma non avendolo richiesto l'azione di ripetizione si appalesa come illegittima;
- il provvedimento è, altresì, affetto da un vizio formale non CP_3 indicando il termine perentorio per ricorrere innanzi al Tribunale, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni prima illustrate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' e si sono CP_3 CP_2 costituiti in giudizio resistendo alla domanda. L' ha fatto rilevare quanto segue: CP_3
- le questioni sollevate con il ricorso e relative alla “legittimità dell'iter amministrativo, alla motivazione del provvedimento impugnato, così come le conclusioni relative alla declaratoria di nullità o annullabilità del medesimo, sono del tutto irrilevanti nonché inammissibili nel presente giudizio” in quanto il giudice del lavoro
“non è giudice dell'atto, del provvedimento o dell'iter amministrativo” ma del “diritto soggettivo”;
- la ricorrente ha evidenziato la propria consapevolezza di non essere tra i legittimi destinatari della prestazione “ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) D.lgs 30/2007, richiamato dal DL 4/2019, in quanto titolare di carta di soggiorno per motivi familiari, in quanto familiare di cittadino italiano (la figlia) ma non a carico della stessa” sicché l'indebito è “circostanza pacifica e non contestata dalla stessa ricorrente”;
- circa la questione della ripetibilità dell'indebito, il reddito di cittadinanza “non appare sovrapponibile né ad una prestazione previdenziale, né ad una prestazione assistenziale in senso stretto considerata” con la conseguenza che “la facoltà di revoca possa essere legittimamente esercitata nei limiti della prescrizione del diritto, e che il diritto alla ripetizione di quanto percepito sine titulo costituisce una azione restitutoria fondata su un indebito oggettivo, regolata dall'art ex art. 2033 c.c.”; pertanto, non sono applicabili né
3 le speciali deroghe alla ripetibilità previste dall'art. 42 L. 88/1989 per le prestazioni pensionistiche né quelle relative agli indebiti assistenziali connessi all'invalidità civile, che sono norme di carattere eccezionale ed in quanto tali insuscettibili di interpretazione analogica;
- la buona fede dell'accipiens, secondo la disciplina in tema di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. rileva ai soli fini dell'obbligazione relativa agli interessi, che competono in tale ipotesi solo dalla data della domanda di ripetizione, ma non incidono sulla sussistenza dell'obbligo restitutorio. Per i suesposti motivi, l' ha chiesto rigettarsi il ricorso perché CP_3 infondato oltreché in parte inammissibile e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannarsi la ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza per complessivi € 15.817,01, “oltre interessi dalla data del 10.11.2023 al saldo”. ha fatto rilevare quanto segue: CP_2
- a seguito di richiesta di verifiche urgenti, in data 13.3.2023, è CP_3 stato accertato attraverso i propri sistemi applicativi che la ricorrente “era in possesso di una Carta di Soggiorno illimitata, documento valido per presentare la domanda per il reddito di cittadinanza, solo nei casi previsti dall'art 2 co. 1 lett.b) del D.lgs n. 30 del 06/02/2007”;
- da un'ulteriore verifica sullo stato di famiglia, si è riscontrato che ala data di presentazione della domanda, il 19.10.2021, il familiare cittadino italiano, ovvero la figlia della SI.ra , era minorenne;
Pt_1
- dunque, non potendo la SI.ra dimostrare di essere a carico Pt_1 della figlia minorenne, requisito, questo, prescritto dall'art 2, comma 1, lett. b), del D.lgs n. 30/2007 per il rilascio del titolo di soggiorno di cui la ricorrente è titolare, è stata segnalata all' , in data CP_3
30.3.2023, la “mancanza del requisito di cittadinanza/soggiorno”. Ciò rilevato, l'ente ha eccepito:
- preliminarmente, la inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'atto presupposto di revoca del reddito di cittadinanza, in ogni caso la inammissibilità del ricorso medesimo
“per tardività sussiste anche ove si volesse ritenere impugnabile direttamente il provvedimento di revoca de quo, in quanto lo stesso ai sensi del Dlgs n. 46/1999 deve essere impugnato nel termine di 40 giorni dalla notifica”;
4 - il proprio difetto di legittimazione passiva “atteso che la ricorrente impugna il provvedimento emesso dall' , per revoca del beneficio CP_3 erogato dall'Ente previdenziale rispetto al quale… è del tutto estranea”;
- l'insussistenza del diritto fatto valere poiché la normativa in materia, l'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1) del D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, nell'individuare il familiare di cittadino italiano o di cittadino di un Paese facente parte dell'Unione Europea, contiene un “esplicito e chiaro riferimento” all'“art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30” e tale articolo definisce quale “familiare” del cittadino dell'Unione
“1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);”; si evidenzia che la “Carta di Soggiorno” rilasciata agli ascendenti diretti di cittadino italiano è “idonea per fare istanza di RdC solo nel caso in cui l'ascendente, nel caso di specie la SI.ra
, sia a carico del cittadino italiano” ma quest'ultima non era a Pt_1 carico della propria figlia;
- l'impossibilità di addurre, in presenza di una violazione di legge, la buona fede ovvero la mancata conoscenza della legge medesima.
La causa, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso non può essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, come s'è visto, la ricorrente si duole del provvedimento avente ad oggetto la richiesta di restituzione dell'importo di € CP_3
15.817,01 ricevuto da novembre 2021 a marzo 2023 a titolo di Reddito di cittadinanza “in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione… per la seguente motivazione:
- Mancanza del requisito di cittadinanza (art. 2, co. 1, a), 1) L. 26/2019)” (all. 2 al fasc. di parte).
5 Ciò premesso, figurano, in particolare, nel fascicolo di parte ricorrente:
- la domanda di Reddito di cittadinanza presentata dalla SI.ra Pt_1 in data 19.10.2021, di prot. n. “INPS-RDC-2021-4907921”, su modulo precompilato (all. 1);
- la lettera del 16.1.2024 con la quale ha comunicato CP_2 alla SI.ra che, in base ad un controllo dell'Amministrazione Pt_1 sui percettori del Reddito di Cittadinanza, è stata riscontrata la seguente anomalia: “Al momento della presentazione della domanda in oggetto effettuata in data 19/10/2021, la SI.ra Parte_1 non risulta titolare di un permesso di soggiorno idoneo alla domanda di RdC come previsto dall'Art. 2, co. 1, Lett. a), numero 1) D.L. 26/2019, in quanto da verifica effettuata risulta in possesso di carta di soggiorno n. per motivi familiari poiché familiare Numero_1 di un cittadino dell'Unione Europea, ma NON a carico di tale familiare, come disciplinato dall'art 2 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 30 del 6 Febbraio 2007, richiamato dal suddetto D.L. 4/2019”; l'amministrazione ha, contestualmente, comunicato all'interessata di aver effettuato una segnalazione all' , “con possibilità di CP_3 decadenza dal beneficio ed attuazione delle sanzioni comminate dall'art. 7 co. 14 del D.L. 4/2019” (all. 3).
1. Ora, oggetto del procedimento è la pretesa al beneficio economico del Reddito di cittadinanza introdotto, a decorrere dal mese di aprile 2019, dall'art. 1 D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019 (e abrogato dall'art. 1, comma 318, L. 197/2022 a decorrere dal 1.1.2024), quale “misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili” (così, al comma 1 dell'articolo). A norma dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. cit., il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari che “al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”, siano in possesso “cumulativamente” dei seguenti requisiti:
- il componente del nucleo richiedente deve essere cumulativamente in possesso della “cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio
6 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”. Sono previsti, poi, requisiti reddituali e patrimoniali. Sulla natura del Reddito, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 19/2022, ha chiarito che “… il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari, definiti in Patti sottoscritti da tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare (salve le esclusioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del d.l. n. 4 del 2019). È inoltre prevista la decadenza dal beneficio nel caso in cui un solo componente non rispetti gli impegni (art. 7, comma 5, del d.l. n. 4 del 2019)” (in termini analoghi, vd. la sentenza n. 54/2024).
2. Fatte queste puntualizzazioni, la ricorrente contesta, essenzialmente, come si è visto:
- la palese erroneità della motivazione adottata dall' , “Mancanza CP_3 del requisito di cittadinanza”;
- alla luce della reale motivazione della disposta revoca, ovvero la mancanza di un permesso di soggiorno idoneo perché “in possesso di carta di soggiorno n. per motivi familiari” in quanto Numero_1
“familiare di un cittadino dell'Unione Europea, ma NON a carico di tale familiare” – si deduce dalla comunicazione di del CP_2
16.1.2024 –, la illegittimità della revoca non essendo precisato nel modello “pre-impostato” dall'ente previdenziale e utilizzato per la presentazione della domanda che l'istante doveva “essere a carico di un cittadino italiano”; è, quest'ultimo – si sostiene nell'atto introduttivo – un requisito non richiesto dalla legge;
- in ogni caso, l'irripetibilità delle somme ricevute avendo ella fatto incolpevole affidamento sul modulo “pre-impostato” che non conteneva alcun paragrafo nel quale si facesse riferimento al fatto che l'istante dovesse essere a carico del familiare italiano o cittadino
7 europeo e sull'accoglimento della domanda da parte dell'ente previdenziale;
- il vizio di forma del provvedimento che non indica il termine CP_3 perentorio entro cui ricorrere dinanzi al Tribunale ordinario. Sui motivi di censura che attengono al provvedimento amministrativo, l'erroneità della motivazione e la mancata indicazione del termine perentorio entro cui ricorrere al giudice, va detto che i vizi che attengono al provvedimento amministrativo sono irrilevanti non avendo il giudizio previdenziale natura impugnatoria. La giurisprudenza di legittimità ha più volte statuito che oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è l'impugnativa di un atto amministrativo dell' e che il piano Controparte_4 dell'accertamento giudiziale è distinto da quello dell'accertamento in sede di contenzioso amministrativo tant'è che neppure un esito favorevole ottenuto dall'assicurato in tale sede comporta per l' CP_1 una preclusione analoga ad un giudicato rimanendo pur sempre la possibilità dell'azione giudiziaria. Rilevano, invero, situazioni giuridiche indisponibili sicché il giudice adito ex art. 442 c.p.c. dovrà verificare diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale (ex pluris, Cass. 9986/2009 ove si afferma che “Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della legittimità della ripetizione dell'indebito pensionistico, pretesa dall'ente previdenziale, è irrilevante il tenore dei provvedimenti con i quali l'istituto abbia negativamente risposto ad istanza volta ad evitare il recupero dell'indebito percepito e conseguentemente la parte non può dolersi, invocando l'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, della lesione del diritto di difesa per l'omessa indicazione delle norme a sostegno della ripetibilità”, Cass. 16501/2013 e Cass. 5550/2021). Nel caso specifico, i vizi da cui sia eventualmente inficiato il provvedimento dell' non esimono il giudice dal dovere di accertare CP_3
l'esistenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione di cui si tratta. Sotto tale profilo, come correttamente evidenziano le parti convenute, la ricorrente ha ammesso, in definitiva, di non possedere il requisito di cui alla “reale motivazione” quale si desume dalla comunicazione di
[...]
del 16.1.2024 ma si è giustificata affermando da un lato di non CP_2 aver reso false dichiarazioni non avendo l' inserito nel modello di CP_3 domanda alcuna precisazione al riguardo e dall'altro di aver fatto legittimo affidamento sull'erogazione del beneficio, ormai non più ripetibile anche per il tempo trascorso.
8 È, anzitutto, innegabile che il requisito di cui si tratta fosse previsto dalla normativa in materia in virtù del rimando “esplicito e chiaro” (così, a pg. 6 della memoria difensiva di contenuto CP_2 nell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), del D.L. 4/2019, al familiare di cittadino italiano o di un Paese facente parte dell'Unione Europea come individuato e definito “dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30” (attuativo della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). Ai sensi di tale disposizione, si intende per “«familiare»:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);”. Nella fattispecie, dalle verifiche effettuate è risultato che la ricorrente, cittadina ucraina, fosse titolare di “CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE” illimitata rilasciata dalla Questura di in data 13.2.2020 per motivi familiari (all. 1 al fasc. CP_2 di , documento certamente idoneo per ottenere il Reddito CP_2 di cittadinanza ma nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/2007. Dalle verifiche è, poi, emerso che la Carta di soggiorno fosse stata rilasciata alla SI.ra perché familiare di una cittadina italiana, la Pt_1 figlia, peraltro minorenne all'epoca della presentazione della domanda di Reddito di cittadinanza ( , nata a [...] [...]; vd. Persona_1 CP_2 le risultanze dell'indagine sullo stato di famiglia in all. 1 al fasc. di sicché non sarebbe stato possibile per la ricorrente CP_2 dimostrare di essere a carico della stessa. Riguardo al principio della tutela del legittimo affidamento, questo opera, com'è noto, “solo in presenza di comportamenti che abbiano fatto sorgere fondate speranze a causa di assicurazioni sufficientemente precise provenienti da fonti istituzionali…, con la conseguenza che i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto e di
9 proporzionalità non possono rappresentare un impedimento per l'azione amministrativa che si riveli per altro verso scevra da elementi che possano inficiarne la validità…” (ConSIlio di Stato, Sez. Sesta, n. 5250/2015). In applicazione delle coordinate interpretative ora illustrate, non sono riscontrabili nella specie i necessari presupposti per ritenere la sussistenza di un legittimo affidamento tutelabile stante l'assenza di elementi positivi idonei ad ingenerare nella SI.ra il convincimento Pt_1 del diritto alla prestazione e dovendo escludersi in radice che la condotta dell'ente previdenziale avesse, seppur implicitamente, valenza di definitivo accertamento della sussistenza degli elementi posti dalla legge alla base del diritto. L'apparenza capace di trarre in inganno l'interessata non può ravvisarsi nelle presunte lacune del modello di domanda che, nella sezione
“REQUISITI DICHIARATI”, allorquando fa riferimento al “familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea” presuppone, e indirettamente rimanda, per l'esatta interpretazione del concetto, alla normativa in tema applicabile;
ad opinare diversamente, l'invocata buona fede si risolverebbe nell'ignoranza (inescusabile) della legge. Neppure sarebbe idoneo a giustificare la irripetibilità l'accoglimento della domanda considerato il complesso meccanismo dei controlli che vede il coinvolgimento di diversi attori (tra questi, l'Agenzia delle Entrate ed i Comuni ai quali ultimi competono le verifiche sui requisiti di residenza, soggiorno e composizione del nucleo familiare). Così, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.L. 4/2019, “Il Rdc è riconosciuto dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del CP_3 riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni CP_3 lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la CP_3 finanza pubblica e fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc… In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell' avvengono entro la fine del CP_3 mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto”. Il comma 4 dell'art. 5 affida ai Comuni la verifica dei “requisiti di residenza e di soggiorno” che effettuano “a campione, all'atto della presentazione dell'istanza” unitamente alle verifiche sostanziali ed ai
10 controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al reddito nonché, “successivamente all'erogazione del beneficio”, sulla permanenza di tali requisiti. Ai sensi dei commi 4bis e 4ter, “I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' sulla base CP_3 delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto” e “L' comunica tempestivamente ai comuni responsabili dei CP_3 controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici…”. I Comuni sono “responsabili,…, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc” (art. 7, comma 15, del D.L. cit.). Dunque, non poteva giustificare alcun affidamento sulla legittimità dell'erogazione l'accoglimento della domanda sulla scorta delle informazioni disponibili;
in difetto di prova contraria, non può ritenersi che l'ente fosse a conoscenza dei “motivi familiari” alla base del rilascio della “CARTA DI SOGGIORNO DI FAMILIARE DI UN CITTADINO DELL'UNIONE” illimitata che, in virtù della relazione in all. 1 al fasc. di sono stati comunicati dalla stessa ai responsabili CP_2 Pt_1 del Comune per i controlli anagrafici che l'hanno contattata telefonicamente “in data 29/03/2023”. Del resto, la stessa natura della prestazione, che, come ricordato dalla Corte Costituzionale non è meramente assistenziale ed anzi ha prevalente connotazione di misura sociale e condizionale, non consente, in luogo del principio generale di ripetizione dell'indebito civile sancito dall'art. 2033 c.c., l'applicazione di quei principi di settore per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità che escludono la ripetizione “in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento” (Cass., Sez. 6, ord. 13223/2020; in termini, anche Cass. 24617/2022); a maggior ragione, non può aversi riguardo alla irripetibilità sancita in tema di indebito previdenziale dall'art. 52, comma 2, L. 88/1989 come interpretato dall'art. 13, comma 1, L. 412/1991.
***
11 In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e vanno corrisposte, in parti eguali, in favore delle parti resistenti e CP_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento, in favore di e di Parte_1 CP_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, CP_2 delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in parti eguali fra loro.
Così deciso in Roma il 18/3/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
12