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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/05/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
800/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mattia Fontanesi e Rebecca Pervilli del
Foro di Reggio Emilia
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “- accertare l'intercorso aggravamento della malattia professionale del ricorrente, se dal caso previa valutazione medico-legale,
- dichiarare l'aggravamento del punteggio del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica permanente in capo alla ricorrente sig. nella misura Parte_1
non inferiore al 24% o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa anche sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000 e per l'effetto,
- condannare l' in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere a CP_1
la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione Parte_1
psico-fisica accertata, valutabile in 24 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.”
Per l' : “Voglia il Tribunale respingere il ricorso.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento Parte_1 CP_1
dell'aggravamento della malattia professionale scaturente da due infortuni occorsi in data 12.05.2008 e 05.03.2019, riconosciuta dall' nella misura del 20%. CP_1
Il ricorrente ha esposto che la propria condizione fisica negli anni è ulteriormente peggiorata, come testimoniano le relazioni mediche specialistiche del Dott. Per_1
(doc. 2 ric.) e del Dott. (doc. 3 ric.), dalle quali emerge un quadro clinico con CP_2
aggravamento quantificato in un danno complessivo del 24%.
Il ricorso amministrativo presentato non ha ottenuto riscontro. (doc. 4 ric.)
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la correttezza CP_1
delle valutazioni medico-legali adottate, sottolineando che l'anacusia sinistra lamentata consiste in realtà in una grave ipoacusia, mentre l'asserita sindrome labirintica deficitaria non risulta mai menzionata nella storia clinica del ricorrente.
All'esito di una seconda revisione promossa dal ricorrente nell'anno 2023, l' CP_1
ha accertato il miglioramento dei postumi e ha valutato il danno biologico nella misura inferiore del 19%, con riduzione della rendita in essere.
Disposta la Ctu medico-legale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Pag. 2 di 4 Il Ctu dott. a seguito di ampio accertamento è giunto alle seguenti Persona_2
conclusioni:
“- Il sig. è affetto da ipoacusia sinistra, esiti di frattura della Parte_1
rocca petrosa omolaterale, paralisi periferica monolaterale del VII° nervo cranico di sinistra con moderate ripercussioni funzionali e sindrome labirintica sinistra in discreto compenso, da infortunio lavorativo del 5.3.2019. È altresì affetto da persistente emitoracolagia sinistra in esiti di fratture/infrazioni costali, da pregresso infortunio lavorativo del 2008.
- Si ritiene che i postumi permanenti residuati agli infortuni lavorativi di cui sopra, siano valutabili, secondo i criteri di cui all'art. 13 del D. Lgs 38/200 e del DM
12.7.2000 rispettivamente nella misura del 18% [I.L. nr. 517121870 del 5.3.2019] e del 2% [I.L. nr. 508235257 del 5/2008] e quindi complessivamente quantificabili nella misura del 20%, secondo formula riduzionistica.”
Non sono state avanzate osservazioni alla Ctu.
Il ricorso va pertanto accolto nelle misura indicata dal Ctu superiore a quella accertata dall' all'esito della revisione. CP_1
Le spese vanno compensate per il 50% in considerazione della differenza minima fra la valutazione del Ctu e quella dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 800/2024:
1) Accerta e dichiara che i postumi permanenti residuati agli infortuni lavoro sono valutabili nella misura del 18% (infortunio del 5.3.2019) e del 2% ( infortunio del
12.05.2008) e complessivamente nella misura del 20% e condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente la relativa prestazione oltre interessi legali.
Pag. 3 di 4 2)Condanna l' a rimborsare al ricorrente il 50% delle spese di causa che CP_1
liquida in euro 1.300,00 oltre spese generale del 15%, iva e cpa come per legge.
Spese della Ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mattia Fontanesi e Rebecca Pervilli del
Foro di Reggio Emilia
ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Mauro Converso resistente
Conclusioni
Per il ricorrente: “- accertare l'intercorso aggravamento della malattia professionale del ricorrente, se dal caso previa valutazione medico-legale,
- dichiarare l'aggravamento del punteggio del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica permanente in capo alla ricorrente sig. nella misura Parte_1
non inferiore al 24% o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa anche sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M.
12.7.2000 e per l'effetto,
- condannare l' in persona del Presidente pro tempore, a corrispondere a CP_1
la dovuta rendita, come prevista dalla legge, per la menomazione Parte_1
psico-fisica accertata, valutabile in 24 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito del presente procedimento, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sui ratei maturati ed arretrati, come per legge.”
Per l' : “Voglia il Tribunale respingere il ricorso.” CP_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per ottenere il riconoscimento Parte_1 CP_1
dell'aggravamento della malattia professionale scaturente da due infortuni occorsi in data 12.05.2008 e 05.03.2019, riconosciuta dall' nella misura del 20%. CP_1
Il ricorrente ha esposto che la propria condizione fisica negli anni è ulteriormente peggiorata, come testimoniano le relazioni mediche specialistiche del Dott. Per_1
(doc. 2 ric.) e del Dott. (doc. 3 ric.), dalle quali emerge un quadro clinico con CP_2
aggravamento quantificato in un danno complessivo del 24%.
Il ricorso amministrativo presentato non ha ottenuto riscontro. (doc. 4 ric.)
Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la correttezza CP_1
delle valutazioni medico-legali adottate, sottolineando che l'anacusia sinistra lamentata consiste in realtà in una grave ipoacusia, mentre l'asserita sindrome labirintica deficitaria non risulta mai menzionata nella storia clinica del ricorrente.
All'esito di una seconda revisione promossa dal ricorrente nell'anno 2023, l' CP_1
ha accertato il miglioramento dei postumi e ha valutato il danno biologico nella misura inferiore del 19%, con riduzione della rendita in essere.
Disposta la Ctu medico-legale, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Pag. 2 di 4 Il Ctu dott. a seguito di ampio accertamento è giunto alle seguenti Persona_2
conclusioni:
“- Il sig. è affetto da ipoacusia sinistra, esiti di frattura della Parte_1
rocca petrosa omolaterale, paralisi periferica monolaterale del VII° nervo cranico di sinistra con moderate ripercussioni funzionali e sindrome labirintica sinistra in discreto compenso, da infortunio lavorativo del 5.3.2019. È altresì affetto da persistente emitoracolagia sinistra in esiti di fratture/infrazioni costali, da pregresso infortunio lavorativo del 2008.
- Si ritiene che i postumi permanenti residuati agli infortuni lavorativi di cui sopra, siano valutabili, secondo i criteri di cui all'art. 13 del D. Lgs 38/200 e del DM
12.7.2000 rispettivamente nella misura del 18% [I.L. nr. 517121870 del 5.3.2019] e del 2% [I.L. nr. 508235257 del 5/2008] e quindi complessivamente quantificabili nella misura del 20%, secondo formula riduzionistica.”
Non sono state avanzate osservazioni alla Ctu.
Il ricorso va pertanto accolto nelle misura indicata dal Ctu superiore a quella accertata dall' all'esito della revisione. CP_1
Le spese vanno compensate per il 50% in considerazione della differenza minima fra la valutazione del Ctu e quella dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata nella causa n. 800/2024:
1) Accerta e dichiara che i postumi permanenti residuati agli infortuni lavoro sono valutabili nella misura del 18% (infortunio del 5.3.2019) e del 2% ( infortunio del
12.05.2008) e complessivamente nella misura del 20% e condanna l' a CP_1
corrispondere al ricorrente la relativa prestazione oltre interessi legali.
Pag. 3 di 4 2)Condanna l' a rimborsare al ricorrente il 50% delle spese di causa che CP_1
liquida in euro 1.300,00 oltre spese generale del 15%, iva e cpa come per legge.
Spese della Ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Reggio Emilia, così deciso il 21/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 4 di 4