Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 13/05/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 770/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott. Nicola Latour Giudice rel. dott.ssa Elena Piccinni Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 770/2025 avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 15.4.2025, congiuntamente dalle parti:
, C.F. nata ad [...], il Parte_1 C.F._1
7.6.1968, residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanna Colzi, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montemurlo (PO), via del Giglio 4,
e
C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Carlo Cavalletti e dall'avv. Martina Marianetti, presso lo studio dei quali elegge domicilio in Pisa, via R. Fucini n. 49,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 15.4.2025 i sig.ri e Parte_3
premettendo di aver contratto matrimonio in data 31.8.1995 in Parte_2
Quarrata (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (nato il [...]) Per_1
e (nato il [...]), maggiorenni, ma economicamente non Per_2 Per_2
autosufficiente.
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia (r. g. n. 1343/2023) con sentenza n.
589/2023 del 13.7.2023 omologava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) La casa familiare posta a Quarrata Via Europa 305, di proprietà del figlio maggiorenne verrà lasciata nella piena disponibilità di quest'ultimo che Per_1
continuerà ad abitarvi e pagherà la rata di mutuo a far data dal mese di marzo;
la signora si trasferirà insieme al figlio maggiorenne e Parte_3 Per_2 portatore di lieve invalidità, nell'immobile di Carmignano dalla medesima condotto in locazione dal mese di marzo.
2) Il signor verserà a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 figlio anche nel caso di sua occupazione lavorativa e fin tanto che quest'ultimo Per_2 abiterà insieme con la madre, la somma di € 450,00 mensile
(quattrocentocinquanta/00), somma che sarà versata alla signora Parte_3
anticipatamente entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025
e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo della vita.
3) Il signor sosterrà il 50% delle spese straordinarie relative al Parte_2
figlio secondo il Protocollo in uso approvato dal Tribunale di Pistoia. Per_2
4) In ragione della lieve invalidità del figlio i ricorrenti si accorderanno di Per_2
volta in volta affinchè vi sia sempre uno dei due genitori reperibile sul posto in caso di assenza dell'altro, con alternanza fra i medesimi, sia per le vacanze estive - durante le quali passerà 15 giorni con un genitore e 15 giorni con l'altro , anche non Per_2
continuativi, salvo che in ragione della maggiore età il figlio decida diversamente - sia per le vacanze natalizie e pasquali , che passerà alternativamente con uno dei Per_2
2 genitori, compatibilmente con la sua maggiore età. I genitori si accorderanno per i fine settimana nei quali alternativamente provvederanno ad accompagnare e Per_2
riprenderlo in occasione delle uscite, e potrà anche passare il sabato o la Per_2
domenica con il padre a fine settimana alterni con la madre, ove lo desideri e sempre previo accordo fra i genitori.
5) A titolo di assegno divorzile, il signor corrisponderà alla Parte_2 signora la somma mensile di € 450,00 Parte_3
(quattrocentocinquanta/00) che sarà versata anticipatamente entro il giorno 18 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat sul costo vita.
6) L'assegno unico sarà percepito interamente dalla signora .” Parte_3
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 7.5.2025 e acquisito il parere del PM in data
24.4.2025, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate congiuntamente dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in 31.8.1995 in
Quarrata (PT) dai coniugi nata ad [...], il Parte_3
7.6.1968, e nato a [...], il [...], alle condizioni da essi Parte_2
concordate;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Quarrata per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto
n. 56 P. II, Serie A, Anno 1995).
3 3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 13 maggio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
4