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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/12/2024, n. 5807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5807 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2283/2024 V.G. promossa da:
, n. a ACIREALE (CT) il 29/06/1990 (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1
in Aci Catena (CT), in via Vittorio Emanuele n. 266, rappr. e dif. dall'avv. GRANCAGNOLO
ROSARIA VENERA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. ad ACIREALE (CT) il 14/05/1991, (C.F.: , residente Parte_2 C.F._2
in Acireale (CT), in via Mariano Panebianco n.2, rappr. e dif. dall'avv. GRANCAGNOLO
ROSARIA VENERA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto depositato il 20/05/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Acireale (CT) il 22/05/2014 e dal quale era nato un figlio, , nato il [...]. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 23/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa di separazione reso da questo Tribunale il 18/03/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 5 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
I coniugi resteranno liberi di stabilire la loro residenza dove meglio crederanno opportuno, ma con l'obbligo reciproco di comunicare preventivamente all'altro i mutamenti, scambiandosi sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o altro documento valevole per l'espatrio, e autorizzazione al rilascio di autonomo documento per il minore valevole per l'espatrio;
Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/06, con collocazione abituale e prevalente presso la residenza e/o domicilio della madre sig.ra e Parte_2
regolamentazione del diritto di visita del padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
Disporre che il padre potrà vedere e avere con sé il figlio: Dall'uscita di scuola del sabato alle ore 20,00 del lunedì a settimane alterne. Un giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola alle ore 20.00 a settimane alterne. Per le festività natalizie, il sig. terrà con Parte_1
sé il figlio per cinque giorni comprensivi della festività del Natale mentre l'anno successivo comprensivo della festività del Capodanno alternando le predette festività di anno in anno.
Per il periodo pasquale, il sig. terrà con sé il figlio per tre giorni comprensivi Parte_1
della festività della Pasqua mentre l'anno successivo comprensivo della festività del lunedì dell'Angelo alternando le predette festività di anno in anno.
Per il periodo di vacanze estive il figlio passerà un periodo di tre Persona_2
settimane, non consecutive, con il padre sig. : tale periodo sarà concordato Parte_1
e programmato dai genitori entro il 30 maggio del rispettivo anno. Nell'intento di favorire i pagina 3 di 5 rapporti interpersonali tra il padre ed il figlio, i genitori di comune accordo potranno concordare ulteriori tempi di frequentazione tra padre e figlio.
Disporre l'obbligo per il sig. , di corrispondere a titolo di mantenimento per Parte_1
il figlio minorenne un assegno mensile di euro 300,00 Persona_2
(trecento/00euro), da versarsi al coniuge entro il giorno 5 del mese, da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
Disporre l'obbligo per il padre, sig. , di contribuire, nella misura del 50% alle Parte_1
spese straordinarie. Al fine della loro individuazione, specificazione e regolamentazione si fa espresso rinvio alle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli pubblicato il 29.11.2017 dal Consiglio Nazionale forense, che, sottoscritte dalle parti, si allegano e sono da intendersi qui integralmente richiamate e riportate.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale (CT) il 22/05/2014 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Acireale (CT) dell'anno 2014, al n. 39, della parte 2 serie A.
pagina 4 di 5 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
25/10/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott. Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2283/2024 V.G. promossa da:
, n. a ACIREALE (CT) il 29/06/1990 (C.F.: , residente Parte_1 C.F._1
in Aci Catena (CT), in via Vittorio Emanuele n. 266, rappr. e dif. dall'avv. GRANCAGNOLO
ROSARIA VENERA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, n. ad ACIREALE (CT) il 14/05/1991, (C.F.: , residente Parte_2 C.F._2
in Acireale (CT), in via Mariano Panebianco n.2, rappr. e dif. dall'avv. GRANCAGNOLO
ROSARIA VENERA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 5 Con ricorso congiunto depositato il 20/05/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo Parte_1 Parte_2
tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Acireale (CT) il 22/05/2014 e dal quale era nato un figlio, , nato il [...]. Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano il decreto di omologa della separazione di questo Tribunale, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 23/10/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa di separazione reso da questo Tribunale il 18/03/2022.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 5 Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
I coniugi resteranno liberi di stabilire la loro residenza dove meglio crederanno opportuno, ma con l'obbligo reciproco di comunicare preventivamente all'altro i mutamenti, scambiandosi sin d'ora reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto o altro documento valevole per l'espatrio, e autorizzazione al rilascio di autonomo documento per il minore valevole per l'espatrio;
Disporre che il figlio minore venga affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/06, con collocazione abituale e prevalente presso la residenza e/o domicilio della madre sig.ra e Parte_2
regolamentazione del diritto di visita del padre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
Disporre che il padre potrà vedere e avere con sé il figlio: Dall'uscita di scuola del sabato alle ore 20,00 del lunedì a settimane alterne. Un giovedì pomeriggio, dall'uscita della scuola alle ore 20.00 a settimane alterne. Per le festività natalizie, il sig. terrà con Parte_1
sé il figlio per cinque giorni comprensivi della festività del Natale mentre l'anno successivo comprensivo della festività del Capodanno alternando le predette festività di anno in anno.
Per il periodo pasquale, il sig. terrà con sé il figlio per tre giorni comprensivi Parte_1
della festività della Pasqua mentre l'anno successivo comprensivo della festività del lunedì dell'Angelo alternando le predette festività di anno in anno.
Per il periodo di vacanze estive il figlio passerà un periodo di tre Persona_2
settimane, non consecutive, con il padre sig. : tale periodo sarà concordato Parte_1
e programmato dai genitori entro il 30 maggio del rispettivo anno. Nell'intento di favorire i pagina 3 di 5 rapporti interpersonali tra il padre ed il figlio, i genitori di comune accordo potranno concordare ulteriori tempi di frequentazione tra padre e figlio.
Disporre l'obbligo per il sig. , di corrispondere a titolo di mantenimento per Parte_1
il figlio minorenne un assegno mensile di euro 300,00 Persona_2
(trecento/00euro), da versarsi al coniuge entro il giorno 5 del mese, da Parte_2
rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
Disporre l'obbligo per il padre, sig. , di contribuire, nella misura del 50% alle Parte_1
spese straordinarie. Al fine della loro individuazione, specificazione e regolamentazione si fa espresso rinvio alle Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli pubblicato il 29.11.2017 dal Consiglio Nazionale forense, che, sottoscritte dalle parti, si allegano e sono da intendersi qui integralmente richiamate e riportate.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013.
Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Acireale (CT) il 22/05/2014 tra Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Parte_2
civile del Comune di Acireale (CT) dell'anno 2014, al n. 39, della parte 2 serie A.
pagina 4 di 5 Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza, statuisce in ordine all'affidamento del minore ed al contributo di mantenimento dello stesso così come in motivazione.
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
25/10/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
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