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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/06/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 179/2023 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Mariani n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Anna Rosa Venturini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bagnacavallo, via
Oberdan n. 34, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria istanza della Parte_1
convenuta dato atto che dalle festività di Natale u.s. la stessa ha interrotto Controparte_1
ogni legame con la figlia , e considerate le condizioni patrimoniali ed economiche di entrambi i Per_1
coniugi:
pagina 1 di 8
1. dichiarare, ai sensi dell'art. 3, nr. 2, lett. B, legge 898 dell'01/12/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11/11/2004 in Ziniare (Burkina Faso) e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Bagnacavallo (RA) dell'anno 2005, atto n. 2 p.2, s.C.;
2. dichiarare che la figlia minore , nata a [...] il [...], sarà affidata in via esclusiva al Per_1
padre , con residenza in Boncellino (RA), via Boncellino n. 173, con possibilità della Parte_1
madre di vedere la figlia sotto la visione degli assistenti del Servizio Sociale competente territorialmente, secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà nell'interesse della minore, ivi compresa la disciplina per le vacanze estive, Natalizie e Pasquali;
3. dichiarare che sia per le questioni di ordinaria amministrazione, che per quelle di straordinaria
amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata esclusivamente dal padre;
4. determinare nella somma non inferiore ad € 350,00 a carico della sig.ra Controparte_1
il contributo mensile al mantenimento della minore , oltre al rimborso delle spese Persona_2
straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, così come disciplinate dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e dall'Ordine degli Avvocati di
Ravenna nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia e che qui si riepilogano:
A)SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO tra i genitori e che dovranno, in ogni
caso, essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale
e giustificativa da parte dell'altro:
- Spese scolastiche: tasse e/o iscrizioni scolastiche, tasse universitarie, libri di testo anche universitari,
nonché materiale di corredo scolastico ed universitario, gite, trasporto pubblico da e per la scuola, affitto
appartamento università;
- Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili vi provvederà la baby-sitter; mensa scolastica e centri estivi unicamente nel caso in cui
sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari
disponibili;
- Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche (a richiesta del medico di base), farmaci con
esclusione di quelli da banco, se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese
ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le
problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e
necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
pagina 2 di 8 B)SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE tra i genitori:
- Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università
pubbliche e private, ripetizioni;
- Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora
di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro;
In riferimento a dette spese straordinarie saranno le parti a darsi comunicazione via mail e a concordare;
a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente
(ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione
l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
5. in via istruttoria ammettere le prove dedotte e capitolate con note scritte del 16 ottobre 2023;
6. condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
Controparte_1
7. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnacavallo di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza prevista dal D.P.R. n. 396 del 3.11.2000.
Per BA EN YL: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2) Affidare la minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione presso il padre;
3) Assegnare Per_1
la casa familiare alla madre;
4) disporre che la minore possa trascorrere con la madre fine settimana alternati, oltre che due giorni nelle settimane in cui non è con lei nel fine settimana e 1 giorno infrasettimanale nelle settimane in cui è con lei nel fine settimana, con pernottamento, rimettendo gli aspetti di dettaglio ed organizzativi all'accordo tra le parti, anche con la mediazione dei Servizi sociali;
5) Imporre a un assegno contributo al mantenimento della di € Parte_1 CP_1
500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda maggiorato della variazione ISTAT annuale;
6) Disporre che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito per intero dalla
; 7) Condannare alle spese del presente giudizio”. CP_1 Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2023 ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Ziniare Controparte_1
(Burkina Faso), l'11.12.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di pagina 3 di 8 Bagnacavallo dell'anno 2005, atto n. 2, p. 2, s. C, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, deducendo, in particolare, che dall'unione fosse nata la figlia in data 22.05.2012. Per_1
Con comparsa depositata in data 9.05.23 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale non si è opposta al divorzio, ma ha chiesto differenti statuizioni accessorie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori ed ha rimesso la causa dinanzi al Giudice istruttore;
nel giudizio è intervenuto il PM e le parti hanno depositato memorie integrative.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, all'udienza del
20.03.2025, la prima celebratasi dinanzi allo scrivente Presidente relatore divenuto tabellarmente competente, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha concluso, come in atti, per l'accoglimento delle domande della parte ricorrente.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, infatti, risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla L.
55/2015, essendo stata pronunciata la separazione consensuale fra i coniugi con sentenza dell'intestato
Tribunale n. cronol. 331/2020 ed essendo, pertanto, ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione giudiziale.
Quanto alla domanda di affidamento della figlia minore, all'attualità di 13 anni, posto che l'affido condiviso, a seguito dell'entrata in vigore della l. 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr., Cass. sent. n. 977/2017), il Collegio osserva che non sussistono nel caso di specie ragioni ostative all'applicazione del regime legale ordinario di affidamento dei figli. Infatti i Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare hanno ritenuto sostanzialmente sussistente la piena capacità genitoriale di entrambe le parti. Gli stessi hanno dato atto che “i rapporti tra la minore ed i genitori sono positivi e nonostante la madre risulti avere non ancora completamente risolto la sua problematica relativa all'utilizzo di alcol ciò non incide sulla capacità genitoriale dimostrandosi nei confronti della figlia in modo adeguato e accogliente così come riporta la stessa minore”. Le dichiarazioni rese dalla figlia minore in sede di ascolto in uno con la relazione dei
Servizi Sociali escludono che la madre dimostri una manifesta carenza o inidoneità educativa o pagina 4 di 8 condotte tali da rendere l'affidamento della minore alla stessa in concreto pregiudizievole per la figlia.
Pertanto la figlia minore va affidata ad entrambi i genitori, come da domanda formulata da parte resistente.
Per quanto concerne, invece, il collocamento della minore, preliminarmente va rilevato come la stessa madre chieda in sede di precisazione delle conclusioni il collocamento prevalente della minore presso il padre ciò in conformità con la abituale situazione consolidatasi ormai da alcuni anni e che gli stessi
Servizi Sociali hanno invitato a proseguire unitamente alle modalità di frequentazione con la madre allo stato in essere.
Non v'è, pertanto, ragione di modificare la collocazione prevalente della minore presso il padre, come peraltro chiesto da entrambe le parti.
Quanto, poi, alla frequentazione della figlia da parte della madre, il Collegio osserva che debba essere confermato il regime in essere confacente all'interesse ed al benessere della minore. Percui solo se conforme a sua volontà, la minore potrà trascorrere con la madre fine settimana alternati oltre che due giorni nelle settimane in cui non è con lei nel fine settimana e un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui è con lei il fine settimana con pernottamento rimettendo gli aspetti di dettaglio ed organizzativi, anche per i periodi festivi, all'accordo tra le parti anche con la mediazione dei Servizi
Sociali.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, sulla stessa va dichiarato non luogo a provvedere non avendo , collocatario dei minori, avanzato domanda in tal senso e Parte_1
potendo questo Collegio pronunciarsi sulla assegnazione della casa coniugale solo nell'interesse superiore dei minori.
Circa il contributo al mantenimento della figlia minore da porsi a carico della madre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice dispone, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie la resistente sino al 2023 risultava avere un reddito da lavoro dipendente di € 900,00 mensili.
In seguito a grave patologia determinante il superamento del periodo di comporto la stessa risulta essere stata licenziata in data 25.06.2024 (doc. 24 e 25 fasc. resistente).
pagina 5 di 8 La malattia che affligge la resistente non da luogo a sussidi assistenziali e la medesima non ha alcun parente in Italia che la possa sostenere.
La resistente risulta allo stato trovare unico aiuto nei Servizi Sociali.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate da risulta che lo stesso, agricoltore, percepisce un Pt_1 reddito annuo di € 11.005,00 ed è proprietario di un immobile con annesso servizio oltre che di undici ettari di terreno coltivato a frutteto (doc. 6 e 7).
Orbene deve osservarsi come l'obbligo di mantenimento per i figli non sia condizionato dallo stato di disoccupazione del genitore. Il genitore disoccupato è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli.
La mera perdita di lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cassazione n. 39411/2017; Cassazione 34952/2018).
Pertanto, tenuto conto della evidentemente diversa capacità reddituale delle parti, dell'età della minore e delle sue presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze, del suo collocamento prevalente presso il padre, dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, della percezione per l'intero dell'assegno unico universale da parte del padre, come di seguito disposto, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il Parte_2
versamento al padre, con bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT oltre al concorso nelle spese straordinarie inerenti la figlia minore, come da protocollo adottato in materia da questo Tribunale, in misura del 30%.
, quale genitore collocatario in via prevalente percepirà, poi, per l'intero, l'importo Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli.
Passando alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, va premesso che a tale assegno deve attribuirsi, oltre ad una natura assistenziale, anche una natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass. S.U. sent. n.
18287/2018).
In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, dunque, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato pagina 6 di 8 causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. ord. n. 23583/2022).
Nel caso di specie ha indubitabile rilievo la funzione assistenziale propria dell'assegno divorzile diretta a supplire alle carenze di strumenti alternativi atti a garantire alla ex coniuge una esistenza dignitosa stante la sua attuale non autosufficienza economica.
La domanda in discorso deve pertanto essere accolta ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale in suo favore.
Il Collegio tenuto conto anche della durata del matrimonio (16 anni), della situazione patologica della resistente, della assenza di una rete familiare della stessa e della situazione patrimoniale del ricorrente reputa equo fissare in € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, l'assegno divorzile in favore della CP_1
Le spese processuali vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da (CF ), Parte_1 C.F._3
e (CF ), in Ziniare (Burkina Faso), Controparte_1 C.F._4
l'11.12.2004, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagnacavallo (RA) dell'anno
2005, atto n. 2, p.2, s. C;
2) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bagnacavallo ai fini dell'annotazione;
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
4) dispone che, solo se conforme a sua volontà, la minore potrà trascorrere con la madre fine settimana alternati oltre che due giorni nelle settimane in cui non è con lei nel fine settimana e un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui è con lei il fine settimana con pernottamento rimettendo gli aspetti di dettaglio ed organizzativi, anche per i periodi festivi, all'accordo tra le parti anche con la mediazione dei Servizi Sociali.
5) dichiara non luogo a provvedere sulla assegnazione della casa coniugale;
pagina 7 di 8 6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia minore mediante il versamento alla madre, con bonifico bancario, entro il 10 di Persona_2 ogni mese, della somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al rimborso del 30% delle spese straordinarie inerenti la figlia minore, come da protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
7) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito, per l'intero, da;
Parte_1
8) pone a carico di obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile di € 300,00 al mese annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT;
9) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 179/2023 R.G., avente ad oggetto divorzio contenzioso, promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 CodiceFiscale_1
Lucarelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna, via Mariani n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Anna Rosa Venturini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Bagnacavallo, via
Oberdan n. 34, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, respinta ogni contraria istanza della Parte_1
convenuta dato atto che dalle festività di Natale u.s. la stessa ha interrotto Controparte_1
ogni legame con la figlia , e considerate le condizioni patrimoniali ed economiche di entrambi i Per_1
coniugi:
pagina 1 di 8
1. dichiarare, ai sensi dell'art. 3, nr. 2, lett. B, legge 898 dell'01/12/1970, lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 11/11/2004 in Ziniare (Burkina Faso) e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Bagnacavallo (RA) dell'anno 2005, atto n. 2 p.2, s.C.;
2. dichiarare che la figlia minore , nata a [...] il [...], sarà affidata in via esclusiva al Per_1
padre , con residenza in Boncellino (RA), via Boncellino n. 173, con possibilità della Parte_1
madre di vedere la figlia sotto la visione degli assistenti del Servizio Sociale competente territorialmente, secondo le modalità che l'Ill.mo Tribunale riterrà nell'interesse della minore, ivi compresa la disciplina per le vacanze estive, Natalizie e Pasquali;
3. dichiarare che sia per le questioni di ordinaria amministrazione, che per quelle di straordinaria
amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata esclusivamente dal padre;
4. determinare nella somma non inferiore ad € 350,00 a carico della sig.ra Controparte_1
il contributo mensile al mantenimento della minore , oltre al rimborso delle spese Persona_2
straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, così come disciplinate dal Protocollo per i procedimenti in materia familiare sottoscritto dal Tribunale di Ravenna e dall'Ordine degli Avvocati di
Ravenna nella percentuale che verrà ritenuta di giustizia e che qui si riepilogano:
A)SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO tra i genitori e che dovranno, in ogni
caso, essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale
e giustificativa da parte dell'altro:
- Spese scolastiche: tasse e/o iscrizioni scolastiche, tasse universitarie, libri di testo anche universitari,
nonché materiale di corredo scolastico ed universitario, gite, trasporto pubblico da e per la scuola, affitto
appartamento università;
- Spese parascolastiche: pre-scuola e dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario del figlio con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili vi provvederà la baby-sitter; mensa scolastica e centri estivi unicamente nel caso in cui
sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari
disponibili;
- Spese mediche sanitarie: tickets sanitari, visite specialistiche (a richiesta del medico di base), farmaci con
esclusione di quelli da banco, se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese
ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora le
problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e
necessitino delle suddette terapie prescritte dal medico;
pagina 2 di 8 B)SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE tra i genitori:
- Spese scolastiche: rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università
pubbliche e private, ripetizioni;
- Spese mediche sanitarie: tutte quelle non effettuate tramite SSN, cicli di psicoterapia e logopedia qualora
di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- Spese ludiche, sportive e artistiche: vacanze trascorse senza i genitori, acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa, corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro;
In riferimento a dette spese straordinarie saranno le parti a darsi comunicazione via mail e a concordare;
a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente
(ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione
l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
5. in via istruttoria ammettere le prove dedotte e capitolate con note scritte del 16 ottobre 2023;
6. condannare la sig.ra alla rifusione delle spese e dei compensi di lite;
Controparte_1
7. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bagnacavallo di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza prevista dal D.P.R. n. 396 del 3.11.2000.
Per BA EN YL: 1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
2) Affidare la minore ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione presso il padre;
3) Assegnare Per_1
la casa familiare alla madre;
4) disporre che la minore possa trascorrere con la madre fine settimana alternati, oltre che due giorni nelle settimane in cui non è con lei nel fine settimana e 1 giorno infrasettimanale nelle settimane in cui è con lei nel fine settimana, con pernottamento, rimettendo gli aspetti di dettaglio ed organizzativi all'accordo tra le parti, anche con la mediazione dei Servizi sociali;
5) Imporre a un assegno contributo al mantenimento della di € Parte_1 CP_1
500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda maggiorato della variazione ISTAT annuale;
6) Disporre che l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito per intero dalla
; 7) Condannare alle spese del presente giudizio”. CP_1 Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.01.2023 ha chiesto all'intestato Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con in Ziniare Controparte_1
(Burkina Faso), l'11.12.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di pagina 3 di 8 Bagnacavallo dell'anno 2005, atto n. 2, p. 2, s. C, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, deducendo, in particolare, che dall'unione fosse nata la figlia in data 22.05.2012. Per_1
Con comparsa depositata in data 9.05.23 si è costituita in giudizio la Controparte_1
quale non si è opposta al divorzio, ma ha chiesto differenti statuizioni accessorie.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione delle parti, il Presidente del Tribunale ha adottato i provvedimenti provvisori ed ha rimesso la causa dinanzi al Giudice istruttore;
nel giudizio è intervenuto il PM e le parti hanno depositato memorie integrative.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., acquisita documentazione varia, all'udienza del
20.03.2025, la prima celebratasi dinanzi allo scrivente Presidente relatore divenuto tabellarmente competente, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e la causa è stata rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Il PM ha concluso, come in atti, per l'accoglimento delle domande della parte ricorrente.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel caso di specie, infatti, risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla L.
55/2015, essendo stata pronunciata la separazione consensuale fra i coniugi con sentenza dell'intestato
Tribunale n. cronol. 331/2020 ed essendo, pertanto, ampiamente decorso il termine di 12 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente nella procedura di separazione giudiziale.
Quanto alla domanda di affidamento della figlia minore, all'attualità di 13 anni, posto che l'affido condiviso, a seguito dell'entrata in vigore della l. 54/2006, rappresenta il regime ordinario di affido dei figli in caso di frattura dell'unione familiare (cfr., Cass. sent. n. 977/2017), il Collegio osserva che non sussistono nel caso di specie ragioni ostative all'applicazione del regime legale ordinario di affidamento dei figli. Infatti i Servizi Sociali incaricati di monitorare il nucleo familiare hanno ritenuto sostanzialmente sussistente la piena capacità genitoriale di entrambe le parti. Gli stessi hanno dato atto che “i rapporti tra la minore ed i genitori sono positivi e nonostante la madre risulti avere non ancora completamente risolto la sua problematica relativa all'utilizzo di alcol ciò non incide sulla capacità genitoriale dimostrandosi nei confronti della figlia in modo adeguato e accogliente così come riporta la stessa minore”. Le dichiarazioni rese dalla figlia minore in sede di ascolto in uno con la relazione dei
Servizi Sociali escludono che la madre dimostri una manifesta carenza o inidoneità educativa o pagina 4 di 8 condotte tali da rendere l'affidamento della minore alla stessa in concreto pregiudizievole per la figlia.
Pertanto la figlia minore va affidata ad entrambi i genitori, come da domanda formulata da parte resistente.
Per quanto concerne, invece, il collocamento della minore, preliminarmente va rilevato come la stessa madre chieda in sede di precisazione delle conclusioni il collocamento prevalente della minore presso il padre ciò in conformità con la abituale situazione consolidatasi ormai da alcuni anni e che gli stessi
Servizi Sociali hanno invitato a proseguire unitamente alle modalità di frequentazione con la madre allo stato in essere.
Non v'è, pertanto, ragione di modificare la collocazione prevalente della minore presso il padre, come peraltro chiesto da entrambe le parti.
Quanto, poi, alla frequentazione della figlia da parte della madre, il Collegio osserva che debba essere confermato il regime in essere confacente all'interesse ed al benessere della minore. Percui solo se conforme a sua volontà, la minore potrà trascorrere con la madre fine settimana alternati oltre che due giorni nelle settimane in cui non è con lei nel fine settimana e un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui è con lei il fine settimana con pernottamento rimettendo gli aspetti di dettaglio ed organizzativi, anche per i periodi festivi, all'accordo tra le parti anche con la mediazione dei Servizi
Sociali.
Con riferimento alla domanda di assegnazione della casa familiare, sulla stessa va dichiarato non luogo a provvedere non avendo , collocatario dei minori, avanzato domanda in tal senso e Parte_1
potendo questo Collegio pronunciarsi sulla assegnazione della casa coniugale solo nell'interesse superiore dei minori.
Circa il contributo al mantenimento della figlia minore da porsi a carico della madre va premesso, in diritto, che l'art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che ciascuno dei genitori provveda al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice dispone, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie la resistente sino al 2023 risultava avere un reddito da lavoro dipendente di € 900,00 mensili.
In seguito a grave patologia determinante il superamento del periodo di comporto la stessa risulta essere stata licenziata in data 25.06.2024 (doc. 24 e 25 fasc. resistente).
pagina 5 di 8 La malattia che affligge la resistente non da luogo a sussidi assistenziali e la medesima non ha alcun parente in Italia che la possa sostenere.
La resistente risulta allo stato trovare unico aiuto nei Servizi Sociali.
Dalle dichiarazioni dei redditi depositate da risulta che lo stesso, agricoltore, percepisce un Pt_1 reddito annuo di € 11.005,00 ed è proprietario di un immobile con annesso servizio oltre che di undici ettari di terreno coltivato a frutteto (doc. 6 e 7).
Orbene deve osservarsi come l'obbligo di mantenimento per i figli non sia condizionato dallo stato di disoccupazione del genitore. Il genitore disoccupato è comunque tenuto a contribuire al mantenimento dei figli.
La mera perdita di lavoro non costituisce oggettiva impossibilità di fare fronte alle obbligazioni economiche (Cassazione n. 39411/2017; Cassazione 34952/2018).
Pertanto, tenuto conto della evidentemente diversa capacità reddituale delle parti, dell'età della minore e delle sue presumibili (art. 2729 c.c.) esigenze, del suo collocamento prevalente presso il padre, dell'assegnazione della casa familiare alla resistente, della percezione per l'intero dell'assegno unico universale da parte del padre, come di seguito disposto, il Collegio stima equo porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il Parte_2
versamento al padre, con bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT oltre al concorso nelle spese straordinarie inerenti la figlia minore, come da protocollo adottato in materia da questo Tribunale, in misura del 30%.
, quale genitore collocatario in via prevalente percepirà, poi, per l'intero, l'importo Parte_1 dell'assegno unico universale per i figli.
Passando alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla parte resistente, va premesso che a tale assegno deve attribuirsi, oltre ad una natura assistenziale, anche una natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass. S.U. sent. n.
18287/2018).
In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, dunque, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato pagina 6 di 8 causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo- perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio (cfr. Cass. ord. n. 23583/2022).
Nel caso di specie ha indubitabile rilievo la funzione assistenziale propria dell'assegno divorzile diretta a supplire alle carenze di strumenti alternativi atti a garantire alla ex coniuge una esistenza dignitosa stante la sua attuale non autosufficienza economica.
La domanda in discorso deve pertanto essere accolta ravvisandosi i presupposti per il riconoscimento di un assegno con funzione assistenziale in suo favore.
Il Collegio tenuto conto anche della durata del matrimonio (16 anni), della situazione patologica della resistente, della assenza di una rete familiare della stessa e della situazione patrimoniale del ricorrente reputa equo fissare in € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, l'assegno divorzile in favore della CP_1
Le spese processuali vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da (CF ), Parte_1 C.F._3
e (CF ), in Ziniare (Burkina Faso), Controparte_1 C.F._4
l'11.12.2004, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bagnacavallo (RA) dell'anno
2005, atto n. 2, p.2, s. C;
2) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bagnacavallo ai fini dell'annotazione;
3) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il padre;
4) dispone che, solo se conforme a sua volontà, la minore potrà trascorrere con la madre fine settimana alternati oltre che due giorni nelle settimane in cui non è con lei nel fine settimana e un giorno infrasettimanale nelle settimane in cui è con lei il fine settimana con pernottamento rimettendo gli aspetti di dettaglio ed organizzativi, anche per i periodi festivi, all'accordo tra le parti anche con la mediazione dei Servizi Sociali.
5) dichiara non luogo a provvedere sulla assegnazione della casa coniugale;
pagina 7 di 8 6) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia minore mediante il versamento alla madre, con bonifico bancario, entro il 10 di Persona_2 ogni mese, della somma di € 100,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT, oltre al rimborso del 30% delle spese straordinarie inerenti la figlia minore, come da protocollo adottato in materia da questo Tribunale;
7) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito, per l'intero, da;
Parte_1
8) pone a carico di obbligo di corrispondere a Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile di € 300,00 al mese annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT;
9) compensa le spese di lite.
Così deciso in Ravenna nella Camera di Consiglio del 16 giugno 2025.
Il Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini
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