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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/07/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 2340/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2340/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Parte_1
Giovanni Rinaldi;
- , difeso ai sensi dell'art. 417 Controparte_1 bis c.p.c.;
Osserva
A) Indennità per ferie non godute
1. Parte ricorrente chiede il pagamento integrale delle ferie e delle festività soppresse maturate nel corso degli anni scolastici in cui ha lavorato a tempo determinato, affermando di non aver mai goduto delle stesse durante il periodo di sospensione delle lezioni.
2. In primo luogo, occorre premettere che è notorio1 che, quanto meno per un decennio, si era sviluppato un contenzioso relativo al pagamento delle ferie non godute dai docenti a tempo determinato, nel quale era ammesso, pacifico e incontrovertibile che costoro fruissero dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni;
le controversie erano mirate al pagamento delle differenze tra le ferie maturate e quelle effettivamente godute. Solo a seguito delle recenti pronunce di Cassazione, su cui si tornerà in seguito, i docenti si sono “accorti” di non aver mai fruito di ferie durante tutto l'anno scolastico, proponendo ricorsi in cui si chiede l'integrale pagamento dell'indennità sostitutiva delle medesime;
il che proietta un'ombra in merito alla natura speculativa degli stessi.
3. Premesso ciò, si ritengono accoglibili le domande del ricorso esclusivamente nei limiti indicati dal , ritenendo dimostrato che parte ricorrente abbia fruito delle ferie durante CP_1
i giorni di sospensione delle lezioni.
4. Il ragionamento che porta a tale conclusione è del tutto lineare: la norma di legge in questione è l'art. 1, comma 54, legge 228/2012, che stabilisce: “54. Il personale docente di tutti
i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
1 R.G.L. 2340/2025
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
5. È quindi la legge che impone di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in tali giornate il docente, quindi, è considerato in ferie. Pertanto, non si può che richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione2, diretta espressione dell'art. 2697 c.c.,
“secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”.
6. Parte ricorrente nemmeno allega di aver prestato attività durante il periodo di sospensione delle lezioni, limitandosi ad affermare che avrebbe potuto (in ipotesi) svolgere attività funzionali all'insegnamento, che non impongono la presenza a scuola, ma senza indicare se e cosa abbia fatto in tali giornate. Tale generica affermazione non è una allegazione sufficiente a dimostrare che abbia prestato attività lavorativa in giorni in cui, per legge, fruiva delle ferie.
7. Parte ricorrente invoca, a sostegno della propria tesi, recenti ordinanze di Cassazione che però non possono essere condivise e pronunce della CGUE che sono inconferenti al caso in esame.
8. In particolare, con riferimento all'ordinanza 16715/2024 (che richiama il precedente costituito dall'ordinanza 14268/2022), preceduta da altre di analogo contenuto, la stessa si muove da un'errata valutazione del fatto e richiama le suddette decisioni della CGUE che sono state emesse in situazioni del tutto differenti, come del resto emerge dallo stesso tenore del provvedimento.
9. Sotto il profilo del fatto, la Suprema Corte considera giorni di sospensione delle lezioni quelli “compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno” (pagina 11 dell'ordinanza e principio di diritto); è invece evidente che tali giorni, come scrive la stessa
Corte, sono successivi alla fine delle lezioni e quindi non rientrano in quelli nei quali le lezioni sono sospese: è infatti logicamente incompatibile parlare di sospensione delle lezioni dopo la
2 R.G.L. 2340/2025
fine delle stesse Peraltro, la conclusione della Corte per cui il docente non poteva essere considerato in ferie in quel periodo discende non dalla criticata ricostruzione contenuta nell'ordinanza, ma dalla piana applicazione dell'art. 1, comma 54 richiamato, che esclude che i docenti siano in ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”; ossia, per l'appunto, quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
10. Sotto il profilo del diritto, l'ordinanza della Corte di Cassazione contiene un'affermazione che è in diretto contrasto con la legge, laddove sostiene che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012”; la norma richiamata ha un contenuto del tutto opposto, in quanto sancisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni”.
11. La Suprema Corte giunge a tale affermazione dopo aver richiamato le pronunce della
CGUE nelle cause C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16: ma tali decisioni sono inconferenti con il caso di specie.
Infatti, queste si sono occupate della perdita del diritto all'indennità sostitutiva, mentre nel caso di specie il docente ha fruito delle ferie. I casi esaminati dalla Corte di Giustizia riguardano lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto senza, pacificamente, aver goduto delle ferie e le sentenze affermano che contrasta con il diritto Europeo la normativa nazionale che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
12. A dimostrazione dell'errore in cui è incorsa la giurisprudenza citata da parte ricorrente, si osserva che tutte le recenti pronunce richiamano il principio di diritto dell'ordinanza
14268/2022 nella quale si afferma, per l'appunto, che la normativa interna, interpretata secondo il diritto dell'Unione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
13. La situazione di parte ricorrente è totalmente diversa: si tratta di docenti a tempo determinato che, per legge, fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
di conseguenza, sono stati messi in condizione di usufruire del proprio diritto alle ferie retribuite e lo stesso è garantito non solo dal datore lavoro, ma addirittura da una norma primaria.
3 R.G.L. 2340/2025
14. Sempre la legge (art. 1, comma 54, legge 228/2012, che ha modificato l'art. 5, comma
8, D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012) al contrario della normativa criticata dalla
CGUE, assicura il pagamento dell'indennità sostitutiva ai docenti a tempo determinato. Di conseguenza, l'ordinamento italiano è del tutto estraneo alla situazione di contrasto con il diritto europeo sanzionato dalla Corte di Giustizia.
15. La condizione che la Cassazione aggiunge al testo di legge, ossia la necessità di un invito da parte del datore di lavoro a godere delle ferie, si fonda quindi su un presupposto che
è assente nel caso di specie.
16. La recente sentenza 28587/2024 della Cassazione non porta argomenti utili a sostenere la tesi già dimostrata errata. In primo luogo, non è vero che i docenti vedrebbero consumate tutte le ferie, applicando l'automatismo dell'art. 1, comma 54: nuovamente, la Corte confonde i giorni di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale con i giorni successivi al termine delle medesime. Prova ne sia il fatto che, in questo stesso giudizio, nonostante la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni, parte ricorrente ha un residuo positivo.
17. Inoltre, il dato della richiesta o del provvedimento del dirigente non è meramente formale;
è del tutto ultroneo. La condizione di lavoratore in ferie è stabilita dalla legge: ribadire che il docente è in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, tramite un provvedimento del dirigente scolastico, appare del tutto inutile;
sarebbe come pretendere che il dirigente ricordasse ai propri insegnanti che non devono lavorare durante le festività.
18. In sintesi:
- la legge impone ai docenti a termine di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e garantisce il pagamento delle ferie non godute;
- tale previsione introduce, quanto meno, una presunzione per cui in tali giorni parte ricorrente non ha lavorato, ma ha goduto delle ferie;
- spetta quindi al lavoratore dedurre e provare di aver prestato attività in quel lasso temporale, onere cui non ha ottemperato;
- l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di informare e mettere il dipendente in grado di fruire delle ferie da un lato trova il suo adempimento della norma primaria, dall'altro è invocato in modo incoerente nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha perso l'indennità sostitutiva delle ferie, ma ha goduto delle stesse;
- inoltre, l'affermato obbligo del datore di informare il docente che è in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni è del tutto pleonastico, perché è stabilito dalla legge.
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19. In sede di discussione, parte ricorrente ha evidenziato come i docenti di ruolo non consumino le proprie ferie nei giorni in cui vi è sospensione delle lezioni, nonostante la norma si applichi anche a costoro;
di conseguenza, vi sarebbe una disparità di trattamento sulla base del regime contrattuale, a termine o a tempo indeterminato.
20. Si deve osservare che, in primo luogo, la circostanza non è inserita nel ricorso e occorrerebbe un'approfondita istruttoria per affermare come sono disciplinate le ferie dei docenti di ruolo e se vi siano delle differenze in merito alla disponibilità che costoro danno durante i periodi in cui le lezioni sono sospese, proprio a fronte della natura indeterminata del proprio rapporto e del loro permanente inserimento nell'organico scolastico, con ciò che ne consegue dal punto di vista della partecipazione alla programmazione dell'attività.
21. In secondo luogo, soprattutto, si deve evidenziare che il rapporto di lavoro, anche quello dei docenti, non sfugge alla generale disciplina secondo la quale si tratta di un rapporto sinallagmatico: a fronte della prestazione lavorativa, si ottiene il pagamento della retribuzione.
Le ipotesi di sospensione dell'obbligo di prestare la propria attività sono quelle previste dall'ordinamento: ferie, permessi, malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa. Non è previsto, per alcuna categoria di lavoratori, una situazione in cui il dipendente non lavori e non sia in ferie (o fruisca di qualche altra ipotesi di sospensione del rapporto con diritto al pagamento della retribuzione).
Se i docenti di ruolo si trovano in questa situazione, ossia se vi sono dei periodi nei quali, pur non rendendo alcuna prestazione non sono collocati in ferie ma sono ugualmente retribuiti, si tratta di una evidente anomalia del sistema (se non, più probabilmente, di un'inefficienza dell'organizzazione del lavoro del ); come tale, non è possibile invocarne l'estensione CP_1
a altre categorie di lavoratori.
22. La domanda deve quindi essere accolta esclusivamente con riferimento ai giorni di ferie non goduti perché esorbitanti rispetto a quelli di sospensione delle lezioni indicati nel calendario regionale, come dedotto dal . Tale quantificazione non è stata contestata da parte CP_1 ricorrente.
B) Festività soppresse
23. Parte ricorrente chiede, inoltre, il pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse, non godute nel corso dell'anno scolastico, in modo analogo alle ferie non godute;
parte convenuta ha eccepito che tali giornate non possono essere accomunate alle ferie in quanto le disposizioni legislative e contrattuali che li disciplinano sono diverse.
24. L'eccezione del è fondata. CP_1
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25. L'art. 1 legge 937/1977 prevede che le quattro giornate di cui si tratta siano fruite a richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze di servizio;
l'art. 14 del C.C.N.L. applicato sancisce che siano utilizzate nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. In altri termini, il C.C.N.L. definisce quali sono le esigenze dei servizi che il docente deve rispettare: può usare le quattro giornate di festività soppresse nel periodo in cui le lezioni sono sospese o dopo il termine delle lezioni medesime (normalmente, di circa venti giorni antecedente alla fine del contratto, laddove termini il 30 giugno).
26. La circostanza per cui sia le ferie, sia le festività soppresse vengano fruite a richiesta non può portare a ritenere che siano soggette al medesimo regime;
allo stesso modo, solo le ferie sono soggette a una protezione rafforzata, sia dal punto di vista interno che internazionale, mentre così non è per le festività soppresse.
27. Come già rilevato in precedenti sentenze di merito (Tribunale di Ivrea, R.G.L.
1189/2023), la direttiva 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
e tale limite minimo è già stato garantito dal C.C.N.L. applicato ai docenti, di talché è ben ammissibile che il lavoratore possa perdere le giornate di riposo di cui si tratta, laddove non si attivi per chiederne la fruizione o questo non gli sia impedito dal datore di lavoro. In altri termini, l'art. 14 comma 2 del C.C.N.L., che impone il godimento delle festività entro l'anno scolastico in corso, non può essere tacciato di nullità per violazione del precetto costituzionale o del diritto europeo, proprio perché il riposo minimo assicurato dalla normativa di rango superiore è stato garantito.
28. Vi è un altro aspetto da osservare, legato alla natura di questi giorni di riposo. È evidente che non vi sia differenza dal punto di vista di fatto: in entrambi i casi il dipendente è esentato dal prestare attività lavorativa e, in concreto, si riposa. Ma, mentre le ferie sono un periodo compensativo per il lavoro prestato, mirato a reintegrare le energie psico-fisiche (e per questo irrinunciabile), queste giornate di riposo hanno un fondamento diverso che si riscontra nelle festività che hanno sostituito: si trattava di giorni in cui non si lavorava non per esigenze di riposo del lavoratore, ma al fine di permettere alla persona di partecipare alle solennità civili e religiose.
29. Di conseguenza, appare giustificato il diverso regime per la fruizione dei due istituti e quindi è legittima la previsione contenuta nell'art. 14, comma 2 C.C.N.L. che prevede l'obbligo di fruire delle stesse entro la fine dell'anno scolastico. Era onere di parte ricorrente, laddove
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fosse accaduto, allegare e dimostrare di averne chiesto il godimento e il rifiuto da parte del datore di lavoro;
ma nulla di ciò compare nell'atto introduttivo.
30. Pertanto, va rigettata la domanda di monetizzazione delle festività soppresse non fruite.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.: disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 299,48, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
515 oltre rimborso forfettario, CU, IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 17/07/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Intentandosi come notorietà ristretta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5530 del 06/03/2017), ossia riferita a una certa cerchia di soggetti quali gli operatori del diritto in ambito lavoristico. 2 Cass. Sez. L, ord. 15258/2024; conformi Cass. Sez. L. 8525/2015; Cass. Sez. L. 26985/2009; Cass. Sez. L. 22751/2004.
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 2340/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Parte_1
Giovanni Rinaldi;
- , difeso ai sensi dell'art. 417 Controparte_1 bis c.p.c.;
Osserva
A) Indennità per ferie non godute
1. Parte ricorrente chiede il pagamento integrale delle ferie e delle festività soppresse maturate nel corso degli anni scolastici in cui ha lavorato a tempo determinato, affermando di non aver mai goduto delle stesse durante il periodo di sospensione delle lezioni.
2. In primo luogo, occorre premettere che è notorio1 che, quanto meno per un decennio, si era sviluppato un contenzioso relativo al pagamento delle ferie non godute dai docenti a tempo determinato, nel quale era ammesso, pacifico e incontrovertibile che costoro fruissero dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni;
le controversie erano mirate al pagamento delle differenze tra le ferie maturate e quelle effettivamente godute. Solo a seguito delle recenti pronunce di Cassazione, su cui si tornerà in seguito, i docenti si sono “accorti” di non aver mai fruito di ferie durante tutto l'anno scolastico, proponendo ricorsi in cui si chiede l'integrale pagamento dell'indennità sostitutiva delle medesime;
il che proietta un'ombra in merito alla natura speculativa degli stessi.
3. Premesso ciò, si ritengono accoglibili le domande del ricorso esclusivamente nei limiti indicati dal , ritenendo dimostrato che parte ricorrente abbia fruito delle ferie durante CP_1
i giorni di sospensione delle lezioni.
4. Il ragionamento che porta a tale conclusione è del tutto lineare: la norma di legge in questione è l'art. 1, comma 54, legge 228/2012, che stabilisce: “54. Il personale docente di tutti
i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai
1 R.G.L. 2340/2025
calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
5. È quindi la legge che impone di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni;
in tali giornate il docente, quindi, è considerato in ferie. Pertanto, non si può che richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione2, diretta espressione dell'art. 2697 c.c.,
“secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta”.
6. Parte ricorrente nemmeno allega di aver prestato attività durante il periodo di sospensione delle lezioni, limitandosi ad affermare che avrebbe potuto (in ipotesi) svolgere attività funzionali all'insegnamento, che non impongono la presenza a scuola, ma senza indicare se e cosa abbia fatto in tali giornate. Tale generica affermazione non è una allegazione sufficiente a dimostrare che abbia prestato attività lavorativa in giorni in cui, per legge, fruiva delle ferie.
7. Parte ricorrente invoca, a sostegno della propria tesi, recenti ordinanze di Cassazione che però non possono essere condivise e pronunce della CGUE che sono inconferenti al caso in esame.
8. In particolare, con riferimento all'ordinanza 16715/2024 (che richiama il precedente costituito dall'ordinanza 14268/2022), preceduta da altre di analogo contenuto, la stessa si muove da un'errata valutazione del fatto e richiama le suddette decisioni della CGUE che sono state emesse in situazioni del tutto differenti, come del resto emerge dallo stesso tenore del provvedimento.
9. Sotto il profilo del fatto, la Suprema Corte considera giorni di sospensione delle lezioni quelli “compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno” (pagina 11 dell'ordinanza e principio di diritto); è invece evidente che tali giorni, come scrive la stessa
Corte, sono successivi alla fine delle lezioni e quindi non rientrano in quelli nei quali le lezioni sono sospese: è infatti logicamente incompatibile parlare di sospensione delle lezioni dopo la
2 R.G.L. 2340/2025
fine delle stesse Peraltro, la conclusione della Corte per cui il docente non poteva essere considerato in ferie in quel periodo discende non dalla criticata ricostruzione contenuta nell'ordinanza, ma dalla piana applicazione dell'art. 1, comma 54 richiamato, che esclude che i docenti siano in ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”; ossia, per l'appunto, quelli che intercorrono tra la fine delle lezioni e il 30 giugno.
10. Sotto il profilo del diritto, l'ordinanza della Corte di Cassazione contiene un'affermazione che è in diretto contrasto con la legge, laddove sostiene che “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art.
1 della legge n. 228 del 2012”; la norma richiamata ha un contenuto del tutto opposto, in quanto sancisce che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni”.
11. La Suprema Corte giunge a tale affermazione dopo aver richiamato le pronunce della
CGUE nelle cause C-569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16: ma tali decisioni sono inconferenti con il caso di specie.
Infatti, queste si sono occupate della perdita del diritto all'indennità sostitutiva, mentre nel caso di specie il docente ha fruito delle ferie. I casi esaminati dalla Corte di Giustizia riguardano lavoratori che hanno cessato il proprio rapporto senza, pacificamente, aver goduto delle ferie e le sentenze affermano che contrasta con il diritto Europeo la normativa nazionale che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva, senza che il lavoratore sia stato messo in grado di esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite.
12. A dimostrazione dell'errore in cui è incorsa la giurisprudenza citata da parte ricorrente, si osserva che tutte le recenti pronunce richiamano il principio di diritto dell'ordinanza
14268/2022 nella quale si afferma, per l'appunto, che la normativa interna, interpretata secondo il diritto dell'Unione, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
13. La situazione di parte ricorrente è totalmente diversa: si tratta di docenti a tempo determinato che, per legge, fruiscono delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni;
di conseguenza, sono stati messi in condizione di usufruire del proprio diritto alle ferie retribuite e lo stesso è garantito non solo dal datore lavoro, ma addirittura da una norma primaria.
3 R.G.L. 2340/2025
14. Sempre la legge (art. 1, comma 54, legge 228/2012, che ha modificato l'art. 5, comma
8, D.L. 95/2012, convertito con legge 135/2012) al contrario della normativa criticata dalla
CGUE, assicura il pagamento dell'indennità sostitutiva ai docenti a tempo determinato. Di conseguenza, l'ordinamento italiano è del tutto estraneo alla situazione di contrasto con il diritto europeo sanzionato dalla Corte di Giustizia.
15. La condizione che la Cassazione aggiunge al testo di legge, ossia la necessità di un invito da parte del datore di lavoro a godere delle ferie, si fonda quindi su un presupposto che
è assente nel caso di specie.
16. La recente sentenza 28587/2024 della Cassazione non porta argomenti utili a sostenere la tesi già dimostrata errata. In primo luogo, non è vero che i docenti vedrebbero consumate tutte le ferie, applicando l'automatismo dell'art. 1, comma 54: nuovamente, la Corte confonde i giorni di sospensione delle lezioni previste dal calendario scolastico regionale con i giorni successivi al termine delle medesime. Prova ne sia il fatto che, in questo stesso giudizio, nonostante la decurtazione dei giorni di sospensione delle lezioni, parte ricorrente ha un residuo positivo.
17. Inoltre, il dato della richiesta o del provvedimento del dirigente non è meramente formale;
è del tutto ultroneo. La condizione di lavoratore in ferie è stabilita dalla legge: ribadire che il docente è in ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, tramite un provvedimento del dirigente scolastico, appare del tutto inutile;
sarebbe come pretendere che il dirigente ricordasse ai propri insegnanti che non devono lavorare durante le festività.
18. In sintesi:
- la legge impone ai docenti a termine di fruire delle ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni e garantisce il pagamento delle ferie non godute;
- tale previsione introduce, quanto meno, una presunzione per cui in tali giorni parte ricorrente non ha lavorato, ma ha goduto delle ferie;
- spetta quindi al lavoratore dedurre e provare di aver prestato attività in quel lasso temporale, onere cui non ha ottemperato;
- l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di informare e mettere il dipendente in grado di fruire delle ferie da un lato trova il suo adempimento della norma primaria, dall'altro è invocato in modo incoerente nel caso di specie, poiché il ricorrente non ha perso l'indennità sostitutiva delle ferie, ma ha goduto delle stesse;
- inoltre, l'affermato obbligo del datore di informare il docente che è in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni è del tutto pleonastico, perché è stabilito dalla legge.
4 R.G.L. 2340/2025
19. In sede di discussione, parte ricorrente ha evidenziato come i docenti di ruolo non consumino le proprie ferie nei giorni in cui vi è sospensione delle lezioni, nonostante la norma si applichi anche a costoro;
di conseguenza, vi sarebbe una disparità di trattamento sulla base del regime contrattuale, a termine o a tempo indeterminato.
20. Si deve osservare che, in primo luogo, la circostanza non è inserita nel ricorso e occorrerebbe un'approfondita istruttoria per affermare come sono disciplinate le ferie dei docenti di ruolo e se vi siano delle differenze in merito alla disponibilità che costoro danno durante i periodi in cui le lezioni sono sospese, proprio a fronte della natura indeterminata del proprio rapporto e del loro permanente inserimento nell'organico scolastico, con ciò che ne consegue dal punto di vista della partecipazione alla programmazione dell'attività.
21. In secondo luogo, soprattutto, si deve evidenziare che il rapporto di lavoro, anche quello dei docenti, non sfugge alla generale disciplina secondo la quale si tratta di un rapporto sinallagmatico: a fronte della prestazione lavorativa, si ottiene il pagamento della retribuzione.
Le ipotesi di sospensione dell'obbligo di prestare la propria attività sono quelle previste dall'ordinamento: ferie, permessi, malattia, maternità, congedo parentale, aspettativa. Non è previsto, per alcuna categoria di lavoratori, una situazione in cui il dipendente non lavori e non sia in ferie (o fruisca di qualche altra ipotesi di sospensione del rapporto con diritto al pagamento della retribuzione).
Se i docenti di ruolo si trovano in questa situazione, ossia se vi sono dei periodi nei quali, pur non rendendo alcuna prestazione non sono collocati in ferie ma sono ugualmente retribuiti, si tratta di una evidente anomalia del sistema (se non, più probabilmente, di un'inefficienza dell'organizzazione del lavoro del ); come tale, non è possibile invocarne l'estensione CP_1
a altre categorie di lavoratori.
22. La domanda deve quindi essere accolta esclusivamente con riferimento ai giorni di ferie non goduti perché esorbitanti rispetto a quelli di sospensione delle lezioni indicati nel calendario regionale, come dedotto dal . Tale quantificazione non è stata contestata da parte CP_1 ricorrente.
B) Festività soppresse
23. Parte ricorrente chiede, inoltre, il pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse, non godute nel corso dell'anno scolastico, in modo analogo alle ferie non godute;
parte convenuta ha eccepito che tali giornate non possono essere accomunate alle ferie in quanto le disposizioni legislative e contrattuali che li disciplinano sono diverse.
24. L'eccezione del è fondata. CP_1
5 R.G.L. 2340/2025
25. L'art. 1 legge 937/1977 prevede che le quattro giornate di cui si tratta siano fruite a richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze di servizio;
l'art. 14 del C.C.N.L. applicato sancisce che siano utilizzate nel periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni. In altri termini, il C.C.N.L. definisce quali sono le esigenze dei servizi che il docente deve rispettare: può usare le quattro giornate di festività soppresse nel periodo in cui le lezioni sono sospese o dopo il termine delle lezioni medesime (normalmente, di circa venti giorni antecedente alla fine del contratto, laddove termini il 30 giugno).
26. La circostanza per cui sia le ferie, sia le festività soppresse vengano fruite a richiesta non può portare a ritenere che siano soggette al medesimo regime;
allo stesso modo, solo le ferie sono soggette a una protezione rafforzata, sia dal punto di vista interno che internazionale, mentre così non è per le festività soppresse.
27. Come già rilevato in precedenti sentenze di merito (Tribunale di Ivrea, R.G.L.
1189/2023), la direttiva 2003/88/CE impone agli Stati l'adozione delle misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane;
e tale limite minimo è già stato garantito dal C.C.N.L. applicato ai docenti, di talché è ben ammissibile che il lavoratore possa perdere le giornate di riposo di cui si tratta, laddove non si attivi per chiederne la fruizione o questo non gli sia impedito dal datore di lavoro. In altri termini, l'art. 14 comma 2 del C.C.N.L., che impone il godimento delle festività entro l'anno scolastico in corso, non può essere tacciato di nullità per violazione del precetto costituzionale o del diritto europeo, proprio perché il riposo minimo assicurato dalla normativa di rango superiore è stato garantito.
28. Vi è un altro aspetto da osservare, legato alla natura di questi giorni di riposo. È evidente che non vi sia differenza dal punto di vista di fatto: in entrambi i casi il dipendente è esentato dal prestare attività lavorativa e, in concreto, si riposa. Ma, mentre le ferie sono un periodo compensativo per il lavoro prestato, mirato a reintegrare le energie psico-fisiche (e per questo irrinunciabile), queste giornate di riposo hanno un fondamento diverso che si riscontra nelle festività che hanno sostituito: si trattava di giorni in cui non si lavorava non per esigenze di riposo del lavoratore, ma al fine di permettere alla persona di partecipare alle solennità civili e religiose.
29. Di conseguenza, appare giustificato il diverso regime per la fruizione dei due istituti e quindi è legittima la previsione contenuta nell'art. 14, comma 2 C.C.N.L. che prevede l'obbligo di fruire delle stesse entro la fine dell'anno scolastico. Era onere di parte ricorrente, laddove
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fosse accaduto, allegare e dimostrare di averne chiesto il godimento e il rifiuto da parte del datore di lavoro;
ma nulla di ciò compare nell'atto introduttivo.
30. Pertanto, va rigettata la domanda di monetizzazione delle festività soppresse non fruite.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.: disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- condanna parte convenuta a pagare a parte ricorrente l'importo di € 299,48, oltre interessi legali;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
515 oltre rimborso forfettario, CU, IVA e CPA, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 17/07/2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Intentandosi come notorietà ristretta (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5530 del 06/03/2017), ossia riferita a una certa cerchia di soggetti quali gli operatori del diritto in ambito lavoristico. 2 Cass. Sez. L, ord. 15258/2024; conformi Cass. Sez. L. 8525/2015; Cass. Sez. L. 26985/2009; Cass. Sez. L. 22751/2004.