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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/11/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IIINNN NNNOOOMMMEEE DDDEEELLL PPPOOOPPPOOOLLLOOO IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 333 dell'anno 2024, pendente TRA
Parte_1
DIFENSORE: AVV. SIMONE FALUSI
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda, per le causali di cui in narrativa: A) In tesi e nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1 comma 346 L. 311/2004 (c.d. Finanziaria 2005), la nullità del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile ubicato nel Comune di Forte dei Marmi (Lu) in Via Duca D'Aosta n. 51, identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 12, particella 146, sub. 5, e, per l'effetto, condannare il resistente al rilascio immediato dello stesso immobile, Controparte_1 libero e vuoto da persone e cose, a favore della odierna ricorrente, fissando la data per l'esecuzione; B) In ipotesi, accertare e dichiarare l'estinzione del contratto di comodato precario di cui in premessa, avente ad oggetto l'immobile ubicato nel Comune di Forte dei Marmi (Lu) in Via Duca D'Aosta n. 51, identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 12, particella 146, sub. 5, e, per l'effetto, condannare il resistente al rilascio immediato dello stesso immobile, libero e vuoto da persone e cose, a favore della Controparte_1 odierna ricorrente, fissando la data per l'esecuzione;
1 C) In ipotesi ulteriormente subordinata, accertata l'occupazione senza titolo da parte del resistente dell'immobile ubicato nel Comune di Forte dei Marmi (Lu) in Via Duca D'Aosta n. 51, identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 12, particella 146, sub. 5, condannare CP_1 al rilascio immediato dello stesso, libero e vuoto da persone e cose, a favore della odierna ricorrente,
[...] fissando la data per l'esecuzione. D) Con vittoria delle competenze e spese del presente giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. Parte_1
premettendo di aver acquistato la piena proprietà di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Forte dei Marmi (LU), via Duca D'Aosta 51/A, catastalmente identificato al fg. 12, part. 146, sub 5, in virtù del legato disposto dalla madre Per_1
nel testamento di quest'ultima, pubblicato il 15.7.2022, che l'immobile risulta
[...]
attualmente occupato dal fratello in forza di comodato verbale Controparte_1
precario concesso dalla madre e che il resistente, pur a tanto intimato, aveva omesso di rilasciare spontaneamente l'unità abitativa in favore della nuova proprietaria, ha convenuto in giudizio onde sentir accertare la nullità del contratto Controparte_1
di comodato di cui in premessa a norma dell'art. 1, comma 346, l. 311/2004 e, per l'effetto, condannare il resistente all'immediato rilascio del cespite libero da persone e/o cose;
in ipotesi, accertare l'estinzione del contratto di comodato in conseguenza del recesso della comodante e, per l'effetto, condannare il comodatario all'immediato rilascio;
in ulteriore subordine, accertata l'occupazione senza titolo del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Forte dei Marmi (LU), via Duca D'Aosta 51/A, catastalmente identificato al fg. 12, part. 146, sub 5, condannare il resistente all'immediato rilascio.
§1.1 – Il resistente è rimasto contumace
2 §1.2 – Sulla base dei documenti prodotti, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 7.11.2025. All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande della ricorrente sono infondate.
§3. – A fondamento della domanda di restituzione dell'unità immobiliare di cui è proprietaria, la ricorrente pone, in via gradata: (i) la nullità del contratto di comodato precario verbalmente stipulato tra la madre dante causa ed il figlio resistente CP_1
a norma dell'art. 1, comma 346, l. 311 del 2004, disposizione ove si recita
[...]
che “i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”; (ii) in caso di assunta validità del contratto di comodato stipulato senza determinazione di termine, il recesso intimato ad nutum dalla ricorrente a norma dell'art. 1810 c.c.; (iii) l'occupazione senza titolo del resistente.
§4. – Orbene, la giurisprudenza della corte regolatrice ha avuto modo di precisare che «l'azione personale di restituzione, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica» (in questi esatti termini, Cass., sez. un., n. 7305 del 2014, cui si aggiungono n. 795 del 2020, n. 14135 del 2005; n. 2392 del 2002).
§4.1 – Con precipuo riguardo al contratto di comodato, corre l'obbligo di considerare che il comodante, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, può avvalersi sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare "ex officio" il titolo della pretesa, la controversia va decisa
3 con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato; in caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato, anche se il convenuto abbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, tale pretesa non essendo idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata (cfr. Cass. sent. n. 2726 del 2013. In senso analogo, Cass., sez. un., sent. n. 7395 del 2014).
Mentre l'azione di rivendicazione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto;
la prova della proprietà dell'attore, invece, non è richiesta nella diversa azione di restituzione della cosa da parte del convenuto per il venir meno del titolo in base al quale la deteneva (Cass. sent. n. 2392 del 2002; n. 7169 del 1991; n.
6522 del 1996; n. 13605 del 2000).
§4.2 – Nel caso di specie, la pretesa attorea articolata nei primi due capi di domanda non si inquadra nell'ambito di un'ordinaria azione di rivendica (art. 948 c.c.), essendo configurabile il connotato tipico delle azioni restitutorie, che è ravvisabile con l'allegazione del venir meno – con il recesso ad nutum intimato dalla comodante - o della mancanza ab origine del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita – a motivo dell'invocata nullità del contratto di comodato - (Cass. sent. n. 14135 del 2005; n. 2392 del 2002; n. 13605 del 2000).
E però, in entrambe le ipotesi, fatto costitutivo della domanda è la conclusione del contratto di comodato di cui, in un caso, dovrebbe accertarsi la nullità; nell'altro, la sopravvenuta inefficacia per effetto del recesso intimato dalla comodante.
Sennonché, alcuna prova è stata fornita al riguardo, atteso che le prove testimoniali articolate nel ricorso introduttivo sono state abbandonate con la richiesta, tout court, di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., istanze istruttorie neppure reiterate nelle note difensive conclusionali, in tal guisa integrando le condotte della ricorrente elementi gravi precisi e concordanti nei quali è riconoscibile una presunzione di abbandono delle medesime.
4 §5. – Infine, mette conto rilevare che nell'azione di rivendica, sull'attore incombe l'onere di dimostrare l'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore (Cass. n. 14444 del 1999; n. 2334 del 1995). Il predetto rigore probatorio viene temperato solo nel caso in cui non sia contestata l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ma venga esclusivamente contrapposto non un titolo derivativo, anteriore o contemporaneo, ma l'usucapione successiva da parte del convenuto;
in tal caso, all'attore rivendicante è sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo di acquisto (Cass. sent. n. 22598/2010; n 9303/2009; n. 21829/2007; n. 5161/2006; n.
22418/2004).
Orbene, poiché il convenuto è rimasto contumace, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare o un acquisto a titolo originario, ovvero l'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore. Invece, senza allegare i fatti costitutivi dell'usucapione – sui quali la parte esercita un potere monopolistico – essa si è limitata a documentare gli acquisti a titolo derivativo propri e della diretta dante causa (doc. 2, 3, 4 fasc. ricorrente).
Da qui, il rigetto anche della domanda in via subordinata.
§6. – Stante l'inattività difensiva della parte resistente, rimasta contumace, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Lucca, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
5
TRIBUNALE DI LUCCA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Lucca in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 333 dell'anno 2024, pendente TRA
Parte_1
DIFENSORE: AVV. SIMONE FALUSI
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE CONTUMACE -
avente a oggetto: Comodato di immobile urbano
CONCLUSIONI
➢ Parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda, per le causali di cui in narrativa: A) In tesi e nel merito, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1 comma 346 L. 311/2004 (c.d. Finanziaria 2005), la nullità del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile ubicato nel Comune di Forte dei Marmi (Lu) in Via Duca D'Aosta n. 51, identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 12, particella 146, sub. 5, e, per l'effetto, condannare il resistente al rilascio immediato dello stesso immobile, Controparte_1 libero e vuoto da persone e cose, a favore della odierna ricorrente, fissando la data per l'esecuzione; B) In ipotesi, accertare e dichiarare l'estinzione del contratto di comodato precario di cui in premessa, avente ad oggetto l'immobile ubicato nel Comune di Forte dei Marmi (Lu) in Via Duca D'Aosta n. 51, identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 12, particella 146, sub. 5, e, per l'effetto, condannare il resistente al rilascio immediato dello stesso immobile, libero e vuoto da persone e cose, a favore della Controparte_1 odierna ricorrente, fissando la data per l'esecuzione;
1 C) In ipotesi ulteriormente subordinata, accertata l'occupazione senza titolo da parte del resistente dell'immobile ubicato nel Comune di Forte dei Marmi (Lu) in Via Duca D'Aosta n. 51, identificato al NCEU del suddetto Comune al foglio 12, particella 146, sub. 5, condannare CP_1 al rilascio immediato dello stesso, libero e vuoto da persone e cose, a favore della odierna ricorrente,
[...] fissando la data per l'esecuzione. D) Con vittoria delle competenze e spese del presente giudizio”.
§ § §
§1. – In fatto ed in diritto. – Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c. Parte_1
premettendo di aver acquistato la piena proprietà di un fabbricato ad uso civile abitazione sito in Forte dei Marmi (LU), via Duca D'Aosta 51/A, catastalmente identificato al fg. 12, part. 146, sub 5, in virtù del legato disposto dalla madre Per_1
nel testamento di quest'ultima, pubblicato il 15.7.2022, che l'immobile risulta
[...]
attualmente occupato dal fratello in forza di comodato verbale Controparte_1
precario concesso dalla madre e che il resistente, pur a tanto intimato, aveva omesso di rilasciare spontaneamente l'unità abitativa in favore della nuova proprietaria, ha convenuto in giudizio onde sentir accertare la nullità del contratto Controparte_1
di comodato di cui in premessa a norma dell'art. 1, comma 346, l. 311/2004 e, per l'effetto, condannare il resistente all'immediato rilascio del cespite libero da persone e/o cose;
in ipotesi, accertare l'estinzione del contratto di comodato in conseguenza del recesso della comodante e, per l'effetto, condannare il comodatario all'immediato rilascio;
in ulteriore subordine, accertata l'occupazione senza titolo del fabbricato ad uso civile abitazione sito in Forte dei Marmi (LU), via Duca D'Aosta 51/A, catastalmente identificato al fg. 12, part. 146, sub 5, condannare il resistente all'immediato rilascio.
§1.1 – Il resistente è rimasto contumace
2 §1.2 – Sulla base dei documenti prodotti, la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 7.11.2025. All'esito, è stata data lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
§2. – Le domande della ricorrente sono infondate.
§3. – A fondamento della domanda di restituzione dell'unità immobiliare di cui è proprietaria, la ricorrente pone, in via gradata: (i) la nullità del contratto di comodato precario verbalmente stipulato tra la madre dante causa ed il figlio resistente CP_1
a norma dell'art. 1, comma 346, l. 311 del 2004, disposizione ove si recita
[...]
che “i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”; (ii) in caso di assunta validità del contratto di comodato stipulato senza determinazione di termine, il recesso intimato ad nutum dalla ricorrente a norma dell'art. 1810 c.c.; (iii) l'occupazione senza titolo del resistente.
§4. – Orbene, la giurisprudenza della corte regolatrice ha avuto modo di precisare che «l'azione personale di restituzione, è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica» (in questi esatti termini, Cass., sez. un., n. 7305 del 2014, cui si aggiungono n. 795 del 2020, n. 14135 del 2005; n. 2392 del 2002).
§4.1 – Con precipuo riguardo al contratto di comodato, corre l'obbligo di considerare che il comodante, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, può avvalersi sia dell'azione di rivendica, che dell'azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare "ex officio" il titolo della pretesa, la controversia va decisa
3 con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall'interessato; in caso di azione contrattuale, l'attore ha l'onere di provare non la proprietà del bene, ma l'esistenza del contratto di comodato, anche se il convenuto abbia sollevato un'eccezione di usucapione in proprio favore, tale pretesa non essendo idonea a trasformare in reale l'azione personale esercitata (cfr. Cass. sent. n. 2726 del 2013. In senso analogo, Cass., sez. un., sent. n. 7395 del 2014).
Mentre l'azione di rivendicazione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto;
la prova della proprietà dell'attore, invece, non è richiesta nella diversa azione di restituzione della cosa da parte del convenuto per il venir meno del titolo in base al quale la deteneva (Cass. sent. n. 2392 del 2002; n. 7169 del 1991; n.
6522 del 1996; n. 13605 del 2000).
§4.2 – Nel caso di specie, la pretesa attorea articolata nei primi due capi di domanda non si inquadra nell'ambito di un'ordinaria azione di rivendica (art. 948 c.c.), essendo configurabile il connotato tipico delle azioni restitutorie, che è ravvisabile con l'allegazione del venir meno – con il recesso ad nutum intimato dalla comodante - o della mancanza ab origine del titolo in base al quale la cosa è stata trasferita – a motivo dell'invocata nullità del contratto di comodato - (Cass. sent. n. 14135 del 2005; n. 2392 del 2002; n. 13605 del 2000).
E però, in entrambe le ipotesi, fatto costitutivo della domanda è la conclusione del contratto di comodato di cui, in un caso, dovrebbe accertarsi la nullità; nell'altro, la sopravvenuta inefficacia per effetto del recesso intimato dalla comodante.
Sennonché, alcuna prova è stata fornita al riguardo, atteso che le prove testimoniali articolate nel ricorso introduttivo sono state abbandonate con la richiesta, tout court, di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., istanze istruttorie neppure reiterate nelle note difensive conclusionali, in tal guisa integrando le condotte della ricorrente elementi gravi precisi e concordanti nei quali è riconoscibile una presunzione di abbandono delle medesime.
4 §5. – Infine, mette conto rilevare che nell'azione di rivendica, sull'attore incombe l'onere di dimostrare l'acquisto del bene a titolo derivativo e della titolarità del diritto di proprietà in capo ai precedenti danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, o dell'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore (Cass. n. 14444 del 1999; n. 2334 del 1995). Il predetto rigore probatorio viene temperato solo nel caso in cui non sia contestata l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ma venga esclusivamente contrapposto non un titolo derivativo, anteriore o contemporaneo, ma l'usucapione successiva da parte del convenuto;
in tal caso, all'attore rivendicante è sufficiente dimostrare la prevalenza del proprio titolo di acquisto (Cass. sent. n. 22598/2010; n 9303/2009; n. 21829/2007; n. 5161/2006; n.
22418/2004).
Orbene, poiché il convenuto è rimasto contumace, la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare o un acquisto a titolo originario, ovvero l'avvenuto compimento dell'usucapione in suo favore. Invece, senza allegare i fatti costitutivi dell'usucapione – sui quali la parte esercita un potere monopolistico – essa si è limitata a documentare gli acquisti a titolo derivativo propri e della diretta dante causa (doc. 2, 3, 4 fasc. ricorrente).
Da qui, il rigetto anche della domanda in via subordinata.
§6. – Stante l'inattività difensiva della parte resistente, rimasta contumace, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Nulla per le spese.
Lucca, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. GIAMPAOLO FABBRIZZI
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