Versione
12 novembre 1967
12 novembre 1967
Art. 3.
L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.
Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , l'indennizzo o il contributo e' concesso al cedente, salvo patto contrario.
Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , o della legge 25 giugno 1949, n. 409 , e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409 .
L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.
Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , l'indennizzo o il contributo e' concesso al cedente, salvo patto contrario.
Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , o della legge 25 giugno 1949, n. 409 , e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409 .
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 05/12/1969, n. 3879Provvedimento: In tema di danni di guerra, la legge 29 settembre 1967, n 955, disponendo, nel primo comma dell'art 3, che l'indennizzo od il contributo e, in caso di vendita del bene danneggiato o distrutto, concesso all'acquirente solo se gliene sia stata fatta espressa cessione, ha, in riferimento ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, innovato al preesistente criterio. Per quel che si riferisce ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge 25 giugno 1949, n 409, e prima dell'entrata in vigore della citata legge del 1967, quest'ultima fa rinvio alla normativa dell'art 23 della legge del 1943 secondo cui il trasferimento del cespite danneggiato, o dell'area del fabbricato …Leggi di più...
- trasferimento·
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- vendita del bene danneggiato e distrutto·
- trasferimento all'acquirente·
- disciplina dettata dalla legge n 955 del 1967·
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- disciplina·
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