Articolo 3 della Legge 29 settembre 1967, n. 955
Articolo 2Articolo 4
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12 novembre 1967
Art. 3.
L'indennizzo o il contributo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' concesso all'acquirente del bene danneggiato o distrutto solo se gliene sia stata fatta espressa cessione.
Per gli atti di trasferimento di fabbricati di civile abitazione stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , l'indennizzo o il contributo e' concesso al cedente, salvo patto contrario.
Per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 , o della legge 25 giugno 1949, n. 409 , e prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'articolo 89 del citato decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, o all'articolo 23 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409 .
Entrata in vigore il 12 novembre 1967
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