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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 705/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI SS Presidente
Dr. NZ CE Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023,
da
(c.f. ) - Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (pec:
, Email_1
appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._1 mandato depositato telematicamente unitamente alla memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Mario Scopinich (pec: e Alberto Email_2
TO (pec: , Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia n.
668/2023 d.d. 08.11.2023, notificata in data 15.11.2023.-
In punto: carta docente.-
1 CONCLUSIONI
MIM:
“In accoglimento dell'appello, voglia riformare la sentenza n. 668/2023 resa dal
Tribunale di Venezia – Sez Lavoro l'08.11.23 nel procedimento sub R.G. 1405/2023, accertando e dichiarando la non spettanza alla prof. della Carta docente per l'a.s. CP_1
2020/2021, con conseguente modifica del riparto delle spese di giudizio. Spese del presente grado rifuse”
: Controparte_1
Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare integralmente Con l'appello proposto dal e confermare, pertanto, la sentenza “ex adverso” impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 668/2023 dell'8.11.2023, pubblicata in pari data, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata il giudice del lavoro del Tribunale d Venezia dichiarava il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 pari all'importo di € 500 annui tramite Cont
“Carta elettronica” e condannava il all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva.
Condannava, altresì, parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in €
1.100,00 (oltre accessori di legge).
Riferiva che la ricorrente, docente non di ruolo, non solo aveva lavorato in virtù di contratti a termine negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 – sino al termine delle attività didattiche ovvero con incarico annuale - ma anche nell' a.s.
2023/2024 con contratto dal 06/09/2023 al 30/06/2024.
In parte motiva - per la parte in questa sede ancora devoluta - richiamava precedente del Tribunale r.g. 1560/2022 del 01.02.2022 che, sul punto, così argomentava “anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema
2 mira ad assicurare” (v. Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il
ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità Parte_1 delle mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. (...)” nonché sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 secondo la quale“ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”
Rigettava, altresì, l'eccezione di decadenza sollevata dal e il difetto d'interesse Parte_1 ad agire.
2. Impugna la sentenza il , in uno con l' Parte_1 Parte_2
, formulando tre (3) motivi di appello con i quali conclude per la sua parziale
[...] riforma nella parte in cui ha accolto la domanda attorea anche in relazione all'anno scolastico 2020/2021
Nell'auspicata ipotesi di accoglimento in parte qua del gravame chiede che nel riparto delle spese si tenga conto della parziale soccombenza reciproca.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 nonché dell'art. 4 comma 2 della l. n. 124/1999.
Evidenzia che la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023 ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Parte_1
Dunque, dal citato arresto desume che va applicato il c.d. “principio dell'annualità” come parametro per riconoscere il beneficio con esclusione delle supplenze c.d. “brevi e saltuarie”, laddove nel caso di specie “la ricorrente per l'a.s. 2020/2021 ha svolto supplenze per 138 giorni, inferiore ai 180 giorni previsti”..
3 2.2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.
2.3. Rimarca, in particolare, che il giudice di prime cure - aderendo al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 29961/2023 - avrebbe dovuto negare la spettanza del beneficio con riferimento all'a.s. 2020/2021.
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 434
c.p.c. e resiste comunque nel merito al gravame concludendo per il suo rigetto.
3.1. Sul primo motivo rileva che tutti i contratti a tempo determinato della ricorrente per le annualità richieste, compreso all'a.s. 2020/2021 hanno avuto una durata sino al termine delle attività scolastiche o comunque annuale, laddove la sentenza della Suprema Corte
n. 29961/2023 non stabilisce affatto che la durata del contratto, per il riconoscimento del bonus, deve essere di almeno 180 giorni siccome la nozione di “didattica annua” non coincide con una durata del contratto superiore ai 180 giorni.
3.2. Sul secondo motivo di appello evidenzia che nell'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente
è stata titolare di un contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche e che la Suprema Corte - con la suindicata sentenza - esclude che al bonus carta docente debba applicarsi il dettato normativo dei 180 giorni.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va dato che del passaggio in giudicato del capo della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2021/2022.
6. Il Collegio ritiene, altresì, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata va rigettata poiché parte appellante ha dapprima premesso il contenuto della sentenza e poi indicato le ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della propria impugnazione.
La norma di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., come statuito dalle
Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non deve essere interpretata in senso formalistico ma nel senso che per l'appello è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione.
Parte appellante ha nel proprio atto contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso anche per l'annualità 2020/2021,
4 argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
Invero dalla lettura complessiva dell'atto di appello emergono con sufficiente chiarezza quali sono le parti della sentenza appellate, le modifiche richieste alla sentenza del primo giudice, le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
7. Superata l'eccezione preliminare, l'appello va esaminato nel merito – in relazione alla parte in questa sede devoluta relativa al riconoscimento del c.d. bonus per carta docenti anche per l'anno scolastico 2002/2021 - e va rigettato per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
8. Ritiene il Collegio di condividere la decisione del giudice di primo grado laddove al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che sia necessaria a tal fine, siccome il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
9. È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/2023, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo (in tale senso cfr. anche in parte motiva punto 2.
Cass. n. 16005/2025).
10. I rapporti di lavoro oggetto del giudizio risultano de facto continui e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, per la fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015, la posizione della ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua.
5 11. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non hanno escluso, tuttavia, “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L.
124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche”, e tale “periodo minimo” è quello individuato dall'art. 4 coma 2° della l. n. 124/1999, in base al quale “alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”.
12. Da ultimo ma non ultimo la CGUE con la sentenza C-268/24, nel rispondere ai quesiti sollevati dal Giudice del rinvio che chiedeva con quattro questioni, esaminate congiuntamente dalla Corte, se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto Cass. 29961/2023), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo nominale di € 500,00 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di “breve durata”, ha affermato il principio secondo il quale: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
6 13. Tanto premesso non può, allora, essere negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra l'impegno lavorativo svolto da CO RI SE e quello del docente di ruolo.
14. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di causa dichiarato (€ 500,00), nel medio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014
e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
15. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, liquidate in € 673,00, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
CE NZ SS GI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. GI SS Presidente
Dr. NZ CE Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 15 dicembre 2023,
da
(c.f. ) - Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (pec:
, Email_1
appellante
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa per Controparte_1 C.F._1 mandato depositato telematicamente unitamente alla memoria di costituzione in appello dagli avv.ti Mario Scopinich (pec: e Alberto Email_2
TO (pec: , Email_3
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia n.
668/2023 d.d. 08.11.2023, notificata in data 15.11.2023.-
In punto: carta docente.-
1 CONCLUSIONI
MIM:
“In accoglimento dell'appello, voglia riformare la sentenza n. 668/2023 resa dal
Tribunale di Venezia – Sez Lavoro l'08.11.23 nel procedimento sub R.G. 1405/2023, accertando e dichiarando la non spettanza alla prof. della Carta docente per l'a.s. CP_1
2020/2021, con conseguente modifica del riparto delle spese di giudizio. Spese del presente grado rifuse”
: Controparte_1
Nel merito, si chiede che l'Ill.ma Corte d'Appello adita voglia rigettare integralmente Con l'appello proposto dal e confermare, pertanto, la sentenza “ex adverso” impugnata del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, n. 668/2023 dell'8.11.2023, pubblicata in pari data, con vittoria di spese ed onorari di causa relativamente al presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata il giudice del lavoro del Tribunale d Venezia dichiarava il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/20, 2020/21, 2021/2022 pari all'importo di € 500 annui tramite Cont
“Carta elettronica” e condannava il all'adozione d'ogni atto necessario per consentirne il godimento nei termini di cui alla parte motiva.
Condannava, altresì, parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquidava in €
1.100,00 (oltre accessori di legge).
Riferiva che la ricorrente, docente non di ruolo, non solo aveva lavorato in virtù di contratti a termine negli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 – sino al termine delle attività didattiche ovvero con incarico annuale - ma anche nell' a.s.
2023/2024 con contratto dal 06/09/2023 al 30/06/2024.
In parte motiva - per la parte in questa sede ancora devoluta - richiamava precedente del Tribunale r.g. 1560/2022 del 01.02.2022 che, sul punto, così argomentava “anche il docente assunto a tempo determinato ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema
2 mira ad assicurare” (v. Cass., n. 31149/2019). Nel caso di specie, i ricorrenti hanno svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, né il
ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità Parte_1 delle mansioni a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica. (...)” nonché sentenza della Suprema Corte n. 29961/2023 secondo la quale“ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”
Rigettava, altresì, l'eccezione di decadenza sollevata dal e il difetto d'interesse Parte_1 ad agire.
2. Impugna la sentenza il , in uno con l' Parte_1 Parte_2
, formulando tre (3) motivi di appello con i quali conclude per la sua parziale
[...] riforma nella parte in cui ha accolto la domanda attorea anche in relazione all'anno scolastico 2020/2021
Nell'auspicata ipotesi di accoglimento in parte qua del gravame chiede che nel riparto delle spese si tenga conto della parziale soccombenza reciproca.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 nonché dell'art. 4 comma 2 della l. n. 124/1999.
Evidenzia che la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961/2023 ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. Parte_1
Dunque, dal citato arresto desume che va applicato il c.d. “principio dell'annualità” come parametro per riconoscere il beneficio con esclusione delle supplenze c.d. “brevi e saltuarie”, laddove nel caso di specie “la ricorrente per l'a.s. 2020/2021 ha svolto supplenze per 138 giorni, inferiore ai 180 giorni previsti”..
3 2.2. Con il secondo motivo di appello lamenta l'erroneità della sentenza per contraddittorietà della motivazione.
2.3. Rimarca, in particolare, che il giudice di prime cure - aderendo al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 29961/2023 - avrebbe dovuto negare la spettanza del beneficio con riferimento all'a.s. 2020/2021.
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità del ricorso in appello per violazione delle disposizioni di cui all'art. 434
c.p.c. e resiste comunque nel merito al gravame concludendo per il suo rigetto.
3.1. Sul primo motivo rileva che tutti i contratti a tempo determinato della ricorrente per le annualità richieste, compreso all'a.s. 2020/2021 hanno avuto una durata sino al termine delle attività scolastiche o comunque annuale, laddove la sentenza della Suprema Corte
n. 29961/2023 non stabilisce affatto che la durata del contratto, per il riconoscimento del bonus, deve essere di almeno 180 giorni siccome la nozione di “didattica annua” non coincide con una durata del contratto superiore ai 180 giorni.
3.2. Sul secondo motivo di appello evidenzia che nell'anno scolastico 2020/2021 la ricorrente
è stata titolare di un contratto di supplenza fino al termine delle attività scolastiche e che la Suprema Corte - con la suindicata sentenza - esclude che al bonus carta docente debba applicarsi il dettato normativo dei 180 giorni.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 4 dicembre 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente va dato che del passaggio in giudicato del capo della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2021/2022.
6. Il Collegio ritiene, altresì, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata va rigettata poiché parte appellante ha dapprima premesso il contenuto della sentenza e poi indicato le ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della propria impugnazione.
La norma di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., come statuito dalle
Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non deve essere interpretata in senso formalistico ma nel senso che per l'appello è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione.
Parte appellante ha nel proprio atto contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso anche per l'annualità 2020/2021,
4 argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
Invero dalla lettura complessiva dell'atto di appello emergono con sufficiente chiarezza quali sono le parti della sentenza appellate, le modifiche richieste alla sentenza del primo giudice, le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
7. Superata l'eccezione preliminare, l'appello va esaminato nel merito – in relazione alla parte in questa sede devoluta relativa al riconoscimento del c.d. bonus per carta docenti anche per l'anno scolastico 2002/2021 - e va rigettato per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
8. Ritiene il Collegio di condividere la decisione del giudice di primo grado laddove al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che sia necessaria a tal fine, siccome il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
9. È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/2023, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo
l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo (in tale senso cfr. anche in parte motiva punto 2.
Cass. n. 16005/2025).
10. I rapporti di lavoro oggetto del giudizio risultano de facto continui e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, per la fruizione del beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della l. n. 107/2015, la posizione della ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua.
5 11. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non hanno escluso, tuttavia, “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L.
124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche”, e tale “periodo minimo” è quello individuato dall'art. 4 coma 2° della l. n. 124/1999, in base al quale “alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”.
12. Da ultimo ma non ultimo la CGUE con la sentenza C-268/24, nel rispondere ai quesiti sollevati dal Giudice del rinvio che chiedeva con quattro questioni, esaminate congiuntamente dalla Corte, se la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo (appunto Cass. 29961/2023), che riserva il beneficio di una carta elettronica dell'importo nominale di € 500,00 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di “breve durata”, ha affermato il principio secondo il quale: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo
e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
6 13. Tanto premesso non può, allora, essere negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra l'impegno lavorativo svolto da CO RI SE e quello del docente di ruolo.
14. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, secondo il valore di causa dichiarato (€ 500,00), nel medio, in base ai parametri di cui al d.m. n.55 del 2014
e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 2023.
15. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell'appellata, liquidate in € 673,00, oltre a rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 04.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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