Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022 /7840
/MINISTERO E DEI TRASPORTI Parte_1 Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 23.5.2025 dopo la discussione orale della causa nella stessa udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.7840/2022 R. G. C., avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Cristina Martano ed elettivamente Parte_1 domiciliato nel suo studio giusta mandato in atti
Attore
E
Controparte_1
– C.F. C.F.: in P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona del Ministro e del Direttore in carica pro tempore rappresentato e difeso per
Convenuto
Conclusioni come da verbale del 24.1.2025
Svolgimento del processo e motivi della decisione
La presente motivazione viene redatta nella forma prevista dall'art. 132 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 18.06.2009, n. 69, in base al quale la sentenza deve contenere "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione". L'art. 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 52, comma 5, della cit. legge 18.06.2009, n. 69, precisa inoltre che "la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4, del codice, consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
L'opposizione è infondata e viene rigettata.
In occasione dell'istanza prodotta dal ricorrente al fine di ottenere la patente di guida,
l'Amministrazione provvedeva a verificare la sussistenza di condizioni ostative, sicché emergeva la presenza di un provvedimento ostativo in tal senso nei confronti del perché condannato con sentenza divenuta irrevocabile in data 30.9.2012 per il Pt_1 reato di cui all'art. 73 c. 5 DPR 309/90 (produzione traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope).
Il provvedimento impugnato ha natura vincolata, per cui i fatti che ne costituiscono il presupposto sono pacifici ed incontestati: la sentenza di condanna irrevocabile è ex lege presupposto legittimante la revoca della patente di guida.
L'Amministrazione ha dunque adottato il provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, atteso che lo stesso art. 120 Codice della Strada dispone che "non possono conseguire la patente di guida le persone condannate per i reati di cui all' art.
73 e 74 DPR 309/90, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti riabilitativi";.
Ne deriva che il conseguimento di un nuovo titolo non può prescindere dalla verifica di detti presupposti: intervenuta riabilitazione e decorso del periodo di anni tre dalla adottata revoca (nella sola ipotesi di revoca).
Nel caso di specie, stante la sentenza di condanna per il reato ostativo previsto ex lege
(il risulta condannato con sentenza divenuta irrevocabile in per il reato di cui Pt_1 all'art. 73 c. 5 DPR 309/90), non risulta intervenuta la necessaria riabilitazione del condannato, sicché legittimamente l'Amministrazione ha emesso il provvedimento di diniego, che dunque è del tutto legittimo. Parimenti infondata è l'opposizione, sull'erroneo presupposto della natura discrezionale del diniego, ne assume l'illegittimità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, per
“difetto di motivazione … perché non è possibile individuare” quale ostativo sussista. La doglianza è infondata, poiché il decreto interministeriale 24 ottobre 2011 - emanato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali - non prescrive la comunicazione agli Uffici della Motorizzazione e, conseguentemente, al destinatario del provvedimento di notizie dettagliate, ma soltanto di “informazioni concernenti eventuali elementi ostativi”, che nella fattispecie risultano rese;
inoltre, l'ordinanza in esame menziona espressamente l'articolo 120, comma 1, del codice della strada, il quale individua una serie di fattispecie soggettive preclusive della titolarità della patente, tra cui la sussistenza di condanne per violazione dei citati articoli del decreto n. 309/1990.
In ogni caso, con ordinanza n. 32977/2019 la Corte di Cassazione, nel confermare che “il diniego … ai sensi dell'art. 120 C.d.S., comma 1, … non è espressione di discrezionalità amministrativa ma atto vincolato, sia nel presupposto che nel contenuto”, ha precisato che “il carattere vincolato dell'atto rende irrilevante il difetto di motivazione … sicché non si pone … ex art. 21-octies” della legge n. 241/1990, “la questione di annullabilità dell'atto in parola”.
Alla luce delle soprariportate motivazioni l'opposizione viene rigettata.
Le spese di lite, stante la particolarità dell'ipotesi oggetto di giudizio, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da , così provvede: Parte_1
1) Rigetta l'opposizione per le ragioni indicate in motivazione;
2) Spese compensate. Così deciso in Lecce il 23 maggio 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta