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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3845/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Fibonacci Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 395/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230001708357000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 13320230001708357000, notificata in data 24 aprile 2023, recante un carico complessivo di euro
362.782,19 relativo, tra l'altro, a IVA per l'anno d'imposta 2018 derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73. Nel giudizio di prime cure, la società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto per violazione del principio di unicità e globalità dell'accertamento, lamentando che l'Ufficio avesse scisso la pretesa impositiva relativa all'anno 2018 emettendo, per la medesima annualità, sia la cartella impugnata sia l'avviso di accertamento n. TD5030100025/2022, con conseguente lesione del diritto di difesa. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso con la sentenza n. 395/01/24, ritenendo legittima la procedura adottata dall'Ufficio e condannando la parte contribuente alle spese di lite. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società contribuente, ribadendo l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria per aver parcellizzato la pretesa creditoria, costringendo la società a difendersi in due separati giudizi per la stessa annualità e precludendo l'accesso a forme di definizione agevolata complessiva. La parte appellante ha altresì depositato note illustrative evidenziando che, con separata pronuncia n. 857/2025, questa stessa
Corte ha nel frattempo annullato l'avviso di accertamento n. TD5030100025/2022 relativo all'anno 2018, accertando l'insussistenza del debito IVA e la potenziale esistenza di un credito a favore della società. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Crotone e l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'Ufficio ha sostenuto l'autonomia della cartella derivante da liquidazione della dichiarazione rispetto all'attività di accertamento sostanziale, mentre l'Agente della Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento. Dall'esame degli atti di causa e della documentazione sopravvenuta emerge che la pretesa tributaria azionata con la cartella di pagamento impugnata non può trovare conferma. Risulta infatti documentato che, con la sentenza n. 857/2025 depositata l'11 marzo 2025, questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha riformato integralmente la sentenza di primo grado relativa all'avviso di accertamento n. TD5030100025/2022, emesso per la medesima annualità 2018.
In tale pronuncia, passata in giudicato o comunque dotata di efficacia vincolante logico-giuridica nel presente giudizio attinente al medesimo rapporto d'imposta, il Collegio ha accertato che la ricostruzione operata dall'Ufficio era erronea e che, tenendo conto dei dati definitivi emersi in sede di verifica della Guardia di
Finanza, la società appellante non era debitrice di imposta IVA per l'anno 2018, bensì vantava un credito
IVA pari a euro 89.597,00, a fronte del debito preteso dall'Ufficio. È evidente che la cartella di pagamento oggi in esame, pur scaturendo formalmente da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 sulla dichiarazione presentata, non può sopravvivere alla definizione sostanziale del rapporto tributario operata con la citata sentenza n. 857/2025. Il principio di capacità contributiva e la necessità di una giusta imposizione impediscono di mantenere in vita un titolo esecutivo fondato su un debito d'imposta che, a seguito di un accertamento giudiziale più ampio e approfondito sulla globalità della gestione fiscale dell'anno
2018, è risultato insussistente. La scissione della pretesa, seppur astrattamente possibile tra liquidazione e accertamento, non può condurre al paradosso giuridico per cui il contribuente risulti creditore d'imposta in sede di accertamento sostanziale e contemporaneamente debitore per la medesima imposta in sede di riscossione cartolare. L'annullamento dell'avviso di accertamento e la rideterminazione della posizione fiscale del contribuente travolgono, pertanto, anche la pretesa iscritta a ruolo con la cartella impugnata, essendo venuto meno il presupposto impositivo di fondo relativo all'IVA per l'anno 2018. Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con l'accoglimento del ricorso originario della società
e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate in complessivi Euro 16.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3845/2024 depositato il 16/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone - Via Fibonacci Snc 88900 Crotone KR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Crotone - Via Mediterraneo, 33 88900 Crotone KR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 395/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CROTONE sez.
1 e pubblicata il 30/05/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320230001708357000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dal ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 13320230001708357000, notificata in data 24 aprile 2023, recante un carico complessivo di euro
362.782,19 relativo, tra l'altro, a IVA per l'anno d'imposta 2018 derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73. Nel giudizio di prime cure, la società ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto per violazione del principio di unicità e globalità dell'accertamento, lamentando che l'Ufficio avesse scisso la pretesa impositiva relativa all'anno 2018 emettendo, per la medesima annualità, sia la cartella impugnata sia l'avviso di accertamento n. TD5030100025/2022, con conseguente lesione del diritto di difesa. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso con la sentenza n. 395/01/24, ritenendo legittima la procedura adottata dall'Ufficio e condannando la parte contribuente alle spese di lite. Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società contribuente, ribadendo l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione finanziaria per aver parcellizzato la pretesa creditoria, costringendo la società a difendersi in due separati giudizi per la stessa annualità e precludendo l'accesso a forme di definizione agevolata complessiva. La parte appellante ha altresì depositato note illustrative evidenziando che, con separata pronuncia n. 857/2025, questa stessa
Corte ha nel frattempo annullato l'avviso di accertamento n. TD5030100025/2022 relativo all'anno 2018, accertando l'insussistenza del debito IVA e la potenziale esistenza di un credito a favore della società. Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Crotone e l'Agenzia delle Entrate
- Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. In particolare, l'Ufficio ha sostenuto l'autonomia della cartella derivante da liquidazione della dichiarazione rispetto all'attività di accertamento sostanziale, mentre l'Agente della Riscossione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle contestazioni riguardanti il merito della pretesa tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento. Dall'esame degli atti di causa e della documentazione sopravvenuta emerge che la pretesa tributaria azionata con la cartella di pagamento impugnata non può trovare conferma. Risulta infatti documentato che, con la sentenza n. 857/2025 depositata l'11 marzo 2025, questa stessa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha riformato integralmente la sentenza di primo grado relativa all'avviso di accertamento n. TD5030100025/2022, emesso per la medesima annualità 2018.
In tale pronuncia, passata in giudicato o comunque dotata di efficacia vincolante logico-giuridica nel presente giudizio attinente al medesimo rapporto d'imposta, il Collegio ha accertato che la ricostruzione operata dall'Ufficio era erronea e che, tenendo conto dei dati definitivi emersi in sede di verifica della Guardia di
Finanza, la società appellante non era debitrice di imposta IVA per l'anno 2018, bensì vantava un credito
IVA pari a euro 89.597,00, a fronte del debito preteso dall'Ufficio. È evidente che la cartella di pagamento oggi in esame, pur scaturendo formalmente da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73 sulla dichiarazione presentata, non può sopravvivere alla definizione sostanziale del rapporto tributario operata con la citata sentenza n. 857/2025. Il principio di capacità contributiva e la necessità di una giusta imposizione impediscono di mantenere in vita un titolo esecutivo fondato su un debito d'imposta che, a seguito di un accertamento giudiziale più ampio e approfondito sulla globalità della gestione fiscale dell'anno
2018, è risultato insussistente. La scissione della pretesa, seppur astrattamente possibile tra liquidazione e accertamento, non può condurre al paradosso giuridico per cui il contribuente risulti creditore d'imposta in sede di accertamento sostanziale e contemporaneamente debitore per la medesima imposta in sede di riscossione cartolare. L'annullamento dell'avviso di accertamento e la rideterminazione della posizione fiscale del contribuente travolgono, pertanto, anche la pretesa iscritta a ruolo con la cartella impugnata, essendo venuto meno il presupposto impositivo di fondo relativo all'IVA per l'anno 2018. Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere integralmente riformata, con l'accoglimento del ricorso originario della società
e l'annullamento della cartella di pagamento impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, vengono liquidate in complessivi Euro 16.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata, spese come in motivazione.