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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott. Antonio Mondini Giudice
3) Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2742/2024
promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(Avv. Paola Pastore)
RICORRENTE
contro
, nata a [...], il [...] Controparte_1
(Avv. Francesca De Toffol)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio Sulla base delle conclusioni congiunte contenute rassegnate dalle parti nell'udienza del 24.09.2025,
da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 02.10.2024, il ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
rito civile a OR (LU) in data 11.10.2012, alle condizioni previste nell'atto introduttivo del giudizio.
Rilevato che, sulle questioni controverse del giudizio di scioglimento del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato nell'udienza del 24.09.2025,
rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“… i Sig.ri e , come rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1
DICHIARANO
- Di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza;
- Di non volersi riconciliare;
- Che il Tribunale voglia provvedere, con sentenza contenente le seguenti
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e Parte_1
, a OR (LU), il 11.10.2012, atto n. 57. Controparte_1
- I figli , nato il [...], e , nato il [...], continueranno a vivere con il Per_1 Per_2
padre che provvederà integralmente al loro mantenimento.
Per_
- La figlia , nata il [...], è maggiorenne ed economicamente indipendente.
- Dare atto che il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra , Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 33.000,00 (trentatremila), a titolo di liquidazione una tantum, ex art. 5 L.D.,
che le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa.
- Dare atto che l'importo di € 33.000,00 (trentatremila) verrà corrisposto dal Sig. Parte_1
alla Sig.ra entro il 15.10.2025 in un'unica soluzione. CP_1 - Le parti si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale svolgimento dell'accordo
sopra specificato e della obbligazione (una tantum) che precede, non avranno più nulla a
pretendere uno dall'altro per nessuna ragione o titolo, avendo risolto con reciproca
soddisfazione ogni questione personale, economica e patrimoniale, tra loro pendete anche
dipendente dal matrimonio e/o qualsivoglia altro preteso rapporto anche di debito/credito.
- Spese legali interamente compensate.
- Rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art. 5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L.
55/2015, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo di tempo previsto dalla legge all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento delle parti - deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni di divorzio concernenti il mantenimento dei figli (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]), maggiorenne ma non indipendenti economicamente, il Tribunale ritiene Per_2
che possano essere recepite le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi all'interesse della prole e alle condizioni reddituali delle parti.
Il Collegio, inoltre, ritiene che possano essere recepite le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in ordine alla corresponsione in un'unica soluzione della somma di euro 33.000,00 a titolo di assegno divorzile (art. 5, co. 7 L. n. 898/1970), ritenendo tale somma equa alla luce delle capacità economiche delle parti. L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano, conformemente a quanto richiesto dalle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a OR (LU) il
11.10.2012 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...], il [...], e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...]
di OR (LU), atto n. 57, Parte I;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) RECEPISCE le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e, pertanto, dispone in conformità alle medesime;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
5) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, 09.12.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Martelli Pres. Rel. Est.
2) Dott. Antonio Mondini Giudice
3) Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2742/2024
promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
(Avv. Paola Pastore)
RICORRENTE
contro
, nata a [...], il [...] Controparte_1
(Avv. Francesca De Toffol)
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
INTERVENUTO NECESSARIO
Avente ad oggetto: divorzio – scioglimento matrimonio Sulla base delle conclusioni congiunte contenute rassegnate dalle parti nell'udienza del 24.09.2025,
da intendersi qui integralmente trascritte.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che, con ricorso del 02.10.2024, il ricorrente conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
rito civile a OR (LU) in data 11.10.2012, alle condizioni previste nell'atto introduttivo del giudizio.
Rilevato che, sulle questioni controverse del giudizio di scioglimento del matrimonio dei coniugi in epigrafe indicati, le parti hanno raggiunto un accordo di cui hanno dato nell'udienza del 24.09.2025,
rassegnando le seguenti conclusioni congiunte:
“… i Sig.ri e , come rappresentati e difesi Parte_1 Controparte_1
DICHIARANO
- Di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza;
- Di non volersi riconciliare;
- Che il Tribunale voglia provvedere, con sentenza contenente le seguenti
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e Parte_1
, a OR (LU), il 11.10.2012, atto n. 57. Controparte_1
- I figli , nato il [...], e , nato il [...], continueranno a vivere con il Per_1 Per_2
padre che provvederà integralmente al loro mantenimento.
Per_
- La figlia , nata il [...], è maggiorenne ed economicamente indipendente.
- Dare atto che il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra , Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 33.000,00 (trentatremila), a titolo di liquidazione una tantum, ex art. 5 L.D.,
che le parti chiedono al Tribunale di dichiarare equa.
- Dare atto che l'importo di € 33.000,00 (trentatremila) verrà corrisposto dal Sig. Parte_1
alla Sig.ra entro il 15.10.2025 in un'unica soluzione. CP_1 - Le parti si danno reciprocamente atto che, con il corretto e puntuale svolgimento dell'accordo
sopra specificato e della obbligazione (una tantum) che precede, non avranno più nulla a
pretendere uno dall'altro per nessuna ragione o titolo, avendo risolto con reciproca
soddisfazione ogni questione personale, economica e patrimoniale, tra loro pendete anche
dipendente dal matrimonio e/o qualsivoglia altro preteso rapporto anche di debito/credito.
- Spese legali interamente compensate.
- Rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
Ciò premesso in fatto, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art. 5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L.
55/2015, per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Invero, rilevato che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il periodo di tempo previsto dalla legge all'art. 3 n. 2 lett. b), della L. 898/1970, come modificato dall'art.5 della L. 74/1987 e dall'art. 1 L. 55/2015, dalla data dell'udienza presidenziale, deve altresì escludersi ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, in quanto, dagli elementi desumibili dagli atti di causa - quali il tempo ormai trascorso dalla separazione, il dichiarato intento delle parti - deve ritenersi provato che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Quanto alle condizioni di divorzio concernenti il mantenimento dei figli (nato il [...]) e Per_1
(nato il [...]), maggiorenne ma non indipendenti economicamente, il Tribunale ritiene Per_2
che possano essere recepite le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi all'interesse della prole e alle condizioni reddituali delle parti.
Il Collegio, inoltre, ritiene che possano essere recepite le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti in ordine alla corresponsione in un'unica soluzione della somma di euro 33.000,00 a titolo di assegno divorzile (art. 5, co. 7 L. n. 898/1970), ritenendo tale somma equa alla luce delle capacità economiche delle parti. L'esito della lite e la natura delle questioni trattate giustificano, conformemente a quanto richiesto dalle parti, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a OR (LU) il
11.10.2012 tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...], il [...], e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune
[...]
di OR (LU), atto n. 57, Parte I;
2) ORDINA all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) RECEPISCE le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti da intendersi qui trascritte e, pertanto, dispone in conformità alle medesime;
4) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
5) MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lucca, 09.12.2025
Il Pres. Rel. Est.
Dott.ssa Anna Martelli