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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/10/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 467/2025 Rg c.c.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
FA LA Presidente
NN RI Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 467/2025 C.C. promossa da:
(C.F. ) residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_1
Via Oberdan 16/B, elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Romana n. 118, presso e nello studio dell'Avv. Mario Michele Magnocavallo del Foro di Milano, cf.
[...]
, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata ai sensi C.F._2
ell'art. 83, terzo comma, c.p.c. e che dichiara di poter ricevere ogni comunicazione e notificazione via PEC Email_1
APPELLANTE nei confronti di nata a [...] al Lambro, il 1 giugno 1980, (C.F. CP_2
) e residente in [...], C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Molfino, del Foro di Milano (C.F.
), pec: e fax n. C.F._4 Email_2
02/58314228, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via della Spiga
n. 15, informata ai sensi del d.lgs. 28/2010
APPELLATA 1 CON L'INTERVENTO del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata (cfr. verbale udienza 7 ottobre 2025) avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2024/2024 resa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 18 luglio 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, con vittoria di spese e competenze di causa, contrariis reiectis, accertati anche i fatti sopravvenuti alla Sentenza di primo grado, così giudicare:
Nel merito
Riformare parzialmente la Sentenza n. 2024/2024 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 18/07/2024, non notificata, nella parte in cui “II. Pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli versando a la CP_2
somma mensile di € 350,00 da versare in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2024, ferma restando l'irripetibilità di somme eventualmente versate in eccedenza;
oltre al 100% delle spese straordinarie come attualmente in essere”, e così accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado che qui si ritrascrivono, accertato anche il sopravvenuto reddito da lavoro dipendente della figlia maggiorenne e la sua oramai stabile residenza presso il padre: Per_1
a) accertare l'intervenuta modifica del regime di collocamento dei figli Per_2
a decorrere dal febbraio 2023 in forza del quale si è passato da un Persona_3
collocamento paritetico ad un collocamento prevalente in favore del ricorrente e, così, disporre che il minore sia collocato presso l'abitazione del Persona_4
padre in Cologno Monzese, via Oberdan n. 16, dal lunedì all'uscita da scuola al giovedì mattina con l'accompagnamento a scuola della settimana successiva. arà collocato presso la sig.ra dal giovedì all'uscita da scuola fino Per_2 CP_2
al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola. Invariato il regime dei ponti e
2 delle vacanze;
b) accertare l'effettiva situazione economico-patrimoniale del sig. e della sig.ra CP_1 [...]
e, per essa, le attuali reciproche capacità di contribuire CP_2
direttamente e indirettamente al mantenimento del minore e della Persona_4
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_3
c) Conseguentemente disporre a carico della sig.ra l'obbligo di CP_2
corrispondere mensilmente l'importo di € 200,00, con decorrenza dall'intervenuto cambio di collocamento ovvero dalla domanda, per ciascun figlio a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole o quella somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia. Importo da rivalutarsi secondo indici ISTAT di anno in anno;
d) Mantenere l'obbligo del sig. di sostenere il 100% delle spese straordinarie di entrambi CP_1
i figli.
PER L'APPELLATA
RIGETTARE l'appello proposto confermando in toto la sentenza n. 2024/2024 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 18/07/2024. ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, in subordine, dato atto della raggiunta indipendenza economica della figlia a far Per_1
data dal mese di giugno 2025,
B) MODIFICARE il contributo perequativo paterno per il mantenimento del solo figlio minore nella misura di euro 300,00 ovvero nella misura maggiore o minore che Per_2
verrà ritenuta di giustizia, con interruzione della contribuzione indiretta paterna al mantenimento della figlia a far data dal mese di giugno 2025. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA
1) ORDINARE al Signor di produrre tutta la documentazione patrimoniale non CP_1
prodotta in atti, come invece risulta dal report dell'Agenzia delle Entrate ex art. 492.bis c.p.c. prodotta in atti (cfr. doc. 1) ovvero, in difetto di ottemperanza e tenuto conto della reiterata volontà di occultare i propri redditi da parte del Sig. disporre le CP_1
opportune indagini tributarie al fine di avere contezza dell'effettivo patrimonio e dei redditi di CP_1
3 IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Vicende processuali
Dalla relazione more uxorio fra appellante, e , CP_1 CP_2
appellata, nascevano (n. 23.9.2004) e (n. 14.01.2009). Persona_3 Persona_4
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza che ha CP_1
modificato l'importo dell'assegno che esso versa a per il CP_1 CP_2
mantenimento dei figli: la Corte di appello di Milano con il decreto 7 ottobre 2022 – che la sentenza oggetto della presente controversia è, dunque, intervenuta a modificare parzialmente- aveva stabilito che il contributo al mantenimento fosse di euro 700,00 mensili. In dettaglio, viene impugnata la sentenza del Tribunale di Monza nella parte in cui si è previsto che a carico di odierno appellante, sia stato stabilito CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli versando alla ex convivente more uxorio , appellata, la somma mensile di euro 350,00. Rimane non CP_2
appellato il profilo relativo al pagamento del 100% delle spese straordinarie che è posto interamente a carico di CP_1
L'appellante propone appello evidenziando che non è emersa la reale CP_1
capacità di provvista della nel giudizio di primo grado che avrebbe una CP_2
disponibilità finanziaria media di circa 3.500,00 € mensili, come risulta dalla documentazione versata in atti e non adeguatamente esaminata in prime cure. Evidenzia che la signora detiene il 20% delle quote sociali di una società che ha costituito CP_2
con il nuovo compagno, società che si occupa del noleggio di autovetture ed attività di elaborazione foto e video. L'appellante evidenzia anche la figlia è ormai Per_1
maggiorenne, ha trovato una attività lavorativa e che vive col padre. L'appellante chiede dunque che sia posto a carico di l'obbligo di corrispondergli mensilmente CP_2
l'importo di euro 200,00 considerando appunto che la figlia vive ormai Per_1
stabilmente presso il padre.
4 Costituendosi nel grado, chiede la conferma della sentenza CP_2
impugnata ed evidenzia che “ è socio accomandante della azienda multimilionaria dei suoi CP_1
genitori “per la fabbricazione di macchinari per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere”, con due sedi: una a Massa, ed una a Cologno Monzese, con un totale di 62 (sessantadue) dipendenti (cfr. doc. 6). Sempre il Sig. tramite la sua famiglia è titolare di beni mobili ed immobili di notevole CP_1
rilevanza, come già verificato sia dal Tribunale, sia dalla Corte d'Appello: cfr. docc. 6bis e 6ter.
Argomenta parte appellata come le dichiarazioni reddituali presentate siano inattendibili, tenuto conto anche dei di lui investimenti: cfr. doc. 1. La Signora invece ha, evidentemente, disponibilità CP_2
economiche molto più ridotte.” (cfr. pag. 6 memoria di costituzione ). In via istruttoria, CP_2
l'appellata chiede disporsi approfondimenti per addivenire alla reale situazione patrimoniale dell' CP_1
Le parti hanno depositato le memorie sostitutive dell'udienza del 17 giugno 2025 con cui l'appellante ha insistito come da ricorso in appello e l'appellata ha chiesto: “Si insiste pertanto nelle conclusioni già rassegnate e nelle istanze istruttorie tutte, comprese le indagini patrimoniali nei confronti dell' in ragione dell'evidente disparità reddituale e patrimoniale fra le CP_1
parti e dei continui tentativi dell' di occultare i propri redditi e possedimenti”. CP_1
All'odierna udienza in presenza (per esperire tentativo di conciliazione, non andato a buon fine), la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'appello proposto da non merita accoglimento per le ragioni di CP_1
seguito espresse.
Preliminarmente, osserva la Corte che la Suprema Corte, con pronuncia da cui non ha ragione di discostarsi, ha statuito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a Sezioni Unite
18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e
5 personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.». (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Nella fattispecie, le richieste istruttorie formulate in prime cure e reiterate dalle parti nel presente procedimento dirette all'accertamento delle condizioni economiche della e dell' appellata, risultano non necessarie ben potendo il gravame CP_2 CP_1
essere deciso sulla base delle allegazioni e dei documenti già acquisiti.
Nel merito, va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del
10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024,
n.23323). La Suprema Corte ha altresì precisato, a proposito della valutazione delle
“attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
6 In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, la circostanza che con l'aumento dell'età anagrafica aumentano le necessità dei figli: orbene, anche ormai adolescente (n. Per_2
2009).
In secondo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti, sulla base dei documenti di causa1, osserva la Corte che è 1 Situazione patrimoniale CP_1
Ingegnere Meccanico, è socio accomandante dell'azienda di famiglia operante nel settore della fabbricazione di macchinari per industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Vive nella villa familiare di cui è proprietario al 50% unitamente al fratello per cui non ha spese abitative se non quelle relative alle utenze. Ha contratto in data 03.01.2024 un finanziamento Agos con rata mensile di € 646,82 e scadenza il 01.01.2029
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Comunale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
PF 2024-
€ 98.709,00 35.159,00 € 1.611,00 € € 740,00 € 61.199,00 € 5.099,92 redditi 2023
PF 2023- redditi 2022 € 79.524,00 € 26.804,00 € 1.279,00 € 596,00 € 50.845,00 € 4.237,08
PF 2022-
€ 79.900,00 € 27.149,00 € 1.286,00 € 599,00 € 50.866,00 € 4.238,83 redditi 2021
PF 2021- redditi 2020 € 70.829,00 € 23.058,00 € 1.128,00 € 531,00 € 46.112,00 € 3.842,67
Situazione patrimoniale CP_2
Dichiara di essere lavoratrice dipendente e di non percepire alcun reddito dalla società del suo attuale compagno, nonostante ne sia socia (cfr. doc. 7). Ha contratto in data 17.04.2024 un finanziamento Agos con rata mensile di € 322,71 e scadenza il 22.11.2028. Non ha potuto percepire l'Assegno Unico nella sua interezza perché il sig. non CP_1 ha mai trasferito la residenza anagrafica dei figli presso di lei
Periodo Reddito Addizionale Addizionale Netto imponibile Imposta Netta Comunale Netto mensile d'imposta Regionale
7 pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo (euro 350,00 mensili) così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre che “valutando i tempi di permanenza dei due figli presso la madre che incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari” (cfr. la già richiamata pronuncia Cass. Civ., Sez. I, Ord.,
26/01/2024, n. 253). Invero, i due figli adolescenti ( risulta solo occupata “in Per_1
prova” per un apprendistato, come specificato nel corso dell'udienza in presenza dai genitori), non vivono solo presso il padre bensì si recano abitualmente anche presso la madre (soprattutto almeno due o tre giorni a settimana). Osserva, dunque, la Per_2
Corte che la madre deve essere in grado di assicurare, nei tempi di permanenza dei figli, un tenore di vita adeguato a quello goduto in costanza di convivenza dei coniugi.
CU 2025 (redditi
€ 23.195,29 € 2.985,25 € 313,99 € 185,56 € 19.710,49 € 1.642,54 2024)
CU 2024- redditi 2023 € 9.459,26 295,63 € 116,35 € € 0,00 € 9.047,28 € 753,94
730 2023- redditi 2022 € 23.592,00 € 3.082,00 € 320,00 € 177,00 € 20.013,00 € 1.667,75
8 In conclusione, la Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante alla rifusione a controparte delle spese del grado come di seguito determinate.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della lite, applicati i valori minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria (non svolta in grado di appello), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da appellante, e, per l'effetto, CP_1
conferma la sentenza del Tribunale ordinario di Monza, n. 2424/2024 pubblicata il 18/07/2025;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore CP_1
dell'appellata, , delle ulteriori spese del grado, che liquida CP_2
in complessivi € 4.236,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 7 ottobre 2025
Il Consigliere est.
NN RI
Il Presidente
FA LA
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
730 2022- redditi 2021 € 23.478,00 € 3.004,00 € 318,00 € 176,00 € 19.980,00 € 1.665,00
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
FA LA Presidente
NN RI Consigliere relatore
Federico Botta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 467/2025 C.C. promossa da:
(C.F. ) residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_1
Via Oberdan 16/B, elettivamente domiciliato in Milano, Corso di Porta Romana n. 118, presso e nello studio dell'Avv. Mario Michele Magnocavallo del Foro di Milano, cf.
[...]
, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata ai sensi C.F._2
ell'art. 83, terzo comma, c.p.c. e che dichiara di poter ricevere ogni comunicazione e notificazione via PEC Email_1
APPELLANTE nei confronti di nata a [...] al Lambro, il 1 giugno 1980, (C.F. CP_2
) e residente in [...], C.F._3
rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Molfino, del Foro di Milano (C.F.
), pec: e fax n. C.F._4 Email_2
02/58314228, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via della Spiga
n. 15, informata ai sensi del d.lgs. 28/2010
APPELLATA 1 CON L'INTERVENTO del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata (cfr. verbale udienza 7 ottobre 2025) avente ad
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2024/2024 resa dal Tribunale di Monza, pubblicata in data 18 luglio 2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello adita, con vittoria di spese e competenze di causa, contrariis reiectis, accertati anche i fatti sopravvenuti alla Sentenza di primo grado, così giudicare:
Nel merito
Riformare parzialmente la Sentenza n. 2024/2024 pubblicata dal Tribunale di Monza in data 18/07/2024, non notificata, nella parte in cui “II. Pone a carico di CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli versando a la CP_2
somma mensile di € 350,00 da versare in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di luglio 2024, ferma restando l'irripetibilità di somme eventualmente versate in eccedenza;
oltre al 100% delle spese straordinarie come attualmente in essere”, e così accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado che qui si ritrascrivono, accertato anche il sopravvenuto reddito da lavoro dipendente della figlia maggiorenne e la sua oramai stabile residenza presso il padre: Per_1
a) accertare l'intervenuta modifica del regime di collocamento dei figli Per_2
a decorrere dal febbraio 2023 in forza del quale si è passato da un Persona_3
collocamento paritetico ad un collocamento prevalente in favore del ricorrente e, così, disporre che il minore sia collocato presso l'abitazione del Persona_4
padre in Cologno Monzese, via Oberdan n. 16, dal lunedì all'uscita da scuola al giovedì mattina con l'accompagnamento a scuola della settimana successiva. arà collocato presso la sig.ra dal giovedì all'uscita da scuola fino Per_2 CP_2
al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola. Invariato il regime dei ponti e
2 delle vacanze;
b) accertare l'effettiva situazione economico-patrimoniale del sig. e della sig.ra CP_1 [...]
e, per essa, le attuali reciproche capacità di contribuire CP_2
direttamente e indirettamente al mantenimento del minore e della Persona_4
maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_3
c) Conseguentemente disporre a carico della sig.ra l'obbligo di CP_2
corrispondere mensilmente l'importo di € 200,00, con decorrenza dall'intervenuto cambio di collocamento ovvero dalla domanda, per ciascun figlio a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole o quella somma minore o maggiore ritenuta di Giustizia. Importo da rivalutarsi secondo indici ISTAT di anno in anno;
d) Mantenere l'obbligo del sig. di sostenere il 100% delle spese straordinarie di entrambi CP_1
i figli.
PER L'APPELLATA
RIGETTARE l'appello proposto confermando in toto la sentenza n. 2024/2024 emessa dal Tribunale di Monza e pubblicata il 18/07/2024. ovvero, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle richieste avverse, in subordine, dato atto della raggiunta indipendenza economica della figlia a far Per_1
data dal mese di giugno 2025,
B) MODIFICARE il contributo perequativo paterno per il mantenimento del solo figlio minore nella misura di euro 300,00 ovvero nella misura maggiore o minore che Per_2
verrà ritenuta di giustizia, con interruzione della contribuzione indiretta paterna al mantenimento della figlia a far data dal mese di giugno 2025. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA
1) ORDINARE al Signor di produrre tutta la documentazione patrimoniale non CP_1
prodotta in atti, come invece risulta dal report dell'Agenzia delle Entrate ex art. 492.bis c.p.c. prodotta in atti (cfr. doc. 1) ovvero, in difetto di ottemperanza e tenuto conto della reiterata volontà di occultare i propri redditi da parte del Sig. disporre le CP_1
opportune indagini tributarie al fine di avere contezza dell'effettivo patrimonio e dei redditi di CP_1
3 IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Vicende processuali
Dalla relazione more uxorio fra appellante, e , CP_1 CP_2
appellata, nascevano (n. 23.9.2004) e (n. 14.01.2009). Persona_3 Persona_4
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Monza che ha CP_1
modificato l'importo dell'assegno che esso versa a per il CP_1 CP_2
mantenimento dei figli: la Corte di appello di Milano con il decreto 7 ottobre 2022 – che la sentenza oggetto della presente controversia è, dunque, intervenuta a modificare parzialmente- aveva stabilito che il contributo al mantenimento fosse di euro 700,00 mensili. In dettaglio, viene impugnata la sentenza del Tribunale di Monza nella parte in cui si è previsto che a carico di odierno appellante, sia stato stabilito CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto dei figli versando alla ex convivente more uxorio , appellata, la somma mensile di euro 350,00. Rimane non CP_2
appellato il profilo relativo al pagamento del 100% delle spese straordinarie che è posto interamente a carico di CP_1
L'appellante propone appello evidenziando che non è emersa la reale CP_1
capacità di provvista della nel giudizio di primo grado che avrebbe una CP_2
disponibilità finanziaria media di circa 3.500,00 € mensili, come risulta dalla documentazione versata in atti e non adeguatamente esaminata in prime cure. Evidenzia che la signora detiene il 20% delle quote sociali di una società che ha costituito CP_2
con il nuovo compagno, società che si occupa del noleggio di autovetture ed attività di elaborazione foto e video. L'appellante evidenzia anche la figlia è ormai Per_1
maggiorenne, ha trovato una attività lavorativa e che vive col padre. L'appellante chiede dunque che sia posto a carico di l'obbligo di corrispondergli mensilmente CP_2
l'importo di euro 200,00 considerando appunto che la figlia vive ormai Per_1
stabilmente presso il padre.
4 Costituendosi nel grado, chiede la conferma della sentenza CP_2
impugnata ed evidenzia che “ è socio accomandante della azienda multimilionaria dei suoi CP_1
genitori “per la fabbricazione di macchinari per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere”, con due sedi: una a Massa, ed una a Cologno Monzese, con un totale di 62 (sessantadue) dipendenti (cfr. doc. 6). Sempre il Sig. tramite la sua famiglia è titolare di beni mobili ed immobili di notevole CP_1
rilevanza, come già verificato sia dal Tribunale, sia dalla Corte d'Appello: cfr. docc. 6bis e 6ter.
Argomenta parte appellata come le dichiarazioni reddituali presentate siano inattendibili, tenuto conto anche dei di lui investimenti: cfr. doc. 1. La Signora invece ha, evidentemente, disponibilità CP_2
economiche molto più ridotte.” (cfr. pag. 6 memoria di costituzione ). In via istruttoria, CP_2
l'appellata chiede disporsi approfondimenti per addivenire alla reale situazione patrimoniale dell' CP_1
Le parti hanno depositato le memorie sostitutive dell'udienza del 17 giugno 2025 con cui l'appellante ha insistito come da ricorso in appello e l'appellata ha chiesto: “Si insiste pertanto nelle conclusioni già rassegnate e nelle istanze istruttorie tutte, comprese le indagini patrimoniali nei confronti dell' in ragione dell'evidente disparità reddituale e patrimoniale fra le CP_1
parti e dei continui tentativi dell' di occultare i propri redditi e possedimenti”. CP_1
All'odierna udienza in presenza (per esperire tentativo di conciliazione, non andato a buon fine), la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
Motivi della decisione
L'appello proposto da non merita accoglimento per le ragioni di CP_1
seguito espresse.
Preliminarmente, osserva la Corte che la Suprema Corte, con pronuncia da cui non ha ragione di discostarsi, ha statuito che “l'accertamento delle condizioni economiche dei coniugi nei giudizi di separazione e di divorzio non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici: essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze…”. Si tratta di un filone consolidato in quanto “la Cassazione a Sezioni Unite
18287 del 2018 motivava in ordine al contributo del coniuge alla formazione del patrimonio familiare e
5 personale dell'altro coniuge che «la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni.». (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez. I, 18 gennaio 2024, n. 1897).
Nella fattispecie, le richieste istruttorie formulate in prime cure e reiterate dalle parti nel presente procedimento dirette all'accertamento delle condizioni economiche della e dell' appellata, risultano non necessarie ben potendo il gravame CP_2 CP_1
essere deciso sulla base delle allegazioni e dei documenti già acquisiti.
Nel merito, va premesso che questa Corte ha ripetutamente sostenuto che, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4145 del
10/02/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 32466 del 22/11/2023). Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024; Cass. Sez. I, Ord., 11 aprile 2024, n. 9839 v. anche, ancora più recente, nei medesimi termini, Cassazione civile sez. I, 29 agosto 2024,
n.23323). La Suprema Corte ha altresì precisato, a proposito della valutazione delle
“attuali” esigenze del figlio, primo parametro di quantificazione menzionato dalla legge, che l'aumentare delle esigenze dei figli con il progredire dell'età è dato indubbio in quanto dato notorio, non abbisognevole di specifica dimostrazione (Cass. n. 11724 del 4 maggio 2023).
6 In adesione ai principi sopra espressi, da cui questa Corte non ha motivo di discostarsi, deve osservarsi, in primo luogo, la circostanza che con l'aumento dell'età anagrafica aumentano le necessità dei figli: orbene, anche ormai adolescente (n. Per_2
2009).
In secondo luogo, con riferimento alla comparazione delle capacità reddituali e patrimoniali riferibili alle parti, sulla base dei documenti di causa1, osserva la Corte che è 1 Situazione patrimoniale CP_1
Ingegnere Meccanico, è socio accomandante dell'azienda di famiglia operante nel settore della fabbricazione di macchinari per industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere Vive nella villa familiare di cui è proprietario al 50% unitamente al fratello per cui non ha spese abitative se non quelle relative alle utenze. Ha contratto in data 03.01.2024 un finanziamento Agos con rata mensile di € 646,82 e scadenza il 01.01.2029
Anno Reddito Imposta Addizionale Addizionale Comunale Netto Netto d'imposta imponibile Netta Regionale mensile
PF 2024-
€ 98.709,00 35.159,00 € 1.611,00 € € 740,00 € 61.199,00 € 5.099,92 redditi 2023
PF 2023- redditi 2022 € 79.524,00 € 26.804,00 € 1.279,00 € 596,00 € 50.845,00 € 4.237,08
PF 2022-
€ 79.900,00 € 27.149,00 € 1.286,00 € 599,00 € 50.866,00 € 4.238,83 redditi 2021
PF 2021- redditi 2020 € 70.829,00 € 23.058,00 € 1.128,00 € 531,00 € 46.112,00 € 3.842,67
Situazione patrimoniale CP_2
Dichiara di essere lavoratrice dipendente e di non percepire alcun reddito dalla società del suo attuale compagno, nonostante ne sia socia (cfr. doc. 7). Ha contratto in data 17.04.2024 un finanziamento Agos con rata mensile di € 322,71 e scadenza il 22.11.2028. Non ha potuto percepire l'Assegno Unico nella sua interezza perché il sig. non CP_1 ha mai trasferito la residenza anagrafica dei figli presso di lei
Periodo Reddito Addizionale Addizionale Netto imponibile Imposta Netta Comunale Netto mensile d'imposta Regionale
7 pienamente giustificata la quantificazione del citato contributo (euro 350,00 mensili) così come motivatamente effettuata dal Tribunale, fondando la propria valutazione sulla comparazione reddituale e patrimoniale tra le parti, oltre che “valutando i tempi di permanenza dei due figli presso la madre che incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari” (cfr. la già richiamata pronuncia Cass. Civ., Sez. I, Ord.,
26/01/2024, n. 253). Invero, i due figli adolescenti ( risulta solo occupata “in Per_1
prova” per un apprendistato, come specificato nel corso dell'udienza in presenza dai genitori), non vivono solo presso il padre bensì si recano abitualmente anche presso la madre (soprattutto almeno due o tre giorni a settimana). Osserva, dunque, la Per_2
Corte che la madre deve essere in grado di assicurare, nei tempi di permanenza dei figli, un tenore di vita adeguato a quello goduto in costanza di convivenza dei coniugi.
CU 2025 (redditi
€ 23.195,29 € 2.985,25 € 313,99 € 185,56 € 19.710,49 € 1.642,54 2024)
CU 2024- redditi 2023 € 9.459,26 295,63 € 116,35 € € 0,00 € 9.047,28 € 753,94
730 2023- redditi 2022 € 23.592,00 € 3.082,00 € 320,00 € 177,00 € 20.013,00 € 1.667,75
8 In conclusione, la Corte d'appello di Milano, per tutti i motivi di cui sopra, respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante alla rifusione a controparte delle spese del grado come di seguito determinate.
Le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono liquidate in favore della parte appellata nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore indeterminato della lite, applicati i valori minimi (in ragione della non particolare complessità delle questioni trattate) ed esclusa la fase istruttoria (non svolta in grado di appello), dell'impegno difensivo profuso e dei parametri di cui al D.M. 55/2004.
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.
115 essendo stato considerato il procedimento esente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
I. respinge l'appello proposto da appellante, e, per l'effetto, CP_1
conferma la sentenza del Tribunale ordinario di Monza, n. 2424/2024 pubblicata il 18/07/2025;
II. condanna la parte appellante alla rifusione, in favore CP_1
dell'appellata, , delle ulteriori spese del grado, che liquida CP_2
in complessivi € 4.236,00, oltre generali (15%) ed accessori di legge.
Così deciso in Milano dalla Corte come sopra composta e riunita in camera di consiglio in data 7 ottobre 2025
Il Consigliere est.
NN RI
Il Presidente
FA LA
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730 2022- redditi 2021 € 23.478,00 € 3.004,00 € 318,00 € 176,00 € 19.980,00 € 1.665,00