Articolo 3 della Legge 15 settembre 1964, n. 754
Articolo 2Articolo 4
Versione
7 ottobre 1964
Art. 3.
Per i periodi di imposta indicati nell'articolo 1, una quota del reddito pari al 15 per cento del costo sostenuto in ciascun periodo di imposta per investimenti nei beni strumentali indicati nel medesimo articolo 1, lettera a), e' esente dalla imposta di ricchezza mobile, di categoria B, dovuta dai soggetti tassabili in base al bilancio e dagli altri soggetti che si avvalgono della facolta' prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 .
L'ammontare del reddito esente non puo' in nessun caso superare il 12 per cento del reddito dichiarato.
Entrata in vigore il 7 ottobre 1964