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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/02/2024, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1417/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio ed in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
Amministratore di Sostegno del coniuge (V.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Cassani e Simone Benelli, elettivamente domiciliata in Crema (CR), via Crispi n. 5;
PARTE ATTRICE contro
(Cod. Fisc. e P. Iva )), rappresentata e difesa Org_1 CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dall'avv. Luigi Paganelli, elettivamente domiciliata in Codogno (LO) – viale Resistenza n. 17, presso lo studio dell'avv. Diego Malaffo
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice
“piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare
In via principale:
- accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore nella causazione del sinistro accaduto al sig. in Parte_2
Cavenago D'Adda sulla SP 26 in data 6.7.2018, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da parte attrice nella misura di seguito indicata:
1. Quanto ai danni subiti dal sig. Parte_2
1 a) a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 1.283.493,75, ovvero quell'altra maggiore
o minore somma che dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
b) a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 912.697,10 (di cui euro 1.000,00 quale valore del mezzo incidentato, euro 774.000,00 per diminuzioni reddituali, euro 48.312,00 per rette degenza , euro 89.385,10, IVA inclusa, per i lavori di adattamento della casa e di Org_2
installazione di un carrello elevatore), ovvero quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
c) a titolo di danno patrimoniale futuro, una rendita vitalizia annuale, per ogni anno di vita residua del sig. nella misura di euro 50.000,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che Pt_2
dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio.
Quanto ai danni subiti dalla sig.ra : Parte_1
d) a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 331.920,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
e) a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 21.402,59 (di cui euro 5.150,00 per spese di locazione, euro 1.690,00 per spese mediche, euro 1.062,59 per spese farmaceutiche ed euro
13.500,00 per diminuzioni reddituali), ovvero quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
-Compensi e spese del giudizio rifusi
In via istruttoria (...)”
Conclusioni di parte convenuta
“voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- dichiarare l'insussistenza di responsabilità della per carenza del nesso causale Org_1 CP_1
tra fatto ed evento dovuta al caso fortuito;
- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto
e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree e conseguentemente rigettarle;
In via subordinata:
- per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre le richieste risarcitorie dell'attrice nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle
2 contestazioni in atti e del concorso colposo dello stesso signor nel verificarsi del sinistro in Pt_2
oggetto;
In ogni caso: con condanna dell'attrice alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria (...)”
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione datato 26.06.2020, regolarmente notificato, la signora in Parte_1
proprio ed in qualità di Amministratore di Sostegno del marito sig. ha convenuto in Parte_2
giudizio la al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_2 non patrimoniali subiti dall'amministrato in conseguenza del sinistro avvenuto in data 06.07.18.
Nel giudizio così incardinato si è costituita parte convenuta, la quale ha contestato la ricostruzione avversaria dei fatti e le collegate pretese risarcitorie, chiedendo il rigetto della domanda giudiziale a fronte della prova del caso fortuito e del concorso colposo del danneggiato.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il G.I. ha ammesso parzialmente la prova testimoniale e disposto l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale già archiviato.
La causa è stata dunque istruita sulla documentazione prodotta dalle parti ed esibita da e CP_3 dall'Assicuratore sulla deposizione del teste escusso all'udienza del 26.10.2021 e CP_4
sulle risultanze della CTU medico-legale; è stata, invece, rigettata l'istanza di CTU cinematica sulla dinamica del sinistro.
Risultato vano il tentativo conciliativo, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con rinvio per la precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sul regime di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Parte attrice agisce in giudizio per sentire condannare la al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti dal coniuge in conseguenza della caduta dal motociclo di proprietà dello stesso (Kymco tg. DX01728) e che, nel giorno dell'accaduto, stava conducendo nel territorio del Comune di Cavenago d'Adda (Lodi), precisamente lungo la S.P. 26, all'altezza del
Km 4+00.
Secondo la prospettazione attorea, in quelle circostanze di tempo e di luogo, Parte_2 proprietario del veicolo, a causa di una macchia oleosa presente sull'asfalto, perdeva il controllo del 3 mezzo e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi gravissime lesioni, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso.
Quanto ai pregiudizi sofferti in conseguenza dell'occorso, parte attrice deduce che, trasferito il danneggiato, in condizioni di coma, al PS dell'Ospedale di Cremona, sono state accertate lesioni cerebrali e addominali, come da referto prodotto in atti, con diagnosi finale - in seguito a degenze riabilitative in differenti strutture di cura - di “stato vegetativo, tetraparesi spastica, disfagia severa secondaria”.
Pertanto, è stato sottoposto a perizia medico-legale compiuta dal Prof. Parte_2 [...]
il quale ha accertato la sussistenza di un danno biologico del 100%, oltre una ITA di 18 Per_1 mesi, a cui aggiungere la personalizzazione nella percentuale massima consentita in virtù “della condizione vegetativa o di minima coscienza che ha comportato la perdita assoluta di qualsivoglia capacità lavorativa, ludica, ricreazionale, relazionale, ecc.”.
Alla luce di tali accertamenti, ha chiesto il ristoro dei danni sofferti iure proprio Parte_1
dal marito, quantificati in Euro 1.283.493,75 per le voci di danno non patrimoniale (danno biologico permanente e temporaneo) e in Euro 912.697,10 per le voci di danno patrimoniale (valore veicolo incidentato, diminuzione reddituale e spese mediche sostenute e future); la richiesta risarcitoria è stata altresì estesa ai danni dalla stessa subiti, determinati in Euro 331.920,00 per perdita del rapporto parentale e in Euro 21.402,59 per l'insieme dei pregiudizi di natura economica. CP_ L'attrice addebita l'evento, e quindi i danni che ne sono derivati, alla responsabilità all' convenuto, in qualità di soggetto proprietario e custode della res, strada pubblica su cui è stata rinvenuta la macchia d'olio da porre all'origine del sinistro per cui è causa.
La fattispecie prospettata dall'attore rientra, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Come noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevino al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. n. 9726/2013; Cass. civ.
n.1769/2012). La funzione della norma, infatti, è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
4 La Suprema Corte di Cassazione ha precisato, tra l'altro, che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass., sez. III civ., 16 novembre 2017-1° febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482).
Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
(Cass. civ. n. 11227/2008; Cass. civ. n. 1106/2011).
Per l'ipotesi di beni sottoposti alla custodia di enti pubblici, pare utile richiamare quanto affermato dalla Cassazione in un caso analogo a quello in esame (nella specie una macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista): “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la
p.a. in relazione ai beni demaniali... rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. Civ. Sez. III n. 6101 del
2013 – Cass. Civ. Sez. III n. 21508 del 2011).
Gli hanno chiarito ulteriormente quanto sopra, affermando che “Il suddetto criterio Parte_3
oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 1257/2018).
Ne consegue che laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale
“può applicarsi il diverso criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., che
5 opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l'ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso” (cfr. ancora, ad es., le già citate Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015,
Rv. 635770 - 01).
Infine, la giurisprudenza di legittimità si è soffermata sulla rilevanza ai fini della configurabilità della responsabilità in esame della condotta incauta o negligente della vittima, in grado di integrare un'ipotesi di concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e da graduarsi sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso, fino a giungere ad assumere efficienza causale esclusiva del danno, ovverosia di integrare la prova del fortuito.
Deve allora essere valutata, in punto di diritto, la questione relativa alla prova liberatoria del cd. caso fortuito allorquando abbia inciso sulla dinamica dell'accaduto la condotta del danneggiato.
In materia vale, in particolare, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, per cui “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ex multis, Cass. 2872/2020, Cass. 9315/2019; Cass.2480/2018).
È possibile dunque affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. sussista in virtù della mera relazione intercorrente tra il custode e la cosa, indipendente dalla pericolosità attuale o potenziale del bene, salvo il caso fortuito, la cui prova deve tener conto dell'effettiva e concreta possibilità di esercitare il potere di custodia;
tale responsabilità, comunque, deve graduarsi in presenza di un
6 contributo causale del danneggiato, di cui deve essere accertata l'effettiva incidenza nella causazione del danno.
3. Sulla domanda attorea: accoglimento
La domanda di parte merita accoglimento, atteso che, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi assolto l'onere probatorio in capo a parte attrice, mentre non è stata raggiunta la prova del caso fortuito gravante su parte convenuta.
Anzitutto, la circostanza che il sinistro de quo sia avvenuto in area sottoposta alla custodia della come allegato da parte attrice e non contestato dall'ente convenuto, consente di Controparte_2
ritenere provato che il bene demaniale (strada provinciale) coinvolto nel sinistro abbia i requisiti per ritenere che su di esso siano esercitati da parte della i poteri presupposto per Org_1
l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.
Inoltre, parte attrice ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando il rapporto di causa tra la caduta e la presenza della macchia d'olio sull'asfalto nel tratto di strada interessato dall'incidente.
Al riguardo, il teste escusso all'udienza del 26.10.2020, ha confermato le allegazioni Tes_1
attoree, dichiarando di essere transitato nella rotonda nel senso opposto rispetto al danneggiato, notando la presenza della macchia nella corsia da quest'ultimo percorsa. Infatti, in risposta ai capitoli formulati da parte attrice, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni:
“cap. 1 “Confermo la circostanza” cap. 2 “Quando mi sono fermato per soccorrere la persona, ad incidente già avvenuto, ho notato una macchia oleosa sull'asfalto nella carreggiata opposta alla mia”; cap. 3 “Confermo la circostanza. Ho visto il motorino sbandare in una maniera insolita, come se avesse perso aderenza”;
Cap. 4 “Confermo di aver visto il motorino sbandare, dallo specchietto ho visto il motorino cadere nel capo. Sull'asfalto non ho visto altre macchie, oltre alla macchia oleosa di cui dicevo prima”.
La deposizione dell'informatore è peraltro confermata dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri della Stazione di Cavenago d'Adda intervenuti in loco (v. doc. 3, fasc. att. e docc. 3 e 4 fasc. conv.),
i quali hanno rilevato la presenza sulla platea stradale di “macchia densa e scura larga cm. 40 e lunga 5 m., localizzata a poca distanza dalla rotatoria, calpestata dalla moto, che lasciava sull'asfalto tracce dei due pneumatici su due linee per metri 48 che descrivevano la traiettoria fino alla traccia nell'erba del ciglio della strada e la caduta verso destra”.
Pertanto, le risultanze istruttorie appena esaminate consentono di ritenere provato che la caduta dell'attore dal motociclo sia avvenuta a causa della sostanza oleosa presente sulla pavimentazione
7 stradale.
Se pur vero che il testimone ha riferito di non aver assistito direttamente allo scivolamento, ma di aver potuto osservare dalla sua posizione solo la fase terminale della caduta (cfr. verbale di udienza
26.10.2020: “Cap. 10: “Ho visto il motorino e il signore rotolare nel campo. Se c'è stato uno scivolamento non l'ho visto”), nondimeno il compendio probatorio risulta privo di elementi in grado di sostenere la tesi di parte convenuta, per cui all'origine della caduta non vi sarebbe l'interazione tra il mezzo e la sostanza oleosa, bensì la rottura di una componente meccanica del veicolo e la conseguente perdita di controllo da parte del conducente.
La versione del guasto meccanico si ritiene, del resto, smentita dalle seguenti emergenze processuali. ha raccontato la frazione del sinistro da lui osservata, dichiarando: “Cap. 11: Tes_1
“Confermo la circostanza. Io stavo imboccando la rotatoria io in un senso mentre il sig. Pt_2 usciva dalla rotatoria, ho visto il sig. perdere prima il controllo dell'avantreno e poi della Pt_2
ruota posteriore, ha iniziato a sbandare a destra e a sinistra perdendo il controllo dello scooter.
Dallo specchietto ho visto il sig. rotolare nel campo, fuori dal ciglio, ho chiamato i soccorsi Pt_2
e ho rifatto la rotatoria per tornare indietro.” (cfr. verbale di udienza 26.10.2020).
I fatti, così come riferiti dal teste, si ritengono corrispondere alle modalità note all'utente medio della strada in caso di perdita di aderenza del veicolo.
Il teste, infatti, ha precisato che la vittima perdeva “prima il controllo dell'avantetreno” e poi anche
“della ruota posteriore”, dinamica compatibile con lo slittamento fisiologico determinato dalla perdita di attrito degli pneumatici con la superficie stradale.
Inoltre, il riferimento allo sbandamento “a destra e sinistra” ricorda l'esperienza comune dello sforzo richiesto al guidatore per correggere la diversa traiettoria impostata dallo sterzo a causa del pattinamento, con il precipuo scopo di stabilizzare il veicolo.
Tali nozioni comuni e generali debbono essere poste, ex art. 115 c.p.c., a fondamento della decisione di accoglimento, in quanto supportate dagli ulteriori accertamenti effettuati dai
Carabinieri, tra cui, su tutti, rileva l'esclusione della riconducibilità al veicolo incidentato della chiazza densa e scura, essendo stata rinvenuta integra la coppa dell'olio motore (v. doc. 3, fasc. att.
e docc. 3 e 4 fasc. conv.).
Depongono altresì in favore della tesi dello scivolamento gli accertamenti compiuti dagli operanti circa (i) la dimensione della macchia, lunga 5 metri e larga 40 cm, ossia una conformazione compatibile con la postura assunta dal motoveicolo in conseguenza dell'assenza di attrito e del vano tentativo, percepito nitidamente dal teste, di recuperare la tenuta stradale, e (ii) il rilevamento delle tracce degli pneumatici su due linee per metri 48, circostanza che confermerebbe la riconducibilità
8 della caduta ad un agente esterno e non ad una rottura interna al mezzo e che gli stessi agenti hanno associato al solo passaggio dello scooter condotto dal signor Pt_2
In merito a tale aspetto probatorio, da ultimo, non può che confermarsi l'ordinanza che ha escluso l'ammissibilità del capitolo n. 6 della memoria n. 2 di parte convenuta, in quanto rivolto a conoscere percezioni soggettive dei testi e, quindi, certamente di carattere valutativo (“Vero che i
Carabinieri di Cavenago D'Adda intervenuti il 6.7.2018 a seguito dell'incidente occorso al signor sulla SP 26 in Cavenago D'Adda prima del km 4+030 hanno accertato che la macchia di Pt_2 sostanza viscosa era fresca?” ( e ”). CP_6 Pt_4
Da confermare, poi, anche la decisione di non disporre CTU cinematica, la quale non avrebbe potuto fornire risultanze significative, attesa l'intervenuta demolizione del motoveicolo (v. doc. 31 fasc. att.).
Ferma, dunque, la prova del nesso eziologico tra res ed evento lesivo, all'opposto, non può dirsi che la convenuta abbia fornito la prova del caso fortuito, unico elemento che consente di Org_1
escludere la responsabilità derivante dalla custodia.
Con particolare riguardo alla fattispecie che qui ci occupa, ovvero l'ipotesi di caduta a causa della presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che la presenza di sostanza oleosa, di per sè, non può ritenersi rappresentativa del fatto estemporaneo addebitabile a terzi, poiché ragionare in tal modo equivarrebbe ad affermarne l'estraneità dai poteri del custode in re ipsa, dovendosi considerare, dunque, ogni macchia d'olio caso fortuito.
Ciò posto, ritiene la giurisprudenza di legittimità – le cui motivazioni sono integralmente condivise da questo Tribunale - che il giudice del merito debba accertare l'eventuale sussistenza della prova della “presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile [da parte dell'ente pubblico] a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno”, prova che – chiarisce la Corte cassando con rinvio la sentenza impugnata proprio sotto questo profilo – “grava sul custode medesimo [...] che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento” (cfr. Cass. Civ. 7361/2019).
Ebbene, parte convenuta non ha fornito al giudizio quanto necessario per ritenersi formata la prova del fortuito.
La si è infatti limitata ad allegare circostanze negative e ad affermare il carattere coevo Org_1
della macchia d'olio al sinistro, in particolare sulla base dell'accertamento effettuato dai Carabinieri mediante prelevamento di un campione della sostanza viscosa che, poiché raccolto facilmente con
9 un semplice fazzoletto, ne proverebbe la formazione in prossimità della caduta, sollevando il custode da ogni possibilità di intervento tempestivo di segnalazione e/o rimozione.
In particolare, parte convenuta ha dedotto e valorizzato:
- la quantità̀ irrisoria ed insufficiente della macchia a giustificare la perdita di controllo di un motociclo delle dimensioni e del peso di quello condotto dal signor Pt_2
- la forma della chiazza, lunga e stretta e priva di reale spessore, in grado di far escludere lo sversamento a “cascata” da un mezzo a quattro o più ruote;
- la mancanza di schiacciamenti od allargamenti della macchia che può notarsi ictu oculi dalle fotografie in atti -eccettuati quelli degli pneumatici del da cui escludere altri veicolo di Pt_5 passaggio nell'imminenza del sinistro;
- l'assenza nel giorno del sinistro e nei giorni precedenti di segnalazioni della presenza di sostanze oleose sul manto stradale;
- l'assenza di altri incidenti avvenuti in loco a causa della stessa, nonostante trattasi di itinerario principale caratterizzato da elevati volumi di traffico.
Tali allegazioni, in quanto espressione di mere valutazioni di parte, non supportate da elementi di prova devono ritenersi inidonee a ritenere raggiunta la prova del caso fortuito, anche in via presuntiva, dal momento che nel caso di specie la regola di valutazione di cui all'art. 2729 c.c. non risulta applicabile in presenza delle risultanze di segno opposto sopra analizzate.
Non pare, inoltre, sufficiente a dimostrare il caso fortuito il prelevamento effettuato dai Carabinieri delle tracce del liquido con un fazzoletto di carta sterile, poiché, in primo luogo, la prova non è stata acquisita al processo, mancando dunque ogni approfondimento scientifico sulla sostanza, e in secondo luogo, poiché anche tale elemento di prova non è stato sostenuto con ulteriori evidenze e ciò al fine di consentire, anche in maniera approssimativa, l'esatta collocazione temporale della formazione della macchia e poter così valutare le effettive possibilità di intervento del custode.
Si aggiunga che, a pagina 6 della comparsa di costituzione, la asserisce che Controparte_2
“nessuna presenza della macchia di sostanza scivolosa è stata rilevata nemmeno dal personale provinciale impiegato nella sorveglianza stradale attuata con rotazione bisettimanale”, circostanza quest'ultima da cui poter desumere l'esistenza di un servizio periodico di monitoraggio e manutenzione della strada pubblica, che impedisce di affermare la concreta impossibilità di esercitare un effettivo e/o tempestivo controllo e, in ogni caso, che impedisce di affermare che la gestione in atto rendesse difficilmente percepibile o prevedibile con l'ordinaria diligenza l'identificazione della macchia e gli interventi opportuni per scongiurare il pericolo.
4. Sul concorso di colpa del danneggiato
10 A conclusioni differenti si deve, invece, pervenire per quanto attiene al concorso di responsabilità del danneggiato nell'evento.
La Provincia di Lodi ha sostenuto l'assenza di propria responsabilità̀, eccependo, oltre al caso fortuito ravvisabile nel fatto di terzi, anche la condotta del danneggiato, irresponsabile e gravemente imprudente nella guida, tanto da potersi indicare quest'ultima come unica causa del sinistro.
In via subordinata, ha eccepito comunque il concorso colposo del danneggiato quale concausa dell'evento in grado di incidere a tal punto sull'eziologia dal fatto da determinare la riduzione delle richieste risarcitorie di parte attrice ex art. 1227 c.c.
La ricostruzione dei fatti fin qui operata fa escludere che il comportamento del danneggiato possa integrare il caso fortuito;
l'eccezione è però fondata nella misura in cui domanda la valutazione delle colpe del danneggiato ai fini della quantificazione del danno: non può infatti non evidenziarsi come nel caso concreto la condotta di abbia concorso alla causazione dell'evento. Parte_2
Se la convenuta, infatti, è responsabile, in qualità di custode, della presenza sul manto Org_1 stradale di una macchia d'olio non adeguatamente segnalata e per questo in grado di compromettere le condizioni di sicurezza della viabilità, è a propria volta responsabile di non aver Parte_2
posto adeguata cautela e prudenza durante la percorrenza di quel tratto di strada ed in particolare di aver transitato – uscendo da un'area urbana e appena dopo aver lasciato una rotatoria – alla velocità di più di 100 km/h là dove, invece, il limite di velocità era posto a 70 km/h e di aver trasportato con sé oggetti di evidente ingombro (una borsa a tracolla con delle canne da pesca) non adeguatamente assicurati al mezzo e, in ogni caso, di intralcio nella conduzione del motoveicolo. Circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto indurre non soltanto a non superare il limite di velocità ma, addirittura, a condurre il mezzo ad una velocità minore, al fine di poterlo controllare e meglio manovrare.
Per quanto attiene alla velocità di guida al momento dell'evento, deve valorizzarsi quanto verbalizzato dai Carabinieri intervenuti in loco per il rilevamento dell'incidente, i quali hanno per l'appunto constatato come il conta chilometri fosse bloccato a “più di 100 kmh”.
Quanto alla circostanza, invece, del trasporto di una borsa e di una canna da pesca, la stessa può essere riscontrata dall'esame del frammento di video registrazione, sempre inserito nella relazione di intervento dei militari, delle videocamere di sorveglianza dell'impianto semaforico lungo la S.P.
26 al km 8+500, ovvero a circa 4,5 km dal luogo del sinistro.
Infine, non può sottacersi come alle ore 19.45 del 06.07.2018, come attestato sempre dagli agenti intervenuti in loco, la visibilità fosse ottima;
circostanza quest'ultima che concorre – unitamente alle due sopra richiamate – a valorizzare il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento.
11 Se avesse transitato ad una velocità più bassa, senza ingombri nella conduzione del Parte_2
veicolo, tenuto conto della visibilità non ridotta sulla carreggiata, sarebbe – verosimilmente – incorso in eventi di minore intensità lesiva.
Le concrete circostanze di tempo e luogo in cui il sinistro si è verificato, oltre che le modalità di produzione del tragico evento sopra richiamate, dunque, conducono ad ascrivere al danneggiato un rilevante concorso causale nella causazione dell'evento.
Pertanto, ricordato che il concetto di prevedibilità - rapportato alla sfera del danneggiato - non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità,
l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, e tenute in considerazione le predette circostanze che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che, considerate le specifiche modalità di verificazione del sinistro, appare congruo fissare nella misura del 50%.
5. Sui danni non patrimoniali patiti da Parte_2
I danni riportati dalla persona di sono stati accertati dalla CTU medico-legale, la Parte_2
quale è pervenuta agli esiti di seguito illustrati.
La perizia ha così argomentato: “non è individuabile una vera e propria inabilità temporanea biologica, essendo stata assorbita dalla invalidità permanente, in quanto manifestatasi ab initio. La grave “cerebrolesione acquisita” (GCA) comportò infatti subito la perdita della integrità (e quindi danno biologico totale), poiché produttiva di stato di coma ancorchè in lieve misura supercializzatosi verso uno stato vegetativo e quindi verso uno stato di minima coscienza [,,,] La durata del complessivo iter diagnostico- terapeutico, di fatto coincidente col periodo ininterrotto di degenza ospedaliera, fu di quasi tre anni, anche se i tempi di stabilizzazione del quadro clinico è ragionevole ritenere si fossero conclusi nel volgere in 18 (diciotto) mesi circa, periodo nel corso del quale il p.te, dopo il superamento della fase acuta, fu infatti sottoposto ad intensa terapia di supporto delle funzioni vitali ed anche terapia riabilitativa che purtroppo non sortì l'effetto di migliorare il quadro clinico motorio e non impedì l‟evoluzione peggiorativa verso la spasticità tetraartuale. Si sottolinea la ricorrenza di tale periodo, durato appunto 18 (diciotto) mesi in relazione alla particolare intensità della terapia intra-ospedaliera, pur se inserita in un contesto di non individuazione di inabilità temporanea biologica;
10) Durante il ricovero ospedaliero il p.te non ebbe mai coscienza della propria condizione di invalidità e di perdita delle autonomie, della
12 sua condizione più di sopravvivenza che di vita e quindi, in ultima analisi, dei negativi riverberi della malattia sugli atti propri del “fare quotidiano”. Egli non patì mai dunque d'uno stato di
“sofferenza” correlato alle gravi menomazioni post-traumatiche.” (cfr. pagg. 11-12 perizia medico-legale)”.
Nella perizia il C.T.U. ha riconosciuto, dunque, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 100% di riduzione dell'efficienza psicofisica avendo riscontrato uno “stato vegetativo cronico ed anzi di “minima coscienza”, la tetraparesi spastica e la condizione di allettamento o semi- allettamento [che] sostanziano un complesso menomativo che si connota per perdita di tutte le funzioni, se si prescinde da quelle vitali, configurandosi di conseguenza danno biologico totale
(...)”.
Sulle attuali condizioni del paziente, conseguenza dell'incidente, il dott. ha aggiunto che: Per_2
“Il p.te è vigile poiché apre gli occhi sino ad accennare ad un ammiccamento provocato e quindi non è in coma, ma è privo di consapevolezza di se stesso, incapace di interagire con l‟ambiente che lo circonda e quindi di percepire ed elaborare i negativi effetti che le infermità post-traumatiche, da cui è affetto, esercitano sugli atti del “fare quotidiano” (cfr. pag. 10 perizia medico-legale).
Inoltre, il C.T.U. ha accertato che, sulla scorta della documentazione fornita, non risultano documentate “spese di diagnosi e cura correlate alla lesività traumatica subita nell'evento e non è prevedibile debba sostenerne in futuro poiché l'invalido totale fruisce dell'esonero totale dal pagamento del ticket sanitario e poiché́ il SSN eroga a titolo gratuito i presidi (pannoloni, cateteri vescicali, etc) di cui abbisogna il p.te”(cfr. pag. 12 perizia medico-legale).
Questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n.
184/1986).
Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972-3-4-5/2008, c.d. “sentenze di San Martino”) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
13 È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Si aggiunga che la cd. “ordinanza decalogo”, Cass. n. 7513/2018, afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i
“pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico-relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale ulteriore danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di Milano nel 2021 ha integrato i già Controparte_7
adottati nel 2009 che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-
14 funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), viene individuata una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
L'applicazione della Tabella non esonera, infatti, il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).
Circa la personalizzazione del danno la Cassazione, con l'ordinanza n. 7513/2018 (c.d. “decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a
15 causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su
"aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di cassazione sul punto così conclude:
“6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”.
“7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Tutto quanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese non devono essere aumentati, posto che non si ravvisano elementi capaci di giustificare una separata valutazione di ulteriori sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato rispetto a situazioni consimili.
Infatti, il CTU non ha evidenziato elementi atti a comportare un incremento del danno, né sono stati dedotti elementi di effettiva personalizzazione del medesimo.
In ultima analisi, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (44 anni), del sesso Parte_2
e delle condizioni di vita del danneggiato, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari predisposti dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva e della mancanza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma di
16 Euro 811.786,80 già rivalutata, di cui Euro 646.957,00 a titolo di danno biologico dinamico- relazionale e quella di Euro 164.829,80 a titolo da danno da sofferenza soggettiva atteso che, pur avendo in CTU escluso che il danneggiato patì uno stato di sofferenza correlato alle gravi menomazioni post-traumatiche e, dunque, connesso alla consapevolezza del proprio stato di salute, ha riconosciuto nello stesso la percezione del dolore nocicettivo, ovvero del dolore evocato dalla stimolazione delle terminazioni dolorifiche indovate in sede cutanea e viscerale. Trattasi, ad ogni modo, di una componente del danno da sofferenza soggettiva che, in assenza di consapevolezza circa il proprio stato di salute, e senza la possibilità di rilevare l'entità del dolore nocicettivo patito, per il quale è stata prescritta in una prima fase anche terapia antidolorifica, non può essere commisurata secondo i parametri medi previsti dalle Tabelle di Milano, ma in termini inferiori sopra indicati.
Quanto al danno biologico temporaneo, tenuto conto di quanto dedotto dal CTU, ovvero che “non è individuabile una vera e propria inabilità temporanea biologica, essendo stata assorbita dalla invalidità permanente, in quanto manifestatasi ab initio. La grave “cerebrolesione acquisita”
(GCA) comportò infatti subito la perdita della integrità (e quindi danno biologico totale), poiché produttiva di stato di coma ancorchè in lieve misura supercializzatosi verso uno stato vegetativo e quindi verso uno stato di minima coscienza”, deve escludersi la sussistenza di voci di danno biologico temporaneo in capo a . Parte_2
Poiché la responsabilità civile del convenuto è stata accertata nella misura di 1/2, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è pertanto pari ad Euro 405.983,40 già rivalutato ad oggi.
Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la di deve essere condannata al Org_1 CP_2
pagamento, in favore di , della complessiva somma di Euro 405.983,40, liquidata in Parte_2
moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 1%, sulla somma di Euro 405.983,40 dalla data del 06.07.2018 ad oggi;
17 - interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 405.983,40 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6. Sui danni patrimoniali patiti da Parte_2
Parte attrice ha altresì domandato il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti da Pt_2
per effetto dell'evento di danno e, in particolare, Euro1.000,00 quale valore del mezzo
[...]
incidentato, Euro 774.000,00 per diminuzioni reddituali, Euro 86.716,60 per rette di degenza presso la ed Euro 89.385,10, IVA inclusa, per i lavori di adattamento della casa e di Org_2
installazione di un carrello elevatore.
A tali voci di danno è stata poi aggiunta la domanda, a titolo di danno patrimoniale futuro, di corresponsione di una rendita vitalizia annuale, per ogni anno di vita residua del sig. nella Pt_2
misura di Euro 50.000,00.
6.1 Sul valore del motoveicolo incidentato
La domanda volta ad ottenere il ristoro del valore del veicolo incidentato, rottamato a seguito del sinistro, è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento atteso che è indiscusso, alla luce delle argomentazioni di cui ai precedenti paragrafi, che il motoveicolo abbia subito danni proprio in conseguenza del sinistro per cui è casa e che all'epoca dell'evento avesse un valore di circa €
1.000,00 come da quotazione prodotta da parte attrice sub doc. 14.
Tale valore dovrà, quindi, essere risarcito a parte attrice nei limiti di € 500,00 a Parte_2 fronte del concorso causale del danneggiato nella causazione dell'evento di danno già oggetto di esame nel precedente paragrafo 2). L'importo, da intendersi già rivalutato, deve essere altresì maggiorato degli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dell'1% dal dovuto ad oggi e, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza, degli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.
6.2 Sul lucro cessante per perdita della capacità lavorativa e di reddito
La difesa di ha altresì dedotto come, a seguito dell'incidente, l'attore abbia, da un Parte_2 lato, perso la retribuzione mensile da lavoro dipendente, in media di circa € 1.800,00 che consentiva un reddito annuale da lavoro dipendente di circa € 36.000,00 (cfr. doc 16), e, dall'altro, abbia richiesto l'erogazione da parte dell' della pensione ordinaria di inabilità, che – accolta la domanda – ha CP_3
cominciato a liquidare tale emolumento nella minore somma mensile di euro 1.359,35 (cfr. doc. 17) pari ad un reddito annuale di euro 17.671,00. Dunque, a fronte di tale contrazione del reddito,
avrebbe patito una riduzione reddituale annua di circa € 18.000,00, senza Parte_2
considerare gli aumenti dovuti ad anzianità e eventuali promozioni sul lavoro, che tenuto conto dell'aspettativa di vita del danneggiato al momento del sinistro - di ulteriori 43 anni (cfr. doc. 18) –
18 è stata quantificata nella somma di almeno € 774.000,00.
In relazione a tale domanda, in punto di diritto occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subita in conseguenza di lesioni della persona intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili sulla base della vita futura residua (Cass.18 novembre 1997 n.11439; Cass. 11 luglio 2017 n 17061) ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve essere, dunque, tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione” (così Cass. Sez. III,
4 febbraio 2020 n. 2463).
Dunque, per quanto attiene al danno patrimoniale già patito da dalla data della Parte_2
risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto (01.10.2019) ad oggi, lo stesso deve essere individuato quale differenza tra il reddito netto (scomputando dal reddito lordo l'imposta lorda al netto delle eventuali detrazioni riportate nella dichiarazione dei redditi) ante e post evento lesivo.
Nel caso in esame, dunque, atteso che nell'anno 2018 (ultimo anno integralmente lavorato dal danneggiato) il netto percepito da è stato pari ad euro 26.182,18 (lordo 35.129,77 dal Parte_2 quale scomputare 8.947,59 corrispondente all'imposta lorda di euro 9.669,31 meno le detrazioni di euro
722,18), con decorrenza dall'anno 2019 a tutto l'anno 2023 il reddito perso da ammonta Parte_2
a:
- euro 0,00 quale reddito netto perso nel 2019, risultando dalla dichiarazione dei redditi di tale anno la percezione di redditi superiori a quelli dall'anno 2018 ai quali ad ogni modo aggiungere l'importo a titolo di pensione pari ad euro 4.438,21 erogato da;
CP_3
- euro 5.220,85 quale reddito perso nel 2020, risultando dalla documentazione prodotta da la CP_3
percezione in tale anno di redditi netti per euro 20.961,33, là dove nell'anno 2018 (ovvero nell'ultimo anno integralmente lavorato dal danneggiato) aveva percepito redditi netti per euro 26.182,18;
- euro 1.339,19 quale reddito perso nel 2021, risultando dalla documentazione prodotta da la CP_3 percezione in tale anno di redditi netti per euro 24.842,99 là dove nell'anno 2018 (ovvero nell'ultimo anno integralmente lavorato dal danneggiato) aveva percepito redditi netti per euro 26.182,18;
- euro 0,00 nell'anno 2022 e sino al 16.06.2023 non avendo parte attrice provveduto ad allegare e documentare l'entità del reddito effettivamente percepito.
Tale importo, costituendo debito di valore deve essere incrementato degli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dello 1%, calcolati sulla somma capitale e interessi legali dalla
19 sentenza al saldo.
Procedendo, quindi, all'esame dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno inerente la perdita della capacità lavorativa specifica futura, secondo la costante giurisprudenza di legittimità formatasi in tema detta voce di danno integra “un danno permanente nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima;
in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare” (Cass.III, 23 settembre 2014,2003; Cass.10499/2017.).
Ed, ancora si è affermato che “il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art 1223 c.c. deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggior affidamento in quanto aggiornati e scientemente corretti, quale ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificatamente nella materia del danno aquiliano” (Cass.7821/2022; ).
Con riguardo, quindi, alla scelta del coefficiente di capitalizzazione la Corte di Cassazione ha ormai costantemente affermato la piena utilizzabilità come criterio “paranormativo” di quello a suo tempo elaborato per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica diffuso dal
Consiglio Superiore della Magistratura e allegato agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno-1° luglio 1989 (in Nuovi Orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM 1990,n.41 pp127 ss) ( Cass. 31574/2022; Cass.
20615/2015).
I parametri in tale sede indicati, sulla base di più aggiornate verifiche in ordine alla durata della vita media della popolazione italiana, distinguendo tra uomini e donne, consentono, infatti, una miglior quantificazione della voce in esame rispetto a quanto risultante secondo i parametri elaborati e approvati con il Regio Decreto n.1403 del 1922. Questi ultimi, infatti, sono stati redatti sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 quando l'aspettativa di vita era inferiore di circa un terzo rispetto a quella attuale ed il saggio di produttività del denaro non era coerente con i rendimenti traibili ad oggi dall'impiego del capitale con conseguente “impropria ed ingiustificata decurtazione dall'importo risarcitorio” (Cass. N 10499 del
2017; Cass.20615/2015; Cass. 14891/2019;).
Così individuato il criterio di capitalizzazione, l'importo sul quale computare in proiezione il danno
20 in esame deve essere individuato nel reddito percepito nel 2018. Il primo comma della norma indicata, stabilisce, infatti, che nel caso di lavoratore dipendente debba essere prodotto il reddito “di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni”.
Nel giudizio, parte attrice ha prodotto solo una dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente a quello in contestazione (2018), con la conseguenza che il criterio di liquidazione richiesto deve tenere conto soltanto di tale annualità, non essendo state allegate le dichiarazioni degli anni 2016 e 2017 e, dunque, non potendosi appurare se nelle due annualità precedenti il danneggiato avesse percepito redditi superiori.
Alla liquidazione del danno futuro non deve infatti pervenirsi applicando il criterio residuale di cui al comma terzo della stessa disposizione secondo il quale “In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale”, atteso che – come sancito dalla Suprema Corte - “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto
percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi
dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di
fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un
reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (C. Cass. n. 8896 del 04/05/2016).
Si determina, pertanto, il risarcimento dovuto secondo i seguenti conteggi: reddito annuo netto percepito nell'anno 2018 pari ad euro 26.182,18 moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione riferito all'età dell'attore al momento della pronuncia, ovvero a quella di anni 48, essendo questi nato il [...] e avendo le parti precisato le rispettive conclusioni in data 16.06.2023 e all'aspettativa di vita lavorativa futura (19 anni, tenuto conto della fissazione in 67 anni dell'età pensionabile).
Avendo questo Giudice già liquidato – nei limiti di quanto documentato – il danno maturato sino al
16.06.2023, il computo del danno futuro deve essere quantificato a far tempo da tale data.
Ne consegue che il coefficiente di capitalizzazione da applicare, tenuto conto dei fattori poc'anzi individuati è pari a 19,92, come da ultimo individuato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano.
Detti due fattori devono essere moltiplicati tra di loro, senza alcuna decurtazione, atteso il riconoscimento di una perdita della capacità lavorativa nella misura del 100%, così individuando quell'importo che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) della rendita per la
21 durata di 19 anni (26.182,18 x 19,92 = 521.549,026).
A tale somma va però detratto quanto percepirà l'attore a titolo di pensione di invalidità totale da parte dell' . CP_3
Infatti, la pensione di invalidità ha la funzione previdenziale di sostenere economicamente le persone invalidi civili che, per la propria menomazione psico-fisica, sono inabili al lavoro e, dunque, sono incapaci di produrre reddito.
Sul punto, occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n.
12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nel caso in cui il danneggiato consegua benefici previdenziali, la giurisprudenza consolidata afferma che “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto
a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (C. Cass. n. 18050 del
05/07/2019).
Richiamando le suesposte considerazioni in punto di compensatio lucri cum damno, poiché entrambi i valori sono diretti a ristorare la perdita di capacità lavorativa e l'incapacità di procurarsi reddito con il lavoro, anche da tale cifra deve dedursi la pensione annuale di invalidità che l'ente verserà in futuro a favore di . CP_3 Parte_2
In particolare, è documentalmente provato che ha in parte già versato e verserà pro futuro CP_3 al beneficiario la somma complessiva di euro 458.356,70, così come indicato nell'estratto conto di cui al doc. 5 di parte convenuta.
Tale somma, dovrà essere integralmente scomputata dal danno sopra quantificato e, dunque, all'attore deve essere riconosciuto – a titolo di danno patrimoniale da perdita della Parte_2
capacità lavorativa - la somma finale di euro 63.192,326, di cui euro 6.560,04 già maturati alla data di precisazione delle conclusioni ed euro 56.632,286 a titolo di danno futuro per la perdita della capacità lavorativa.
22 Di tali danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa, per le ragioni sopra esposte, parte convenuta è chiamata a concorrere nella misura del 50% e, dunque, a versare a Controparte_2
la somma di € 3.280,02 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità Parte_2 lavorativa maturato sino al 16.06.2023 e la somma di € 28.316,143 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa futura.
6.3 Sulle rette di degenza presso la e su i costi per i lavori di adattamento della Org_2
casa e di installazione di un carrello elevatore
Parte attrice ha altresì domandato il riconoscimento a titolo di risarcimento Parte_2 patrimoniale dell'importo di euro 86.716,60 per il ricovero presso la struttura di Zingonia e Org_2
l'importo di euro 89.385,10 comprensivo di IVA per l'adattamento della casa della famiglia e per la posa di un carrello elevatore con cabina, nonché dei costi di assistenza qualificata h 24/24 quantificabili in euro 50.000,00 all'anno per tutta la durata della vita del danneggiato.
Per quanto attiene alle spese per il ricovero presso la struttura e per l'adattamento Org_2 dell'abitazione, parte attrice ha documentato in corso di giudizio di aver già provveduto a sostenerne i costi.
Sul tema, in punto di diritto, occorre rilevare che trattasi di voce di danno patrimoniale emergente già sostenuto, da riconoscere nella misura in cui risulti provato e causalmente connesso all'evento di danno.
Nel caso di specie non sussistono ragioni per cui negare al danneggiato il risarcimento per i costi sostenuti, trattandosi di voci di spesa connesse causalmente all'evento lesivo e adeguatamente documentate in corso di causa. In particolare, tanto la degenza presso la struttura , quanto i Org_2 lavori di adeguamento dell'immobile, sono stati autorizzati dal Giudice Tutelare e, dunque, devono ritenersi voci di spese necessarie ed adeguate alla cura e all'accudimento dell'attore.
In conclusione, richiamato il concorso causale del danneggiato nella causazione dell'evento di danno già oggetto di esame nel precedente paragrafo 2), la convenuta deve essere Controparte_2 chiamata a risarcire a il 50% dei costi sostenuti e, in particolare, € 43.357,30 per il Parte_2 ricovero presso la struttura ed € 44.692,55 per l'adeguamento dell'immobile. Org_2
Tali importi, da intendersi già rivalutati, devono essere altresì maggiorati degli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dell'1% dal dovuto ad oggi e, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza, degli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.
6.4 Sulla rendita vitalizia per spese di cura
Parte attrice ha inoltre domandato riconoscersi a proprio favore una rendita vitalizia Parte_2 per l'assistenza di cui avrà bisogno per il futuro.
23 Sul tema, in punto di diritto, occorre rilevare che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile
è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis Cass. n. 1637/200)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).
Nel caso di specie è stato escluso il futuro sostenimento di costi per l'acquisto di medicinali e presidii medici, beneficiando il danneggiato dell'esenzione totale dal pagamento del ticket, mentre è stata riconosciuta la necessità di essere assistito quotidianamente.
Si legge, infatti, all'interno della consulenza tecnica che “Il sig. necessita della costante Pt_2 presenza di taluno che gli stia accanto e lo assista, poiché non autonomo nell'espletamento di tutti gli atti elementari della vita quotidiana, nella gestione dei presidi e dei dispositivi sanitari (stoma gastrico, cambio sacchetto contenitore dell'urina connesso al catetere, lavaggi vescicali, sostituzione pannolone, etc.), nella assunzione dei farmaci, nella esecuzione dei passaggi posturali
(letto/carrozzina e viceversa) e comunque anche di quelle manovre di autosoccorso che di fronte al pericolo si rendessero eventualmente necessarie” e che “La presenza di taluno accanto all'infermo con funzioni di controllo in senso lato, necessaria – ripeto – durante tutto il giorno, è assistenza attiva vera e propria per almeno sei ore al dì quando sia richiesta l'esecuzione di operazioni manuali, talune anche gravose, quali sono le operazioni di igiene, abbigliamento, nutrizione, lavaggi vescicali, modificazioni posturali, etc. che il p.te non è più in grado di compiere in autonomia” .
Accertato e non contestato che abbisogni di assistenza continuativa attiva per Parte_2
almeno sei ore al giorno, e di controllo per la restante durata della giornata, deve procedersi alla liquidazione di una specifica voce di danno patrimoniale per le future spese di assistenza.
Ciò premesso, come sancito dalla Suprema Corte, “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca
l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art.
2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure
24 moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.” (così Cass. ordinanza n.16844 del 13/06/2023).
Ne consegue, nel caso di specie, che a , per tutta la durata della vita (l'aspettativa di Parte_2
vita futura è stata individuata – con decorrenza dall'incidente – in circa 20 anni), spetti una rendita vitalizia annua quantificata equitativamente in Euro 25.000,00 annui, parametrati al costo medio di
Orga una in Lombardia ed al costo mensile per l'assistenza domiciliare continuativa, trattandosi di due soluzioni egualmente percorribili. Tale importo annuo, tenuto conto del riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento nella misura del 50%, dovrà essere sostenuto dalla nella misura di Euro 12.500,00 annui con decorrenza dall'anno Controparte_2
2024.
7. Sui danni non patrimoniali patiti da Parte_1
ha altresì domandato liquidarsi a proprio favore il risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale, così rappresentando in citazione
“L'incidente del sig. ha letteralmente sconvolto la vita della sig.ra la quale da Pt_2 Parte_1 quel momento si è dedicata quasi esclusivamente all'assistenza del coniuge presso le strutture ospedaliere dove via via è stato ricoverato, è tornata ad abitare dai genitori, ha dovuto interrompere in un primo momento e poi ridurre notevolmente il proprio lavoro, e ha dovuto rinunciare, per poter seguire il marito, ad ogni svago e a ogni momento libero. L'esponente purtroppo, a causa dell'incidente del marito, che le ha cambiato completamente la vita, come risulta dalla relazione della dott.ssa psicologa e psicoterapeuta (doc. 24), ha Persona_3 anche sviluppato “una sintomatologia ansiosa caratterizzata da attacchi di panico frequenti ed invalidanti, impossibilità alla guida per 8 mesi (ora ha ripreso a guidare ma sempre accompagnata), svenimenti in seguito all'ascolto della sirena dell'ambulanza o alla vista di un incidente stradale;
tono dell'umore depresso, caratterizzato da pianto frequente, tristezza, marcato isolamento sociale, diminuzione dell'appetito e importante perdita di peso in pochi mesi (12 Kg), costante bisogno di conforto e rassicurazione da parte dei famigliari;
importante difficoltà nel dormire caratterizzata da insonnia, risvegli frequenti, incubi notturni;
labilità emotiva…; a causa dello stress cui è sottoposta soffre costantemente di mal di testa, mal di stomaco, gastrite ed esofagite” (cfr. pag. 11 citazione).
A fronte di tali allegazioni, e con la finalità di procedere ad una liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale con modalità idonee a conto delle effettive conseguenze patite da Parte_1
25 a seguito dell'incidente del marito, tanto sotto il profilo dinamico relazionale che sotto Pt_1
quello della sofferenza soggettiva interiore, è stata disposta in corso di causa CTU medico legale sull'attrice.
Con riferimento all'entità del danno, la CTU del Dott. è pervenuta agli esiti di Persona_4 seguito illustrati “Il disturbo da stress post-traumatico cronico, da cui è affetta la p.te, è da valutarsi nella misura massima prevista dal baréme della Organizzazione_4
(Giuffrè Ed. 2016) ossia nell'ordine del 30 (trenta) per cento a titolo di danno biologico in un contesto di totale compromissione della vita di relazione e di quella sociale. Elevatissimo il grado di “sofferenza menomazione-correlata al danno biologico, trattandosi di sofferenza psichica costituente peraltro il nucleo della descritta infermità post-traumatica e del consequenziale danno biologico.
Non si individua nel caso ricorrenza di inabilità temporanea biologica, in quanto assorbita dalla permanente, essendosi l'infermità psichica post-traumatica manifestata ab initio in tutta la sua gravità” (…)”.
Questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura e richiamato tutto quanto già esposto, in punto di diritto, nel precedente paragrafo n. 3), tenuto conto dell'età di all'epoca dell'evento (43 Parte_1
anni), del sesso e delle condizioni di vita della danneggiata, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari predisposti dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva che costituisce espressione stessa del c.d. danno da grave lesione del rapporto parentale.
Il danno patito da per la compromissione del rapporto parentale con il marito, a Parte_1
fronte di un danno biologico permanente nella misura del 30%, deve dunque essere liquidato nella somma complessiva di Euro 166.722,20 già rivalutata, di cui Euro 102.101,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e Euro 64.621,20 a titolo da danno da sofferenza soggettiva, avendo il CTU attestato un elevatissimo grado di sofferenza menomazione-correlata al danno biologico e, dunque, giustificandosi nel caso di specie una quantificazione della componente da sofferenza interiore del danno non patrimoniale di entità maggiore a quella media individuata nelle Tabelle del
Tribunale di Milano.
Quanto al danno biologico temporaneo, tenuto conto di quanto dedotto dal CTU, ovvero che “Non si individua nel caso ricorrenza di inabilità temporanea biologica, in quanto assorbita dalla permanente, essendosi l'infermità psichica post-traumatica manifestata ab initio in tutta la sua gravità”, deve escludersi la sussistenza di voci di danno biologico temporaneo in capo a Parte_1
[...]
26 Il ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico, in luogo di quelle approvate nell'anno
2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano proprio in tema di “perdita del rapporto parentale”, si ritiene maggiormente adeguato nel caso di specie, atteso che la compromissione del rapporto di coniugio ha comportato l'insorgenza di una vera e propria malattia passibile di valutazione medico-legale. Le tabelle per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, invece, effettuano delle valutazioni presuntive delle ripercussioni dinamico relazionali e morali del danno patito dal congiunto e devono quindi applicarsi esclusivamente laddove non sia possibile procedere ad una specifica quantificazione del danno in termini medico- legali.
Ad ogni modo, nel caso di specie, quand'anche si fosse data applicazione alle tabelle per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale si sarebbe pervenuti ad esiti non dissimili, atteso che le stesse prevedono un valore punto pari ad € 3.365,00 da moltiplicare per una serie di punti quantificati secondo indici specifici (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la presenza o meno di altri superstiti etc…). Nel caso di specie,
l'applicazione di tali parametri avrebbe condotto alla quantificazione del danno nella misura di €
242.280,00 per l'ipotesi di “perdita” del rapporto parentale. Disquisendosi in tal caso di
“compromissione” del rapporto, e dunque di un danno ontologicamente di minore intensità, si sarebbe potuta ipotizzare una riduzione del risarcimento nella misura del 30% e, dunque, una liquidazione di circa euro 169.000,00.
Poiché la responsabilità civile del convenuto nella causazione dell'evento da cui è originato il danno dell'attrice è stata accertata nella misura di 1/2, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è pertanto pari ad Euro 83.361,10 già rivalutato ad oggi.
Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la Provincia di deve essere condannata al CP_2
pagamento, in favore di , della complessiva somma di Euro 83.361,10, liquidata Parte_1
in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 1%, sulla somma di Euro 83.361,10
27 dalla data del 06.07.2018 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 83.361,10 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
8. Sui danni patrimoniali patiti da Parte_1
Infine, ha altresì domandato il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e, in Parte_1 particolare, il ristoro del costo per la locazione dell'immobile in Fontanellato (PR) dove ha vissuto durante il periodo di ricovero del marito presso il pari ad Organizzazione_5
euro 5.150,00, nonché delle spese mediche pari ad euro 1.690,00 e farmaceutiche pari ad euro
1.062,59, oltre alla perdita economica conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro alla quale sarebbe stata costretta al fine di prestare assistenza al marito.
In relazione a tali voci di danno patrimoniale occorre rilevare che la spesa per la locazione dell'immobile in Fontanellato costituisce voce di spesa causalmente connessa all'evento di danno per cui è causa e, dunque, in quando documentata, si ritiene idonea ad essere rimborsata.
La deve, dunque, essere condannata a corrispondere a a tale Controparte_2 Parte_1 titolo la somma di € 2.575,00 a fronte del concorso del danneggiato nella causazione dell'evento.
Per quanto attiene, invece, alle spese farmaceutiche, richiamato anche quanto argomentato sul punto dal CTU, il quale ha rilevato che “allegati agli atti sono numerosi scontrini che si riferiscono a prodotti acquistati in farmacia, fra i quali anche prodotti veterinari. Si tratta peraltro di scontrini non dettagliati e che non consentono di conseguenza di formulare alcun giudizio medico-legale in ordine alla necessità ed alla congruità delle spese così come in ordine alla relabilità delle medesime alla patologia da cui è affetta la p.te”, deve escludersi la risarcibilità dell'importo di €
1.062,59 in quanto sostenuto a fronte dell'acquisto di farmaci non univocamente riferibili alla patologia occorsa all'attrice a seguito dell'evento di danno del marito. Parte_1
In relazione alle spese mediche, invece, per le quali l'attrice ha domandato risarcirsi l'importo di €
1.690,00, in atti sono state prodotte n. 79 fatture relative a sedute di psicoterapia che il CTU ha ritenuto congrue e adeguate rispetto alla patologia dell'attrice. Benchè la produzione documentale attesti spese di importo maggiore a quanto domandato da parte attrice, in applicazione e con il limite invalicabile del principio della domanda, la richiesta di rimborso dell'importo di € 1.690,00 deve trovare accoglimento e, atteso il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, la deve essere condannata a corrispondere a il Controparte_2 Parte_1
complessivo importo di Euro 845,00.
Infine, parte attrice ha domandato riconoscersi la perdita economica conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro alla quale sarebbe stata costretta al fine di prestare assistenza al marito. La
28 domanda non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, “un danno patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire personale medico o infermieristico per l'assistenza ad una persona invalida non può ovviamente essere patito sia dall'assistito (chi riceve assistenza) che dall'assistente (chi presta assistenza). La liquidazione alla vittima primaria d'una somma di denaro per spese di assistenza futura, pertanto, rende teoricamente inconcepibile la necessità di assistenza da parte dei familiari, e di conseguenza l'esistenza d'un danno patrimoniale da forzosa rinuncia al lavoro a carico di questi ultimi” (così Cass. 23778/2014). Dunque, la contrazione dell'attività lavorativa da parte dell'attrice a fronte dell'infortunio del marito deve ritenersi frutto di una scelta, non contestabile sotto il profilo affettivo e coniugale, che non può ad ogni modo giustificare il riconoscimento di un risarcimento, avendo la stessa altrimenti potuto farsi assistere da personale medico o paramedico.
Gli importi sopra individuati, da intendersi già rivalutati, devono essere altresì maggiorati degli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dell'1% dal dovuto ad oggi e, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza, degli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.
9. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento delle domande di parte attrice, seppure per importi inferiori rispetto a quelli domandati, a fronte del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, vengono compensate tra le parti nella misura di 1/4 e poste, per i residui 3/4 a carico di parte convenuta soccombente e liquidate come da dispositivo a mente del DM 55/2014, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da Euro 520.000,00 a Euro 1.000.000,00) tenuto conto della complessità dell'accertamento e delle questioni trattate e applicate le maggiorazioni per la difesa di più parti.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, vengono integralmente poste a carico di parte convenuta soccombente, in quanto funzionali all'accertamento della natura ed entità del danno non patrimoniale patito dagli attori e oggetto di contestazione da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- condanna la convenuta a rifondere all'attore a titolo di danni Controparte_2 Parte_2
non patrimoniali, la somma rivalutata di Euro 405.983,40, oltre interessi come specificati in
29 motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore a titolo di danni Controparte_2 Parte_2
patrimoniali, la somma di Euro 120.146,013, oltre interessi come specificati in motivazione;
- condanna la convenuta a corrispondere a a titolo di rendita Controparte_2 Parte_2 vitalizia per le spese di assistenza futura e con decorrenza dall'anno 2024, l'importo annuo di
Euro 12.500,00;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice a titolo di Controparte_2 Parte_1
danni non patrimoniali, la somma rivalutata di Euro 83.361,10, oltre interessi come specificati in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice a titolo di Controparte_2 Parte_1
danni patrimoniali, la somma di Euro 3.420,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/4;
- condanna parte convenuta a rifondere agli attori i residui 3/4 delle spese di lite Controparte_2
che, in detta misura, liquida in Euro 28.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separata ordinanza, definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Lodi, 13 febbraio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
30
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Varesano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1417/2020 promossa da:
(C.F. ), in proprio ed in qualità di Parte_1 CodiceFiscale_1
Amministratore di Sostegno del coniuge (V.F. , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Grazia Cassani e Simone Benelli, elettivamente domiciliata in Crema (CR), via Crispi n. 5;
PARTE ATTRICE contro
(Cod. Fisc. e P. Iva )), rappresentata e difesa Org_1 CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
dall'avv. Luigi Paganelli, elettivamente domiciliata in Codogno (LO) – viale Resistenza n. 17, presso lo studio dell'avv. Diego Malaffo
PARTE CONVENUTA
Conclusioni di parte attrice
“piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare
In via principale:
- accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore nella causazione del sinistro accaduto al sig. in Parte_2
Cavenago D'Adda sulla SP 26 in data 6.7.2018, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi da parte attrice nella misura di seguito indicata:
1. Quanto ai danni subiti dal sig. Parte_2
1 a) a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 1.283.493,75, ovvero quell'altra maggiore
o minore somma che dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
b) a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 912.697,10 (di cui euro 1.000,00 quale valore del mezzo incidentato, euro 774.000,00 per diminuzioni reddituali, euro 48.312,00 per rette degenza , euro 89.385,10, IVA inclusa, per i lavori di adattamento della casa e di Org_2
installazione di un carrello elevatore), ovvero quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
c) a titolo di danno patrimoniale futuro, una rendita vitalizia annuale, per ogni anno di vita residua del sig. nella misura di euro 50.000,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che Pt_2
dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio.
Quanto ai danni subiti dalla sig.ra : Parte_1
d) a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 331.920,00, ovvero quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
e) a titolo di danno patrimoniale, la somma di euro 21.402,59 (di cui euro 5.150,00 per spese di locazione, euro 1.690,00 per spese mediche, euro 1.062,59 per spese farmaceutiche ed euro
13.500,00 per diminuzioni reddituali), ovvero quell'altra maggiore o minore somma che dovesse risultare dovuta o comunque liquidata in via equitativa in esito al giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo.
-Compensi e spese del giudizio rifusi
In via istruttoria (...)”
Conclusioni di parte convenuta
“voglia codesto ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- dichiarare l'insussistenza di responsabilità della per carenza del nesso causale Org_1 CP_1
tra fatto ed evento dovuta al caso fortuito;
- alla luce di quanto sopra esposto nonché delle risultanze istruttorie, riconoscere infondate in fatto
e diritto tutte le domande ed eccezioni attoree e conseguentemente rigettarle;
In via subordinata:
- per la denegata ipotesi di accoglimento, in tutto od in parte, delle domande attoree, ridurre le richieste risarcitorie dell'attrice nella misura ritenuta di giustizia, tenendo altresì conto delle
2 contestazioni in atti e del concorso colposo dello stesso signor nel verificarsi del sinistro in Pt_2
oggetto;
In ogni caso: con condanna dell'attrice alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre al 15% per spese generali di studio, nonché relativi oneri fiscali, con distrazione degli stessi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria (...)”
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione datato 26.06.2020, regolarmente notificato, la signora in Parte_1
proprio ed in qualità di Amministratore di Sostegno del marito sig. ha convenuto in Parte_2
giudizio la al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_2 non patrimoniali subiti dall'amministrato in conseguenza del sinistro avvenuto in data 06.07.18.
Nel giudizio così incardinato si è costituita parte convenuta, la quale ha contestato la ricostruzione avversaria dei fatti e le collegate pretese risarcitorie, chiedendo il rigetto della domanda giudiziale a fronte della prova del caso fortuito e del concorso colposo del danneggiato.
Depositate le memorie ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il G.I. ha ammesso parzialmente la prova testimoniale e disposto l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale già archiviato.
La causa è stata dunque istruita sulla documentazione prodotta dalle parti ed esibita da e CP_3 dall'Assicuratore sulla deposizione del teste escusso all'udienza del 26.10.2021 e CP_4
sulle risultanze della CTU medico-legale; è stata, invece, rigettata l'istanza di CTU cinematica sulla dinamica del sinistro.
Risultato vano il tentativo conciliativo, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con rinvio per la precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Sul regime di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Parte attrice agisce in giudizio per sentire condannare la al risarcimento dei danni Controparte_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti dal coniuge in conseguenza della caduta dal motociclo di proprietà dello stesso (Kymco tg. DX01728) e che, nel giorno dell'accaduto, stava conducendo nel territorio del Comune di Cavenago d'Adda (Lodi), precisamente lungo la S.P. 26, all'altezza del
Km 4+00.
Secondo la prospettazione attorea, in quelle circostanze di tempo e di luogo, Parte_2 proprietario del veicolo, a causa di una macchia oleosa presente sull'asfalto, perdeva il controllo del 3 mezzo e cadeva rovinosamente a terra, procurandosi gravissime lesioni, tanto da richiedere l'intervento dell'elisoccorso.
Quanto ai pregiudizi sofferti in conseguenza dell'occorso, parte attrice deduce che, trasferito il danneggiato, in condizioni di coma, al PS dell'Ospedale di Cremona, sono state accertate lesioni cerebrali e addominali, come da referto prodotto in atti, con diagnosi finale - in seguito a degenze riabilitative in differenti strutture di cura - di “stato vegetativo, tetraparesi spastica, disfagia severa secondaria”.
Pertanto, è stato sottoposto a perizia medico-legale compiuta dal Prof. Parte_2 [...]
il quale ha accertato la sussistenza di un danno biologico del 100%, oltre una ITA di 18 Per_1 mesi, a cui aggiungere la personalizzazione nella percentuale massima consentita in virtù “della condizione vegetativa o di minima coscienza che ha comportato la perdita assoluta di qualsivoglia capacità lavorativa, ludica, ricreazionale, relazionale, ecc.”.
Alla luce di tali accertamenti, ha chiesto il ristoro dei danni sofferti iure proprio Parte_1
dal marito, quantificati in Euro 1.283.493,75 per le voci di danno non patrimoniale (danno biologico permanente e temporaneo) e in Euro 912.697,10 per le voci di danno patrimoniale (valore veicolo incidentato, diminuzione reddituale e spese mediche sostenute e future); la richiesta risarcitoria è stata altresì estesa ai danni dalla stessa subiti, determinati in Euro 331.920,00 per perdita del rapporto parentale e in Euro 21.402,59 per l'insieme dei pregiudizi di natura economica. CP_ L'attrice addebita l'evento, e quindi i danni che ne sono derivati, alla responsabilità all' convenuto, in qualità di soggetto proprietario e custode della res, strada pubblica su cui è stata rinvenuta la macchia d'olio da porre all'origine del sinistro per cui è causa.
La fattispecie prospettata dall'attore rientra, quindi, nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Come noto, ai sensi dell'art. 2051 c.c. “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevino al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. n. 9726/2013; Cass. civ.
n.1769/2012). La funzione della norma, infatti, è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
4 La Suprema Corte di Cassazione ha precisato, tra l'altro, che “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno delle caratteristiche intrinseche della prima” (Cass., sez. III civ., 16 novembre 2017-1° febbraio 2018, n. 2480, n. 2481, n. 2482).
Da ciò consegue che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo (Cass. civ. n. 13260/2016), mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità
(Cass. civ. n. 11227/2008; Cass. civ. n. 1106/2011).
Per l'ipotesi di beni sottoposti alla custodia di enti pubblici, pare utile richiamare quanto affermato dalla Cassazione in un caso analogo a quello in esame (nella specie una macchia d'olio presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista): “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la
p.a. in relazione ai beni demaniali... rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (Cass. Civ. Sez. III n. 6101 del
2013 – Cass. Civ. Sez. III n. 21508 del 2011).
Gli hanno chiarito ulteriormente quanto sopra, affermando che “Il suddetto criterio Parte_3
oggettivo di imputazione della responsabilità, per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali di rilevante estensione, può essere escluso unicamente in caso di comprovata concreta impossibilità di esercitare la custodia, quale potere di fatto sul bene stesso. Tale impossibilità deve essere accertata non solo in relazione all'estensione complessiva del bene ed alla possibilità di esercitare un puntuale e diffuso controllo su di esso, ma in relazione alla causa concreta del danno (di cui va valutata la natura e la tipologia), in quanto all'ente pubblico custode possono essere addossati esclusivamente i rischi di cui egli può effettivamente gestire il controllo” (cfr. Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 1257/2018).
Ne consegue che laddove sia esclusa la possibilità di una effettiva custodia del bene demaniale
“può applicarsi il diverso criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c., che
5 opera in termini soggettivi, richiedendo la dimostrazione (da parte del danneggiato) della colpa dell'ente proprietario del bene, la quale può peraltro di fatto presumersi laddove il danneggiato dimostri che il danno si è verificato in ragione di una anomalia della cosa, ma che non sussiste laddove sia dimostrato che la suddetta anomalia risultava percepibile o prevedibile (e il conseguente danno evitabile) con l'ordinaria diligenza, e quindi sostanzialmente anche in tal caso in ragione della condotta del danneggiato stesso” (cfr. ancora, ad es., le già citate Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 11016 del 19/05/2011, Rv. 618175 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12821 del 19/06/2015,
Rv. 635770 - 01).
Infine, la giurisprudenza di legittimità si è soffermata sulla rilevanza ai fini della configurabilità della responsabilità in esame della condotta incauta o negligente della vittima, in grado di integrare un'ipotesi di concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e da graduarsi sulla base di un accertamento di fatto in ordine alla sua effettiva incidenza sull'evento dannoso, fino a giungere ad assumere efficienza causale esclusiva del danno, ovverosia di integrare la prova del fortuito.
Deve allora essere valutata, in punto di diritto, la questione relativa alla prova liberatoria del cd. caso fortuito allorquando abbia inciso sulla dinamica dell'accaduto la condotta del danneggiato.
In materia vale, in particolare, il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, per cui “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con il bene, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ex multis, Cass. 2872/2020, Cass. 9315/2019; Cass.2480/2018).
È possibile dunque affermare che la responsabilità ex art. 2051 c.c. sussista in virtù della mera relazione intercorrente tra il custode e la cosa, indipendente dalla pericolosità attuale o potenziale del bene, salvo il caso fortuito, la cui prova deve tener conto dell'effettiva e concreta possibilità di esercitare il potere di custodia;
tale responsabilità, comunque, deve graduarsi in presenza di un
6 contributo causale del danneggiato, di cui deve essere accertata l'effettiva incidenza nella causazione del danno.
3. Sulla domanda attorea: accoglimento
La domanda di parte merita accoglimento, atteso che, all'esito dell'istruttoria, può ritenersi assolto l'onere probatorio in capo a parte attrice, mentre non è stata raggiunta la prova del caso fortuito gravante su parte convenuta.
Anzitutto, la circostanza che il sinistro de quo sia avvenuto in area sottoposta alla custodia della come allegato da parte attrice e non contestato dall'ente convenuto, consente di Controparte_2
ritenere provato che il bene demaniale (strada provinciale) coinvolto nel sinistro abbia i requisiti per ritenere che su di esso siano esercitati da parte della i poteri presupposto per Org_1
l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.
Inoltre, parte attrice ha dato prova dei fatti costitutivi della domanda formulata, dimostrando il rapporto di causa tra la caduta e la presenza della macchia d'olio sull'asfalto nel tratto di strada interessato dall'incidente.
Al riguardo, il teste escusso all'udienza del 26.10.2020, ha confermato le allegazioni Tes_1
attoree, dichiarando di essere transitato nella rotonda nel senso opposto rispetto al danneggiato, notando la presenza della macchia nella corsia da quest'ultimo percorsa. Infatti, in risposta ai capitoli formulati da parte attrice, il teste ha reso le seguenti dichiarazioni:
“cap. 1 “Confermo la circostanza” cap. 2 “Quando mi sono fermato per soccorrere la persona, ad incidente già avvenuto, ho notato una macchia oleosa sull'asfalto nella carreggiata opposta alla mia”; cap. 3 “Confermo la circostanza. Ho visto il motorino sbandare in una maniera insolita, come se avesse perso aderenza”;
Cap. 4 “Confermo di aver visto il motorino sbandare, dallo specchietto ho visto il motorino cadere nel capo. Sull'asfalto non ho visto altre macchie, oltre alla macchia oleosa di cui dicevo prima”.
La deposizione dell'informatore è peraltro confermata dagli accertamenti compiuti dai Carabinieri della Stazione di Cavenago d'Adda intervenuti in loco (v. doc. 3, fasc. att. e docc. 3 e 4 fasc. conv.),
i quali hanno rilevato la presenza sulla platea stradale di “macchia densa e scura larga cm. 40 e lunga 5 m., localizzata a poca distanza dalla rotatoria, calpestata dalla moto, che lasciava sull'asfalto tracce dei due pneumatici su due linee per metri 48 che descrivevano la traiettoria fino alla traccia nell'erba del ciglio della strada e la caduta verso destra”.
Pertanto, le risultanze istruttorie appena esaminate consentono di ritenere provato che la caduta dell'attore dal motociclo sia avvenuta a causa della sostanza oleosa presente sulla pavimentazione
7 stradale.
Se pur vero che il testimone ha riferito di non aver assistito direttamente allo scivolamento, ma di aver potuto osservare dalla sua posizione solo la fase terminale della caduta (cfr. verbale di udienza
26.10.2020: “Cap. 10: “Ho visto il motorino e il signore rotolare nel campo. Se c'è stato uno scivolamento non l'ho visto”), nondimeno il compendio probatorio risulta privo di elementi in grado di sostenere la tesi di parte convenuta, per cui all'origine della caduta non vi sarebbe l'interazione tra il mezzo e la sostanza oleosa, bensì la rottura di una componente meccanica del veicolo e la conseguente perdita di controllo da parte del conducente.
La versione del guasto meccanico si ritiene, del resto, smentita dalle seguenti emergenze processuali. ha raccontato la frazione del sinistro da lui osservata, dichiarando: “Cap. 11: Tes_1
“Confermo la circostanza. Io stavo imboccando la rotatoria io in un senso mentre il sig. Pt_2 usciva dalla rotatoria, ho visto il sig. perdere prima il controllo dell'avantreno e poi della Pt_2
ruota posteriore, ha iniziato a sbandare a destra e a sinistra perdendo il controllo dello scooter.
Dallo specchietto ho visto il sig. rotolare nel campo, fuori dal ciglio, ho chiamato i soccorsi Pt_2
e ho rifatto la rotatoria per tornare indietro.” (cfr. verbale di udienza 26.10.2020).
I fatti, così come riferiti dal teste, si ritengono corrispondere alle modalità note all'utente medio della strada in caso di perdita di aderenza del veicolo.
Il teste, infatti, ha precisato che la vittima perdeva “prima il controllo dell'avantetreno” e poi anche
“della ruota posteriore”, dinamica compatibile con lo slittamento fisiologico determinato dalla perdita di attrito degli pneumatici con la superficie stradale.
Inoltre, il riferimento allo sbandamento “a destra e sinistra” ricorda l'esperienza comune dello sforzo richiesto al guidatore per correggere la diversa traiettoria impostata dallo sterzo a causa del pattinamento, con il precipuo scopo di stabilizzare il veicolo.
Tali nozioni comuni e generali debbono essere poste, ex art. 115 c.p.c., a fondamento della decisione di accoglimento, in quanto supportate dagli ulteriori accertamenti effettuati dai
Carabinieri, tra cui, su tutti, rileva l'esclusione della riconducibilità al veicolo incidentato della chiazza densa e scura, essendo stata rinvenuta integra la coppa dell'olio motore (v. doc. 3, fasc. att.
e docc. 3 e 4 fasc. conv.).
Depongono altresì in favore della tesi dello scivolamento gli accertamenti compiuti dagli operanti circa (i) la dimensione della macchia, lunga 5 metri e larga 40 cm, ossia una conformazione compatibile con la postura assunta dal motoveicolo in conseguenza dell'assenza di attrito e del vano tentativo, percepito nitidamente dal teste, di recuperare la tenuta stradale, e (ii) il rilevamento delle tracce degli pneumatici su due linee per metri 48, circostanza che confermerebbe la riconducibilità
8 della caduta ad un agente esterno e non ad una rottura interna al mezzo e che gli stessi agenti hanno associato al solo passaggio dello scooter condotto dal signor Pt_2
In merito a tale aspetto probatorio, da ultimo, non può che confermarsi l'ordinanza che ha escluso l'ammissibilità del capitolo n. 6 della memoria n. 2 di parte convenuta, in quanto rivolto a conoscere percezioni soggettive dei testi e, quindi, certamente di carattere valutativo (“Vero che i
Carabinieri di Cavenago D'Adda intervenuti il 6.7.2018 a seguito dell'incidente occorso al signor sulla SP 26 in Cavenago D'Adda prima del km 4+030 hanno accertato che la macchia di Pt_2 sostanza viscosa era fresca?” ( e ”). CP_6 Pt_4
Da confermare, poi, anche la decisione di non disporre CTU cinematica, la quale non avrebbe potuto fornire risultanze significative, attesa l'intervenuta demolizione del motoveicolo (v. doc. 31 fasc. att.).
Ferma, dunque, la prova del nesso eziologico tra res ed evento lesivo, all'opposto, non può dirsi che la convenuta abbia fornito la prova del caso fortuito, unico elemento che consente di Org_1
escludere la responsabilità derivante dalla custodia.
Con particolare riguardo alla fattispecie che qui ci occupa, ovvero l'ipotesi di caduta a causa della presenza di una macchia d'olio sulla carreggiata, la Suprema Corte ha avuto occasione di chiarire che la presenza di sostanza oleosa, di per sè, non può ritenersi rappresentativa del fatto estemporaneo addebitabile a terzi, poiché ragionare in tal modo equivarrebbe ad affermarne l'estraneità dai poteri del custode in re ipsa, dovendosi considerare, dunque, ogni macchia d'olio caso fortuito.
Ciò posto, ritiene la giurisprudenza di legittimità – le cui motivazioni sono integralmente condivise da questo Tribunale - che il giudice del merito debba accertare l'eventuale sussistenza della prova della “presenza recente di una macchia d'olio, non prevedibile e dunque non evitabile [da parte dell'ente pubblico] a cagione del fatto di essersi formata poco prima dell'incidente, in quanto prova di un fatto esterno al rapporto tra il custode e la cosa, e come tale in grado di costituire da solo causa del danno”, prova che – chiarisce la Corte cassando con rinvio la sentenza impugnata proprio sotto questo profilo – “grava sul custode medesimo [...] che deve allegare elementi, anche semplicemente fonti di presunzioni, tali da consentire di affermare l'incidenza del fortuito nella causazione dell'evento” (cfr. Cass. Civ. 7361/2019).
Ebbene, parte convenuta non ha fornito al giudizio quanto necessario per ritenersi formata la prova del fortuito.
La si è infatti limitata ad allegare circostanze negative e ad affermare il carattere coevo Org_1
della macchia d'olio al sinistro, in particolare sulla base dell'accertamento effettuato dai Carabinieri mediante prelevamento di un campione della sostanza viscosa che, poiché raccolto facilmente con
9 un semplice fazzoletto, ne proverebbe la formazione in prossimità della caduta, sollevando il custode da ogni possibilità di intervento tempestivo di segnalazione e/o rimozione.
In particolare, parte convenuta ha dedotto e valorizzato:
- la quantità̀ irrisoria ed insufficiente della macchia a giustificare la perdita di controllo di un motociclo delle dimensioni e del peso di quello condotto dal signor Pt_2
- la forma della chiazza, lunga e stretta e priva di reale spessore, in grado di far escludere lo sversamento a “cascata” da un mezzo a quattro o più ruote;
- la mancanza di schiacciamenti od allargamenti della macchia che può notarsi ictu oculi dalle fotografie in atti -eccettuati quelli degli pneumatici del da cui escludere altri veicolo di Pt_5 passaggio nell'imminenza del sinistro;
- l'assenza nel giorno del sinistro e nei giorni precedenti di segnalazioni della presenza di sostanze oleose sul manto stradale;
- l'assenza di altri incidenti avvenuti in loco a causa della stessa, nonostante trattasi di itinerario principale caratterizzato da elevati volumi di traffico.
Tali allegazioni, in quanto espressione di mere valutazioni di parte, non supportate da elementi di prova devono ritenersi inidonee a ritenere raggiunta la prova del caso fortuito, anche in via presuntiva, dal momento che nel caso di specie la regola di valutazione di cui all'art. 2729 c.c. non risulta applicabile in presenza delle risultanze di segno opposto sopra analizzate.
Non pare, inoltre, sufficiente a dimostrare il caso fortuito il prelevamento effettuato dai Carabinieri delle tracce del liquido con un fazzoletto di carta sterile, poiché, in primo luogo, la prova non è stata acquisita al processo, mancando dunque ogni approfondimento scientifico sulla sostanza, e in secondo luogo, poiché anche tale elemento di prova non è stato sostenuto con ulteriori evidenze e ciò al fine di consentire, anche in maniera approssimativa, l'esatta collocazione temporale della formazione della macchia e poter così valutare le effettive possibilità di intervento del custode.
Si aggiunga che, a pagina 6 della comparsa di costituzione, la asserisce che Controparte_2
“nessuna presenza della macchia di sostanza scivolosa è stata rilevata nemmeno dal personale provinciale impiegato nella sorveglianza stradale attuata con rotazione bisettimanale”, circostanza quest'ultima da cui poter desumere l'esistenza di un servizio periodico di monitoraggio e manutenzione della strada pubblica, che impedisce di affermare la concreta impossibilità di esercitare un effettivo e/o tempestivo controllo e, in ogni caso, che impedisce di affermare che la gestione in atto rendesse difficilmente percepibile o prevedibile con l'ordinaria diligenza l'identificazione della macchia e gli interventi opportuni per scongiurare il pericolo.
4. Sul concorso di colpa del danneggiato
10 A conclusioni differenti si deve, invece, pervenire per quanto attiene al concorso di responsabilità del danneggiato nell'evento.
La Provincia di Lodi ha sostenuto l'assenza di propria responsabilità̀, eccependo, oltre al caso fortuito ravvisabile nel fatto di terzi, anche la condotta del danneggiato, irresponsabile e gravemente imprudente nella guida, tanto da potersi indicare quest'ultima come unica causa del sinistro.
In via subordinata, ha eccepito comunque il concorso colposo del danneggiato quale concausa dell'evento in grado di incidere a tal punto sull'eziologia dal fatto da determinare la riduzione delle richieste risarcitorie di parte attrice ex art. 1227 c.c.
La ricostruzione dei fatti fin qui operata fa escludere che il comportamento del danneggiato possa integrare il caso fortuito;
l'eccezione è però fondata nella misura in cui domanda la valutazione delle colpe del danneggiato ai fini della quantificazione del danno: non può infatti non evidenziarsi come nel caso concreto la condotta di abbia concorso alla causazione dell'evento. Parte_2
Se la convenuta, infatti, è responsabile, in qualità di custode, della presenza sul manto Org_1 stradale di una macchia d'olio non adeguatamente segnalata e per questo in grado di compromettere le condizioni di sicurezza della viabilità, è a propria volta responsabile di non aver Parte_2
posto adeguata cautela e prudenza durante la percorrenza di quel tratto di strada ed in particolare di aver transitato – uscendo da un'area urbana e appena dopo aver lasciato una rotatoria – alla velocità di più di 100 km/h là dove, invece, il limite di velocità era posto a 70 km/h e di aver trasportato con sé oggetti di evidente ingombro (una borsa a tracolla con delle canne da pesca) non adeguatamente assicurati al mezzo e, in ogni caso, di intralcio nella conduzione del motoveicolo. Circostanza, quest'ultima, che avrebbe dovuto indurre non soltanto a non superare il limite di velocità ma, addirittura, a condurre il mezzo ad una velocità minore, al fine di poterlo controllare e meglio manovrare.
Per quanto attiene alla velocità di guida al momento dell'evento, deve valorizzarsi quanto verbalizzato dai Carabinieri intervenuti in loco per il rilevamento dell'incidente, i quali hanno per l'appunto constatato come il conta chilometri fosse bloccato a “più di 100 kmh”.
Quanto alla circostanza, invece, del trasporto di una borsa e di una canna da pesca, la stessa può essere riscontrata dall'esame del frammento di video registrazione, sempre inserito nella relazione di intervento dei militari, delle videocamere di sorveglianza dell'impianto semaforico lungo la S.P.
26 al km 8+500, ovvero a circa 4,5 km dal luogo del sinistro.
Infine, non può sottacersi come alle ore 19.45 del 06.07.2018, come attestato sempre dagli agenti intervenuti in loco, la visibilità fosse ottima;
circostanza quest'ultima che concorre – unitamente alle due sopra richiamate – a valorizzare il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento.
11 Se avesse transitato ad una velocità più bassa, senza ingombri nella conduzione del Parte_2
veicolo, tenuto conto della visibilità non ridotta sulla carreggiata, sarebbe – verosimilmente – incorso in eventi di minore intensità lesiva.
Le concrete circostanze di tempo e luogo in cui il sinistro si è verificato, oltre che le modalità di produzione del tragico evento sopra richiamate, dunque, conducono ad ascrivere al danneggiato un rilevante concorso causale nella causazione dell'evento.
Pertanto, ricordato che il concetto di prevedibilità - rapportato alla sfera del danneggiato - non va inteso in senso assoluto, ma va rapportato alla situazione concreta, avendo riguardo allo specifico stato dei luoghi che determina il grado di attenzione e cautela esigibile dalla persona e riconosciuta al disposto normativo di cui all'art. 1227 c.c. la funzione di regolare, ai fini della causalità,
l'efficienza causale del fatto colposo del danneggiato nella produzione del danno, e tenute in considerazione le predette circostanze che in concreto e normalmente ne caratterizzano la fruizione, ne consegue che il comportamento del soggetto leso assume, nel caso di specie, efficacia causale idonea a determinare una riduzione del danno che, considerate le specifiche modalità di verificazione del sinistro, appare congruo fissare nella misura del 50%.
5. Sui danni non patrimoniali patiti da Parte_2
I danni riportati dalla persona di sono stati accertati dalla CTU medico-legale, la Parte_2
quale è pervenuta agli esiti di seguito illustrati.
La perizia ha così argomentato: “non è individuabile una vera e propria inabilità temporanea biologica, essendo stata assorbita dalla invalidità permanente, in quanto manifestatasi ab initio. La grave “cerebrolesione acquisita” (GCA) comportò infatti subito la perdita della integrità (e quindi danno biologico totale), poiché produttiva di stato di coma ancorchè in lieve misura supercializzatosi verso uno stato vegetativo e quindi verso uno stato di minima coscienza [,,,] La durata del complessivo iter diagnostico- terapeutico, di fatto coincidente col periodo ininterrotto di degenza ospedaliera, fu di quasi tre anni, anche se i tempi di stabilizzazione del quadro clinico è ragionevole ritenere si fossero conclusi nel volgere in 18 (diciotto) mesi circa, periodo nel corso del quale il p.te, dopo il superamento della fase acuta, fu infatti sottoposto ad intensa terapia di supporto delle funzioni vitali ed anche terapia riabilitativa che purtroppo non sortì l'effetto di migliorare il quadro clinico motorio e non impedì l‟evoluzione peggiorativa verso la spasticità tetraartuale. Si sottolinea la ricorrenza di tale periodo, durato appunto 18 (diciotto) mesi in relazione alla particolare intensità della terapia intra-ospedaliera, pur se inserita in un contesto di non individuazione di inabilità temporanea biologica;
10) Durante il ricovero ospedaliero il p.te non ebbe mai coscienza della propria condizione di invalidità e di perdita delle autonomie, della
12 sua condizione più di sopravvivenza che di vita e quindi, in ultima analisi, dei negativi riverberi della malattia sugli atti propri del “fare quotidiano”. Egli non patì mai dunque d'uno stato di
“sofferenza” correlato alle gravi menomazioni post-traumatiche.” (cfr. pagg. 11-12 perizia medico-legale)”.
Nella perizia il C.T.U. ha riconosciuto, dunque, la sussistenza di postumi permanenti nella misura del 100% di riduzione dell'efficienza psicofisica avendo riscontrato uno “stato vegetativo cronico ed anzi di “minima coscienza”, la tetraparesi spastica e la condizione di allettamento o semi- allettamento [che] sostanziano un complesso menomativo che si connota per perdita di tutte le funzioni, se si prescinde da quelle vitali, configurandosi di conseguenza danno biologico totale
(...)”.
Sulle attuali condizioni del paziente, conseguenza dell'incidente, il dott. ha aggiunto che: Per_2
“Il p.te è vigile poiché apre gli occhi sino ad accennare ad un ammiccamento provocato e quindi non è in coma, ma è privo di consapevolezza di se stesso, incapace di interagire con l‟ambiente che lo circonda e quindi di percepire ed elaborare i negativi effetti che le infermità post-traumatiche, da cui è affetto, esercitano sugli atti del “fare quotidiano” (cfr. pag. 10 perizia medico-legale).
Inoltre, il C.T.U. ha accertato che, sulla scorta della documentazione fornita, non risultano documentate “spese di diagnosi e cura correlate alla lesività traumatica subita nell'evento e non è prevedibile debba sostenerne in futuro poiché l'invalido totale fruisce dell'esonero totale dal pagamento del ticket sanitario e poiché́ il SSN eroga a titolo gratuito i presidi (pannoloni, cateteri vescicali, etc) di cui abbisogna il p.te”(cfr. pag. 12 perizia medico-legale).
Questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura.
Ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere considerato in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita;
non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana (così la Corte Costituzionale n. 356/1991; v. altresì Corte Costituzionale n.
184/1986).
Inoltre, la Cassazione a Sez. Unite (sentenza n. 26972-3-4-5/2008, c.d. “sentenze di San Martino”) ha ritenuto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
13 È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione di danno), deve procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Si aggiunga che la cd. “ordinanza decalogo”, Cass. n. 7513/2018, afferma (tra l'altro) che rientrano nel danno non patrimoniale e devono essere oggetto di separata valutazione e liquidazione i
“pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)”.
Va ulteriormente precisato che, come statuito dalla Suprema Corte (cfr. Cass., ord. n. 7513/2018), il danno biologico consiste in una ordinaria compromissione delle attività quotidiane (gli aspetti dinamico relazionali).
Il danno alla salute, quindi, non comprende i pregiudizi dinamico-relazionali ma è esattamente il danno dinamico relazionale.
Consegue che il danno alla vita di relazione è risarcibile oltre la misura liquidata in base ai punti percentuali accertati in sede medico legale, qualora si sia concretato non già in conseguenze comuni a tutti i soggetti che patiscano quel tipo di invalidità, ma in conseguenze peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto a casi consimili;
qualora, quindi, consista in una conseguenza straordinaria, non avente base organica e quindi estranea alla determinazione medico legale.
Tuttavia, tale ulteriore danno è risarcibile in quanto sia specificamente allegato e provato dall'attore.
Alla luce di tali principi, l'Osservatorio di Milano nel 2021 ha integrato i già Controparte_7
adottati nel 2009 che prevedono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiare e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Accanto a una tabella di valori monetari “medi”, corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini “standardizzabili” in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomo-
14 funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva), viene individuata una percentuale di aumento di tali valori “medi” da utilizzarsi – onde consentire un'adeguata “personalizzazione” complessiva della liquidazione – laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva, ferma restando, ovviamente, la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti.
L'applicazione della Tabella non esonera, infatti, il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
Con riguardo al quantum, la Cassazione ha statuito che, nella liquidazione del danno biologico, quando, come nella fattispecie concreta, manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 cod. civ. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal
Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la
S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 cod. civ., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
L'applicazione di diverse tabelle, ancorché comportante liquidazione di entità inferiore a quella che sarebbe risultata sulla base dell'applicazione delle tabelle di Milano, può essere fatta valere, in sede di legittimità, come vizio di violazione di legge, solo in quanto la questione sia stata già posta nel giudizio di merito (Cass., sent. n. 12408/2011).
Circa la personalizzazione del danno la Cassazione, con l'ordinanza n. 7513/2018 (c.d. “decalogo”), ha statuito, tra l'altro, quanto segue: “le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale. Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a
15 causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico. Ma lo giustificano, si badi, non perché abbiano inciso, sic et simpliciter, su
"aspetti dinamico-relazionali": non rileva infatti quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento;
rileva, invece, che quella/quelle conseguenza/e sia straordinaria e non ordinaria, perché solo in tal caso essa non sarà ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percentuale di invalidità permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (così già, ex multis, Sez. 3,
Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014)”.
Nella medesima ordinanza, la Corte di cassazione sul punto così conclude:
“6) In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e
l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale)”.
“7) In presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”.
Tutto quanto premesso in punto di diritto, nel caso di specie per il danno biologico permanente, gli importi standard indicati nella tabella milanese non devono essere aumentati, posto che non si ravvisano elementi capaci di giustificare una separata valutazione di ulteriori sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato rispetto a situazioni consimili.
Infatti, il CTU non ha evidenziato elementi atti a comportare un incremento del danno, né sono stati dedotti elementi di effettiva personalizzazione del medesimo.
In ultima analisi, tenuto conto dell'età di al momento del sinistro (44 anni), del sesso Parte_2
e delle condizioni di vita del danneggiato, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari predisposti dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva e della mancanza dei presupposti per il riconoscimento della personalizzazione del danno, stimasi equo liquidare, per il complessivo risarcimento del danno non patrimoniale da lesione permanente al diritto alla salute, la somma di
16 Euro 811.786,80 già rivalutata, di cui Euro 646.957,00 a titolo di danno biologico dinamico- relazionale e quella di Euro 164.829,80 a titolo da danno da sofferenza soggettiva atteso che, pur avendo in CTU escluso che il danneggiato patì uno stato di sofferenza correlato alle gravi menomazioni post-traumatiche e, dunque, connesso alla consapevolezza del proprio stato di salute, ha riconosciuto nello stesso la percezione del dolore nocicettivo, ovvero del dolore evocato dalla stimolazione delle terminazioni dolorifiche indovate in sede cutanea e viscerale. Trattasi, ad ogni modo, di una componente del danno da sofferenza soggettiva che, in assenza di consapevolezza circa il proprio stato di salute, e senza la possibilità di rilevare l'entità del dolore nocicettivo patito, per il quale è stata prescritta in una prima fase anche terapia antidolorifica, non può essere commisurata secondo i parametri medi previsti dalle Tabelle di Milano, ma in termini inferiori sopra indicati.
Quanto al danno biologico temporaneo, tenuto conto di quanto dedotto dal CTU, ovvero che “non è individuabile una vera e propria inabilità temporanea biologica, essendo stata assorbita dalla invalidità permanente, in quanto manifestatasi ab initio. La grave “cerebrolesione acquisita”
(GCA) comportò infatti subito la perdita della integrità (e quindi danno biologico totale), poiché produttiva di stato di coma ancorchè in lieve misura supercializzatosi verso uno stato vegetativo e quindi verso uno stato di minima coscienza”, deve escludersi la sussistenza di voci di danno biologico temporaneo in capo a . Parte_2
Poiché la responsabilità civile del convenuto è stata accertata nella misura di 1/2, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è pertanto pari ad Euro 405.983,40 già rivalutato ad oggi.
Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la di deve essere condannata al Org_1 CP_2
pagamento, in favore di , della complessiva somma di Euro 405.983,40, liquidata in Parte_2
moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 1%, sulla somma di Euro 405.983,40 dalla data del 06.07.2018 ad oggi;
17 - interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 405.983,40 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
6. Sui danni patrimoniali patiti da Parte_2
Parte attrice ha altresì domandato il risarcimento di tutti i danni patrimoniali patiti da Pt_2
per effetto dell'evento di danno e, in particolare, Euro1.000,00 quale valore del mezzo
[...]
incidentato, Euro 774.000,00 per diminuzioni reddituali, Euro 86.716,60 per rette di degenza presso la ed Euro 89.385,10, IVA inclusa, per i lavori di adattamento della casa e di Org_2
installazione di un carrello elevatore.
A tali voci di danno è stata poi aggiunta la domanda, a titolo di danno patrimoniale futuro, di corresponsione di una rendita vitalizia annuale, per ogni anno di vita residua del sig. nella Pt_2
misura di Euro 50.000,00.
6.1 Sul valore del motoveicolo incidentato
La domanda volta ad ottenere il ristoro del valore del veicolo incidentato, rottamato a seguito del sinistro, è fondata e meritevole, dunque, di accoglimento atteso che è indiscusso, alla luce delle argomentazioni di cui ai precedenti paragrafi, che il motoveicolo abbia subito danni proprio in conseguenza del sinistro per cui è casa e che all'epoca dell'evento avesse un valore di circa €
1.000,00 come da quotazione prodotta da parte attrice sub doc. 14.
Tale valore dovrà, quindi, essere risarcito a parte attrice nei limiti di € 500,00 a Parte_2 fronte del concorso causale del danneggiato nella causazione dell'evento di danno già oggetto di esame nel precedente paragrafo 2). L'importo, da intendersi già rivalutato, deve essere altresì maggiorato degli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dell'1% dal dovuto ad oggi e, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza, degli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.
6.2 Sul lucro cessante per perdita della capacità lavorativa e di reddito
La difesa di ha altresì dedotto come, a seguito dell'incidente, l'attore abbia, da un Parte_2 lato, perso la retribuzione mensile da lavoro dipendente, in media di circa € 1.800,00 che consentiva un reddito annuale da lavoro dipendente di circa € 36.000,00 (cfr. doc 16), e, dall'altro, abbia richiesto l'erogazione da parte dell' della pensione ordinaria di inabilità, che – accolta la domanda – ha CP_3
cominciato a liquidare tale emolumento nella minore somma mensile di euro 1.359,35 (cfr. doc. 17) pari ad un reddito annuale di euro 17.671,00. Dunque, a fronte di tale contrazione del reddito,
avrebbe patito una riduzione reddituale annua di circa € 18.000,00, senza Parte_2
considerare gli aumenti dovuti ad anzianità e eventuali promozioni sul lavoro, che tenuto conto dell'aspettativa di vita del danneggiato al momento del sinistro - di ulteriori 43 anni (cfr. doc. 18) –
18 è stata quantificata nella somma di almeno € 774.000,00.
In relazione a tale domanda, in punto di diritto occorre rilevare che secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema “qualora la liquidazione del danno da perdita o contrazione del reddito, subita in conseguenza di lesioni della persona intervenga a distanza di tempo dall'illecito, essa va effettuata sommando i redditi già perduti dalla data dell'illecito alla data della liquidazione;
ed attualizzando i redditi futuri prevedibilmente conseguibili sulla base della vita futura residua (Cass.18 novembre 1997 n.11439; Cass. 11 luglio 2017 n 17061) ciò in base al lapalissiano rilievo per cui, il danno già verificatosi al momento della pronuncia non è ovviamente danno futuro;
può essere agevolmente calcolato in base alla prova concreta dei redditi che sarebbero maturati in mancanza dell'evento lesivo e che sono stati perduti;
deve essere, dunque, tenuto distinto da quello futuro da liquidarsi col sistema della capitalizzazione” (così Cass. Sez. III,
4 febbraio 2020 n. 2463).
Dunque, per quanto attiene al danno patrimoniale già patito da dalla data della Parte_2
risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto (01.10.2019) ad oggi, lo stesso deve essere individuato quale differenza tra il reddito netto (scomputando dal reddito lordo l'imposta lorda al netto delle eventuali detrazioni riportate nella dichiarazione dei redditi) ante e post evento lesivo.
Nel caso in esame, dunque, atteso che nell'anno 2018 (ultimo anno integralmente lavorato dal danneggiato) il netto percepito da è stato pari ad euro 26.182,18 (lordo 35.129,77 dal Parte_2 quale scomputare 8.947,59 corrispondente all'imposta lorda di euro 9.669,31 meno le detrazioni di euro
722,18), con decorrenza dall'anno 2019 a tutto l'anno 2023 il reddito perso da ammonta Parte_2
a:
- euro 0,00 quale reddito netto perso nel 2019, risultando dalla dichiarazione dei redditi di tale anno la percezione di redditi superiori a quelli dall'anno 2018 ai quali ad ogni modo aggiungere l'importo a titolo di pensione pari ad euro 4.438,21 erogato da;
CP_3
- euro 5.220,85 quale reddito perso nel 2020, risultando dalla documentazione prodotta da la CP_3
percezione in tale anno di redditi netti per euro 20.961,33, là dove nell'anno 2018 (ovvero nell'ultimo anno integralmente lavorato dal danneggiato) aveva percepito redditi netti per euro 26.182,18;
- euro 1.339,19 quale reddito perso nel 2021, risultando dalla documentazione prodotta da la CP_3 percezione in tale anno di redditi netti per euro 24.842,99 là dove nell'anno 2018 (ovvero nell'ultimo anno integralmente lavorato dal danneggiato) aveva percepito redditi netti per euro 26.182,18;
- euro 0,00 nell'anno 2022 e sino al 16.06.2023 non avendo parte attrice provveduto ad allegare e documentare l'entità del reddito effettivamente percepito.
Tale importo, costituendo debito di valore deve essere incrementato degli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dello 1%, calcolati sulla somma capitale e interessi legali dalla
19 sentenza al saldo.
Procedendo, quindi, all'esame dell'ulteriore domanda di risarcimento del danno inerente la perdita della capacità lavorativa specifica futura, secondo la costante giurisprudenza di legittimità formatasi in tema detta voce di danno integra “un danno permanente nella sua efficacia lesiva proiettato in futuro, essendo destinato a riprodursi anno per anno, per tutta la vita lavorativa della vittima;
in quanto pregiudizio futuro, esso deve essere valutato su base prognostica anche a mezzo di presunzioni semplici, salva la determinazione equitativa, in assenza di prova certa del suo ammontare” (Cass.III, 23 settembre 2014,2003; Cass.10499/2017.).
Ed, ancora si è affermato che “il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'art 1223 c.c. deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggior affidamento in quanto aggiornati e scientemente corretti, quale ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificatamente nella materia del danno aquiliano” (Cass.7821/2022; ).
Con riguardo, quindi, alla scelta del coefficiente di capitalizzazione la Corte di Cassazione ha ormai costantemente affermato la piena utilizzabilità come criterio “paranormativo” di quello a suo tempo elaborato per la liquidazione del danno da perdita della capacità lavorativa specifica diffuso dal
Consiglio Superiore della Magistratura e allegato agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati svoltosi a Trevi il 30 giugno-1° luglio 1989 (in Nuovi Orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM 1990,n.41 pp127 ss) ( Cass. 31574/2022; Cass.
20615/2015).
I parametri in tale sede indicati, sulla base di più aggiornate verifiche in ordine alla durata della vita media della popolazione italiana, distinguendo tra uomini e donne, consentono, infatti, una miglior quantificazione della voce in esame rispetto a quanto risultante secondo i parametri elaborati e approvati con il Regio Decreto n.1403 del 1922. Questi ultimi, infatti, sono stati redatti sulla base delle tavole di mortalità ricavate dal censimento della popolazione italiana del 1911 quando l'aspettativa di vita era inferiore di circa un terzo rispetto a quella attuale ed il saggio di produttività del denaro non era coerente con i rendimenti traibili ad oggi dall'impiego del capitale con conseguente “impropria ed ingiustificata decurtazione dall'importo risarcitorio” (Cass. N 10499 del
2017; Cass.20615/2015; Cass. 14891/2019;).
Così individuato il criterio di capitalizzazione, l'importo sul quale computare in proiezione il danno
20 in esame deve essere individuato nel reddito percepito nel 2018. Il primo comma della norma indicata, stabilisce, infatti, che nel caso di lavoratore dipendente debba essere prodotto il reddito “di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni”.
Nel giudizio, parte attrice ha prodotto solo una dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente a quello in contestazione (2018), con la conseguenza che il criterio di liquidazione richiesto deve tenere conto soltanto di tale annualità, non essendo state allegate le dichiarazioni degli anni 2016 e 2017 e, dunque, non potendosi appurare se nelle due annualità precedenti il danneggiato avesse percepito redditi superiori.
Alla liquidazione del danno futuro non deve infatti pervenirsi applicando il criterio residuale di cui al comma terzo della stessa disposizione secondo il quale “In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale”, atteso che – come sancito dalla Suprema Corte - “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto
percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi
dell'art. 137 c.ass., può essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di
fatto non sindacabile in sede di legittimità, che la vittima al momento dell'infortunio godeva sì un
reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato” (C. Cass. n. 8896 del 04/05/2016).
Si determina, pertanto, il risarcimento dovuto secondo i seguenti conteggi: reddito annuo netto percepito nell'anno 2018 pari ad euro 26.182,18 moltiplicato per un coefficiente di capitalizzazione riferito all'età dell'attore al momento della pronuncia, ovvero a quella di anni 48, essendo questi nato il [...] e avendo le parti precisato le rispettive conclusioni in data 16.06.2023 e all'aspettativa di vita lavorativa futura (19 anni, tenuto conto della fissazione in 67 anni dell'età pensionabile).
Avendo questo Giudice già liquidato – nei limiti di quanto documentato – il danno maturato sino al
16.06.2023, il computo del danno futuro deve essere quantificato a far tempo da tale data.
Ne consegue che il coefficiente di capitalizzazione da applicare, tenuto conto dei fattori poc'anzi individuati è pari a 19,92, come da ultimo individuato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano.
Detti due fattori devono essere moltiplicati tra di loro, senza alcuna decurtazione, atteso il riconoscimento di una perdita della capacità lavorativa nella misura del 100%, così individuando quell'importo che costituisce la capitalizzazione (rectius: l'attualizzazione) della rendita per la
21 durata di 19 anni (26.182,18 x 19,92 = 521.549,026).
A tale somma va però detratto quanto percepirà l'attore a titolo di pensione di invalidità totale da parte dell' . CP_3
Infatti, la pensione di invalidità ha la funzione previdenziale di sostenere economicamente le persone invalidi civili che, per la propria menomazione psico-fisica, sono inabili al lavoro e, dunque, sono incapaci di produrre reddito.
Sul punto, occorre richiamare il principio di compensatio lucri cum damno, rispetto al quale si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle del 2018 (n. 12564; n.
12565; n. 12566; n. 12567), chiarendo che nel procedere all'accertamento dei danni causati da un determinato fatto illecito si deve tener conto anche dei vantaggi eventualmente scaturiti dallo stesso;
invero, la tutela risarcitoria deve essere finalizzata a ripristinare la situazione del danneggiato antecedente al verificarsi del fatto illecito e non deve trasformarsi in un'occasione di ingiustificato arricchimento del danneggiato. Nel caso in cui il danneggiato consegua benefici previdenziali, la giurisprudenza consolidata afferma che “in caso di sinistro che comporti la perdita totale o parziale, temporanea o definitiva, della capacità lavorativa, il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l'integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito), sicché, nel caso in cui l'ente previdenziale abbia corrisposto
a tale titolo un'indennità al danneggiato, di quest'importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante” (C. Cass. n. 18050 del
05/07/2019).
Richiamando le suesposte considerazioni in punto di compensatio lucri cum damno, poiché entrambi i valori sono diretti a ristorare la perdita di capacità lavorativa e l'incapacità di procurarsi reddito con il lavoro, anche da tale cifra deve dedursi la pensione annuale di invalidità che l'ente verserà in futuro a favore di . CP_3 Parte_2
In particolare, è documentalmente provato che ha in parte già versato e verserà pro futuro CP_3 al beneficiario la somma complessiva di euro 458.356,70, così come indicato nell'estratto conto di cui al doc. 5 di parte convenuta.
Tale somma, dovrà essere integralmente scomputata dal danno sopra quantificato e, dunque, all'attore deve essere riconosciuto – a titolo di danno patrimoniale da perdita della Parte_2
capacità lavorativa - la somma finale di euro 63.192,326, di cui euro 6.560,04 già maturati alla data di precisazione delle conclusioni ed euro 56.632,286 a titolo di danno futuro per la perdita della capacità lavorativa.
22 Di tali danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa, per le ragioni sopra esposte, parte convenuta è chiamata a concorrere nella misura del 50% e, dunque, a versare a Controparte_2
la somma di € 3.280,02 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità Parte_2 lavorativa maturato sino al 16.06.2023 e la somma di € 28.316,143 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa futura.
6.3 Sulle rette di degenza presso la e su i costi per i lavori di adattamento della Org_2
casa e di installazione di un carrello elevatore
Parte attrice ha altresì domandato il riconoscimento a titolo di risarcimento Parte_2 patrimoniale dell'importo di euro 86.716,60 per il ricovero presso la struttura di Zingonia e Org_2
l'importo di euro 89.385,10 comprensivo di IVA per l'adattamento della casa della famiglia e per la posa di un carrello elevatore con cabina, nonché dei costi di assistenza qualificata h 24/24 quantificabili in euro 50.000,00 all'anno per tutta la durata della vita del danneggiato.
Per quanto attiene alle spese per il ricovero presso la struttura e per l'adattamento Org_2 dell'abitazione, parte attrice ha documentato in corso di giudizio di aver già provveduto a sostenerne i costi.
Sul tema, in punto di diritto, occorre rilevare che trattasi di voce di danno patrimoniale emergente già sostenuto, da riconoscere nella misura in cui risulti provato e causalmente connesso all'evento di danno.
Nel caso di specie non sussistono ragioni per cui negare al danneggiato il risarcimento per i costi sostenuti, trattandosi di voci di spesa connesse causalmente all'evento lesivo e adeguatamente documentate in corso di causa. In particolare, tanto la degenza presso la struttura , quanto i Org_2 lavori di adeguamento dell'immobile, sono stati autorizzati dal Giudice Tutelare e, dunque, devono ritenersi voci di spese necessarie ed adeguate alla cura e all'accudimento dell'attore.
In conclusione, richiamato il concorso causale del danneggiato nella causazione dell'evento di danno già oggetto di esame nel precedente paragrafo 2), la convenuta deve essere Controparte_2 chiamata a risarcire a il 50% dei costi sostenuti e, in particolare, € 43.357,30 per il Parte_2 ricovero presso la struttura ed € 44.692,55 per l'adeguamento dell'immobile. Org_2
Tali importi, da intendersi già rivalutati, devono essere altresì maggiorati degli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dell'1% dal dovuto ad oggi e, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza, degli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.
6.4 Sulla rendita vitalizia per spese di cura
Parte attrice ha inoltre domandato riconoscersi a proprio favore una rendita vitalizia Parte_2 per l'assistenza di cui avrà bisogno per il futuro.
23 Sul tema, in punto di diritto, occorre rilevare che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile
è invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis Cass. n. 1637/200)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocabilmente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. 10072/2010).
Nel caso di specie è stato escluso il futuro sostenimento di costi per l'acquisto di medicinali e presidii medici, beneficiando il danneggiato dell'esenzione totale dal pagamento del ticket, mentre è stata riconosciuta la necessità di essere assistito quotidianamente.
Si legge, infatti, all'interno della consulenza tecnica che “Il sig. necessita della costante Pt_2 presenza di taluno che gli stia accanto e lo assista, poiché non autonomo nell'espletamento di tutti gli atti elementari della vita quotidiana, nella gestione dei presidi e dei dispositivi sanitari (stoma gastrico, cambio sacchetto contenitore dell'urina connesso al catetere, lavaggi vescicali, sostituzione pannolone, etc.), nella assunzione dei farmaci, nella esecuzione dei passaggi posturali
(letto/carrozzina e viceversa) e comunque anche di quelle manovre di autosoccorso che di fronte al pericolo si rendessero eventualmente necessarie” e che “La presenza di taluno accanto all'infermo con funzioni di controllo in senso lato, necessaria – ripeto – durante tutto il giorno, è assistenza attiva vera e propria per almeno sei ore al dì quando sia richiesta l'esecuzione di operazioni manuali, talune anche gravose, quali sono le operazioni di igiene, abbigliamento, nutrizione, lavaggi vescicali, modificazioni posturali, etc. che il p.te non è più in grado di compiere in autonomia” .
Accertato e non contestato che abbisogni di assistenza continuativa attiva per Parte_2
almeno sei ore al giorno, e di controllo per la restante durata della giornata, deve procedersi alla liquidazione di una specifica voce di danno patrimoniale per le future spese di assistenza.
Ciò premesso, come sancito dalla Suprema Corte, “Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca
l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art.
2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure
24 moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie.” (così Cass. ordinanza n.16844 del 13/06/2023).
Ne consegue, nel caso di specie, che a , per tutta la durata della vita (l'aspettativa di Parte_2
vita futura è stata individuata – con decorrenza dall'incidente – in circa 20 anni), spetti una rendita vitalizia annua quantificata equitativamente in Euro 25.000,00 annui, parametrati al costo medio di
Orga una in Lombardia ed al costo mensile per l'assistenza domiciliare continuativa, trattandosi di due soluzioni egualmente percorribili. Tale importo annuo, tenuto conto del riconoscimento di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento nella misura del 50%, dovrà essere sostenuto dalla nella misura di Euro 12.500,00 annui con decorrenza dall'anno Controparte_2
2024.
7. Sui danni non patrimoniali patiti da Parte_1
ha altresì domandato liquidarsi a proprio favore il risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale derivante da grave lesione del rapporto parentale, così rappresentando in citazione
“L'incidente del sig. ha letteralmente sconvolto la vita della sig.ra la quale da Pt_2 Parte_1 quel momento si è dedicata quasi esclusivamente all'assistenza del coniuge presso le strutture ospedaliere dove via via è stato ricoverato, è tornata ad abitare dai genitori, ha dovuto interrompere in un primo momento e poi ridurre notevolmente il proprio lavoro, e ha dovuto rinunciare, per poter seguire il marito, ad ogni svago e a ogni momento libero. L'esponente purtroppo, a causa dell'incidente del marito, che le ha cambiato completamente la vita, come risulta dalla relazione della dott.ssa psicologa e psicoterapeuta (doc. 24), ha Persona_3 anche sviluppato “una sintomatologia ansiosa caratterizzata da attacchi di panico frequenti ed invalidanti, impossibilità alla guida per 8 mesi (ora ha ripreso a guidare ma sempre accompagnata), svenimenti in seguito all'ascolto della sirena dell'ambulanza o alla vista di un incidente stradale;
tono dell'umore depresso, caratterizzato da pianto frequente, tristezza, marcato isolamento sociale, diminuzione dell'appetito e importante perdita di peso in pochi mesi (12 Kg), costante bisogno di conforto e rassicurazione da parte dei famigliari;
importante difficoltà nel dormire caratterizzata da insonnia, risvegli frequenti, incubi notturni;
labilità emotiva…; a causa dello stress cui è sottoposta soffre costantemente di mal di testa, mal di stomaco, gastrite ed esofagite” (cfr. pag. 11 citazione).
A fronte di tali allegazioni, e con la finalità di procedere ad una liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale con modalità idonee a conto delle effettive conseguenze patite da Parte_1
25 a seguito dell'incidente del marito, tanto sotto il profilo dinamico relazionale che sotto Pt_1
quello della sofferenza soggettiva interiore, è stata disposta in corso di causa CTU medico legale sull'attrice.
Con riferimento all'entità del danno, la CTU del Dott. è pervenuta agli esiti di Persona_4 seguito illustrati “Il disturbo da stress post-traumatico cronico, da cui è affetta la p.te, è da valutarsi nella misura massima prevista dal baréme della Organizzazione_4
(Giuffrè Ed. 2016) ossia nell'ordine del 30 (trenta) per cento a titolo di danno biologico in un contesto di totale compromissione della vita di relazione e di quella sociale. Elevatissimo il grado di “sofferenza menomazione-correlata al danno biologico, trattandosi di sofferenza psichica costituente peraltro il nucleo della descritta infermità post-traumatica e del consequenziale danno biologico.
Non si individua nel caso ricorrenza di inabilità temporanea biologica, in quanto assorbita dalla permanente, essendosi l'infermità psichica post-traumatica manifestata ab initio in tutta la sua gravità” (…)”.
Questo Giudice ritiene di accogliere le conclusioni assunte dal C.T.U., con metodo corretto e immune da vizi logici e di altra natura e richiamato tutto quanto già esposto, in punto di diritto, nel precedente paragrafo n. 3), tenuto conto dell'età di all'epoca dell'evento (43 Parte_1
anni), del sesso e delle condizioni di vita della danneggiata, delle allegazioni di parte e delle risultanze probatorie, dei menzionati criteri tabellari predisposti dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva che costituisce espressione stessa del c.d. danno da grave lesione del rapporto parentale.
Il danno patito da per la compromissione del rapporto parentale con il marito, a Parte_1
fronte di un danno biologico permanente nella misura del 30%, deve dunque essere liquidato nella somma complessiva di Euro 166.722,20 già rivalutata, di cui Euro 102.101,00 a titolo di danno biologico dinamico-relazionale e Euro 64.621,20 a titolo da danno da sofferenza soggettiva, avendo il CTU attestato un elevatissimo grado di sofferenza menomazione-correlata al danno biologico e, dunque, giustificandosi nel caso di specie una quantificazione della componente da sofferenza interiore del danno non patrimoniale di entità maggiore a quella media individuata nelle Tabelle del
Tribunale di Milano.
Quanto al danno biologico temporaneo, tenuto conto di quanto dedotto dal CTU, ovvero che “Non si individua nel caso ricorrenza di inabilità temporanea biologica, in quanto assorbita dalla permanente, essendosi l'infermità psichica post-traumatica manifestata ab initio in tutta la sua gravità”, deve escludersi la sussistenza di voci di danno biologico temporaneo in capo a Parte_1
[...]
26 Il ricorso alle tabelle di liquidazione del danno biologico, in luogo di quelle approvate nell'anno
2022 dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano proprio in tema di “perdita del rapporto parentale”, si ritiene maggiormente adeguato nel caso di specie, atteso che la compromissione del rapporto di coniugio ha comportato l'insorgenza di una vera e propria malattia passibile di valutazione medico-legale. Le tabelle per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, invece, effettuano delle valutazioni presuntive delle ripercussioni dinamico relazionali e morali del danno patito dal congiunto e devono quindi applicarsi esclusivamente laddove non sia possibile procedere ad una specifica quantificazione del danno in termini medico- legali.
Ad ogni modo, nel caso di specie, quand'anche si fosse data applicazione alle tabelle per la quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale si sarebbe pervenuti ad esiti non dissimili, atteso che le stesse prevedono un valore punto pari ad € 3.365,00 da moltiplicare per una serie di punti quantificati secondo indici specifici (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la presenza o meno di altri superstiti etc…). Nel caso di specie,
l'applicazione di tali parametri avrebbe condotto alla quantificazione del danno nella misura di €
242.280,00 per l'ipotesi di “perdita” del rapporto parentale. Disquisendosi in tal caso di
“compromissione” del rapporto, e dunque di un danno ontologicamente di minore intensità, si sarebbe potuta ipotizzare una riduzione del risarcimento nella misura del 30% e, dunque, una liquidazione di circa euro 169.000,00.
Poiché la responsabilità civile del convenuto nella causazione dell'evento da cui è originato il danno dell'attrice è stata accertata nella misura di 1/2, nella stessa percentuale deve essere liquidato il danno risarcibile, che è pertanto pari ad Euro 83.361,10 già rivalutato ad oggi.
Gli interessi compensativi, destinati per l'appunto a compensare il creditore del mancato godimento del capitale durante il tempo occorrente per la liquidazione, – secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) – decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione;
per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, alla luce di tale criterio di calcolo, la Provincia di deve essere condannata al CP_2
pagamento, in favore di , della complessiva somma di Euro 83.361,10, liquidata Parte_1
in moneta attuale, oltre:
- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dello 1%, sulla somma di Euro 83.361,10
27 dalla data del 06.07.2018 ad oggi;
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 83.361,10 dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
8. Sui danni patrimoniali patiti da Parte_1
Infine, ha altresì domandato il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e, in Parte_1 particolare, il ristoro del costo per la locazione dell'immobile in Fontanellato (PR) dove ha vissuto durante il periodo di ricovero del marito presso il pari ad Organizzazione_5
euro 5.150,00, nonché delle spese mediche pari ad euro 1.690,00 e farmaceutiche pari ad euro
1.062,59, oltre alla perdita economica conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro alla quale sarebbe stata costretta al fine di prestare assistenza al marito.
In relazione a tali voci di danno patrimoniale occorre rilevare che la spesa per la locazione dell'immobile in Fontanellato costituisce voce di spesa causalmente connessa all'evento di danno per cui è causa e, dunque, in quando documentata, si ritiene idonea ad essere rimborsata.
La deve, dunque, essere condannata a corrispondere a a tale Controparte_2 Parte_1 titolo la somma di € 2.575,00 a fronte del concorso del danneggiato nella causazione dell'evento.
Per quanto attiene, invece, alle spese farmaceutiche, richiamato anche quanto argomentato sul punto dal CTU, il quale ha rilevato che “allegati agli atti sono numerosi scontrini che si riferiscono a prodotti acquistati in farmacia, fra i quali anche prodotti veterinari. Si tratta peraltro di scontrini non dettagliati e che non consentono di conseguenza di formulare alcun giudizio medico-legale in ordine alla necessità ed alla congruità delle spese così come in ordine alla relabilità delle medesime alla patologia da cui è affetta la p.te”, deve escludersi la risarcibilità dell'importo di €
1.062,59 in quanto sostenuto a fronte dell'acquisto di farmaci non univocamente riferibili alla patologia occorsa all'attrice a seguito dell'evento di danno del marito. Parte_1
In relazione alle spese mediche, invece, per le quali l'attrice ha domandato risarcirsi l'importo di €
1.690,00, in atti sono state prodotte n. 79 fatture relative a sedute di psicoterapia che il CTU ha ritenuto congrue e adeguate rispetto alla patologia dell'attrice. Benchè la produzione documentale attesti spese di importo maggiore a quanto domandato da parte attrice, in applicazione e con il limite invalicabile del principio della domanda, la richiesta di rimborso dell'importo di € 1.690,00 deve trovare accoglimento e, atteso il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, la deve essere condannata a corrispondere a il Controparte_2 Parte_1
complessivo importo di Euro 845,00.
Infine, parte attrice ha domandato riconoscersi la perdita economica conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro alla quale sarebbe stata costretta al fine di prestare assistenza al marito. La
28 domanda non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, infatti, come rilevato dalla Suprema Corte, “un danno patrimoniale consistente nella necessità di dovere retribuire personale medico o infermieristico per l'assistenza ad una persona invalida non può ovviamente essere patito sia dall'assistito (chi riceve assistenza) che dall'assistente (chi presta assistenza). La liquidazione alla vittima primaria d'una somma di denaro per spese di assistenza futura, pertanto, rende teoricamente inconcepibile la necessità di assistenza da parte dei familiari, e di conseguenza l'esistenza d'un danno patrimoniale da forzosa rinuncia al lavoro a carico di questi ultimi” (così Cass. 23778/2014). Dunque, la contrazione dell'attività lavorativa da parte dell'attrice a fronte dell'infortunio del marito deve ritenersi frutto di una scelta, non contestabile sotto il profilo affettivo e coniugale, che non può ad ogni modo giustificare il riconoscimento di un risarcimento, avendo la stessa altrimenti potuto farsi assistere da personale medico o paramedico.
Gli importi sopra individuati, da intendersi già rivalutati, devono essere altresì maggiorati degli interessi compensativi al tasso annuo medio ponderato dell'1% dal dovuto ad oggi e, con decorrenza dalla pronuncia della sentenza, degli ulteriori interessi legali sulla somma rivalutata sino all'effettivo soddisfo.
9. Sulle spese del giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto dell'accoglimento delle domande di parte attrice, seppure per importi inferiori rispetto a quelli domandati, a fronte del riconosciuto concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, vengono compensate tra le parti nella misura di 1/4 e poste, per i residui 3/4 a carico di parte convenuta soccombente e liquidate come da dispositivo a mente del DM 55/2014, in applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (da Euro 520.000,00 a Euro 1.000.000,00) tenuto conto della complessità dell'accertamento e delle questioni trattate e applicate le maggiorazioni per la difesa di più parti.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di giudizio, vengono integralmente poste a carico di parte convenuta soccombente, in quanto funzionali all'accertamento della natura ed entità del danno non patrimoniale patito dagli attori e oggetto di contestazione da parte della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- condanna la convenuta a rifondere all'attore a titolo di danni Controparte_2 Parte_2
non patrimoniali, la somma rivalutata di Euro 405.983,40, oltre interessi come specificati in
29 motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore a titolo di danni Controparte_2 Parte_2
patrimoniali, la somma di Euro 120.146,013, oltre interessi come specificati in motivazione;
- condanna la convenuta a corrispondere a a titolo di rendita Controparte_2 Parte_2 vitalizia per le spese di assistenza futura e con decorrenza dall'anno 2024, l'importo annuo di
Euro 12.500,00;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice a titolo di Controparte_2 Parte_1
danni non patrimoniali, la somma rivalutata di Euro 83.361,10, oltre interessi come specificati in motivazione;
- condanna la convenuta a rifondere all'attrice a titolo di Controparte_2 Parte_1
danni patrimoniali, la somma di Euro 3.420,00, oltre interessi come specificati in motivazione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/4;
- condanna parte convenuta a rifondere agli attori i residui 3/4 delle spese di lite Controparte_2
che, in detta misura, liquida in Euro 28.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA se dovuti per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separata ordinanza, definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Lodi, 13 febbraio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Varesano
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