Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01028/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00323/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 323 del 2025, proposto da
CO MA PI Seconda, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Como e Ivo Calcagni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Mesagne alla via Sighelgaita, n. 34;
contro
A.N.A.S. - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, Via F. Rubichi n. 39;
per l’accertamento
del silenzio inadempimento serbato dall’A.N.A.S. S.p.A., sull’istanza avanzata dall’odierna ricorrente il 22-24 marzo 2024, tendente ad ottenere la conclusione della procedura espropriativa (già percepita indennità di esproprio) attivata per adeguamento S.S. 7 Appia inerente il terreno (ora) di sua proprietà (a seguito di successione testamentaria del padre, deceduto nel 2018), dell’estensione di mq. 8.484, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi e riportato nel locale Catasto Terreni al foglio 107, particella 522 (ex 62), con la voltura catastale e la trascrizione del decreto di esproprio alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindisi (eventualmente, da adottare ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001).
nonché per la condanna
al risarcimento del danno subito a causa del comportamento inadempiente dell’A.N.A.S. - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A., comportante l’obbligo della ricorrente di continuare a pagare le imposte I.M.U. per il detto terreno nella misura variata annualmente e nel complessivo ammontante ad € 1.000,00 circa, a far tempo dal 2004, così come dovrà avvenire per il futuro fino al momento in cui non sarà stata effettuata la richiesta trascrizione, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo pagamento all’effettivo rimborso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Carlo Iacobellis e uditi per le parti i difensori Avv.ti I. Calcagni e S. Como per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato S. Libertini per l’A.N.A.S. S.p.A. resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 19 marzo 2025 e depositato in data 28 marzo 2025, la ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dall’A.N.A.S. S.p.A., sull’istanza avanzata dalla predetta il 22-24 marzo 2024, tendente ad ottenere la conclusione della procedura espropriativa (già percepita indennità di esproprio) attivata per adeguamento S.S. 7 Appia inerente il terreno (ora) di sua proprietà (a seguito di successione testamentaria del padre, deceduto nel 2018), dell’estensione di mq. 8.484, ricadente nel territorio del Comune di Brindisi e riportato nel locale Catasto Terreni al foglio 107, particella 522 (ex 62), con la voltura catastale e la trascrizione del decreto di esproprio alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brindisi (eventualmente, da adottare ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001).
Ha chiesto, altresì, la condanna al risarcimento del danno subito a causa del comportamento inadempiente dell’A.N.A.S. - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A., comportante l’obbligo della ricorrente di continuare a pagare le imposte I.M.U. per il detto terreno nella misura variata annualmente e nel complessivo ammontante ad € 1.000,00 circa, a far tempo dal 2004, così come dovrà avvenire per il futuro fino al momento in cui non sarà stata effettuata la richiesta trascrizione, il tutto maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ogni singolo pagamento all’effettivo rimborso.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I - VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO APPROVATO CON IL DECRETO LEGISLATIVO N. 104/2010. MANCATA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO DI LEGGE. ECCESSO DI POTER PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, INIQUITA’. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA.
Il 31 marzo 2025, con atto formale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’A.N.A.S. - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade S.p.A. si è costituita in giudizio.
Il 16 maggio 2025, la parte ricorrente ha depositato una memoria difensiva, concludendo per l’accoglimento del ricorso con ogni conseguenza di legge.
Il 29 maggio 2025, l’Amministrazione resistente ha depositato una memoria difensiva dell’Avvocatura erariale, chiedendo il respingimento del ricorso ovvero la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sull’accertamento del silenzio inadempimento, evidenziando che, con provvedimento dell’A.N.A.S. S.p.A. (in corso di registrazione e trascrizione) n. 469910 del 28 maggio 2025, è stata disposta, ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, l’acquisizione “sanante” dell’area predetta (di mq. 8.484) di proprietà della ricorrente, precipuamente ai fini della trascrizione presso i RR.II. e della voltura catastale.
Nella odierna Camera di Consiglio del 4 giugno 2025, i difensori della ricorrente - preliminarmente - a fronte del rilievo del Presidente di questa Sezione riguardo la presenza, nel ricorso introduttivo, anche di una domanda risarcitoria, che avrebbe implicato la conversione del rito da camerale ad ordinario, hanno dichiarato a verbale di rinunciare alla domanda risarcitoria proposta, così da poter consentire la decisione del ricorso con il rito camerale del silenzio, e - successivamente - preso atto dell’avvenuta esibizione, da parte della difesa erariale, del decreto A.N.A.S. S.p.A. di acquisizione “sanante” n. 469910 del 28 maggio 2025, seppure ancora in corso di registrazione e trascrizione, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla residua domanda relativa al silenzio della P.A., con condanna alle spese di lite dell’Amministrazione resistente, per essere il menzionato provvedimento acquisitivo intervenuto solo in un momento successivo alla proposizione del ricorso. La difesa erariale, dal canto suo, si è opposta alla richiesta di condanna alle spese avanzata dai difensori della ricorrente, chiedendone, invece, la compensazione.
La causa, quindi, è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso, ritualmente e tempestivamente incardinato ex artt. 31 e 117 c.p.a., e depositato nell’osservanza del dimezzamento dei termini processuali previsto nel giudizio in materia di silenzio della P.A. dall’art. 87, terzo comma, c.p.a., è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a..
Osserva, infatti, il Collegio che risulta “per tabulas” che l’A.N.A.S. resistente, nelle more del giudizio, ha adottato con decreto (in corso di registrazione e trascrizione) n. 469910 del 28 maggio 2025, il provvedimento esplicito sollecitato dall’odierna ricorrente, e che, i difensori di quest’ultima, hanno anche espressamente chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere in ordine alla (residua) domanda relativa al silenzio della P.A. nella Camera di Consiglio del 4 giugno 2025, anche rinunciando alla domanda di risarcimento del danno contestualmente azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
In applicazione dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione IV, 4 aprile 2023, n. 3493; Idem, Sezione III, 5 luglio 2022, n. 559), infatti, va ribadito che: “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue alla integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale, fatto valere in giudizio, da parte dell’Amministrazione con un provvedimento posto in essere spontaneamente e non in esecuzione di un ordine giudiziale (Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 giugno 2020, n. 3767). La cessazione della materia del contendere opera, infatti, quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Consiglio di Stato, Sezione II, 18 febbraio 2020, n. 1227; Idem 20 dicembre 2019, n. 8615; Idem, Sezione VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Consiglio di Stato, Sezione V, 5 aprile 2016, n. 1332). La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 settembre 2009, n. 5402; Idem 11 ottobre 2007, n. 5355). La decisione che dichiara la cessazione della materia del contendere nel giudizio amministrativo è caratterizzata, al contrario, dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione eventualmente arrecata ad opera delle successive determinazioni assunte dalla Pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, Sezione IV, 20 novembre 2017, n. 5343); tale decisione non ha pertanto valenza meramente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 ottobre 2011, n. 5533) ”.
Ne deriva che, trattandosi nella specie di un giudizio proposto avverso il silenzio inadempimento, poichè la P.A. ha, nelle more del processo, adottato il provvedimento finale esplicito, (peraltro) ritenuto dalla parte ricorrente pienamente satisfattivo della pretesa azionata, in ragione della richiesta avanzata dalla stessa a verbale di dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, sussistono i presupposti di legge per dichiarare l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.,
3. Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono, ex art. 91 c.p.c., la soccombenza virtuale, e sono poste a carico dell’A.N.A.S. S.p.A., avendo quest’ultima riscontrato solo in data 28 maggio 2025, ben dopo la scadenza del termine di legge (di trenta giorni ex art. 2 Legge n. 241/1990 e ss.mm.) per provvedere, e successivamente alla notifica del ricorso, l’istanza presentata in via amministrativa dalla ricorrente il 22-24 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, preso atto dell’avvenuta rinuncia di parte ricorrente alla domanda risarcitoria, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere, ex art. 34, comma 5, c.p.a..
Condanna l’A.N.A.S. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
MAchiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Iacobellis | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO