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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6937 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Guardia della Carvana n.
37, presso lo studio dell'avv. Nicola De Luca, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Revoca Reddito di Cittadinanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
15.07.2024, la ricorrente premetteva che nell'anno 2019 presentava domanda n. 274282 per il riconoscimento del sussidio c.d. “Reddito di Cittadinanza”; che nell'anno 2021 rinnovava la domanda con numero 273410; che tale sussidio veniva riconosciuto ed erogato;
che con provvedimenti notificati il 13.06.2024 tale beneficio le veniva revocato con la seguente motivazione “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non
1 comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, con pedissequa richiesta di restituzione della somma percepita e ritenuta non dovuta da Agosto 2019 al Settembre 2020, per un importo pari ad € 2.210,13 e dall'Aprile 2021 al Settembre 2022, per un imposto pari ad € 1.148,38.
Contestava di aver reso false dichiarazioni, non essendo chiare neppure quali esse fossero, ed eccepiva la violazione degli art. 4 e 7 del D.L. 4/2019 e ss. modificazioni.
Deduceva di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del suindicato Decreto e l'erroneità della sanzione comminata, poiché l'ente ai fini della richiesta di recupero dell'indebito avrebbe dovuto procedere ad una nuova determinazione della scala di equivalenza e dell'indicatore della situazione reddituale sulla base degli elementi ad essa presuntivamente noti attraverso l'accesso di quest'ultima a tutte le banche dati (vista l'autorizzazione all'accesso rilasciata già in sede di presentazione DSU) e successivamente procedere all'emanazione di un provvedimento di decadenza quale sanzione per l'omessa comunicazione, richiedendo
(previo calcolo della nuova scala di equivalenza) le somme percepite in eccesso in conseguenza dell'omessa dichiarazione e non tutte le somme versate, atteso che viste le condizioni reddituali negli anni di riferimento, non aveva superato i limiti legislativamente previsti per il conseguimento della prestazione. Nelle note ex art. 127 Ter c.p.c., per l'udienza del 03.02.2025, precisava che le sue condizioni economiche erano quelle dichiarate in DSU, in quanto il figlio dimorando all'estero non era parte reddituale ed attiva del nucleo familiare di origine e la mancata iscrizione dello stesso all'AIRE, per errore scusabile dovuto alla mancata conoscenza delle norma regolatrici del settore, non poteva ripercuotersi in suo danno.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti, per l'anno 2019,2020,2021,2022, imposti dalla legge per l'eroga-zione del beneficio denominato Reddito di Cittadinanza in favore dell'odierno istante e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati vista la sussistenza dei requisiti come arti-colati in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma dovrà essere restituita/rimborsata/iscritta a ruolo in danno dell'odierno ricorrente per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava i motivi del ricorso e rilevava come dalle indagini anagrafiche risultava che la ricorrente aveva dichiarato un nucleo familiare non corrispondente a quanto rilevato in anagrafica nella domanda presentata.
Per questi motivi
era stato legittimamente revocato il reddito di cittadinanza essendo irrilevanti le asserite situazioni di fatto esistenti all'atto delle dichiarazioni allegate alla domanda, che quindi risultavano non veritiere. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 03.02.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
2 Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L
26/2019, aveva il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato D.L. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “
1. Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; OMISSIS
5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal
RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del
1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
3 a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
L'art. 3, della suindicata disposizione al comma 12, così statuisce “12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo
a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di RdC.”.
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. …
5. E' disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
… g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; …
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero
4 per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_2 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel caso di specie la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prestazione in godimento per la mancanza di veridicità delle dichiarazioni relative alla composizione del nucleo familiare espresse nel D.S.U.
Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in varie materie e con indirizzo ormai consolidato, ha espresso il principio secondo il quale “… l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento”.
Ebbene, occorre a questo punto valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente per verificare se in virtù di essa è possibile stabilire che i soggetti esclusi nello stato di famiglia anagrafico della ricorrente, non erano di fatto più stabilmente residenti con la stessa dalla data di presentazione della domanda, per come affermato.
La ricorrente, a tal proposito, ha depositato tardivamente la seguente documentazione “certificato di residenza di ” in lingua tedesca e dichiarazioni di redditi per gli anni dal 2019 al 2022. Parte_2
5 Pertanto, in disparte la tardività della documentazione, la prima documentazione è redatta in lingua tedesca e senza che vi sia stata allegata una traduzione in italiano, legalmente valida, nonché documentazione denominata “dichiarazione dei redditi“ anni dal 2019 al 2022, asseritamente indicanti dati economici, ma che in realtà si risolvono in una serie infinita di lettere, simboli e numeri, che nulla dimostrano, né con riferimento al soggetto intestatario né in merito alla situazione economica di cui asseritamente avrebbero dovuto fornire prova;
ma soprattutto, tale documentazione non dimostra che la residenza anagrafica del figlio Pt_2
sia diversa da quella della ricorrente e risultante dall'anagrafe del Comune di residenza.
[...]
Ne consegue che dalla predetta documentazione non possono trarsi elementi sufficientemente certi che del nucleo familiare della ricorrente al momento in cui ha presentato la domanda per il godimento del R. di C., non facesse ancora parte il di lei figlio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta legittima la revoca del beneficio.
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie, consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.07.2024 da contro l in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, dichiarando legittima la revoca della prestazione.
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 28.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 28 Maggio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6937 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Guardia della Carvana n.
37, presso lo studio dell'avv. Nicola De Luca, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Vetri, per mandato generale CP_1 alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Revoca Reddito di Cittadinanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
15.07.2024, la ricorrente premetteva che nell'anno 2019 presentava domanda n. 274282 per il riconoscimento del sussidio c.d. “Reddito di Cittadinanza”; che nell'anno 2021 rinnovava la domanda con numero 273410; che tale sussidio veniva riconosciuto ed erogato;
che con provvedimenti notificati il 13.06.2024 tale beneficio le veniva revocato con la seguente motivazione “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non
1 comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, con pedissequa richiesta di restituzione della somma percepita e ritenuta non dovuta da Agosto 2019 al Settembre 2020, per un importo pari ad € 2.210,13 e dall'Aprile 2021 al Settembre 2022, per un imposto pari ad € 1.148,38.
Contestava di aver reso false dichiarazioni, non essendo chiare neppure quali esse fossero, ed eccepiva la violazione degli art. 4 e 7 del D.L. 4/2019 e ss. modificazioni.
Deduceva di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del suindicato Decreto e l'erroneità della sanzione comminata, poiché l'ente ai fini della richiesta di recupero dell'indebito avrebbe dovuto procedere ad una nuova determinazione della scala di equivalenza e dell'indicatore della situazione reddituale sulla base degli elementi ad essa presuntivamente noti attraverso l'accesso di quest'ultima a tutte le banche dati (vista l'autorizzazione all'accesso rilasciata già in sede di presentazione DSU) e successivamente procedere all'emanazione di un provvedimento di decadenza quale sanzione per l'omessa comunicazione, richiedendo
(previo calcolo della nuova scala di equivalenza) le somme percepite in eccesso in conseguenza dell'omessa dichiarazione e non tutte le somme versate, atteso che viste le condizioni reddituali negli anni di riferimento, non aveva superato i limiti legislativamente previsti per il conseguimento della prestazione. Nelle note ex art. 127 Ter c.p.c., per l'udienza del 03.02.2025, precisava che le sue condizioni economiche erano quelle dichiarate in DSU, in quanto il figlio dimorando all'estero non era parte reddituale ed attiva del nucleo familiare di origine e la mancata iscrizione dello stesso all'AIRE, per errore scusabile dovuto alla mancata conoscenza delle norma regolatrici del settore, non poteva ripercuotersi in suo danno.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'accoglimento delle seguenti conclusioni
“In via principale: accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti, per l'anno 2019,2020,2021,2022, imposti dalla legge per l'eroga-zione del beneficio denominato Reddito di Cittadinanza in favore dell'odierno istante e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti oggi impugnati vista la sussistenza dei requisiti come arti-colati in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma dovrà essere restituita/rimborsata/iscritta a ruolo in danno dell'odierno ricorrente per i motivi sopra esposti. Con vittoria di spese e compensi”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava i motivi del ricorso e rilevava come dalle indagini anagrafiche risultava che la ricorrente aveva dichiarato un nucleo familiare non corrispondente a quanto rilevato in anagrafica nella domanda presentata.
Per questi motivi
era stato legittimamente revocato il reddito di cittadinanza essendo irrilevanti le asserite situazioni di fatto esistenti all'atto delle dichiarazioni allegate alla domanda, che quindi risultavano non veritiere. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 03.02.2025, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
2 Differita come da provvedimenti in atti, con decreto del 23.04.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 28.05.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L
26/2019, aveva il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro.
L'art. 2 del richiamato D.L. n. 4/2019 disciplina i requisiti personali, reddituali e patrimoniali che devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio in parola sia per conservarne la successiva erogazione per tutta la durata prevista per la fruizione di tale misura.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “
1. Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; OMISSIS
5. Ai fini del RdC, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal
RdC, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del
1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
3 a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
L'art. 3, della suindicata disposizione al comma 12, così statuisce “12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo
a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di RdC.”.
Il trattamento sanzionatorio è disciplinato al successivo art. 7, a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. …
5. E' disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
… g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12; …
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero
4 per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_2 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel caso di specie la ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prestazione in godimento per la mancanza di veridicità delle dichiarazioni relative alla composizione del nucleo familiare espresse nel D.S.U.
Infatti, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in varie materie e con indirizzo ormai consolidato, ha espresso il principio secondo il quale “… l'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento”.
Ebbene, occorre a questo punto valutare la documentazione prodotta dalla ricorrente per verificare se in virtù di essa è possibile stabilire che i soggetti esclusi nello stato di famiglia anagrafico della ricorrente, non erano di fatto più stabilmente residenti con la stessa dalla data di presentazione della domanda, per come affermato.
La ricorrente, a tal proposito, ha depositato tardivamente la seguente documentazione “certificato di residenza di ” in lingua tedesca e dichiarazioni di redditi per gli anni dal 2019 al 2022. Parte_2
5 Pertanto, in disparte la tardività della documentazione, la prima documentazione è redatta in lingua tedesca e senza che vi sia stata allegata una traduzione in italiano, legalmente valida, nonché documentazione denominata “dichiarazione dei redditi“ anni dal 2019 al 2022, asseritamente indicanti dati economici, ma che in realtà si risolvono in una serie infinita di lettere, simboli e numeri, che nulla dimostrano, né con riferimento al soggetto intestatario né in merito alla situazione economica di cui asseritamente avrebbero dovuto fornire prova;
ma soprattutto, tale documentazione non dimostra che la residenza anagrafica del figlio Pt_2
sia diversa da quella della ricorrente e risultante dall'anagrafe del Comune di residenza.
[...]
Ne consegue che dalla predetta documentazione non possono trarsi elementi sufficientemente certi che del nucleo familiare della ricorrente al momento in cui ha presentato la domanda per il godimento del R. di C., non facesse ancora parte il di lei figlio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta legittima la revoca del beneficio.
3. Spese.
La peculiarità concreta della fattispecie, consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 15.07.2024 da contro l in persona Parte_1 Controparte_1 del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, dichiarando legittima la revoca della prestazione.
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 28.05.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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