Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14447 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
, nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Terrasini (PA), via Dante Alighieri n.10, presso lo studio dell'Avv. PALAZZOLO MARIA
ROSARIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] in data [...]; Controparte_1
– parte resistente contumace –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 22/05/2025, al quale si rinvia
Il Pubblico Ministero non esprimeva il chiesto parere, apponendo un visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni del divorzio da , di cui alla sentenza n. Controparte_1
1724/2014, dei 04/02 - 16/03/2014, passata in giudicato, con la quale era stato disposto l'obbligo in capo al ricorrente di versare alla resistente un contributo per il mantenimento della IG pari ad € 200,00. Per_1
che la ragazza avrebbe manifestato la volontà di ricevere direttamente sulla propria carta postepay evolution il contributo per il suo mantenimento.
Chiedeva, pertanto, di revocare l'obbligo di versare a la somma di € Controparte_1
200,00 per il mantenimento della IG e di disporre il pagamento diretto del suddetto con- tributo a . Per_1
Parte resistente non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 22/05/2025 la difesa discuteva oralmente la causa chiedendo venisse posta in decisione.
***
In via preliminare va dichiarata la contumacia di regolarmen- Controparte_1 te citata e non costituitasi nel presente giudizio.
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divor- zio tra le parti nei termini che vanno a esporsi.
Orbene, al fine di ottenere le modifiche delle condizioni di divorzio richieste deve inte- grarsi la sussistenza di “giustificati motivi”, i quali per costante giurisprudenza “…sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esu- lano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazio- ne in quella sede per qualsiasi motivo” (tra le più recenti, v. Cass. n. 17885/2023; Cass. n.
13067/2022; v. anche Cass. n. 11488/2008).
Nel caso in esame, sulla base della situazione dedotta dal ricorrente e della dichiarazione versata in atti e sottoscritta dalla IG , nata a [...] il [...], si ritengono Per_1 sussistenti gli elementi per l'accoglimento della domanda di revoca dell'assegno in favore dell'ex moglie per il mantenimento della IG, essendo venuto meno il presupposto della coabitazione della stessa con la madre. Ha dichiarato infatti , che frequenta l'Istituto Per_1
Tecnico per il Turismo Marco Polo, di vivere in modo prevalente dal padre e di sentire ades- so il bisogno di gestire autonomamente i soldi destinati al suo mantenimento, chiedendone il versamento nella propria carta postepay evolution. Il quadro così delineato risulta peraltro avvalorato dal contegno processuale della resistente che, non costituendosi in giudizio, non ha offerto prospettazioni di segno contrario.
Va altresì accolta la richiesta di versamento diretto nei confronti della IG , po- Per_1 sto che la stessa ha ormai raggiunto la maggiore età e vive prevalentemente col padre.
- 2 - La decorrenza della revoca va individuata dalla mensilità successiva alla data di pubbli- cazione della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze pro- batorie in corso di causa.
In considerazione del principio della soccombenza, la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente, come liquidate in disposi- tivo e il pagamento di tali spese, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese del- lo Stato, deve essere eseguito in favore dell'Erario.
Tenuto conto di quanto statuito da Cass. 22017 del 11/09/2018 (“In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le som- me dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'e- eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al fun- zionamento del sistema nella sua globalità”), le spese dovute dal soccombente allo Stato non vengono quantificate ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R.115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
dichiara la contumacia di regolarmente citata e non costituita- Controparte_1 si nel presente giudizio;
modifica le condizioni del divorzio tra le parti di cui alla sentenza n. R.G.1724/2014 dei
04/02 - 16/03/2014, passata in giudicato e dispone la revoca dell'obbligo per Parte_2
[...
di versare a la somma di € 200,00 quale contributo al manteni- Controparte_1 mento della IG, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione del provve- dimento;
dispone l'obbligo per di versare direttamente a la somma di Parte_1 Parte_3
€ 200,00 quale contributo per il mantenimento della stessa, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione del provvedimento;
condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € Controparte_1
2.800,00 oltre IVA, CPA e accessori, da versarsi in favore dell'Erario;
- 3 - manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 29/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.
193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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