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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/03/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3422/2022, promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 07/05/1967, rappresentato e difeso dall'Avv. MARRAPODI MARIA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
VENEZUELA il 11/10/1974, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREAZZA CHIARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 30/01/2023,
09/05/2023 e 08/11/2023).
pagina 1 di 18 OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati, come segue:
Per parte ricorrente foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1
02/07/2024 - “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, Nel merito, in via preliminare: - Revocare il provvedimento ex. art. 156 c.c. emesso il 05/01/2024, tenuto conto dell'adempimento del ricorrente al pagamento dell'assegno di mantenimento. Nel merito, in via principale: -Autorizzare i coniugi a vivere separati di mensa, letto ed abitazione, nel reciproco rispetto. - Affidare i minori all'Ente, al fine di garantire un supporto/percorso agli stessi e permettere il recupero della figura paterna compromessa, oltre che al fine di prevedere una regolamentazione, garantendo il diritto di visita padre – figlie. In tale contesto, l'affidamento all'ente aiuterà le minori ad accettare e meglio comprendere le condizioni attuali condizioni di salute del padre e le vicende che hanno riguardato le condizioni attuali del nucleo familiare;
per tali ragioni, si chiede
l'individuazione di una figura di coordinamento genitoriale, per consentire il diritto di vista delle minori con il padre. - Assegnare la casa coniugale sita in Castelseprio (VA), Via
Po n. 108, di proprietà della SI.ra , alla stessa, ove l'abiterà con le figlie minori. - CP_1
Disporre a carico di il pagamento integrale del mutuo Parte_1 dell'immobile sito in Castelseprio (VA), Via Po n. 108, dichiarando lo stesso non tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie, stante le condizioni di salute del padre, della sua inabilità lavorativa permanente e delle sue disponibilità economiche. - Disporre a carico del SI. il pagamento delle spese straordinarie Pt_1
nella misura del 40%, e il restante 60% a carico della madre, SI.ra , secondo il CP_1
protocollo del Tribunale di Varese, alla luce delle condizioni economiche del ricorrente,
CP_ dandosi atto che, sul punto, vi è già parere favorevole ds. -Assegno unico a favore della madre. - Con vittoria di spese e competenze professionali di lite. Nel merito, in via subordinata: -Autorizzare i coniugi a vivere separati di mensa, letto ed abitazione, nel reciproco rispetto. - Affidare i minori all'Ente, al fine di garantire un supporto/percorso
pagina 2 di 18 agli stessi e permettere il recupero della figura paterna compromessa, oltre che al fine di prevedere una regolamentazione, garantendo il diritto di visita padre –figlie. In tale contesto, l'affidamento all'ente aiuterà le minori ad accettare e meglio comprendere le condizioni attuali condizioni di salute del padre e le vicende che hanno riguardato le condizioni attuali del nucleo familiare;
per tali ragioni, si chiede l'individuazione di una figura di coordinamento genitoriale, per consentire il diritto di vista delle minori con il padre. - Assegnare la casa coniugale sita in Castelseprio (VA), Via Po n. 108, di proprietà della SI.ra , alla stessa, ove l'abiterà con le figlie minori. - Disporre, a carico di CP_1
un assegno di mantenimento a favore delle figli minori di Euro Parte_1
200,00 (Euro 100,00 per ciascuna), tenuto conto delle condizioni di salute, dell'incapacità lavorativa permanente del padre e delle sue disponibilità economiche. -Disporre a carico di il pagamento delle spese straordinarie nella misura del Parte_1
40%, e il restante 60% a carico della madre, SI.ra , secondo il protocollo del CP_1
Tribunale di Varese, alla luce delle condizioni economiche del ricorrente. Sul punto vi è
Part già parere favorevole dell' -Assegno unico a favore della madre. - Con vittoria di spese e competenze professionali di lite. In via istruttoria: anche a modifica dell'ordinanza del Giudice del 05/01/2024, ammettersi i mezzi di prova dedotti del ricorrente, con la seconda memoria ex. art. 183 c.3 c.p.c.. Dichiararsi l'inammissibilità ed irrilevanza dei mezzi di prova dedotti da parte resistente, per le ragioni espresse nella terza memoria ex. art. 183c. 6 c.p.c.; nel caso di ammissione di tali mezzi di prova, ammettersi prova contraria, come richiesto con la terza memoria ex. art. 183 c. 6 c.p.c.”;
Per parte resistente foglio di precisazione delle conclusioni 0/07/2024 - CP_1
“1) dichiarare la separazione personale dei signori e Controparte_1 Parte_1
con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di
[...]
reciproco rispetto, ordinando al competente ufficio dello stato civile di annotare il provvedimento giudiziale a margine dell'atto di matrimonio. In via subordinata, dichiarare Per_ la separazione dei coniugi senza addebito;
2) disporre che le figlie minori e Per_2
siano affidate congiuntamente ai genitori. In via subordinata, affidare le minori, in via
Per_ esclusiva, alla madre;
3) collocare le figlie minori e in via esclusiva con la Per_2
madre e assegnare la casa coniugale sita nel Comune di Castelseprio (VA), Via Po n. 108
pagina 3 di 18 alla SI , con tutto quanto l'arreda e correda;
4) disporre che il padre versi alla CP_1
SI la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di concorso al CP_1
mantenimento per ciascuna figlia a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo. L'assegno dovrà essere versato anticipatamente il giorno 5 (cinque) di ogni mese e dovrà essere assoggettato a rivalutazione ISTAT annuale ex art. 337ter cod. civ.
(con prima rivalutazione l'anno successivo a quello di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Trib. ord. di Varese). Disporre che non è ammessa la riduzione dell'assegno per il concorso al mantenimento delle figlie in ipotesi di devalutazione/svalutazione
Per_ monetaria;
5) disporre che l'assegno unico universale erogato dall' per le figlie CP_3
e venga assegnato integralmente ed esclusivamente alla SI , con diritto Per_2 CP_1 della stessa di presentare la relativa richiesta per l'intero importo, come già ora avviene;
6) disporre che i genitori concorrano in misura pari al 50% ciascuno al sostentamento delle spese extra-assegno di mantenimento, così come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Varese;
7) accertato l'inadempimento del signor
[...]
(C.F. dell'onere del concorso al mantenimento Parte_1 CodiceFiscale_3
ordinario e straordinario delle figlie di cui al provvedimento presidenziale dello
03.03.2023, come successivamente modificato con il provvedimento dello 05.01.2024, confermare l'ordine ex art. 156 cod. civ. in capo all' Parte_3
, C.F./P.IVA , corrente in Roma, Via Ciro il Grande nr. 21, in
[...] P.IVA_1
persona del l.r.p.t., di versare mensilmente direttamente a favore della SI
[...]
C.F. , IBAN-CODE: IT88 CP_1 CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
208, la somma dovuta per il concorso al mantenimento della prole, prelevandola
[...]
dalle somme mensili erogande al signor (C.F. Parte_1 C.F._3
a titolo di pensione, in misura pari a euro 800,00 (= euro 400,00 mensili * 2 figlie),
[...]
oltre a rivalutazione monetaria dal mese di febbraio 2025, e/o la maggiore o minore somma che dovesse essere posta in capo al titolo di concorso periodico al mantenimento della prole al termine dell'odierno giudizio,; 8) disporre che il padre avrà diritto di far visita alle figlie a settimane alterne, con le seguenti modalità: la madre si recherà presso
l'abitazione del ricorrente nella giornata di sabato o domenica per prelevare il marito alle ore 14 e condurlo presso l'abitazione delle figlie e consentirgli di intrattenersi con loro sino alle ore 18 quando lo riaccompagnerà presso la casa ove il signor Parte_1
pagina 4 di 18 vive con i genitori;
il week-end successivo le figlie resteranno con la madre;
nel week-end di spettanza per le frequentazioni a favore della madre, le bambine verranno accompagnate a casa del padre alle ore 15 del sabato o della domenica ove rimarranno fino alle ore 17. Il tutto salvo ulteriori accordi. Il padre potrà trascorrere con le figlie, ad anni alterni, il giorno di Natale, gli anni dispari, e di Santo Stefano, gli anni pari e, ad anni alterni, la domenica di Pasqua, gli anni dispari, e il giorno di Sant'Angelo, gli anni pari.
Resta inteso che i genitori potranno concordare tra di loro diverse modalità di visita, nel rispetto delle esigenze primarie di salute, di istruzione, sportive e ludico-ricreative delle figlie;
9) disporre che i coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio dei documenti identità
e/o dei passaporti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie;
10) rigettare la richiesta di affidamento all'ente chiesta dal padre, siccome infondata e pretestuosa per i motivi esposti nei propri scritti difensivi, che si intendono qui richiamati e trascritti;
11) rigettare ogni altra domanda del marito in contrasto con le domande della moglie, siccome infondate e pretestuose per i motivi esposti negli scritti difensivi della SI , che si CP_1
intendono qui richiamati e trascritti;
In via istruttoria: si chiede si essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, dedotte eventuali espressioni generiche
e/o valutative e/o negative: 1) “Vero che sin dalla primavera dell'anno 2021, per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021 e di quelli successivi, il nonno materno ha accompagna tutte le mattine a scuola la piccola ?”; 2) “Vero che Persona_3 sin dalla primavera dell'anno 2021, per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021 e di quelli successivi, la zia materna prende la piccola da scuola e la Persona_3 porta a casa dei nonni materni, residenti a [...]?”; 3) “Vero che sin dalla primavera dell'anno 2021, per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021 e di quelli successivi, quando torna da scuola nel primo pomeriggio, la zia materna la Persona_4 recupera dell'abitazione di Castelseprio e l'accompagna a casa a Cassano Magnago per pranzare, fare i compiti e trascorrere il pomeriggio con la cugina AR;
4) “Vero che Per_ durante l'estate dell'anno 2023 e hanno frequentato Persona_5
l'oratorio feriale a Cassano Magnago, la madre le accompagnava all'oratorio al mattino tutti i giorni e poi la zia materna le teneva presso di sé fino all'ora di cena quando arrivava la madre a riprenderle?”; 5) “Vero che sin dalla primavera dell'anno 2021, quando i turni di lavoro della SI le impediscono di accudire le figlie, i nonni e CP_1
pagina 5 di 18 Per_ la zia materna danno una mano per gestire e ”. Si indicano Per_2 Parte_4
come testimoni i signori: residente in [...]
Donatello nr. 2; residente in [...]
11; residente in [...]. Testimone_3
Inoltre, si chiede di essere ammessi a prova contraria sul capitolo di prova nr. 2) articolato da controparte nella memoria ex art. 183, comma 6° nr. 2) c.p.c. del 14.09.2023, laddove fosse ammessa l'escussione testimoniale su detto capitolo, con i seguenti testimoni: Tes_1
residente in [...];
[...] Testimone_2
residente in [...]; Testimone_3
residente in [...]. In ogni caso: con vittoria di compenso, spese generali forfettarie pari al 15% del compenso, anticipazioni ex D.M. nr.
147/2022.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2022 la parte ricorrente
[...]
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
separazione personale nei confronti della parte resistente sig.ra Controparte_1
matrimonio contratto in TE NO (VA) in data 16/08/2004, come da
[...] relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2004; da tale unione sono nate due figlie: , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto l'affidamento delle minori all'Ente, nonché “Chiedere Contr
presso la casa materna, e con assistenza domiciliare, al fine di valutare le competenze della SI.ra con le figlie”; assegnazione della casa coniugale alla CP_1
resistente, con collocamento prevalente delle figlie presso di ella;
assegno di mantenimento della moglie in favore del marito per € 200,00 mensile, con onere in capo alla moglie di pagare integralmente il mutuo dell'immobile ex casa coniugale;
con assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per le minori;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato di essere stato tecnico di laboratorio presso mentre la resistente è infermiera. Il Controparte_5
ricorrente ha dedotto che, in seguito a svenimento e trauma cranico occorsi sul posto di pagina 6 di 18 lavoro in data 26/03/2021, la situazione patologica del ricorrente si sarebbe particolarmente aggravata, comportando anche difficoltà nell'suo della parola esprimendosi lentamente e a fatica (già presenti diabete di tipo1, ipoglicemia, epilessia, sindrome OSAS e ipercolesterolemia); allo stesso sarebbe stato impedito il rientro presso l'abitazione coniugale, in quanto la moglie avrebbe addotto il rischio di impressionare le figlie in relazione alla malattia paterna, con conseguente suo trasferimento presso l'abitazione degli anziani genitori, che lo coadiuvano nelle attività per le quali è dipendente dall'ausilio altrui.
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente ha dedotto che lo stesso sarebbe beneficiario di una pensione per € 1.500,00, ma al contempo gravato di ingenti costi, sia per il mutuo della casa coniugale di proprietà della moglie, sia per il centro diurno che frequenta (€ 650,00 mensili) sia per un percorso psicoterapeutico in essere oltre a costi assicurativi (€ 300,00 mensili).
Ancora, il ricorrente ha dedotto la sostanziale estromissione dello stesso dalla vita familiare, soprattutto in relazione al rapporto con le figlie, che vede solo di rado e solo talune domeniche all'anno alla presenza della madre.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione operata e chiedendo la separazione con addebito di responsabilità in capo al marito (in subordine, senza addebito), con affido congiunto delle minori ad entrambi i genitori (in subordine, con affido esclusivo alla madre), collocamento materno, assegnazione della casa coniugale;
contribuzione paterna per € 500,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione id legge, con decorrenza dall'udienza presidenziale e espressa previsione di non applicazione della devalutazione/svalutazione monetaria;
assegno unico integralmente in favore della madre;
spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo della
Corte di Appello di Milano;
onerare la resistente di pagare il mutuo della casa coniugale fintanto che il marito versi il mantenimento delle figlie;
frequentazione paterna limitata a un giorno del weekend presso la casa coniugale;
assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie;
con rigetto di ogni altra richiesta;
con vittoria di spese di lite.
pagina 7 di 18 A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha ricostruito come la coppia fosse già in crisi ben prima dell'episodio occorso al marito nel 2021, riportando un conflitto in essere sin dal 2019, caratterizzato da aggressioni fisiche alla moglie nonché da un tentativo di suicidio del marito nell'estate 2019, che ha comportato anche un ricovero ospedaliero presso Psichiatria, con diagnosi di dimissioni di dipendenza dalla madre;
che invero la madre del ricorrente non ha mai accettato la nuora, chiedendo da sempre che il figlio si separasse da lei;
che ne è seguito anche ricovero in clinica psichiatrica a fine 2019 ove è stato “confermato il sospetto clinico (depressione maggiore, N.d.A.) mettendo in luce una certa ossessività associata a un controllo non ottimale della rabbia, oltre che naturalmente l'umore deflesso”. Ancora nel corso del 2020 le condizioni epilettiche sarebbero peggiorate, con revoca della patente, fino al grave episodio del marzo 2021, cui è seguito ricovero ospedaliero fino al 07/05/2021, all'esito del quale il ricorrente, diversamente da quanto dedotto, ha fatto rientro presso l'abitazione coniugale;
invero, è stato il ricorrente a decidere di trasferirsi presso i propri genitori e solo all'esito di ulteriore ricovero ospedaliero, dell'ottobre 2021 per crisi ipoglicemica. La resistente ha precisato che dal marzo 2021 ogni incombente familiare, pratico ed economico, è di fatto a carico esclusivo della stessa.
Contestata la ricorrenza dei presupposti per le richieste del ricorrente in relazione alle figlie, non ricorrendo né inidoneità genitoriale né conflittualità fra i coniugi, in ordine alle frequentazioni la stessa ha manifestato massima disponibilità, ricostruendo come le visite presso l'abitazione ei nonni paterni sono sempre causa di tensioni con gli stessi, senza serenità per le minori, essendosi quindi ella attivata per andare a prendere il marito, e condurlo per la visita presso l'ex casa coniugale, riaccompagnandolo presso il domicilio al termine;
ha confermato però di che la relazione risulta grandemente scemata in successivamente a nuovo ricovero ospedaliero del luglio 2022.
Dal punto divista patrimoniale, la resistente ha dedotto di farsi carico integralmente di ogni spesa relativa alla vita propria e delle minori, con il proprio stipendio per € 2.100,00 netti in media per il 2022, però già comprensivi di lavoro straordinario in quota non fissa,
pagina 8 di 18 oltre che del supporto dei propri familiari;
è stata negata la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di somme in favore del marito.
Con i provvedimenti presidenziali 06/03/2023 è stato nominato il Giudice istruttore ed è stato disposto: “1. autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_ 2. affida le figlie minori (Varese, 14/7/2011) e (Varese, 7/8/2014) Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3. tenuto conto delle condizioni di salute del signor Parte_1
dispone che le frequentazioni tra il padre e le figlie avvengano a settimane alterne con le seguenti modalità: la SI si recherà presso l'abitazione del Controparte_1
ricorrente nella giornata di sabato o di domenica per prelevare il marito alle ore 14 e condurlo presso l'abitazione delle figlie e consentirgli di intratenersi con loro sino alle ore
18 quando lo riaccompagnerà presso la casa ove il sig. vive con i Parte_1
genitori; il week end successivo le figlie resteranno con la madre;
nel successivo week end di spettanza per le frequentazioni a favore del sig. le bambine verranno Parte_1
accompagnate a casa del padre alle ore 15 del sabato o della domenica ove rimarranno sino alle ore 17. Il tutto salvo ulteriori accordi. Il padre potrà trascorrere con le figlie, ad anni alterni, il giorno di Natale, gli anni dispari, e di Santo Stefano, gli anni pari e, ad anni alterni, la domenica di Pasqua, gli anni dispari, e il giorno di Sant'Angelo, gli anni pari. Il tutto salve diversi provvedimenti che verranno adottati nel corso del giudizio a seconda dell'evolversi delle condizioni di salute del ricorrente;
4. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di
€. 600= (€. 300 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
5. respinge la domanda di disporre a carico della moglie un contributo per il mantenimento del marito;
6. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario.”.
pagina 9 di 18 Sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa della parte ricorrente e
Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente. Con autonomo deposito
22/05/0223 parte ricorrente ha documentato di aver depositato ricorso per l'apertura della misura dell'amministrazione di sostegno in favore del ricorrente, avanti al competente
Tribunale di Busto Arsizio (VA).
All'esito della prima udienza di comparizione avanti al G.I. 23/05/2023, con ordinanza riservata 31/05/2023 è stata rigetta l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori assunti dalla Presidente di Sezione e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza 05/01/2024, rigettate le istanze di prova delle parti, accolta l'istanza ex art. 156 c.c. di ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro/INPS di una quota del contributo economico stabilito per le figlie, per € 400,00 su € 600,00 previsti;
è stato richiesto un aggiornamento reddituale e patrimoniale fiscalmente rilevante ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza svoltasi con modalità ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza (id est 23/07/2024, dies a quo non computatur).
Parte ricorrente ha depositato comparsa conclusionale in data 23/09/2024, mentre parte resistente ha depositato comparsa conclusionale in data 22/10/2024; non sono state depositate le memorie di replica.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
Preliminarmente, si ribadisce che la causa è matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria ovvero di accertamenti, per le motivazioni di cui alle ordinane rese in corso di causa, che qui si confermano.
pagina 10 di 18 1) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
VENEZUELA il 11/10/1974, i quali hanno contratto matrimonio in TE NO (VA) in data 16/08/2004, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie A, dell'anno
2004.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2) La domanda di addebito
La domanda non è fondata.
Invero, a fronte delle deduzioni ed allegazioni della parte resistente, non si rinviene nel comportamento del ricorrente alcun comportamento che possa aver causalmente determinato l'intollerabilità della convivenza.
Ed invero, risultano allegate e documentate esclusivamente le difficoltà e le problematiche di salute dal ricorrente, le quali lo hanno indotto, in un contesto già di inizio di crisi di coppia (è la stessa resistente che allega come la coppia avesse problemi in precedenza sin dal 2019), ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi presso i propri genitori, al duplice fine di ricevere da essi assistenza e interrompere una relazione coniugale ormai affaticata;
in tale contesto, l'allontanamento non può essere imputato al ricorrente quale causa del definitivo fallimento del vincolo coniugale.
pagina 11 di 18 Per il resto, non si rinvengono deduzioni o allegazioni di comportamenti addebitabili al ricorrente, che siano allo stesso imputabili e non riconnessi a difficoltà conseguenti alle particolari e gravi condizioni di salute dello stesso.
3) Le figlie della coppia e Per_1 Per_2
Non è in dubbio il regime di collocamento delle minori presso la madre.
Quanto all'affido, ritiene il Collegio di dover confermare il regime ordinario di affidamento delle minori ad entrambi genitori ex lege.
Non ricorrono infatti in alcun modo le condizioni di cui alla richiesta di parte ricorrente di affidamento delle minori all'Ente territorialmente competente.
Invero, nessun elemento in giudizio ha fatto emergere dubbi circa la capacità genitoriale della madre resistente, così non cogliendosi la doglianza del ricorrente che chiede la limitazione della responsabilità genitoriale della stessa, oltre che la propria peraltro.
Ed infatti, nonostante l'oggettivamente compromesso stato di salute del ricorrente, beneficiario di ADS (in atti è affermato che “la compromissione cognitiva di
[...]
è pressoché globale e può interferire in modo significativo con l'esecuzione Parte_1
corretta, autonoma e in sicurezza delle principali attività della vita quotidiana del soggetto” – cfr. pag. 9 conclusionale ricorrente), neppure la resistente chiede la limitazione della capacità genitoriale paterno, chiedendo la conferma del regime di affidamento condiviso e non già un regime di affidamento esclusivo a sé, semplice o super-esclusivo.
Non vi sono ragioni quindi per derogare al regime ex lege.
Peraltro, la resistente è stata capace, nel momento di oggettiva difficoltà del ricorrente, di far fronte ad ogni incombenza, non solo morale ma anche economica, in favore delle minori, occupandosi integralmente delle stesse senza più il quotidiano supporto paterno, essendo in grado altresì di sviluppare una propria rete di supporto cui poter appoggiarsi in caso di necessità per la gestione ordinaria e straordinaria delle minori.
pagina 12 di 18 Ancora, alcuna esclusione della figura genitoriale paterna può essere imputata alla madre, in quanto dai plurimi messaggi scambiati fra le parti e depositati in atti, emerge plasticamente la disponibilità della stessa a farsi carico, altresì, dell'organizzazione delle visite e dei trasporti delle minori, affinché venga mantenuta una relazione padre/figlie, seppur in misura riproporzionata alle esigenze e difficoltà in essere.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 12a/c-13-15a/d-16a/b-18-42-44-45-
61-62-63 resistente) emergono le proposte della resistente e l'indisponibilità del ricorrente, allorquando trattasi di organizzare le occasioni di frequentazione del padre con le minori.
Non si ignora la doglianza di parte ricorrente secondo cui la resistente manifesterebbe disponibilità solo formalmente, attuando poi di fatto un atteggiamento ostruzionistico e di mancata collaborazione;
al contrario, però, dai documenti appena citati emerge il contrario.
È sostanzialmente pacifico fra le parti che le poche volte in cui le figlie hanno visitato il padre, le stesse si siano recate presso la sua abitazione, con le difficoltà derivanti dagli screzi dovuti alla presenza dei nonni paterni. Parimenti, è risultato che, della frequentazione disposta in sede presidenziale, il ricorrente mai abbia acconsentito a farsi accompagnare presso l'ex casa coniugale per ivi visitare le figlie;
irrilevante sul punto la circostanza delle difficoltà di salute paterne, in quanto egli quotidianamente si allontana dalla casa ove abita per frequentare il centro diurno.
In una situazione come quella oggetto di esame, pertanto, ritiene il Collegio che l'intervento dei Servizi Sociali, richiesto a più riprese dal ricorrente, non sia utile, stante il concreto dissenso paterno agli incontri con le figlie, nonostante le domande giudiziali contrastanti con tale affermazione.
Ebbene, in definitiva ritiene il Collegio di dover confermare il regime di frequentazione disposto in sede presidenziale fin dal 06/03/2023, invitando le parti a fattiva attuazione, laddove rispondente all'interesse delle minori.
pagina 13 di 18 Infine, quanto alla richiesta di parte ricorrente di nomina di un Coordinatore
Genitoriale, se ne evidenzia l'inammissibilità, in quanto trattasi di istituto che presuppone l'accordo di entrambe le parti, non presente nella fattispecie.
4) Le pronunce economiche
Al collocamento prevalente delle minori presso la madre consegue il diritto della stessa all'assegnazione in suo favore dell'immobile ex casa coniugale.
Ogni questione inerente i ratei del mutuo cointestato fra le parti non può trovare cognizione in questa sede, trattandosi notoriamente di questione inerente ordinarie obbligazioni contenziose, da trattarsi nelle opportune sedi avanti al Giudice Ordinario e non già avanti al Giudice della Famiglia.
Ritiene il Collegio, in prima battuta, come non sia possibile, in nessun caso escludere integralmente il contributo economico di entrambi i genitori per i minori;
ed infatti, nonostante le peculiarità del caso concreto e le complesse difficoltà di salute del ricorrente, in uno ai conseguenti costi di cura e accompagnamento, non possono eludere la circostanza per cui egli è padre di due figlie minorenni che necessitano anche del suo supporto per le ordinarie questioni di vita. Ed infatti, il mantenimento ordinario indiretto per il figlio non può essere escluso del tutto, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30 Costituzione, art. 315 bis c.c.), richiedendo in ogni caso un contributo per il sostentamento ai genitori che lo abbiano riconosciuto.
Ebbene, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. fra le altre Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa o agli introiti comunque percepiti, nonché alle esigenze di vita della prole, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
pagina 14 di 18 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente è titolare di introiti pensionistici per €
22.046,87 lordi in relazione all'ultima CU prodotta (CU 2024 su redditi 2023 – doc. 31), costituiti da pensione di inabilità a lavoro quale ex dipendente pubblico nonché a CP_5
titolo di indennità di accompagnamento. Egli è gravato da costi fissi quali il rateo del mutuo dell'immobile ex casa coniugale, nonché da finanziamenti personali, oltre ai costi per le cure e i servizi a lui necessari in ragione dell'invalidità; non ha onere abitativo, abitando presso i propri genitori.
Al contempo, la resistente è titolare di un reddito da lavoro dipendente, parimenti presso per € 26.369,00 annui lordi (come emerge dall'ultima dichiaraizone dei CP_5
redditi disponibile, CU 2022 su redditi 2021 – doc. 34c). tale reddito risulta decisamente incrementato negli anni successivi, in relazione ai quali non è stata depositata documentazione fiscalmente rilevante ma mero prospetto riepilogativo di parte (doc. 135 resistente) di cui però può tenersi conto ai fini della decisione emergendo, in sostanza, elementi contra se. Il reddito lordo della resistente, infatti, è passato € 25.469,00 nell'annualità 2019 a € 38.268,51 nell'annualità 2023.
Ancora, a prescindere dalle motivazioni, deve essere in questa sede ponderato il dato oggettivo della ridotta frequentazione padre/figlie, certamente con esclusione di ogni pernotto, con conseguente minor apporto paterno in termini di mantenimento diretto.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 300,00 mensili il contributo indiretto paterno per le figlie (€ 150,00 a figlia); la decorrenza di tale riduzione è dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie, essendo entrambi i genitori percettori di emolumento mensile certo.
Quanto alla richiesta di conferma dell'ordine di pagamento diretto a , già CP_3
emessa in corso di causa, ritiene il Collegi oche non ne ricorrano più i presupposti, anche e soprattutto alla luce della figura dell'Amministratore di sostegno nominato in favore del ricorrente, con gestione degli aspetti patrimoniali, il quale, quale pubblico ufficiale, provvederà senza dubbio all'adempimento del presente provvedimento giudiziale.
pagina 15 di 18 In relazione all'assegno unico universale per la prole, si prende atto dell'accordo delle parti a che venga percepito integralmente dalla resistente;
ad ogni modo, ella ne avrebbe comunque diritto integralmente, in ragione del suo essere genitore collocatario, con scarsa frequentazione paterna, anche alla luce delle ampie difficoltà della stessa nel recuperare la quota paterna di spese straordinarie dovute;
sul punto si richiama altresì Cass. civ. n. 4672/2025.
5) Le ulteriori domande
Alla luce delle conclusioni delle parti, sul punto conformi, occorre prendere atto del loro accordo in ordine al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per le minori.
La domanda relativa all'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio degli adulti è inammissibile, alla luce della mondifica normativa intervenuta (D.L. n.
69/2023, convertito in Legge).
Infine, deve ribadirsi l'inammissibilità in questo giudizio di ogni questione non connessa ex art. 40 c.p.c. alla materia e al rito specifici del Giudice della Famiglia: il riferimento è alle domande inerenti l'effettivo riparto e pagamento del mutuo dell'immobile ex casa coniugale, nonché all'effettivo rimborso e debenza di singole e specifiche spese straordinarie per le minori. Trattasi di questioni che dovranno essere oggetto, eventualmente, di apposito giudizio di cognizione con rito ordinaria.
6) Le spese di lite
La natura della controversia, la natura necessaria della pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole minorenne, al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 16 di 18 1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ), nata a [...] CP_1 CP_1 C.F._2
CARIBE in VENEZUELA il 11/10/1974, i quali hanno contratto matrimonio in
TE NO (VA) in data 16/08/2004, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2004;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla parte resistente;
4) DISPONE che (Varese, 14/07/2011) e (Varese, 07/08/2014) Per_1 Per_2
rimangano affidate in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
5) CONFERMA il regime di frequentazione di cui all'ordinanza 06/03/2023;
6) DISPONE che il padre contribuisca al Parte_1
mantenimento ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre collocataria dell'importo di € 300,00 (€ Controparte_1
150,00 a figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla prima menislità in scadenza successiva alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione gennaio 2024); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
7) ASSEGNA alla madre resistente, collocataria della prole, la ex casa coniugale meglio identificata in atti;
8) REVOCA l'ordine di pagamento diretto a carico di ex art. 156 c.c., con CP_3
decorrenza dalla prima mensilità in scadenza successiva alla pubblicazione del presente provvedimento;
9) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti a che la resistente percepisca integralmente al 100% le somme dovute a titolo di assegni familiari/assegno unico universale;
pagina 17 di 18 10) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in ordine al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per le minori;
11) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande (mutuo; documenti degli adulti;
specifiche spese straordinarie);
12) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3422/2022, promossa da:
(C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 07/05/1967, rappresentato e difeso dall'Avv. MARRAPODI MARIA CRISTINA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
VENEZUELA il 11/10/1974, rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREAZZA CHIARA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 30/01/2023,
09/05/2023 e 08/11/2023).
pagina 1 di 18 OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati, come segue:
Per parte ricorrente foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1
02/07/2024 - “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese, contrariis reiectis, Nel merito, in via preliminare: - Revocare il provvedimento ex. art. 156 c.c. emesso il 05/01/2024, tenuto conto dell'adempimento del ricorrente al pagamento dell'assegno di mantenimento. Nel merito, in via principale: -Autorizzare i coniugi a vivere separati di mensa, letto ed abitazione, nel reciproco rispetto. - Affidare i minori all'Ente, al fine di garantire un supporto/percorso agli stessi e permettere il recupero della figura paterna compromessa, oltre che al fine di prevedere una regolamentazione, garantendo il diritto di visita padre – figlie. In tale contesto, l'affidamento all'ente aiuterà le minori ad accettare e meglio comprendere le condizioni attuali condizioni di salute del padre e le vicende che hanno riguardato le condizioni attuali del nucleo familiare;
per tali ragioni, si chiede
l'individuazione di una figura di coordinamento genitoriale, per consentire il diritto di vista delle minori con il padre. - Assegnare la casa coniugale sita in Castelseprio (VA), Via
Po n. 108, di proprietà della SI.ra , alla stessa, ove l'abiterà con le figlie minori. - CP_1
Disporre a carico di il pagamento integrale del mutuo Parte_1 dell'immobile sito in Castelseprio (VA), Via Po n. 108, dichiarando lo stesso non tenuto al versamento dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie, stante le condizioni di salute del padre, della sua inabilità lavorativa permanente e delle sue disponibilità economiche. - Disporre a carico del SI. il pagamento delle spese straordinarie Pt_1
nella misura del 40%, e il restante 60% a carico della madre, SI.ra , secondo il CP_1
protocollo del Tribunale di Varese, alla luce delle condizioni economiche del ricorrente,
CP_ dandosi atto che, sul punto, vi è già parere favorevole ds. -Assegno unico a favore della madre. - Con vittoria di spese e competenze professionali di lite. Nel merito, in via subordinata: -Autorizzare i coniugi a vivere separati di mensa, letto ed abitazione, nel reciproco rispetto. - Affidare i minori all'Ente, al fine di garantire un supporto/percorso
pagina 2 di 18 agli stessi e permettere il recupero della figura paterna compromessa, oltre che al fine di prevedere una regolamentazione, garantendo il diritto di visita padre –figlie. In tale contesto, l'affidamento all'ente aiuterà le minori ad accettare e meglio comprendere le condizioni attuali condizioni di salute del padre e le vicende che hanno riguardato le condizioni attuali del nucleo familiare;
per tali ragioni, si chiede l'individuazione di una figura di coordinamento genitoriale, per consentire il diritto di vista delle minori con il padre. - Assegnare la casa coniugale sita in Castelseprio (VA), Via Po n. 108, di proprietà della SI.ra , alla stessa, ove l'abiterà con le figlie minori. - Disporre, a carico di CP_1
un assegno di mantenimento a favore delle figli minori di Euro Parte_1
200,00 (Euro 100,00 per ciascuna), tenuto conto delle condizioni di salute, dell'incapacità lavorativa permanente del padre e delle sue disponibilità economiche. -Disporre a carico di il pagamento delle spese straordinarie nella misura del Parte_1
40%, e il restante 60% a carico della madre, SI.ra , secondo il protocollo del CP_1
Tribunale di Varese, alla luce delle condizioni economiche del ricorrente. Sul punto vi è
Part già parere favorevole dell' -Assegno unico a favore della madre. - Con vittoria di spese e competenze professionali di lite. In via istruttoria: anche a modifica dell'ordinanza del Giudice del 05/01/2024, ammettersi i mezzi di prova dedotti del ricorrente, con la seconda memoria ex. art. 183 c.3 c.p.c.. Dichiararsi l'inammissibilità ed irrilevanza dei mezzi di prova dedotti da parte resistente, per le ragioni espresse nella terza memoria ex. art. 183c. 6 c.p.c.; nel caso di ammissione di tali mezzi di prova, ammettersi prova contraria, come richiesto con la terza memoria ex. art. 183 c. 6 c.p.c.”;
Per parte resistente foglio di precisazione delle conclusioni 0/07/2024 - CP_1
“1) dichiarare la separazione personale dei signori e Controparte_1 Parte_1
con addebito al marito, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di
[...]
reciproco rispetto, ordinando al competente ufficio dello stato civile di annotare il provvedimento giudiziale a margine dell'atto di matrimonio. In via subordinata, dichiarare Per_ la separazione dei coniugi senza addebito;
2) disporre che le figlie minori e Per_2
siano affidate congiuntamente ai genitori. In via subordinata, affidare le minori, in via
Per_ esclusiva, alla madre;
3) collocare le figlie minori e in via esclusiva con la Per_2
madre e assegnare la casa coniugale sita nel Comune di Castelseprio (VA), Via Po n. 108
pagina 3 di 18 alla SI , con tutto quanto l'arreda e correda;
4) disporre che il padre versi alla CP_1
SI la somma mensile di euro 400,00 (quattrocento/00) a titolo di concorso al CP_1
mantenimento per ciascuna figlia a decorrere dalla data del deposito del ricorso introduttivo. L'assegno dovrà essere versato anticipatamente il giorno 5 (cinque) di ogni mese e dovrà essere assoggettato a rivalutazione ISTAT annuale ex art. 337ter cod. civ.
(con prima rivalutazione l'anno successivo a quello di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Trib. ord. di Varese). Disporre che non è ammessa la riduzione dell'assegno per il concorso al mantenimento delle figlie in ipotesi di devalutazione/svalutazione
Per_ monetaria;
5) disporre che l'assegno unico universale erogato dall' per le figlie CP_3
e venga assegnato integralmente ed esclusivamente alla SI , con diritto Per_2 CP_1 della stessa di presentare la relativa richiesta per l'intero importo, come già ora avviene;
6) disporre che i genitori concorrano in misura pari al 50% ciascuno al sostentamento delle spese extra-assegno di mantenimento, così come individuate e disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Varese;
7) accertato l'inadempimento del signor
[...]
(C.F. dell'onere del concorso al mantenimento Parte_1 CodiceFiscale_3
ordinario e straordinario delle figlie di cui al provvedimento presidenziale dello
03.03.2023, come successivamente modificato con il provvedimento dello 05.01.2024, confermare l'ordine ex art. 156 cod. civ. in capo all' Parte_3
, C.F./P.IVA , corrente in Roma, Via Ciro il Grande nr. 21, in
[...] P.IVA_1
persona del l.r.p.t., di versare mensilmente direttamente a favore della SI
[...]
C.F. , IBAN-CODE: IT88 CP_1 CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5
208, la somma dovuta per il concorso al mantenimento della prole, prelevandola
[...]
dalle somme mensili erogande al signor (C.F. Parte_1 C.F._3
a titolo di pensione, in misura pari a euro 800,00 (= euro 400,00 mensili * 2 figlie),
[...]
oltre a rivalutazione monetaria dal mese di febbraio 2025, e/o la maggiore o minore somma che dovesse essere posta in capo al titolo di concorso periodico al mantenimento della prole al termine dell'odierno giudizio,; 8) disporre che il padre avrà diritto di far visita alle figlie a settimane alterne, con le seguenti modalità: la madre si recherà presso
l'abitazione del ricorrente nella giornata di sabato o domenica per prelevare il marito alle ore 14 e condurlo presso l'abitazione delle figlie e consentirgli di intrattenersi con loro sino alle ore 18 quando lo riaccompagnerà presso la casa ove il signor Parte_1
pagina 4 di 18 vive con i genitori;
il week-end successivo le figlie resteranno con la madre;
nel week-end di spettanza per le frequentazioni a favore della madre, le bambine verranno accompagnate a casa del padre alle ore 15 del sabato o della domenica ove rimarranno fino alle ore 17. Il tutto salvo ulteriori accordi. Il padre potrà trascorrere con le figlie, ad anni alterni, il giorno di Natale, gli anni dispari, e di Santo Stefano, gli anni pari e, ad anni alterni, la domenica di Pasqua, gli anni dispari, e il giorno di Sant'Angelo, gli anni pari.
Resta inteso che i genitori potranno concordare tra di loro diverse modalità di visita, nel rispetto delle esigenze primarie di salute, di istruzione, sportive e ludico-ricreative delle figlie;
9) disporre che i coniugi si autorizzano sin da ora al rilascio dei documenti identità
e/o dei passaporti validi per l'espatrio per sé stessi e per le figlie;
10) rigettare la richiesta di affidamento all'ente chiesta dal padre, siccome infondata e pretestuosa per i motivi esposti nei propri scritti difensivi, che si intendono qui richiamati e trascritti;
11) rigettare ogni altra domanda del marito in contrasto con le domande della moglie, siccome infondate e pretestuose per i motivi esposti negli scritti difensivi della SI , che si CP_1
intendono qui richiamati e trascritti;
In via istruttoria: si chiede si essere ammessi alla prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova, dedotte eventuali espressioni generiche
e/o valutative e/o negative: 1) “Vero che sin dalla primavera dell'anno 2021, per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021 e di quelli successivi, il nonno materno ha accompagna tutte le mattine a scuola la piccola ?”; 2) “Vero che Persona_3 sin dalla primavera dell'anno 2021, per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021 e di quelli successivi, la zia materna prende la piccola da scuola e la Persona_3 porta a casa dei nonni materni, residenti a [...]?”; 3) “Vero che sin dalla primavera dell'anno 2021, per tutta la durata dell'anno scolastico 2020/2021 e di quelli successivi, quando torna da scuola nel primo pomeriggio, la zia materna la Persona_4 recupera dell'abitazione di Castelseprio e l'accompagna a casa a Cassano Magnago per pranzare, fare i compiti e trascorrere il pomeriggio con la cugina AR;
4) “Vero che Per_ durante l'estate dell'anno 2023 e hanno frequentato Persona_5
l'oratorio feriale a Cassano Magnago, la madre le accompagnava all'oratorio al mattino tutti i giorni e poi la zia materna le teneva presso di sé fino all'ora di cena quando arrivava la madre a riprenderle?”; 5) “Vero che sin dalla primavera dell'anno 2021, quando i turni di lavoro della SI le impediscono di accudire le figlie, i nonni e CP_1
pagina 5 di 18 Per_ la zia materna danno una mano per gestire e ”. Si indicano Per_2 Parte_4
come testimoni i signori: residente in [...]
Donatello nr. 2; residente in [...]
11; residente in [...]. Testimone_3
Inoltre, si chiede di essere ammessi a prova contraria sul capitolo di prova nr. 2) articolato da controparte nella memoria ex art. 183, comma 6° nr. 2) c.p.c. del 14.09.2023, laddove fosse ammessa l'escussione testimoniale su detto capitolo, con i seguenti testimoni: Tes_1
residente in [...];
[...] Testimone_2
residente in [...]; Testimone_3
residente in [...]. In ogni caso: con vittoria di compenso, spese generali forfettarie pari al 15% del compenso, anticipazioni ex D.M. nr.
147/2022.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/12/2022 la parte ricorrente
[...]
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
separazione personale nei confronti della parte resistente sig.ra Controparte_1
matrimonio contratto in TE NO (VA) in data 16/08/2004, come da
[...] relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2004; da tale unione sono nate due figlie: , nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...]. Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto l'affidamento delle minori all'Ente, nonché “Chiedere Contr
presso la casa materna, e con assistenza domiciliare, al fine di valutare le competenze della SI.ra con le figlie”; assegnazione della casa coniugale alla CP_1
resistente, con collocamento prevalente delle figlie presso di ella;
assegno di mantenimento della moglie in favore del marito per € 200,00 mensile, con onere in capo alla moglie di pagare integralmente il mutuo dell'immobile ex casa coniugale;
con assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per le minori;
con vittoria di spese di lite.
A sostegno delle proprie richieste, la parte ricorrente ha allegato di essere stato tecnico di laboratorio presso mentre la resistente è infermiera. Il Controparte_5
ricorrente ha dedotto che, in seguito a svenimento e trauma cranico occorsi sul posto di pagina 6 di 18 lavoro in data 26/03/2021, la situazione patologica del ricorrente si sarebbe particolarmente aggravata, comportando anche difficoltà nell'suo della parola esprimendosi lentamente e a fatica (già presenti diabete di tipo1, ipoglicemia, epilessia, sindrome OSAS e ipercolesterolemia); allo stesso sarebbe stato impedito il rientro presso l'abitazione coniugale, in quanto la moglie avrebbe addotto il rischio di impressionare le figlie in relazione alla malattia paterna, con conseguente suo trasferimento presso l'abitazione degli anziani genitori, che lo coadiuvano nelle attività per le quali è dipendente dall'ausilio altrui.
Quanto agli aspetti economici, parte ricorrente ha dedotto che lo stesso sarebbe beneficiario di una pensione per € 1.500,00, ma al contempo gravato di ingenti costi, sia per il mutuo della casa coniugale di proprietà della moglie, sia per il centro diurno che frequenta (€ 650,00 mensili) sia per un percorso psicoterapeutico in essere oltre a costi assicurativi (€ 300,00 mensili).
Ancora, il ricorrente ha dedotto la sostanziale estromissione dello stesso dalla vita familiare, soprattutto in relazione al rapporto con le figlie, che vede solo di rado e solo talune domeniche all'anno alla presenza della madre.
Attivato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte resistente, contestando la ricostruzione operata e chiedendo la separazione con addebito di responsabilità in capo al marito (in subordine, senza addebito), con affido congiunto delle minori ad entrambi i genitori (in subordine, con affido esclusivo alla madre), collocamento materno, assegnazione della casa coniugale;
contribuzione paterna per € 500,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione id legge, con decorrenza dall'udienza presidenziale e espressa previsione di non applicazione della devalutazione/svalutazione monetaria;
assegno unico integralmente in favore della madre;
spese straordinarie al 50% secondo il Protocollo della
Corte di Appello di Milano;
onerare la resistente di pagare il mutuo della casa coniugale fintanto che il marito versi il mantenimento delle figlie;
frequentazione paterna limitata a un giorno del weekend presso la casa coniugale;
assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio per sé e per le figlie;
con rigetto di ogni altra richiesta;
con vittoria di spese di lite.
pagina 7 di 18 A sostegno delle proprie richieste, la parte resistente ha ricostruito come la coppia fosse già in crisi ben prima dell'episodio occorso al marito nel 2021, riportando un conflitto in essere sin dal 2019, caratterizzato da aggressioni fisiche alla moglie nonché da un tentativo di suicidio del marito nell'estate 2019, che ha comportato anche un ricovero ospedaliero presso Psichiatria, con diagnosi di dimissioni di dipendenza dalla madre;
che invero la madre del ricorrente non ha mai accettato la nuora, chiedendo da sempre che il figlio si separasse da lei;
che ne è seguito anche ricovero in clinica psichiatrica a fine 2019 ove è stato “confermato il sospetto clinico (depressione maggiore, N.d.A.) mettendo in luce una certa ossessività associata a un controllo non ottimale della rabbia, oltre che naturalmente l'umore deflesso”. Ancora nel corso del 2020 le condizioni epilettiche sarebbero peggiorate, con revoca della patente, fino al grave episodio del marzo 2021, cui è seguito ricovero ospedaliero fino al 07/05/2021, all'esito del quale il ricorrente, diversamente da quanto dedotto, ha fatto rientro presso l'abitazione coniugale;
invero, è stato il ricorrente a decidere di trasferirsi presso i propri genitori e solo all'esito di ulteriore ricovero ospedaliero, dell'ottobre 2021 per crisi ipoglicemica. La resistente ha precisato che dal marzo 2021 ogni incombente familiare, pratico ed economico, è di fatto a carico esclusivo della stessa.
Contestata la ricorrenza dei presupposti per le richieste del ricorrente in relazione alle figlie, non ricorrendo né inidoneità genitoriale né conflittualità fra i coniugi, in ordine alle frequentazioni la stessa ha manifestato massima disponibilità, ricostruendo come le visite presso l'abitazione ei nonni paterni sono sempre causa di tensioni con gli stessi, senza serenità per le minori, essendosi quindi ella attivata per andare a prendere il marito, e condurlo per la visita presso l'ex casa coniugale, riaccompagnandolo presso il domicilio al termine;
ha confermato però di che la relazione risulta grandemente scemata in successivamente a nuovo ricovero ospedaliero del luglio 2022.
Dal punto divista patrimoniale, la resistente ha dedotto di farsi carico integralmente di ogni spesa relativa alla vita propria e delle minori, con il proprio stipendio per € 2.100,00 netti in media per il 2022, però già comprensivi di lavoro straordinario in quota non fissa,
pagina 8 di 18 oltre che del supporto dei propri familiari;
è stata negata la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di somme in favore del marito.
Con i provvedimenti presidenziali 06/03/2023 è stato nominato il Giudice istruttore ed è stato disposto: “1. autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_ 2. affida le figlie minori (Varese, 14/7/2011) e (Varese, 7/8/2014) Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre;
3. tenuto conto delle condizioni di salute del signor Parte_1
dispone che le frequentazioni tra il padre e le figlie avvengano a settimane alterne con le seguenti modalità: la SI si recherà presso l'abitazione del Controparte_1
ricorrente nella giornata di sabato o di domenica per prelevare il marito alle ore 14 e condurlo presso l'abitazione delle figlie e consentirgli di intratenersi con loro sino alle ore
18 quando lo riaccompagnerà presso la casa ove il sig. vive con i Parte_1
genitori; il week end successivo le figlie resteranno con la madre;
nel successivo week end di spettanza per le frequentazioni a favore del sig. le bambine verranno Parte_1
accompagnate a casa del padre alle ore 15 del sabato o della domenica ove rimarranno sino alle ore 17. Il tutto salvo ulteriori accordi. Il padre potrà trascorrere con le figlie, ad anni alterni, il giorno di Natale, gli anni dispari, e di Santo Stefano, gli anni pari e, ad anni alterni, la domenica di Pasqua, gli anni dispari, e il giorno di Sant'Angelo, gli anni pari. Il tutto salve diversi provvedimenti che verranno adottati nel corso del giudizio a seconda dell'evolversi delle condizioni di salute del ricorrente;
4. dispone che il coniuge non collocatario a titolo di concorso al mantenimento della prole versi all'altro coniuge, entro i primi cinque giorni del mese, assegno mensile di
€. 600= (€. 300 per ciascuna figlia), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo le linee guida del Tribunale di Varese;
dispone che l'assegno unico venga percepito interamente dalla madre;
5. respinge la domanda di disporre a carico della moglie un contributo per il mantenimento del marito;
6. assegna l'abitazione familiare al coniuge collocatario.”.
pagina 9 di 18 Sono state regolarmente depositate Memoria Integrativa della parte ricorrente e
Comparsa di costituzione in giudizio della parte resistente. Con autonomo deposito
22/05/0223 parte ricorrente ha documentato di aver depositato ricorso per l'apertura della misura dell'amministrazione di sostegno in favore del ricorrente, avanti al competente
Tribunale di Busto Arsizio (VA).
All'esito della prima udienza di comparizione avanti al G.I. 23/05/2023, con ordinanza riservata 31/05/2023 è stata rigetta l'istanza di modifica dei provvedimenti provvisori assunti dalla Presidente di Sezione e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza 05/01/2024, rigettate le istanze di prova delle parti, accolta l'istanza ex art. 156 c.c. di ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro/INPS di una quota del contributo economico stabilito per le figlie, per € 400,00 su € 600,00 previsti;
è stato richiesto un aggiornamento reddituale e patrimoniale fiscalmente rilevante ed è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza svoltasi con modalità ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza (id est 23/07/2024, dies a quo non computatur).
Parte ricorrente ha depositato comparsa conclusionale in data 23/09/2024, mentre parte resistente ha depositato comparsa conclusionale in data 22/10/2024; non sono state depositate le memorie di replica.
La causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
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Preliminarmente, si ribadisce che la causa è matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria ovvero di accertamenti, per le motivazioni di cui alle ordinane rese in corso di causa, che qui si confermano.
pagina 10 di 18 1) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1 [...]
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
VENEZUELA il 11/10/1974, i quali hanno contratto matrimonio in TE NO (VA) in data 16/08/2004, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie A, dell'anno
2004.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
2) La domanda di addebito
La domanda non è fondata.
Invero, a fronte delle deduzioni ed allegazioni della parte resistente, non si rinviene nel comportamento del ricorrente alcun comportamento che possa aver causalmente determinato l'intollerabilità della convivenza.
Ed invero, risultano allegate e documentate esclusivamente le difficoltà e le problematiche di salute dal ricorrente, le quali lo hanno indotto, in un contesto già di inizio di crisi di coppia (è la stessa resistente che allega come la coppia avesse problemi in precedenza sin dal 2019), ad allontanarsi dalla casa coniugale, trasferendosi presso i propri genitori, al duplice fine di ricevere da essi assistenza e interrompere una relazione coniugale ormai affaticata;
in tale contesto, l'allontanamento non può essere imputato al ricorrente quale causa del definitivo fallimento del vincolo coniugale.
pagina 11 di 18 Per il resto, non si rinvengono deduzioni o allegazioni di comportamenti addebitabili al ricorrente, che siano allo stesso imputabili e non riconnessi a difficoltà conseguenti alle particolari e gravi condizioni di salute dello stesso.
3) Le figlie della coppia e Per_1 Per_2
Non è in dubbio il regime di collocamento delle minori presso la madre.
Quanto all'affido, ritiene il Collegio di dover confermare il regime ordinario di affidamento delle minori ad entrambi genitori ex lege.
Non ricorrono infatti in alcun modo le condizioni di cui alla richiesta di parte ricorrente di affidamento delle minori all'Ente territorialmente competente.
Invero, nessun elemento in giudizio ha fatto emergere dubbi circa la capacità genitoriale della madre resistente, così non cogliendosi la doglianza del ricorrente che chiede la limitazione della responsabilità genitoriale della stessa, oltre che la propria peraltro.
Ed infatti, nonostante l'oggettivamente compromesso stato di salute del ricorrente, beneficiario di ADS (in atti è affermato che “la compromissione cognitiva di
[...]
è pressoché globale e può interferire in modo significativo con l'esecuzione Parte_1
corretta, autonoma e in sicurezza delle principali attività della vita quotidiana del soggetto” – cfr. pag. 9 conclusionale ricorrente), neppure la resistente chiede la limitazione della capacità genitoriale paterno, chiedendo la conferma del regime di affidamento condiviso e non già un regime di affidamento esclusivo a sé, semplice o super-esclusivo.
Non vi sono ragioni quindi per derogare al regime ex lege.
Peraltro, la resistente è stata capace, nel momento di oggettiva difficoltà del ricorrente, di far fronte ad ogni incombenza, non solo morale ma anche economica, in favore delle minori, occupandosi integralmente delle stesse senza più il quotidiano supporto paterno, essendo in grado altresì di sviluppare una propria rete di supporto cui poter appoggiarsi in caso di necessità per la gestione ordinaria e straordinaria delle minori.
pagina 12 di 18 Ancora, alcuna esclusione della figura genitoriale paterna può essere imputata alla madre, in quanto dai plurimi messaggi scambiati fra le parti e depositati in atti, emerge plasticamente la disponibilità della stessa a farsi carico, altresì, dell'organizzazione delle visite e dei trasporti delle minori, affinché venga mantenuta una relazione padre/figlie, seppur in misura riproporzionata alle esigenze e difficoltà in essere.
Dalla documentazione versata in atti (cfr. docc. 12a/c-13-15a/d-16a/b-18-42-44-45-
61-62-63 resistente) emergono le proposte della resistente e l'indisponibilità del ricorrente, allorquando trattasi di organizzare le occasioni di frequentazione del padre con le minori.
Non si ignora la doglianza di parte ricorrente secondo cui la resistente manifesterebbe disponibilità solo formalmente, attuando poi di fatto un atteggiamento ostruzionistico e di mancata collaborazione;
al contrario, però, dai documenti appena citati emerge il contrario.
È sostanzialmente pacifico fra le parti che le poche volte in cui le figlie hanno visitato il padre, le stesse si siano recate presso la sua abitazione, con le difficoltà derivanti dagli screzi dovuti alla presenza dei nonni paterni. Parimenti, è risultato che, della frequentazione disposta in sede presidenziale, il ricorrente mai abbia acconsentito a farsi accompagnare presso l'ex casa coniugale per ivi visitare le figlie;
irrilevante sul punto la circostanza delle difficoltà di salute paterne, in quanto egli quotidianamente si allontana dalla casa ove abita per frequentare il centro diurno.
In una situazione come quella oggetto di esame, pertanto, ritiene il Collegio che l'intervento dei Servizi Sociali, richiesto a più riprese dal ricorrente, non sia utile, stante il concreto dissenso paterno agli incontri con le figlie, nonostante le domande giudiziali contrastanti con tale affermazione.
Ebbene, in definitiva ritiene il Collegio di dover confermare il regime di frequentazione disposto in sede presidenziale fin dal 06/03/2023, invitando le parti a fattiva attuazione, laddove rispondente all'interesse delle minori.
pagina 13 di 18 Infine, quanto alla richiesta di parte ricorrente di nomina di un Coordinatore
Genitoriale, se ne evidenzia l'inammissibilità, in quanto trattasi di istituto che presuppone l'accordo di entrambe le parti, non presente nella fattispecie.
4) Le pronunce economiche
Al collocamento prevalente delle minori presso la madre consegue il diritto della stessa all'assegnazione in suo favore dell'immobile ex casa coniugale.
Ogni questione inerente i ratei del mutuo cointestato fra le parti non può trovare cognizione in questa sede, trattandosi notoriamente di questione inerente ordinarie obbligazioni contenziose, da trattarsi nelle opportune sedi avanti al Giudice Ordinario e non già avanti al Giudice della Famiglia.
Ritiene il Collegio, in prima battuta, come non sia possibile, in nessun caso escludere integralmente il contributo economico di entrambi i genitori per i minori;
ed infatti, nonostante le peculiarità del caso concreto e le complesse difficoltà di salute del ricorrente, in uno ai conseguenti costi di cura e accompagnamento, non possono eludere la circostanza per cui egli è padre di due figlie minorenni che necessitano anche del suo supporto per le ordinarie questioni di vita. Ed infatti, il mantenimento ordinario indiretto per il figlio non può essere escluso del tutto, in ragione dei diritti ed obblighi, di rango anche costituzionale, che tutelano il minore (cfr. art. 30 Costituzione, art. 315 bis c.c.), richiedendo in ogni caso un contributo per il sostentamento ai genitori che lo abbiano riconosciuto.
Ebbene, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. fra le altre Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv. 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa o agli introiti comunque percepiti, nonché alle esigenze di vita della prole, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
pagina 14 di 18 Orbene, nel caso di specie, il ricorrente è titolare di introiti pensionistici per €
22.046,87 lordi in relazione all'ultima CU prodotta (CU 2024 su redditi 2023 – doc. 31), costituiti da pensione di inabilità a lavoro quale ex dipendente pubblico nonché a CP_5
titolo di indennità di accompagnamento. Egli è gravato da costi fissi quali il rateo del mutuo dell'immobile ex casa coniugale, nonché da finanziamenti personali, oltre ai costi per le cure e i servizi a lui necessari in ragione dell'invalidità; non ha onere abitativo, abitando presso i propri genitori.
Al contempo, la resistente è titolare di un reddito da lavoro dipendente, parimenti presso per € 26.369,00 annui lordi (come emerge dall'ultima dichiaraizone dei CP_5
redditi disponibile, CU 2022 su redditi 2021 – doc. 34c). tale reddito risulta decisamente incrementato negli anni successivi, in relazione ai quali non è stata depositata documentazione fiscalmente rilevante ma mero prospetto riepilogativo di parte (doc. 135 resistente) di cui però può tenersi conto ai fini della decisione emergendo, in sostanza, elementi contra se. Il reddito lordo della resistente, infatti, è passato € 25.469,00 nell'annualità 2019 a € 38.268,51 nell'annualità 2023.
Ancora, a prescindere dalle motivazioni, deve essere in questa sede ponderato il dato oggettivo della ridotta frequentazione padre/figlie, certamente con esclusione di ogni pernotto, con conseguente minor apporto paterno in termini di mantenimento diretto.
In definitiva, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 300,00 mensili il contributo indiretto paterno per le figlie (€ 150,00 a figlia); la decorrenza di tale riduzione è dalla pubblicazione del presente provvedimento.
Fermo il riparto al 50% delle spese straordinarie, essendo entrambi i genitori percettori di emolumento mensile certo.
Quanto alla richiesta di conferma dell'ordine di pagamento diretto a , già CP_3
emessa in corso di causa, ritiene il Collegi oche non ne ricorrano più i presupposti, anche e soprattutto alla luce della figura dell'Amministratore di sostegno nominato in favore del ricorrente, con gestione degli aspetti patrimoniali, il quale, quale pubblico ufficiale, provvederà senza dubbio all'adempimento del presente provvedimento giudiziale.
pagina 15 di 18 In relazione all'assegno unico universale per la prole, si prende atto dell'accordo delle parti a che venga percepito integralmente dalla resistente;
ad ogni modo, ella ne avrebbe comunque diritto integralmente, in ragione del suo essere genitore collocatario, con scarsa frequentazione paterna, anche alla luce delle ampie difficoltà della stessa nel recuperare la quota paterna di spese straordinarie dovute;
sul punto si richiama altresì Cass. civ. n. 4672/2025.
5) Le ulteriori domande
Alla luce delle conclusioni delle parti, sul punto conformi, occorre prendere atto del loro accordo in ordine al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per le minori.
La domanda relativa all'autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio degli adulti è inammissibile, alla luce della mondifica normativa intervenuta (D.L. n.
69/2023, convertito in Legge).
Infine, deve ribadirsi l'inammissibilità in questo giudizio di ogni questione non connessa ex art. 40 c.p.c. alla materia e al rito specifici del Giudice della Famiglia: il riferimento è alle domande inerenti l'effettivo riparto e pagamento del mutuo dell'immobile ex casa coniugale, nonché all'effettivo rimborso e debenza di singole e specifiche spese straordinarie per le minori. Trattasi di questioni che dovranno essere oggetto, eventualmente, di apposito giudizio di cognizione con rito ordinaria.
6) Le spese di lite
La natura della controversia, la natura necessaria della pronuncia sullo status e l'interesse preminente della prole minorenne, al centro del procedimento, nonché la parziale reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti a norma dell'art. 92 co. 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
pagina 16 di 18 1) DICHIARA la separazione personale fra i coniugi Parte_1
(C.F. , nato a [...] il [...], e
[...] C.F._1
(C.F. ), nata a [...] CP_1 CP_1 C.F._2
CARIBE in VENEZUELA il 11/10/1974, i quali hanno contratto matrimonio in
TE NO (VA) in data 16/08/2004, come da relativo Atto di Matrimonio n. 5, parte II, serie A, dell'anno 2004;
2) ORDINA al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza;
3) RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla parte resistente;
4) DISPONE che (Varese, 14/07/2011) e (Varese, 07/08/2014) Per_1 Per_2
rimangano affidate in via condivida ad entrambi i genitori, a norma di legge, con collocamento prevalente presso la madre;
5) CONFERMA il regime di frequentazione di cui all'ordinanza 06/03/2023;
6) DISPONE che il padre contribuisca al Parte_1
mantenimento ordinario indiretto della prole mediante la corresponsione alla madre collocataria dell'importo di € 300,00 (€ Controparte_1
150,00 a figlia) entro il giorno 10 di ogni mese, decorrente dalla prima menislità in scadenza successiva alla pubblicazione del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale IS (prima rivalutazione gennaio 2024); oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese;
7) ASSEGNA alla madre resistente, collocataria della prole, la ex casa coniugale meglio identificata in atti;
8) REVOCA l'ordine di pagamento diretto a carico di ex art. 156 c.c., con CP_3
decorrenza dalla prima mensilità in scadenza successiva alla pubblicazione del presente provvedimento;
9) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti a che la resistente percepisca integralmente al 100% le somme dovute a titolo di assegni familiari/assegno unico universale;
pagina 17 di 18 10) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in ordine al rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio per le minori;
11) DICHIARA INAMMISSIBILI le ulteriori domande (mutuo; documenti degli adulti;
specifiche spese straordinarie);
12) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 febbraio 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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