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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3389 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 497/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
48/2025, pubblicata il 15/01/2025,
[...]
C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Senaldi Parte_1 C.F._1
e M. NA PO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gallarate, via L.
Borghi n. 8, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 48/2025, pubblicata il 15/01/2025, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello Eccellentissima, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza nr. 48/2025, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 15/01/2025, nella causa 1190/2024 R.G., così giudicare:
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 - Preliminarmente, dichiarare la contumacia dell'appellata e sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 624 c.p.c..
- In via principale, accertare che la controversia è stata transata all'udienza del 17/09/2024 e che le parti hanno determinato il credito della precettante in € 5.000,00, con compensazione delle spese. Darsi altresì atto che l'opponente ha dato esecuzione all'accordo, con il versamento della somma di € 2.500,00 ed offerta di versamento del saldo, banco iudicis.
- In via subordinata, accertato e dichiarato che ha corrisposto la somma di € Parte_1
2.500,00, effettuato il pagamento dell'Istat ed i pagamenti provati documentalmente, dichiarare che lo stesso nulla deve per le causali di cui al precetto, respingendosi le domande ulteriori di parte avversa, non conformi al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte e per quelle che risulteranno ulteriormente fondate.
-Nella denegata ipotesi in cui la Corte di appello di Milano ritenesse la controversia non definita in forza dell'accordo transattivo raggiunto, voglia così provvedere:
In via ulteriormente gradata e/o alternativa:
- dichiarata la invalidità, nullità ed erroneità del precetto, per i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione;
dichiarata la insussistenza del credito, come richiesto con il precetto notificato da parte della SI.ra , per i motivi esposti e per quelli che CP_1
risulteranno di giustizia, ivi compresa la carenza di legittimazione per il supposto credito Istat,
e la inidoneità del precetto ad azionare le spese straordinarie di rilevante ammontare;
accertata l'inesistenza di titolo di titolo dichiarativo della loro debenza;
accertare
l'inesistenza, l'illegittimità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva, con declaratoria di sua estinzione.
- accertato che l'ing. a seguito di accordi intercorsi con la SI.ra e con il figlio Pt_1 CP_1
, acquistava l'autoveicolo Fiat Punto tg. EA571BH, che veniva intestata a Per_1 quest'ultimo, sostenendo una spesa complessiva di € 4.130,00, accertato che secondo gli accordi intercorsi tra le parti, l'esponente aveva messo a disposizione per detto acquisto una somma massima di € 3.000,00, accertato che l'ing. ha sostenuto per le necessarie Pt_1 manutenzioni al veicolo esborsi complessivi pari ad € 2.864,31, accertato il coinvolgimento di controparte nell'acquisto del veicolo ed il proprio assenso, accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, che la SI.ra è debitrice, nei confronti dell'istante, dell'importo di CP_1
€ 3.994,31 (€ 1.130,00, come differenza sul prezzo di acquisto, più € 2.864,31 per le manutenzioni necessarie) rispetto alla somma di e 3.000,00 che l'Ing. aveva messo a Pt_1 disposizione e, per l'effetto, condannare la SI.ra , al pagamento della somma di € CP_1
pagina 2 di 10 2.065,00, somma da portare in compensazione con gli eventuali crediti di natura non alimentare, che saranno, in non creduta ipotesi, posti a carico dell'istante, nel denegato caso in cui dovesse risultare un credito della precettante;
determinato l'ammontare dello stesso in misura comunque inferiore a quanto precettato, dato atto del pagamento di € 2.500,00, in corso di causa, disporre la compensazione con le poste di credito vantate dal concludente con le conseguenti determinazioni di legge dei rapporti d i dare e avere tra le parti.
Respingersi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. ND , ex CP_1
art. 92 e 96 c.p.c..
In via istruttoria: ammettersi, anche a modifica delle ordinanze del 09/10/2024 e 17/12/2024, tutti i mezzi di prova dedotti, con la citazione in opposizione, come meglio precisati nella memoria ex art.
171-ter c.p.c., del 22/08/2024. Respingersi le istanze di prove avverse, compreso l'ordine di esibizione e la richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, per le ragioni esposte, richiamando quanto dedotto nella indicata memoria.
Con condanna alle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
, in data 5 marzo 2024, ha notificato a un atto di precetto volto a CP_1 Parte_1
ottenere il pagamento della somma di euro 14.536,26, dovuta in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio n. 1473 del 12 ottobre 2015. Tale pronuncia, oltre a disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, aveva stabilito a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente a : CP_1
Per_
- euro 800,00 per il mantenimento dei due figli, e da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la quota del 50% “delle spese straordinarie (mediche, dentistiche, scolastiche, ludiche
e sportive) previamente concordate salvo urgenza (per le spese mediche e dentistiche)”;
- euro 150,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Nell'atto di precetto, ha fatto rilevare che CP_1 Parte_1
- da gennaio 2018 aveva omesso di adeguare agli indici ISTAT sia l'assegno di mantenimento dei figli, sia l'assegno divorzile, maturando un debito di euro 3.861,57;
pagina 3 di 10 - da giugno 2022 a gennaio 2024 aveva sospeso il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio , con conseguente maturazione di un debito Per_1
complessivo pari a euro 8.000,00;
- non aveva corrisposto la quota di sua spettanza delle seguenti spese straordinarie: Per_
▪ canoni di locazione relativi all'alloggio universitario in Venezia per la figlia da ottobre 2022 a novembre 2023, pari a euro 1.292,50;
Per_
▪ costi dei viaggi in treno da e per Venezia della figlia pari a euro 261,69; Per_
▪ costi dei mezzi di trasporto giornaliero utilizzati dalla figlia pari a euro 58,50;
▪ costi del materiale scolastico di entrambi i figli, pari a euro 163,05;
▪ costi delle feste di compleanno di entrambi i figli, pari a euro 171,69;
▪ costi dell'abbigliamento da moto e dei mezzi di trasporto utilizzati da entrambi i figli, pari a euro 234,18;
▪ costi delle attività sportive di entrambi i figli, pari a euro 160,99;
▪ spese farmaceutiche, pari a euro 19,95, per un totale di euro 2.362,55.
ha quindi dedotto di avere diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di CP_1
per la somma complessiva di euro 14.536,26. Parte_1
ha proposto opposizione al suddetto precetto, deducendo: Parte_1
- di avere sospeso la corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio in Per_1 ragione del raggiungimento, da parte di quest'ultimo, dell'autosufficienza economica,
e di essere tenuto, al più, al pagamento della somma di euro 3.200,00;
- di non essere tenuto a corrispondere l'adeguamento ISTAT sul contributo del figlio
, a seguito della raggiunta indipendenza economica, a far tempo dal mese di Per_1
luglio 2022;
- di non essere tenuto a versare la quota del 50% delle spese straordinarie esposte da
, non essendo tali esborsi stati previamente concordati, come prescritto dalla CP_1
sentenza di divorzio.
Inoltre, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di con Parte_1 CP_1
Per_ riguardo all'adeguamento ISTAT sul contributo per la figlia in quanto non più convivente con la madre. Ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la “invalidità, nullità ed erroneità del precetto”, “l'insussistenza del credito” vantato da e “l'inidoneità del precetto CP_1 ad azionare le spese straordinarie di rilevante ammontare”, nonché di accertare “l'inesistenza,
l'illegittimità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva, con declaratoria di sua estinzione”.
pagina 4 di 10 ha infine allegato di essere titolare di un controcredito maturato a seguito Parte_1
dell'acquisto di un'autovettura per il figlio e per le spese di manutenzione ad essa Per_1
relative. Al riguardo, ha precisato di essersi accordato con per il versamento della CP_1 somma massima di euro 3.000,00 da destinarsi all'acquisto di un'autovettura per il figlio
, ma di avere in concreto pagato euro 4.130,00 a titolo di prezzo ed euro 2.864,31 per Per_1
l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione. Ha conseguentemente chiesto la condanna di al pagamento della somma di euro 2.065,00, da portare in compensazione con le CP_1
eventuali somme poste a proprio carico.
si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto delle domande CP_1 avversarie e la conferma dell'esecutorietà del titolo azionato. In risposta alle deduzioni avversarie, ha fatto rilevare che:
- il figlio non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica e che, in ogni caso, Per_1
non avrebbe potuto interrompere o rideterminare autonomamente il Parte_1
contributo al mantenimento del figlio, dovendo invece agire in giudizio per ottenere l'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione;
- nelle more del giudizio, le ha corrisposto la somma di euro 3.050,72 a Parte_1
titolo di arretrati ISTAT, rispetto alla maggior somma richiesta di euro 3.861,57;
- le spese straordinarie per le quali ha avanzato domanda di rimborso pro quota sono comprese tra le spese necessarie e giustificabili alle quali il genitore è chiamato a concorrere anche senza il bisogno di un preventivo accordo;
- secondo le intese raggiunte con lo stesso avrebbe dovuto provvedere Parte_1 all'acquisto di un'autovettura per il figlio, avendo essa creditrice opposta precedentemente provveduto all'acquisto di una moto;
- in ogni caso, l'accordo per la corresponsione del solo importo di euro 3.000,00 è intercorso tra e il figlio;
Parte_1 Per_1
- le spese di manutenzione dell'autovettura di cui ha chiesto il rimborso Parte_1
non sono state adeguatamente provate.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 48/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, ha accolto solo parzialmente l'opposizione proposta da accertando il diritto di Parte_1 CP_1
di agire esecutivamente in base al precetto notificato il 5 marzo 2024 per il minor importo
[...]
di euro 8.517,17; inoltre, ha rigettato le restanti domande proposte da e lo ha Parte_1
condannato alla rifusione delle spese processuali in favore di . CP_1
I punti salienti della decisione di primo grado possono essere sintetizzati come segue:
pagina 5 di 10 - nel corso del processo, in particolare alle udienze del 4 luglio 2024 e del 17 settembre 2024, le parti hanno instaurato concrete trattative per definire bonariamente la controversia, ma non hanno concluso alcun accordo transattivo;
- i fatti sopravvenuti idonei ad incidere sulle condizioni di divorzio possono essere fatti valere soltanto in un separato procedimento ai sensi dell'art. 710 c.p.c. o dell'art. 9 della L. 898/1970;
- deve corrispondere a la differenza tra la somma dalla stessa Parte_1 CP_1
richiesta e gli importi versati nelle more del giudizio a titolo di adeguamento Istat;
- a fronte della distinzione tra spese straordinarie prevedibili e imprevedibili, l'attore è tenuto al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie richieste da , con l'esclusione CP_1
della somma di euro 468,35, relativa ai costi dell'attrezzatura da moto e all'ammontare della sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada;
- la domanda proposta dall'opponente di condanna di al pagamento della somma CP_1
di euro 2.065,00 non può essere accolta, in quanto non adeguatamente provata.
2. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, articolando quattro Parte_1
motivi di appello.
In particolare, l'appellante:
1) con il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato raggiunto alcun accordo transattivo tra le parti, confondendo la nozione di conciliazione giudiziale, effettivamente non raggiunta, e di accordo transattivo, concluso invece all'udienza del 17 settembre 2024;
2) con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui lo ha condannato al pagamento del 50% delle spese richieste da , nonostante la sentenza CP_1
di divorzio avesse inequivocabilmente chiarito che le spese straordinarie dovessero essere previamente concordate tra i genitori (ad eccezione di quelle urgenti); inoltre, ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale relativamente alla statuizione sulle spese di trasporto di
, in quanto non oggetto di richiesta della controparte;
Per_1
3) con il terzo motivo, ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alle spese sostenute per l'acquisto dell'autovettura per il figlio , Per_1
deducendo di aver debitamente provato l'accordo sottostante e che, in ogni caso, questa spesa rientrasse tra quelle straordinarie da ripartirsi al 50% tra i due genitori;
4) con il quarto motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
pagina 6 di 10 non si è costituita nel giudizio di secondo grado, nonostante la regolare CP_1 ricezione della notificazione dell'atto di citazione;
conseguentemente, è stata dichiarata contumace con provvedimento reso in udienza il 1° luglio 2025.
*
1)
Con il primo motivo di appello, ha dedotto di avere raggiunto un accordo Parte_1 transattivo con la controparte all'udienza del 17 settembre 2024, nel corso della quale aveva proposto di versare a la somma di euro 5.000,00 e aveva accettato la CP_1 CP_1
proposta.
Il testo del verbale di udienza è il seguente: “i procuratori delle parti danno atto che sono in corso trattative per definire la controversia e che il sig. è disposto a Parte_1 corrispondere l'importo di euro 5.000,00 che la controparte accetta. Chiedono un termine per il deposito di note scritte”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, il tenore letterale del verbale non consente di ritenere che le parti si siano definitivamente accordate per la conciliazione della causa. Dal testo trascritto emerge, infatti, che i procuratori delle parti, pur dando atto della individuazione di un importo condiviso sia da che da , si sono limitati Parte_1 CP_1
a dichiarare che le trattative per la definizione della controversia erano ancora in corso, chiedendo altresì un termine per il deposito di ulteriori note scritte.
Tale circostanza costituisce chiara dimostrazione che l'accordo transattivo non si era ancora perfezionato, difettando una manifestazione inequivocabile e definitiva di volontà diretta alla composizione della lite, come richiesto dagli artt. 185 c.p.c. e 1965 c.c.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
2)
Quanto al secondo motivo di appello, occorre innanzitutto far rilevare che, in tema di spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento della prole, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione opera una distinzione tra spese destinate ai bisogni ordinari dei figli, che si ripetono in modo costante e prevedibile, e spese imprevedibili e rilevanti, che esulano dai caratteri di ordinarietà dell'assegno.
Le spese straordinarie prevedibili vanno di fatto a integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionate senza previo accordo tra i genitori, in forza dell'originario titolo di condanna. Le spese straordinarie imprevedibili devono, invece, essere previamente concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, è necessario munirsi di un ulteriore titolo esecutivo,
pagina 7 di 10 mediante l'instaurazione di un'autonoma azione di accertamento (cfr., ex multis, Cass. n.
379/2021; Cass. n. 3835/2021).
Tale distinzione trova applicazione anche quando vi sia una sentenza che regola i rapporti economici relativi al mantenimento dei figli.
Nella fattispecie, alla luce della natura delle spese, della prevedibilità di esse e degli importi non particolarmente gravosi, si ritiene che possano rientrare tra le spese straordinarie non bisognose di preventivo accordo o di autonomo titolo esecutivo le seguenti voci: Per_
- trasporto giornaliero di per euro 58,50;
- materiale scolastico di entrambi i figli, per euro 163,05;
- feste di compleanno dei figli, per euro 171,69; Per_
- attività sportive di e per euro 160,99; Per_1
- spese farmaceutiche, per euro 19,95.
In relazione a tali spese, la sentenza di primo grado deve essere dunque confermata.
L'allegazione dell'appellante circa il fatto che il giudice di primo grado sia andato ultra petita in relazione alle spese di trasporto per il figlio , in quanto non oggetto di richiesta Per_1 da parte dell'appellata, è infondata. In realtà, il Tribunale ha escluso le suddette spese, le quali più propriamente, sono riferite all'acquisto di abbigliamento da moto per il figlio e a Per_1
una multa per violazione del Codice della Strada (in proposito, si veda il riepilogo allegato all'atto di precetto). Non sussiste pertanto l'interesse di a impugnare la statuizione Parte_1
in discussione.
Con riguardo, invece, alle spese dedotte da per i canoni di locazione CP_1
Per_ dell'alloggio universitario della figlia in Venezia e per i trasporti da e per la medesima città (a seguito dell'iscrizione alla facoltà di architettura), si osserva che ai sensi dell'art. 337- ter, comma 3, c.c., in caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione dei figli sono assunte di comune accordo tra i genitori.
Inoltre, secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione in tema di mantenimento dei figli, in caso di frequentazione di facoltà universitarie lontano dal luogo di residenza, le spese relative all'alloggio rientrano tra le vere e proprie spese straordinarie, in ragione della loro usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità, al tempo della determinazione dell'assegno, della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi
(in tal senso Cass. n. 7169/2024 e Cass. n. 19532/2023).
Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti non sia intercorso alcun accordo circa il fatto che
Per_ la figlia si iscrivesse alla facoltà di architettura a Venezia, avendo Parte_1
pagina 8 di 10 espressamente manifestato il proprio dissenso sul punto. Inoltre, l'importo dell'assegno di
Per_ mantenimento è stato determinato giudizialmente nel 2015, quando la figlia aveva dodici anni e non era prevedibile se e quale percorso universitario la stessa avrebbe deciso di intraprendere.
Alla luce della straordinarietà di tale spesa e della mancanza di previo accordo tra le parti, CP_1
non ha diritto di ottenere, sulla base del titolo posto a fondamento del precetto opposto,
[...] il rimborso del 50% delle spese relative alla locazione dell'immobile a Venezia, né delle spese Per_ di trasporto sostenute dalla figlia da e per la città di Venezia.
Limitatamente ai suddetti esborsi, per un totale di euro 1.554,19 (euro 1.292,50 per spese di locazione ed euro 261,69 per spese di trasporto), il secondo motivo di appello merita accoglimento, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza impugnata.
3)
Con il terzo motivo di appello, ha riproposto la domanda formulata in Parte_1
primo grado per ottenere il pagamento da parte di della somma di euro 2.065,00, a CP_1 seguito dell'acquisto di un'autovettura per . In merito, l'appellante ha rappresentato Per_1
l'esistenza di un accordo tra le parti circa il fatto che avrebbe sostenuto i costi di Parte_1 acquisto di un'autovettura per per un massimo di euro 3.000,00. Per_1
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'appellante non ha adeguatamente provato la sussistenza di tale accordo tra i genitori. Al riguardo, infatti, ha Parte_1 prodotto soltanto alcuni screenshot di conversazioni “Whatsapp” intercorse con il figlio
, ma non ha dimostrato il coinvolgimento diretto di . Per_1 CP_1
L'esborso in discussione, inoltre, in ragione dei suoi caratteri di occasionalità, gravosità e voluttuarietà, rientra sicuramente tra le spese straordinarie imprevedibili;
di conseguenza, per ottenerne il rimborso, in assenza di accordo preventivo, dovrà munirsi di Parte_1
autonomo titolo esecutivo.
Anche il terzo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
4)
L'accoglimento parziale del secondo motivo di appello e la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata comporta la necessità di procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello.
*
pagina 9 di 10 Per tutto quanto sin qui argomentato, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto viene confermata, va riconosciuto a CP_1
il diritto ad agire esecutivamente, sulla base dell'atto di precetto notificato a in Parte_1
data 5 marzo 2024, per la minore somma di euro 6.962,98 (i.e.: euro 8.517,17 – euro 1.554,19; al riguardo, va anche precisato che l'importo di euro 2.500,00 versato da in data Parte_1
1° ottobre 2024 era già stato scomputato dal dovuto nella sentenza impugnata).
Avuto riguardo all'esito finale della lite e, in particolare, al solo parziale accoglimento dell'opposizione articolata in più capi di domanda, ricorrono i presupposti per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nella condotta dell'appellata non sono ravvisabili elementi di dolo o colpa grave sicché non può trovare accoglimento la domanda di condanna per responsabilità aggravata formulala dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 48/2025, pubblicata il 15/01/2025,
[...]
così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, accerta che ha diritto ad agire CP_1
esecutivamente, sulla base dell'atto di precetto notificato a in data 5 marzo Parte_1
2024, per il minor importo di euro 6.962,98;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 18 febbraio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n.
48/2025, pubblicata il 15/01/2025,
[...]
C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Senaldi Parte_1 C.F._1
e M. NA PO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Gallarate, via L.
Borghi n. 8, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
-APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 48/2025, pubblicata il 15/01/2025, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.)”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte di Appello Eccellentissima, contrariis reiectis, in accoglimento della presente impugnazione ed in riforma della sentenza nr. 48/2025, resa dal Tribunale di Busto Arsizio, emessa in data 15/01/2025, nella causa 1190/2024 R.G., così giudicare:
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 10 - Preliminarmente, dichiarare la contumacia dell'appellata e sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 624 c.p.c..
- In via principale, accertare che la controversia è stata transata all'udienza del 17/09/2024 e che le parti hanno determinato il credito della precettante in € 5.000,00, con compensazione delle spese. Darsi altresì atto che l'opponente ha dato esecuzione all'accordo, con il versamento della somma di € 2.500,00 ed offerta di versamento del saldo, banco iudicis.
- In via subordinata, accertato e dichiarato che ha corrisposto la somma di € Parte_1
2.500,00, effettuato il pagamento dell'Istat ed i pagamenti provati documentalmente, dichiarare che lo stesso nulla deve per le causali di cui al precetto, respingendosi le domande ulteriori di parte avversa, non conformi al Protocollo della Corte d'Appello di Milano, infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte e per quelle che risulteranno ulteriormente fondate.
-Nella denegata ipotesi in cui la Corte di appello di Milano ritenesse la controversia non definita in forza dell'accordo transattivo raggiunto, voglia così provvedere:
In via ulteriormente gradata e/o alternativa:
- dichiarata la invalidità, nullità ed erroneità del precetto, per i motivi indicati nella parte espositiva dell'atto di citazione;
dichiarata la insussistenza del credito, come richiesto con il precetto notificato da parte della SI.ra , per i motivi esposti e per quelli che CP_1
risulteranno di giustizia, ivi compresa la carenza di legittimazione per il supposto credito Istat,
e la inidoneità del precetto ad azionare le spese straordinarie di rilevante ammontare;
accertata l'inesistenza di titolo di titolo dichiarativo della loro debenza;
accertare
l'inesistenza, l'illegittimità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva, con declaratoria di sua estinzione.
- accertato che l'ing. a seguito di accordi intercorsi con la SI.ra e con il figlio Pt_1 CP_1
, acquistava l'autoveicolo Fiat Punto tg. EA571BH, che veniva intestata a Per_1 quest'ultimo, sostenendo una spesa complessiva di € 4.130,00, accertato che secondo gli accordi intercorsi tra le parti, l'esponente aveva messo a disposizione per detto acquisto una somma massima di € 3.000,00, accertato che l'ing. ha sostenuto per le necessarie Pt_1 manutenzioni al veicolo esborsi complessivi pari ad € 2.864,31, accertato il coinvolgimento di controparte nell'acquisto del veicolo ed il proprio assenso, accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale, che la SI.ra è debitrice, nei confronti dell'istante, dell'importo di CP_1
€ 3.994,31 (€ 1.130,00, come differenza sul prezzo di acquisto, più € 2.864,31 per le manutenzioni necessarie) rispetto alla somma di e 3.000,00 che l'Ing. aveva messo a Pt_1 disposizione e, per l'effetto, condannare la SI.ra , al pagamento della somma di € CP_1
pagina 2 di 10 2.065,00, somma da portare in compensazione con gli eventuali crediti di natura non alimentare, che saranno, in non creduta ipotesi, posti a carico dell'istante, nel denegato caso in cui dovesse risultare un credito della precettante;
determinato l'ammontare dello stesso in misura comunque inferiore a quanto precettato, dato atto del pagamento di € 2.500,00, in corso di causa, disporre la compensazione con le poste di credito vantate dal concludente con le conseguenti determinazioni di legge dei rapporti d i dare e avere tra le parti.
Respingersi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. ND , ex CP_1
art. 92 e 96 c.p.c..
In via istruttoria: ammettersi, anche a modifica delle ordinanze del 09/10/2024 e 17/12/2024, tutti i mezzi di prova dedotti, con la citazione in opposizione, come meglio precisati nella memoria ex art.
171-ter c.p.c., del 22/08/2024. Respingersi le istanze di prove avverse, compreso l'ordine di esibizione e la richiesta di ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte, per le ragioni esposte, richiamando quanto dedotto nella indicata memoria.
Con condanna alle spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
, in data 5 marzo 2024, ha notificato a un atto di precetto volto a CP_1 Parte_1
ottenere il pagamento della somma di euro 14.536,26, dovuta in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Busto Arsizio n. 1473 del 12 ottobre 2015. Tale pronuncia, oltre a disporre la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, aveva stabilito a carico di Parte_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente a : CP_1
Per_
- euro 800,00 per il mantenimento dei due figli, e da rivalutarsi Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la quota del 50% “delle spese straordinarie (mediche, dentistiche, scolastiche, ludiche
e sportive) previamente concordate salvo urgenza (per le spese mediche e dentistiche)”;
- euro 150,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT.
Nell'atto di precetto, ha fatto rilevare che CP_1 Parte_1
- da gennaio 2018 aveva omesso di adeguare agli indici ISTAT sia l'assegno di mantenimento dei figli, sia l'assegno divorzile, maturando un debito di euro 3.861,57;
pagina 3 di 10 - da giugno 2022 a gennaio 2024 aveva sospeso il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio , con conseguente maturazione di un debito Per_1
complessivo pari a euro 8.000,00;
- non aveva corrisposto la quota di sua spettanza delle seguenti spese straordinarie: Per_
▪ canoni di locazione relativi all'alloggio universitario in Venezia per la figlia da ottobre 2022 a novembre 2023, pari a euro 1.292,50;
Per_
▪ costi dei viaggi in treno da e per Venezia della figlia pari a euro 261,69; Per_
▪ costi dei mezzi di trasporto giornaliero utilizzati dalla figlia pari a euro 58,50;
▪ costi del materiale scolastico di entrambi i figli, pari a euro 163,05;
▪ costi delle feste di compleanno di entrambi i figli, pari a euro 171,69;
▪ costi dell'abbigliamento da moto e dei mezzi di trasporto utilizzati da entrambi i figli, pari a euro 234,18;
▪ costi delle attività sportive di entrambi i figli, pari a euro 160,99;
▪ spese farmaceutiche, pari a euro 19,95, per un totale di euro 2.362,55.
ha quindi dedotto di avere diritto di procedere all'esecuzione nei confronti di CP_1
per la somma complessiva di euro 14.536,26. Parte_1
ha proposto opposizione al suddetto precetto, deducendo: Parte_1
- di avere sospeso la corresponsione dell'assegno di mantenimento del figlio in Per_1 ragione del raggiungimento, da parte di quest'ultimo, dell'autosufficienza economica,
e di essere tenuto, al più, al pagamento della somma di euro 3.200,00;
- di non essere tenuto a corrispondere l'adeguamento ISTAT sul contributo del figlio
, a seguito della raggiunta indipendenza economica, a far tempo dal mese di Per_1
luglio 2022;
- di non essere tenuto a versare la quota del 50% delle spese straordinarie esposte da
, non essendo tali esborsi stati previamente concordati, come prescritto dalla CP_1
sentenza di divorzio.
Inoltre, ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di con Parte_1 CP_1
Per_ riguardo all'adeguamento ISTAT sul contributo per la figlia in quanto non più convivente con la madre. Ha quindi chiesto al Tribunale di dichiarare la “invalidità, nullità ed erroneità del precetto”, “l'insussistenza del credito” vantato da e “l'inidoneità del precetto CP_1 ad azionare le spese straordinarie di rilevante ammontare”, nonché di accertare “l'inesistenza,
l'illegittimità e l'improcedibilità dell'azione esecutiva, con declaratoria di sua estinzione”.
pagina 4 di 10 ha infine allegato di essere titolare di un controcredito maturato a seguito Parte_1
dell'acquisto di un'autovettura per il figlio e per le spese di manutenzione ad essa Per_1
relative. Al riguardo, ha precisato di essersi accordato con per il versamento della CP_1 somma massima di euro 3.000,00 da destinarsi all'acquisto di un'autovettura per il figlio
, ma di avere in concreto pagato euro 4.130,00 a titolo di prezzo ed euro 2.864,31 per Per_1
l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione. Ha conseguentemente chiesto la condanna di al pagamento della somma di euro 2.065,00, da portare in compensazione con le CP_1
eventuali somme poste a proprio carico.
si è costituita nel giudizio di primo grado chiedendo il rigetto delle domande CP_1 avversarie e la conferma dell'esecutorietà del titolo azionato. In risposta alle deduzioni avversarie, ha fatto rilevare che:
- il figlio non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica e che, in ogni caso, Per_1
non avrebbe potuto interrompere o rideterminare autonomamente il Parte_1
contributo al mantenimento del figlio, dovendo invece agire in giudizio per ottenere l'accertamento dell'estinzione dell'obbligazione;
- nelle more del giudizio, le ha corrisposto la somma di euro 3.050,72 a Parte_1
titolo di arretrati ISTAT, rispetto alla maggior somma richiesta di euro 3.861,57;
- le spese straordinarie per le quali ha avanzato domanda di rimborso pro quota sono comprese tra le spese necessarie e giustificabili alle quali il genitore è chiamato a concorrere anche senza il bisogno di un preventivo accordo;
- secondo le intese raggiunte con lo stesso avrebbe dovuto provvedere Parte_1 all'acquisto di un'autovettura per il figlio, avendo essa creditrice opposta precedentemente provveduto all'acquisto di una moto;
- in ogni caso, l'accordo per la corresponsione del solo importo di euro 3.000,00 è intercorso tra e il figlio;
Parte_1 Per_1
- le spese di manutenzione dell'autovettura di cui ha chiesto il rimborso Parte_1
non sono state adeguatamente provate.
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 48/2025, pubblicata il 15 gennaio 2025, ha accolto solo parzialmente l'opposizione proposta da accertando il diritto di Parte_1 CP_1
di agire esecutivamente in base al precetto notificato il 5 marzo 2024 per il minor importo
[...]
di euro 8.517,17; inoltre, ha rigettato le restanti domande proposte da e lo ha Parte_1
condannato alla rifusione delle spese processuali in favore di . CP_1
I punti salienti della decisione di primo grado possono essere sintetizzati come segue:
pagina 5 di 10 - nel corso del processo, in particolare alle udienze del 4 luglio 2024 e del 17 settembre 2024, le parti hanno instaurato concrete trattative per definire bonariamente la controversia, ma non hanno concluso alcun accordo transattivo;
- i fatti sopravvenuti idonei ad incidere sulle condizioni di divorzio possono essere fatti valere soltanto in un separato procedimento ai sensi dell'art. 710 c.p.c. o dell'art. 9 della L. 898/1970;
- deve corrispondere a la differenza tra la somma dalla stessa Parte_1 CP_1
richiesta e gli importi versati nelle more del giudizio a titolo di adeguamento Istat;
- a fronte della distinzione tra spese straordinarie prevedibili e imprevedibili, l'attore è tenuto al rimborso del 50% di tutte le spese straordinarie richieste da , con l'esclusione CP_1
della somma di euro 468,35, relativa ai costi dell'attrezzatura da moto e all'ammontare della sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada;
- la domanda proposta dall'opponente di condanna di al pagamento della somma CP_1
di euro 2.065,00 non può essere accolta, in quanto non adeguatamente provata.
2. Il giudizio di secondo grado ha impugnato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, articolando quattro Parte_1
motivi di appello.
In particolare, l'appellante:
1) con il primo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che non fosse stato raggiunto alcun accordo transattivo tra le parti, confondendo la nozione di conciliazione giudiziale, effettivamente non raggiunta, e di accordo transattivo, concluso invece all'udienza del 17 settembre 2024;
2) con il secondo motivo, ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui lo ha condannato al pagamento del 50% delle spese richieste da , nonostante la sentenza CP_1
di divorzio avesse inequivocabilmente chiarito che le spese straordinarie dovessero essere previamente concordate tra i genitori (ad eccezione di quelle urgenti); inoltre, ha chiesto la riforma della sentenza del Tribunale relativamente alla statuizione sulle spese di trasporto di
, in quanto non oggetto di richiesta della controparte;
Per_1
3) con il terzo motivo, ha censurato la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha rigettato la domanda relativa alle spese sostenute per l'acquisto dell'autovettura per il figlio , Per_1
deducendo di aver debitamente provato l'accordo sottostante e che, in ogni caso, questa spesa rientrasse tra quelle straordinarie da ripartirsi al 50% tra i due genitori;
4) con il quarto motivo, ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
pagina 6 di 10 non si è costituita nel giudizio di secondo grado, nonostante la regolare CP_1 ricezione della notificazione dell'atto di citazione;
conseguentemente, è stata dichiarata contumace con provvedimento reso in udienza il 1° luglio 2025.
*
1)
Con il primo motivo di appello, ha dedotto di avere raggiunto un accordo Parte_1 transattivo con la controparte all'udienza del 17 settembre 2024, nel corso della quale aveva proposto di versare a la somma di euro 5.000,00 e aveva accettato la CP_1 CP_1
proposta.
Il testo del verbale di udienza è il seguente: “i procuratori delle parti danno atto che sono in corso trattative per definire la controversia e che il sig. è disposto a Parte_1 corrispondere l'importo di euro 5.000,00 che la controparte accetta. Chiedono un termine per il deposito di note scritte”.
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, il tenore letterale del verbale non consente di ritenere che le parti si siano definitivamente accordate per la conciliazione della causa. Dal testo trascritto emerge, infatti, che i procuratori delle parti, pur dando atto della individuazione di un importo condiviso sia da che da , si sono limitati Parte_1 CP_1
a dichiarare che le trattative per la definizione della controversia erano ancora in corso, chiedendo altresì un termine per il deposito di ulteriori note scritte.
Tale circostanza costituisce chiara dimostrazione che l'accordo transattivo non si era ancora perfezionato, difettando una manifestazione inequivocabile e definitiva di volontà diretta alla composizione della lite, come richiesto dagli artt. 185 c.p.c. e 1965 c.c.
Il primo motivo di appello deve pertanto essere rigettato.
2)
Quanto al secondo motivo di appello, occorre innanzitutto far rilevare che, in tema di spese straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento della prole, la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione opera una distinzione tra spese destinate ai bisogni ordinari dei figli, che si ripetono in modo costante e prevedibile, e spese imprevedibili e rilevanti, che esulano dai caratteri di ordinarietà dell'assegno.
Le spese straordinarie prevedibili vanno di fatto a integrare l'assegno di mantenimento e possono essere azionate senza previo accordo tra i genitori, in forza dell'originario titolo di condanna. Le spese straordinarie imprevedibili devono, invece, essere previamente concordate tra i genitori e, in mancanza di accordo, è necessario munirsi di un ulteriore titolo esecutivo,
pagina 7 di 10 mediante l'instaurazione di un'autonoma azione di accertamento (cfr., ex multis, Cass. n.
379/2021; Cass. n. 3835/2021).
Tale distinzione trova applicazione anche quando vi sia una sentenza che regola i rapporti economici relativi al mantenimento dei figli.
Nella fattispecie, alla luce della natura delle spese, della prevedibilità di esse e degli importi non particolarmente gravosi, si ritiene che possano rientrare tra le spese straordinarie non bisognose di preventivo accordo o di autonomo titolo esecutivo le seguenti voci: Per_
- trasporto giornaliero di per euro 58,50;
- materiale scolastico di entrambi i figli, per euro 163,05;
- feste di compleanno dei figli, per euro 171,69; Per_
- attività sportive di e per euro 160,99; Per_1
- spese farmaceutiche, per euro 19,95.
In relazione a tali spese, la sentenza di primo grado deve essere dunque confermata.
L'allegazione dell'appellante circa il fatto che il giudice di primo grado sia andato ultra petita in relazione alle spese di trasporto per il figlio , in quanto non oggetto di richiesta Per_1 da parte dell'appellata, è infondata. In realtà, il Tribunale ha escluso le suddette spese, le quali più propriamente, sono riferite all'acquisto di abbigliamento da moto per il figlio e a Per_1
una multa per violazione del Codice della Strada (in proposito, si veda il riepilogo allegato all'atto di precetto). Non sussiste pertanto l'interesse di a impugnare la statuizione Parte_1
in discussione.
Con riguardo, invece, alle spese dedotte da per i canoni di locazione CP_1
Per_ dell'alloggio universitario della figlia in Venezia e per i trasporti da e per la medesima città (a seguito dell'iscrizione alla facoltà di architettura), si osserva che ai sensi dell'art. 337- ter, comma 3, c.c., in caso di esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione dei figli sono assunte di comune accordo tra i genitori.
Inoltre, secondo un recente orientamento della Corte di Cassazione in tema di mantenimento dei figli, in caso di frequentazione di facoltà universitarie lontano dal luogo di residenza, le spese relative all'alloggio rientrano tra le vere e proprie spese straordinarie, in ragione della loro usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilità, al tempo della determinazione dell'assegno, della sede presso cui lo studente deciderà di svolgere i propri studi
(in tal senso Cass. n. 7169/2024 e Cass. n. 19532/2023).
Nel caso di specie, è pacifico che tra le parti non sia intercorso alcun accordo circa il fatto che
Per_ la figlia si iscrivesse alla facoltà di architettura a Venezia, avendo Parte_1
pagina 8 di 10 espressamente manifestato il proprio dissenso sul punto. Inoltre, l'importo dell'assegno di
Per_ mantenimento è stato determinato giudizialmente nel 2015, quando la figlia aveva dodici anni e non era prevedibile se e quale percorso universitario la stessa avrebbe deciso di intraprendere.
Alla luce della straordinarietà di tale spesa e della mancanza di previo accordo tra le parti, CP_1
non ha diritto di ottenere, sulla base del titolo posto a fondamento del precetto opposto,
[...] il rimborso del 50% delle spese relative alla locazione dell'immobile a Venezia, né delle spese Per_ di trasporto sostenute dalla figlia da e per la città di Venezia.
Limitatamente ai suddetti esborsi, per un totale di euro 1.554,19 (euro 1.292,50 per spese di locazione ed euro 261,69 per spese di trasporto), il secondo motivo di appello merita accoglimento, con conseguente riforma, sul punto, della sentenza impugnata.
3)
Con il terzo motivo di appello, ha riproposto la domanda formulata in Parte_1
primo grado per ottenere il pagamento da parte di della somma di euro 2.065,00, a CP_1 seguito dell'acquisto di un'autovettura per . In merito, l'appellante ha rappresentato Per_1
l'esistenza di un accordo tra le parti circa il fatto che avrebbe sostenuto i costi di Parte_1 acquisto di un'autovettura per per un massimo di euro 3.000,00. Per_1
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l'appellante non ha adeguatamente provato la sussistenza di tale accordo tra i genitori. Al riguardo, infatti, ha Parte_1 prodotto soltanto alcuni screenshot di conversazioni “Whatsapp” intercorse con il figlio
, ma non ha dimostrato il coinvolgimento diretto di . Per_1 CP_1
L'esborso in discussione, inoltre, in ragione dei suoi caratteri di occasionalità, gravosità e voluttuarietà, rientra sicuramente tra le spese straordinarie imprevedibili;
di conseguenza, per ottenerne il rimborso, in assenza di accordo preventivo, dovrà munirsi di Parte_1
autonomo titolo esecutivo.
Anche il terzo motivo di appello deve essere, pertanto, rigettato.
4)
L'accoglimento parziale del secondo motivo di appello e la conseguente riforma parziale della sentenza impugnata comporta la necessità di procedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello.
*
pagina 9 di 10 Per tutto quanto sin qui argomentato, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto viene confermata, va riconosciuto a CP_1
il diritto ad agire esecutivamente, sulla base dell'atto di precetto notificato a in Parte_1
data 5 marzo 2024, per la minore somma di euro 6.962,98 (i.e.: euro 8.517,17 – euro 1.554,19; al riguardo, va anche precisato che l'importo di euro 2.500,00 versato da in data Parte_1
1° ottobre 2024 era già stato scomputato dal dovuto nella sentenza impugnata).
Avuto riguardo all'esito finale della lite e, in particolare, al solo parziale accoglimento dell'opposizione articolata in più capi di domanda, ricorrono i presupposti per compensare integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. Nella condotta dell'appellata non sono ravvisabili elementi di dolo o colpa grave sicché non può trovare accoglimento la domanda di condanna per responsabilità aggravata formulala dall'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 48/2025, pubblicata il 15/01/2025,
[...]
così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, accerta che ha diritto ad agire CP_1
esecutivamente, sulla base dell'atto di precetto notificato a in data 5 marzo Parte_1
2024, per il minor importo di euro 6.962,98;
2) compensa integralmente fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Roberto Aponte
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Silvia Mancarella, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
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