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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2974/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. SCARASCIA GIOVANNI, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. COLLUTO RAFFAELE, procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con Verbale n. V012330 del 08.06.2021, notificato in data 06/07/2021, il corpo della
Polizia Locale del Comune di ha contestato a la violazione CP_1 Parte_1 dell'art. 142 C.d.S. co. 9, per il superamento del limite di velocità vigente sulla SS 16 al km 981+549, direzione Maglie, superamento compiuto in data 26.4.2024, per mezzo del veicolo tg. FG468SF; violazione accertata con apparecchiatura Photored F17Dr.
Avverso tale verbale in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto Parte_1
opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, eccependo la prescrizione dei termini di notifica del verbale, l'incompetenza dell'organo accertatore, l'omessa prova della taratura periodica dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, l'insufficienza dell'omologazione della casa produttrice, l'assenza di idonea segnaletica di avvertimento della presenza dell'autovelox, l'omessa contestazione immediata della violazione e la carenza motivazionale, l'insufficienza delle prove prodotte dall'ente accertatore. Il si è costituito in giudizio, contestando l'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
2. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace Parte_1
dinanzi al Tribunale di Lecce, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente rigettato l'eccezione relativa alla taratura e omologazione dello strumento e riproponendo le medesime ulteriori doglianze formulate in primo grado.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
integrale della decisione del giudice di prime cure.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V, sent. 11/05/2018, n.
11458).
Come esposto in premessa, si è opposto al verbale di accertamento Parte_1 eccependo l'irregolarità dell'apparecchiatura usata per la rilevazione, esponendo le ragioni per le quali l'apparecchiatura deve ritenersi non affidabile, in quanto non dotata dei requisiti di legge.
Il si è difeso sul punto, ritenendo che l'apparecchiatura sia Controparte_1
omologata e regolarmente tarata, oltre ad aver subito tutti i controlli tecnici preventivi per verificarne il perfetto funzionamento, sebbene abbia prodotto solo decreti di approvazione del MIT, certificati di taratura e decreto del Prefetto.
Al riguardo si osserva quanto segue. Con ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, la Corte di Cassazione ha precisato che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”, evidenziando come, nell'ipotesi di eccezioni sulla regolarità degli strumenti utilizzati per la rilevazione,
l'onere della prova gravi sull'amministrazione.
Nel caso in esame, con riferimento all'apparecchio Photored F17Dr utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, non emerge alcuna evidenza documentale circa l'avvenuta omologazione: invero, è in atti un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del trasporti n. 257/2016 che attiene all'avvenuta approvazione del dispositivo “Photored F17Dr.”
Sul punto, pertanto, è doveroso tenere conto di quanto ha statuito la Suprema Corte nell'ordinanza sopra citata, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. A tale approdo giurisprudenziale la Suprema
Corte è giunta argomentando che “i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Nella medesima pronuncia la Corte ha, poi, evidenziato che “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove
l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
Alla luce delle considerazioni svolte nel citato arresto giurisprudenziale dalla Suprema
Corte, il aveva l'onere di dimostrare in giudizio l'avvenuta omologazione CP_1 dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione. Tale onere, tuttavia, è rimasto inevaso, avendo la p.a. appellata prodotto solo i decreti ministeriali recanti l'approvazione del dispositivo oggetto di censura da parte dell'appellante.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
In definitiva, deve concludersi per l'accoglimento del gravame.
In ragione della novità giurisprudenziale intervenuta sulla questione, dirimente per la fattispecie in esame, circa la non equipollenza dei procedimenti di omologazione e approvazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Pt_1
avverso la sentenza n. 6969/2021 del Giudice di Pace di Lecce, depositata il
[...]
08.10.2021:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Verbale opposto;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 13.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Matteo Muci.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Silvia Saracino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 2974/2022 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. SCARASCIA GIOVANNI, procuratore domiciliatario;
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. COLLUTO RAFFAELE, procuratore domiciliatario;
- appellato -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con Verbale n. V012330 del 08.06.2021, notificato in data 06/07/2021, il corpo della
Polizia Locale del Comune di ha contestato a la violazione CP_1 Parte_1 dell'art. 142 C.d.S. co. 9, per il superamento del limite di velocità vigente sulla SS 16 al km 981+549, direzione Maglie, superamento compiuto in data 26.4.2024, per mezzo del veicolo tg. FG468SF; violazione accertata con apparecchiatura Photored F17Dr.
Avverso tale verbale in persona del legale rappresentante p.t., ha proposto Parte_1
opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Lecce, eccependo la prescrizione dei termini di notifica del verbale, l'incompetenza dell'organo accertatore, l'omessa prova della taratura periodica dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, l'insufficienza dell'omologazione della casa produttrice, l'assenza di idonea segnaletica di avvertimento della presenza dell'autovelox, l'omessa contestazione immediata della violazione e la carenza motivazionale, l'insufficienza delle prove prodotte dall'ente accertatore. Il si è costituito in giudizio, contestando l'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Il Giudice di Pace ha rigettato il ricorso.
2. – ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace Parte_1
dinanzi al Tribunale di Lecce, contestandone la motivazione per aver il giudice di prime cure erroneamente rigettato l'eccezione relativa alla taratura e omologazione dello strumento e riproponendo le medesime ulteriori doglianze formulate in primo grado.
Si è costituito il , chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1
integrale della decisione del giudice di prime cure.
La causa è stata istruita con acquisizione del fascicolo di primo grado ed è stata trattenuta in decisione, previa discussione in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. – Valutato il complesso delle risultanze acquisite, ritiene il decidente che l'appello sia meritevole di accoglimento.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza
a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, sent. 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V, sent. 11/05/2018, n.
11458).
Come esposto in premessa, si è opposto al verbale di accertamento Parte_1 eccependo l'irregolarità dell'apparecchiatura usata per la rilevazione, esponendo le ragioni per le quali l'apparecchiatura deve ritenersi non affidabile, in quanto non dotata dei requisiti di legge.
Il si è difeso sul punto, ritenendo che l'apparecchiatura sia Controparte_1
omologata e regolarmente tarata, oltre ad aver subito tutti i controlli tecnici preventivi per verificarne il perfetto funzionamento, sebbene abbia prodotto solo decreti di approvazione del MIT, certificati di taratura e decreto del Prefetto.
Al riguardo si osserva quanto segue. Con ordinanza n. 10505 del 18.04.2024, la Corte di Cassazione ha precisato che “in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità, la funzionalità deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore
(Cass. n. 14597/2021) e la relativa prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. 3335/2024)”, evidenziando come, nell'ipotesi di eccezioni sulla regolarità degli strumenti utilizzati per la rilevazione,
l'onere della prova gravi sull'amministrazione.
Nel caso in esame, con riferimento all'apparecchio Photored F17Dr utilizzato per la rilevazione dell'infrazione, non emerge alcuna evidenza documentale circa l'avvenuta omologazione: invero, è in atti un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e del trasporti n. 257/2016 che attiene all'avvenuta approvazione del dispositivo “Photored F17Dr.”
Sul punto, pertanto, è doveroso tenere conto di quanto ha statuito la Suprema Corte nell'ordinanza sopra citata, in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità: “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del
d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”. A tale approdo giurisprudenziale la Suprema
Corte è giunta argomentando che “i procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, devono considerarsi distinti, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Nella medesima pronuncia la Corte ha, poi, evidenziato che “l'omologazione consiste in una procedura che, pur essendo amministrativa come l'approvazione, si differenzia da quest'ultima, in quanto ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142 C.d.S. (laddove
l'utilizzo dell'espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità)”.
Alla luce delle considerazioni svolte nel citato arresto giurisprudenziale dalla Suprema
Corte, il aveva l'onere di dimostrare in giudizio l'avvenuta omologazione CP_1 dell'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione dell'infrazione. Tale onere, tuttavia, è rimasto inevaso, avendo la p.a. appellata prodotto solo i decreti ministeriali recanti l'approvazione del dispositivo oggetto di censura da parte dell'appellante.
Attesa la fondatezza del primo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
In definitiva, deve concludersi per l'accoglimento del gravame.
In ragione della novità giurisprudenziale intervenuta sulla questione, dirimente per la fattispecie in esame, circa la non equipollenza dei procedimenti di omologazione e approvazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da Pt_1
avverso la sentenza n. 6969/2021 del Giudice di Pace di Lecce, depositata il
[...]
08.10.2021:
- In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il Verbale opposto;
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite di secondo grado.
Lecce, 13.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Silvia Saracino
La presente sentenza è redatta su bozza predisposta dal funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Matteo Muci.