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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 05/12/2024, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 367/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice dott.ssa Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 367/2022 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Parte_1 C.F._1
Mastrangelo, presso il cui studio in SA EV (FG), alla via Marcello Del Giudice n.3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresento e difeso dall'Avv. Carmela CP_1 C.F._2
Sforza, presso il cui studio in Cerignola (FG), via Masaniello n. 19, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.06.2024 il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice delegato dal Collegio, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. in data 19.09.2024 ha emesso parere favorevole. pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2022, - premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 10.10.1988 in SA EV (FG) con
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SA EV al N. 278, CP_1
Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1988; che dalla loro unione sono nate due figlie, (34 anni) e (30 anni), Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Foggia con Decreto del
09.01.2020 (RG 2635/2019) ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che la ricorrente ha successivamente adito il Tribunale di Foggia per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG 6759/2021); che avendo il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 14.02.2022, dichiarato la propria incompetenza territoriale (risiedendo il resistente nel Comune di Campomarino -CB-), per essere competente il Tribunale di Larino (CB) - ha riassunto il procedimento dinanzi a questo Tribunale affinché: dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
CP_1 venga posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla Guida un assegno mensile nella misura di € 500,00; venga riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la percentuale del 40% dell'indennità relativa al TFR (Trattamento di fine rapporto) che lo avrà diritto di percepire al momento CP_1
della cessazione del proprio rapporto di lavoro, in relazione alla durata del rapporto matrimoniale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale di accogliere le CP_1
seguenti conclusioni (già rassegnate dinanzi al Tribunale di Foggia):
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
l'esponente in data 10.10.1988 nel Comune di SA EV;
2. nulla a titolo di assegno divorzile per la per le ragioni suindicate;
Pt_1
3. nessun diritto sul TFR che sarà corrisposto allo a termine del rapporto lavorativo”. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 30.06.2022, il Presidente, con ordinanza emessa all'esito della stessa, in assenza di figli minori e di richiesta delle parti, non ha adottato i provvedimenti urgenti, e ha rinviato la causa dinanzi al Giudice Istruttore. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc, il giudice, all'udienza del 15.02.2023, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni pagina 2 di 10 all'udienza del 15.03.2023, all'esito della quale ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale la ricorrente si è riportata alle proprie richieste economiche già avanzate;
il resistente ha chiesto, in aggiunta alle conclusioni già precedentemente formulate, la condanna della ricorrente ex art. 96, commi 1 e 3 cpc.
Con Sentenza parziale sullo status n. 332/2023 pubblicata il 27.06.2023 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con successiva Ordinanza del 28.06.2023, il giudice – “rilevato che la stessa, nel pronunciare sullo status, contiene un errore materiale al punto b), laddove “stabilisce il mantenimento dei figli maggiorenni ed i rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi in conformità delle condizioni indicate al riguardo nel verbale dell'udienza di comparizione/note sostitutive dell'udienza di comparizione del
15/03/2023, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte”, in quanto nessun accordo è stato raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio - ha fissato l'udienza del 19.09.2023 per la correzione dell'errore materiale e per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 13.12.2023, il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“trasformazione del rito;
Versamento, da parte del sig. in favore della sig.ra , della CP_1 Pt_1 somma di €. 4.000,00; compensazione delle spese di lite”. Poiché soltanto il resistente ha accettato la proposta, a scioglimento della riserva assunta alla stessa udienza, con ordinanza del 22.02.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 12.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. in data 19.09.2024 ha emesso parere favorevole.
Tenuto conto dell'intervenuta sentenza parziale sullo stato, oggetto di contesa tra le parti resta soltanto il riconoscimento o meno di un assegno di divorzio in favore della sig.ra e a carico del Pt_1
marito, nonché il conseguente diritto della stessa a percepire la percentuale del 40% dell'indennità relativa al TFR all'atto di cessazione del rapporto di lavoro dello CP_1
In merito al riconoscimento dell'assegno divorzile, giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro pagina 3 di 10 rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale
(art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n.
7069/2024). Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
Occorre dunque un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio sopportato dal coniuge più debole in nome delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
"perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel
pagina 4 di 10 riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n. 10016/2023).
In assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli, anche in una visione prospettica, per ragioni oggettive.
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ., n. 27948/2022).
Nella fattispecie in esame, deve in primo luogo considerarsi la durata ultratrentennale della vita coniugale, avviata nel 1988 (anno del matrimonio) – allorchè i coniugi avevano, rispettivamente, 25 anni la ricorrente e 22 anni il resistente - e protrattasi sino al 2020 (anno della separazione), nonché
l'età della richiedente l'assegno (61 anni).
La ricorrente ha dichiarato, alla prima udienza del 30.06.2022, di essere disoccupata, di aver svolto in passato qualche piccolo lavoretto saltuario in nero come baby sitter, segretaria in uno studio fotografico e commessa in un negozio di torrefazione;
che prima del matrimonio era titolare solo nominale di un negozio di alimentari di fatto gestito dai propri genitori, i quali lo hanno ceduto nel
1990/1991; ha altresì affermato nel ricorso introduttivo che è sempre stata disoccupata per espressa volontà del marito che le ha impedito di lavorare a causa della sua estrema gelosia;
di essersi pertanto sempre dedicata totalmente alla cura delle figlie e della gestione della casa, adoperandosi, quindi, come casalinga;
che la sua attuale età le impedisce di reperire un'attività lavorativa, anche solo saltuaria, che le consenta di essere autosufficiente;
che è affetta da una patologia invalidante (“rizoartrosi” bilaterale) che le causa dolori e le inibisce la funzione prensile e di essersi sottoposta, per tali motivi, dapprima ad pagina 5 di 10 un intervento chirurgico alla mano sinistra nel 2016 e poi alla mano destra nel 2022. Ha sostenuto, inoltre, che il marito è un Carabiniere sin dal 1984 presso il Comando di Foggia e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 e che a breve maturerà il diritto ad avanzare domanda di pensionamento e quindi il diritto a percepire il TFR.
Lo dal suo canto, contestando le conclusioni avverse e chiedendone il rigetto, ha CP_1
affermato che la ricorrente vive (o spesso si trova) a Bologna - città in cui si trovano le figlie e una nipote che lavora presso un'agenzia interinale e luogo ove peraltro risultano tutti i pagamenti in uscita con carta i prelevamenti bancomat (circostanza questa espressamente contestata dalla la quale Pt_1
ha asserito di essere contitolare, unitamente alla figlia che vive a Bologna, di un conto corrente acceso presso la filiale Unicredit di SA EV per ragioni di opportunità) -; è capace e perfettamente abile al lavoro, avendo la stessa lavorato regolarmente assunta dal 1986 al 1991 e di aver presentato domanda nel 2014 per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale Ata e che oggi continua a lavorare in nero (circostanza contestata dalla la quale ha invece sostenuto di Pt_1 trovarsi in difficoltà economiche, tanto da essere stata costretta a ricorrere alla vendita di oggetti d'oro usato e che dunque, le somme a lei pervenute non sono da imputare a compensi per “lavoro in nero”, quanto al ricavato di tali vendite); che la patologia della Guida non è invalidante e che tale disturbo peraltro è stato diagnosticato da una struttura privata - e dunque manca un accertamento/riconoscimento da parte di una commissione medica (ASL/Inps) della presunta invalidità
- e che, in ogni caso, l'intervento cui si è sottoposto la moglie ha risolto ogni problema di mobilità articolare, tanto che la stessa ha ripreso la propria gestualità quotidiana. Ha infine sostenuto di essere affetto da infermità di salute per le quali nel settembre 2006 gli è stata riconosciuta un'infermità di servizio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e, infine, che ha dovuto ricorrere nel giugno
2021 ad un prestito Inps di € 5.100,00 da restituire in 48 rate.
Le parti hanno dichiarato (seppur con difformi accenti) di aver risolto, successivamente all'omologa della separazione, tutte le problematiche patrimoniali, compresa l'attribuzione e/o vendita dei beni immobili con la stesura di atti notarili ad hoc. In particolare, la ha ceduto la propria Pt_1 quota di proprietà (50%) dell'immobile sito in Campomarino allo (che ammonta a € 21.600), CP_1
mentre questi ha ceduto alla la propria quota di proprietà (50%) della casa coniugale sita in SA Pt_1
EV (che ammonta a € 45.050,00). In ordine al box, pertinenza della prima casa, la (già Pt_1
proprietaria del 50%) ha acquistato il restante 50% (di proprietà del marito) nel marzo del 2021 (per la somma di € 9.600).
Lo nella comparsa conclusionale contesta l'affermazione della sull'importo del CP_1 Pt_1
proprio stipendio, sostenendo di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.700,00 e che le altre pagina 6 di 10 voci della busta paga consistono in indennità in servizio, le quali verranno meno alla cessazione dal servizio. In secondo luogo, evidenzia il notevole aumento di ricchezza derivato alla Guida dalla cessione delle quote di proprietà dello in esecuzione degli accordi di separazione. La CP_1 Pt_1 infatti, è divenuta proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale in SA EV (che continua ad essere arredata da mobili acquistati dallo e rimasti in uso alla , dal valore economico CP_1 Pt_1
nettamente superiore rispetto alla casa in Campomarino, che, peraltro è stata spogliata di ogni bene mobile di valore dalla Conclude, dunque, sostenendo che non sussiste alcuna disparità Pt_1
economica tra i coniugi e che dunque nulla è da lui dovuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile, nè con riguardo al TFR.
La ricorrente in sede di udienza di comparizione delle parti del 30.06.2022 ha dichiarato di avere come titolo di studio un diploma di ragioniera e di aver svolto in passato solo lavori di breve durata.
Non risulta provato che la Guida, dedicandosi alla famiglia, abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, sacrificando le proprie e concrete aspettative professionali o di aver in tal maniera avvantaggiato il coniuge contribuendo all'avanzamento di carriera dello stesso. Lo CP_1
come dichiarato dalla moglie, è Carabiniere dal 1984 (e, dunque, già anteriormente al matrimonio, avvenuto nel 1988) ed ha continuato nella propria attività lavorativa anche in costanza di matrimonio, mentre la moglie, che aveva svolto fino ad allora brevi lavori, si è occupata della gestione della casa, della famiglia e della crescita delle figlie.
Guardando al solo aspetto reddituale, è pacifica l'esistenza di un divario nella situazione economica delle parti. Ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno in funzione compensativo-perequativa, essendo necessario indagare sulla causa del divario stesso.
A questo proposito non risulta provato, ad avviso del collegio, che l'apporto della Guida alla conduzione della vita familiare e all'allevamento delle figlie abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito, ovvero per la formazione del patrimonio di costui. Del pari, non vi è prova di significative rinunce effettuate dalla ricorrente durante la vita coniugale, ed a questo proposito va presunto, di contro, che la decisione della ricorrente, in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla vita casalinga sia riconducibile ad una scelta comune tra i coniugi, (sul punto è generica l'affermazione della per cui il marito le ha impedito di lavorare a causa della sua gelosia). Pt_1
Tutto ciò consente di escludere il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa.
Tuttavia, come detto, nell'ipotesi in cui il richiedente l'assegno non disponga di mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali al momento dello scioglimento del matrimonio, è possibile riconoscere un assegno divorzile in funzione pagina 7 di 10 meramente assistenziale. Tuttavia, sotto il profilo del quantum, in tale eventualità l'assegno dovrà essere ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Pertanto, avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti come, come documentata in atti, considerato che la capacità lavorativa della ricorrente - seppur lavorasse in nero come sostenuto dal marito - deve essere valutata tenendo conto dell'età della medesima (61 anni) e della lunga durata della vita matrimoniale - durante la quale la ha comunque apportato il proprio Pt_1
contributo alla conduzione della vita familiare -, questo Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile nella sua CP_1 Pt_1 componente assistenziale, la somma di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In merito poi alla richiesta della ricorrente di corresponsione, in suo favore, di una quota pari al
40% dell'indennità relativa al TFR che lo avrà diritto di percepire all'atto della cessazione CP_1
del rapporto di lavoro, in relazione alla durata del rapporto matrimoniale, deve osservarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile (ai sensi dell'art. 5), a una percentuale dell'indennità di fine rapporto - pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio - percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ritiene che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge - ossia la titolarità dell'assegno divorzile e il mancato passaggio a nuove nozze – debba essere verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato e percepito (Cass. civ., n. 24403/2022; Cass. civ., n. 5719/2004)
In sintesi, insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, sorge anche il diritto dell'ex coniuge pagina 8 di 10 a percepire una sua quota, in presenza dei presupposti di cui all'art. 12 bis.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che il periodo di matrimonio da prendere in considerazione per il calcolo della quota di TFR comprende anche il periodo in cui gli obblighi matrimoniali si sospendono per l'intervento della separazione. La Corte di Cassazione con la sent. n. 15299/2007 ha illustrato la modalità di calcolo della quota: “l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo”.
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 e al ricorrere dei presupposti elencati, spetta alla ricorrente un'indennità pari 40% del T.F.R., con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro, che l'ex coniuge maturerà al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, non merita accoglimento e va dunque rigettata la domanda dello di condanna CP_1
della ricorrente, ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., poiché le motivazioni sopra illustrate dimostrano che la domanda della era parzialmente fondata e non temerariamente intrapresa. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/22 (valore minimo, scaglione indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, stante la sentenza non definitiva n. 332/2023 di questo
[...]
Tribunale con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) corregge la sentenza non definitiva n. 332/2023 nel senso che laddove è scritto “stabilisce il mantenimento dei figli maggiorenni ed i rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi in conformità delle condizioni indicate al riguardo nel verbale dell'udienza di comparizione/note sostitutive dell'udienza di comparizione del 15/03/2023, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte”, leggasi “rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento”;
2) accoglie parzialmente la domanda promossa da e per l'effetto pone a Parte_2
carico di , a far data dalla pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere alla stessa, a titolo di assegno di divorzio, la somma pagina 9 di 10 mensile di € 150,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2) riconosce a il diritto a percepire la percentuale, nella misura del 40%, Parte_1 dell'indennità di fine rapporto (TFR) che verrà liquidata a in conseguenza della CP_1
cessazione del proprio rapporto di lavoro;
3) condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che CP_1
si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) rigetta la domanda dello di condanna della Guida ai sensi dell'art. 96, commi 1 CP_1
e 3 cpc.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.12.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott.ssa Silvia Cucchiella Giudice dott.ssa Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 367/2022 avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Lidia Parte_1 C.F._1
Mastrangelo, presso il cui studio in SA EV (FG), alla via Marcello Del Giudice n.3, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresento e difeso dall'Avv. Carmela CP_1 C.F._2
Sforza, presso il cui studio in Cerignola (FG), via Masaniello n. 19, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
MINISTERO CP_2
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.06.2024 il dott. Rinaldo D'Alonzo, in funzione di Giudice delegato dal Collegio, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Il P.M. in data 19.09.2024 ha emesso parere favorevole. pagina 1 di 10 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.04.2022, - premesso: Parte_1
di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 10.10.1988 in SA EV (FG) con
, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di SA EV al N. 278, CP_1
Parte II, Serie A Ufficio 1 del Registro degli atti di matrimonio dell'Anno 1988; che dalla loro unione sono nate due figlie, (34 anni) e (30 anni), Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che il Tribunale di Foggia con Decreto del
09.01.2020 (RG 2635/2019) ha omologato la separazione personale dei coniugi;
che la ricorrente ha successivamente adito il Tribunale di Foggia per ottenere la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio (RG 6759/2021); che avendo il Tribunale di Foggia, con ordinanza del 14.02.2022, dichiarato la propria incompetenza territoriale (risiedendo il resistente nel Comune di Campomarino -CB-), per essere competente il Tribunale di Larino (CB) - ha riassunto il procedimento dinanzi a questo Tribunale affinché: dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
CP_1 venga posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla Guida un assegno mensile nella misura di € 500,00; venga riconosciuto il diritto della ricorrente a percepire la percentuale del 40% dell'indennità relativa al TFR (Trattamento di fine rapporto) che lo avrà diritto di percepire al momento CP_1
della cessazione del proprio rapporto di lavoro, in relazione alla durata del rapporto matrimoniale, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale di accogliere le CP_1
seguenti conclusioni (già rassegnate dinanzi al Tribunale di Foggia):
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
l'esponente in data 10.10.1988 nel Comune di SA EV;
2. nulla a titolo di assegno divorzile per la per le ragioni suindicate;
Pt_1
3. nessun diritto sul TFR che sarà corrisposto allo a termine del rapporto lavorativo”. CP_1
All'udienza di comparizione delle parti del 30.06.2022, il Presidente, con ordinanza emessa all'esito della stessa, in assenza di figli minori e di richiesta delle parti, non ha adottato i provvedimenti urgenti, e ha rinviato la causa dinanzi al Giudice Istruttore. Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6 cpc, il giudice, all'udienza del 15.02.2023, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti e delle rispettive allegazioni difensive, senza la necessità di procedere all'attività istruttoria indicata dalle parti, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni pagina 2 di 10 all'udienza del 15.03.2023, all'esito della quale ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Nella comparsa conclusionale la ricorrente si è riportata alle proprie richieste economiche già avanzate;
il resistente ha chiesto, in aggiunta alle conclusioni già precedentemente formulate, la condanna della ricorrente ex art. 96, commi 1 e 3 cpc.
Con Sentenza parziale sullo status n. 332/2023 pubblicata il 27.06.2023 questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con successiva Ordinanza del 28.06.2023, il giudice – “rilevato che la stessa, nel pronunciare sullo status, contiene un errore materiale al punto b), laddove “stabilisce il mantenimento dei figli maggiorenni ed i rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi in conformità delle condizioni indicate al riguardo nel verbale dell'udienza di comparizione/note sostitutive dell'udienza di comparizione del
15/03/2023, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte”, in quanto nessun accordo è stato raggiunto tra le parti in ordine alle condizioni di divorzio - ha fissato l'udienza del 19.09.2023 per la correzione dell'errore materiale e per il prosieguo del giudizio.
All'udienza del 13.12.2023, il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“trasformazione del rito;
Versamento, da parte del sig. in favore della sig.ra , della CP_1 Pt_1 somma di €. 4.000,00; compensazione delle spese di lite”. Poiché soltanto il resistente ha accettato la proposta, a scioglimento della riserva assunta alla stessa udienza, con ordinanza del 22.02.2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 12.06.2024 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico
Ministero e, quindi, al tribunale in camera di consiglio per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. in data 19.09.2024 ha emesso parere favorevole.
Tenuto conto dell'intervenuta sentenza parziale sullo stato, oggetto di contesa tra le parti resta soltanto il riconoscimento o meno di un assegno di divorzio in favore della sig.ra e a carico del Pt_1
marito, nonché il conseguente diritto della stessa a percepire la percentuale del 40% dell'indennità relativa al TFR all'atto di cessazione del rapporto di lavoro dello CP_1
In merito al riconoscimento dell'assegno divorzile, giova in primo luogo rilevare che, a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all'art. 143 c.c., una volta sciolto il matrimonio civile o cessati gli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento giudiziale, passato in giudicato, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dalla legge -, il rapporto matrimoniale si estingue definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, sia dei loro pagina 3 di 10 rapporti economico-patrimoniali e, in particolare, del reciproco dovere di assistenza morale e materiale
(art.143, comma 2 cc), fermo ovviamente, in presenza di figli, l'esercizio della responsabilità genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi gli ex coniugi.
A seguito della pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte (sent. n.18287/2018), all'assegno di divorzio deve attribuirsi una funzione assistenziale - che comporta la necessità di valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente l'assegno e l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, ai sensi della L. n. 898/1970, art. 5, comma 6 - ed in pari misura compensativa e perequativa, in presenza di specifica prospettazione del sacrificio sopportato dal coniuge economicamente più debole per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il richiedente ha l'onere di dimostrare), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia e, in tal modo, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale.
Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi, che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6 prima parte L. n. 898/1970. I criteri di cui all'art. 5, comma 6 L. div. costituiscono, nel loro complesso, il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all' an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur (Cass. civ., n.
7069/2024). Dunque, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico- patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente l'assegno alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto, tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà.
Occorre dunque un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, della situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio sopportato dal coniuge più debole in nome delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno
"perequativo", cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale. Anche recentemente, il giudice della nomofilachia ha osservato che “In tema di assegno divorzile, il criterio compensativo-perequativo, che deve guidare il giudice di merito nel
pagina 4 di 10 riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore della parte economicamente più debole ed alla sua determinazione, richiede di valutare gli effetti e le conseguenze delle scelte operate dai coniugi durante il matrimonio e quindi di tenere in considerazione non solo le eventuali occasioni di lavoro mancate ma anche di apprezzare i vantaggi ottenuti da un coniuge, ricollegabili al contributo fornito dall'altro, in termini di supporto materiale e contributivo alla carriera” (Cass. civ., n. 10016/2023).
In assenza della prova del suddetto nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, qualora il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non può procurarseli, anche in una visione prospettica, per ragioni oggettive.
In definitiva, il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi. Detto assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali/reddituali – che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio – al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo in tal caso assorbito l'eventuale obbligo assistenziale (Cass. civ., n. 27948/2022).
Nella fattispecie in esame, deve in primo luogo considerarsi la durata ultratrentennale della vita coniugale, avviata nel 1988 (anno del matrimonio) – allorchè i coniugi avevano, rispettivamente, 25 anni la ricorrente e 22 anni il resistente - e protrattasi sino al 2020 (anno della separazione), nonché
l'età della richiedente l'assegno (61 anni).
La ricorrente ha dichiarato, alla prima udienza del 30.06.2022, di essere disoccupata, di aver svolto in passato qualche piccolo lavoretto saltuario in nero come baby sitter, segretaria in uno studio fotografico e commessa in un negozio di torrefazione;
che prima del matrimonio era titolare solo nominale di un negozio di alimentari di fatto gestito dai propri genitori, i quali lo hanno ceduto nel
1990/1991; ha altresì affermato nel ricorso introduttivo che è sempre stata disoccupata per espressa volontà del marito che le ha impedito di lavorare a causa della sua estrema gelosia;
di essersi pertanto sempre dedicata totalmente alla cura delle figlie e della gestione della casa, adoperandosi, quindi, come casalinga;
che la sua attuale età le impedisce di reperire un'attività lavorativa, anche solo saltuaria, che le consenta di essere autosufficiente;
che è affetta da una patologia invalidante (“rizoartrosi” bilaterale) che le causa dolori e le inibisce la funzione prensile e di essersi sottoposta, per tali motivi, dapprima ad pagina 5 di 10 un intervento chirurgico alla mano sinistra nel 2016 e poi alla mano destra nel 2022. Ha sostenuto, inoltre, che il marito è un Carabiniere sin dal 1984 presso il Comando di Foggia e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.000,00 e che a breve maturerà il diritto ad avanzare domanda di pensionamento e quindi il diritto a percepire il TFR.
Lo dal suo canto, contestando le conclusioni avverse e chiedendone il rigetto, ha CP_1
affermato che la ricorrente vive (o spesso si trova) a Bologna - città in cui si trovano le figlie e una nipote che lavora presso un'agenzia interinale e luogo ove peraltro risultano tutti i pagamenti in uscita con carta i prelevamenti bancomat (circostanza questa espressamente contestata dalla la quale Pt_1
ha asserito di essere contitolare, unitamente alla figlia che vive a Bologna, di un conto corrente acceso presso la filiale Unicredit di SA EV per ragioni di opportunità) -; è capace e perfettamente abile al lavoro, avendo la stessa lavorato regolarmente assunta dal 1986 al 1991 e di aver presentato domanda nel 2014 per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il personale Ata e che oggi continua a lavorare in nero (circostanza contestata dalla la quale ha invece sostenuto di Pt_1 trovarsi in difficoltà economiche, tanto da essere stata costretta a ricorrere alla vendita di oggetti d'oro usato e che dunque, le somme a lei pervenute non sono da imputare a compensi per “lavoro in nero”, quanto al ricavato di tali vendite); che la patologia della Guida non è invalidante e che tale disturbo peraltro è stato diagnosticato da una struttura privata - e dunque manca un accertamento/riconoscimento da parte di una commissione medica (ASL/Inps) della presunta invalidità
- e che, in ogni caso, l'intervento cui si è sottoposto la moglie ha risolto ogni problema di mobilità articolare, tanto che la stessa ha ripreso la propria gestualità quotidiana. Ha infine sostenuto di essere affetto da infermità di salute per le quali nel settembre 2006 gli è stata riconosciuta un'infermità di servizio dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e, infine, che ha dovuto ricorrere nel giugno
2021 ad un prestito Inps di € 5.100,00 da restituire in 48 rate.
Le parti hanno dichiarato (seppur con difformi accenti) di aver risolto, successivamente all'omologa della separazione, tutte le problematiche patrimoniali, compresa l'attribuzione e/o vendita dei beni immobili con la stesura di atti notarili ad hoc. In particolare, la ha ceduto la propria Pt_1 quota di proprietà (50%) dell'immobile sito in Campomarino allo (che ammonta a € 21.600), CP_1
mentre questi ha ceduto alla la propria quota di proprietà (50%) della casa coniugale sita in SA Pt_1
EV (che ammonta a € 45.050,00). In ordine al box, pertinenza della prima casa, la (già Pt_1
proprietaria del 50%) ha acquistato il restante 50% (di proprietà del marito) nel marzo del 2021 (per la somma di € 9.600).
Lo nella comparsa conclusionale contesta l'affermazione della sull'importo del CP_1 Pt_1
proprio stipendio, sostenendo di percepire una retribuzione mensile di circa € 1.700,00 e che le altre pagina 6 di 10 voci della busta paga consistono in indennità in servizio, le quali verranno meno alla cessazione dal servizio. In secondo luogo, evidenzia il notevole aumento di ricchezza derivato alla Guida dalla cessione delle quote di proprietà dello in esecuzione degli accordi di separazione. La CP_1 Pt_1 infatti, è divenuta proprietaria esclusiva dell'ex casa coniugale in SA EV (che continua ad essere arredata da mobili acquistati dallo e rimasti in uso alla , dal valore economico CP_1 Pt_1
nettamente superiore rispetto alla casa in Campomarino, che, peraltro è stata spogliata di ogni bene mobile di valore dalla Conclude, dunque, sostenendo che non sussiste alcuna disparità Pt_1
economica tra i coniugi e che dunque nulla è da lui dovuto alla ricorrente a titolo di assegno divorzile, nè con riguardo al TFR.
La ricorrente in sede di udienza di comparizione delle parti del 30.06.2022 ha dichiarato di avere come titolo di studio un diploma di ragioniera e di aver svolto in passato solo lavori di breve durata.
Non risulta provato che la Guida, dedicandosi alla famiglia, abbia rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, sacrificando le proprie e concrete aspettative professionali o di aver in tal maniera avvantaggiato il coniuge contribuendo all'avanzamento di carriera dello stesso. Lo CP_1
come dichiarato dalla moglie, è Carabiniere dal 1984 (e, dunque, già anteriormente al matrimonio, avvenuto nel 1988) ed ha continuato nella propria attività lavorativa anche in costanza di matrimonio, mentre la moglie, che aveva svolto fino ad allora brevi lavori, si è occupata della gestione della casa, della famiglia e della crescita delle figlie.
Guardando al solo aspetto reddituale, è pacifica l'esistenza di un divario nella situazione economica delle parti. Ciò, tuttavia, non è sufficiente per riconoscere il diritto ad un assegno in funzione compensativo-perequativa, essendo necessario indagare sulla causa del divario stesso.
A questo proposito non risulta provato, ad avviso del collegio, che l'apporto della Guida alla conduzione della vita familiare e all'allevamento delle figlie abbia avuto una valenza decisiva per l'affermazione professionale del marito, ovvero per la formazione del patrimonio di costui. Del pari, non vi è prova di significative rinunce effettuate dalla ricorrente durante la vita coniugale, ed a questo proposito va presunto, di contro, che la decisione della ricorrente, in costanza di matrimonio, di dedicarsi alla vita casalinga sia riconducibile ad una scelta comune tra i coniugi, (sul punto è generica l'affermazione della per cui il marito le ha impedito di lavorare a causa della sua gelosia). Pt_1
Tutto ciò consente di escludere il riconoscimento di un assegno divorzile in funzione compensativa-perequativa.
Tuttavia, come detto, nell'ipotesi in cui il richiedente l'assegno non disponga di mezzi adeguati per vivere e non sia in grado di procurarseli per ragioni di età, salute, situazioni personali o sociali al momento dello scioglimento del matrimonio, è possibile riconoscere un assegno divorzile in funzione pagina 7 di 10 meramente assistenziale. Tuttavia, sotto il profilo del quantum, in tale eventualità l'assegno dovrà essere ricondotto ad un importo sostanzialmente "alimentare", ossia tale da garantire le esigenze minime di vita della persona.
Pertanto, avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale delle parti come, come documentata in atti, considerato che la capacità lavorativa della ricorrente - seppur lavorasse in nero come sostenuto dal marito - deve essere valutata tenendo conto dell'età della medesima (61 anni) e della lunga durata della vita matrimoniale - durante la quale la ha comunque apportato il proprio Pt_1
contributo alla conduzione della vita familiare -, questo Collegio ritiene equo porre a carico di l'obbligo di corrispondere alla a titolo di assegno divorzile nella sua CP_1 Pt_1 componente assistenziale, la somma di € 150,00 mensili, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In merito poi alla richiesta della ricorrente di corresponsione, in suo favore, di una quota pari al
40% dell'indennità relativa al TFR che lo avrà diritto di percepire all'atto della cessazione CP_1
del rapporto di lavoro, in relazione alla durata del rapporto matrimoniale, deve osservarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 12 bis della L. n. 898/1970, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile (ai sensi dell'art. 5), a una percentuale dell'indennità di fine rapporto - pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio - percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
Il sorgere del diritto alla corresponsione della quota trattamento di fine rapporto presuppone, dunque, che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligato quest'ultimo sia ancora tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio, e che il rapporto di lavoro sia coinciso temporalmente anche solo per un certo periodo con il rapporto di coniugio.
La Suprema Corte, con orientamento consolidato, ritiene che la sussistenza delle condizioni previste dalla legge - ossia la titolarità dell'assegno divorzile e il mancato passaggio a nuove nozze – debba essere verificata al momento in cui matura per l'altro ex coniuge il diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto e, dunque, al tempo della cessazione del rapporto di lavoro, anche se il relativo credito è esigibile solo quando - e nei limiti in cui - l'importo è effettivamente erogato e percepito (Cass. civ., n. 24403/2022; Cass. civ., n. 5719/2004)
In sintesi, insieme al diritto del lavoratore a tale trattamento, sorge anche il diritto dell'ex coniuge pagina 8 di 10 a percepire una sua quota, in presenza dei presupposti di cui all'art. 12 bis.
La giurisprudenza ha altresì chiarito che il periodo di matrimonio da prendere in considerazione per il calcolo della quota di TFR comprende anche il periodo in cui gli obblighi matrimoniali si sospendono per l'intervento della separazione. La Corte di Cassazione con la sent. n. 15299/2007 ha illustrato la modalità di calcolo della quota: “l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo”.
Ciò posto, in base al citato art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 e al ricorrere dei presupposti elencati, spetta alla ricorrente un'indennità pari 40% del T.F.R., con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro, che l'ex coniuge maturerà al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, non merita accoglimento e va dunque rigettata la domanda dello di condanna CP_1
della ricorrente, ex art. 96, commi 1 e 3 c.p.c., poiché le motivazioni sopra illustrate dimostrano che la domanda della era parzialmente fondata e non temerariamente intrapresa. CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/22 (valore minimo, scaglione indeterminabile, complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da contro Parte_1 CP_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, stante la sentenza non definitiva n. 332/2023 di questo
[...]
Tribunale con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) corregge la sentenza non definitiva n. 332/2023 nel senso che laddove è scritto “stabilisce il mantenimento dei figli maggiorenni ed i rapporti patrimoniali fra gli ex coniugi in conformità delle condizioni indicate al riguardo nel verbale dell'udienza di comparizione/note sostitutive dell'udienza di comparizione del 15/03/2023, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte”, leggasi “rimette la causa in istruttoria come da separato provvedimento”;
2) accoglie parzialmente la domanda promossa da e per l'effetto pone a Parte_2
carico di , a far data dalla pubblicazione della presente sentenza ed entro il giorno CP_1
5 di ogni mese, l'obbligo di corrispondere alla stessa, a titolo di assegno di divorzio, la somma pagina 9 di 10 mensile di € 150,00, mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
2) riconosce a il diritto a percepire la percentuale, nella misura del 40%, Parte_1 dell'indennità di fine rapporto (TFR) che verrà liquidata a in conseguenza della CP_1
cessazione del proprio rapporto di lavoro;
3) condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che CP_1
si liquidano, ai sensi del D.M. n. 147/22, in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali (15%),
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) rigetta la domanda dello di condanna della Guida ai sensi dell'art. 96, commi 1 CP_1
e 3 cpc.
Così deciso in camera di consiglio, il 03.12.2024
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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