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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/10/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 90/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 90/2023 promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Fontanesi del foro di Modena e dall'Avv. Giorgio Faldella del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Bologna alla via Farini n. 10;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Morselli del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al Corso Canalgrande n. 86;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1488/2022 del 30 novembre 2022, avente ad oggetto proprietà;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8 luglio 2025, l'appellante precisava le sue conclusioni Parte_1 come da atto di citazione in appello chiedendo dunque alla Corte di: “IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della SENTENZA N. 1488/2022 pubblicata il 30/11/2022 - Repert. n. 3794/2022 del 02/12/2022, emessa dal Tribunale di Modena in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Susanna Zavaglia comunicata ai relativi
1 difensori in data 02/12/2022 a definizione del procedimento iscritto al n. 3490/2021 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale: a) previo accertamento della provenienza comune del denaro impiegato per l'acquisto (falsità della dichiarazione resa da
[...]
ex art. 179 comma 2 lett. F cc) e dell'errore di fatto in cui è incorsa e/o stata indotta l'attrice Parte_2 in occasione del rogito a ministero notaio Rep. N. 47874 Racc. n. 28139 del 03/11/2015 Persona_1 nel confermare la dichiarazione del marito ex art. 179 comma 2 lett. f cc, dato altresì atto della revoca - eseguita formalmente con la sottoscrizione della presente citazione dall'attrice - della citata dichiarazione a seguito della scoperta dell'errore di fatto commesso, eventualmente accertata altresì la violenza morale, stante la natura sbilanciata dei rapporti tra coniugi meglio descritta in parte espositiva nonché la prossimità della richiesta di separazione avanzata dal marito in rapporto alla data dell'acquisto immobiliare con apparenti intenti depauperatori, dichiarare la piena comproprietà indivisa, nella misura del 50% di sull'immobile così identificato al catasto fabbricati del Comune Parte_1 di Modena: Foglio 60 - Particella 176/6 – Strada Cimitero Baggiovara n. 55/1 – Piano T.1.2- Zc 3 – Cat.
A3 – Cl. 2 – Vani 9,5 – RCE 588,76 con graffato la particella – 178/5 nonché al catasto terreni del comune di Modena il giardino al Foglio 60 – Particella 433- Ha 0.19.87 (are diciannove centiare ottantasette)
RDE 22,06 – RAE 24,63; b) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio (Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena), con esonero per il Conservatore da ogni consequenziale responsabilità; c) Condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla parte attrice in conseguenza dell'induzione in errore/violenza, danni di cui ci si riserva la quantificazione in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo equità; d)
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre oneri di legge, nonché alla refusione di qualsiasi spesa od esborso di sorta che la parte attrice abbia sostenuto, o dovesse sostenere, ingiustamente di conseguenza ai fatti per cui è causa e/o per l'inadempimento del convenuto (ivi comprese le spese di trascrizione nei P.P.R.R.I.I. dell'atto di citazione che ha dato ingresso al presente giudizio);
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale dichiarare e dirsi tenuto , per le ragioni esposte, alla restituzione in favore di Parte_2 Parte_1
- maggiorati di interessi e rivalutazione - del 50% del prezzo pagato in occasione del rogito per
[...]
l'acquisto dell'immobile per cui è causa, pari ad euro 250.000,00 e quindi l'importo di 125.000,00 euro
o quella maggiore o minore somma che risulterà dagli esiti istruttori, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quel denaro comune che pro quota appartiene alla moglie per essere stato attinto da risparmi comuni ed utilizzato per l'acquisto della casa di nella errata Per_2 convinzione di che ricadesse naturalmente nel regime di comunione patrimoniale della famiglia. Pt_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite (doppio grado di giudizio) nonché condanna ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ovvero secondo le risultanze istruttorie. In via istruttoria: si rinnovano e si
2 intendono qui integralmente richiamate e trascritte le istanze istruttorie, ed istruttorie di replica, già formulate in citazione e nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato, sia dinanzi il Tribunale che in questa sede di gravame, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA SUSSIDIARIA Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande di parte attrice appellante e dei motivi di appello espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., condannare in ogni caso il SI. per Parte_2 le ragioni esposte, al pagamento e/o alla restituzione in favore di - maggiorati di interessi Parte_1
e rivalutazione - del 50% del prezzo pagato in occasione del rogito per l'acquisto dell'immobile per cui
è causa, pari ad euro 250.000,00 e quindi l'importo di 125.000,00 euro o quella maggiore o minore somma che risulterà dagli esiti istruttori, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quel denaro comune che pro quota appartiene alla moglie per essere stato attinto da risparmi comuni ed utilizzato per l'acquisto della casa di – ovvero in ulteriore subordine – ai sensi e per gli effetti Per_2 del II comma del medesimo art. 2041 c.c., alla restituzione in natura mediante dichiarazione della piena comproprietà indivisa, nella misura del 50% di sull'immobile così identificato al catasto Parte_1 fabbricati del Comune di Modena: Foglio 60 - Particella 176/6 – Strada Cimitero Baggiovara n.55/1 –
Piano T.1.2- Zc 3 – Cat. A3 – Cl. 2 – Vani 9,5 – RCE 588,76 con graffato la particella – 178/5 nonché al catasto terreni del comune di Modena il giardino al Foglio 60 – Particella 433- Ha 0.19.87 (are diciannove centiare ottantasette) RDE 22,06 – RAE 24,63; b) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio (Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Modena), con esonero per il Conservatore da ogni consequenziale responsabilità; Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, e nello specifico quelle formulate nella citazione e nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3”; l'appellato concludeva come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e quindi: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa Nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra , notificato via Parte_1 pec in data 13/1/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1488/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 30/11/2022 - Repertorio n.3794/2022, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Susanna
Zavaglia, comunicata in data 02/12/2022, a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 3490/2021.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
LA CORTE
3 udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 25.05.2021, la SI.ra evocava Parte_1 in giudizio per sentire dichiarare, previo accertamento della provenienza comune del denaro Parte_2 impiegato per l'acquisto e dell'errore di fatto in cui era incorsa e/o era stata indotta l'attrice in occasione del rogito a ministero notaio dello 03.11.2015 (Rep. N. 47874 Racc. n.28139), la piena Persona_1 comproprietà indivisa, nella misura del 50%, della casa coniugale sita in Modena, Strada Cimitero Baggiovara
n. 55/1, con condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla parte attrice in conseguenza dell'induzione in errore/violenza, danni di cui si riservava la quantificazione in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo equità. In via subordinata, domandava condannarsi il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice del 50% del prezzo pagato per l'immobile, pari complessivamente ad euro
250.000,00, e quindi l'importo di 125.000,00 euro, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva di avere contratto matrimonio concordatario in Modena il giorno 25.07.1971 con il SI.
[...]
, instaurandosi ope legis, a seguito della riforma del diritto di famiglia, tra i coniugi il regime di Parte_2 comunione legale;
che la moglie era sempre stata succube del marito il quale aveva limitato le sue aspettative di realizzazione personale;
che nel 2015, con utilizzo dei proventi dei sacrifici comuni di una vita intera, il marito aveva acquistato l'immobile di ove i coniugi abitano ora e dove dal 2015 avevano fissato la Per_2 loro residenza;
che il bene era stato compravenduto con intestazione al solo marito in costanza Parte_2 di regime di comunione dei beni, mediante rogito a ministero Notaio Rep. 47874 Racc. 28139 Persona_1 dello 03.11.2015, cui l'attrice aveva partecipato nella convinzione di dover essere presente proprio per confermare il regime patrimoniale della famiglia;
che il SI. aveva spiegato alla moglie che ci Parte_2 teneva che l'immobile fosse formalmente intestato solo a lui, dato che come capofamiglia non aveva mai avuto alcun immobile intestato, rassicurando tuttavia la moglie del fatto che il bene sarebbe stato comunque di entrambi dato il regime patrimoniale di comunione e la partecipazione di al rogito proprio al fine di Pt_1 ribadire questo;
che la aveva assecondato il marito rispetto alla intestazione, dato che era sicura (e Pt_1 rassicurata) che la casa sarebbe comunque caduta nella comunione;
che solo recentemente, per essersi rivolta ad un legale, dovendo riscontrare la richiesta di separazione personale avanzata dal marito, aveva compreso di essere invece stata ingannata, perché indotta a credere di dover essere presente nel corso dell'atto pubblico per rendere la dichiarazione a tutela della comunione legale dei beni, quando invece quella dichiarazione era valsa il contrario;
che detta dichiarazione doveva intendersi revocata con l'atto di citazione sottoscritto dall'attrice.
Si costituiva in giudizio il SI. , contestando che l'immobile oggetto di causa, intestato Parte_2 unicamente al medesimo, rientrasse nella comunione legale, in quanto acquistato con i propri risparmi
4 personali, come dalla moglie confermato in sede di rogito notarile. Domandava dunque il rigetto delle domande avversarie con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dell'attrice.
Con ordinanza resa in data 04.05.2022, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, senza necessità di espletare le richieste prove orali, rinviava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale della causa, disponendone la trattazione cartolare. L'udienza da ultimo allo scopo fissata in data 30.11.2022 era dunque sostituita dal deposito telematico di note scritte. Con sentenza n. 1488/2022, il Giudice del Tribunale di Modena, osservato che secondo giurisprudenza di legittimità il coniuge non acquirente può proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi, che tuttavia, se l'intervento adesivo ex art. 179 c.c., comma 2, assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell'esclusione del bene dalla comunione (come appunto nel caso di specie, dove l'attrice interviene all'atto confermando che l'immobile compravenduto “deve escludersi dalla comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 179 lettera f del codice civile”, dunque in quanto acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali - pag. 6 rogito), l'azione di accertamento presuppone la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall'art. 2732 c.c. e che secondo tale disposizione normativa la confessione può essere revocata unicamente se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza, ritenuto nel caso di specie detta prova non raggiunta, posto che a ben guardare la errò nel comprendere gli effetti giuridici del proprio Pt_1 intervento nell'atto, e dunque commise, per sua stessa ammissione, un errore di diritto e non un errore di fatto, ciò che non consente la revoca della confessione e non è stata allegata l'estorsione della confessione con violenza, ritenuta dunque non accoglibile la domanda formulata in via principale di accertamento negativo della natura personale del bene, postulando tale domanda la revoca della menzionata confessione stragiudiziale, nel caso di specie impossibile così come quella subordinata volta ad ottenere il rimborso del
50% del prezzo pagato per l'acquisto del bene, essendo evidentemente incompatibile con la confessata natura personale del denaro utilizzato per la compravendita, rigettava le domande formulate da nei Parte_1 confronti di e la condannava alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite liquidate Parte_2 in euro 4.000 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 17.01.2023, la SI.ra ha impugnato Parte_1 detta sentenza chiedendone la pressoché integrale riforma, in particolare, laddove è stata rigettata la domanda attorea di declaratoria della piena comproprietà indivisa tra i coniugi della casa familiare sita in Modena e acquistata in data 3 novembre 2015, previo accertamento della provenienza comune del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile. Ad avviso dell'appellante, la pronuncia del Tribunale di Modena risulterebbe manifestamente erronea, ingiusta e contraddittoria, oltre ad essere affetta da vizi nell'iter logico giuridico seguito e per tali motivi andrebbe riformata. Lamenta in primo luogo la esione del diritto di difesa e del Pt_1
5 principio del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza del Tribunale di Modena. Il Giudice di prime cure, dopo avere disposto la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe erroneamente emesso la sentenza di primo grado senza rispettare le modalità della fissata discussione orale ex art. 281 sexies c.c.; più nello specifico, il Giudice, dopo avere espressamente precisato che le note autorizzate da depositare entro il 28.10.2022 avrebbero dovuto essere sintetiche e contenenti le sole istanze e conclusioni di talché i difensori si limitavano a depositare sintetiche note di trattazione scritta, consapevoli del fatto che vi sarebbe stato un passaggio successivo per meglio argomentare le proprie difese, depositava la sentenza due giorni dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza assegnare ulteriore termine alle parti per memorie conclusive, tanto da fare risultare detto provvedimento impeditivo del compiuto diritto di difesa. Con il secondo motivo di gravame, si duole di una violazione, errata e falsa applicazione dell'art. Parte_1
179 comma 1 lett. f) c.c. in relazione alla effettiva provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto della casa familiare. La SI.ra avrebbe dimostrato documentalmente, tramite la produzione delle contabili delle Pt_1 singole operazioni, che il denaro utilizzato dal marito per il pagamento del prezzo della casa già familiare era denaro comune dei coniugi, per trattarsi precisamente dei risparmi di una vita comune insieme. Il SI.
mai avrebbe contestato le allegazioni e la documentazione offerte dalla moglie, limitandosi a Parte_2 sostenere che l'immobile non fosse caduto in comunione di beni perché acquistato con i propri risparmi personali come anche la moglie, a suo dire indubitabilmente, aveva confermato in sede di rogito. Era tuttavia preciso onere del convenuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., contestare specificamente i fatti provati dall'attrice, contrapponendo ad essi una difesa credibile, articolata ed efficace, il che non sarebbe avvenuto. Il Giudice di prime cure, senza soffermarsi sulle prove documentali attoree circa la provenienza comune del denaro impiegato, avrebbe attribuito rilievo unicamente alla dichiarazione adesiva attorea del coniuge non acquirente intervenuto alla stipula. Tale dichiarazione resa dalla ad avviso della medesima, Pt_1 sarebbe contraria ai fatti documentati e soprattutto non conterrebbe alcun preciso cenno alla provenienza del denaro, richiamando esclusivamente la lettera f) dell'art. 179 c.c., senza alcun riferimento ad almeno una delle tipologie di beni personali descritte nelle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo articolo.
Quale terzo motivo di appello, deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 179 comma 2 c.c. e Pt_1 dell'art. 2732 c.c. in relazione alla natura giuridica della dichiarazione adesiva della moglie. Ad avviso dell'appellante, il Giudice del Tribunale di Modena correttamente avrebbe evidenziato la revoca, eseguita nell'atto di citazione della della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 179 lett. f) c.c. in sede di rogito a Pt_1 ministero Notaio per poi erroneamente identificare tale dichiarazione adesiva quale confessione a Per_1 tutti gli effetti e, quindi, come tale revocabile unicamente ai sensi dell'art. 2732 codice civile. A ben guardare, infatti, la revoca sarebbe in ogni caso possibile trattandosi di dichiarazione ricognitiva e non di dichiarazione confessoria. Strettamente correlato a quanto sopra è il quarto motivo di appello con il quale Parte_1 osserva che anche laddove si volesse ritenere tale dichiarazione adesiva una vera e propria confessione la
6 moglie sarebbe incorsa in un errore di fatto e non già in un errore di diritto come erroneamente ritenuto dal
Giudice del provvedimento impugnato. La SI.ra avrebbe aderito alla dichiarazione del marito resa ai Pt_1 sensi dell'art. 179 lett. f) c.c. nella misura in cui erroneamente riteneva indispensabile la sua presenza al rogito al fine di confermare la comunione dei beni nonostante la casa venisse intestata formalmente al coniuge
[...]
. Deduce più specificamente l'attrice che non errò nel comprendere la portata della norma di cui Parte_2 all'art. 179 lett. f), che non le fu nemmeno offerto lo spunto per consentirle di errare rispetto agli effetti giuridici della disposizione normativa, che fu portata dal marito davanti al notaio dopo che le era stata fornita una bozza di atto diverso in cui entrambi i coniugi figuravano come acquirenti, che credeva dunque di dovere confermare la comunione e di essere presente proprio per firmare l'atto in quanto coniuge in comunione di beni che non si sarebbe più intestata formalmente la casa e che sapeva essere vero il fatto che il prezzo pagato provenisse interamente dal conto corrente intestato al marito e ove era stata appositamente creata la provvista e che CP_2 per l'intestazione dell'immobile al marito era necessaria la sua presenza. Dunque ad avviso dell'appellante gli elementi del fatto tipico non sarebbero rientrati nella sua sfera di conoscenza a causa della erronea percezione della realtà che aveva determinato la sua presenza all'atto pubblico. Da ultimo, si duole di una Parte_1 ingiustizia sostanziale della pronuncia, sin dall'atto di citazione di primo grado la moglie aveva evidenziato infatti la necessità di accogliere le istanze attoree in ogni caso, posto che ogni altra soluzione porterebbe ad un indebito ed illecito arricchimento, tale da legittimare in via sussidiaria l'esperimento di una azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 codice civile.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte di: Parte_1
● In via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ricorrendo entrambi i presupposti del fumus e del periculum;
● In via principale e nel merito, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado ovvero, in principalità, previo accertamento della provenienza del denaro impiegato per l'acquisto e dell'errore di fatto in cui è incorsa e/o stata indotta l'attrice in occasione del rogito dello 03.11.2015 nel confermare la dichiarazione del marito ex art. 179 comma 2 lett. f) c.c., preso atto della revoca formalmente eseguita con la sottoscrizione dell'atto di citazione della dichiarazione adesiva resa, dichiarare la piena comproprietà indivisa, nella misura del 50%, di sull'immobile sito in Modena, Strada Cimitero Baggiovara, meglio identificato nell'atto di Parte_1 citazione, con ogni conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena nonché condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell'induzione in errore/violenza, danni di cui ci si riserva la quantificazione in corso di causa e comunque da liquidarsi secondo equità; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiararsi tenuto alla restituzione in favore di del 50% del prezzo Parte_2 Parte_1 pagato per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, pari ad euro 125.000,00, maggiorati di interessi e rivalutazione, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
7 - In via subordinata sussidiaria, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di parte attrice appellante e dei motivi di appello espressi, condannare in ogni caso ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento Parte_2 in favore di del 50% del prezzo pagato per l'acquisto della casa coniugale ovvero euro Parte_1
125.000,00, maggiorati di interessi e rivalutazione o quella maggiore o minore somma che risulterà dagli esiti istruttori;
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 22.02.2023, si è regolarmente costituito il SI. Parte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. -Zanni
non avrebbe specificato la parte di sentenza asseritamente meritevole di censura, non avrebbe indicato Pt_1 una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per il quale si assume violata la legge ed il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione. Nel merito ha partitamente contestato l'appello della controparte in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto e ne ha dunque chiesto il rigetto. Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame in ordine ad una pretesa lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, l , dissociandosi da quanto affermato Parte_2 dalla controparte, ha fatto rilevare come il contraddittorio si sia regolarmente formato, emergendo dagli atti di causa che ogni parte ha potuto argomentare compiutamente le proprie difese, anche oralmente, e come dunque nessun diritto di difesa sia stato leso. Per quanto concerne il secondo ed il terzo motivo di appello, il SI.
ne ha dedotto la assoluta non fondatezza;
da un lato, secondo la parte appellata, è documentalmente Parte_2 provato che il conto corrente da cui è giunta la provvista per l'acquisto dell'abitazione del coniuge Parte_2
è esclusivamente intestato al medesimo presso che la SI.ra a espressamente
[...] Controparte_3 Pt_1 dichiarato in sede di rogito del Notaio di Modena che tali fondi erano di proprietà del marito, da Per_1 altro lato quanto al valore della dichiarazione resa dalla moglie è del tutto condivisibile quanto osservato e ritenuto nella sentenza impugnata circa il valore confessorio della dichiarazione adesiva resa dalla moglie, dichiarazione confessoria revocabile solo per errore di fatto e violenza, nel caso di specie non esistenti.
Come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, la arebbe incorsa in un errore di diritto e Pt_1 dunque la dichiarazione confessoria non sarebbe revocabile. Parimenti da respingere sarebbe anche l'ultimo motivo di appello con cui la i duole di una sostanziale ingiustizia della sentenza. Ad avviso della parte Pt_1 appellata, l'appellante non può limitarsi ad una denuncia generica dell'ingiustizia dei capi appellati, al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, ma deve puntualizzarli, indicando con precisione quelli destinati ad essere confermati o riformati, ma comunque sostituiti dalla sentenza di appello, il che non sarebbe avvenuto. In ogni caso, la controparte non avrebbe fornito prova dell'esistenza di un patrimonio coniugale comune, che in effetti non sussisterebbe, come dimostrato dai documenti bancari e notarili e, ciò nonostante, insiste sul fatto che si verta in ipotesi di arricchimento senza causa. In questo caso, non ricorrerebbe alcun spostamento patrimoniale, posto che il denaro per l'acquisto dell'immobile del SI. , per Parte_2
8 dichiarazione del notaio, dell'istituto di credito e della stessa SI.ra (almeno fino alla richiesta di Pt_1 separazione), è di provenienza del marito e la non ha dimostrato che la diminuzione patrimoniale, che Pt_1 qui si vorrebbe far valere, corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito. Non vi sarebbe prova di alcun vantaggio illecito conseguito dall essendo evidente invece, secondo il medesimo, lo spirito Parte_2 vendicativo di una moglie che dopo la separazione tenta di sottrargli l'abitazione.
La parte appellata chiede quindi alla Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, di:
● Nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza del Tribunale di Modena Parte_1
n. 1488/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 30.11.2022 a definizione del procedimento iscritto al n.
3490/2021 R.G.;
● In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre ad oneri accessori.
4.- Con ordinanza resa in data 22.03.2023 nel sub-procedimento di inibitoria, la Corte di Appello, ritenuto che nella fattispecie, sotto il profilo del fumus, il motivo di impugnazione relativo alla pretesa violazione del principio del contraddittorio non appare prima facie meritevole di accoglimento, posto che l'udienza dell'8 novembre 2022, poi rinviata per gli stessi adempimenti al 30.11.2022, era stata espressamente fissata dal G.I.
“per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.”, osservato, d'altro canto, come, trattandosi di sentenza di rigetto della domanda, il periculum in mora sia stato allegato unicamente con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo (€ 4.000, oltre accessori) non pare integrare i requisiti previsti per legge per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. All'udienza del 18.04.2023 fissata per la trattazione della causa, la parte appellante ha contestato l'avversa comparsa di costituzione e insistito nelle richieste istruttorie, l'appellato si è riportato ai propri atti difensivi e ha chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza da ultimo allo scopo fissata in data 08.07.2025, l'appellante e l'appellato hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, insistendo per l'accoglimento delle stesse e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari per le difese conclusive.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da , non rispettando il relativo atto, ad avviso Parte_1 dell'appellato, il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - posto che l'appellante non avrebbe indicato espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare, non avrebbe suggerito le modifiche che devono essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto né indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite - la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza
9 impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. Sez.
VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord.
18.01.2024, n. 1932). Sempre prima di passare all'esame dei motivi di appello, vanno rigettate le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 e 3, non ammesse in primo grado e ora riproposte dalla parte appellante, in quanto superflue ai fini della decisione alla luce delle allegazioni difensive delle parti e dei documenti tutti versati in atti. Venendo ora al merito, va respinto il primo motivo di gravame con il quale la si duole di una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, atteso Pt_1 che, diversamente da quanto osservato e ritenuto dalla parte appellante, l'udienza del 30.11.2022 era stata espressamente fissata dal G.I. per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, e ciò in conformità all'art. 83, comma 7, d.l. 17.03.2020 n.
18, ove alla lettera h) si prevedeva “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice” - l'utilizzo di tale modalità è stata prorogato fino al 31.12.2022 e quindi comprendeva anche il periodo in cui è stata emessa la sentenza impugnata.
Venendo ad esaminare gli altri motivi di appello, reputa la Corte che il secondo e terzo motivo di gravame possano essere esaminati congiuntamente, afferendo in buona sostanza al contenuto della dichiarazione resa del coniuge acquirente, alla natura della dichiarazione adesiva della moglie non acquirente e alla sua revocabilità o meno. Al riguardo, giova osservare prima di tutto come, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel caso di acquisto di un immobile eseguito dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 comma 2 c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c.; in mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c. abbia alcun valore confessorio. Dunque, secondo la Suprema
Corte, per soddisfare i requisiti di legge, la dichiarazione formulata dal coniuge nell'atto di acquisto di un bene,
10 al fine di sottrarlo alla comunione legale, deve indicare effettivamente quale sia la natura personale della provenienza del denaro utilizzato. Ne discende che il contratto di acquisto del bene deve contenere il puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) ed f) testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179, dalla cui vendita o dal cui scambio abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire come semplicemente personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto esprime una qualificazione giuridica e come tale, non è suscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto compiuto dal dichiarante (così si è espressa Cass. civ. Sez. II, 29.11.2022, n. 35086, in conformità alle precedenti Cass. civ. Sez. I, 04.08.2010, n. 18114 ove si trova analogamente scritto: “…Nè si può assegnare alla dichiarazione del V., verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita e riportata per esteso nel presente ricorso, valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali della D.): come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.), secondo l'insegnamento delle sezioni unite, nella sentenza sopra citata. L'espressione adottata
("L'acquirente dichiara di effettuare il presente acquisto con suo denaro personale, come conferma il di lei consorte, signor V.F. al presente atto appositamente intervenuto ai sensi dell'art. 179 c.c. ... pertanto gli immobili in oggetto costituiscono beni personali della sola signora D. S., non facendo parte della comunione legale dei beni vigente tra essi coniugi") non fa puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo della D. sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè, ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) - testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179 c.c., lett. f), pertinente al caso in esame - dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire sic et simpliciter personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione del prezzo non identifica un fatto, bensì esprime una qualificazione giuridica;
come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante…”; Cass. civ. Sez. II, 14.11.2018, n. 29342 ove si afferma: “La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche
l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art.
179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.”; più recentemente, Cass. civ. Sez. I, 21.07.2025, n. 20332 ove viene affermato: “in caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla
11 comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), cod. civ. (Cass. 7027/2019). A quest'ultimo scopo l'intervento adesivo del coniuge non acquirente "può rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando assuma il significato di un'attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione" (Cass., Sez. U., 22755/2009, pag. 9). Dunque, sotto questo profilo la dichiarazione del coniuge non acquirente opera sul piano probatorio, assumendo natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti;
ne discende che la revoca della confessione stragiudiziale ex art. 2732 cod. civ. assume una sua utilità nell'economia della decisione della lite se la dichiarazione resa ha simili caratteristiche..”. Orbene, in base ai chiari principi illustrati dalla
Suprema Corte, si evidenzia che nel rogito a ministero Notaio dott. si legge alla pagina 6 che: Persona_1
“L'acquirente SI. dichiara che l'immobile qui compravenduto deve escludersi dalla Parte_2 comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 179 lettera f del codice civile. Interviene a tal proposito al presente atto il coniuge del medesimo, SI.ra la quale conferma quanto sopra dichiarato dal proprio Parte_1 coniuge, ogni contraria eccezione rimossa”. Dunque, nel caso di specie, il coniuge acquirente si limita genericamente ad affermare che l'immobile compravenduto è escluso dalla comunione legale in quanto acquistato con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui alle lettere precedenti o con il loro scambio, senza contenere l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo art. 179. In mancanza di una siffatta indicazione, la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179 comma 2 c.c. non ha valore confessorio. Come ribadito in più occasioni dalla Corte di cassazione, definire come semplicemente personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione di pagamento del prezzo esprime una qualificazione giuridica, come tale insuscettibile di confessione. In un quadro fattuale così ricostruito, nessun valore dirimente in senso contrario può assumere la documentazione bancaria attestante la provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo dell'immobile dal conto corrente intestato in via esclusiva all;
peraltro la parte attrice aveva Parte_2 dimostrato di avere in alcune occasioni versato significative somme di denaro sul conto corrente del marito al fine di contribuire all'acquisto dell'immobile, in ogni caso il coniuge non acquirente nulla deve dimostrare, spettando al coniuge acquirente indicare espressamente nell'atto di compravendita la provenienza del denaro da una delle fattispecie di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 179 comma 1. Non sono soddisfatti dunque i requisiti di legge per escludere il bene immobile dalla comunione legale dei beni.
Non trattandosi di una dichiarazione confessoria, è evidentemente assorbito il quarto motivo di appello. Deve considerarsi parimenti assorbito il quinto motivo di appello.
12 In accoglimento del gravame, deve allora essere dichiarata la piena comproprietà indivisa, nella misura del
50%, di sull'immobile sito in Modena alla Strada Cimitero Baggiovara n. 55/1, sopra meglio Parte_1 indicato, con il conseguente ordine al Conservatore dei Registri immobiliari una volta passata in giudicato la sentenza. Non merita invece accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice in quanto del tutto generica e non provata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della prevalente soccombenza, sono poste a carico dell'appellato in favore dell'appellante e si liquidano nel Parte_2 Parte_1 dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate
(scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio e minimo per quelle introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma della sentenza n. 1488/2022 del Tribunale di Modena:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA la piena Parte_1 comproprietà indivisa, nella misura del 50%, di sull'immobile identificato al catasto fabbricati Parte_1 del Comune di Modena al Foglio 60 - Particella 176/6 - Strada Cimitero Baggiovara n. 55/1 - Piano T.1.2- Zc 3 – Cat. A3 – Cl. 2 – Vani 9,5 – RCE 588,76 con graffato la particella - 178/5 e al catasto terreni del Comune di Modena il giardino al Foglio 60 - Particella 433- Ha 0.19.87 (are diciannove centiare ottantasette) RDE 22,06 - RAE 24,63, in quanto caduto in comunione dei beni;
II- ORDINA al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di provvedere alla trascrizione della sentenza all'esito del suo passaggio in giudicato;
III- RIGETTA la domanda risarcitoria dei danni formulata da;
Parte_1
IV- NN l'appellato alla rifusione, in favore di , delle spese di lite Parte_2 Parte_1 che si liquidano per il primo grado in € 4.659,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 1.165,50 per spese e in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 28.10.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
13 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 90/2023 promosso da:
(C.F. nata a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Fontanesi del foro di Modena e dall'Avv. Giorgio Faldella del foro di Bologna, con domicilio eletto presso e nello studio di quest'ultimo sito in Bologna alla via Farini n. 10;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Morselli del foro di Modena, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Modena al Corso Canalgrande n. 86;
APPELLATO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1488/2022 del 30 novembre 2022, avente ad oggetto proprietà;
CONCLUSIONI: All'udienza dell'8 luglio 2025, l'appellante precisava le sue conclusioni Parte_1 come da atto di citazione in appello chiedendo dunque alla Corte di: “IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della SENTENZA N. 1488/2022 pubblicata il 30/11/2022 - Repert. n. 3794/2022 del 02/12/2022, emessa dal Tribunale di Modena in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Susanna Zavaglia comunicata ai relativi
1 difensori in data 02/12/2022 a definizione del procedimento iscritto al n. 3490/2021 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale: a) previo accertamento della provenienza comune del denaro impiegato per l'acquisto (falsità della dichiarazione resa da
[...]
ex art. 179 comma 2 lett. F cc) e dell'errore di fatto in cui è incorsa e/o stata indotta l'attrice Parte_2 in occasione del rogito a ministero notaio Rep. N. 47874 Racc. n. 28139 del 03/11/2015 Persona_1 nel confermare la dichiarazione del marito ex art. 179 comma 2 lett. f cc, dato altresì atto della revoca - eseguita formalmente con la sottoscrizione della presente citazione dall'attrice - della citata dichiarazione a seguito della scoperta dell'errore di fatto commesso, eventualmente accertata altresì la violenza morale, stante la natura sbilanciata dei rapporti tra coniugi meglio descritta in parte espositiva nonché la prossimità della richiesta di separazione avanzata dal marito in rapporto alla data dell'acquisto immobiliare con apparenti intenti depauperatori, dichiarare la piena comproprietà indivisa, nella misura del 50% di sull'immobile così identificato al catasto fabbricati del Comune Parte_1 di Modena: Foglio 60 - Particella 176/6 – Strada Cimitero Baggiovara n. 55/1 – Piano T.1.2- Zc 3 – Cat.
A3 – Cl. 2 – Vani 9,5 – RCE 588,76 con graffato la particella – 178/5 nonché al catasto terreni del comune di Modena il giardino al Foglio 60 – Particella 433- Ha 0.19.87 (are diciannove centiare ottantasette)
RDE 22,06 – RAE 24,63; b) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio (Conservatoria dei Registri Immobiliari di Modena), con esonero per il Conservatore da ogni consequenziale responsabilità; c) Condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla parte attrice in conseguenza dell'induzione in errore/violenza, danni di cui ci si riserva la quantificazione in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo equità; d)
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, oltre oneri di legge, nonché alla refusione di qualsiasi spesa od esborso di sorta che la parte attrice abbia sostenuto, o dovesse sostenere, ingiustamente di conseguenza ai fatti per cui è causa e/o per l'inadempimento del convenuto (ivi comprese le spese di trascrizione nei P.P.R.R.I.I. dell'atto di citazione che ha dato ingresso al presente giudizio);
In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della domanda principale dichiarare e dirsi tenuto , per le ragioni esposte, alla restituzione in favore di Parte_2 Parte_1
- maggiorati di interessi e rivalutazione - del 50% del prezzo pagato in occasione del rogito per
[...]
l'acquisto dell'immobile per cui è causa, pari ad euro 250.000,00 e quindi l'importo di 125.000,00 euro
o quella maggiore o minore somma che risulterà dagli esiti istruttori, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quel denaro comune che pro quota appartiene alla moglie per essere stato attinto da risparmi comuni ed utilizzato per l'acquisto della casa di nella errata Per_2 convinzione di che ricadesse naturalmente nel regime di comunione patrimoniale della famiglia. Pt_1
In ogni caso: con vittoria delle spese di lite (doppio grado di giudizio) nonché condanna ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in via equitativa ovvero secondo le risultanze istruttorie. In via istruttoria: si rinnovano e si
2 intendono qui integralmente richiamate e trascritte le istanze istruttorie, ed istruttorie di replica, già formulate in citazione e nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato, sia dinanzi il Tribunale che in questa sede di gravame, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
IN VIA SUBORDINATA SUSSIDIARIA Nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle domande di parte attrice appellante e dei motivi di appello espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., condannare in ogni caso il SI. per Parte_2 le ragioni esposte, al pagamento e/o alla restituzione in favore di - maggiorati di interessi Parte_1
e rivalutazione - del 50% del prezzo pagato in occasione del rogito per l'acquisto dell'immobile per cui
è causa, pari ad euro 250.000,00 e quindi l'importo di 125.000,00 euro o quella maggiore o minore somma che risulterà dagli esiti istruttori, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, ovvero quel denaro comune che pro quota appartiene alla moglie per essere stato attinto da risparmi comuni ed utilizzato per l'acquisto della casa di – ovvero in ulteriore subordine – ai sensi e per gli effetti Per_2 del II comma del medesimo art. 2041 c.c., alla restituzione in natura mediante dichiarazione della piena comproprietà indivisa, nella misura del 50% di sull'immobile così identificato al catasto Parte_1 fabbricati del Comune di Modena: Foglio 60 - Particella 176/6 – Strada Cimitero Baggiovara n.55/1 –
Piano T.1.2- Zc 3 – Cat. A3 – Cl. 2 – Vani 9,5 – RCE 588,76 con graffato la particella – 178/5 nonché al catasto terreni del comune di Modena il giardino al Foglio 60 – Particella 433- Ha 0.19.87 (are diciannove centiare ottantasette) RDE 22,06 – RAE 24,63; b) Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza alla competente Agenzia delle Entrate Ufficio del Territorio (Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Modena), con esonero per il Conservatore da ogni consequenziale responsabilità; Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, e nello specifico quelle formulate nella citazione e nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2 e n. 3”; l'appellato concludeva come da comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta e quindi: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa Nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra , notificato via Parte_1 pec in data 13/1/2023 avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 1488/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 30/11/2022 - Repertorio n.3794/2022, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Susanna
Zavaglia, comunicata in data 02/12/2022, a definizione del procedimento iscritto al R.G. n. 3490/2021.
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa”.
LA CORTE
3 udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 25.05.2021, la SI.ra evocava Parte_1 in giudizio per sentire dichiarare, previo accertamento della provenienza comune del denaro Parte_2 impiegato per l'acquisto e dell'errore di fatto in cui era incorsa e/o era stata indotta l'attrice in occasione del rogito a ministero notaio dello 03.11.2015 (Rep. N. 47874 Racc. n.28139), la piena Persona_1 comproprietà indivisa, nella misura del 50%, della casa coniugale sita in Modena, Strada Cimitero Baggiovara
n. 55/1, con condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla parte attrice in conseguenza dell'induzione in errore/violenza, danni di cui si riservava la quantificazione in corso di causa o comunque da liquidarsi secondo equità. In via subordinata, domandava condannarsi il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice del 50% del prezzo pagato per l'immobile, pari complessivamente ad euro
250.000,00, e quindi l'importo di 125.000,00 euro, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva di avere contratto matrimonio concordatario in Modena il giorno 25.07.1971 con il SI.
[...]
, instaurandosi ope legis, a seguito della riforma del diritto di famiglia, tra i coniugi il regime di Parte_2 comunione legale;
che la moglie era sempre stata succube del marito il quale aveva limitato le sue aspettative di realizzazione personale;
che nel 2015, con utilizzo dei proventi dei sacrifici comuni di una vita intera, il marito aveva acquistato l'immobile di ove i coniugi abitano ora e dove dal 2015 avevano fissato la Per_2 loro residenza;
che il bene era stato compravenduto con intestazione al solo marito in costanza Parte_2 di regime di comunione dei beni, mediante rogito a ministero Notaio Rep. 47874 Racc. 28139 Persona_1 dello 03.11.2015, cui l'attrice aveva partecipato nella convinzione di dover essere presente proprio per confermare il regime patrimoniale della famiglia;
che il SI. aveva spiegato alla moglie che ci Parte_2 teneva che l'immobile fosse formalmente intestato solo a lui, dato che come capofamiglia non aveva mai avuto alcun immobile intestato, rassicurando tuttavia la moglie del fatto che il bene sarebbe stato comunque di entrambi dato il regime patrimoniale di comunione e la partecipazione di al rogito proprio al fine di Pt_1 ribadire questo;
che la aveva assecondato il marito rispetto alla intestazione, dato che era sicura (e Pt_1 rassicurata) che la casa sarebbe comunque caduta nella comunione;
che solo recentemente, per essersi rivolta ad un legale, dovendo riscontrare la richiesta di separazione personale avanzata dal marito, aveva compreso di essere invece stata ingannata, perché indotta a credere di dover essere presente nel corso dell'atto pubblico per rendere la dichiarazione a tutela della comunione legale dei beni, quando invece quella dichiarazione era valsa il contrario;
che detta dichiarazione doveva intendersi revocata con l'atto di citazione sottoscritto dall'attrice.
Si costituiva in giudizio il SI. , contestando che l'immobile oggetto di causa, intestato Parte_2 unicamente al medesimo, rientrasse nella comunione legale, in quanto acquistato con i propri risparmi
4 personali, come dalla moglie confermato in sede di rogito notarile. Domandava dunque il rigetto delle domande avversarie con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dell'attrice.
Con ordinanza resa in data 04.05.2022, il Giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, senza necessità di espletare le richieste prove orali, rinviava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per discussione orale della causa, disponendone la trattazione cartolare. L'udienza da ultimo allo scopo fissata in data 30.11.2022 era dunque sostituita dal deposito telematico di note scritte. Con sentenza n. 1488/2022, il Giudice del Tribunale di Modena, osservato che secondo giurisprudenza di legittimità il coniuge non acquirente può proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi, che tuttavia, se l'intervento adesivo ex art. 179 c.c., comma 2, assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell'esclusione del bene dalla comunione (come appunto nel caso di specie, dove l'attrice interviene all'atto confermando che l'immobile compravenduto “deve escludersi dalla comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 179 lettera f del codice civile”, dunque in quanto acquistato con il prezzo del trasferimento di beni personali - pag. 6 rogito), l'azione di accertamento presuppone la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall'art. 2732 c.c. e che secondo tale disposizione normativa la confessione può essere revocata unicamente se si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza, ritenuto nel caso di specie detta prova non raggiunta, posto che a ben guardare la errò nel comprendere gli effetti giuridici del proprio Pt_1 intervento nell'atto, e dunque commise, per sua stessa ammissione, un errore di diritto e non un errore di fatto, ciò che non consente la revoca della confessione e non è stata allegata l'estorsione della confessione con violenza, ritenuta dunque non accoglibile la domanda formulata in via principale di accertamento negativo della natura personale del bene, postulando tale domanda la revoca della menzionata confessione stragiudiziale, nel caso di specie impossibile così come quella subordinata volta ad ottenere il rimborso del
50% del prezzo pagato per l'acquisto del bene, essendo evidentemente incompatibile con la confessata natura personale del denaro utilizzato per la compravendita, rigettava le domande formulate da nei Parte_1 confronti di e la condannava alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite liquidate Parte_2 in euro 4.000 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge.
2.- Con appello regolarmente notificato e depositato in data 17.01.2023, la SI.ra ha impugnato Parte_1 detta sentenza chiedendone la pressoché integrale riforma, in particolare, laddove è stata rigettata la domanda attorea di declaratoria della piena comproprietà indivisa tra i coniugi della casa familiare sita in Modena e acquistata in data 3 novembre 2015, previo accertamento della provenienza comune del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile. Ad avviso dell'appellante, la pronuncia del Tribunale di Modena risulterebbe manifestamente erronea, ingiusta e contraddittoria, oltre ad essere affetta da vizi nell'iter logico giuridico seguito e per tali motivi andrebbe riformata. Lamenta in primo luogo la esione del diritto di difesa e del Pt_1
5 principio del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza del Tribunale di Modena. Il Giudice di prime cure, dopo avere disposto la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, avrebbe erroneamente emesso la sentenza di primo grado senza rispettare le modalità della fissata discussione orale ex art. 281 sexies c.c.; più nello specifico, il Giudice, dopo avere espressamente precisato che le note autorizzate da depositare entro il 28.10.2022 avrebbero dovuto essere sintetiche e contenenti le sole istanze e conclusioni di talché i difensori si limitavano a depositare sintetiche note di trattazione scritta, consapevoli del fatto che vi sarebbe stato un passaggio successivo per meglio argomentare le proprie difese, depositava la sentenza due giorni dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza assegnare ulteriore termine alle parti per memorie conclusive, tanto da fare risultare detto provvedimento impeditivo del compiuto diritto di difesa. Con il secondo motivo di gravame, si duole di una violazione, errata e falsa applicazione dell'art. Parte_1
179 comma 1 lett. f) c.c. in relazione alla effettiva provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto della casa familiare. La SI.ra avrebbe dimostrato documentalmente, tramite la produzione delle contabili delle Pt_1 singole operazioni, che il denaro utilizzato dal marito per il pagamento del prezzo della casa già familiare era denaro comune dei coniugi, per trattarsi precisamente dei risparmi di una vita comune insieme. Il SI.
mai avrebbe contestato le allegazioni e la documentazione offerte dalla moglie, limitandosi a Parte_2 sostenere che l'immobile non fosse caduto in comunione di beni perché acquistato con i propri risparmi personali come anche la moglie, a suo dire indubitabilmente, aveva confermato in sede di rogito. Era tuttavia preciso onere del convenuto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., contestare specificamente i fatti provati dall'attrice, contrapponendo ad essi una difesa credibile, articolata ed efficace, il che non sarebbe avvenuto. Il Giudice di prime cure, senza soffermarsi sulle prove documentali attoree circa la provenienza comune del denaro impiegato, avrebbe attribuito rilievo unicamente alla dichiarazione adesiva attorea del coniuge non acquirente intervenuto alla stipula. Tale dichiarazione resa dalla ad avviso della medesima, Pt_1 sarebbe contraria ai fatti documentati e soprattutto non conterrebbe alcun preciso cenno alla provenienza del denaro, richiamando esclusivamente la lettera f) dell'art. 179 c.c., senza alcun riferimento ad almeno una delle tipologie di beni personali descritte nelle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo articolo.
Quale terzo motivo di appello, deduce la violazione ed errata applicazione dell'art. 179 comma 2 c.c. e Pt_1 dell'art. 2732 c.c. in relazione alla natura giuridica della dichiarazione adesiva della moglie. Ad avviso dell'appellante, il Giudice del Tribunale di Modena correttamente avrebbe evidenziato la revoca, eseguita nell'atto di citazione della della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 179 lett. f) c.c. in sede di rogito a Pt_1 ministero Notaio per poi erroneamente identificare tale dichiarazione adesiva quale confessione a Per_1 tutti gli effetti e, quindi, come tale revocabile unicamente ai sensi dell'art. 2732 codice civile. A ben guardare, infatti, la revoca sarebbe in ogni caso possibile trattandosi di dichiarazione ricognitiva e non di dichiarazione confessoria. Strettamente correlato a quanto sopra è il quarto motivo di appello con il quale Parte_1 osserva che anche laddove si volesse ritenere tale dichiarazione adesiva una vera e propria confessione la
6 moglie sarebbe incorsa in un errore di fatto e non già in un errore di diritto come erroneamente ritenuto dal
Giudice del provvedimento impugnato. La SI.ra avrebbe aderito alla dichiarazione del marito resa ai Pt_1 sensi dell'art. 179 lett. f) c.c. nella misura in cui erroneamente riteneva indispensabile la sua presenza al rogito al fine di confermare la comunione dei beni nonostante la casa venisse intestata formalmente al coniuge
[...]
. Deduce più specificamente l'attrice che non errò nel comprendere la portata della norma di cui Parte_2 all'art. 179 lett. f), che non le fu nemmeno offerto lo spunto per consentirle di errare rispetto agli effetti giuridici della disposizione normativa, che fu portata dal marito davanti al notaio dopo che le era stata fornita una bozza di atto diverso in cui entrambi i coniugi figuravano come acquirenti, che credeva dunque di dovere confermare la comunione e di essere presente proprio per firmare l'atto in quanto coniuge in comunione di beni che non si sarebbe più intestata formalmente la casa e che sapeva essere vero il fatto che il prezzo pagato provenisse interamente dal conto corrente intestato al marito e ove era stata appositamente creata la provvista e che CP_2 per l'intestazione dell'immobile al marito era necessaria la sua presenza. Dunque ad avviso dell'appellante gli elementi del fatto tipico non sarebbero rientrati nella sua sfera di conoscenza a causa della erronea percezione della realtà che aveva determinato la sua presenza all'atto pubblico. Da ultimo, si duole di una Parte_1 ingiustizia sostanziale della pronuncia, sin dall'atto di citazione di primo grado la moglie aveva evidenziato infatti la necessità di accogliere le istanze attoree in ogni caso, posto che ogni altra soluzione porterebbe ad un indebito ed illecito arricchimento, tale da legittimare in via sussidiaria l'esperimento di una azione di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 codice civile.
Tanto dedotto, l'appellante chiede alla Corte di: Parte_1
● In via preliminare e cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, ricorrendo entrambi i presupposti del fumus e del periculum;
● In via principale e nel merito, accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado ovvero, in principalità, previo accertamento della provenienza del denaro impiegato per l'acquisto e dell'errore di fatto in cui è incorsa e/o stata indotta l'attrice in occasione del rogito dello 03.11.2015 nel confermare la dichiarazione del marito ex art. 179 comma 2 lett. f) c.c., preso atto della revoca formalmente eseguita con la sottoscrizione dell'atto di citazione della dichiarazione adesiva resa, dichiarare la piena comproprietà indivisa, nella misura del 50%, di sull'immobile sito in Modena, Strada Cimitero Baggiovara, meglio identificato nell'atto di Parte_1 citazione, con ogni conseguente ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di Modena nonché condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell'induzione in errore/violenza, danni di cui ci si riserva la quantificazione in corso di causa e comunque da liquidarsi secondo equità; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, dichiararsi tenuto alla restituzione in favore di del 50% del prezzo Parte_2 Parte_1 pagato per l'acquisto dell'immobile per cui è causa, pari ad euro 125.000,00, maggiorati di interessi e rivalutazione, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio;
7 - In via subordinata sussidiaria, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di parte attrice appellante e dei motivi di appello espressi, condannare in ogni caso ai sensi dell'art. 2041 c.c. al pagamento Parte_2 in favore di del 50% del prezzo pagato per l'acquisto della casa coniugale ovvero euro Parte_1
125.000,00, maggiorati di interessi e rivalutazione o quella maggiore o minore somma che risulterà dagli esiti istruttori;
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 22.02.2023, si è regolarmente costituito il SI. Parte_2 eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'avverso gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. -Zanni
non avrebbe specificato la parte di sentenza asseritamente meritevole di censura, non avrebbe indicato Pt_1 una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per il quale si assume violata la legge ed il nesso causale tra il preteso errore e la sorte della lite, unitamente alla proposizione di un'alternativa decisione. Nel merito ha partitamente contestato l'appello della controparte in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto e ne ha dunque chiesto il rigetto. Più specificamente, quanto al primo motivo di gravame in ordine ad una pretesa lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, l , dissociandosi da quanto affermato Parte_2 dalla controparte, ha fatto rilevare come il contraddittorio si sia regolarmente formato, emergendo dagli atti di causa che ogni parte ha potuto argomentare compiutamente le proprie difese, anche oralmente, e come dunque nessun diritto di difesa sia stato leso. Per quanto concerne il secondo ed il terzo motivo di appello, il SI.
ne ha dedotto la assoluta non fondatezza;
da un lato, secondo la parte appellata, è documentalmente Parte_2 provato che il conto corrente da cui è giunta la provvista per l'acquisto dell'abitazione del coniuge Parte_2
è esclusivamente intestato al medesimo presso che la SI.ra a espressamente
[...] Controparte_3 Pt_1 dichiarato in sede di rogito del Notaio di Modena che tali fondi erano di proprietà del marito, da Per_1 altro lato quanto al valore della dichiarazione resa dalla moglie è del tutto condivisibile quanto osservato e ritenuto nella sentenza impugnata circa il valore confessorio della dichiarazione adesiva resa dalla moglie, dichiarazione confessoria revocabile solo per errore di fatto e violenza, nel caso di specie non esistenti.
Come condivisibilmente affermato dal Giudice di prime cure, la arebbe incorsa in un errore di diritto e Pt_1 dunque la dichiarazione confessoria non sarebbe revocabile. Parimenti da respingere sarebbe anche l'ultimo motivo di appello con cui la i duole di una sostanziale ingiustizia della sentenza. Ad avviso della parte Pt_1 appellata, l'appellante non può limitarsi ad una denuncia generica dell'ingiustizia dei capi appellati, al fine di ottenere la riforma della sentenza di primo grado, ma deve puntualizzarli, indicando con precisione quelli destinati ad essere confermati o riformati, ma comunque sostituiti dalla sentenza di appello, il che non sarebbe avvenuto. In ogni caso, la controparte non avrebbe fornito prova dell'esistenza di un patrimonio coniugale comune, che in effetti non sussisterebbe, come dimostrato dai documenti bancari e notarili e, ciò nonostante, insiste sul fatto che si verta in ipotesi di arricchimento senza causa. In questo caso, non ricorrerebbe alcun spostamento patrimoniale, posto che il denaro per l'acquisto dell'immobile del SI. , per Parte_2
8 dichiarazione del notaio, dell'istituto di credito e della stessa SI.ra (almeno fino alla richiesta di Pt_1 separazione), è di provenienza del marito e la non ha dimostrato che la diminuzione patrimoniale, che Pt_1 qui si vorrebbe far valere, corrisponde a un danno per la presenza di un fatto illecito. Non vi sarebbe prova di alcun vantaggio illecito conseguito dall essendo evidente invece, secondo il medesimo, lo spirito Parte_2 vendicativo di una moglie che dopo la separazione tenta di sottrargli l'abitazione.
La parte appellata chiede quindi alla Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, di:
● Nel merito, in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla SI.ra avverso la sentenza del Tribunale di Modena Parte_1
n. 1488/2022 emessa dal Tribunale di Modena il 30.11.2022 a definizione del procedimento iscritto al n.
3490/2021 R.G.;
● In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre ad oneri accessori.
4.- Con ordinanza resa in data 22.03.2023 nel sub-procedimento di inibitoria, la Corte di Appello, ritenuto che nella fattispecie, sotto il profilo del fumus, il motivo di impugnazione relativo alla pretesa violazione del principio del contraddittorio non appare prima facie meritevole di accoglimento, posto che l'udienza dell'8 novembre 2022, poi rinviata per gli stessi adempimenti al 30.11.2022, era stata espressamente fissata dal G.I.
“per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c.”, osservato, d'altro canto, come, trattandosi di sentenza di rigetto della domanda, il periculum in mora sia stato allegato unicamente con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite, il cui importo (€ 4.000, oltre accessori) non pare integrare i requisiti previsti per legge per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. All'udienza del 18.04.2023 fissata per la trattazione della causa, la parte appellante ha contestato l'avversa comparsa di costituzione e insistito nelle richieste istruttorie, l'appellato si è riportato ai propri atti difensivi e ha chiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni e la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza da ultimo allo scopo fissata in data 08.07.2025, l'appellante e l'appellato hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti introduttivi, insistendo per l'accoglimento delle stesse e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari per le difese conclusive.
5.- Ciò premesso in ordine allo svolgimento del processo e sempre in via preliminare, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da , non rispettando il relativo atto, ad avviso Parte_1 dell'appellato, il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. - posto che l'appellante non avrebbe indicato espressamente le parti del provvedimento che vuole impugnare, non avrebbe suggerito le modifiche che devono essere apportate al provvedimento con riguardo alla ricostruzione del fatto né indicato il rapporto di causa ad effetto fra la violazione di legge che è denunziata e l'esito della lite - la stessa non è meritevole di accoglimento, essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza
9 impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. Sez.
VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord.
18.01.2024, n. 1932). Sempre prima di passare all'esame dei motivi di appello, vanno rigettate le istanze istruttorie contenute nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2 e 3, non ammesse in primo grado e ora riproposte dalla parte appellante, in quanto superflue ai fini della decisione alla luce delle allegazioni difensive delle parti e dei documenti tutti versati in atti. Venendo ora al merito, va respinto il primo motivo di gravame con il quale la si duole di una violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, atteso Pt_1 che, diversamente da quanto osservato e ritenuto dalla parte appellante, l'udienza del 30.11.2022 era stata espressamente fissata dal G.I. per la discussione orale della causa ex art. 281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito telematico di note di trattazione scritta, e ciò in conformità all'art. 83, comma 7, d.l. 17.03.2020 n.
18, ove alla lettera h) si prevedeva “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice” - l'utilizzo di tale modalità è stata prorogato fino al 31.12.2022 e quindi comprendeva anche il periodo in cui è stata emessa la sentenza impugnata.
Venendo ad esaminare gli altri motivi di appello, reputa la Corte che il secondo e terzo motivo di gravame possano essere esaminati congiuntamente, afferendo in buona sostanza al contenuto della dichiarazione resa del coniuge acquirente, alla natura della dichiarazione adesiva della moglie non acquirente e alla sua revocabilità o meno. Al riguardo, giova osservare prima di tutto come, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, nel caso di acquisto di un immobile eseguito dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179 comma 2 c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179 comma 1 lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c.; in mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ai sensi dell'art. 179 comma 2 c.c. abbia alcun valore confessorio. Dunque, secondo la Suprema
Corte, per soddisfare i requisiti di legge, la dichiarazione formulata dal coniuge nell'atto di acquisto di un bene,
10 al fine di sottrarlo alla comunione legale, deve indicare effettivamente quale sia la natura personale della provenienza del denaro utilizzato. Ne discende che il contratto di acquisto del bene deve contenere il puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) ed f) testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179, dalla cui vendita o dal cui scambio abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire come semplicemente personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto esprime una qualificazione giuridica e come tale, non è suscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto compiuto dal dichiarante (così si è espressa Cass. civ. Sez. II, 29.11.2022, n. 35086, in conformità alle precedenti Cass. civ. Sez. I, 04.08.2010, n. 18114 ove si trova analogamente scritto: “…Nè si può assegnare alla dichiarazione del V., verbalizzata nell'atto pubblico di compravendita e riportata per esteso nel presente ricorso, valore di confessione di un fatto storico (pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni personali della D.): come tale, revocabile successivamente solo per errore di fatto o violenza (art. 2732 cod. civ.), secondo l'insegnamento delle sezioni unite, nella sentenza sopra citata. L'espressione adottata
("L'acquirente dichiara di effettuare il presente acquisto con suo denaro personale, come conferma il di lei consorte, signor V.F. al presente atto appositamente intervenuto ai sensi dell'art. 179 c.c. ... pertanto gli immobili in oggetto costituiscono beni personali della sola signora D. S., non facendo parte della comunione legale dei beni vigente tra essi coniugi") non fa puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo della D. sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè, ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) - testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179 c.c., lett. f), pertinente al caso in esame - dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire sic et simpliciter personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione del prezzo non identifica un fatto, bensì esprime una qualificazione giuridica;
come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante…”; Cass. civ. Sez. II, 14.11.2018, n. 29342 ove si afferma: “La dichiarazione resa nell'atto dal coniuge non acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 2, c.c., in ordine alla natura personale del bene, si pone, peraltro, come condizione necessaria ma non sufficiente per l'esclusione del bene dalla comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche
l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall'art.
179, comma 1, lett. c), d) ed f), c.c.”; più recentemente, Cass. civ. Sez. I, 21.07.2025, n. 20332 ove viene affermato: “in caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente, per l'esclusione del bene dalla
11 comunione, occorrendo a tal fine non solo il concorde riconoscimento, da parte dei coniugi, della natura personale del bene medesimo, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l'effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione, tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, lett. c), d) ed f), cod. civ. (Cass. 7027/2019). A quest'ultimo scopo l'intervento adesivo del coniuge non acquirente "può rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando assuma il significato di un'attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione" (Cass., Sez. U., 22755/2009, pag. 9). Dunque, sotto questo profilo la dichiarazione del coniuge non acquirente opera sul piano probatorio, assumendo natura ricognitiva e portata confessoria di presupposti di fatto già esistenti quando risulti descrittiva di una situazione di fatto, ma non quando sia solo espressiva di una manifestazione di intenti;
ne discende che la revoca della confessione stragiudiziale ex art. 2732 cod. civ. assume una sua utilità nell'economia della decisione della lite se la dichiarazione resa ha simili caratteristiche..”. Orbene, in base ai chiari principi illustrati dalla
Suprema Corte, si evidenzia che nel rogito a ministero Notaio dott. si legge alla pagina 6 che: Persona_1
“L'acquirente SI. dichiara che l'immobile qui compravenduto deve escludersi dalla Parte_2 comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 179 lettera f del codice civile. Interviene a tal proposito al presente atto il coniuge del medesimo, SI.ra la quale conferma quanto sopra dichiarato dal proprio Parte_1 coniuge, ogni contraria eccezione rimossa”. Dunque, nel caso di specie, il coniuge acquirente si limita genericamente ad affermare che l'immobile compravenduto è escluso dalla comunione legale in quanto acquistato con il prezzo del trasferimento dei beni personali di cui alle lettere precedenti o con il loro scambio, senza contenere l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo art. 179. In mancanza di una siffatta indicazione, la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente ex art. 179 comma 2 c.c. non ha valore confessorio. Come ribadito in più occasioni dalla Corte di cassazione, definire come semplicemente personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione di pagamento del prezzo esprime una qualificazione giuridica, come tale insuscettibile di confessione. In un quadro fattuale così ricostruito, nessun valore dirimente in senso contrario può assumere la documentazione bancaria attestante la provenienza del denaro utilizzato per il pagamento del prezzo dell'immobile dal conto corrente intestato in via esclusiva all;
peraltro la parte attrice aveva Parte_2 dimostrato di avere in alcune occasioni versato significative somme di denaro sul conto corrente del marito al fine di contribuire all'acquisto dell'immobile, in ogni caso il coniuge non acquirente nulla deve dimostrare, spettando al coniuge acquirente indicare espressamente nell'atto di compravendita la provenienza del denaro da una delle fattispecie di cui alle lettere da a) ad e) dell'art. 179 comma 1. Non sono soddisfatti dunque i requisiti di legge per escludere il bene immobile dalla comunione legale dei beni.
Non trattandosi di una dichiarazione confessoria, è evidentemente assorbito il quarto motivo di appello. Deve considerarsi parimenti assorbito il quinto motivo di appello.
12 In accoglimento del gravame, deve allora essere dichiarata la piena comproprietà indivisa, nella misura del
50%, di sull'immobile sito in Modena alla Strada Cimitero Baggiovara n. 55/1, sopra meglio Parte_1 indicato, con il conseguente ordine al Conservatore dei Registri immobiliari una volta passata in giudicato la sentenza. Non merita invece accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti dall'attrice in quanto del tutto generica e non provata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio della prevalente soccombenza, sono poste a carico dell'appellato in favore dell'appellante e si liquidano nel Parte_2 Parte_1 dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati dal D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, all'attività difensiva concretamente espletata, all'assenza di attività istruttoria in sede di appello, nonché al livello di complessità delle questioni trattate
(scaglione di valore indeterminabile - complessità bassa, importo medio per le fasi di studio e minimo per quelle introduttiva, istruttoria e decisionale quanto al primo grado, importo medio per le fasi di studio e introduttiva e minimo per quella decisionale per il secondo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma della sentenza n. 1488/2022 del Tribunale di Modena:
I- ACCOGLIE l'appello proposto da e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA la piena Parte_1 comproprietà indivisa, nella misura del 50%, di sull'immobile identificato al catasto fabbricati Parte_1 del Comune di Modena al Foglio 60 - Particella 176/6 - Strada Cimitero Baggiovara n. 55/1 - Piano T.1.2- Zc 3 – Cat. A3 – Cl. 2 – Vani 9,5 – RCE 588,76 con graffato la particella - 178/5 e al catasto terreni del Comune di Modena il giardino al Foglio 60 - Particella 433- Ha 0.19.87 (are diciannove centiare ottantasette) RDE 22,06 - RAE 24,63, in quanto caduto in comunione dei beni;
II- ORDINA al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio di provvedere alla trascrizione della sentenza all'esito del suo passaggio in giudicato;
III- RIGETTA la domanda risarcitoria dei danni formulata da;
Parte_1
IV- NN l'appellato alla rifusione, in favore di , delle spese di lite Parte_2 Parte_1 che si liquidano per il primo grado in € 4.659,00 per compenso professionale, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, C.P.A. ed IVA come per legge, e per il secondo grado in € 1.165,50 per spese e in € 5.211,00 per compenso professionale, oltre ad oneri di legge;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 28.10.2025.
Il Presidente
(Dott. Giuseppe De Rosa)
Il Consigliere est. (Dott.ssa Anna Orlandi)
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