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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 18/07/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 774 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Colazingari PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 774/2024 avente ad oggetto: interdizione promossa da P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/12/2024 il P.M. ha insistito nella domanda di interdizione, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.; a tale domanda non si è opposto Controparte_2
costituitosi in data 20/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 il P.M. ha chiesto l'interdizione o l'inabilitazione di allegando la relazione pervenuta dall'Assessorato Sanità, Salute e Controparte_1
Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la documentazione medica relativa, in particolare, alla visita geriatrica del 08/01/2024 presso l'Azienda USL Valle d'Aosta. In data
07/11/2024 la documentazione in atti veniva integrata mediante il deposito del referto del day hospital geriatrico svolto in data 04/09/2024 presso l'Azienda USL Valle d'Aosta.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 17/12/2024 si è svolto l'esame della resistente, a seguito del quale il P.M. ha insistito nella domanda di interdizione, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.;
alla medesima udienza si è presentato il nipote dell'interdicenda il Controparte_2
quale si è dichiarato disponibile alla nomina di tutore dell'interdicenda, disponibilità dallo stesso ribadita in data 20/02/2025 quando si è costituito nel presente procedimento.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 08/01/2025, previa nomina di
1 ome tutore provvisorio dell'interdicenda. Con provvedimento del Controparte_2
10/03/2025 il collegio, rilevato che non erano in atti le notifiche ex art. 473 bis.54 c.p.c., rimetteva la causa sul ruolo e, acquisita detta documentazione all'udienza del 20/05/2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, stante la regolarità della notifica del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e la sua mancata costituzione nel procedimento.
Devesi rilevare che presenta un deficit cognitivo, che è stato Controparte_1
accertato dal Dott. all'esito della visita geriatrica svolta presso l'AUSL Persona_1
Valle d'Aosta in data 08/01/2024; in questa sede il medico ha riscontrato un deficit cognitivo lieve-moderato (MMSE=19/30) e un disturbo della memoria a breve termine con deficit di attenzione. In data 05/09/2024, all'esito del day hospital presso la predetta AUSL, il Dott. ha poi concluso che “la paziente non è in grado di vivere autonomamente Parte_1
al suo domicilio, non è in grado di assumere la terapia ed è a elevato rischio di caduta. Non in grado di gestire il patrimonio”.
Tali risultanze hanno trovato corroborazione nell'esame dell'interdicenda, come risulta dal verbale d'udienza del 17/12/2024 che si riporta di seguito:
“D. Come si chiama?
R. CATENACCI CP_1
D. Quando è nata?
R. Non ho ricevuto niente da Saint Vincent.
L'interdicenda proferisce alcune parole di cui non si comprende il senso.
D. Ha problemi di udito?
R. Un pochino. Devo fare una visita.
D. Quando è il suo compleanno? Quando è nata?
R. 16.02.1937 a Milano.
D. dove vive?
R. a saint Vincent.
D. Vive da sola?
R. più o meno, aspetto da sempre un nipote che non si trova.
D. Come si chiama?
Persona_2
Lo hanno portato in Puglia a fare le vacanze quest'estate, ma non torna. Mi hanno detto che provvedono loro a cercarlo. Me l'ha detto il primario dell'ospedale, “chiamiamolo ospedale”.
2 Proferisce poi altre parole di cui non si comprende il significato né il senso.
D. Di che ospedale parla?
R. Non ho capito. Che giorno è oggi?
D. Ma il signore vicino a lei lo conosce?
R. È un amico, conosce la famiglia”.
È vero che la resistente soffre di grave ipoacusia, come riscontrato in sede di day hospital, e che bita ad Ancona, ma il fatto che la resistente, pur consapevole Controparte_2
che sia suo nipote, non lo riconosca nella persona accanto a lei, Controparte_2
persona che ritiene invece essere un amico, è significativo del declino cognitivo della resistente.
L'esame dell'interdicenda dimostra quindi ulteriormente il grave stato di infermità di e, unitamente alle citate risultanze documentali, rivela la sua Controparte_1
incapacità di provvedere ai propri interessi.
È certo, pertanto, che la resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale, aspetti in particolare che sono stati valutati dal medico specialista in data
05/09/2024, anche tenuto conto dell'assenza di una rete familiare di riferimento
[...]
ad Ancona). CP_2
Nella funzione di tutore provvisorio si conferma Controparte_2
Nulla occorre disporre in ordine alle spese di causa, trattandosi di procedimento promosso dal
P.M. e considerato altresì come l'interdicenda sia rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di
[...]
ata a Milano il 16/02/1937; CP_1
b) conferma ella funzione di tutore provvisorio;
Controparte_2
c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 28/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA nella persona dei Giudici:
Dott. Giuseppe Colazingari PRESIDENTE
Dott. Maurizio D'Abrusco GIUDICE
Dott.ssa Giulia De Luca GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 774/2024 avente ad oggetto: interdizione promossa da P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/12/2024 il P.M. ha insistito nella domanda di interdizione, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.; a tale domanda non si è opposto Controparte_2
costituitosi in data 20/02/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 il P.M. ha chiesto l'interdizione o l'inabilitazione di allegando la relazione pervenuta dall'Assessorato Sanità, Salute e Controparte_1
Politiche Sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la documentazione medica relativa, in particolare, alla visita geriatrica del 08/01/2024 presso l'Azienda USL Valle d'Aosta. In data
07/11/2024 la documentazione in atti veniva integrata mediante il deposito del referto del day hospital geriatrico svolto in data 04/09/2024 presso l'Azienda USL Valle d'Aosta.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 17/12/2024 si è svolto l'esame della resistente, a seguito del quale il P.M. ha insistito nella domanda di interdizione, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c.;
alla medesima udienza si è presentato il nipote dell'interdicenda il Controparte_2
quale si è dichiarato disponibile alla nomina di tutore dell'interdicenda, disponibilità dallo stesso ribadita in data 20/02/2025 quando si è costituito nel presente procedimento.
La causa è stata rimessa al collegio per la decisione in data 08/01/2025, previa nomina di
1 ome tutore provvisorio dell'interdicenda. Con provvedimento del Controparte_2
10/03/2025 il collegio, rilevato che non erano in atti le notifiche ex art. 473 bis.54 c.p.c., rimetteva la causa sul ruolo e, acquisita detta documentazione all'udienza del 20/05/2025, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, stante la regolarità della notifica del ricorso (e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione) e la sua mancata costituzione nel procedimento.
Devesi rilevare che presenta un deficit cognitivo, che è stato Controparte_1
accertato dal Dott. all'esito della visita geriatrica svolta presso l'AUSL Persona_1
Valle d'Aosta in data 08/01/2024; in questa sede il medico ha riscontrato un deficit cognitivo lieve-moderato (MMSE=19/30) e un disturbo della memoria a breve termine con deficit di attenzione. In data 05/09/2024, all'esito del day hospital presso la predetta AUSL, il Dott. ha poi concluso che “la paziente non è in grado di vivere autonomamente Parte_1
al suo domicilio, non è in grado di assumere la terapia ed è a elevato rischio di caduta. Non in grado di gestire il patrimonio”.
Tali risultanze hanno trovato corroborazione nell'esame dell'interdicenda, come risulta dal verbale d'udienza del 17/12/2024 che si riporta di seguito:
“D. Come si chiama?
R. CATENACCI CP_1
D. Quando è nata?
R. Non ho ricevuto niente da Saint Vincent.
L'interdicenda proferisce alcune parole di cui non si comprende il senso.
D. Ha problemi di udito?
R. Un pochino. Devo fare una visita.
D. Quando è il suo compleanno? Quando è nata?
R. 16.02.1937 a Milano.
D. dove vive?
R. a saint Vincent.
D. Vive da sola?
R. più o meno, aspetto da sempre un nipote che non si trova.
D. Come si chiama?
Persona_2
Lo hanno portato in Puglia a fare le vacanze quest'estate, ma non torna. Mi hanno detto che provvedono loro a cercarlo. Me l'ha detto il primario dell'ospedale, “chiamiamolo ospedale”.
2 Proferisce poi altre parole di cui non si comprende il significato né il senso.
D. Di che ospedale parla?
R. Non ho capito. Che giorno è oggi?
D. Ma il signore vicino a lei lo conosce?
R. È un amico, conosce la famiglia”.
È vero che la resistente soffre di grave ipoacusia, come riscontrato in sede di day hospital, e che bita ad Ancona, ma il fatto che la resistente, pur consapevole Controparte_2
che sia suo nipote, non lo riconosca nella persona accanto a lei, Controparte_2
persona che ritiene invece essere un amico, è significativo del declino cognitivo della resistente.
L'esame dell'interdicenda dimostra quindi ulteriormente il grave stato di infermità di e, unitamente alle citate risultanze documentali, rivela la sua Controparte_1
incapacità di provvedere ai propri interessi.
È certo, pertanto, che la resistente è incapace di provvedere ai propri interessi per effetto di una grave e permanente infermità di mente e, pertanto, si trova nelle condizioni per le quali l'art. 414 c.c. prevede la misura dell'interdizione, trattandosi dell'unico provvedimento idoneo ad assicurarle adeguata protezione in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale, aspetti in particolare che sono stati valutati dal medico specialista in data
05/09/2024, anche tenuto conto dell'assenza di una rete familiare di riferimento
[...]
ad Ancona). CP_2
Nella funzione di tutore provvisorio si conferma Controparte_2
Nulla occorre disporre in ordine alle spese di causa, trattandosi di procedimento promosso dal
P.M. e considerato altresì come l'interdicenda sia rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Aosta, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in causa, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
a) pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di
[...]
ata a Milano il 16/02/1937; CP_1
b) conferma ella funzione di tutore provvisorio;
Controparte_2
c) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Aosta in data 28/05/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giulia De Luca
Il Presidente
Dott. Giuseppe Colazingari
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