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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 28/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza Proc. N. 2206/2024
Verbale udienza del 28 gennaio 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Romano Danilo per delega degli Avv.ti
Giovanni Taccone e Mazza Rocco, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Clelia Condello, per delega CP_1
dell'Avv.Cinzia Lolli, la quale si riporta a tutti gli atti difensivi e ai verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.2206/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2206/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA (CF: ) rappresentata e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: ) e dall'Avv. Rocco C.F._2
Mazza (CF. ), giusta procura in atti. C.F._3
ricorrente
E
, in persona del Presidente Controparte_2
e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. dall' Avv. Cinzia Lolli(c.f.
in virtù di mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a C.F._4
rogito del dott. notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 05.08.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento N. 094 2024 90046606 13/000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn. 394 2016 0001060341 000; 394 2016 0003575684
000; 394 2017 0002034392 000; 394 2017 0002946406 000; con cui l'Agenzia delle
Entrate chiedeva il pagamento di €. di €uro 9.698,24 a titolo di contributi IVS
Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 2011 al 2012 e dal 2015 al 2016 tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione e dei susseguenti avvisi di addebito, per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario. Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, CP_1
preliminarmente, la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito, in quanto ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilita' dell'azione proposta per definitività dei ruoli di cui agli avvisi di addebito sopra indicati, regolarmente notificati e prodotti, per i quali non era decorso il termine quinquennale di prescrizione alla data di notifica dei successivi atti interruttivi notificati da
[...]
. Pertanto, concludeva chiedendo di respingere il ricorso Controparte_3
avversario perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto l' non dà prova della notifica degli avvisi CP_1
di addebito e degli ulteriori atti interruttivi da parte di come attestato CP_4
nel corpo dell'atto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta,, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e dichiara nulli gli avvisi di addebito nn. 394 2016
0001060341 000; 394 2016 0003575684 000; 394 2017 0002034392 000; 394 2017
0002946406 000, per intervenuta prescrizione, sottesi all'intimazione di pagamento n.094 2024 90046606 13/000;
Condanna parte resistente alla refusione delle spese nei confronti di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1615,00, oltre IVA, Cpa e spese forfettarie, ove previste, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Palmi 28 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
Verbale udienza del 28 gennaio 2025 Sono presenti:
Per parte ricorrente, l'Avv. Romano Danilo per delega degli Avv.ti
Giovanni Taccone e Mazza Rocco, che si riporta al ricorso, alle difese, deduzioni e conclusioni già rassegnate in ricorso, nei verbali di causa e nelle note di trattazione scritta, insistendo per l'accoglimento.
Per L' parte resistente, l'Avv. Clelia Condello, per delega CP_1
dell'Avv.Cinzia Lolli, la quale si riporta a tutti gli atti difensivi e ai verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
IL GIUDICE
Ritenuta la causa recante il n. R.G.2206/2024 matura per la decisione, invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, all'udienza del 28 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. R.G. 2206/2024 del ruolo generale affari contenziosi vertente
TRA (CF: ) rappresentata e difeso, Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Giovanni Taccone (CF: ) e dall'Avv. Rocco C.F._2
Mazza (CF. ), giusta procura in atti. C.F._3
ricorrente
E
, in persona del Presidente Controparte_2
e l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. dall' Avv. Cinzia Lolli(c.f.
in virtù di mandato generale alle liti 22 marzo 2024 a C.F._4
rogito del dott. notaio in Fiumicino Persona_1
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso deposito in data 05.08.2024, l'odierno ricorrente impugna l'intimazione di pagamento N. 094 2024 90046606 13/000, limitatamente ai sottesi avvisi di addebito nn. 394 2016 0001060341 000; 394 2016 0003575684
000; 394 2017 0002034392 000; 394 2017 0002946406 000; con cui l'Agenzia delle
Entrate chiedeva il pagamento di €. di €uro 9.698,24 a titolo di contributi IVS
Fissi/percentuale entro il minimale e somme aggiuntive e interessi di mora per gli anni dal 2011 al 2012 e dal 2015 al 2016 tutti afferenti alla gestione lavoratore autonomo. Eccepiva, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme per decorso del termine quinquennale di prescrizione e chiedeva l'annullamento dell'impugnata intimazione e dei susseguenti avvisi di addebito, per intervenuta prescrizione. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore e difensore dichiaratosi antistatario. Regolarmente costituitosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo, CP_1
preliminarmente, la tardività dell'opposizione e il consolidamento del credito, in quanto ai sensi dell'art. 24, comma 5°, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, riferito alle cartelle esattoriali per contributi previdenziali, contro l'iscrizione a ruolo l'opposizione deve essere proposta entro il termine di quaranta giorni.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilita' dell'azione proposta per definitività dei ruoli di cui agli avvisi di addebito sopra indicati, regolarmente notificati e prodotti, per i quali non era decorso il termine quinquennale di prescrizione alla data di notifica dei successivi atti interruttivi notificati da
[...]
. Pertanto, concludeva chiedendo di respingere il ricorso Controparte_3
avversario perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese.
Il procedimento è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
Il ricorso è fondato, per le motivazioni che, di seguito, verranno esposte.
"... Il nodo centrale della controversia per cui è causa è, quindi, la verifica della notifica degli avvisi di addebito
"... In particolare, parte ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere le suddette somme, deducendo l'intervenuto CP_1
decorso del termine prescrizionale quinquennale e la nullità dell'intimazione di pagamento opposta.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
"... Va precisato, inoltre, che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 50, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, come di recente ribadito dalla
Suprema Corte di Cassazione (Cass. 27.2.2007 n. 4506).
Pertanto, la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
Tuttavia, al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva. “Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 stesso decreto è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo.
Cionondimeno, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, e coperta dall'azione generale prevista dall'art. 615 c.p.c. In particolare, l'eventuale decorrenza del termine per l'esperimento dell'azione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non rende incontrovertibile, come accade per i provvedimenti giurisdizionali non impugnati, la cartella esattoriale, ma preclude solamente la possibilità di contestare vizi di merito o di forma relativi al titolo e cioè alla cartella esattoriale, lasciando all'interessato la possibilità, ove vi siano i presupposti, di esperire l'azione di opposizione all'esecuzione per far valere la prescrizione, che costituisce un vizio successivo alla formazione del titolo” (Cass. sez. Lav. n. 9784 del 26/05/2020).
Peraltro, relativamente agli avvisi di addebito, trattandosi di prescrizione di contributi previdenziali, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza della materia civile, e ciò impedisce l'operatività della regola generale dell'inammissibilità di un'azione di accertamento negativo il cui unico oggetto si sostanzia nell'affermazione della prescrizione.
Ciò, anche considerando che la prescrizione dei crediti contributivi è rilevabile d'ufficio dal Giudice (Cass. 29294/2020). La Cassazione, con l'ordinanza n. 454 del 14 gennaio 2020, oltre che confermare il termine quinquennale per la prescrizione dei contributi, precisava che la prescrizione non è rinunciabile dal contribuente e che è tempestiva l'azione proposta anche dopo i 40 giorni perché per l'opposizione all'esecuzione non vi è alcun termine da rispettare (per eccepire la prescrizione). La prescrizione dei crediti contributivi, dunque, non può essere rinunciata dal contribuente e può essere formulata anche oltre il termine di 40 giorni e la successiva intimazione di pagamento non rileva se notificata dopo i 5 anni di prescrizione.
Il ricorso è fondato, in quanto l' non dà prova della notifica degli avvisi CP_1
di addebito e degli ulteriori atti interruttivi da parte di come attestato CP_4
nel corpo dell'atto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo tenendo conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta,, ridotta in assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:
Accoglie il ricorso e dichiara nulli gli avvisi di addebito nn. 394 2016
0001060341 000; 394 2016 0003575684 000; 394 2017 0002034392 000; 394 2017
0002946406 000, per intervenuta prescrizione, sottesi all'intimazione di pagamento n.094 2024 90046606 13/000;
Condanna parte resistente alla refusione delle spese nei confronti di parte ricorrente, che liquida in complessive € 1615,00, oltre IVA, Cpa e spese forfettarie, ove previste, da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Palmi 28 gennaio 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo