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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 19/03/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 596/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruna Rubini e Patrizia Rafanelli
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
OGGETTO: Ripetizione di Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta l'irripetibilità dell'indebito n. 00017460950 di cui ai provvedimenti del CP_1
20.08.2023 aventi ad oggetto Comunicazione di riliquidazione della prestazione Cat.
INVCIV 044-707407642369 e Accertamento somme indebitamente percepite su pagina 1 di 6 pensione Cat. INVCIV 07642369 e, per l'effetto, dichiara che non è dovuta da
[...]
all'Istituto la somma di € 5.761,77 chiesta in restituzione con riferimento Parte_1 al periodo 01.11.2022/30.09.2023.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
1.080,06 trattenuta a titolo di recupero dell'indebito di cui sub 1, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della trattenuta alla restituzione.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali CP_1 liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t., e, premesso di essere titolare CP_1 dall'1.07.2020 dell'Indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 e di essere stata sottoposta a visita di revisione ordinaria il 5.10.2022, chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità dei due provvedimenti del 25.08.2023 con cui l le CP_1 comunicava che la pensione Cat. INVCIV 07642369 in godimento dall'1.07.2020 era stata ricalcolata con decorrenza dal mese di novembre 2022 e che dal ricalcolo era derivato un debito a suo carico di € 5.761,77 (fino al mese di settembre 2023), con conseguente accertamento dell'esistenza di un indebito. Precisa che nessuno dei due provvedimenti le è stato comunicato, e che ne ha preso visione collegandosi con al sito internet dell in Pt_2 CP_1 quanto, dal mese di settembre 2023, non aveva ricevuto il pagamento della prestazione.
Riferisce di non avere mai ricevuto neanche l'esito della visita di revisione del 5.10.2022 e che la circostanza trova spiegazione nel fatto che l' in nessuno dei predetti atti, CP_1 trasmessi a mezzo del servizio postale, ha indicato il numero civico della sua residenza, benché da lei correttamente indicato nella domanda amministrativa del 18.06.2020.
Riferisce, inoltre, di avere presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di indebito, sostenendo la sua buona fede, che veniva rigettato con Delibera del 14.11.2023.
Riferisce, infine, che in data 29.09.2023 ha presentato domanda di aggravamento e che, all'esito della visita del 10.10.2023, è stata nuovamente riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per accedere alla prestazione economica in parola. Con il provvedimento di riliquidazione del 24.10.2023 l' , tuttavia, ha trattenuto la somma di € 1.080,06 a CP_1 titolo di recupero dell'indebito n. 00017460950. Sulla base di tale premessa chiede, altresì, che l' sia condannato a restituirle la somma illegittimamente recuperata. Allega CP_1 documentazione.
pagina 2 di 6 L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e CP_1 in diritto. Sostiene che la ricorrente si è presentata alla visita di revisione benché anche la comunicazione di convocazione risultasse inesitata. Sostiene, inoltre che, avendo avuto conoscenza dell'esito della revisione accedendo con lo Spid al sito dell'Istituto, la ricorrente ben avrebbe potuto proporre ricorso di ATPO, mentre invece si è limitata a presentare ricorso gerarchico. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dai procuratori delle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Prima di entrare nel merito del presente giudizio è bene rammentare che le prestazioni economiche di natura assistenziale -riconosciute ai soggetti in stato di bisogno e/o agli invalidi civili- costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme come presupposto del diritto. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), anche se si tratta di fatti complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti, e non certo per effetto degli atti c.d. di
"concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
pagina 3 di 6 Ne discende che nel caso che ci occupa, vertendosi in ipotesi di indebito assistenziale, non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, posto che la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre invece le disposizioni di cui all'art. 52 della L. 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991, poiché prevedendo una decadenza, la sua applicazione non può estendersi oltre lo stretto ambito indicato dalla legge. Il principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l'Ord. 13233/2020 in cui i supremi giudici affermano che se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si CP_1 applica la disciplina dell'art. 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Ed infatti “in tema di indebito assistenziale” si è delineato il principio in base al quale trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord.
4 agosto 2022, n. 24180). La pronuncia si pone sul solco di un orientamento sempre più consolidato secondo cui va esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile posto che l'art. 38 della Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori è bene chiarire che, benché la causa introdotta dall'accipiens abbia natura di accertamento negativo del credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio grava sull'attore anche se tale onere non può estendersi fino a costringere il ricorrente a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del suo diritto, per cui questi deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale sia l'atto o il fatto che gli viene contestato tale da avere formato un indebito. In altre parole l' con le comunicazioni amministrative deve chiarire la ragione CP_1
pagina 4 di 6 dell'indebito e non limitarsi ad informare semplicemente il pensionato dell'avvenuto ricalcolo della prestazione e dell'ammontare dell'indebito venutosi a creare senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutorio (ad es. Cass. 15550/2019).
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, ipotesi che qui viene in rilievo, la S.C. di
Cassazione con la recente ordinanza n. 24180/2022, dopo avere richiamato i suesposti principi di diritto, ha chiarito che sussiste il diritto dell' alla restituzione delle somme CP_1 solo dal provvedimento con cui l'esito dell'accertamento è comunicato al percipiente, a meno che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nel caso in esame può dirsi pacifico tra le parti, in quanto non specificamente contestato dal procuratore dell' ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che la ricorrente non ha mai ricevuto il CP_1
Verbale della visita di revisione del 5.10.2022 in quanto il Verbale risulta inviato a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Marino via Appia Nuova snc, benché il precedente Verbale del 2020 era stato correttamente spedito all'indirizzo di via Appia Nuova n. 280.
Ma in ogni caso, anche qualora la sig.ra avesse ricevuto il Verbale della visita, Pt_1 secondo i suesposti principi di diritto, avrebbe comunque avuto diritto a trattenere i ratei dell'indennità di accompagnamento percepite dal mese di novembre 2022 alla data di comunicazione del Verbale. Ed infatti, non vi è dubbio alcuno che fino alla comunicazione dell'esito della visita di revisione l'invalido versa in una situazione soggettiva di buona fede sussistendo una situazione idonea a generare affidamento. Ed è proprio per tale ragione la normativa del settore prevede che l' una volta accertato il venire meno del requisito CP_1 sanitario, deve immediatamente sospendere cautelativamente la prestazione economica collegata all'invalidità e, quindi, procedere con la revoca della stessa.
Per tale ragione non è meritevole di accoglimento la prospettazione offerta dal procuratore dell' secondo cui la ricorrente, avendo avuto conoscenza dell'esito della revisione CP_1 accedendo con lo Spid al sito Internet dell'Istituto, avrebbe dovuto proporre ricorso di ATPO.
Ed infatti, anche tralasciando di considerare che la possibilità dei cittadini di accedere al sito dell' per verificare on-line la propria posizione non fa venire meno gli obblighi di CP_1 comunicazione che gravano sull'Ente, la ricorrente avrebbe dovuto affrontare i costi di un giudizio che, sotto il profilo dell'esistenza dell'indebito, sarebbe stato del tutto irrilevante in quanto, vale la pena ribadire, anche laddove l'ATPO avesse confermato l'insussistenza del requisito sanitario nel periodo novembre 2022/settembre 2023, l'accertamento non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla sussistenza della buona fede dell'accipiens nel medesimo periodo. La ripetizione, infatti, va esclusa a meno che l'erogazione non è addebitabile al percettore, ipotesi neppure paventata dal procuratore dell' convenuto. CP_1
pagina 5 di 6 In conclusione, a parere del giudicante, la ricorrente ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravata per cui va dichiarata l'insussistenza dell'indebito n. 00017460950 in quanto la pretesa restitutoria azionata dall' resistente è risultata illegittima. CP_1
L' in persona del l.r.p.t., va, pertanto, condannato a restituire alla ricorrente la somma CP_1 di € 1.080,06 trattenuta a titolo di recupero dell'indebito dagli arretrati alla medesima spettanti a decorrere dalla data di ripristino della prestazione, come calcolata con il provvedimento di riliquidazione del 24.10.2023 (in cui si da atto della liquidazione e contestuale trattenuta), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L. 412/1991, dal dì del dovuto al saldo.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale
Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n.
149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 596/2024 R.G.A.L. del Tribunale di Velletri e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bruna Rubini e Patrizia Rafanelli
E
– in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
OGGETTO: Ripetizione di Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta l'irripetibilità dell'indebito n. 00017460950 di cui ai provvedimenti del CP_1
20.08.2023 aventi ad oggetto Comunicazione di riliquidazione della prestazione Cat.
INVCIV 044-707407642369 e Accertamento somme indebitamente percepite su pagina 1 di 6 pensione Cat. INVCIV 07642369 e, per l'effetto, dichiara che non è dovuta da
[...]
all'Istituto la somma di € 5.761,77 chiesta in restituzione con riferimento Parte_1 al periodo 01.11.2022/30.09.2023.
2. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a restituire a la somma di € CP_1 Parte_1
1.080,06 trattenuta a titolo di recupero dell'indebito di cui sub 1, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì della trattenuta alla restituzione.
3. Condanna l' in persona del l.r.p.t., a rimborsare alla ricorrente le spese processuali CP_1 liquidate in complessivi € 2.800,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.02.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio l' in persona del l.r.p.t., e, premesso di essere titolare CP_1 dall'1.07.2020 dell'Indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 e di essere stata sottoposta a visita di revisione ordinaria il 5.10.2022, chiede di accertare e dichiarare l'illegittimità dei due provvedimenti del 25.08.2023 con cui l le CP_1 comunicava che la pensione Cat. INVCIV 07642369 in godimento dall'1.07.2020 era stata ricalcolata con decorrenza dal mese di novembre 2022 e che dal ricalcolo era derivato un debito a suo carico di € 5.761,77 (fino al mese di settembre 2023), con conseguente accertamento dell'esistenza di un indebito. Precisa che nessuno dei due provvedimenti le è stato comunicato, e che ne ha preso visione collegandosi con al sito internet dell in Pt_2 CP_1 quanto, dal mese di settembre 2023, non aveva ricevuto il pagamento della prestazione.
Riferisce di non avere mai ricevuto neanche l'esito della visita di revisione del 5.10.2022 e che la circostanza trova spiegazione nel fatto che l' in nessuno dei predetti atti, CP_1 trasmessi a mezzo del servizio postale, ha indicato il numero civico della sua residenza, benché da lei correttamente indicato nella domanda amministrativa del 18.06.2020.
Riferisce, inoltre, di avere presentato ricorso gerarchico avverso il provvedimento di indebito, sostenendo la sua buona fede, che veniva rigettato con Delibera del 14.11.2023.
Riferisce, infine, che in data 29.09.2023 ha presentato domanda di aggravamento e che, all'esito della visita del 10.10.2023, è stata nuovamente riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario per accedere alla prestazione economica in parola. Con il provvedimento di riliquidazione del 24.10.2023 l' , tuttavia, ha trattenuto la somma di € 1.080,06 a CP_1 titolo di recupero dell'indebito n. 00017460950. Sulla base di tale premessa chiede, altresì, che l' sia condannato a restituirle la somma illegittimamente recuperata. Allega CP_1 documentazione.
pagina 2 di 6 L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e CP_1 in diritto. Sostiene che la ricorrente si è presentata alla visita di revisione benché anche la comunicazione di convocazione risultasse inesitata. Sostiene, inoltre che, avendo avuto conoscenza dell'esito della revisione accedendo con lo Spid al sito dell'Istituto, la ricorrente ben avrebbe potuto proporre ricorso di ATPO, mentre invece si è limitata a presentare ricorso gerarchico. Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale prodotta dai procuratori delle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Prima di entrare nel merito del presente giudizio è bene rammentare che le prestazioni economiche di natura assistenziale -riconosciute ai soggetti in stato di bisogno e/o agli invalidi civili- costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme come presupposto del diritto. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), anche se si tratta di fatti complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti, e non certo per effetto degli atti c.d. di
"concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte, Cass. 256/2001; 8713/1999; 5138/1994). Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori. In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolati del diritto.
pagina 3 di 6 Ne discende che nel caso che ci occupa, vertendosi in ipotesi di indebito assistenziale, non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, posto che la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre invece le disposizioni di cui all'art. 52 della L. 9.3.1988, n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991, poiché prevedendo una decadenza, la sua applicazione non può estendersi oltre lo stretto ambito indicato dalla legge. Il principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione con l'Ord. 13233/2020 in cui i supremi giudici affermano che se è vero che, come sostiene l' in materia di indebito assistenziale non si CP_1 applica la disciplina dell'art. 13 L 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' . CP_1
Ed infatti “in tema di indebito assistenziale” si è delineato il principio in base al quale trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI-L, ord.
4 agosto 2022, n. 24180). La pronuncia si pone sul solco di un orientamento sempre più consolidato secondo cui va esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile posto che l'art. 38 della Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori è bene chiarire che, benché la causa introdotta dall'accipiens abbia natura di accertamento negativo del credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio grava sull'attore anche se tale onere non può estendersi fino a costringere il ricorrente a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del suo diritto, per cui questi deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale sia l'atto o il fatto che gli viene contestato tale da avere formato un indebito. In altre parole l' con le comunicazioni amministrative deve chiarire la ragione CP_1
pagina 4 di 6 dell'indebito e non limitarsi ad informare semplicemente il pensionato dell'avvenuto ricalcolo della prestazione e dell'ammontare dell'indebito venutosi a creare senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutorio (ad es. Cass. 15550/2019).
Con specifico riferimento all'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, ipotesi che qui viene in rilievo, la S.C. di
Cassazione con la recente ordinanza n. 24180/2022, dopo avere richiamato i suesposti principi di diritto, ha chiarito che sussiste il diritto dell' alla restituzione delle somme CP_1 solo dal provvedimento con cui l'esito dell'accertamento è comunicato al percipiente, a meno che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nel caso in esame può dirsi pacifico tra le parti, in quanto non specificamente contestato dal procuratore dell' ai sensi dell'art. 115 c.p.c., che la ricorrente non ha mai ricevuto il CP_1
Verbale della visita di revisione del 5.10.2022 in quanto il Verbale risulta inviato a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Marino via Appia Nuova snc, benché il precedente Verbale del 2020 era stato correttamente spedito all'indirizzo di via Appia Nuova n. 280.
Ma in ogni caso, anche qualora la sig.ra avesse ricevuto il Verbale della visita, Pt_1 secondo i suesposti principi di diritto, avrebbe comunque avuto diritto a trattenere i ratei dell'indennità di accompagnamento percepite dal mese di novembre 2022 alla data di comunicazione del Verbale. Ed infatti, non vi è dubbio alcuno che fino alla comunicazione dell'esito della visita di revisione l'invalido versa in una situazione soggettiva di buona fede sussistendo una situazione idonea a generare affidamento. Ed è proprio per tale ragione la normativa del settore prevede che l' una volta accertato il venire meno del requisito CP_1 sanitario, deve immediatamente sospendere cautelativamente la prestazione economica collegata all'invalidità e, quindi, procedere con la revoca della stessa.
Per tale ragione non è meritevole di accoglimento la prospettazione offerta dal procuratore dell' secondo cui la ricorrente, avendo avuto conoscenza dell'esito della revisione CP_1 accedendo con lo Spid al sito Internet dell'Istituto, avrebbe dovuto proporre ricorso di ATPO.
Ed infatti, anche tralasciando di considerare che la possibilità dei cittadini di accedere al sito dell' per verificare on-line la propria posizione non fa venire meno gli obblighi di CP_1 comunicazione che gravano sull'Ente, la ricorrente avrebbe dovuto affrontare i costi di un giudizio che, sotto il profilo dell'esistenza dell'indebito, sarebbe stato del tutto irrilevante in quanto, vale la pena ribadire, anche laddove l'ATPO avesse confermato l'insussistenza del requisito sanitario nel periodo novembre 2022/settembre 2023, l'accertamento non avrebbe avuto alcuna incidenza sulla sussistenza della buona fede dell'accipiens nel medesimo periodo. La ripetizione, infatti, va esclusa a meno che l'erogazione non è addebitabile al percettore, ipotesi neppure paventata dal procuratore dell' convenuto. CP_1
pagina 5 di 6 In conclusione, a parere del giudicante, la ricorrente ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravata per cui va dichiarata l'insussistenza dell'indebito n. 00017460950 in quanto la pretesa restitutoria azionata dall' resistente è risultata illegittima. CP_1
L' in persona del l.r.p.t., va, pertanto, condannato a restituire alla ricorrente la somma CP_1 di € 1.080,06 trattenuta a titolo di recupero dell'indebito dagli arretrati alla medesima spettanti a decorrere dalla data di ripristino della prestazione, come calcolata con il provvedimento di riliquidazione del 24.10.2023 (in cui si da atto della liquidazione e contestuale trattenuta), oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L. 412/1991, dal dì del dovuto al saldo.
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 19 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Falcione
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