Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 10/02/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 26/08/2024 da nata a [...] il [...], cittadina dominicana, C.F. Parte_1
e residente a [...], rappresentata e C.F._1
difesa, dall'avv. Paolo Codiglia del Foro di Trieste, , presso il cui CodiceFiscale_2
studio in Trieste via Beccaria n.3, fax 040/638174 e PEC Email_1
ha eletto domicilio contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._3
in Monfalcone, in via Valentinis n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgia Persoglia del
Foro di Trieste (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._4
sito in Trieste, via Roma n. 22, e Email_2
Email_3
OGGETTO: affidamento e mantenimento del figlio nato il [...] a Per_1
Trieste
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1. disporre che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1
2. assegnare alla madre l'abitazione sita in Trieste, via Piero della Francesca n. 5, già comunque concessale in locazione in via esclusiva;
3. disporre che, sino a quando il padre non si trasferirà stabilmente a Trieste:
- il figlio minore sia collocato in via prevalente presso la madre e che il signor possa CP_1
vedere e tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti modalità: (a) a weekend alternati, dal venerdì dopo scuola, sino alle ore 18:30 della domenica, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
(b) quando starà con il padre nel weekend, un Per_1
pomeriggio la settimana, da concordare di volta in volta, anche alla stregua degli orari di lavoro della madre, dal ritiro presso la scuola sino a quando la madre non rincaserà; (c) quando starà con la madre nel weekend, tre pomeriggi la settimana, da concordare Per_1
di volta in volta, anche alla stregua degli orari di lavoro della madre, dal ritiro presso la scuola sino a quando la madre non rincaserà. Il minore trascorrerà, durante le vacanze estive, due settimane alterne anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre sera, e dal 30 dicembre sera al 7 gennaio o, nel caso in cui il 7 gennaio sia giornata festiva, il primo giorno successivo di rientro a scuola.
Ponti e festività rituali alternate di anno in anno (a titolo d'esempio, Pasqua con un genitore,
Lunedì dell'Angelo con l'latro, Vigilia con l'uno, Natale con l'altro, e viceversa l'anno successivo). Con l'inciso che, nei periodi di rispettiva spettanza ciascun genitore garantisca, nel rispetto della normale diligenza e con la massima solerzia, il contatto telefonico con
l'altro. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
- il padre sia obbligato al pagamento mensile, entro e non il 1° di ogni mese, di € 300,00, rivalutabili ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo locale;
- l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dalla madre;
4. disporre che, dal momento in cui il signor si trasferirà stabilmente a Trieste: CP_1
pagina 2 di 5 - il figlio minore sia collocato in via paritaria, secondo le seguenti modalità: (a) a weekend alternati, dal venerdì dopo scuola, sino al lunedì mattina, quando lo accompagnerà all'asilo;
(b) quando terrà il minore nel weekend, il lunedì, quando lo preleverà all'asilo, sino al giorno successivo, quando ivi lo riaccompagnerà; (c) quando il bambino starà con la madre nel weekend, il padre potrà vederlo e tenerlo con sé tre giorni la settimana, anche con pernotto, da martedì dopo scuola, sino al venerdì mattina, quando ivi lo riaccompagnerà. In definitiva, prima settimana: Lun (madre), mar-mer-giov (padre), ven-sab-dom (madre); seconda settimana: Lun (padre), mar-mer-giov (madre), ven-sab-dom (padre) e così via nel prosieguo del mese.
- Il minore trascorrerà, durante le vacanze estive, due settimane alterne anche non consecutive con ciascun genitore, da concordarsi entro e non oltre il 31.05 di ogni anno. Durante le festività natalizie, il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre sera, e dal 30 dicembre sera al 7 gennaio o, nel caso in cui il 7 gennaio sia giornata festiva, il primo giorno successivo di rientro a scuola. Ponti e festività rituali alternate di anno in anno (a titolo d'esempio, Pasqua con un genitore, Lunedì dell'Angelo con l'altro, Vigilia con l'uno, Natale con l'altro, e viceversa l'anno successivo). Con l'inciso che, nei periodi di rispettiva spettanza ciascun genitore garantisca, nel rispetto della normale diligenza e con la massima solerzia, il contatto telefonico con l'altro. Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra
i genitori;
- ciascun genitore, nel periodo di rispettiva spettanza, provveda al mantenimento diretto del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come regolate dal Protocollo locale;
- l'Assegno Unico Universale sia percepito al 100% dalla madre;
5. Spese di lite compensate.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 26 agosto 2024 la signora cittadina Parte_2
dominicana, ha chiesto al tribunale di disciplinare l'affidamento e il mantenimento del minore nato il [...] dalla relazione avuta con il sig e ha esposto: di Per_2 CP_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale dal 2014 con continuità sino al 2024 con
[...]
che dall'unione nasceva a Trieste in data 17.08.2019 il minore CP_1 Persona_3
riconosciuto da entrambi i genitori;
che a causa di dissidi irrisolvibili nella coppia il rapporto pagina 3 di 5 era cessato nel mese di marzo 2024 e da allora il padre non aveva più corrisposto alcun contributo al mantenimento del minore ad eccezione di alcune borse della spesa;
in relazione alle esigenze del minore e al proprio reddito ha chiesto dunque l'affido condiviso con collocamento del figlio presso di sé, l'assegnazione della casa familiare e un contributo al mantenimento pari a euro 350 euro mensili.
2. Costituitosi in giudizio con comparsa del 13 gennaio 2025, il signor , pur CP_1
spiegando le diverse ragioni della dissoluzione del progetto familiare, ha condiviso la necessità di una regolamentazione dissentendo sul collocamento prevalente del minore presso la madre prospettando un collocamento con tempi paritari e oneri di mantenimento diretti, salva la ripartizione dal 50% delle spese straordinarie e la condivisione dell'assegno unico.
3. Prima dell'udienza fissata per la loro comparizione, le Parti hanno raggiunto un accordo nei termini di cui alle sopra riportate conclusioni, chiedendo di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
4. La causa, dunque, è stata rimessa al collegio per la decisione con ordinanza del 30 gennaio 2025.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Questo collegio osserva che nei casi di cessazione di un rapporto fra persone non legate da un vincolo di coniugio l'esame del Tribunale è diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, cod civ secondo il quale il Tribunale “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”;
Il Tribunale ritiene che tali accordi non presentano, allo stato, profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge
8.02.2006 n. 54 e ribaditi negli atti normativi successivi;
- che anche le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
pagina 4 di 5 - che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età del minore (che compirà sei anni ad agosto 2025) consentono di soprassedere alla sua audizione;
ritenuto pertanto che le istanze sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento e che potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme;
Le conclusioni congiunte delle parti possono pertanto essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- prende atto delle condizioni di affidamento e mantenimento del figlio nato il 17 Per_1
agosto 2019 i figli concordate dai genitori, sopra riportate e da aversi qui integralmente trascritte.
- nulla per il reciproco mantenimento dei genitori e per le spese di questo giudizio che sono compensate.
Trieste 30 gennaio 2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Gloria Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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