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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2260 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 35005/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato SAIA MARIA Parte_1 C.F._1
GRAZIA con studio in VIA GENERALE ALFONSO LA MARMORA N. 21 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 11.03.2025
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento della domanda di separazione e, decorso il termine di legge, per la pronuncia di divorzio
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio religioso a Manila il 26/04/1995 ( non trascritto in Italia)
Dall'unione coniugale sono nati nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Per_2
22.08.1998, entrambi maggiorenne economicamente indipendenti. Con ricorso depositato presso questo Tribunale ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione e, decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 11.03.2025,il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice, che ha dichiarato: confermo la volontà di separarmi e decorso il termine di legge di ottenere la pronuncia di divorzio.
Il difensore di parte attrice, invitato dal giudice ad interloquire sul punto, ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla domanda di separazione, ha invitato il difensore a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (oltre tre anni)e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: CP_1 Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio religioso a Manila il 26/04/1995 ( non trascritto in Italia)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 12/03/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: assistita e difesa dall'avvocato SAIA MARIA Parte_1 C.F._1
GRAZIA con studio in VIA GENERALE ALFONSO LA MARMORA N. 21 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CP_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI E LO
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Rassegnate all'udienza ex art. 473 bis. 22 cpc celebrata in data 11.03.2025
Per parte attrice: insisto per l'accoglimento della domanda di separazione e, decorso il termine di legge, per la pronuncia di divorzio
Premesso che: le parti hanno contratto matrimonio religioso a Manila il 26/04/1995 ( non trascritto in Italia)
Dall'unione coniugale sono nati nato a [...] il [...], e nata a [...] il Per_1 Per_2
22.08.1998, entrambi maggiorenne economicamente indipendenti. Con ricorso depositato presso questo Tribunale ha chiesto la pronuncia di Parte_1 separazione e, decorso il termine di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebrata in data 11.03.2025,il Giudice Delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha dichiarato la contumacia del convenuto e ha proceduto all'esame della parte attrice, che ha dichiarato: confermo la volontà di separarmi e decorso il termine di legge di ottenere la pronuncia di divorzio.
Il difensore di parte attrice, invitato dal giudice ad interloquire sul punto, ha rappresentato di non aver formulato istanze di natura istruttoria.
Il giudice delegato, quindi, autorizzati i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ritenuta la causa matura per la decisione in ordine alla domanda di separazione, ha invitato il difensore a precisare le proprie conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12.03.2025
*******
Ritenuto:
Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordina alla pronuncia sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett.
a), Regolamento CE n. 1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi
Sulla pronuncia di status che la domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza (oltre tre anni)e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151 comma I c.c.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede: CP_1 Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio religioso a Manila il 26/04/1995 ( non trascritto in Italia)
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo
Milano, 12/03/2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Anna Cattaneo