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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 2098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2098 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 15.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1787/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
604/2022 pubblicata il 15.2.22
TRA
in persona del Parte_1 Parte_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato
APPELLANTE
E rappresentata e difesa dagli avv.ti K. Verlingieri, CP_1
E. Maddalena e E. Lavorgna
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il appella la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n.604/2022 con la quale il G.L. lo ha condannato al pagamento in favore di della somma di euro 7.380,69 a CP_1 titolo di straordinario anche festivo (nello specifico 56 giorni di straordinario festivi e n. 214,05 ore di turno di sottoguardia) in relazione alle mansioni di addetta alla vigilanza presso il
Museo Palazzo Reale di Caserta.
In primo grado il aveva contestato il fondamento della Parte_1 pretesa posta a base del ricorso rilevando che le ore di lavoro straordinario accumulate nella banca ore non erano state autorizzate, costituendo il prospetto una mera contabilizzazione e non essendo ravvisabile alcuna autorizzazione all'eccedenza oraria nell'ordine di servizio del 17.6.14.
Il Giudice di primo grado riteneva, al contrario, sussistente l'autorizzazione all'espletamento dello straordinario proprio alla luce del contenuto dell'o.d.s. del giugno 2014.
A sostegno dell'appello il deduce che: Parte_1
Pa
-il ha errato laddove ha ritenuto di attribuire all'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014 valore di autorizzazione all'espletamento del lavoro straordinario,
-che ai fini del decidere il Tribunale avrebbe dovuto aver riguardo (anche) alle disposizioni del CCNL Funzioni Centrali relativo al periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018,
-che, il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza, emergente dai dati contrattuali di riferimento, secondo cui l'operatività dell'istituto della presuppone che lo CP_2 stesso sia stato appositamente istituito a livello decentrato con relativa contrattazione che ne disciplini, in particolare, il limite complessivo di ore annue, condizione che nel caso della risultava non essersi ancora verificata Parte_4 all'epoca dei fatti in parola, essendo stato il meccanismo di compensazione della delle ore ivi introdotto solo CP_2 successivamente,
-che il presupposto per l'operatività della ed in CP_2 particolare per ottenere la monetizzazione o la fruizione di riposi compensativi, è dunque che nel conto confluiscano ore di pag. 2/12 lavoro straordinario o supplementare ma nei limiti di un monte ore annuo da stabilire in sede di contrattazione integrativa
(intervenuta per la solo nel gennaio 2021), Parte_4
-che l'istituto della Banca Ora si delinea come strumento svolgente principalmente una funzione di contabilizzazione delle ore lavorate eccedentarie: pertanto, il semplice inserimento delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario all'interno del prospetto orario mensile non è sufficiente ai fini dell'inquadramento delle stesse nell'ambito del lavoro straordinario,
-che solo le ore di straordinario propriamente intese, ossia unicamente quelle espressamente autorizzate dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, possono essere compensate in monetizzazione,
-che l'ordine di servizio n.18 era semplicemente volto a prefigurare le modalità di svolgimento del lavoro ed aveva funzione limitata alla mera organizzazione del lavoro,
-che il Giudicante ha erroneamente sovrapposto le ore eccedenti pari a 214,05, per cui si chiedeva l'inquadramento nello straordinario retribuito, e i 56 giorni di festivi lavorati per i quali la lavoratrice aveva diritto al cd. riposo compensativo non trattandosi nel caso di specie di lavoro straordinario,
-che l'ordine servizio n. 18 del 17.6.2014 non poteva valere per i giorni lavorati di straordinario festivi in esame poiché riferito alle sole ore lavorate come sottoguardia, chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, respingersi integralmente le domande ex adverso proposte;
in subordine ritenuta la debenza delle somme relative allo straordinario maturato durante i turni di sottoguardia, scomputarsi dalle somme dovute quelle relative ai 56 giorni di festivi lavorati (pari a n.
pag. 3/12 326,66 ore), limitando la condanna al minor importo di €
2.921,781.
contesta l'appello rilevando: CP_1
-che presso la con ordine di servizio n. 18 del Parte_4
17.6.2014 era stato disposto, quale organizzazione del servizio degli Addetti ai Servizi di Vigilanza, l'orario del turno normale di 5 ore e 50 minuti e poi di un orario di sottoguardia dalle ore
7.00 – 15.00, che prevedeva una prestazione lavorativa di 8 ore, invece di quella ordinaria di 5 ore e 50 minuti, quindi con 2 ore e 10 minuti di lavoro giornaliero straordinario per il turno di mattina, oltre al servizio per tutti i giorni della settimana, tranne il martedì quale giorno di chiusura, e quindi comprese le domeniche e i festivi infrasettimanali,
-che nel prospetto depositato ai fini della domanda avanzata in primo grado si distingueva il saldo orario tempi lavorati per ore eccedenti: + 214,05 ed il saldo lavoro straordinario da destinare a recupero per ore eccedenti: + 0; saldo giorni festivi: + 56 giorni,
-che le ore eccedenti e i giorni festivi lavorativi dovevano ritenersi autorizzati in quanto prestati per lo svolgimento del turno di sottoguardia,
-che la dicitura contenuta nell'ordine di servizio del seguente tenore: “e i festivi che l'amministrazione vorrà autorizzare” si riferisce ai festivi che l'amministrazione vorrà autorizzare, in deroga al limite di cui all'art. 13 comma 13 del CCIM 2009, che pone quale limite massimo dei festivi lavorati, un numero di giorni pari ad 1/3 dei festivi dell'anno lavorativo, salvo l'aumento sino alla metà previa contrattazione nazionale,
-che la Corte di Cassazione (n.27878/2023) ha precisato che non occorre un'autorizzazione formale, ovvero un provvedimento autorizzativo espresso del lavoro straordinario, affinché lo pag. 4/12 stesso sia monetizzabile, essendo sufficiente che il datore sia consapevole della prestazione lavorativa eccedente e che lo stesso non lo abbia vietato al lavoratore,
-che nel caso in questione sussiste la consapevolezza del datore, che ha acconsentito la prestazione del lavoro festivo, come dimostrato dallo stesso Ordine di servizio con turni di 6 giorni su 7 di 8 ore ciascuno, compresa la domenica e i festivi infrasettimanali, oltre che dalla contabilizzazione del “lavoro festivo” proveniente dalla stessa Amministrazione,
-che nella comparsa di primo grado non vi erano contestazioni specifiche in merito all'asserita diversa disciplina pattizia inerente la monetizzazione del lavoro prestato nei giorni festivi tanto, che la circostanza che l'ordine di servizio autorizzasse anche i giorni festivi deve ritenersi non contestata ed inammissibile in appello, in quanto proposta per la prima volta, avanzando istanza ex art.437 cpc in relazione ai fogli dei turni settimanali affissi in bacheca (cfr. all. ti A e B), aventi ad oggetto i turni degli addetti al servizio di vigilanza, dai quali si evince che sistematicamente l'orario lavorativo presso l'ufficio comprende le domeniche ed eventuali festività infrasettimanali.
Dopo alcuni rinvii determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore e la riassegnazione al nuovo consigliere, disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la
Corte ha riservato la causa in decisione.
*********** L'appello è parzialmente fondato.
Sulla tematica oggetto di causa questa Corte ha già emesso una serie di pronunce alle quali può farsi richiamo ex art.118 disp.
pag. 5/12 att. cpc (ex plurimis sentenze n.1419/2023, n.3953/2023,
n.267/2025).
Giova premettere che l'art. 27 CCNL integrativo 98/01 del Comparto
Ministeri, disciplinante la Banca delle ore, ha previsto al comma
1 che “al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore”, “nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare (viene definito lavoro supplementare lo straordinario riferito al rapporto di lavoro a tempo parziale)” (comma 2).
L'art. 73 CCNL Ministeri 2006/2009 sancisce: “Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione…”.
Per quanto riguarda il Controparte_3
l'44 del CCIM 22 dicembre 2006, rubricato
[...]
“banca delle ore” ha previsto che “E' istituita la banca delle ore, a norma dell'art. 27 del CCNL integrativo 1998/2001. 2. Le modalità applicative sono definite in sede di contrattazione di
”. CP_4
È, quindi, intervenuto nel 2009 il contratto collettivo integrativo applicabile al personale, esclusi i dirigenti, assunto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ed al personale con rapporto di lavoro part- time del nonché al Controparte_5
pag. 6/12 personale comandato da altre Amministrazioni per quanto concerne gli aspetti legati alla prestazione del servizio.
Tra le norme introdotte per il personale del MIBAC, l'art. 43 del
CCNI, relativo alla banca delle ore prevede che “la banca delle ore è un istituto che raccoglie, per ciascun dipendente, in modo ordinato il conto delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario. Le ore accantonate possono essere utilizzate dal dipendente o in conto lavoro straordinario retribuito, nel caso sia stato debitamente autorizzato, o come riposi compensativi da fruirsi, su domanda del medesimo, tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione.
3. Il lavoratore può fruire anche dei riposi in permessi compensativi di durata più breve rispetto alla prestazione giornaliera”.
La norma, nel riportare la dicitura “nel caso sia stato debitamente autorizzato” è riproduttiva dell'art. 73 CCNL
Ministeri 2006/2009 ove si legge “debitamente autorizzate”, ma la collocazione sistematica dell'inciso nella parte relativa alle modalità di utilizzazione delle ore inserite in Banca chiarisce l'indispensabilità che per l'utilizzazione in conto lavoro straordinario retributivo è richiesto che detto lavoro sia stato debitamente autorizzato.
Per quanto sopra regolamentato (art. 43 innanzi riportato), non è sufficiente l'inserimento nella Banca ore delle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario ordinario per provare che si tratta di ore di lavoro straordinario autorizzate.
Difatti, la collocazione di un certo numero di ore nel conto individuale significa solo che dal dipendente, che abbia aderito a tale sistema, sono state espletate ore aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro.
pag. 7/12 Non vi è alcun filtro che l'amministrazione effettua sulla preventiva autorizzazione all'effettuazione del surplus orario, per l'evidente ragione che si tratta di una mera contabilizzazione, in una sorta di cassetto virtuale, a mo' di
“deposito bancario” in senso lato, di un monte ore a credito del lavoratore.
Il credito orario conseguito dal lavoratore può avere una duplice destinazione: essere monetizzato in termini di maggiorazione per lavoro straordinario, nel “caso sia stato debitamente autorizzato”, oppure dar luogo a corrispondenti riposi compensativi, se richiesti o a riposi in permessi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Oltre al “Prospetto delle presenze” del marzo 2019 la ricorrente in primo grado ha posto a fondamento della domanda di monetizzazione l'ordine di servizio n. 18 del 17 giugno 2014 con il quale veniva disciplinato lo svolgimento del turno di sottoguardia.
La Corte condivide le conclusioni del giudice di primo grado in ordine al valore da attribuire a tale ordine di servizio.
Invero, dallo stesso si ricava che l'orario del turno normale
(Primo turno e Secondo Turno) era di 5 ore e 50 minuti (ossia 7:45
– 14:05 e tolleranza di 30 minuti – 13:30 – 19:50 e tolleranza di
30 minuti), invece, per il turno di sottoguardia l'o.s. prevedeva un orario di 8 ore (7:00 – 15:00/15:00/19:50-19:30/7:30), quindi con 2 ore e 10 minuti di lavoro straordinario in occasione di ogni turno.
Non si tratta affatto di un ordine di servizio di carattere generale. Al contrario, l'ordine detta una disciplina dettagliata delle modalità orarie, e non solo, di svolgimento della prestazione dei lavoratori con la specifica previsione, quanto al turno di sottoguardia che: “Il servizio di sotto guardia è
pag. 8/12 servizio essenziale, che si pone come premessa indispensabile per il corretto svolgimento delle mansioni espletate. Si svolge nell'arco di 24 ore con operatori e assistenti alla vigilanza per tre turni di servizio su cinque postazioni… in tre turni così articolati:
Mattina: ore 7:00-ore 15:00 (12 unità con facoltà di uscita con permesso, a cambio avvenuto, non prima delle 14:15)
Pomeriggio: ore 14:00-ore 19:50 (6 unità così distribuite…)
Notte: ore 19:30-ore 7:30 (sette unità).
Da tale ordine di servizio si ricava chiaramente l'autorizzazione dei lavoratori a svolgere, in occasione del turno di sottoguardia, lavoro straordinario, il cui ammontare è, tra l'altro specificamente predeterminato dall'ordine di servizio stesso, che indica la durata precisa del turno predetto.
Peraltro, come argomentato già da questa Corte in analoga controversia (cfr. sentenza n.3785/2024 del 29.10.24),
l'autorizzazione preventiva allo svolgimento di lavoro straordinario non richiederebbe neppure un atto formale ed espresso poiché (cfr. Cass., Sez. Lav., 3.10.2023 n. 27878) “(…) qualora detta attività sia stata richiesta dal datore di lavoro oltre il debito orario ed integri gli estremi del lavoro straordinario, il personale deve essere specificamente compensato, nei termini stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale (o da quella integrativa che alla prima si conformi). Non è di ostacolo a siffatto esito la mancanza, come nella presente controversia, di una autorizzazione formale o di uno o più atti separati che ne disciplinino nel dettaglio l'esecuzione ed il compenso. In simili casi, per autorizzazione si intende il fatto che le prestazioni siano state svolte non insciente o prohibente domino, ma con il suo consenso, che può anche essere implicito e giustifica il pagamento del lavoro straordinario. In pratica, nel
pag. 9/12 settore del pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2
e 40 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost. prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art.
2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella recente sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art. 2126 c.c. va letto alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa. Questa regola vale, chiaramente, per le prestazioni la cui esecuzione, come nel presente caso, non sia nulla per illiceità dell'oggetto o della causa (..) Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro e non risulta che sia stata posta in essere insciente o prohibente domino”.
Ne consegue che le ore di straordinario riportate nel “Prospetto delle presenze” devono considerarsi, come allegato dalla CP_1 ore eccedenti l'ordinario orario di lavoro svolte in occasione del turno di sottoguardia e, pertanto, autorizzate.
pag. 10/12 La conseguenza dell'autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario è la monetizzabilità di tali ore.
Quanto, invece, alla domanda di retribuzione delle ore di lavoro straordinario svolto nei giorni festivi, riportati nel prospetto, questa Corte ritiene di dovere accogliere le censure sollevate dalla difesa erariale.
Contrariamente alle ore di straordinario svolte nell'espletamento del turno di sottoguardia, infatti, per tali giorni non è stata fornita alcuna prova di una preventiva autorizzazione.
L'ordine di servizio n. 18 non contiene alcuna specifica autorizzazione di tale attività, anzi, prevede espressamente che
“ogni unità di personale assicurerà all'Amministrazione n. 12 servizi di primo turno e n. 12 servizi di secondo turno a cui andranno aggiunte le festività che l'Amministrazione vorrà autorizzare”, rinviando espressamente, quindi, ad una specifica autorizzazione.
Nessun elemento di chiarezza si può ricavare, inoltre, dal
“Prospetto delle presenze”. Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, e ribadito con la memoria di costituzione in appello, da tale prospetto non si ricava affatto una distinzione tra straordinario autorizzato e, quindi, monetizzabile, e straordinario non autorizzato e destinato ad essere compensato fruendo di riposi compensativi.
L'indicazione contenuta nel prospetto “Saldo orario tempi lavorati: 214,05”, “Saldo Straordinario a recupero: 60,10” ,
“Saldo Giorni Festivi/Recuperi: 62” non si presta affatto ad una tale lettura: innanzitutto non vengono utilizzate espressioni tecniche tali da poter esser interpretate univocamente, inoltre, proprio con riferimento alla voce “Saldo Giorni
Festivi/Recuperi…”, l'uso della espressione “recuperi”, che è la stessa utilizzata nella stringa precedente, “Saldo Straordinario a pag. 11/12 recupero…”, potrebbe portare addirittura alla interpretazione opposta.
In ogni caso, l'onere di provare che lo straordinario svolto nei giorni festivi era stato autorizzato gravava sul lavoratore, che avrebbe dovuto produrre la documentazione attestante la preventiva specifica autorizzazione di lavorare nei giorni festivi, non potendosi ritenere alcuna autorizzazione implicita nell'ordine di servizio quanto al lavoro festivo.
Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, il Parte_1 deve essere condannato al pagamento della minore somma di €
2.921,78 – considerata la retribuzione oraria indicata di euro €
13,65 per i 56 giorni – oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 L 412/91, dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti, tenuto conto della novità delle questioni interpretative, applicative di principi giuridici in ordine ai quali gli orientamenti giurisprudenziali di merito non sono univoci.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza di primo grado, condanna l'appellante al pagamento in Parte_1 favore della appellata della minor somma di € 2.921,78 oltre interessi al saggio legale ed eventuale maggior danno ex art. 16 della l. 412/1991 dalla maturazione al saldo;
-compensa tra le parti le spese del doppio grado.
Napoli 15.5.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 12/12