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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 05/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1859 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 R.G. promossa da
(c.f. - con il patrocinio dell'avv. NADIA Parte_1 C.F._1
COLOMBO, ricorrente; contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente; che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente ricorso, in riforma del provvedimento impugnato, liquidare a favore della ricorrente la somma imponibile di € 2.225,00 oltre spese generali, Cpa, Iva e anticipazioni spese vive quantificate in € 18,00 (così determinato: € 600,00 per il giudizio pre-cautelare, € 1.100,00 per il giudizio direttissimo, € 525,00 per la fase di recupero del credito) a titolo di compensi per l'attività svolta, in qualità di difensore d'ufficio, a favore di nell'ambito del procedimento Parte_2
pagina 1 di 5 penale 1405/2022 R.G.N.R. / 419/2022 R.G. TRIB, avanti al Tribunale di Lecco in composizione monocratica;
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia facoltà di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare.
IN OGNI CASO: vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. Pt_1
, quale difensore d'ufficio del sig. nel procedimento penale
[...] Parte_2
n. 1405/2022 R.G.N.R. e n. 419/2022 R.G. Trib., ha impugnato il provvedimento con il quale il Tribunale di Lecco ha liquidato a suo favore, per l'attività svolta, la somma di €
1.250,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.
La ricorrente contesta, da un lato, che il decreto di liquidazione sia carente di motivazione e che il richiamo al Protocollo dell'11.3.2021, in uso presso questo
Tribunale, non sia “pertinente e nemmeno dovuto” (cfr. pag. 4, ricorso), dall'altro, che la quantificazione dei compensi non tenga conto di tutta l'attività svolta, avendo essa prestato, oltre a quella riferibile al giudizio direttissimo convertito in giudizio abbreviato e al recupero del credito, anche quella relativa alla convalida dell'arresto.
L'Avv. ritiene, pertanto, che i compensi a lei liquidati violino i parametri Pt_1
minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 e non rispettino i criteri di liquidazione previsti dall'art. 12.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il , con Controparte_1
memoria depositata il 3.12.204, ha ribadito di avere liquidato i compensi in base al
Protocollo dell'11.3.2021, per le sole fasi del giudizio direttissimo convertito in rito abbreviato, riducendo l'importo ivi previsto ad € 800,00, e per la fase del recupero del credito, per € 450,00.
La causa è stata istruita per via documentale, quindi discussa all'udienza del 28.2.2025, nel corso della quale la difesa attorea ha rilevato come dai chiarimenti forniti dalla
Dott.ssa emerga “la pretermissione della fase precautelare (arresto e convalida) Per_1
pari ad euro 600, come da protocollo di cui”, in ogni caso, ha contestato l'applicabilità,
pagina 2 di 5 l'erronea quantificazione in € 800,00 dell'attività per il giudizio abbreviato, in luogo di quella prevista dal medesimo protocollo, nonché la mancata valutazione dell'attività relativa all'istanza di modifica della misura cautelare. Nessuno è comparso per il
MINISTERO convenuto, cosicché la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ragioni del parziale accoglimento del ricorso. L'Avv. ha prestato la Pt_1
propria attività professionale quale difensore d'ufficio di imputato Parte_2
nel procedimento penale n. 1405/2022 R.G.N.R., protrattosi dal suo arresto, sino al deposito della sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato.
In seguito, la ricorrente ha presentato istanza di modifica della misura cautelare applicata al proprio assisto e il Tribunale di Lecco ha rigettato la domanda.
Con decreto del 23.10.2024, il giudice penale ha liquidato il compenso dell'Avv.
in € 1.250,00 oltre oneri di legge. Tale liquidazione è stata determinata, come Pt_1
si evince dal provvedimento impugnato, “per l'attività difensiva prestata” e in applicazione del Protocollo dell'11.3.2021, in uso presso questo Tribunale.
Il decreto, tuttavia, non ha motivato ulteriormente in merito all'attività difensiva esaminata ai fini della determinazione del compenso;
chiarimento che è stato fornito dal solo in sede di sua costituzione in giudizio, laddove precisa di avere CP_1
considerato la fase del giudizio abbreviato (a seguito di conversione del giudizio direttissimo) e la fase di recupero del credito.
È, pertanto, evidente che il giudice penale abbia correttamente considerato l'attività espletata dal difensore, posto che quella specifica relativa alla convalida dell'arresto e all'interrogatorio di garanzia, di cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, essendo stata espletata nel corso dell'udienza del 6.6.2022 davanti al Giudice del dibattimento, Dott.ssa Barazzetta, deve essere valutata nell'ambito della complessiva difesa svolta nel giudizio direttissimo/abbreviato.
Il compenso a cui fa riferimento l'Avv. , quantificato in € 600,00, infatti, si Pt_1
riferisce a quell'autonoma fase del giudizio davanti al GIP, che si esaurisce con l'interrogatorio di garanzia e l'adozione di una misura cautelare. Non a caso, nel pagina 3 di 5 Protocollo è inserita tra le tabelle relative all'attività dell'avvocato espletata davanti al
GIP/GUP, nella fase del “Giudizio cautelare”.
L'attività di cui la ricorrente chiede la liquidazione, invece, è stata svolta davanti al giudice del dibattimento, con rito abbreviato, a cui l'imputato ha avuto accesso a seguito di conversione del giudizio direttissimo, nell'ambito del quale è stata svolta anche l'attività inerente alla convalida dell'arresto e l'interrogatorio dell'imputato.
Come si evince, infatti, dalle linee guida che hanno ispirato il Protocollo, a cui anche l'Avv. fa riferimento – per quanto ne contesti l'applicabilità – “ciascuna nota è Pt_1
formulata in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/2014, che prevede 4 fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria)”.
Tenuto conto del rito speciale con cui è stato definito il processo, che non prevede una fase istruttoria o dibattimentale, occorre ora verificare se i compensi siano stati liquidati nel rispetto dei minimi previsti dalla tabella n. 15, per le cause davanti al Tribunale monocratico, allegata al citato decreto ministeriale, che prevede € 473,00 per la fase di studio, € 567,00 per quella introduttiva ed € 1418,00 per quella decisionale. È evidente che il giudice penale ha applicato dei compensi (quelli del Protocollo), inferiori al minimo tabellare, che, in base ai valori che precedono, ammontano ad € 1.229,00.
Le stesse linee guida prevedono che, in alcune fasi, è stata applicato una riduzione superiore alla metà (e dunque superiore ai minimi previsti dal D.M. 55/2014); tuttavia, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non ha motivato le ragioni per cui, nel caso specifico, sia giustificata una riduzione superiore al 50%.
Per tale ragione, ritenuto comunque congrua la liquidazione dell'ulteriore fase relativa al tentativo di recupero del credito, per € 450,00 (comprensiva di anticipazioni), i compensi spettanti all'avv. per tutta l'attività difensiva espletata devono essere Pt_1
rideterminati in € 1.679,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Come statuito, anche di recente, dalla Suprema Corte, infatti, i Protocolli in uso presso i
Tribunali non devono derogare la determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, con riguardo al D.M. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della pagina 4 di 5 loro natura non vincolante e del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato decreto,
“espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa”
(cfr. Cass. civ., sez. II, n. 29184 del 20.10.2023).
Il ricorso va dunque parzialmente accolto.
4) Regolazione delle spese del giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a valori tra minimo e medio, tenuto conto dell'entità del maggior compenso riconosciuto alla ricorrente (euro 429,00) e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei Parte_1
confronti del , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, accoglie il ricorso promosso dall'Avv. , e per l'effetto, in riforma del provvedimento Parte_1
del 23.10.2024 (procedimento n. 1405/2022 R.G.N.R. e n. 419/2022 R.G. Trib.), liquida
a favore di , in sostituzione di quanto liquidato dal Tribunale di Lecco nel Parte_1
provvedimento impugnato, per l'intera attività svolta, la somma complessiva di € 1.679,00, oltre accessori di legge, disponendo il relativo pagamento;
condanna il a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida in € 430,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, ed al rimborso delle spese vive per euro 125,00; manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 3 aprile 2024.
Il Giudice
Dario Colasanti
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- sezione prima - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Dario Colasanti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1859 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 R.G. promossa da
(c.f. - con il patrocinio dell'avv. NADIA Parte_1 C.F._1
COLOMBO, ricorrente; contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
resistente; che hanno reso le seguenti
CONCLUSIONI
RICORRENTE
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del presente ricorso, in riforma del provvedimento impugnato, liquidare a favore della ricorrente la somma imponibile di € 2.225,00 oltre spese generali, Cpa, Iva e anticipazioni spese vive quantificate in € 18,00 (così determinato: € 600,00 per il giudizio pre-cautelare, € 1.100,00 per il giudizio direttissimo, € 525,00 per la fase di recupero del credito) a titolo di compensi per l'attività svolta, in qualità di difensore d'ufficio, a favore di nell'ambito del procedimento Parte_2
pagina 1 di 5 penale 1405/2022 R.G.N.R. / 419/2022 R.G. TRIB, avanti al Tribunale di Lecco in composizione monocratica;
IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia facoltà di ulteriormente dedurre, produrre e capitolare.
IN OGNI CASO: vittoria di spese, diritti ed onorari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. Pt_1
, quale difensore d'ufficio del sig. nel procedimento penale
[...] Parte_2
n. 1405/2022 R.G.N.R. e n. 419/2022 R.G. Trib., ha impugnato il provvedimento con il quale il Tribunale di Lecco ha liquidato a suo favore, per l'attività svolta, la somma di €
1.250,00 oltre spese forfettarie e oneri di legge.
La ricorrente contesta, da un lato, che il decreto di liquidazione sia carente di motivazione e che il richiamo al Protocollo dell'11.3.2021, in uso presso questo
Tribunale, non sia “pertinente e nemmeno dovuto” (cfr. pag. 4, ricorso), dall'altro, che la quantificazione dei compensi non tenga conto di tutta l'attività svolta, avendo essa prestato, oltre a quella riferibile al giudizio direttissimo convertito in giudizio abbreviato e al recupero del credito, anche quella relativa alla convalida dell'arresto.
L'Avv. ritiene, pertanto, che i compensi a lei liquidati violino i parametri Pt_1
minimi stabiliti dal D.M. 55/2014 e non rispettino i criteri di liquidazione previsti dall'art. 12.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il , con Controparte_1
memoria depositata il 3.12.204, ha ribadito di avere liquidato i compensi in base al
Protocollo dell'11.3.2021, per le sole fasi del giudizio direttissimo convertito in rito abbreviato, riducendo l'importo ivi previsto ad € 800,00, e per la fase del recupero del credito, per € 450,00.
La causa è stata istruita per via documentale, quindi discussa all'udienza del 28.2.2025, nel corso della quale la difesa attorea ha rilevato come dai chiarimenti forniti dalla
Dott.ssa emerga “la pretermissione della fase precautelare (arresto e convalida) Per_1
pari ad euro 600, come da protocollo di cui”, in ogni caso, ha contestato l'applicabilità,
pagina 2 di 5 l'erronea quantificazione in € 800,00 dell'attività per il giudizio abbreviato, in luogo di quella prevista dal medesimo protocollo, nonché la mancata valutazione dell'attività relativa all'istanza di modifica della misura cautelare. Nessuno è comparso per il
MINISTERO convenuto, cosicché la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Ragioni del parziale accoglimento del ricorso. L'Avv. ha prestato la Pt_1
propria attività professionale quale difensore d'ufficio di imputato Parte_2
nel procedimento penale n. 1405/2022 R.G.N.R., protrattosi dal suo arresto, sino al deposito della sentenza di condanna all'esito del giudizio abbreviato.
In seguito, la ricorrente ha presentato istanza di modifica della misura cautelare applicata al proprio assisto e il Tribunale di Lecco ha rigettato la domanda.
Con decreto del 23.10.2024, il giudice penale ha liquidato il compenso dell'Avv.
in € 1.250,00 oltre oneri di legge. Tale liquidazione è stata determinata, come Pt_1
si evince dal provvedimento impugnato, “per l'attività difensiva prestata” e in applicazione del Protocollo dell'11.3.2021, in uso presso questo Tribunale.
Il decreto, tuttavia, non ha motivato ulteriormente in merito all'attività difensiva esaminata ai fini della determinazione del compenso;
chiarimento che è stato fornito dal solo in sede di sua costituzione in giudizio, laddove precisa di avere CP_1
considerato la fase del giudizio abbreviato (a seguito di conversione del giudizio direttissimo) e la fase di recupero del credito.
È, pertanto, evidente che il giudice penale abbia correttamente considerato l'attività espletata dal difensore, posto che quella specifica relativa alla convalida dell'arresto e all'interrogatorio di garanzia, di cui la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento, essendo stata espletata nel corso dell'udienza del 6.6.2022 davanti al Giudice del dibattimento, Dott.ssa Barazzetta, deve essere valutata nell'ambito della complessiva difesa svolta nel giudizio direttissimo/abbreviato.
Il compenso a cui fa riferimento l'Avv. , quantificato in € 600,00, infatti, si Pt_1
riferisce a quell'autonoma fase del giudizio davanti al GIP, che si esaurisce con l'interrogatorio di garanzia e l'adozione di una misura cautelare. Non a caso, nel pagina 3 di 5 Protocollo è inserita tra le tabelle relative all'attività dell'avvocato espletata davanti al
GIP/GUP, nella fase del “Giudizio cautelare”.
L'attività di cui la ricorrente chiede la liquidazione, invece, è stata svolta davanti al giudice del dibattimento, con rito abbreviato, a cui l'imputato ha avuto accesso a seguito di conversione del giudizio direttissimo, nell'ambito del quale è stata svolta anche l'attività inerente alla convalida dell'arresto e l'interrogatorio dell'imputato.
Come si evince, infatti, dalle linee guida che hanno ispirato il Protocollo, a cui anche l'Avv. fa riferimento – per quanto ne contesti l'applicabilità – “ciascuna nota è Pt_1
formulata in linea con il dettato normativo dell'art. 12 D.M. 55/2014, che prevede 4 fasi processuali (studio, introduttiva, istruttoria o dibattimentale, decisoria)”.
Tenuto conto del rito speciale con cui è stato definito il processo, che non prevede una fase istruttoria o dibattimentale, occorre ora verificare se i compensi siano stati liquidati nel rispetto dei minimi previsti dalla tabella n. 15, per le cause davanti al Tribunale monocratico, allegata al citato decreto ministeriale, che prevede € 473,00 per la fase di studio, € 567,00 per quella introduttiva ed € 1418,00 per quella decisionale. È evidente che il giudice penale ha applicato dei compensi (quelli del Protocollo), inferiori al minimo tabellare, che, in base ai valori che precedono, ammontano ad € 1.229,00.
Le stesse linee guida prevedono che, in alcune fasi, è stata applicato una riduzione superiore alla metà (e dunque superiore ai minimi previsti dal D.M. 55/2014); tuttavia, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato non ha motivato le ragioni per cui, nel caso specifico, sia giustificata una riduzione superiore al 50%.
Per tale ragione, ritenuto comunque congrua la liquidazione dell'ulteriore fase relativa al tentativo di recupero del credito, per € 450,00 (comprensiva di anticipazioni), i compensi spettanti all'avv. per tutta l'attività difensiva espletata devono essere Pt_1
rideterminati in € 1.679,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge.
Come statuito, anche di recente, dalla Suprema Corte, infatti, i Protocolli in uso presso i
Tribunali non devono derogare la determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, con riguardo al D.M. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della pagina 4 di 5 loro natura non vincolante e del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato decreto,
“espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa”
(cfr. Cass. civ., sez. II, n. 29184 del 20.10.2023).
Il ricorso va dunque parzialmente accolto.
4) Regolazione delle spese del giudizio. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a valori tra minimo e medio, tenuto conto dell'entità del maggior compenso riconosciuto alla ricorrente (euro 429,00) e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei Parte_1
confronti del , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa Controparte_1
o assorbita, accoglie il ricorso promosso dall'Avv. , e per l'effetto, in riforma del provvedimento Parte_1
del 23.10.2024 (procedimento n. 1405/2022 R.G.N.R. e n. 419/2022 R.G. Trib.), liquida
a favore di , in sostituzione di quanto liquidato dal Tribunale di Lecco nel Parte_1
provvedimento impugnato, per l'intera attività svolta, la somma complessiva di € 1.679,00, oltre accessori di legge, disponendo il relativo pagamento;
condanna il a rifondere a le spese del Controparte_1 Parte_1
presente giudizio, che liquida in € 430,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, IVA e CPA, ed al rimborso delle spese vive per euro 125,00; manda alla Cancelleria per gli incombenti di competenza.
Così deciso in Lecco, 3 aprile 2024.
Il Giudice
Dario Colasanti
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