Decreto cautelare 27 luglio 2018
Decreto presidenziale 7 maggio 2019
Ordinanza cautelare 16 maggio 2019
Sentenza 29 ottobre 2019
Rigetto
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 29/10/2019, n. 5130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5130 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2019
N. 05130/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03049/2018 REG.RIC.
N. 01336/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3049 del 2018, proposto da
Villa Savoia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Orazio Abbamonte e Pasqualina Dentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo legale, in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Armando Diaz, n. 11;
Capitaneria di Porto Castellammare di Stabia, non costituita in giudizio;
nei confronti
Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ciro Manfredonia e Antonio Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via G. G. Orsini, n. 30;
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2019, proposto da
Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via G. G. Orsini, n. 30;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Villa Savoia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Pasqualina Dentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo legale, in Napoli, viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
quanto al ricorso n. 3049 del 2018:
a) della determina dirigenziale del Comune di Torre Annunziata n° 1057 dell'11.7.2018;
b) se lesiva, della nota comunale a firma congiunta dell'ing. Ariano e del dott. Ariano, prot. int. 16 del 16.2.2018;
c) se lesiva, della nota comunale a firma del dott. Ariano prot. 183 del 4 giugno 2018;
- inoltre in via meramente tuzioristica, per quanto occorrente, perché atti richiamati già in concessione del 2007:
d) della c.d. delimitazione del 1976 dell'Agenzia del Demanio, citata nella determinazione sub a),
e) della nota della capitaneria di Porto di Castellammare del 2006 richiamata nel provvedimento sub a);
f) di tutti gli atti presupposti connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi della società;
quanto al ricorso n. 1336 del 2019:
- della determina del 24/1/2019 n. 71 del Comune di Torre Annunziata IV, Dipartimento Demanio, avente ad oggetto la sospensione temporanea dell’ordinanza delimitazione aree demaniali;
- di ogni altro atto connesso e presupposto ove e per quanto lesivi.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione nei due giudizi del Comune di Torre Annunziata, di Villa Savoia s.r.l., dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania; di Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2019 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.1. - Con il ricorso numero di R.G. 3049 del 2018, la società Villa Savoia a r.l., in qualità di concessionaria del “Lido Azzurro” di Torre Annunziata, come da Determina dirigenziale del 23.2.2006 e atto concessorio del giugno 2007, ha impugnato gli atti in epigrafe, con cui il detto Comune le aveva ordinato di rendere visibili i limiti dell’area assegnata in concessione, pena l’avvio della procedura di decadenza.
I.2. - La società ricorrente ha premesso che:
- l’antica concessione del 1990, poi rinnovata comprendeva nell’area demaniale marittima la superficie identificata al catasto al fg. 6, p.lla 390, in conformità alla situazione di fatto consolidata da almeno un trentennio, tanto che su tale p.lla risultava realizzata gran parte dei servizi igienici, docce e sottoservizi funzionali all’utilizzo del Lido;
- la concessione dell’area, nella medesima consistenza e distribuzione degli spazi esistenti, era stata oggetto di gara nel 2006;
- il bando di gara conteneva la precisazione che “ sulla particella 390 è in corso verifica per l’accertamento del diritto di proprietà a seguito di atto stragiudiziale di diffida ”, in quanto sulla esatta dimensione dell’area concessa vi erano stati alcuni esposti presentati dalla confinante “Terme Vesuviane” s.r.l., già concessionaria del medesimo complesso, affinché venisse esclusa dal bando la superficie identificata al foglio 6 p.lla 390, di cui Terme Vesuviane rivendicava la proprietà;
- la concessione, sottoscritta del 2007, lasciava aperta la questione della p.lla 390, con la specificazione che, secondo la delimitazione del 1976 del Demanio (richiamata anche nella determina del 2018 gravata), la suddetta particella 390 non era ricompresa nel demanio marittimo, con la dichiarazione dell’incompetenza dell’Amministrazione Comunale ed il rinvio agli organi competenti per ogni definizione ulteriore;
- era pendente un giudizio civile (Tribunale di Torre Annunziata R.G. 2431/2015) promosso dalla confinante Terme Vesuviane per rivendicare la proprietà privata della superficie identificata dalla citata particella 390, del foglio 6;
- dal 2006 all’attualità, l’area individuata come Lido Azzurro era rimasta la stessa e gli atti successivi, a cui il bando rinviava per la definizione della vicenda sulla p.lla 390, non erano stati mai adottati;
- l’obbligo di delimitazione era previsto genericamente negli atti concessori, mentre negli atti gravati tale obbligo era richiesto espressamente, a pena di decadenza;
I.3. - La società Lido Azzurro Terme Vesuviane a r.l. controinteressata, in qualità di titolare dell’area confinante, nonché ente che - rivendicando la proprietà privata della p.lla 390 - aveva presentato al Comune l’esposto in seguito al quale erano stati adottati gli atti gravati, si è costituita in giudizio il 4 settembre 2018, e ha depositato documenti e memorie.
Ha sollevato, in via preliminare, eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non avere la ricorrente impugnato nel termine decadenziale la nota del 16 febbraio 2018 prot. n. 16. Ha anche eccepito il difetto di giurisdizione sul ricorso, per essere le questioni ad esso sottese, in particolare quella relativa alla consistenza e alla titolarità della p.lla 390, riservate alla cognizione del giudice civile. Nel merito, ha sostenuto l’infondatezza del gravame.
I.4. - L’agenzia del Demanio e il Comune di Torre Annunziata si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, in data 6 e 7 settembre 2018.
La difesa erariale dell’Agenzia, nel resistere al ricorso, ha rappresentato, in relazione alla particella n. 390 in questione, la pendenza presso il Tribunale di Torre Annunziata del giudizio di accertamento dei confini e della relativa titolarità, e ha riportato le difese svolte in quell’ambito.
L’ente locale ha sollevato anch’esso eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, per non avere la ricorrente impugnato nel termine decadenziale di sessanta giorni l’atto presupposto alla determina dirigenziale, ovvero la nota del 16 febbraio 2018 prot. n. 16, con la quale il Comune aveva invitato la ricorrente a delimitare il confine con la particella 390. Ha, altresì, argomentato sull’infondatezza nel merito del ricorso.
Con memoria del 4 settembre 2019 la ricorrente ha replicato alla difesa della controinteressata Terme Vesuviane s.r.l. Ha ribadito che l’area identificata al catasto dalla p.lla 390 era impegnata da un trentennio con docce, servizi igienici e sottoservizi (almeno dal 1990) e per questo era pertinenziale e necessaria funzionalmente per il Lido.
II.1. - Con ricorso numero di R.G.1336 del 2019, la società Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l. (di seguito anche solo Terme Vesuviane), in qualità di vicina controinteressata, ha impugnato la determina del 24/1/2019 n. 71 del Comune di Torre Annunziata, avente ad oggetto la sospensione temporanea dell’ordinanza di delimitazione dell’area demaniale concessa alla soc. Villa Savoia s.r.l.
II. 2. - La ricorrente ha premesso:
- di aver acquistato - con atto notarile del 1981 rep. 57724 - la concessione perpetua volta all’utilizzo dell’acqua termo-minerale della sorgente denominata Terme Vesuviane Nunziante, nonché la esclusiva proprietà del sovrastante corpo di fabbrica e di ogni accessione e pertinenza, sita in Torre Annunziata, alla via Guglielmo Marconi;
- di aver promosso contro la Villa Savoia s.r.l., titolare della concessione demaniale relativa al confinante Lido Azzurro, un giudizio civile, ex articolo 702 bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Torre Annunziata (R.G.n. 2431/2015), ancora pendente, per rivendicare la proprietà dell’area contraddistinta al fg. 6, particella 390, ritenuta abusivamente occupata dalla Villa Savoia srl;
- di aver inviato atto di diffida stragiudiziale al Comune, a cui erano seguite: la nota prot. n. 16 del 16.02.2018, con cui l’ente locale aveva invitato la società concessionaria Villa Savoia s.r.l. “ ad adottare gli accorgimenti necessari per eliminare i servizi che ricadano in proprietà privata entro l’inizio della prossima stagione balneare, nel rispetto dei confini effettuata dalle Autorità competent i”; la successiva Determinazione n. 473 del 10.07.2018 con cui il Dirigente del IV Dipartimento Servizio Demanio Marittimo aveva ordinato alla Villa Savoia s.r.l. di “ rendere visibili i limiti dell’area assegnata secondo quanto già indicato e prescritto nel Bando di Gara quale lex specialis (paletti di legno uniti tra loro da una corda o sagola festonata) nel rispetto del tracciato di delimitazione già operato dall’Agenzia del Demanio- Filiale della Campania- sede di Napoli, con verbale di delimitazione n. 36/260 del5/10/1976” ;
- che Villa Savoia s.r.l. aveva impugnato la suddetta determina e gli atti connessi con ricorso (RG. 3049/2018);
- che il Comune aveva sospeso la determina gravata dalla Villa Savoia srl, NOstante nel menzionato giudizio la ricorrente avesse rinunciato all’istanza cautelare.
II.3. - Avverso il provvedimento di sospensione la società ricorrente ha dedotto la violazione di legge, in particolare, dell’art. 21 quater , 2 comma, della l. 241/1990, degli artt. 97e 113 Cost. e l’eccesso di potere sotto vari profili, con riferimento specifico alla violazione del giusto procedimento.
II.4. - Il Comune di Torre Annunziata si è costituito in giudizio il 3 maggio 2919, e la controinteressata Villa Savoia s.r.l. in data 23 luglio 2019.
Quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, attesa la pendenza del giudizio civile sulla titolarità della p.lla 390 e di quello rg. 3049/2018 avverso le determinazioni del Comune.
La ricorrente con memoria del 24 luglio 2019 ha ribadito le motivazioni poste a fondamento del ricorso.
Rinunciate le istanze cautelari, alla pubblica udienza del 26 settembre 2019 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
DIRITTO
III.1. - In rito, il Collegio ravvisa, innanzitutto, i presupposti per disporre, ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., la riunione dei giudizi instaurati con i ricorsi R.G. n. 3049/2018 e n. 1336/2019.
Sono evidenti, infatti, le ragioni di connessione che giustificano la trattazione congiunta delle due controversie: l’identità dei soggetti in causa e della vicenda oggetto di controversia.
III.2 - Sempre in via preliminare, deve rilevarsi l’inammissibilità della costituzione in giudizio del Comune di Torre Annunziata nel giudizio r.g. 1336/2019, in quanto avvenuta senza il rispetto delle regole del PAT, attesa l’irregolarità della procura che, in quanto atto non nativo digitale, richiede non solo la firma digitale del difensore, bensì anche l’asseverazione prevista dall’art. 8, comma secondo, del DPCM n. 40/2016 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico), nella specie mancante.
IV. - Il ricorso R.G. 3049/2018 è infondato e tanto esime il Collegio dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate da controinteressata e amministrazioni resistenti.
La società Villa Savoia a r.l. contesta il provvedimento adottato dal Comune di Torre Annunziata con cui le è stato ordinato, a pena di decadenza dalla concessione dell’area denominata “Lido Azzurro”, di rendere visibili i limiti della superficie demaniale di cui è titolare.
IV.1. - Con il primo motivo di ricorso ha dedotto il difetto di competenza per essere stata la determina impugnata emessa dall’Area Economica e Finanziaria, mentre la prima nota era stata sottoscritta anche dal dirigente dell’Area Tecnica, senza alcun chiarimento circa le competenze dei due Settori sul Demanio.
IV.2. - Con il secondo motivo la ricorrente ha censurato l’operato del Comune per violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, rilevando che non vi è stata comunicazione di avvio del procedimento, né alcun contraddittorio sugli atti adottati. Ha aggiunto, a riguardo, che in nessuno di essi si accennava alla possibilità di decadenza della concessione, se non nell’atto definitivo, che ordinava di ottemperare, ma non concedeva alcun termine per controdedurre sulla possibile decadenza.
IV.3. - Con il terzo motivo ha lamentato la mancanza del riferimento, negli atti gravati, alle osservazioni inviate sulla vicenda.
IV.4. - Lo sviamento di potere costituisce oggetto del quarto motivo di ricorso, per avere l’ente locale, dapprima dato seguito all’esposto della società Terme Vesuviane srl con cui veniva rivendicata la proprietà privata sulla superficie identificata dalla p.lla 390, e, successivamente, ricondotto l’adozione degli atti gravati a profili concessori.
IV.5. - Con i motivi da V a VIII ha dedotto la violazione del bando e l’eccesso di potere sotto svariati profili, per avere la disciplina di gara volta alla concessione dell’area demaniale in esame lasciato aperta la questione circa la p.lla 390, ripresa dal Comune dopo anni senza che, nelle more, fosse intervenuto alcun atto risolutivo della vicenda, non essendo stata questa ancora definita neanche in sede giudiziaria, attesa la perdurante pendenza del giudizio civile R.G. 2431/2015 (motivo V). La società deducente ha rappresentato che, nel progetto presentato in sede di gara, la p.lla 390 era stata compresa, essendo peraltro presenti nell’area servizi, docce e sottoservizi necessari per assicurare la funzionalità del lido (motivi VI, VII, VIII).
IV.6. - Ha escluso - con il NO (erroneamente indicato come ottavo) motivo di ricorso - che, tra le cause di decadenza dalla concessione, figurasse l’obbligo di delimitazione dell’area demaniale. Ha escluso, ancora, la sussistenza dell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi concessori di cui all’art. 47 cod. nav.
IV.7. - Con il (NO RE ) decimo motivo di ricorso la società deducente ha sostenuto la sproporzione tra l’eventuale sconfinamento imputato, peraltro necessario per assicurare la funzionalità del Lido, e la sanzione minacciata.
IV.8. - Con gli ultimi motivi di ricorso ha poi lamentato la violazione del principio di tutela dell’affidamento e della buona fede contrattuale, atteso il lungo lasso temporale decorso dal momento in cui l’area demaniale era stata oggetto dell’ultima concessione demaniale, comprensiva dell’intera p.lla 390.
IV.9. - Le doglianze della ricorrente non possono trovare favorevole apprezzamento.
IV.10. - La vicenda in esame riguarda la delimitazione dell’area demaniale concessa alla società Villa Savoia s.r.l.
Il Collegio ritiene di dover esaminare i motivi di ricorso secondo un ordine di priorità logica, tenendo conto della rilevanza dirimente delle censure ai fini della definizione della controversia in esame.
IV.11. - Infondati sono i motivi da quinto ad ottavo, con cui, in estrema sintesi, la ricorrente contesta la richiesta di delimitazione della suddetta area, in quanto non comprensiva della superficie identificata al catasto al fg. 6, p.lla 390.
Come risulta dagli atti depositati in corso di causa, nel Bando di gara relativo all’affidamento in concessione demaniale dell’area denominata “Lido Azzurro” sono state elencate le particelle che identificano la superficie, e tra queste figura anche la p.lla 390, per la quale era, però, specificato, che era in corso la verifica relativa all’accertamento del diritto di proprietà.
Nell’atto concessorio n. 5 dell’8 giugno 2007 (allegato al ricorso, n. 0083: doc. n. 7) si esplicita, come del resto ammesso anche nel ricorso dalla società Villa Savoia s.r.l., che la p.lla 390 di cui al fg. 6 non è compresa nel demanio marittimo e non rientra nella gestione del Comune di Torre Annunziata. La particella in questione non è, pertanto, elencata tra quelle indicate nella parte dispositiva del provvedimento, laddove viene identificata l’area oggetto di concessione. Il dato riferito trova ulteriore conferma in un atto antecedente, ossia il verbale di delimitazione n. 36/260 del 5.10.1976, dal quale risulta che la p.lla 390 al fg. 6 non è compresa nel demanio marittimo, come ulteriormente confermato dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, con nota prot. 15626 dell’11.6.2006.
Il provvedimento gravato impone alla società ricorrente di rendere visibili i confini dell’area in concessione, nella quale, per quanto sopra ricostruito, non è compresa la superficie identificata dalla p.lla 390 fg.6.
Emerge in tutta evidenza che la determina risulta esente dai dedotti vizi, in quanto il Comune ha richiesto la delimitazione dell’area demaniale come identificata nell’atto di concessione di cui la ricorrente risulta titolare. Nel medesimo atto ci si limita a richiamare l’atto concessorio e il verbale di delimitazione n. 36/2060 del 5.10.1976, dai quali emerge espressamente che la superficie identificata dalla più volte menzionata p.lla 390 non è compresa nel demanio marittimo. Ogni questione relativa alla titolarità della suddetta area non è, dunque, idonea ad incidere sulla legittimità del provvedimento avversato.
IV.12. – Gli atti sopra menzionati determinano anche il superamento delle censure relative alla violazione del bando, alla lesione dei principi del legittimo affidamento e della buona fede contrattuale in quanto l’eventuale tolleranza, protratta nel tempo, di una situazione di fatto non fondata sulla conformità alle previsioni contenute nei citati atti non è idonea a legittimare la pretesa della ricorrente a proseguire nell’utilizzo dell’area di cui alla p.lla 390. Né può ritenersi che la disposta delimitazione, non comprensiva della parte identificata dalla p.lla 390 sia idonea a pregiudicare la funzionalità dell’intero Lido, rimanendo la ricorrente titolare della concessione della restante area, nel cui ambito ben potrebbero essere individuate soluzioni alternative circa la collocazione dei servizi del Lido.
IV.13. - Infondati si rilevano anche i primi quattro motivi di ricorso, in quanto il provvedimento gravato non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Ne deriva l’irrilevanza di ogni ulteriore approfondimento circa l’eccezione di incompetenza contestata con il primo motivo di ricorso, in quanto, secondo principi consolidati condivisi dal Collegio, nel caso di atto amministrativo eventualmente viziato da incompetenza relativa, risulta applicabile l'art. 21- octies , della legge n. 241 del 1990, in base al quale i vizi meramente formali e di procedura non possono costituire motivo di annullamento, essendo palese che il contenuto dispositivo del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. Cons. St., sez. III, 3/8/2015, n. 3791; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 28/03/2017, n. 1710).
Va richiamato, in proposito, quell’indirizzo giurisprudenziale, (T.A.R. Bologna, sent.944 del 9.10.2014; sent. n. 262 del 5 aprile 2013; T.A.R. Toscana, Sez. III, 26 giugno 2014 n. 1129) che, in applicazione dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241 del 1990 (“ Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato …” ), considera ostativa all’adozione di una pronuncia di annullamento la sussistenza del vizio di incompetenza intersoggettiva quando all’Amministrazione non residui comunque la possibilità di adottare un provvedimento diverso, anche alla luce del condivisibile orientamento secondo cui i generali principi di conservazione dell’atto e di strumentalità delle forme inducono a generalizzare la portata dell’istituto dell’illegittimità non invalidante, per evitare che la prevalenza di considerazioni procedimentali porti l’Amministrazione alla scelta, antieconomica e contrastante con il principio di efficienza, di dover riavviare un procedimento i cui esiti siano ab initio scontati (v. Cons. Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2012 n. 1081).
IV.14. – Analogamente, anche le dedotte violazioni procedimentali (sulla cui sussistenza sono ravvisabili plausibili dubbi essendo la vicenda ben nota alle parti coinvolte), in conformità al modello legale di cui al menzionato articolo 21 octies della legge n. 241/1990, dequotano a mere irregolarità non invalidanti.
IV.15. - Il ricorso R.G. 3049/2018 deve, in conclusione, essere respinto.
V. - Il ricorso R.G. 1336/2019 è, invece, inammissibile per difetto di interesse.
Terme Vesuviane s.r.l., in qualità di vicina controinteressata, ha impugnato la determina del 24/1/2019 n. 71 del Comune di Torre Annunziata avente ad oggetto la sospensione temporanea dell’ordinanza di delimitazione dell’area demaniale concessa alla soc. Villa Savoia srl.
La ricorrente rivendica la proprietà dell’area identificata dalla p.lla 390 e contesta l’adozione da parte del Comune del provvedimento gravato, avente lo scopo “ di determinare il differimento della produzione degli effetti e dell’attività esecutiva dell’atto” contenente l’ordine di delimitazione.
V.1. - In disparte l’irrilevanza nel presente giudizio di ogni questione relativa al contenzioso pendente circa la titolarità della suindicata particella, assume portata dirimente, nel caso in esame, la circostanza per cui il provvedimento della cui sospensione parte ricorrente si duole non comprende la più volte menzionata particella 390, non essendo la medesima compresa, come sopra evidenziato, nell’atto di concessione dell’area demaniale di cui il Comune ha chiesto la delimitazione con provvedimento poi sospeso.
V.2. - Nessun interesse è, pertanto, ravvisabile in capo alla ricorrente all’annullamento dell’atto gravato, essendo altri i rimedi azionabili per la eventuale tutela e il riconoscimento di ogni pretesa sulla particella in questione, a cui, peraltro, la medesima ricorrente espone di aver già fatto ricorso.
V.3. - In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
VI. - Le spese dei giudizi riuniti, liquidate come in dispositivo, seguono le regole della soccombenza e sono dovute da parte di Villa Savoia s.r.l. a favore del Comune resistente, mentre nulla è dovuto da Terme Vesuviane s.r.l., tenuto conto della mancata rituale costituzione dell’ente locale, nel giudizio R.G. 1336/2019. Atteso l’esito complessivo della controversia, si compensano le spese tra le due società e nei confronti delle altre amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sui ricorsi (R.G. n. 3049/2018 e 1336/2019), come in epigrafe proposti,
- ne dispone la riunione;
- respinge il ricorso R.G. n. 3049/2018;
- dichiara inammissibile il ricorso R.G. n. 1336/2019;
- condanna la società Villa Savoia a r.l. a pagare in favore del Comune di Torre Annunziata le spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge. Nulla è dovuto al Comune da parte di Lido Azzurro Terme Vesuviane s.r.l. Spese compensate tra le società ricorrenti nei due giudizi e nei confronti della altre amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO