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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3685 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2680/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2680/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
AN EL e dall'avv. Duilio D'Anna
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe in epigrafe ha dedotto:
-di aver ricevuto in data 5.10.2023 un avviso di accertamento delle somme indebitamente percepite sulla prestazione di disoccupazione agricola (prestazione n. 5199) per gli anni
2000 e 2001 per l'importo di euro 1.356,47;
-la prescrizione dell'indebito;
-in via gradata l'infondatezza nel merito.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“dichiarare non dovuto il complessivo importo di € 1.356,47, di cui agli “avvisi” notificati dall' sede di Giugliano in Campania (NA), a mezzo lettere racc.te, recapitate in data CP_2
05/10/2023 relative ai contributi agricoli presuntivamente versati per gli anni 2000 e 2001 in favore di essa ricorrente e, pertanto, revocare e/o annullare i relativi “avvisi” e/o dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste per intervenuta prescrizione.
In ogni caso, condannare l' C.F. Controparte_3
in persona del legale rapp.te. p.t., dom.to per la carica in Roma, alla via P.IVA_1
Ciro Il Grande, n. 2, sede territoriale di Giugliano in Campania (NA), con sede in
Giugliano in Campania, alla via Aniello Palumbo, n. 81, al pagamento delle spese di causa
e competenze di avvocato, con attribuzione agli scriventi procuratori per aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
L' a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio e CP_2
resisteva con diffuse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso con sentenza.
2 Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riferimento all'anno 2021 deve essere dichiarata l'intervenuta decadenza.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge
11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (cfr. Corte di Cassazione n. 9622 del
2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. N. 83 del 1970, dispone che: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11, D.lgs n. 375 del 1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Formatosi il silenzio-rigetto, è possibile proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al Comitato Centrale I.N.P.S., come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli
a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro
3 novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell' che decide entro novanta CP_2
giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione
(totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (vd.
Corte di Cassazione n. 813 del 2007 e n. 20086 del 2013).
La Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione n. 5942 del 2001) ha avuto modo di precisare, al riguardo, che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito con modifiche nella legge n. 83/1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6, D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del
1992).
4 La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi - come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione - oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo, il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado, che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo si colloca l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970.
Ebbene, il riferimento che tale ultima norma contiene ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
e ciò senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L.
n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Corte di Cassazione n. 813 del 2007).
Nel secondo caso, invece, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993.
5 Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del
1970 cit., art. 22.
La Suprema Corte, in una chiarificatrice pronuncia (vd. Corte di Cassazione n. 12809 del
2011) ha opportunamente precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza, così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del 2005), tutte le volte in cui l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sintesi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre:
a) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione
Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) Dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Applicando i principi appena esposti alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che emerge dalla documentazione in atti depositata dall' il disconoscimento delle giornate CP_2
6 lavorative per l'anno 2001 tramite pubblicazione nell'elenco telematico 1VD2014 (cfr. elenco allegato alla memoria dell' . CP_2
Ciò posto, deve rilevarsi che, avendo la mancata iscrizione negli elenchi agricoli acquisito carattere di definitività, la domanda volta a ottenere l'accertamento della prestazione lavorativa non può essere accolta.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
Né può assumere rilevanza ai fini della irripetibilità la prospettata assenza di dolo.
Come noto, l'art. 52 della l. 88/1989, oggetto di interpretazione autentica per mezzo dell'art. 13 l. 412/1991, e che esclude la ripetizione delle somme corrisposte “salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, limita il proprio ambito di applicazione alle
“pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento alle prestazioni per cui è causa.
Inoltre, si evidenzia che nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, tenuto conto che detta iscrizione costituisce un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente a seguito della presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMag/unico e simili.
Con riferimento all'annualità 2020 giova premettere che la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
7 È incontestato che parte ricorrente abbia fruito della prestazione -disoccupazione agricola- di cui l' chiede la ripetizione. CP_2
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, ovvero che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione.
Ebbene, dagli atti di causa risulta che l'indebito richiesto con comunicazione del 19.09.2023 sulla prestazione indennità di disoccupazione agricola n. 5199, per l'importo di euro 678,24, afferisce al periodo dal gennaio 2000 al dicembre 2000 e, pertanto, in assenza di prova di una diversa data di pagamento della prestazione agricola da parte dell' tale CP_2
pagamento deve ritenersi concluso nel dicembre 2000.
A quanto precede consegue che deve considerarsi prescritta la somma vantata dall' CP_2
nei confronti della ricorrente per l'anno 2000 essendo decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del pagamento (dicembre 2000) e quella di notifica della comunicazione di indebito (ottobre 2023) in assenza della prova di atti interruttivi.
8 Sul punto, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto CP_2
dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del
17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
L'accoglimento di tale eccezione determina l'irripetibilità delle somme richieste con la missiva del 19.09.2023 sulla prestazione indennità di disoccupazione agricola n. 5199, per l'importo di euro 678,24 per l'anno 2000; pertanto, l non è tenuto alla ripetizione CP_2
delle somme per tale periodo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) In parziale accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione delle CP_2
somme oggetto della missiva del 19.09.2023 sulla prestazione indennità di disoccupazione agricola n. 5199 della ricorrente, per l'importo di euro 678,24 per l'anno
2000, per le causali di cui in motivazione;
b) Rigetta per il resto il ricorso;
c) Compensa le spese.
Aversa, 6.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2680/2024 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Parte_1
AN EL e dall'avv. Duilio D'Anna
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura dell'Istituto
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe in epigrafe ha dedotto:
-di aver ricevuto in data 5.10.2023 un avviso di accertamento delle somme indebitamente percepite sulla prestazione di disoccupazione agricola (prestazione n. 5199) per gli anni
2000 e 2001 per l'importo di euro 1.356,47;
-la prescrizione dell'indebito;
-in via gradata l'infondatezza nel merito.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“dichiarare non dovuto il complessivo importo di € 1.356,47, di cui agli “avvisi” notificati dall' sede di Giugliano in Campania (NA), a mezzo lettere racc.te, recapitate in data CP_2
05/10/2023 relative ai contributi agricoli presuntivamente versati per gli anni 2000 e 2001 in favore di essa ricorrente e, pertanto, revocare e/o annullare i relativi “avvisi” e/o dichiarare l'irripetibilità delle somme richieste per intervenuta prescrizione.
In ogni caso, condannare l' C.F. Controparte_3
in persona del legale rapp.te. p.t., dom.to per la carica in Roma, alla via P.IVA_1
Ciro Il Grande, n. 2, sede territoriale di Giugliano in Campania (NA), con sede in
Giugliano in Campania, alla via Aniello Palumbo, n. 81, al pagamento delle spese di causa
e competenze di avvocato, con attribuzione agli scriventi procuratori per aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
L' a cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva in giudizio e CP_2
resisteva con diffuse argomentazioni, in fatto e in diritto, così come meglio specificate nella memoria difensiva, alle pretese attoree e concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudice ha deciso con sentenza.
2 Il ricorso è parzialmente fondato.
Con riferimento all'anno 2021 deve essere dichiarata l'intervenuta decadenza.
In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 83 del 1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge
11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (cfr. Corte di Cassazione n. 9622 del
2015).
Va detto al riguardo che l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970, convertito in L. N. 83 del 1970, dispone che: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al Pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
A sua volta l'art. 11, D.lgs n. 375 del 1993 stabilisce che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Formatosi il silenzio-rigetto, è possibile proporre ancora, nel termine di 30 giorni, ulteriore ricorso al Comitato Centrale I.N.P.S., come stabilisce il D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 citato: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli
a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro
3 novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto;
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota oggi, ex art. 9 sexies, comma 3, del convertito D.L. n. 510 del 1996 cit., la commissione centrale costituita quale organo dell' che decide entro novanta CP_2
giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Tale decadenza si applica in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del D.lgs. n. 375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione
(totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, ed il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (vd.
Corte di Cassazione n. 813 del 2007 e n. 20086 del 2013).
La Suprema Corte (cfr. Corte di Cassazione n. 5942 del 2001) ha avuto modo di precisare, al riguardo, che il predetto termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito con modifiche nella legge n. 83/1970, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); né la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 6, D.L. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 D.L. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 438 del
1992).
4 La speciale disciplina che compiutamente regola la materia dell'accertamento dei lavoratori agricoli dipendenti si caratterizza per essere l'iscrizione negli elenchi nominativi - come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione - oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali) e tutti comunicati agli interessati mediante notifica (un tempo eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale, o di cancellazione, oggi mediante pubblicazione telematica).
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo, il che comporta l'inizio del procedimento contenzioso, articolato in un duplice grado, che può concludersi, alternativamente, o con una decisione espressa, ovvero con l'inutile decorso del termine assegnato all'autorità competente per pronunciarsi. In questo secondo caso la legge dispone che il ricorso deve intendersi respinto.
Nell'ambito di tale contesto normativo si colloca l'art. 22, D.L. n. 7 del 1970.
Ebbene, il riferimento che tale ultima norma contiene ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
e ciò senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L.
n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la
"procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio (così Corte di Cassazione n. 813 del 2007).
Nel secondo caso, invece, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dall'art. 11 del D.Lgs. n. 375 del 1993.
5 Naturalmente, le caratteristiche proprie delle due tipologie di “provvedimenti” che possono concludere il procedimento amministrativo contenzioso, rendendo, per ciò stesso, definitivo il provvedimento in quella sede impugnato, non possono non rilevare ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni di cui al D.L. n. 7 del
1970 cit., art. 22.
La Suprema Corte, in una chiarificatrice pronuncia (vd. Corte di Cassazione n. 12809 del
2011) ha opportunamente precisato che la presentazione di un ricorso tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del termine di decadenza, così come irrilevante, agli stessi fini, resta un'eventuale decisione tardiva sul ricorso. Diversamente, verrebbero a dilatarsi senza limiti i tempi di accertamento dello "status" di lavoratore agricolo e, per ciò solo, verrebbero negati ogni spazio e utilità alla previsione del D.L. n. 7 del 1970 cit., art. 22, con il rischio di vanificazione del sistema, dovendo escludersi la decadenza, in contrasto con la ratio della norma più sopra evidenziata (citata Corte cost. sent. n. 192 del 2005), tutte le volte in cui l'azione giudiziaria risulti tempestiva rispetto alla comunicazione della decisione sul ricorso o alla scadenza del termine per pronunciarla.
In sintesi, il termine di decadenza di 120 giorni decorre:
a) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
b) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione
Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
c) Dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dal formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.
Applicando i principi appena esposti alla fattispecie in esame, deve evidenziarsi che emerge dalla documentazione in atti depositata dall' il disconoscimento delle giornate CP_2
6 lavorative per l'anno 2001 tramite pubblicazione nell'elenco telematico 1VD2014 (cfr. elenco allegato alla memoria dell' . CP_2
Ciò posto, deve rilevarsi che, avendo la mancata iscrizione negli elenchi agricoli acquisito carattere di definitività, la domanda volta a ottenere l'accertamento della prestazione lavorativa non può essere accolta.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha, infatti, pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte a ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a “provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi”.
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti stessi.
Né può assumere rilevanza ai fini della irripetibilità la prospettata assenza di dolo.
Come noto, l'art. 52 della l. 88/1989, oggetto di interpretazione autentica per mezzo dell'art. 13 l. 412/1991, e che esclude la ripetizione delle somme corrisposte “salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”, limita il proprio ambito di applicazione alle
“pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento alle prestazioni per cui è causa.
Inoltre, si evidenzia che nessun legittimo e particolare affidamento può fondarsi sulla iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, tenuto conto che detta iscrizione costituisce un atto a contenuto vincolato, che consegue automaticamente a seguito della presentazione delle dichiarazioni trimestrali rese dai datori di lavoro attraverso i modelli DMag/unico e simili.
Con riferimento all'annualità 2020 giova premettere che la disciplina giuridica che opera nel caso de quo è quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.
7 È incontestato che parte ricorrente abbia fruito della prestazione -disoccupazione agricola- di cui l' chiede la ripetizione. CP_2
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, ovvero che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III, 22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione d'indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Se quanto innanzi esposto attiene alla ripartizione degli oneri probatori inerenti al merito della pretesa è, comunque, senza dubbio preliminare accertare la decorrenza o meno della prescrizione.
L'azione di ripetizione di indebito è soggetta al termine di prescrizione decennale che decorre dal momento del pagamento della prestazione.
Ebbene, dagli atti di causa risulta che l'indebito richiesto con comunicazione del 19.09.2023 sulla prestazione indennità di disoccupazione agricola n. 5199, per l'importo di euro 678,24, afferisce al periodo dal gennaio 2000 al dicembre 2000 e, pertanto, in assenza di prova di una diversa data di pagamento della prestazione agricola da parte dell' tale CP_2
pagamento deve ritenersi concluso nel dicembre 2000.
A quanto precede consegue che deve considerarsi prescritta la somma vantata dall' CP_2
nei confronti della ricorrente per l'anno 2000 essendo decorso il termine di prescrizione decennale tra la data del pagamento (dicembre 2000) e quella di notifica della comunicazione di indebito (ottobre 2023) in assenza della prova di atti interruttivi.
8 Sul punto, si sottolinea che la giurisprudenza di legittimità è salda nell'affermare che “In caso di erroneo pagamento delle prestazioni di integrazione salariale a lavoratore non avente diritto, trova applicazione la disciplina dell'indebito oggettivo, per cui il diritto dell' alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde, secondo il disposto CP_2
dell'art. 2033 cod. civ., dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore che aveva dato luogo all'erronea corresponsione della prestazione previdenziale” (Cass. n. 17404 del
17 novembre 2003).
Non ignora il Giudicante che la fattispecie in esame rientri nella disciplina dell'indebito oggettivo sopravvenuto, atteso che il carattere indebito dell'erogazione è emerso a seguito dell'accertamento compiuto dall'Ente.
In tema di indebito sopravvenuto la S.C. a S.U. ha affermato, con sentenza n. 5624 del 9 marzo 2009, che “L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi".
Sebbene si tratti di un indebito sopravvenuto la prescrizione non può che decorrere dal momento del pagamento, così come afferma la giurisprudenza di legittimità, considerato che, argomentando diversamente, sarebbero lese le comuni e generali regole dell'affidamento attribuendo all'Istituto la possibilità sine die di recuperare i crediti ritenuti presuntivamente non dovuti.
L'accoglimento di tale eccezione determina l'irripetibilità delle somme richieste con la missiva del 19.09.2023 sulla prestazione indennità di disoccupazione agricola n. 5199, per l'importo di euro 678,24 per l'anno 2000; pertanto, l non è tenuto alla ripetizione CP_2
delle somme per tale periodo.
L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa:
a) In parziale accoglimento del ricorso dichiara l' non tenuto alla ripetizione delle CP_2
somme oggetto della missiva del 19.09.2023 sulla prestazione indennità di disoccupazione agricola n. 5199 della ricorrente, per l'importo di euro 678,24 per l'anno
2000, per le causali di cui in motivazione;
b) Rigetta per il resto il ricorso;
c) Compensa le spese.
Aversa, 6.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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