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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 220/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
TT (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via C.F._2
Piranesi n. 22
APPELLANTE
CONTRO
ià (C.F. e P.IVA ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
APPELLATA -CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
pagina 1 di 6 Conclusioni per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 6119/2024 del
Tribunale di Milano, così giudicare contrariis rejectis:
In via principale e nel merito • accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto Con condannare la parte appellata in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 alla restituzione della somma di euro 15.000,00 a favore di oltre interessi e Parte_2 rivalutazione dal fatto al saldo o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da corrispondere ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con Con atto di citazione in appello notificato a (d'ora in avanti, per semplicità, Controparte_4 solamente ”) in data 15.01.2025, impugnava la sentenza del Tribunale CP_1 Parte_2 di Milano n. 6119/2024 pubblicata in data 17.06.2024, con la quale il primo giudice, in parziale accoglimento delle domande dallo stesso proposte, aveva: accertato la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto concluso tra le parti per inadempimento della convenuta;
condannato CP_1 quest'ultima al pagamento, a favore del , della somma di € 1.000,00 (oltre interessi dalla Pt_2 domanda al saldo); respinto la domanda attorea volta ad ottenere la restituzione della somma di €
15.000,00; e compensato per la metà le spese di lite fra le parti, condannando a rifondere CP_1 la restante quota di spese, liquidata in complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarre in favore dell'antistatario avv. Carmine TT. L'appellante chiedeva, in riforma di tale sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
non si costituiva e all'udienza di prima comparizione del 15.05.2025 veniva dichiarata CP_1 contumace. Alla successiva udienza del 26.06.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del
2.07.2025.
Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Milano di accertare Parte_2 CP_1
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso con la convenuta, per inadempimento della stessa e, conseguentemente, per ottenere il risarcimento di tutti i danni da ciò derivanti, nonché, la restituzione del prezzo del contratto.
A sostegno delle proprie domande, esponeva: pagina 2 di 6 - di aver sottoscritto, in data 14.05.2022, un ordine di acquisto presso la ditta per la CP_1 consegna e la messa in posa di porte, serramenti ed infissi al prezzo concordato di € 15.000,00;
- che, per il pagamento dell'importo pattuito, si era rivolto alla società ZI , CP_5 ottenendo un finanziamento pari all'intero valore del corrispettivo del contratto;
- che , incassato l'importo di €15.000 dalla ZI rilasciava la fattura n. CP_1 CP_5
33/2022, ma non adempiva alle obbligazioni sulla stessa gravanti;
- che, con dichiarazione del 03.03.2023, si era impegnata a eseguire la prestazione CP_1 pattuita entro la data del 10.05.2023 e a riconoscergli un indennizzo di € 1.000,00 in caso di ritardo;
- che, stante il perdurante inadempimento, con lettera del 17.04.2023, aveva diffidato ad CP_1 adempiere entro il termine di quindici giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- che, non essendo tale termine stato rispettato, il contratto si era risolto di diritto;
Deduceva, dunque, di aver diritto a ottenere la restituzione dell'importo di € 15.000,00 versato dalla alla appaltatrice titolo di corrispettivo, non essendo stata fornita ed installata l'opera CP_6 pattuita oltre che l'importo di €1.000,00 a titolo di indennizzo per il ritardo.
, si costituiva tardivamente, eccependo di non aver mai ricevuto la somma di €15.000,00 CP_1 in quanto la stessa sarebbe stata erogata dalla Finanziaria solamente a fronte della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Non contestava, invece, né il mancato adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, né la ricezione della diffida ad adempiere ma dava atto di essere ancora disponibile alla consegna e posa in opera della fornitura.
Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente le domande attoree, riconoscendo unicamente la debenza dell'importo di € 1.000,00 a titolo di penale per il ritardo.
In particolare, il Tribunale:
- ha accertato l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, essendo pacifica sia la ricezione della diffida ad adempiere da parte dell'appaltatrice che il suo inadempimento;
- ha accolto la domanda attorea volta a ottenere la condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 1.000,00, in quanto espressamente concordata dalle parti nell'accordo transattivo del
3.03.2023 per il caso di perdurante ritardo nell'adempimento;
- ha, invece, rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo di € 15.000,00, ritenendo che il , sul quale gravava il relativo onere, non Pt_2 avesse fornito la prova della ricezione di detta somma da parte della convenuta né, comunque, dell'avvenuto pagamento delle rate del finanziamento. Osservava, sul punto, che erano elementi probatori del tutto insufficienti sia la copia della missiva con cui la società ZI aveva pagina 3 di 6 comunicato al di aver accettato la sua richiesta di finanziamento sia il relativo piano di Pt_2 restituzione rateizzato, nonché, la fattura di vendita emessa dalla . CP_1
Giudizio d'appello.
Avverso tale sentenza, proponeva appello sollevando un unico motivo di gravame Parte_2 intitolato “Errata valutazione dei fatti e delle prove”, volto a censurare la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione del prezzo del contratto, ritenendo non dimostrata l'erogazione del denaro da parte della Finanziaria a favore della appaltatrice.
Al contrario, secondo l'appellante, il fatto che si fosse assunta l'impegno di adempiere, CP_1 riconoscendo, altresì, al committente una somma in caso di ritardo, dimostrerebbe la piena sussistenza del vincolo contrattuale perfezionatosi tra le parti proprio in virtù della ricezione pagamento del prezzo,
e ciò in quanto, in caso contrario, l'appaltatrice avrebbe eccepito nel momento in cui riceveva i solleciti, l'inadempimento del consistente, appunto, nel mancato pagamento del prezzo Pt_2 pattuito.
Sostiene, pertanto, che tale circostanza, valutata congiuntamente alla fattura di vendita emessa da CP_1
alla missiva con cui la società Finanziaria gli comunicava di aver accettato la richiesta di
[...] finanziamento che prevedeva una rateizzazione del prestito concesso, suddiviso in n. 48 rate (con scadenza settembre 2026) come si evince dal piano di ammortamento prodotto (doc.3 primo grado) unitamente all'estratto del proprio conto corrente, da cui risulta l'addebito delle rate, con l'indicazione specifica del numero del contratto di finanziamento di cui si discute (contratto n. 1173993) CP_5 ben dimostrino l'avvenuto incasso della somma di €15.000,00 da parte di e, quindi, il suo CP_1 diritto alla ripetizione di tale importo.
Opinione della Corte.
Ritiene la Corte di non poter accogliere il gravame.
Come giustamente ritenuto dal Tribunale, le allegazioni e la documentazione prodotta in atti dal non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva ricezione, da parte dell'appaltatrice , Pt_2 CP_1 del prezzo pattuito nel contratto, mediante la società ZI CP_5
I. In primo luogo, del tutto tardivamente il ha prodotto un estratto del proprio conto corrente, al Pt_2 fine di dimostrare il fatto che starebbe pagando le rate del finanziamento perché tale produzione è avvenuta solamente nel giudizio d'appello (in particolare con il deposito delle note conclusive del
13.06.2025) e, come tale, risulta inammissibile in quanto tardiva. Conseguentemente, tale documentazione non può in alcun modo essere tenuta in considerazione ai fini della decisione.
pagina 4 di 6 Si aggiunga inoltre che, ferma l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della documentazione in esame, la stessa non sarebbe in ogni caso idonea a dimostrare l'effettiva percezione del pagamento da parte di
. CP_1
II. Né può, altrimenti, affermarsi che l'avvenuta ricezione del pagamento da parte dell'appaltatrice sia stata dimostrata dal doc. n. 2, ossia dalla fattura emessa da . Trattasi, infatti, non di una CP_1 fattura a saldo attestante l'avvenuto pagamento del prezzo, quanto, piuttosto, di una fattura di vendita in cui viene dato atto delle modalità del pagamento pattuito, mediante bonifico o finanziamento, e del fatto che si trattava di un intervento di riqualificazione energetica per il quale era stata chiesta la detrazione fiscale dell'ecobonus. Anche detto documento, pertanto, non risulta decisivo ai fine dell'accoglimento della domanda del . Pt_2
III. Si rileva, infine, che diversamente da quanto sostenuto dall' appellante, risulta del tutto irrilevante il fatto che , nello scambio di mail prodotto in giudizio, non abbia eccepito la mancata CP_1 ricezione del pagamento onde di giustificare il proprio inadempimento.
Difatti, le società finanziarie procedono all'erogazione del credito nei confronti del fornitore solamente a fronte dell'effettiva esecuzione della prestazione o, comunque, di un fatto giuridico che ne giustifichi il pagamento. Prima che il fornitore abbia erogato il servizio o consegnato il bene non sussiste un credito reale e documentato (che sorge solamente a seguito della corretta esecuzione della prestazione)
e, pertanto, il finanziatore non avrebbe motivo di anticipare il pagamento.
In definitiva, non avrebbe potuto eccepire, a giustificazione del proprio inadempimento, CP_1
l'inadempimento della committente rispetto all'obbligazione del pagamento del prezzo, e ciò in quanto la ZI le avrebbe versato il prezzo del contratto solamente a fronte della presentazione del verbale di consegna e istallazione che, tuttavia, non vi è mai stata. A tal proposito, non si può non sottolineare il fatto che non sono state prodotte dall'appellante le condizioni contrattuali del finanziamento che avrebbero potuto chiarire meglio questo aspetto.
Inoltre, in materia di credito al consumo, in caso di inadempimento del fornitore, la legge attribuisce al consumatore azione diretta nei confronti della ZI onde ottenere la risoluzione del contratto, comportante “l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato” (cfr. art. 125 quinquies d.lgs n. 385/1993 TUB): principio peraltro pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass.
n. 6639/2025, Cass. n. 33933/2024)
Pertanto, ben potendo agire direttamente nei confronti della ZI onde ottenere la Pt_2 risoluzione del contratto (e gli effetti da ciò derivanti), non si può escludere che il finanziamento sia poi pagina 5 di 6 stato utilizzato per una diversa finalità e che, per tale motivo, il stia procedendo al pagamento Pt_1 delle rate.
Tale ipotesi risulta, peraltro, coerente con il fatto che ha dichiarato di non volere più ricevere la Pt_2 fornitura oggetto di causa nonostante, con pec del 5.06.2023, avesse comunicato la pronta CP_1 disponibilità alla consegna della stessa (doc.3 e 4 fasc. ). CP_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, non essendo in alcun modo stato dimostrato la percezione del pagamento del prezzo del contratto da parte di l'appello risulta infondato e la sentenza CP_1 impugnata deve essere integralmente confermata.
IV. Nulla sulle spese di lite del grado, stante la contumacia della società appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 6119/2024 del 17.06.2024 così provvede:
- 1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_2
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 2 luglio 2025
La cons. est. la Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena dott.ssa Margherita Monte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dr.ssa Margherita Monte Presidente dr.ssa Maria Teresa Brena Consigliere rel. dr.ssa Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Parte_1 C.F._1
TT (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via C.F._2
Piranesi n. 22
APPELLANTE
CONTRO
ià (C.F. e P.IVA ) Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
APPELLATA -CONTUMACE
Avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
pagina 1 di 6 Conclusioni per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'impugnata sentenza n. 6119/2024 del
Tribunale di Milano, così giudicare contrariis rejectis:
In via principale e nel merito • accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto Con condannare la parte appellata in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4 alla restituzione della somma di euro 15.000,00 a favore di oltre interessi e Parte_2 rivalutazione dal fatto al saldo o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da corrispondere ex art. 93 c.p.c. al difensore antistatario”
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO Con Con atto di citazione in appello notificato a (d'ora in avanti, per semplicità, Controparte_4 solamente ”) in data 15.01.2025, impugnava la sentenza del Tribunale CP_1 Parte_2 di Milano n. 6119/2024 pubblicata in data 17.06.2024, con la quale il primo giudice, in parziale accoglimento delle domande dallo stesso proposte, aveva: accertato la risoluzione ex art. 1454 c.c. del contratto concluso tra le parti per inadempimento della convenuta;
condannato CP_1 quest'ultima al pagamento, a favore del , della somma di € 1.000,00 (oltre interessi dalla Pt_2 domanda al saldo); respinto la domanda attorea volta ad ottenere la restituzione della somma di €
15.000,00; e compensato per la metà le spese di lite fra le parti, condannando a rifondere CP_1 la restante quota di spese, liquidata in complessivi € 2.100,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarre in favore dell'antistatario avv. Carmine TT. L'appellante chiedeva, in riforma di tale sentenza, l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
non si costituiva e all'udienza di prima comparizione del 15.05.2025 veniva dichiarata CP_1 contumace. Alla successiva udienza del 26.06.2025, a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, che è stata assunta nella camera di consiglio del
2.07.2025.
Giudizio di primo grado
conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale di Milano di accertare Parte_2 CP_1
l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto concluso con la convenuta, per inadempimento della stessa e, conseguentemente, per ottenere il risarcimento di tutti i danni da ciò derivanti, nonché, la restituzione del prezzo del contratto.
A sostegno delle proprie domande, esponeva: pagina 2 di 6 - di aver sottoscritto, in data 14.05.2022, un ordine di acquisto presso la ditta per la CP_1 consegna e la messa in posa di porte, serramenti ed infissi al prezzo concordato di € 15.000,00;
- che, per il pagamento dell'importo pattuito, si era rivolto alla società ZI , CP_5 ottenendo un finanziamento pari all'intero valore del corrispettivo del contratto;
- che , incassato l'importo di €15.000 dalla ZI rilasciava la fattura n. CP_1 CP_5
33/2022, ma non adempiva alle obbligazioni sulla stessa gravanti;
- che, con dichiarazione del 03.03.2023, si era impegnata a eseguire la prestazione CP_1 pattuita entro la data del 10.05.2023 e a riconoscergli un indennizzo di € 1.000,00 in caso di ritardo;
- che, stante il perdurante inadempimento, con lettera del 17.04.2023, aveva diffidato ad CP_1 adempiere entro il termine di quindici giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto;
- che, non essendo tale termine stato rispettato, il contratto si era risolto di diritto;
Deduceva, dunque, di aver diritto a ottenere la restituzione dell'importo di € 15.000,00 versato dalla alla appaltatrice titolo di corrispettivo, non essendo stata fornita ed installata l'opera CP_6 pattuita oltre che l'importo di €1.000,00 a titolo di indennizzo per il ritardo.
, si costituiva tardivamente, eccependo di non aver mai ricevuto la somma di €15.000,00 CP_1 in quanto la stessa sarebbe stata erogata dalla Finanziaria solamente a fronte della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Non contestava, invece, né il mancato adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti, né la ricezione della diffida ad adempiere ma dava atto di essere ancora disponibile alla consegna e posa in opera della fornitura.
Il Tribunale di Milano accoglieva parzialmente le domande attoree, riconoscendo unicamente la debenza dell'importo di € 1.000,00 a titolo di penale per il ritardo.
In particolare, il Tribunale:
- ha accertato l'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, essendo pacifica sia la ricezione della diffida ad adempiere da parte dell'appaltatrice che il suo inadempimento;
- ha accolto la domanda attorea volta a ottenere la condanna di al pagamento della CP_1 somma di € 1.000,00, in quanto espressamente concordata dalle parti nell'accordo transattivo del
3.03.2023 per il caso di perdurante ritardo nell'adempimento;
- ha, invece, rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo di € 15.000,00, ritenendo che il , sul quale gravava il relativo onere, non Pt_2 avesse fornito la prova della ricezione di detta somma da parte della convenuta né, comunque, dell'avvenuto pagamento delle rate del finanziamento. Osservava, sul punto, che erano elementi probatori del tutto insufficienti sia la copia della missiva con cui la società ZI aveva pagina 3 di 6 comunicato al di aver accettato la sua richiesta di finanziamento sia il relativo piano di Pt_2 restituzione rateizzato, nonché, la fattura di vendita emessa dalla . CP_1
Giudizio d'appello.
Avverso tale sentenza, proponeva appello sollevando un unico motivo di gravame Parte_2 intitolato “Errata valutazione dei fatti e delle prove”, volto a censurare la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione del prezzo del contratto, ritenendo non dimostrata l'erogazione del denaro da parte della Finanziaria a favore della appaltatrice.
Al contrario, secondo l'appellante, il fatto che si fosse assunta l'impegno di adempiere, CP_1 riconoscendo, altresì, al committente una somma in caso di ritardo, dimostrerebbe la piena sussistenza del vincolo contrattuale perfezionatosi tra le parti proprio in virtù della ricezione pagamento del prezzo,
e ciò in quanto, in caso contrario, l'appaltatrice avrebbe eccepito nel momento in cui riceveva i solleciti, l'inadempimento del consistente, appunto, nel mancato pagamento del prezzo Pt_2 pattuito.
Sostiene, pertanto, che tale circostanza, valutata congiuntamente alla fattura di vendita emessa da CP_1
alla missiva con cui la società Finanziaria gli comunicava di aver accettato la richiesta di
[...] finanziamento che prevedeva una rateizzazione del prestito concesso, suddiviso in n. 48 rate (con scadenza settembre 2026) come si evince dal piano di ammortamento prodotto (doc.3 primo grado) unitamente all'estratto del proprio conto corrente, da cui risulta l'addebito delle rate, con l'indicazione specifica del numero del contratto di finanziamento di cui si discute (contratto n. 1173993) CP_5 ben dimostrino l'avvenuto incasso della somma di €15.000,00 da parte di e, quindi, il suo CP_1 diritto alla ripetizione di tale importo.
Opinione della Corte.
Ritiene la Corte di non poter accogliere il gravame.
Come giustamente ritenuto dal Tribunale, le allegazioni e la documentazione prodotta in atti dal non sono sufficienti a dimostrare l'effettiva ricezione, da parte dell'appaltatrice , Pt_2 CP_1 del prezzo pattuito nel contratto, mediante la società ZI CP_5
I. In primo luogo, del tutto tardivamente il ha prodotto un estratto del proprio conto corrente, al Pt_2 fine di dimostrare il fatto che starebbe pagando le rate del finanziamento perché tale produzione è avvenuta solamente nel giudizio d'appello (in particolare con il deposito delle note conclusive del
13.06.2025) e, come tale, risulta inammissibile in quanto tardiva. Conseguentemente, tale documentazione non può in alcun modo essere tenuta in considerazione ai fini della decisione.
pagina 4 di 6 Si aggiunga inoltre che, ferma l'inammissibilità e l'inutilizzabilità della documentazione in esame, la stessa non sarebbe in ogni caso idonea a dimostrare l'effettiva percezione del pagamento da parte di
. CP_1
II. Né può, altrimenti, affermarsi che l'avvenuta ricezione del pagamento da parte dell'appaltatrice sia stata dimostrata dal doc. n. 2, ossia dalla fattura emessa da . Trattasi, infatti, non di una CP_1 fattura a saldo attestante l'avvenuto pagamento del prezzo, quanto, piuttosto, di una fattura di vendita in cui viene dato atto delle modalità del pagamento pattuito, mediante bonifico o finanziamento, e del fatto che si trattava di un intervento di riqualificazione energetica per il quale era stata chiesta la detrazione fiscale dell'ecobonus. Anche detto documento, pertanto, non risulta decisivo ai fine dell'accoglimento della domanda del . Pt_2
III. Si rileva, infine, che diversamente da quanto sostenuto dall' appellante, risulta del tutto irrilevante il fatto che , nello scambio di mail prodotto in giudizio, non abbia eccepito la mancata CP_1 ricezione del pagamento onde di giustificare il proprio inadempimento.
Difatti, le società finanziarie procedono all'erogazione del credito nei confronti del fornitore solamente a fronte dell'effettiva esecuzione della prestazione o, comunque, di un fatto giuridico che ne giustifichi il pagamento. Prima che il fornitore abbia erogato il servizio o consegnato il bene non sussiste un credito reale e documentato (che sorge solamente a seguito della corretta esecuzione della prestazione)
e, pertanto, il finanziatore non avrebbe motivo di anticipare il pagamento.
In definitiva, non avrebbe potuto eccepire, a giustificazione del proprio inadempimento, CP_1
l'inadempimento della committente rispetto all'obbligazione del pagamento del prezzo, e ciò in quanto la ZI le avrebbe versato il prezzo del contratto solamente a fronte della presentazione del verbale di consegna e istallazione che, tuttavia, non vi è mai stata. A tal proposito, non si può non sottolineare il fatto che non sono state prodotte dall'appellante le condizioni contrattuali del finanziamento che avrebbero potuto chiarire meglio questo aspetto.
Inoltre, in materia di credito al consumo, in caso di inadempimento del fornitore, la legge attribuisce al consumatore azione diretta nei confronti della ZI onde ottenere la risoluzione del contratto, comportante “l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato” (cfr. art. 125 quinquies d.lgs n. 385/1993 TUB): principio peraltro pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass.
n. 6639/2025, Cass. n. 33933/2024)
Pertanto, ben potendo agire direttamente nei confronti della ZI onde ottenere la Pt_2 risoluzione del contratto (e gli effetti da ciò derivanti), non si può escludere che il finanziamento sia poi pagina 5 di 6 stato utilizzato per una diversa finalità e che, per tale motivo, il stia procedendo al pagamento Pt_1 delle rate.
Tale ipotesi risulta, peraltro, coerente con il fatto che ha dichiarato di non volere più ricevere la Pt_2 fornitura oggetto di causa nonostante, con pec del 5.06.2023, avesse comunicato la pronta CP_1 disponibilità alla consegna della stessa (doc.3 e 4 fasc. ). CP_1
Per tutte le ragioni sopra esposte, non essendo in alcun modo stato dimostrato la percezione del pagamento del prezzo del contratto da parte di l'appello risulta infondato e la sentenza CP_1 impugnata deve essere integralmente confermata.
IV. Nulla sulle spese di lite del grado, stante la contumacia della società appellata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 6119/2024 del 17.06.2024 così provvede:
- 1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- 2) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_2
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR
[...]
115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, 2 luglio 2025
La cons. est. la Presidente dott.ssa Maria Teresa Brena dott.ssa Margherita Monte
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