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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2024, n. 7529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7529 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2257/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII
così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2257 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
già , in persona del p.t., elettivamente Parte_2 Pt_3
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno
Buozzi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Enrico Fronticelli Baldelli che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
E
1 Controparte_2
appellata contumace
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6819/2020 –
opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
1. La (di seguito ) proponeva Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
09720140080149927000, emessa dall'Agente per la riscossione Equitalia Sud S.p.a a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ente impositore
[...]
(di seguito SE) per l'importo di euro 747.683,27; detta Parte_2
cartella era stata notificata nel giugno 2014 da Equitalia al curatore fallimentare
Con Con della e, nell'inerzia del curatore dott.ssa aveva agito in sede Persona_1
giudiziale, trattandosi di pretesa impositiva dovuta al recupero di un finanziamento
Con ministeriale concesso a anni prima della dichiarazione di fallimento di cui alla sent. n. 240/2012 del Tribunale di Roma. L'opponente esponeva, a tal riguardo, di essere stata beneficiaria delle agevolazioni per attività produttive, a norma della legge n. 488/1992, di cui decreto SE n. 127014 del 23.6.2003, che riconosceva a
Con
un finanziamento complessivo di quasi un milione di euro, a fronte della
Con domanda-progetto n. 4309/13, presentata il 21.11.2002 da per un programma di investimenti a Villagrande Strisaili (NU), località Monte Maore. Detto finanziamento, però, era revocato dal SE con decreto n. 4104 del 19.12.2013 con il quale era disposto, altresì, il recupero della prima e unica quota di finanziamento
CP_ già concessa a;
nel dettaglio, il Ministero aveva concesso il finanziamento pari a euro 949.260,00, da erogare in due quote annuali di euro 474.630,00 ciascuna;
la
Con
riceveva in data 15.9.2003 la prima delle due quote, utilizzata nella fase iniziale dell'iniziativa per le attività industriali di cui al progetto ammesso al finanziamento pag. 2/13 agevolato del SE. La seconda fase dell'iniziativa, purtroppo, non si concretizzava per causa di forza maggiore, in quanto non erano rilasciati da parte del comune di
Villagrande i permessi edificatori, rendendo così oggettivamente impossibile per
Con
completare l'iniziativa industriale finanziata dal SE. Posto che il decreto che concedeva il finanziamento escludeva il diritto del SE a ottenere il rimborso di quanto erogato in presenza di una causa di forza maggiore, la cartella sarebbe illegittima. A conforto, richiamava l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di
Roma del 28/30.1.2008, pronunciata in separato procedimento e confermata con sentenza n. 3481/12 del Tribunale di Roma del 20.2.2012 passata in giudicato, secondo la quale “La risposta di (n.d.a. la banca che, su delega del CP_3
, effettuava parte dell'istruttoria e l'erogazione dei finanziamenti) avrebbe Parte_2
dovuto tener conto della causa di forza maggiore (prevista anche dal D.M.127014
del 23.6.2003 di concessione dell'erogazione) eventualmente anche per negarne
l'esistenza” e che “ la convenuta non ha tenuto conto dell'addotta CP_3
causa di forza maggiore che ha impedito la prosecuzione del progetto risolvendosi il
suo comportamento nella mera richiesta di attivare la polizza fideiussoria al fine di riavere indietro la quota di agevolazione già erogata, con unilaterale decisione di
non concedere la proroga che era stata tra l'altro più volte tempestivamente
Co Con richiesta dalla .T per le motivazioni citate”. concludeva chiedendo: di dichiarare l'illegittimità del decreto di revoca n. 4104/2013 disposto dal SE, per Con carenza del presupposto dell'inadempimento imputabile alla , in quanto i lavori non erano stati proseguiti solo per il mancato rilascio dei permessi comunali, come accertato con separato procedimento;
di dichiarare la sopravvenuta impossibilità
Con delle prestazioni a carico della , nella seconda fase dell'iniziativa, per causa di forza maggiore e, per tale motivo, di liberare la società attrice dalle sue prestazioni ex art. 1463 c.c., con conseguente risoluzione della convenzione-contratto concordata inter partes in occasione della domanda di agevolazione finanziaria e del relativo decreto di concessione;
di dichiarare l'inesistenza e l'infondatezza del diritto del SE alla ripetizione della quota erogata in favore della società attrice;
di pag. 3/13 disporre la revoca, l'annullamento, la nullità ovvero l'illegittimità della cartella n.
09720140080149927000 emessa da Equitalia Sud S.p.a.; di dichiarare che i diritti alla restituzione del capitale, degli interessi e rivalutazione relativi alla prima quota dell'agevolazione ex legge n. 488/1992 vantati dal SE nei riguardi della CP_2
sono estinti per prescrizione ex artt. 2046 e 2048 c.c.; di dichiarare comunque l'illegittimità della pretesa relativa agli interessi ed alla rivalutazione, conteggiati in misura sconosciuta non comunicata a parte attrice e con modalità anatocistiche, mediante applicazione di tassi palesemente usurari perché superiori al tasso soglia di cui alla legge n. 108/96; di dichiarare l'inefficacia e/o l'inidoneità ex art. 52 legge fall. sia del decreto di revoca emesso dal SE sia della successiva cartella esattoriale n. 09720140080149927000 a valere quale titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del fallimento della società attrice. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si costituiva in giudizio il SE, eccependo il difetto di legittimazione attiva e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto,
con vittoria delle spese di lite. Nel merito, difendeva la legittimità della revoca del finanziamento, conseguente alle valutazioni effettuate dall'istituto bancario concessionario Euronova sull'assenza di cause di forza maggiore giustificanti la mancata realizzazione del progetto. Sui provvedimenti giudiziali richiamati dall'opponente (che ritenevano la sussistenza della causa di forza maggiore e la non Con imputabilità alla della mancata realizzazione del progetto industriale), gli stessi non erano opponibili al SE che non aveva preso parte al giudizio.
Si costituiva Equitalia Sud S.p.a., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6819/2020, previo rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate rispettivamente dal SE e da
Equitalia Spa, accoglieva l'opposizione e per l'effetto: annullava la cartella di pagamento n. 09720140080149927000; dichiarava il diritto di a trattenere il CP_2
finanziamento erogato con la prima quota del contributo;
condannava il SE al pag. 4/13 pagamento in solido con Equitalia Spa delle spese processuali, liquidate in euro
5.700,00 per compensi ed euro 700,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A.
Per quel che qui rileva, il Tribunale, richiamato il tenore del decreto di finanziamento n. 127014 del 23.6.2003 (che, espressamente, prevedeva all'art. 3 co.
2 che le agevolazioni potevano essere revocate nel caso di mancato adempimento dell'impresa beneficiaria, “fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di CP_ forza maggiore”) riteneva che nessun adempimento poteva imputarsi a , per gli intralci burocratici incontrati dalla società e tenuto conto della mancata proroga dei termini per la realizzazione dell'insediamento industriale, nonostante le richieste in tal senso della società.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, il SE (nella sua nuova denominazione di ) contestava le Parte_1
conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, eccepiva:
2.a) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 della L. Fall.; contraddittorietà della motivazione per contrasto tra presupposti di fatto e conseguenza giuridiche;
violazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova. Nel corso del primo grado di giudizio, l'odierno appellante formulava eccezione di difetto di legittimazione attiva rilevando che, essendo intervenuta nel 2012 la dichiarazione di fallimento della con sent. n. 240/2012, l'atto di citazione in opposizione ex art. CP_2
615 c.p.c. avrebbe dovuto essere presentato a nome della
[...]
in persona del Curatore fallimentare dott.ssa Controparte_5 [...]
Diversamente, l'atto di citazione era stato presentato dalla in persona Per_1 CP_2
del suo Amministratore Unico Prof. il quale sarebbe stato privo Controparte_6
della legittimazione ad agire in nome e per conto della società fallita ed a valutare l'interesse ad agire in giudizio. Il Giudice di prime cure avrebbe respinto tale eccezione sollevata dal ritenendo l'inerzia dell'amministrazione Parte_2
fallimentare (con richiami alla giurisprudenza: Cass. Sez. I, sent. n. 2626/2018;
Cass., Sez. VI-1, ord. n. 13814/2016; Cass., Sez. I, sent. n. 24159/2013), senza tuttavia verificare l'effettivo disinteresse degli organi fallimentari;
pag. 5/13 2.b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1259 e 1463 c.c., dell'art. 8, comma
1, lett. c1) e d), dell'art. 9 e dell'art. 10, comma 4, del D.M. 527/95, nonché del punto 10.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000; insussistenza della causa di forza maggiore;
imputabilità dell'inadempimento in capo all' Il Giudice di CP_2 prime cure aveva accolto l'opposizione formulata dalla società attrice CP_2
ritenendo la sopravvenienza di una causa di forza maggiore ostativa alla realizzazione del progetto agevolato, in ragione degli intralci burocratici opposti dal comune di Villagrande. Anche in grado di appello, il SE contesta la sussistenza di una causa di forza maggiore: non risulterebbero provati i “gravi e giustificati motivi” richiesti dall'art. 3 co. 2 del decreto di concessione n. 127014 del 23.6.2003 recante la disciplina inter partes in tema di revoca delle agevolazioni (in particolare, la disposizione appena citata di cui all'art. 3 co. 2 del decreto di concessione prevede che: “Le agevolazioni sono in tutto o in parte revocate nel caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, agli obblighi di cui alle lettere a),
b), c), d), e), f), g), h) ed l) del comma 1, oltre che nei casi in cui siano accertate gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria stessa agli ulteriori obblighi imposti dal regolamento, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore”). Nello specifico, non sussisterebbe alcuna causa di forza maggiore in quanto la mancata realizzazione del progetto sarebbe imputabile esclusivamente alla avendo quest'ultima avanzato tardivamente la richiesta del permesso a CP_2
costruire al Comune. A fondamento della revoca, in ogni caso, vi sarebbero “i fatti riportati nel verbale della Guardia di Finanza, i quali rispondono a verità, salvo la
querela di falso, e hanno avuto anche conferma indiretta dalla evocata sentenza di estinzione per prescrizione”, oltre all'ulteriore inadempimento rappresentato dal mancato invio alla della dichiarazione recante informazioni sullo stato CP_3
d'avanzamento del programma. Inoltre, l'istanza di proroga per lo svolgimento dei
Con lavori doveva essere presentata dalla entro il termine perentorio del 23.2.2005 e così non è stato (la previa richiesta di IPT del .
3.2004 l'IPT di ottenere “una proroga di sei mesi per la rendicontazione atta ad accedere alla disponibilità dell'ultima
pag. 6/13 quota (.…) fermo comunque il termine ultimo del programma di investimento fissato per giugno 2005”, sarebbe stata irrituale).
Concludeva chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare le domande proposta dalla con vittoria di spese, CP_2
competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio l' (di seguito , Controparte_1 CP_7
quale successore a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia, tra cui Equitalia Sud S.p.A. Eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e estraneità in merito alle censure formulate da parte appellante, essendo queste ultime relative ai rapporti tra SE e
Con
per il tramite di Concludeva chiedendo il rigetto di ogni eventuale CP_3
domanda da chiunque proposta nei suoi confronti.
CP_
4. Non si costituiva pur ritualmente citata.
All'udienza del 19.9.2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' CP_7
La sua chiamata in causa è necessitata dalla circostanza per la quale il presente
Con giudizio verte sull'opposizione di alla cartella esattoriale n.
09720140080149927000 notificata da Equitalia Sud S.p.a. In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, l' è Controparte_8
litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione - che altro non è
che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (sul punto, si veda anche
Cass. 12 novembre 2019, n. 29294)- in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis
Cass. 21 maggio 2013, sent. n. 12385; 29 gennaio 2014, n. 1985). Difatti, pur essendo svolta l'azione della società contribuente, sostanzialmente, solo sul merito pag. 7/13 della pretesa creditoria, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Del tutto correttamente, quindi, l' è stata chiamata Controparte_9
in giudizio fin dal primo grado.
6. Nel merito, l'appello del SE va rigettato.
Sul primo motivo di appello sub
2.a), va ribadito che il soggetto dichiarato fallito perde, a norma dell'art. 43 l.fall., la sua capacità di stare in giudizio in quanto gli subentra, sul piano della legittimazione processuale, il curatore fallimentare ovvero la dott.ssa curatore del Persona_1 Controparte_5
Qualora quest'ultimo non agisca pur essendo a conoscenza della pretesa del creditoria (la cartella era stata notificata al curatore che, quindi, era a conoscenza della cartella di Equitalia Spa), il fallito può agire direttamente a sua tutela, in via eccezionale (come affermato nella giurisprudenza di legittimità, già ampiamente richiamata dal Tribunale).
Va rilevato, altresì, che nel caso di specie non emerge alcuna valutazione negativa,
da parte degli organi fallimentari, sulla opportunità di opporsi giudizialmente alla cartella esattoriale (circostanza che avrebbe ostato alla legittimazione del fallito);
tanto è vero che lo stesso curatore, successivamente, chiedeva al Giudice fallimentare la convalida dell'opposizione svolta nel presente giudizio.
L'Amministratore di quindi, ha legittimamente impugnato la cartella n. CP_2
09720140080149927000 notificatagli da Equitalia Spa.
Quanto alla contestata sussistenza di giustificati e gravi motivi tali da escludere l'imputabilità alla beneficiaria del mancato adempimento al progetto concordato all'atto della concessione del finanziamento ministeriale (2.b), giova ricostruire, brevemente, i fatti di causa.
Con
aveva presentato in data 21.11.2002 la domanda di agevolazione, ex legge n.
488/1992, per un'iniziativa industriale in Villagrande Strisaili (Nuoro), località
Monte Maore, diretta alla produzione di sistemi informativi territoriali multimediali con utilizzazione di immagini satellitari;
richiesta accolta con il decreto di pag. 8/13 concessione n. 127014 del 23.6.2003 del finanziamento di complessivi euro
Con 949.260,00, da erogare alla società in due rate, ciascuna di euro 474.630,00.
Anni dopo, il provvedimento del SE n. 4104/14 revocava detta agevolazione e,
per il recupero della somma versata alla società, quale prima (e unica) rata di euro
474.630,00 incassata dalla beneficiaria, Equitalia Spa, in base all'iscrizione al ruolo effettuata dal SE, notificava, nell'estate 2014, la cartella esattoriale qui impugnata Con al curatore fallimentare della società (dichiarata fallita nel 2012). Detto decreto di revoca del 2014 , stando a quanto allegato dalla stessa appellante, era stato adottato sulla base: della nota del 26.7.2007 di Europrogetti & Finanza S.p.a. (la banca concessionaria del SE che aveva seguito, in parte, l'istruttoria della pratica di finanziamento e lo aveva materialmente erogato), la quale aveva ritenuto insoddisfacenti le ragioni esposte dall'impresa, prima, per chiedere una proroga dei termini e, poi, per lamentare l'impossibilità materiale di realizzare l'investimento produttivo in provincia di Nuoro concordato con l'Amministrazione, rappresentate dal mancato rilascio da parte del comune interessato dei permessi per edificare l'insediamento produttivo a causa di un cambiamento della normativa regionale;
su accertamenti della Guardia di Finanza per ipotizzate frodi a danno dello Stato,
Con avendo gli operanti contestato a preventivi con conseguente procedimento Pt_4
Con penale presso il Tribunale di Velletri a carico di alcuni amministratori della ,
conclusosi con declaratoria di intervenuta prescrizione.
Con Nel verificare l'eventuale imputabilità a dell'inadempimento del progetto di finanziamento, la Corte rileva che il profilo da ultimo appena citato, sulle presunte condotte di rilevanza penale, risulta privo di adeguati riscontri, non risultando
Con comprovata, in questa sede, la realizzazione da parte della di attività delittuose
(è stata prodotta la sola nota del 19.7.2005, prot. n. 61 11/2142 della Guardia di
Finanza indirizzata alla Amministrazione, nella quale si formulano accuse di indebite percezioni di contributi pubblici senza produrre prove;
il processo penale si concludeva con la declaratoria ex art. 157 c.p.).
pag. 9/13 Di conseguenza, l'attenzione va focalizzata, esclusivamente, sulle circostanze che CP_ hanno comportato la mancata realizzazione, da parte di , del progetto industriale oggetto del finanziamento.
Sul punto, la società beneficiaria del finanziamento afferma di aver adempiuto alle opere oggetto della prima e unica quota erogata di finanziamento (recuperata con la cartella di pagamento qui impugnata) e, in ordine alle attività oggetto della fase successiva, di non aver realizzato la struttura industriale concordata nel progetto n.
4309 a causa del definitivo mancato rilascio dei permessi edificatori da parte del comune di Villagrande. Ha precisato che detti permessi erano destinati ad ampliare un manufatto già sussistente (da adibire a ricovero attrezzature/laboratorio) ed a creare altre strutture (la colonna di sostegno della antenna) correlate all'attività ricettiva di dati satellitari, sul lotto di oltre mq 5.900 nella località Monte Maore
Con acquistato da il 17.1.2000, ricompreso in un piano di lottizzazione approvato con delibera del comune di Villagrande del 28.11.2000.
Per quanto documentato dalla IPT, tra il 2004 e il 2005, in particolare, avvenivano
Con una serie di interlocuzioni tra la e comunicando la prima alla CP_3 banca concessionaria: con nota del 9.3.2004, l'esigenza di una “proroga” dei termini concordati per la realizzazione dei lavori, stante le lungaggini nel rilascio dei permessi comunali per la realizzazione dell'ampliamento del manufatto e della colonna portante dell'antenna; con note del 4.5.2005 e del 29.12.2005, ribadiva l'esigenza della proroga e, in risposta alla richiesta di documentazione della banca, allegava lo stato di avanzamento dei lavori corredandoli delle schede tecniche e dei costi, manifestando l'esigenza di provvedere alla realizzazione degli impianti citati;
con l'ulteriore nota del 16.9.2006, chiedeva ancora la proroga dei termini. Con Inoltre, è stato specificamente allegato da che la pubblicazione, in data
26.2.2004, della legge Regione Sardegna n. 8 sulla lotta contro l'abusivismo edilizio aveva, di fatto, bloccato il progetto finanziato in quanto il Comune interessato, essendo privo di PRG e di piano paesaggistico, non poteva più rilasciare i permessi richiesti, quantomeno nel breve termine.
pag. 10/13 A fronte di ciò, il SE, per giustificare il recupero della somma oggetto del finanziamento, richiama la nota della del 26.7.2007; in quest'ultima, la CP_3
Con banca, nel proporre al Ministero di revocare il finanziamento a , rappresentava che, in data 9.3.2004, l'impresa aveva chiesto una proroga, ma “in modo improprio” Con confermando che aveva evidenziato “difficoltà ad ottenere dal comune competente il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un piccolo
fabbricato, non previsto in sede istruttoria " e che, per documentare le cause di forza maggiore, "in data 29/12/2005 (prot. 7 del 2/01/2006), l'impresa aveva trasmesso un'ulteriore nota”; ciò nonostante, nella citata nota la banca aveva disconosciuto la sussistenza di cause di forza maggiore ostative alla realizzazione del progetto, ritenendo che la mancata ultimazione delle opere fosse imputabile “a scelte di opportunità delle ditta medesima" (cfr. nota di del 26.7.2007). CP_3
Con Pertanto, risulta comprovato che, tra il 2004 e il 2005, aveva chiesto più volte una proroga dei termini previsti per la seconda fase del progetto alla banca
Con
al contempo, le richieste di proroga erano state giustificate da , che CP_3
aveva lamentato il mancato rilascio dei permessi per l'effettuazione di interventi - come la realizzazione della colonna per l'antenna e l'ampliamento del fabbricato quale deposito per la strumentazione- oggettivamente correlati all'attività produttiva finanziata (sistemi informativi territoriali multimediali con utilizzazione di immagini
Con satellitari) e sulla realizzazione dei quali, nel corso delle interlocuzioni tra e quest'ultima non risulta aver mai sollevato obiezioni, limitandosi a CP_3
chiedere documentazione su costi e aspetti tecnici.
Con L'appellante prospetta in gravame, altresì, che avrebbe chiesto tardivamente i permessi comunali per gli interventi in parola, ma la censura svolta in tal senso risulta, da un lato, assolutamente generica, dall'altro smentita dall'assenza di rilievi Con a mossi in tal senso da o dall'Amministrazione nel corso CP_3 dell'attuazione del progetto finanziato (peraltro, la prima fase del progetto si era conclusa senza problematiche sollevate dalla parte pubblica).
pag. 11/13 A fronte di ciò, le valutazioni espresse nel 2007 da (alle quali il SE CP_3
si è sostanzialmente conformato, in maniera acritica) non possono condividersi, perché quest'ultima, da un lato, ha disatteso, senza un motivo, le chiare e motivate Con richieste di proroga della , dall'altro, ha del tutto trascurato le reali difficoltà incontrate dalla società con il comune per portare avanti le opere necessarie a realizzare il sistema informativo multimediale di cui al progetto finanziato.
Al contempo, è pacifica l'applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 3 co. 2 del decreto del finanziamento n. 127014 del 23.6.2003, secondo la quale le agevolazioni sono revocate nel caso di mancato adempimento dell'impresa beneficiaria, “fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore”.
Sulla scorta di quanto finora esposto, a giudizio della Corte, va confermata l'illegittimità della pretesa creditoria vantata nella cartella impugnata. Alla società beneficiaria del finanziamento non può imputarsi la mancata realizzazione del progetto concordato con l'Amministrazione, emergendo, piuttosto, la sua impossibilità di rispettare l'accordo per un evento esterno imprevedibile e non evitabile (come detto, è stato solo genericamente eccepito che i permessi comunali
Con sarebbero stati richiesti da in ritardo, non evidenziandosi profili di negligenza
Con della ), rappresentato dall'entrata in vigore della normativa regionale (legge
Regione Sardegna n. 8/2004) che aveva impedito il rilascio dei permessi comunali per completare l'insediamento produttivo.
Come preme evidenziare, in presenza di un fatto estraneo al potere dispositivo della
Con società sopravvenuto in corso d'opera, a non si può addebitare la mancata ultimazione dell'unità produttiva e, quindi, il SE non ha il diritto di ripetere la Con prima rata del finanziamento, utilizzata dalla nella prima fase dell'investimento nel corso della quale risulta aver rispettato il programma concordato con l'Amministrazione.
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza, escludono la fase istruttoria e sono liquidate nei pag. 12/13 minimi dei parametri di riferimento per le controversie rientranti nel valore entro euro 520.000,00 (considerato il valore della rata di finanziamento recuperata, esclusi gli interessi di cui alla cartella), considerato che il contenzioso verte sulla pretesa impositiva del SE (appellante) portata in esecuzione dall' (appellata), CP_7
(uniche) parti della presente fase processuale.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto dal (già Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6819/2020 nei confronti
[...]
dell' e della Controparte_1 Controparte_2
[...]
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 7.120,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 15.11.2024.
Il consigliere estensore
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
La presente decisione è stata redatta con il contributo della dott.ssa Sarah CP_10
Varlese.
pag. 13/13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE VIII
così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere
Caterina Garufi Consigliere est. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 2257 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2024, con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
già , in persona del p.t., elettivamente Parte_2 Pt_3
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello
Stato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti appellante
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno
Buozzi n. 60, presso lo studio dell'Avv. Enrico Fronticelli Baldelli che la rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
E
1 Controparte_2
appellata contumace
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Roma n. 6819/2020 –
opposizione cartella di pagamento
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
1. La (di seguito ) proponeva Controparte_2
opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
09720140080149927000, emessa dall'Agente per la riscossione Equitalia Sud S.p.a a seguito dell'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ente impositore
[...]
(di seguito SE) per l'importo di euro 747.683,27; detta Parte_2
cartella era stata notificata nel giugno 2014 da Equitalia al curatore fallimentare
Con Con della e, nell'inerzia del curatore dott.ssa aveva agito in sede Persona_1
giudiziale, trattandosi di pretesa impositiva dovuta al recupero di un finanziamento
Con ministeriale concesso a anni prima della dichiarazione di fallimento di cui alla sent. n. 240/2012 del Tribunale di Roma. L'opponente esponeva, a tal riguardo, di essere stata beneficiaria delle agevolazioni per attività produttive, a norma della legge n. 488/1992, di cui decreto SE n. 127014 del 23.6.2003, che riconosceva a
Con
un finanziamento complessivo di quasi un milione di euro, a fronte della
Con domanda-progetto n. 4309/13, presentata il 21.11.2002 da per un programma di investimenti a Villagrande Strisaili (NU), località Monte Maore. Detto finanziamento, però, era revocato dal SE con decreto n. 4104 del 19.12.2013 con il quale era disposto, altresì, il recupero della prima e unica quota di finanziamento
CP_ già concessa a;
nel dettaglio, il Ministero aveva concesso il finanziamento pari a euro 949.260,00, da erogare in due quote annuali di euro 474.630,00 ciascuna;
la
Con
riceveva in data 15.9.2003 la prima delle due quote, utilizzata nella fase iniziale dell'iniziativa per le attività industriali di cui al progetto ammesso al finanziamento pag. 2/13 agevolato del SE. La seconda fase dell'iniziativa, purtroppo, non si concretizzava per causa di forza maggiore, in quanto non erano rilasciati da parte del comune di
Villagrande i permessi edificatori, rendendo così oggettivamente impossibile per
Con
completare l'iniziativa industriale finanziata dal SE. Posto che il decreto che concedeva il finanziamento escludeva il diritto del SE a ottenere il rimborso di quanto erogato in presenza di una causa di forza maggiore, la cartella sarebbe illegittima. A conforto, richiamava l'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del Tribunale di
Roma del 28/30.1.2008, pronunciata in separato procedimento e confermata con sentenza n. 3481/12 del Tribunale di Roma del 20.2.2012 passata in giudicato, secondo la quale “La risposta di (n.d.a. la banca che, su delega del CP_3
, effettuava parte dell'istruttoria e l'erogazione dei finanziamenti) avrebbe Parte_2
dovuto tener conto della causa di forza maggiore (prevista anche dal D.M.127014
del 23.6.2003 di concessione dell'erogazione) eventualmente anche per negarne
l'esistenza” e che “ la convenuta non ha tenuto conto dell'addotta CP_3
causa di forza maggiore che ha impedito la prosecuzione del progetto risolvendosi il
suo comportamento nella mera richiesta di attivare la polizza fideiussoria al fine di riavere indietro la quota di agevolazione già erogata, con unilaterale decisione di
non concedere la proroga che era stata tra l'altro più volte tempestivamente
Co Con richiesta dalla .T per le motivazioni citate”. concludeva chiedendo: di dichiarare l'illegittimità del decreto di revoca n. 4104/2013 disposto dal SE, per Con carenza del presupposto dell'inadempimento imputabile alla , in quanto i lavori non erano stati proseguiti solo per il mancato rilascio dei permessi comunali, come accertato con separato procedimento;
di dichiarare la sopravvenuta impossibilità
Con delle prestazioni a carico della , nella seconda fase dell'iniziativa, per causa di forza maggiore e, per tale motivo, di liberare la società attrice dalle sue prestazioni ex art. 1463 c.c., con conseguente risoluzione della convenzione-contratto concordata inter partes in occasione della domanda di agevolazione finanziaria e del relativo decreto di concessione;
di dichiarare l'inesistenza e l'infondatezza del diritto del SE alla ripetizione della quota erogata in favore della società attrice;
di pag. 3/13 disporre la revoca, l'annullamento, la nullità ovvero l'illegittimità della cartella n.
09720140080149927000 emessa da Equitalia Sud S.p.a.; di dichiarare che i diritti alla restituzione del capitale, degli interessi e rivalutazione relativi alla prima quota dell'agevolazione ex legge n. 488/1992 vantati dal SE nei riguardi della CP_2
sono estinti per prescrizione ex artt. 2046 e 2048 c.c.; di dichiarare comunque l'illegittimità della pretesa relativa agli interessi ed alla rivalutazione, conteggiati in misura sconosciuta non comunicata a parte attrice e con modalità anatocistiche, mediante applicazione di tassi palesemente usurari perché superiori al tasso soglia di cui alla legge n. 108/96; di dichiarare l'inefficacia e/o l'inidoneità ex art. 52 legge fall. sia del decreto di revoca emesso dal SE sia della successiva cartella esattoriale n. 09720140080149927000 a valere quale titolo idoneo a fondare l'esecuzione forzata nei confronti del fallimento della società attrice. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Si costituiva in giudizio il SE, eccependo il difetto di legittimazione attiva e chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto,
con vittoria delle spese di lite. Nel merito, difendeva la legittimità della revoca del finanziamento, conseguente alle valutazioni effettuate dall'istituto bancario concessionario Euronova sull'assenza di cause di forza maggiore giustificanti la mancata realizzazione del progetto. Sui provvedimenti giudiziali richiamati dall'opponente (che ritenevano la sussistenza della causa di forza maggiore e la non Con imputabilità alla della mancata realizzazione del progetto industriale), gli stessi non erano opponibili al SE che non aveva preso parte al giudizio.
Si costituiva Equitalia Sud S.p.a., eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 6819/2020, previo rigetto delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate rispettivamente dal SE e da
Equitalia Spa, accoglieva l'opposizione e per l'effetto: annullava la cartella di pagamento n. 09720140080149927000; dichiarava il diritto di a trattenere il CP_2
finanziamento erogato con la prima quota del contributo;
condannava il SE al pag. 4/13 pagamento in solido con Equitalia Spa delle spese processuali, liquidate in euro
5.700,00 per compensi ed euro 700,00 per spese, oltre spese generali, I.V.A e C.P.A.
Per quel che qui rileva, il Tribunale, richiamato il tenore del decreto di finanziamento n. 127014 del 23.6.2003 (che, espressamente, prevedeva all'art. 3 co.
2 che le agevolazioni potevano essere revocate nel caso di mancato adempimento dell'impresa beneficiaria, “fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di CP_ forza maggiore”) riteneva che nessun adempimento poteva imputarsi a , per gli intralci burocratici incontrati dalla società e tenuto conto della mancata proroga dei termini per la realizzazione dell'insediamento industriale, nonostante le richieste in tal senso della società.
2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, il SE (nella sua nuova denominazione di ) contestava le Parte_1
conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, eccepiva:
2.a) violazione e falsa applicazione dell'art. 43 della L. Fall.; contraddittorietà della motivazione per contrasto tra presupposti di fatto e conseguenza giuridiche;
violazione dei principi in tema di riparto dell'onere della prova. Nel corso del primo grado di giudizio, l'odierno appellante formulava eccezione di difetto di legittimazione attiva rilevando che, essendo intervenuta nel 2012 la dichiarazione di fallimento della con sent. n. 240/2012, l'atto di citazione in opposizione ex art. CP_2
615 c.p.c. avrebbe dovuto essere presentato a nome della
[...]
in persona del Curatore fallimentare dott.ssa Controparte_5 [...]
Diversamente, l'atto di citazione era stato presentato dalla in persona Per_1 CP_2
del suo Amministratore Unico Prof. il quale sarebbe stato privo Controparte_6
della legittimazione ad agire in nome e per conto della società fallita ed a valutare l'interesse ad agire in giudizio. Il Giudice di prime cure avrebbe respinto tale eccezione sollevata dal ritenendo l'inerzia dell'amministrazione Parte_2
fallimentare (con richiami alla giurisprudenza: Cass. Sez. I, sent. n. 2626/2018;
Cass., Sez. VI-1, ord. n. 13814/2016; Cass., Sez. I, sent. n. 24159/2013), senza tuttavia verificare l'effettivo disinteresse degli organi fallimentari;
pag. 5/13 2.b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1259 e 1463 c.c., dell'art. 8, comma
1, lett. c1) e d), dell'art. 9 e dell'art. 10, comma 4, del D.M. 527/95, nonché del punto 10.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000; insussistenza della causa di forza maggiore;
imputabilità dell'inadempimento in capo all' Il Giudice di CP_2 prime cure aveva accolto l'opposizione formulata dalla società attrice CP_2
ritenendo la sopravvenienza di una causa di forza maggiore ostativa alla realizzazione del progetto agevolato, in ragione degli intralci burocratici opposti dal comune di Villagrande. Anche in grado di appello, il SE contesta la sussistenza di una causa di forza maggiore: non risulterebbero provati i “gravi e giustificati motivi” richiesti dall'art. 3 co. 2 del decreto di concessione n. 127014 del 23.6.2003 recante la disciplina inter partes in tema di revoca delle agevolazioni (in particolare, la disposizione appena citata di cui all'art. 3 co. 2 del decreto di concessione prevede che: “Le agevolazioni sono in tutto o in parte revocate nel caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa beneficiaria, agli obblighi di cui alle lettere a),
b), c), d), e), f), g), h) ed l) del comma 1, oltre che nei casi in cui siano accertate gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria stessa agli ulteriori obblighi imposti dal regolamento, fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore”). Nello specifico, non sussisterebbe alcuna causa di forza maggiore in quanto la mancata realizzazione del progetto sarebbe imputabile esclusivamente alla avendo quest'ultima avanzato tardivamente la richiesta del permesso a CP_2
costruire al Comune. A fondamento della revoca, in ogni caso, vi sarebbero “i fatti riportati nel verbale della Guardia di Finanza, i quali rispondono a verità, salvo la
querela di falso, e hanno avuto anche conferma indiretta dalla evocata sentenza di estinzione per prescrizione”, oltre all'ulteriore inadempimento rappresentato dal mancato invio alla della dichiarazione recante informazioni sullo stato CP_3
d'avanzamento del programma. Inoltre, l'istanza di proroga per lo svolgimento dei
Con lavori doveva essere presentata dalla entro il termine perentorio del 23.2.2005 e così non è stato (la previa richiesta di IPT del .
3.2004 l'IPT di ottenere “una proroga di sei mesi per la rendicontazione atta ad accedere alla disponibilità dell'ultima
pag. 6/13 quota (.…) fermo comunque il termine ultimo del programma di investimento fissato per giugno 2005”, sarebbe stata irrituale).
Concludeva chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare le domande proposta dalla con vittoria di spese, CP_2
competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
3. Si costituiva in giudizio l' (di seguito , Controparte_1 CP_7
quale successore a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società del Gruppo Equitalia, tra cui Equitalia Sud S.p.A. Eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva e estraneità in merito alle censure formulate da parte appellante, essendo queste ultime relative ai rapporti tra SE e
Con
per il tramite di Concludeva chiedendo il rigetto di ogni eventuale CP_3
domanda da chiunque proposta nei suoi confronti.
CP_
4. Non si costituiva pur ritualmente citata.
All'udienza del 19.9.2024 la causa era trattenuta in decisione con assegnazione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ridotti rispettivamente a 30 e 20 giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' CP_7
La sua chiamata in causa è necessitata dalla circostanza per la quale il presente
Con giudizio verte sull'opposizione di alla cartella esattoriale n.
09720140080149927000 notificata da Equitalia Sud S.p.a. In caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, l' è Controparte_8
litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all'esecuzione - che altro non è
che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (sul punto, si veda anche
Cass. 12 novembre 2019, n. 29294)- in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis
Cass. 21 maggio 2013, sent. n. 12385; 29 gennaio 2014, n. 1985). Difatti, pur essendo svolta l'azione della società contribuente, sostanzialmente, solo sul merito pag. 7/13 della pretesa creditoria, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa.
Del tutto correttamente, quindi, l' è stata chiamata Controparte_9
in giudizio fin dal primo grado.
6. Nel merito, l'appello del SE va rigettato.
Sul primo motivo di appello sub
2.a), va ribadito che il soggetto dichiarato fallito perde, a norma dell'art. 43 l.fall., la sua capacità di stare in giudizio in quanto gli subentra, sul piano della legittimazione processuale, il curatore fallimentare ovvero la dott.ssa curatore del Persona_1 Controparte_5
Qualora quest'ultimo non agisca pur essendo a conoscenza della pretesa del creditoria (la cartella era stata notificata al curatore che, quindi, era a conoscenza della cartella di Equitalia Spa), il fallito può agire direttamente a sua tutela, in via eccezionale (come affermato nella giurisprudenza di legittimità, già ampiamente richiamata dal Tribunale).
Va rilevato, altresì, che nel caso di specie non emerge alcuna valutazione negativa,
da parte degli organi fallimentari, sulla opportunità di opporsi giudizialmente alla cartella esattoriale (circostanza che avrebbe ostato alla legittimazione del fallito);
tanto è vero che lo stesso curatore, successivamente, chiedeva al Giudice fallimentare la convalida dell'opposizione svolta nel presente giudizio.
L'Amministratore di quindi, ha legittimamente impugnato la cartella n. CP_2
09720140080149927000 notificatagli da Equitalia Spa.
Quanto alla contestata sussistenza di giustificati e gravi motivi tali da escludere l'imputabilità alla beneficiaria del mancato adempimento al progetto concordato all'atto della concessione del finanziamento ministeriale (2.b), giova ricostruire, brevemente, i fatti di causa.
Con
aveva presentato in data 21.11.2002 la domanda di agevolazione, ex legge n.
488/1992, per un'iniziativa industriale in Villagrande Strisaili (Nuoro), località
Monte Maore, diretta alla produzione di sistemi informativi territoriali multimediali con utilizzazione di immagini satellitari;
richiesta accolta con il decreto di pag. 8/13 concessione n. 127014 del 23.6.2003 del finanziamento di complessivi euro
Con 949.260,00, da erogare alla società in due rate, ciascuna di euro 474.630,00.
Anni dopo, il provvedimento del SE n. 4104/14 revocava detta agevolazione e,
per il recupero della somma versata alla società, quale prima (e unica) rata di euro
474.630,00 incassata dalla beneficiaria, Equitalia Spa, in base all'iscrizione al ruolo effettuata dal SE, notificava, nell'estate 2014, la cartella esattoriale qui impugnata Con al curatore fallimentare della società (dichiarata fallita nel 2012). Detto decreto di revoca del 2014 , stando a quanto allegato dalla stessa appellante, era stato adottato sulla base: della nota del 26.7.2007 di Europrogetti & Finanza S.p.a. (la banca concessionaria del SE che aveva seguito, in parte, l'istruttoria della pratica di finanziamento e lo aveva materialmente erogato), la quale aveva ritenuto insoddisfacenti le ragioni esposte dall'impresa, prima, per chiedere una proroga dei termini e, poi, per lamentare l'impossibilità materiale di realizzare l'investimento produttivo in provincia di Nuoro concordato con l'Amministrazione, rappresentate dal mancato rilascio da parte del comune interessato dei permessi per edificare l'insediamento produttivo a causa di un cambiamento della normativa regionale;
su accertamenti della Guardia di Finanza per ipotizzate frodi a danno dello Stato,
Con avendo gli operanti contestato a preventivi con conseguente procedimento Pt_4
Con penale presso il Tribunale di Velletri a carico di alcuni amministratori della ,
conclusosi con declaratoria di intervenuta prescrizione.
Con Nel verificare l'eventuale imputabilità a dell'inadempimento del progetto di finanziamento, la Corte rileva che il profilo da ultimo appena citato, sulle presunte condotte di rilevanza penale, risulta privo di adeguati riscontri, non risultando
Con comprovata, in questa sede, la realizzazione da parte della di attività delittuose
(è stata prodotta la sola nota del 19.7.2005, prot. n. 61 11/2142 della Guardia di
Finanza indirizzata alla Amministrazione, nella quale si formulano accuse di indebite percezioni di contributi pubblici senza produrre prove;
il processo penale si concludeva con la declaratoria ex art. 157 c.p.).
pag. 9/13 Di conseguenza, l'attenzione va focalizzata, esclusivamente, sulle circostanze che CP_ hanno comportato la mancata realizzazione, da parte di , del progetto industriale oggetto del finanziamento.
Sul punto, la società beneficiaria del finanziamento afferma di aver adempiuto alle opere oggetto della prima e unica quota erogata di finanziamento (recuperata con la cartella di pagamento qui impugnata) e, in ordine alle attività oggetto della fase successiva, di non aver realizzato la struttura industriale concordata nel progetto n.
4309 a causa del definitivo mancato rilascio dei permessi edificatori da parte del comune di Villagrande. Ha precisato che detti permessi erano destinati ad ampliare un manufatto già sussistente (da adibire a ricovero attrezzature/laboratorio) ed a creare altre strutture (la colonna di sostegno della antenna) correlate all'attività ricettiva di dati satellitari, sul lotto di oltre mq 5.900 nella località Monte Maore
Con acquistato da il 17.1.2000, ricompreso in un piano di lottizzazione approvato con delibera del comune di Villagrande del 28.11.2000.
Per quanto documentato dalla IPT, tra il 2004 e il 2005, in particolare, avvenivano
Con una serie di interlocuzioni tra la e comunicando la prima alla CP_3 banca concessionaria: con nota del 9.3.2004, l'esigenza di una “proroga” dei termini concordati per la realizzazione dei lavori, stante le lungaggini nel rilascio dei permessi comunali per la realizzazione dell'ampliamento del manufatto e della colonna portante dell'antenna; con note del 4.5.2005 e del 29.12.2005, ribadiva l'esigenza della proroga e, in risposta alla richiesta di documentazione della banca, allegava lo stato di avanzamento dei lavori corredandoli delle schede tecniche e dei costi, manifestando l'esigenza di provvedere alla realizzazione degli impianti citati;
con l'ulteriore nota del 16.9.2006, chiedeva ancora la proroga dei termini. Con Inoltre, è stato specificamente allegato da che la pubblicazione, in data
26.2.2004, della legge Regione Sardegna n. 8 sulla lotta contro l'abusivismo edilizio aveva, di fatto, bloccato il progetto finanziato in quanto il Comune interessato, essendo privo di PRG e di piano paesaggistico, non poteva più rilasciare i permessi richiesti, quantomeno nel breve termine.
pag. 10/13 A fronte di ciò, il SE, per giustificare il recupero della somma oggetto del finanziamento, richiama la nota della del 26.7.2007; in quest'ultima, la CP_3
Con banca, nel proporre al Ministero di revocare il finanziamento a , rappresentava che, in data 9.3.2004, l'impresa aveva chiesto una proroga, ma “in modo improprio” Con confermando che aveva evidenziato “difficoltà ad ottenere dal comune competente il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un piccolo
fabbricato, non previsto in sede istruttoria " e che, per documentare le cause di forza maggiore, "in data 29/12/2005 (prot. 7 del 2/01/2006), l'impresa aveva trasmesso un'ulteriore nota”; ciò nonostante, nella citata nota la banca aveva disconosciuto la sussistenza di cause di forza maggiore ostative alla realizzazione del progetto, ritenendo che la mancata ultimazione delle opere fosse imputabile “a scelte di opportunità delle ditta medesima" (cfr. nota di del 26.7.2007). CP_3
Con Pertanto, risulta comprovato che, tra il 2004 e il 2005, aveva chiesto più volte una proroga dei termini previsti per la seconda fase del progetto alla banca
Con
al contempo, le richieste di proroga erano state giustificate da , che CP_3
aveva lamentato il mancato rilascio dei permessi per l'effettuazione di interventi - come la realizzazione della colonna per l'antenna e l'ampliamento del fabbricato quale deposito per la strumentazione- oggettivamente correlati all'attività produttiva finanziata (sistemi informativi territoriali multimediali con utilizzazione di immagini
Con satellitari) e sulla realizzazione dei quali, nel corso delle interlocuzioni tra e quest'ultima non risulta aver mai sollevato obiezioni, limitandosi a CP_3
chiedere documentazione su costi e aspetti tecnici.
Con L'appellante prospetta in gravame, altresì, che avrebbe chiesto tardivamente i permessi comunali per gli interventi in parola, ma la censura svolta in tal senso risulta, da un lato, assolutamente generica, dall'altro smentita dall'assenza di rilievi Con a mossi in tal senso da o dall'Amministrazione nel corso CP_3 dell'attuazione del progetto finanziato (peraltro, la prima fase del progetto si era conclusa senza problematiche sollevate dalla parte pubblica).
pag. 11/13 A fronte di ciò, le valutazioni espresse nel 2007 da (alle quali il SE CP_3
si è sostanzialmente conformato, in maniera acritica) non possono condividersi, perché quest'ultima, da un lato, ha disatteso, senza un motivo, le chiare e motivate Con richieste di proroga della , dall'altro, ha del tutto trascurato le reali difficoltà incontrate dalla società con il comune per portare avanti le opere necessarie a realizzare il sistema informativo multimediale di cui al progetto finanziato.
Al contempo, è pacifica l'applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 3 co. 2 del decreto del finanziamento n. 127014 del 23.6.2003, secondo la quale le agevolazioni sono revocate nel caso di mancato adempimento dell'impresa beneficiaria, “fatti salvi gravi e giustificati motivi derivanti da cause di forza maggiore”.
Sulla scorta di quanto finora esposto, a giudizio della Corte, va confermata l'illegittimità della pretesa creditoria vantata nella cartella impugnata. Alla società beneficiaria del finanziamento non può imputarsi la mancata realizzazione del progetto concordato con l'Amministrazione, emergendo, piuttosto, la sua impossibilità di rispettare l'accordo per un evento esterno imprevedibile e non evitabile (come detto, è stato solo genericamente eccepito che i permessi comunali
Con sarebbero stati richiesti da in ritardo, non evidenziandosi profili di negligenza
Con della ), rappresentato dall'entrata in vigore della normativa regionale (legge
Regione Sardegna n. 8/2004) che aveva impedito il rilascio dei permessi comunali per completare l'insediamento produttivo.
Come preme evidenziare, in presenza di un fatto estraneo al potere dispositivo della
Con società sopravvenuto in corso d'opera, a non si può addebitare la mancata ultimazione dell'unità produttiva e, quindi, il SE non ha il diritto di ripetere la Con prima rata del finanziamento, utilizzata dalla nella prima fase dell'investimento nel corso della quale risulta aver rispettato il programma concordato con l'Amministrazione.
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono poste a carico dell'appellante in virtù della sua soccombenza, escludono la fase istruttoria e sono liquidate nei pag. 12/13 minimi dei parametri di riferimento per le controversie rientranti nel valore entro euro 520.000,00 (considerato il valore della rata di finanziamento recuperata, esclusi gli interessi di cui alla cartella), considerato che il contenzioso verte sulla pretesa impositiva del SE (appellante) portata in esecuzione dall' (appellata), CP_7
(uniche) parti della presente fase processuale.
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto dal (già Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6819/2020 nei confronti
[...]
dell' e della Controparte_1 Controparte_2
[...]
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2. rigetta l'appello;
3. condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell'appellato in € 7.120,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 15.11.2024.
Il consigliere estensore
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
La presente decisione è stata redatta con il contributo della dott.ssa Sarah CP_10
Varlese.
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