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Decreto 20 marzo 2025
Decreto 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, decreto 20/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Il Consigliere della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Potenza, Dr.ssa Aida Sabbato, nella causa nr. 166/2025 R.G.V.G.;
- visto il ricorso depositato in data 17/03/2025 con cui ha chiesto la Parte_1 condanna del al pagamento dell'indennizzo ex lege n. 89/2001, già Controparte_1 modificata dall'art. 55 d.l. n. 83/2012 conv. nella l. n. 134/2012 e modificata dalla legge n. 208/2015, entrata in vigore il 1°gennaio 2016;
- dato atto che la causa presupposta ha avuto origine con sentenza n.2 depositata il 23.4.01 con cui il
Tribunale di Melfi, ora accorpato al Tribunale di Potenza, dichiarava il fallimento della CP_2
che l'odierno ricorrente depositava domanda di ammissione in data 9.2.09; che in data 12.11.04
[...]
il giudice dichiarava esecutivo lo stato passivo;
che alla data di deposito del ricorso la procedura concorsuale era ancora aperta;
- considerato il valore della causa di € 9.903,42 (crediti ammessi allo stato passivo);
- rilevato che la procedura concorsuale è ancora in corso;
- rammentato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 88/2018, ha dichiarato illegittimo l'art. 4 della legge 89/2001 nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere il risarcimento per equa riparazione in caso di pendenza del giudizio presupposto, di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto anche del termine di sospensione feriale;
- rilevato che la domanda di equa riparazione è stata depositata in cancelleria il 17/03/2025;
- ritenuto, pertanto, tempestivo il ricorso de quo;
- rilevato che il giudizio presupposto, a far data dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'odierna ricorrente ha avuto ritardo complessivo di anni 23 anni, 10 mesi e 24 giorni, Parte_2
da cui va detratto il periodo di ragionevole durata per le procedure concorsuali pari ad anni 6, per un totale di eccessiva durata di anni 17, mesi 10 e giorni 24 (18 anni);
- ritenuto che occorra attenersi ai criteri dettati dall'art. 2 bis legge n. 89/2001, come modificato dalla richiamata legge di stabilità n. 208/2015 e basarsi sul valore pari ad euro 400,00 per anno, tenuto conto dell'oggetto e della non particolare complessità del procedimento come descritto;
- per una somma prevista di € 7.200,00 (400,00 x 18 anni);
- reputato che sulle somme così attribuite spettino gli interessi legali dalle domande al saldo;
- considerato che le spese processuali debbano seguire la soccombenza e che si applicano i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti monitori, da attribuirsi al procuratore anticipatario,
Avv. ; Parte_3 - ritenuto, quanto alle spese vive, che risultano documentate per un ammontare pari ad euro 27,00;
INGIUNGE al di pagare in favore di la somma di euro Controparte_1 Parte_1
7.200,00 a titolo di risarcimento danni da irragionevole durata del processo, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi euro 567,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e R.F. come per legge, nonché euro 27,00 per spese vive, da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. , per dichiarato anticipo;
Parte_3
avverte il debitore che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente decreto ha facoltà di proporre opposizione;
dispone che a cura della Cancelleria il presente decreto venga comunicato al Procuratore Generale della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati.
Potenza, 20 marzo 2025
Il Consigliere
dr. Aida Sabbato