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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 30/05/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2037 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente
tra
C.F.: ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Teramo (TE), ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di esercente responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 elettivamente domiciliato a L'Aquila, in via del Beato Cesidio, n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Fabio D'Alessandro, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandra Acciaro, lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo;
- attore -
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a in via Giosuè Carducci, n. 33, elettivamente CP_1 domiciliato presso la Sede Municipale di sita in Via G. Carducci n. CP_1
33, nonché presso gli indirizzi di p.e.c. “ . CP_2 [...]
e “ appartenenti, Email_1 Email_2 rispettivamente, all'Avv. Francesca Scarpone ed all'Avv. Sara Sabatini, dell'Avvocatura del Comune di Teramo in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 429 del 6 marzo 2025, le quali lo rappresentano e difendono
1 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 7 marzo 2025;
- convenuto -
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza cartolare del 10 marzo 2025 di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 31 luglio 2020 e notificato in data 8 aprile 2021, il sig. ha evocato in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il , rassegnando le seguenti Controparte_1
“CONCLUSIONI: «Voglia l'On.le Tribunale Civile di Teramo adito, in accoglimento integrale del presente libello e disattesa ogni contraria istanza, per tutto quanto esposto nella suestesa narrativa:
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori del Servizio Sociale istituito presso il di CP_1
e, per essi, la responsabilità del medesimo Ente territoriale, per aver i primi CP_1
mancato nell'organizzare n° 26 (ventisei) incontri fra il Sig. e la Parte_1 di lui figlia minore , nel periodo fra il 25.12.2013 e sino a tutt'oggi, fra quelli Per_1 ad esso demandati dal decreto n° 173/2012 R.V.G. del Tribunale di Teramo in data
19.11.2013, e quindi dalla sentenza n° 526/2017 R.Sent. - n° 2955/2014 R.G. del
Tribunale di Teramo in data 16.05.2017, confermata con la sentenza n° 98/2020
R.Sent. - n° 1108/2017 R.G.A. della Corte di Appello di L'Aquila in data 21.01.2020;
e, per l'effetto, condannare il alla rifusione del danno patrimoniale Controparte_1
e non patrimoniale sofferto dal Sig. e dalla di lui figlia minore Parte_1
, da stimarsi in via equitativa nella somma di € 15.000,00 od in quella maggiore Per_1
o minore che sia accertata all'esito dell'istruttoria o che parrà di giustizia od equità ex artt. 1226 e 2059 c.c.; 2. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori del Servizio Sociale istituito presso il Controparte_1
e, per essi, la responsabilità del medesimo Ente territoriale, per aver i primi mancato nell'applicare anche alle giornate di inattività didattica per festività, calamità naturale
o sospensione, quantomeno nel periodo fra il 04.03.2019 e sino a tutt'oggi, il medesimo criterio orario maggiormente favorevole prefissato per il periodo non scolastico dalla sentenza n° 526/2017 R.Sent. - n° 2955/2014 R.G. del Tribunale di Teramo in data
16.05.2017, confermata con la sentenza n° 98/2020 R.Sent. - n° 1108/2017 R.G.A.
2 della Corte di Appello di L'Aquila in data 21.01.2020; e, per l'effetto, condannare il alla rifusione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto Controparte_1 dal Sig. e dalla di lui figlia minore , da stimarsi in via Parte_1 Per_1 equitativa nella somma di € 10.000,00 od in quella maggiore o minore che sia accertata all'esito dell'istruttoria o che parrà di giustizia od equità ex artt. 1226 e 2059 c.c.”., con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è tempestivamente costituito in giudizio in data 14 maggio 2021 il chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Controparte_1 avversario o comunque la sua reiezione nel merito, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla prima udienza del 25 maggio 2021, il precedente titolare del procedimento ha disposto la conversone del rito in quello ordinario di cognizione, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 15 febbraio 2022, in occasione della quale sono stati concessi alle parti i termini previsti dal comma
VI dell'art. 183 c.p.c..
A seguito di un primo rinvio disposto ex art. 309 c.p.c., il precedente giudice istruttore, all'udienza del 14 marzo 2023, lette le note scritte depositate e “ritenute inammissibili le istanze di prova orale articolate dall'attore, in quanto relative a circostanze già emergenti ex actis ovvero formulate in senso generico;
ritenuta, parimenti, inammissibile, l'istanza “ex art. 210-213 c.p.c.”, non avendo la parte dimostrato di essersi attivata ante iudicium per ottenere tali documenti e non apparendone in ogni caso necessaria l'acquisizione al processo;
ritenuta la causa matura per la decisione”, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 febbraio 2025, differita dallo scrivente magistrato, divenuto in data 12 marzo 2024 titolare del fascicolo, all'udienza del 10 marzo 2025, al cui esito, lette le note di trattazione scritta depositate, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di sintesi, il sig. ha chiesto la condanna del Parte_2
in qualità di debitore ai sensi dell'art. 1228 c.c. e/o di Controparte_1 preponente ex art. 2049 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 1218 c.c. e/o da contatto sociale e/o ex art. 2043 c.c. cagionato colpevolmente dal
Servizio Sociale comunale, danno che è stato stimato, in via equitativa, nella (i)
3 somma di € 15.000,00 per omessa organizzazione e recupero, da parte degli operatori del Servizio Sociale, di n. 26 incontri fra esso attore e la figlia minore
(nel periodo ricompreso fra il 25 dicembre 2013 e l'anno 2020, cui si Per_1 aggiungono quelli mancati in corso di causa per le medesime ragioni) come fissati nei provvedimenti giurisdizionali di separazione prima e divorzio poi che lo hanno attinto e nella (ii) somma di € 10.000,00 per indebita applicazione agli incontri padre-figlia, nelle giornate di inattività didattica coincidenti con la festività giornaliera di Carnevale e con il periodo di sospensione didattica durante l'epidemia da Covid-19, del regime orario “deteriore” previsto invece per il “periodo scolastico”, omettendo l'applicazione del criterio orario più esteso e dunque maggiormente favorevole previsto per il “periodo non scolastico”.
Quindi, come riconosciuto dallo stesso attore, oggetto di censura è la condotta degli assistenti sociali deputati alla pratica del sig. non (già) Pt_1 anche l'agere amministrativo serbato dal , che è stato infatti CP_1 CP_1 evocato in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per responsabilità da preposizione o comunque, a sensi dell'art. 1228 c.c., per responsabilità per fatto degli ausiliari (si anticipa che sul titolo di responsabilità dell'ente convenuto si tornerà nel prosieguo).
Il dal canto suo, costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito la inammissibilità dell'avversario ricorso, siccome involgente un accertamento – quale quello sulla adeguatezza delle modalità organizzative con le quali il Servizio Sociale comunale ha dato attuazione a quanto disposto dal Tribunale dapprima in sede di separazione e successivamente in sede di divorzio circa il diritto di visita del sig. non affidatario della figlia Pt_1 minore –, che, risolvendosi nel controllo sulle modalità esecutive del dictum giudiziale, va necessariamente riservato al Giudice collegiale, nella sua veste di regolatore unico ed esclusivo degli incontri protetti padre-figlia, non potendo chiedersi al Tribunale in composizione monocratica di pronunciare una condanna risarcitoria che necessita di previo accertamento sulla asserita inadeguatezza delle misure adottate dal servizio sociale per lo svolgimento degli incontri protetti padre-figlia in esecuzione di provvedimento giudiziale collegiale. Nel merito, il ha eccepito la intervenuta prescrizione CP_1 dell'avversa pretesa risarcitoria maturata anteriormente al giorno 8 aprile 2016
4 (considerato che la notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. è avvenuta in data 8 aprile 2021), atteso che i fatti oggetto di causa sarebbero astrattamente ascrivibili ad ipotesi di responsabilità extracontrattuale, per la quale trova applicazione il termine breve di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c. e comunque l'infondatezza della pretesa, contestando la ricostruzione dei fatti avversaria facendo valere la diligente condotta posta invece in essere dagli Assistenti
Sociali.
Preliminarmente, occorre chiarire l'ammissibilità, almeno in via astratta, dell'originario ricorso sommario di cognizione, confermata a livello normativo dall'art. 702-ter, co. II c.p.c. ratione temporis applicabile, non vertendo infatti la controversia in analisi su materie riservate alla composizione collegiale del
Tribunale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.: invero, il ricorrente, recte l'attore (a seguito di mutamento del rito in quello ordinario) non ha formalmente richiesto un nuovo sindacato giudiziale sulla opportunità e sulla sufficienza delle misure già disposte dal Giudice (collegiale) della famiglia circa la frequenza o modalità delle visite padre-figlia, ma ha radicato l'odierno giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, determinato, in tesi, dalla condotta degli Assistenti Sociali comunali, e per essi dal rispettivo committente pubblico ex artt. 1228 e/o 2049 c.c..
Chiarita, così, l'astratta ammissibilità della domanda risarcitoria avanzata nell'odierno procedimento dal sig. la stessa, come si avrà Pt_1 modo di approfondire funditus nel prosieguo, tuttavia, imporrebbe implicitamente e necessariamente la previa valutazione della adeguatezza e correttezza delle modalità organizzative - di natura anche discrezionale - con le quali il Servizio Sociale presso il Comune teramano ha dato attuazione a quanto disposto dal Tribunale (in composizione collegiale) pronunciatosi in sede di divorzio, questione la cui fondatezza non può evidentemente essere appannaggio del giudice dell'azione risarcitoria.
Con riferimento alla natura della responsabilità dell'ente pubblico convenuto per l'eventuale comportamento illegittimo dei rispettivi Servizi
Sociali, responsabilità rispetto alla quale la difesa del sig. nvoca a ben Pt_1 vedere indistintamente l'art. 1228 c.c. (con ciò propendendo evidentemente per la natura contrattuale) e l'art. 2049 c.c. (così invece riconoscendone la natura aquiliana) - derivando una simile “indecisione” nella individuazione del titolo
5 di responsabilità, a valle, del dalla mancata individuazione, a monte, CP_1 del titolo di responsabilità “degli assistenti sociali, accertata e ponderata alternativamente o cumulativamente secondo i canoni della responsabilità aquiliana, da contatto sociale ovvero schiettamente contrattuale” – p. 18 ricorso), la sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 20928 del 16 ottobre 2015, peraltro richiamata anche a pagina 20 del ricorso introduttivo, afferisce proprio ad una ipotesi di condanna di un ente comunale “ai sensi dell'art. 2049 c.c., sulla base di una fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile oggettivamente, per effetto della condotta colposa dei suoi dipendenti, nell'esercizio delle loro specifiche incombenze”, ove viene espressamente sottolineata la irrilevanza del “fatto che il provvedimento non sia stato impugnato o annullato, perché non esso, bensì i suoi presupposti, cioè il comportamento colposo degli operatori dei Servizi sociali, del cui comportamento il è tenuto a rispondere, costituiscono la ragione della CP_1 condanna”.
Si tratta di un principio di diritto fatto proprio anche dalle Corti di merito, come ad esempio la sentenza della Corte di Appello di Genova n.
1572/2019 del 20 novembre 2019, che, ai fini che qui interessano, a fronte del motivo di appello inerente la “erronea valutazione della responsabilità del CP_1 ritenendo sussistere la responsabilità da contatto sociale nel rapporto fra il privato e lo stato per l'utilizzo del servizio pubblico con prescrizione decennale e non quinquennale”, ha fatto propria la sentenza di legittimità citata, “la quale ha chiarito che alla responsabilità risarcitoria del per fatto dei Servizi Sociali, da intendersi, quali propri dipendenti, deve applicarsi l'art. 2049 c.c.”, concludendo nel senso che
“Trattasi, pertanto, di responsabilità extracontrattuale”, quindi “soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c.”.
Dunque, anche nel caso di specie, l'azione risarcitoria nei confronti del così come proposta dal sig. deve essere ricondotta nell'alveo CP_1 Pt_1 della responsabilità c.d. “institoria” disciplinata dall'art. 2049 c.c. (cfr. a conforto di tale impostazione anche la sentenza del Tribunale di Foggia, n.
2616/2023 del 15 ottobre 2023) e, come tale, soggiace al relativo termine di prescrizione - di durata quinquennale - previsto dall'art. 2947 c.c., e non a quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Ciò premesso, si pone allora la collegata questione inerente il dies a quo del termine prescrizionale, soprattutto laddove si considera che il nocumento
6 asseritamente patito dall'odierno attore non discende individualmente e frazionatamente da singole condotte (omissive) dei Servizi Sociali aventi autonoma indole risarcitoria, ma da una condotta da considerarsi globalmente unitaria e comunque tuttora in prosecuzione.
A tal specifico riguardo, “per orientamento consolidato (vedi la pronuncia delle S.U. 23763/2011, seguita da successive pronunce delle sezioni semplici,
9711/2013 e 13201/2013), in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.” (così Cass., civ. sez.
I, sentenza n. 5081 del 15 marzo 2016).
In altri termini, secondo la Suprema Corte, ai fini della prescrizione, si rivela dirimente la distinzione fra illecito istantaneo ed illecito permanente: nella prima ipotesi, l'exordium praescriptionis del risarcimento del danno coincide e si esaurisce con la prima (ed unica) manifestazione del danno, mentre, nella seconda ipotesi, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, sino alla cessazione della condotta dannosa, con il corollario secondo cui il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
Ciò chiarito, il sig. ha affermato che la dedotta negligente Pt_1 modalità di calendarizzazione operata dal Servizio Sociale presso il Comune convenuto dei due incontri settimanali (come da ultimo stabilito nella sentenza n. 526/2017 del Tribunale di Teramo del 16 maggio 2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio), in “acritica corrispondenza di ogni futuro lunedì e mercoledì di ciascuna settimana, prescindendo dalla circostanza che tali date venissero di volta in volta a coincidere con giornate festive civili o religiose o comunque di
7 generale sospensione dall'attività lavorativa, salvo poi non celebrarli proprio per la ragione di questa coincidenza”, ha comportato la illegittima compromissione di n.
26 incontri padre/figlia, che sono dettagliatamente indicati nel ricorso a pagina
4 (e cioè: “Natale 2013 (mercoledì 25.12.2013); Capodanno 2014 (mercoledì
01.01.2014); Epifania 2014 (lunedì 06.01.2014); Lunedì dell'Angelo 2014 (lunedì
21.04.2014); Festa della Repubblica 2014 (lunedì 02.06.2014); Immacolata Concezione
2014 (lunedì 08.12.2014); Epifania 2016 (mercoledì 06.01.2016); Lunedì dell'Angelo
2016 (lunedì 28.03.2016); Festa della Liberazione 2016 (lunedì 25.04.2016); Ferragosto
2016 (lunedì 15.08.2016); Festa del Santo Patrono di 2016 (lunedì CP_1
19.12.2016); Festa di Santo EF 2016 (lunedì 26.12.2016); Festa di Ognissanti
2017 (mercoledì 01.11.2017); Natale 2017 (lunedì 25.12.2017); Capodanno 2018
(lunedì 01.01.2018); Lunedì dell'Angelo 2018 (lunedì 02.04.2018); Festa della
Liberazione 2018 (mercoledì 25.04.2018); Ferragosto 2018 (mercoledì 15.08.2018);
Festa del Santo Patrono di Teramo 2018 (mercoledì 19.12.2018); Festa di Santo EF
2018 (mercoledì 26.12.2018); Lunedì dell'Angelo 2019 (lunedì 22.04.2019); Primo
Maggio 2019 (mercoledì 01.05.2019); Natale 2019 (mercoledì 25.12.2019); Capodanno
2020 (mercoledì 01.01.2020); Epifania 2020 (lunedì 06.01.2020); Lunedì dell'Angelo
2020 (lunedì 13.04.2020)”), per cui, previa richiesta di “accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori del Servizio Sociale istituito presso il Comune di CP_1
e, per essi, la responsabilità del medesimo , per aver i primi mancato Controparte_3 nell'organizzare n° 26 (ventisei) incontri fra il Sig. la di lui figlia Parte_1 minore , nel periodo fra il 25.12.2013 e sino a tutt'oggi”, ha chiesto la Per_1 condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1 per la somma calcolata in via equitativa di € 15.000,00 (o in quella diversa di giustizia o equità).
Ebbene, applicando il principio giurisprudenziale sopra riferito in tema di prescrizione ed illecito permanente, come quello oggetto della presente controversia, secondo cui, lo si rammenta, “il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica”, deve concludersi che, avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (8 aprile
2021) e considerata la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, la pretesa risarcitoria azionata dal sig. maturata alla data dell'8 aprile 2016 Pt_1
(quindi riferita ai n. 8 mancati incontri, e cioè, riprendendo l'elenco di cui a p.
8 4 del ricorso, di: “Natale 2013 (mercoledì 25.12.2013); Capodanno 2014 (mercoledì
01.01.2014); Epifania 2014 (lunedì 06.01.2014); Lunedì dell'Angelo 2014 (lunedì
21.04.2014); Festa della Repubblica 2014 (lunedì 02.06.2014); Immacolata Concezione
2014 (lunedì 08.12.2014); Epifania 2016 (mercoledì 06.01.2016); Lunedì dell'Angelo
2016 (lunedì 28.03.2016)”), è irrimediabilmente prescritta ex art. 2947 c.c. e quindi non dovuta, non venendo invece travolti dalle scure della prescrizione i restanti cronologicamente successivi n. 18 incontri (segnatamente: “Festa della
Liberazione 2016 (lunedì 25.04.2016); Ferragosto 2016 (lunedì 15.08.2016); Festa del
Santo Patrono di 2016 (lunedì 19.12.2016); Festa di Santo EF 2016 CP_1
(lunedì 26.12.2016); Festa di Ognissanti 2017 (mercoledì 01.11.2017); Natale 2017
(lunedì 25.12.2017); Capodanno 2018 (lunedì 01.01.2018); Lunedì dell'Angelo 2018
(lunedì 02.04.2018); Festa della Liberazione 2018 (mercoledì 25.04.2018); Ferragosto
2018 (mercoledì 15.08.2018); Festa del Santo Patrono di Teramo 2018 (mercoledì
19.12.2018); Festa di Santo EF 2018 (mercoledì 26.12.2018); Lunedì dell'Angelo
2019 (lunedì 22.04.2019); Primo Maggio 2019 (mercoledì 01.05.2019); Natale 2019
(mercoledì 25.12.2019); Capodanno 2020 (mercoledì 01.01.2020); Epifania 2020
(lunedì 06.01.2020); Lunedì dell'Angelo 2020 (lunedì 13.04.2020”).
Con riferimento quindi a questi ultimi, preme evidenziare peraltro che, sulla base della documentazione versata in atti, risulta che, nei giorni di Natale
2017 e Capodanno 2018, gli incontri si sono regolarmente svolti (alla presenza e con la partecipazione della assistente sociale, dott.ssa , ed Testimone_1 altresì che l'incontro di Lunedì dell'Angelo del 2 aprile 2018 non si sia invece svolto per stato febbrile proprio del sig. come possibile agevolmente Pt_1 riscontrare dal documento intitolato “prot. 2780-2017_incontri protetti” allegato alla comparsa di costituzione del Comune – e legittimamente non recuperato, nel rispetto infatti di quanto previsto nella citata sentenza di divorzio n. 526/2017 del Tribunale di Teramo, che ha espressamente previsto, infatti, che, “se un incontro dovesse saltare per una adeguata motivazione (malattia della minore, impossibilità del genitore a spostare un impegno lavorativo, una visita medica importante, un ricovero, etc.), questo è definitivamente perso e non può essere recuperato perché ciò andrebbe ad alterare in modo significativo i ritmi e la strutturazione del tempo della minore”.
Con riferimento invece ai residuali n. 15 incontri, non recuperati, coincidenti con giorni di festività, il Tribunale non può fare a meno di
9 sottolineare come la sentenza di divorzio n. 526/2017, che è stata confermata con pronuncia di secondo grado (questa peraltro, a quanto consta, sub iudice, essendo “attualmente gravata per legittimità dinanzi alla Suprema Corte” cfr. p. 1 ricorso), dopo aver specificato la definitiva impossibilità di recupero degli incontri “saltati” a causa di adeguata motivazione (quale malattia, impossibilità del genitore a spostare un impegno lavorativo, visita medica importante, ricovero, etc.) in quanto, altrimenti, si rischierebbe di “alterare in modo significativo i ritmi e la strutturazione del tempo della minore”, ravvisa e palesa espressamente la circostanza necessaria “che il Servizio Sociale abbia non solo la funzione di monitorare gli incontri protetti, ma anche un minimo di potere discrezionale relativamente a tale aspetto (n.d.r.: l'aspetto cioè inerente la salvaguardia dei ritmi e del tempo della minore)”.
È evidente, dunque, come sopra invero già anticipato, che non è nel potere del Tribunale - in tale sede adito ai soli fini risarcitori - valutare se una simile interpretazione costituisca esercizio e manifestazione di tale potere discrezionale di cui godono i Servizi Sociali, che hanno motivato la decisione di non far recuperare gli incontri con data ricadente in giorni di festivi nel prioritario rispetto del tempo della quotidianità della minore, evitando cioè di stravolgerne i ritmi di vita.
Trattasi di valutazione di natura discrezionale, alla quale il Servizio
Sociale è addivenuto dopo anni di trattamento del caso (come confermato dagli annosi provvedimenti giudiziali susseguitisi nel corso del tempo), e che può affermarsi aver trovato indirettamente conforto nella sentenza di secondo grado della Corte di Appello L'Aquila, la quale, nel rigettare l'appello proposto dall'odierno attore avverso la sentenza di divorzio, ha, sia pur incidenter tantum, precisato che “Anzi, seguendo le valutazioni della consulente sarebbe addirittura necessario procedere ad una restrizione ulteriore delle facoltà di visita.”, decisione quest'ultima peraltro impugnata in Cassazione.
Diverso sarebbe stato se la presente domanda, nell'odierno giudizio presentata per ottenere, lo si ripete, il risarcimento del danno non patrimoniale, fosse stata avanzata a seguito della modifica, ad opera del giudice (collegiale) competente appositamente investito o compulsato, delle modalità e del calendario degli incontri padre/figlia, posto che, in tale evenienza, non vi sarebbe stata alcuna tangibilità o comunque implicito giudizio sul contenuto
10 discrezionale dei poteri dei servizi sociali. Non si ritengono oltretutto pertinenti le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo citate dall'attore nel libello introduttivo, la cui lettura integrale ne esclude infatti l'attinenza al caso per cui è processo, posto che, nel caso di specie, non si è assistito ad una modifica in peius - ad opera dell'Autorità Giudiziaria - delle modalità del diritto di visita del genitore, solo acuita (ma non cagionata) dalla difficoltà di trovare una struttura e del personale disponibile ad accogliere il ricorrente e la figlia nella giornata della domenica (come invece avvenuto nella pronuncia della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 giugno 2005 - Ricorso n. 30595/02 -
Bove c/ Italia).
Ad identiche conclusioni deve poi pervenirsi con riguardo alla seconda censura coltivata dall'attore in punto di erronea applicazione, da parte dei
Servizi Sociali, del più ristrettivo criterio orario (dall'uscita da scuola, ossia dalle ore 16:00, fino alle ore 19:00) dettato per il “periodo scolastico”– in luogo di quello più esteso (dalle ore 11:00 alle ore 16:00) previsto invece per il “periodo non scolastico”) – ad incontri che, pur ricadendo nell'annualità accademica, di fatto corrispondono a festività giornaliere non canoniche (come la “Festività di
Carnevale: 04.03.2019; 24.02.2020; 26.02.2020.” - p. 14 ricorso) o ad episodi di calamità naturali (quali lo “Stato di emergenza COVID-19: 16.03.2020; 18.03.2020;
23.03.2020; 25.03.2020; 30.03.2020; 01.04.2020; 06.04.2020; 08.04.2020; 15.04.2020;
20.04.2020; 22.04.2020; 27.04.2020; 29.04.2020; 04.05.2020; 06.05.2020; 11.05.2020;
18.05.2020; 20.05.2020; 25.05.2020; 27.05.2020; 01.06.2020; 03.06.2020; 08.06.2020.
La descritta prassi è stata perpetrata sino al 10.06.2020, data di conclusione dell'anno scolastico” - p. 14 ricorso), e quindi a giornate in cui l'attività didattica è inibita per occasionali disposizioni amministrative o legislative, e ciò sulla base di una arbitraria e ingiustificatamente limitativa interpretazione della locuzione
“periodo scolastico”, con conseguente richiesta, previo accertamento della
“responsabilità degli operatori del Servizio Sociale istituito presso il Controparte_1
e, per essi, la responsabilità del medesimo , per aver i primi mancato Controparte_3 nell'applicare anche alle giornate di inattività didattica per festività, calamità naturale
o sospensione, quantomeno nel periodo fra il 04.03.2019 e sino a tutt'oggi, il medesimo criterio orario maggiormente favorevole prefissato per il periodo non scolastico”, di condannare il al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1 per la somma calcolata in via equitativa di € 10.000,00 (o in quella diversa di
11 giustizia od equità).
Infatti, sempre per lo stesso motivo sopra illustrato di inibizione del
Tribunale oggi adito ai fini risarcitori nella valutazione del potere discrezionale dei Servizi Sociali, in questo caso con riferimento alla interpretazione da fornire alla locuzione “tempo scolastico”, neppure tale domanda risarcitoria può essere accolta, rivelandosi anch'essa astrattamente ammissibile (siccome non preclusa ex art. 50-bis c.p.c.), ma concretamente da respingere, non potendosi ravvisare, sulla scorta dei superiori rilievi, un danno ingiusto.
Quanto alle spese di lite, si ritiene di poterle integralmente compensare fra le parti, alla luce del complesso delle domande, delle difese coltivate e, in ogni caso, della complessità della controversia e delle ragioni concretamente poste a sostegno della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 2037/2020 di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara prescritta ex art. 2947 c.c. la pretesa risarcitoria azionata dall'attore maturata alla data dell'8 aprile 2016;
2. rigetta, per il resto e per le ragioni di cui in parte motiva, le domande risarcitorie formulate dall'attore;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 30 maggio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione civile
in composizione monocratica, in persona del dott.ssa Lorenza Pedullà, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2037 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2020, vertente
tra
C.F.: ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Teramo (TE), ivi residente in [...], in proprio e nella qualità di esercente responsabilità genitoriale sulla minore Persona_1 elettivamente domiciliato a L'Aquila, in via del Beato Cesidio, n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Fabio D'Alessandro, che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alessandra Acciaro, lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti allegata all'atto introduttivo;
- attore -
e
(C.F.: ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede a in via Giosuè Carducci, n. 33, elettivamente CP_1 domiciliato presso la Sede Municipale di sita in Via G. Carducci n. CP_1
33, nonché presso gli indirizzi di p.e.c. “ . CP_2 [...]
e “ appartenenti, Email_1 Email_2 rispettivamente, all'Avv. Francesca Scarpone ed all'Avv. Sara Sabatini, dell'Avvocatura del Comune di Teramo in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 429 del 6 marzo 2025, le quali lo rappresentano e difendono
1 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 7 marzo 2025;
- convenuto -
OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza cartolare del 10 marzo 2025 di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 31 luglio 2020 e notificato in data 8 aprile 2021, il sig. ha evocato in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale, il , rassegnando le seguenti Controparte_1
“CONCLUSIONI: «Voglia l'On.le Tribunale Civile di Teramo adito, in accoglimento integrale del presente libello e disattesa ogni contraria istanza, per tutto quanto esposto nella suestesa narrativa:
1. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori del Servizio Sociale istituito presso il di CP_1
e, per essi, la responsabilità del medesimo Ente territoriale, per aver i primi CP_1
mancato nell'organizzare n° 26 (ventisei) incontri fra il Sig. e la Parte_1 di lui figlia minore , nel periodo fra il 25.12.2013 e sino a tutt'oggi, fra quelli Per_1 ad esso demandati dal decreto n° 173/2012 R.V.G. del Tribunale di Teramo in data
19.11.2013, e quindi dalla sentenza n° 526/2017 R.Sent. - n° 2955/2014 R.G. del
Tribunale di Teramo in data 16.05.2017, confermata con la sentenza n° 98/2020
R.Sent. - n° 1108/2017 R.G.A. della Corte di Appello di L'Aquila in data 21.01.2020;
e, per l'effetto, condannare il alla rifusione del danno patrimoniale Controparte_1
e non patrimoniale sofferto dal Sig. e dalla di lui figlia minore Parte_1
, da stimarsi in via equitativa nella somma di € 15.000,00 od in quella maggiore Per_1
o minore che sia accertata all'esito dell'istruttoria o che parrà di giustizia od equità ex artt. 1226 e 2059 c.c.; 2. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori del Servizio Sociale istituito presso il Controparte_1
e, per essi, la responsabilità del medesimo Ente territoriale, per aver i primi mancato nell'applicare anche alle giornate di inattività didattica per festività, calamità naturale
o sospensione, quantomeno nel periodo fra il 04.03.2019 e sino a tutt'oggi, il medesimo criterio orario maggiormente favorevole prefissato per il periodo non scolastico dalla sentenza n° 526/2017 R.Sent. - n° 2955/2014 R.G. del Tribunale di Teramo in data
16.05.2017, confermata con la sentenza n° 98/2020 R.Sent. - n° 1108/2017 R.G.A.
2 della Corte di Appello di L'Aquila in data 21.01.2020; e, per l'effetto, condannare il alla rifusione del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto Controparte_1 dal Sig. e dalla di lui figlia minore , da stimarsi in via Parte_1 Per_1 equitativa nella somma di € 10.000,00 od in quella maggiore o minore che sia accertata all'esito dell'istruttoria o che parrà di giustizia od equità ex artt. 1226 e 2059 c.c.”., con vittoria di spese e competenze di lite.
Si è tempestivamente costituito in giudizio in data 14 maggio 2021 il chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso Controparte_1 avversario o comunque la sua reiezione nel merito, con vittoria delle spese di giudizio.
Alla prima udienza del 25 maggio 2021, il precedente titolare del procedimento ha disposto la conversone del rito in quello ordinario di cognizione, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. per il 15 febbraio 2022, in occasione della quale sono stati concessi alle parti i termini previsti dal comma
VI dell'art. 183 c.p.c..
A seguito di un primo rinvio disposto ex art. 309 c.p.c., il precedente giudice istruttore, all'udienza del 14 marzo 2023, lette le note scritte depositate e “ritenute inammissibili le istanze di prova orale articolate dall'attore, in quanto relative a circostanze già emergenti ex actis ovvero formulate in senso generico;
ritenuta, parimenti, inammissibile, l'istanza “ex art. 210-213 c.p.c.”, non avendo la parte dimostrato di essersi attivata ante iudicium per ottenere tali documenti e non apparendone in ogni caso necessaria l'acquisizione al processo;
ritenuta la causa matura per la decisione”, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 febbraio 2025, differita dallo scrivente magistrato, divenuto in data 12 marzo 2024 titolare del fascicolo, all'udienza del 10 marzo 2025, al cui esito, lette le note di trattazione scritta depositate, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In via di sintesi, il sig. ha chiesto la condanna del Parte_2
in qualità di debitore ai sensi dell'art. 1228 c.c. e/o di Controparte_1 preponente ex art. 2049 c.c., al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 1218 c.c. e/o da contatto sociale e/o ex art. 2043 c.c. cagionato colpevolmente dal
Servizio Sociale comunale, danno che è stato stimato, in via equitativa, nella (i)
3 somma di € 15.000,00 per omessa organizzazione e recupero, da parte degli operatori del Servizio Sociale, di n. 26 incontri fra esso attore e la figlia minore
(nel periodo ricompreso fra il 25 dicembre 2013 e l'anno 2020, cui si Per_1 aggiungono quelli mancati in corso di causa per le medesime ragioni) come fissati nei provvedimenti giurisdizionali di separazione prima e divorzio poi che lo hanno attinto e nella (ii) somma di € 10.000,00 per indebita applicazione agli incontri padre-figlia, nelle giornate di inattività didattica coincidenti con la festività giornaliera di Carnevale e con il periodo di sospensione didattica durante l'epidemia da Covid-19, del regime orario “deteriore” previsto invece per il “periodo scolastico”, omettendo l'applicazione del criterio orario più esteso e dunque maggiormente favorevole previsto per il “periodo non scolastico”.
Quindi, come riconosciuto dallo stesso attore, oggetto di censura è la condotta degli assistenti sociali deputati alla pratica del sig. non (già) Pt_1 anche l'agere amministrativo serbato dal , che è stato infatti CP_1 CP_1 evocato in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 2049 c.c., per responsabilità da preposizione o comunque, a sensi dell'art. 1228 c.c., per responsabilità per fatto degli ausiliari (si anticipa che sul titolo di responsabilità dell'ente convenuto si tornerà nel prosieguo).
Il dal canto suo, costituendosi in giudizio, ha Controparte_1 eccepito la inammissibilità dell'avversario ricorso, siccome involgente un accertamento – quale quello sulla adeguatezza delle modalità organizzative con le quali il Servizio Sociale comunale ha dato attuazione a quanto disposto dal Tribunale dapprima in sede di separazione e successivamente in sede di divorzio circa il diritto di visita del sig. non affidatario della figlia Pt_1 minore –, che, risolvendosi nel controllo sulle modalità esecutive del dictum giudiziale, va necessariamente riservato al Giudice collegiale, nella sua veste di regolatore unico ed esclusivo degli incontri protetti padre-figlia, non potendo chiedersi al Tribunale in composizione monocratica di pronunciare una condanna risarcitoria che necessita di previo accertamento sulla asserita inadeguatezza delle misure adottate dal servizio sociale per lo svolgimento degli incontri protetti padre-figlia in esecuzione di provvedimento giudiziale collegiale. Nel merito, il ha eccepito la intervenuta prescrizione CP_1 dell'avversa pretesa risarcitoria maturata anteriormente al giorno 8 aprile 2016
4 (considerato che la notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. è avvenuta in data 8 aprile 2021), atteso che i fatti oggetto di causa sarebbero astrattamente ascrivibili ad ipotesi di responsabilità extracontrattuale, per la quale trova applicazione il termine breve di cinque anni di cui all'art. 2947 c.c. e comunque l'infondatezza della pretesa, contestando la ricostruzione dei fatti avversaria facendo valere la diligente condotta posta invece in essere dagli Assistenti
Sociali.
Preliminarmente, occorre chiarire l'ammissibilità, almeno in via astratta, dell'originario ricorso sommario di cognizione, confermata a livello normativo dall'art. 702-ter, co. II c.p.c. ratione temporis applicabile, non vertendo infatti la controversia in analisi su materie riservate alla composizione collegiale del
Tribunale ai sensi dell'art. 50-bis c.p.c.: invero, il ricorrente, recte l'attore (a seguito di mutamento del rito in quello ordinario) non ha formalmente richiesto un nuovo sindacato giudiziale sulla opportunità e sulla sufficienza delle misure già disposte dal Giudice (collegiale) della famiglia circa la frequenza o modalità delle visite padre-figlia, ma ha radicato l'odierno giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, determinato, in tesi, dalla condotta degli Assistenti Sociali comunali, e per essi dal rispettivo committente pubblico ex artt. 1228 e/o 2049 c.c..
Chiarita, così, l'astratta ammissibilità della domanda risarcitoria avanzata nell'odierno procedimento dal sig. la stessa, come si avrà Pt_1 modo di approfondire funditus nel prosieguo, tuttavia, imporrebbe implicitamente e necessariamente la previa valutazione della adeguatezza e correttezza delle modalità organizzative - di natura anche discrezionale - con le quali il Servizio Sociale presso il Comune teramano ha dato attuazione a quanto disposto dal Tribunale (in composizione collegiale) pronunciatosi in sede di divorzio, questione la cui fondatezza non può evidentemente essere appannaggio del giudice dell'azione risarcitoria.
Con riferimento alla natura della responsabilità dell'ente pubblico convenuto per l'eventuale comportamento illegittimo dei rispettivi Servizi
Sociali, responsabilità rispetto alla quale la difesa del sig. nvoca a ben Pt_1 vedere indistintamente l'art. 1228 c.c. (con ciò propendendo evidentemente per la natura contrattuale) e l'art. 2049 c.c. (così invece riconoscendone la natura aquiliana) - derivando una simile “indecisione” nella individuazione del titolo
5 di responsabilità, a valle, del dalla mancata individuazione, a monte, CP_1 del titolo di responsabilità “degli assistenti sociali, accertata e ponderata alternativamente o cumulativamente secondo i canoni della responsabilità aquiliana, da contatto sociale ovvero schiettamente contrattuale” – p. 18 ricorso), la sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione III, n. 20928 del 16 ottobre 2015, peraltro richiamata anche a pagina 20 del ricorso introduttivo, afferisce proprio ad una ipotesi di condanna di un ente comunale “ai sensi dell'art. 2049 c.c., sulla base di una fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile oggettivamente, per effetto della condotta colposa dei suoi dipendenti, nell'esercizio delle loro specifiche incombenze”, ove viene espressamente sottolineata la irrilevanza del “fatto che il provvedimento non sia stato impugnato o annullato, perché non esso, bensì i suoi presupposti, cioè il comportamento colposo degli operatori dei Servizi sociali, del cui comportamento il è tenuto a rispondere, costituiscono la ragione della CP_1 condanna”.
Si tratta di un principio di diritto fatto proprio anche dalle Corti di merito, come ad esempio la sentenza della Corte di Appello di Genova n.
1572/2019 del 20 novembre 2019, che, ai fini che qui interessano, a fronte del motivo di appello inerente la “erronea valutazione della responsabilità del CP_1 ritenendo sussistere la responsabilità da contatto sociale nel rapporto fra il privato e lo stato per l'utilizzo del servizio pubblico con prescrizione decennale e non quinquennale”, ha fatto propria la sentenza di legittimità citata, “la quale ha chiarito che alla responsabilità risarcitoria del per fatto dei Servizi Sociali, da intendersi, quali propri dipendenti, deve applicarsi l'art. 2049 c.c.”, concludendo nel senso che
“Trattasi, pertanto, di responsabilità extracontrattuale”, quindi “soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 c.c.”.
Dunque, anche nel caso di specie, l'azione risarcitoria nei confronti del così come proposta dal sig. deve essere ricondotta nell'alveo CP_1 Pt_1 della responsabilità c.d. “institoria” disciplinata dall'art. 2049 c.c. (cfr. a conforto di tale impostazione anche la sentenza del Tribunale di Foggia, n.
2616/2023 del 15 ottobre 2023) e, come tale, soggiace al relativo termine di prescrizione - di durata quinquennale - previsto dall'art. 2947 c.c., e non a quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Ciò premesso, si pone allora la collegata questione inerente il dies a quo del termine prescrizionale, soprattutto laddove si considera che il nocumento
6 asseritamente patito dall'odierno attore non discende individualmente e frazionatamente da singole condotte (omissive) dei Servizi Sociali aventi autonoma indole risarcitoria, ma da una condotta da considerarsi globalmente unitaria e comunque tuttora in prosecuzione.
A tal specifico riguardo, “per orientamento consolidato (vedi la pronuncia delle S.U. 23763/2011, seguita da successive pronunce delle sezioni semplici,
9711/2013 e 13201/2013), in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, nel caso di illecito istantaneo, caratterizzato da un'azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno, mentre, nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.” (così Cass., civ. sez.
I, sentenza n. 5081 del 15 marzo 2016).
In altri termini, secondo la Suprema Corte, ai fini della prescrizione, si rivela dirimente la distinzione fra illecito istantaneo ed illecito permanente: nella prima ipotesi, l'exordium praescriptionis del risarcimento del danno coincide e si esaurisce con la prima (ed unica) manifestazione del danno, mentre, nella seconda ipotesi, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, sino alla cessazione della condotta dannosa, con il corollario secondo cui il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica.
Ciò chiarito, il sig. ha affermato che la dedotta negligente Pt_1 modalità di calendarizzazione operata dal Servizio Sociale presso il Comune convenuto dei due incontri settimanali (come da ultimo stabilito nella sentenza n. 526/2017 del Tribunale di Teramo del 16 maggio 2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio), in “acritica corrispondenza di ogni futuro lunedì e mercoledì di ciascuna settimana, prescindendo dalla circostanza che tali date venissero di volta in volta a coincidere con giornate festive civili o religiose o comunque di
7 generale sospensione dall'attività lavorativa, salvo poi non celebrarli proprio per la ragione di questa coincidenza”, ha comportato la illegittima compromissione di n.
26 incontri padre/figlia, che sono dettagliatamente indicati nel ricorso a pagina
4 (e cioè: “Natale 2013 (mercoledì 25.12.2013); Capodanno 2014 (mercoledì
01.01.2014); Epifania 2014 (lunedì 06.01.2014); Lunedì dell'Angelo 2014 (lunedì
21.04.2014); Festa della Repubblica 2014 (lunedì 02.06.2014); Immacolata Concezione
2014 (lunedì 08.12.2014); Epifania 2016 (mercoledì 06.01.2016); Lunedì dell'Angelo
2016 (lunedì 28.03.2016); Festa della Liberazione 2016 (lunedì 25.04.2016); Ferragosto
2016 (lunedì 15.08.2016); Festa del Santo Patrono di 2016 (lunedì CP_1
19.12.2016); Festa di Santo EF 2016 (lunedì 26.12.2016); Festa di Ognissanti
2017 (mercoledì 01.11.2017); Natale 2017 (lunedì 25.12.2017); Capodanno 2018
(lunedì 01.01.2018); Lunedì dell'Angelo 2018 (lunedì 02.04.2018); Festa della
Liberazione 2018 (mercoledì 25.04.2018); Ferragosto 2018 (mercoledì 15.08.2018);
Festa del Santo Patrono di Teramo 2018 (mercoledì 19.12.2018); Festa di Santo EF
2018 (mercoledì 26.12.2018); Lunedì dell'Angelo 2019 (lunedì 22.04.2019); Primo
Maggio 2019 (mercoledì 01.05.2019); Natale 2019 (mercoledì 25.12.2019); Capodanno
2020 (mercoledì 01.01.2020); Epifania 2020 (lunedì 06.01.2020); Lunedì dell'Angelo
2020 (lunedì 13.04.2020)”), per cui, previa richiesta di “accertare e dichiarare la responsabilità degli operatori del Servizio Sociale istituito presso il Comune di CP_1
e, per essi, la responsabilità del medesimo , per aver i primi mancato Controparte_3 nell'organizzare n° 26 (ventisei) incontri fra il Sig. la di lui figlia Parte_1 minore , nel periodo fra il 25.12.2013 e sino a tutt'oggi”, ha chiesto la Per_1 condanna del al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1 per la somma calcolata in via equitativa di € 15.000,00 (o in quella diversa di giustizia o equità).
Ebbene, applicando il principio giurisprudenziale sopra riferito in tema di prescrizione ed illecito permanente, come quello oggetto della presente controversia, secondo cui, lo si rammenta, “il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica”, deve concludersi che, avuto riguardo alla data di notificazione del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (8 aprile
2021) e considerata la mancanza di atti interruttivi della prescrizione, la pretesa risarcitoria azionata dal sig. maturata alla data dell'8 aprile 2016 Pt_1
(quindi riferita ai n. 8 mancati incontri, e cioè, riprendendo l'elenco di cui a p.
8 4 del ricorso, di: “Natale 2013 (mercoledì 25.12.2013); Capodanno 2014 (mercoledì
01.01.2014); Epifania 2014 (lunedì 06.01.2014); Lunedì dell'Angelo 2014 (lunedì
21.04.2014); Festa della Repubblica 2014 (lunedì 02.06.2014); Immacolata Concezione
2014 (lunedì 08.12.2014); Epifania 2016 (mercoledì 06.01.2016); Lunedì dell'Angelo
2016 (lunedì 28.03.2016)”), è irrimediabilmente prescritta ex art. 2947 c.c. e quindi non dovuta, non venendo invece travolti dalle scure della prescrizione i restanti cronologicamente successivi n. 18 incontri (segnatamente: “Festa della
Liberazione 2016 (lunedì 25.04.2016); Ferragosto 2016 (lunedì 15.08.2016); Festa del
Santo Patrono di 2016 (lunedì 19.12.2016); Festa di Santo EF 2016 CP_1
(lunedì 26.12.2016); Festa di Ognissanti 2017 (mercoledì 01.11.2017); Natale 2017
(lunedì 25.12.2017); Capodanno 2018 (lunedì 01.01.2018); Lunedì dell'Angelo 2018
(lunedì 02.04.2018); Festa della Liberazione 2018 (mercoledì 25.04.2018); Ferragosto
2018 (mercoledì 15.08.2018); Festa del Santo Patrono di Teramo 2018 (mercoledì
19.12.2018); Festa di Santo EF 2018 (mercoledì 26.12.2018); Lunedì dell'Angelo
2019 (lunedì 22.04.2019); Primo Maggio 2019 (mercoledì 01.05.2019); Natale 2019
(mercoledì 25.12.2019); Capodanno 2020 (mercoledì 01.01.2020); Epifania 2020
(lunedì 06.01.2020); Lunedì dell'Angelo 2020 (lunedì 13.04.2020”).
Con riferimento quindi a questi ultimi, preme evidenziare peraltro che, sulla base della documentazione versata in atti, risulta che, nei giorni di Natale
2017 e Capodanno 2018, gli incontri si sono regolarmente svolti (alla presenza e con la partecipazione della assistente sociale, dott.ssa , ed Testimone_1 altresì che l'incontro di Lunedì dell'Angelo del 2 aprile 2018 non si sia invece svolto per stato febbrile proprio del sig. come possibile agevolmente Pt_1 riscontrare dal documento intitolato “prot. 2780-2017_incontri protetti” allegato alla comparsa di costituzione del Comune – e legittimamente non recuperato, nel rispetto infatti di quanto previsto nella citata sentenza di divorzio n. 526/2017 del Tribunale di Teramo, che ha espressamente previsto, infatti, che, “se un incontro dovesse saltare per una adeguata motivazione (malattia della minore, impossibilità del genitore a spostare un impegno lavorativo, una visita medica importante, un ricovero, etc.), questo è definitivamente perso e non può essere recuperato perché ciò andrebbe ad alterare in modo significativo i ritmi e la strutturazione del tempo della minore”.
Con riferimento invece ai residuali n. 15 incontri, non recuperati, coincidenti con giorni di festività, il Tribunale non può fare a meno di
9 sottolineare come la sentenza di divorzio n. 526/2017, che è stata confermata con pronuncia di secondo grado (questa peraltro, a quanto consta, sub iudice, essendo “attualmente gravata per legittimità dinanzi alla Suprema Corte” cfr. p. 1 ricorso), dopo aver specificato la definitiva impossibilità di recupero degli incontri “saltati” a causa di adeguata motivazione (quale malattia, impossibilità del genitore a spostare un impegno lavorativo, visita medica importante, ricovero, etc.) in quanto, altrimenti, si rischierebbe di “alterare in modo significativo i ritmi e la strutturazione del tempo della minore”, ravvisa e palesa espressamente la circostanza necessaria “che il Servizio Sociale abbia non solo la funzione di monitorare gli incontri protetti, ma anche un minimo di potere discrezionale relativamente a tale aspetto (n.d.r.: l'aspetto cioè inerente la salvaguardia dei ritmi e del tempo della minore)”.
È evidente, dunque, come sopra invero già anticipato, che non è nel potere del Tribunale - in tale sede adito ai soli fini risarcitori - valutare se una simile interpretazione costituisca esercizio e manifestazione di tale potere discrezionale di cui godono i Servizi Sociali, che hanno motivato la decisione di non far recuperare gli incontri con data ricadente in giorni di festivi nel prioritario rispetto del tempo della quotidianità della minore, evitando cioè di stravolgerne i ritmi di vita.
Trattasi di valutazione di natura discrezionale, alla quale il Servizio
Sociale è addivenuto dopo anni di trattamento del caso (come confermato dagli annosi provvedimenti giudiziali susseguitisi nel corso del tempo), e che può affermarsi aver trovato indirettamente conforto nella sentenza di secondo grado della Corte di Appello L'Aquila, la quale, nel rigettare l'appello proposto dall'odierno attore avverso la sentenza di divorzio, ha, sia pur incidenter tantum, precisato che “Anzi, seguendo le valutazioni della consulente sarebbe addirittura necessario procedere ad una restrizione ulteriore delle facoltà di visita.”, decisione quest'ultima peraltro impugnata in Cassazione.
Diverso sarebbe stato se la presente domanda, nell'odierno giudizio presentata per ottenere, lo si ripete, il risarcimento del danno non patrimoniale, fosse stata avanzata a seguito della modifica, ad opera del giudice (collegiale) competente appositamente investito o compulsato, delle modalità e del calendario degli incontri padre/figlia, posto che, in tale evenienza, non vi sarebbe stata alcuna tangibilità o comunque implicito giudizio sul contenuto
10 discrezionale dei poteri dei servizi sociali. Non si ritengono oltretutto pertinenti le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo citate dall'attore nel libello introduttivo, la cui lettura integrale ne esclude infatti l'attinenza al caso per cui è processo, posto che, nel caso di specie, non si è assistito ad una modifica in peius - ad opera dell'Autorità Giudiziaria - delle modalità del diritto di visita del genitore, solo acuita (ma non cagionata) dalla difficoltà di trovare una struttura e del personale disponibile ad accogliere il ricorrente e la figlia nella giornata della domenica (come invece avvenuto nella pronuncia della
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 30 giugno 2005 - Ricorso n. 30595/02 -
Bove c/ Italia).
Ad identiche conclusioni deve poi pervenirsi con riguardo alla seconda censura coltivata dall'attore in punto di erronea applicazione, da parte dei
Servizi Sociali, del più ristrettivo criterio orario (dall'uscita da scuola, ossia dalle ore 16:00, fino alle ore 19:00) dettato per il “periodo scolastico”– in luogo di quello più esteso (dalle ore 11:00 alle ore 16:00) previsto invece per il “periodo non scolastico”) – ad incontri che, pur ricadendo nell'annualità accademica, di fatto corrispondono a festività giornaliere non canoniche (come la “Festività di
Carnevale: 04.03.2019; 24.02.2020; 26.02.2020.” - p. 14 ricorso) o ad episodi di calamità naturali (quali lo “Stato di emergenza COVID-19: 16.03.2020; 18.03.2020;
23.03.2020; 25.03.2020; 30.03.2020; 01.04.2020; 06.04.2020; 08.04.2020; 15.04.2020;
20.04.2020; 22.04.2020; 27.04.2020; 29.04.2020; 04.05.2020; 06.05.2020; 11.05.2020;
18.05.2020; 20.05.2020; 25.05.2020; 27.05.2020; 01.06.2020; 03.06.2020; 08.06.2020.
La descritta prassi è stata perpetrata sino al 10.06.2020, data di conclusione dell'anno scolastico” - p. 14 ricorso), e quindi a giornate in cui l'attività didattica è inibita per occasionali disposizioni amministrative o legislative, e ciò sulla base di una arbitraria e ingiustificatamente limitativa interpretazione della locuzione
“periodo scolastico”, con conseguente richiesta, previo accertamento della
“responsabilità degli operatori del Servizio Sociale istituito presso il Controparte_1
e, per essi, la responsabilità del medesimo , per aver i primi mancato Controparte_3 nell'applicare anche alle giornate di inattività didattica per festività, calamità naturale
o sospensione, quantomeno nel periodo fra il 04.03.2019 e sino a tutt'oggi, il medesimo criterio orario maggiormente favorevole prefissato per il periodo non scolastico”, di condannare il al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1 per la somma calcolata in via equitativa di € 10.000,00 (o in quella diversa di
11 giustizia od equità).
Infatti, sempre per lo stesso motivo sopra illustrato di inibizione del
Tribunale oggi adito ai fini risarcitori nella valutazione del potere discrezionale dei Servizi Sociali, in questo caso con riferimento alla interpretazione da fornire alla locuzione “tempo scolastico”, neppure tale domanda risarcitoria può essere accolta, rivelandosi anch'essa astrattamente ammissibile (siccome non preclusa ex art. 50-bis c.p.c.), ma concretamente da respingere, non potendosi ravvisare, sulla scorta dei superiori rilievi, un danno ingiusto.
Quanto alle spese di lite, si ritiene di poterle integralmente compensare fra le parti, alla luce del complesso delle domande, delle difese coltivate e, in ogni caso, della complessità della controversia e delle ragioni concretamente poste a sostegno della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella controversia rubricata al R.G. n. 2037/2020 di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara prescritta ex art. 2947 c.c. la pretesa risarcitoria azionata dall'attore maturata alla data dell'8 aprile 2016;
2. rigetta, per il resto e per le ragioni di cui in parte motiva, le domande risarcitorie formulate dall'attore;
3. dichiara integralmente compensate le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Teramo, il 30 maggio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Lorenza Pedullà
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