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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2683/2024 V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione con decreto emesso in data 19.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 196 L, presso lo studio dell'avv. DE CARO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12/04/1957, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI N. 196-SCALA 4, presso lo studio dell'avv. MICA GIULIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 5.12.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto di omologa n. 199/2004 del 6.5.2004 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la separazione personale dei coniugi tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare a Parte_1 Parte_2 la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
stessa.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 1.7.2024 le parti in causa chiedevano congiuntamente disporre la riduzione del contributo al mantenimento della moglie nella minor somma mensile di euro 100,00, in ragione di un sopravvenuto peggioramento delle capacità economiche del
. Pt_1
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 19.3.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede di separazione consensuale, essendo fatto pacificamente ammesso da entrambe le parti che il sig. abbia subito una riduzione Pt_1
delle proprie disponibilità economiche.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2683/2024 V.G., a parziale modifica del decreto di omologa n. 199/04 emessa da questo Tribunale in data 6.5.2024 e depositato in pari data, provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti da intendersi qui integralmente trascritto;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 2683/2024 V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione posta in decisione con decreto emesso in data 19.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 196 L, presso lo studio dell'avv. DE CARO SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12/04/1957, elettivamente domiciliata in SIRACUSA, VIALE TERACATI N. 196-SCALA 4, presso lo studio dell'avv. MICA GIULIA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 5.12.2024);
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con decreto di omologa n. 199/2004 del 6.5.2004 il Tribunale di Siracusa, pronunciando la separazione personale dei coniugi tra le parti, disponeva, per quel che rileva in questo procedimento, la previsione dell'obbligo a carico di di versare a Parte_1 Parte_2 la somma mensile di euro 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento della
[...]
stessa.
Con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 1.7.2024 le parti in causa chiedevano congiuntamente disporre la riduzione del contributo al mantenimento della moglie nella minor somma mensile di euro 100,00, in ragione di un sopravvenuto peggioramento delle capacità economiche del
. Pt_1
Preso atto di quanto sopra, con provvedimento del 19.3.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice poneva la causa in decisione innanzi al Collegio.
Passando al merito, è incontestato che nel caso di specie sussista una circostanza sopravvenuta che giustifica la modifica dell'assetto economico stabilito in sede di separazione consensuale, essendo fatto pacificamente ammesso da entrambe le parti che il sig. abbia subito una riduzione Pt_1
delle proprie disponibilità economiche.
Alla luce di quanto sopra, la richiesta di modifica nei termini sopra indicati va integralmente condivisa e recepita da questo Collegio, in quanto il superiore accordo, non contrasta con la legge ed i principi di ordine pubblico in materia di diritto di famiglia, ma, al contrario, è espressione della corretta applicazione dell'articolo 9 della legge 898/1970.
Le spese del procedimento vanno compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2683/2024 V.G., a parziale modifica del decreto di omologa n. 199/04 emessa da questo Tribunale in data 6.5.2024 e depositato in pari data, provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti da intendersi qui integralmente trascritto;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 20.03.2025, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone