Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2005, n. 28774
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Sentenza 27 dicembre 2005

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In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, qualora l'impresa insolvente sia ammessa al concordato, non trova applicazione l'art. 135, secondo comma, della legge fall., che, in tema di concordato fallimentare, assicura ai creditori la conservazione dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso. L'art. 214 della legge fall., al quale rinvia l'art. 78 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, oltre a non contenere alcun riferimento a detta disposizione, delinea infatti una disciplina integrale del concordato, tale da escludere, nonostante l'identità della terminologia usata e della funzione sostanziale attribuita all'istituto, un implicito rinvio alle norme che regolano il concordato fallimentare. Né l'art. 135, secondo comma, è applicabile in via analogica, trattandosi di una norma eccezionale che, al fine di favorire l'accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori, introduce una deroga ai principi generali stabiliti dagli artt. 1301 e 1239 cod. civ. in tema di remissione del debito nelle obbligazioni solidali; detta eccezione non trova giustificazione alla luce dell'interesse pubblico sotteso all'amministrazione straordinaria, che prevale sull'interesse del ceto creditorio, e che comporta l'applicazione di una disciplina peculiare, in cui l'eliminazione dell'impresa dal mercato o il suo recupero sono gestiti direttamente in sede amministrativa, in considerazione della particolare rilevanza della sua attività sotto il profilo collettivo. In tale contesto, la preclusione delle azioni nei confronti dei fideiussori non costituisce l'effetto di un accordo remissivo o di un "pactum de non petendo", la cui configurabilità è esclusa dall'efficacia non vincolante delle opposizioni sollevate dai creditori in ordine alla proposta di concordato, ma si produce "ex lege" in virtù dei principi citati, secondo cui l'estinzione del debito principale comporta anche l'estinzione della garanzia.

In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il contrasto - riconosciuto dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 1° dicembre 1998, C - 200/97 e 17 giugno 1999, C - 295/87, nonché dalla decisione della Commissione 16 maggio 2000, n. 2001/212/CE, che hanno carattere vincolante - tra la normativa comunitaria e la legge 3 aprile 1979, n. 95, di conversione con modificazioni del decreto - legge 30 gennaio 1979, n. 26, riguarda solo quelle disposizioni della normativa interna che prevedono aiuti di stato non consentiti, la cui esistenza dev'essere specificamente individuata caso per caso: detto contrasto non investe le norme che disciplinano la nomina degli organi della procedura, la cui legittimazione non può quindi essere posta in discussione sotto il profilo in questione, dovendosi concretare gli aiuti di stato in specifici atti idonei ad attribuire una posizione d'ingiustificato supporto all'impresa assoggettata alla procedura, atti che devono essere espressamente indicati e dimostrati nella loro effettività da parte di chi li adduce.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2005, n. 28774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28774
    Data del deposito : 27 dicembre 2005

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