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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 232/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Cefalù Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Salvatore Firrito che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_1
opposto
oggetto: opposizione a decreto di rigetto liquidazione patrocinio a spese dello Stato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2002, 15 d.l. n. 150/2011 e 702 bis c.p.c. depositato il 20 novembre 2023 (proc. n. 4495/2023 r.g.) l'avv. adiva il Parte_1
Presidente del Tribunale di Messina e, premesso di avere assunto la veste di difensore di
- ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento dell'Ordine CP_2
degli Avvocati di Messina del 2 aprile 2019 – nella causa di lavoro iscritta al n. 2463/2019
r.g., definita con ordinanza di cancellazione ed estinzione per inattività delle parti in data 20 maggio 2021, proponeva opposizione avverso il decreto del 10 novembre 2023 con il quale il giudice titolare rigettava la sua istanza di liquidazione dei compensi depositata il 7 novembre
2023 “perché il procedimento è stato dichiarato estinto ex art. 309 c.p.c. per mancata comparizione delle parti”. Chiedeva, pertanto, la liquidazione dell'importo di 1.885 euro, o di quello maggiore o minore ritenuto dovuto per l'attività difensiva svolta.
Nella contumacia del il procedimento, rimesso alla sezione Controparte_1
lavoro per riparto di affari, in data 16 gennaio 2024 veniva iscritto al n. 232/2024 r.g.. Quindi, sostituita l'udienza del 20 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esso viene deciso con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che la riforma Cartabia ha sostituito il procedimento sommario di cognizione, già disciplinato dagli invocati artt. 702 bis e ss. c.p.c. - ancora in vigore solo per i giudizi instaurati fino al 28 febbraio 2023 - con il procedimento semplificato, regolamentato dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c., che si applica anche alle controversie previste dall'art. 170
d.P.R. n. 115/2002 ossia alle opposizioni a decreto di pagamento di spese di giustizia.
3.- Nel merito, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(v. Cass. n. 10187/2019), l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta, a norma dell'art. 131 d.P.R. cit., relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che “sono anticipate dall'erario: a) gli onorari e le spese dovuti al difensore” della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all'atto di cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dagli artt. 82 e 83 del medesimo decreto. Lo Stato, dal suo canto, ha il diritto di recuperare quanto anticipato: mediante esecuzione della condanna, pronunciata in suo favore, della parte soccombente
(diversa da quella ammessa al patrocinio) al rimborso delle spese processuali, ai sensi dell'art. 133, ovvero, in mancanza di tale recupero, mediante rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio ove la stessa, in conseguenza della vittoria della causa, sia stata messa in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore (art. 134, comma 1). La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate anche nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio (art. 134, comma 2). Lo stesso regime vale per il caso di composizione della lite: in tal caso, peraltro, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, comma 3). Se, invece, il provvedimento di ammissione è revocato, allorché non sussistano in origine o vengano successivamente meno le condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione, ovvero quando la proposizione della domanda, come pure la resistenza rispetto a quella avversaria, possano essere considerate frutto di abuso del diritto, avendo l'interessato agito o resistito con malafede o colpa grave
(art. 136), lo Stato ha in ogni caso il diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate: nel primo caso, ove la revoca consegua al mutamento delle condizioni reddituali, solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione;
in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione (art. 86). Nell'uno e nell'altro caso, peraltro, la revoca ha come effetto quello di ripristinare, con efficacia rispettivamente ex nunc ovvero ex tunc, l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo
2 che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione o estinzione della lite, a produrre i suoi effetti, come in precedenza descritti, vale a dire l'obbligo dell'erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, il quale, pertanto, ha il diritto alla relativa liquidazione: allo Stato, piuttosto, spetta il diritto al relativo recupero, ove ne sussistano le condizioni.
Pertanto, il decreto impugnato va annullato.
3.1.- Ciò posto, dalla documentazione in atti si evince che: - la era stata ammessa CP_2
in via provvisoria al “gratuito patrocinio” nella controversia instauranda nei confronti di al fine di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale Parte_2
colf dall'8 gennaio 2017 al 10 marzo 2018 e ottenere dalla stessa il pagamento della complessiva somma di €. 22.303,01, con la rivalutazione legale e gli interessi legali dalla data di maturazione al soddiso;
- alla prima udienza il giudice ammetteva l'interrogatorio formale della convenuta, dichiarata contumace, e la prova testimoniale come articolati in ricorso, delegandone l'assunzione al GOP;
- alla successiva udienza la parte non compariva e così anche a quella di rinvio ex art. 309 c.p.c..
Sicchè l'avv. , procuratore costituito nell'interesse della lavoratrice, ha diritto Pt_1 all'anticipazione dei compensi a carico dello Stato per l'attività difensiva espletata per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, ai sensi dell'art. 131, comma 4, del decreto cit.
Orbene, ai fini dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 82 cit., va considerato che il procedimento era di medio valore e non implicava questioni di particolare difficoltà.
Alla luce dei superiori rilievi si possono congruamente liquidare ai sensi del D.M. n.
55/2014 e s.m.i., applicando i minimi per la semplicità e la breve durata, euro (911 studio +
388,5 introduttiva + 586 istruttoria =) 1.885,5, oltre spese generali, iva e cpa, da dimezzare ai sensi dell'art. 130, per un importo finale di 942,75 euro, oltre accessori.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo gli stessi parametri in 1.058,5 euro, di cui 49 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
3 1) annulla il decreto di rigetto impugnato e per l'effetto liquida all'avv. , Parte_1
per la causale sopra specificata, la somma di euro 942,75 oltre spese generali, iva e cpa, ponendone il pagamento a carico dell'erario;
2) condanna il , contumace, al pagamento delle spese del Controparte_1
giudizio di opposizione, liquidate in 1.058,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 21.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro
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