Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 30/09/2025, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01345/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1694 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentata e difesa dagli avvocati Elina Nelaj, Lindita Tushaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla resistente sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato avanzata dalla ricorrente in data -OMISSIS- e per la conseguente condanna all'Amministrazione a provvedere entro il termine di trenta giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La ricorrente è stata titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo oggetto di revoca.
La ricorrente ha impugnato la revoca; in suddetto giudizio l’istanza cautelare è stata ritenuta destituita di fumus boni iuris, in ragione della plausibile protratta assenza della ricorrente dal territorio nazionale; tuttavia questo stesso TAR, con ordinanza n. 490/2024, ha posto in evidenza come, nel contesto del procedimento, la ricorrente avesse proposto una istanza di riesame ed evidenziato che, ai sensi dell’art. 9 co. 9 del d.lgs. n. 286/98, anche ammettendosi la sussistenza dei presupposti di una revoca “ Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico ”; all’istanza erano allegate ampie circostanze e documenti volti a comprovare la posizione familiare e lavorativa della ricorrente.
Sul punto, posto che l’amministrazione non aveva svolto alcun tipo di valutazione, sempre nella citata ordinanza, il Tribunale evidenziava la persistenza di un dovere dell’amministrazione di valutare la posizione della ricorrente in relazione ad altri possibili titoli di soggiorno.
La normativa valorizza la peculiare condizione dei titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, titolo che possono conseguire solo soggetti che hanno nel tempo maturato sul territorio uno stabile e diuturno radicamento, il cui venir meno non implica ex se la perdita di ogni ulteriore pretesa di soggiorno; per tale motivo l’ordinamento, fatta salva la sussistenza di cause di diretta espulsione, impone all’amministrazione una contestuale valutazione di fattispecie alternative, per evitare che un soggetto inopinatamente passi da un soggiorno di lunga e regolare durata ad una drastica e magari ingiustificata posizione di totale irregolarità.
L’amministrazione ha omesso tale valutazione, sia nel contesto dell’atto di revoca, sia all’esito dell’istanza di riesame presentata dalla ricorrente, sia all’esito dell’ordinanza cautelare di questo TAR.
Nel presente giudizio la ricorrente ha quindi impugnato il silenzio serbato dall’amministrazione in relazione all’istanza di riesame presentata in data 2.10.2024 e nella sostanza contenente una istanza di valutazione di ulteriori possibilità di regolare soggiorno; l’istanza è allo stato inesitata.
La difesa dell’amministrazione, in udienza, ha rappresentato oralmente che l’inerzia della parte pubblica sarebbe dovuta al fatto che la ricorrente non si è avvalsa del prescritto kit per domandare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato; la difesa di parte ricorrente, a propria volta, ha rappresentato che la ricorrente non sarebbe in condizione di inoltrare detto kit in quanto, con la revoca, le è stato ritirato ogni pregresso documento di soggiorno, senza rilasciarle una qualche valida ricevuta della pendenza delle sue ulteriori istanze; il pregresso titolo e/o la ricevuta dell’istanza, documenti di cui è priva, sarebbero tuttavia indispensabili per attivare una domanda tramite apposito kit postale, con il risultato che la ricorrente non può percorre tale canale burocratico amministrativo.
Evidenzia il Tribunale che, al di là delle modalità formali che per proprie ragioni organizzative l’amministrazione sceglie di utilizzare per incanalare le varie istanze, la forma del procedimento non può mai soverchiarne la sostanza; tantomeno può risultare che l’interessato resti nella sostanziale impossibilità di percorrere qualsivoglia canale amministrativo per ottenere una risposta; una siffatta gestione delle procedure contrasterebbe con i più elementari principi di efficienza ed efficacia del procedimento e dell’azione amministrativa, finendo per danneggiare non solo l’interesse pretensivo del privato ma financo quello dell’amministrazione ad una gestione volta, non a moltiplicare pratiche e contenziosi, ma a discriminare pretese fondate e infondate nella sostanza..
Nel caso specifico, la ricorrente vantava ex lege la legittima pretesa a che l’amministrazione, anche d’ufficio, valutasse la sua posizione di permanenza sul territorio ad altro titolo, fermo, al più, l’onere di addurre fatti e documenti rilevanti, onere cui la ricorrente ha assolto con l’istanza di riesame del 2.10.2024 depositata in giudizio e ferma pur sempre la possibilità di una istruttoria.
L’istanza di valutazione delle sue possibilità di permanenza sul territorio nazionale “altre ed ulteriori” rispetto al soggiorno di lungo periodo, resta ad oggi ignorata.
Sono ampiamente decorsi i termini che la giurisprudenza amministrativa ritiene idonei a far scattare un obbligo di provvedere dell’amministrazione in materia di gestione delle istanze di permesso di soggiorno (Cons. St. n. 35/78/2022).
Il ricorso deve trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
accoglie il ricorso e per l’effetto ordina all’amministrazione di provvedere sull’istanza della ricorrente entro 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione;
riserva, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta;
condanna parte resistente a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 1500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Malanetto | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO