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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 671/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 597 DEL 19.11.2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3218/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la società Ricorrente_1,e per essa il legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1, ha impugnato l'avviso di accertamento TARI 2020 n. 597/2024 notificato in data 05.12.2024, convenendo in giudizio il Comune di Cefalù.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato eccependo:- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge
212/2000; violazione del principio del legittimo affidamento, sancito dall'art. 10 legge 2000 n. 212; -mancata applicazione della tariffa differenziata ed errori nel procedimento di calcolo.
Si è costituito il Comune di Cefalù, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, non è fondato per le considerazioni che seguono.
L'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”
(Cass. n. 9008/2017).
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva
Nel caso in esame l'atto impugnato è stato correttamente motivato, mediante il riferimento alle delibere che individuano la tariffa applicabile e i criteri di calcolo del tributo e mediante l'indicazione dell'immobile, della sua destinazione e della sua dimensione soggetta a tassazione.
Inoltre, con specifico riferimento alla mancata allegazione all'atto impugnato di copia dell'ALLEGATO “A” alla determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 09.08.2005 quale provvedimento attuativo di atto normativo, va precisato che tale atto non soggiace all'obbligo dell'allegazione come tutti quelli a contenuto normativo o regolamentare «conosciuti» o comunque «potenzialmente conoscibili» da parte del contribuente.
Sul punto va richiamato l'orientamento consolidato dalla Suprema Corte, secondo cui l'obbligo d'allegazione all'avviso d'accertamento degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione (a norma dell'articolo 7 L.
212/2000 e come precisato dal D.lgs 32/01 e dall'art. 1 co. 162 L. 296/2006) riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali (come le delibere comunali, i regolamenti, gli atti normativi comunque soggetti a pubblicità legale e la cui conoscibilità è quindi presunta
( cfr. tra le altre, Cass. 12270/2010, 11445/2010, 8505/2010, 5052/2010 e 2953/2010). Non può essere invocata la violazione del principio del legittimo affidamento, sancito dall'art. 10 legge 2000
n. 212 (“I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”), giacchè nulla nella condotta della ricorrente lascia intravedere un
“affidamento legittimo” da tutelare.
La stessa ricorrente ricorda che i principi di collaborazione e buona fede in campo tributario hanno funzione integrativa della disciplina legislativa "mediante doveri reciproci" da essa non espressamente considerati e fondati proprio sull'osservanza o sulla violazione di detti canoni.
Ebbene, come precisato dal Comune di Cefalù (e non contestato ex adverso con alcuna memoria), nel caso di specie la ricorrente “ ha disatteso, negli anni, qualsivoglia adempimento dichiarativo e di pagamento del tributo”, usufruendo tuttavia del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Tanto basta per disattendere il motivo di doglianza.
Infine, con riguardo al terzo motivo (mancata applicazione della tariffa differenziata ed errori nel procedimento di calcolo), va rilevato che la superficie imponibile è stata tratta dai dati catastali, così come previsto dall'art. 1 co. 646 2°cpv L. 147/2013: ”Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.
Nessuna dichiarazione di variazione delle superfici risulta prodotta dalla ricorrente per meglio circostanziare e definire la destinazione d'uso e la natura dei luoghi oppure i presupposti per l'applicazione di riduzioni o agevolazioni.
In materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr, tra le altre Cass. n. 31188/2023).
Anche tale motivo è, pertanto, infondato.
Per tutte le superiori considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Cefalù, liquidate in euro 923,00 oltre oneri accessori di legge.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LO MANTO VINCENZA, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 544/2025 depositato il 22/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cefalu' - Corso Ruggero 139 90015 Cefalu' PA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 597 DEL 19.11.2024 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3218/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Parte resistente si riporta alle proprie controdeduzioni;
insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe la società Ricorrente_1,e per essa il legale rappresentante pro tempore Sig. Rappresentante_1, ha impugnato l'avviso di accertamento TARI 2020 n. 597/2024 notificato in data 05.12.2024, convenendo in giudizio il Comune di Cefalù.
Ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato eccependo:- violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge
212/2000; violazione del principio del legittimo affidamento, sancito dall'art. 10 legge 2000 n. 212; -mancata applicazione della tariffa differenziata ed errori nel procedimento di calcolo.
Si è costituito il Comune di Cefalù, opponendosi all'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, in tutte le sue articolazioni, non è fondato per le considerazioni che seguono.
L'avviso di accertamento ha carattere di “provocatio ad opponendum” sicché l'obbligo di motivazione è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente l'“an” ed il “quantum debeatur”
(Cass. n. 9008/2017).
In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando poi affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva
Nel caso in esame l'atto impugnato è stato correttamente motivato, mediante il riferimento alle delibere che individuano la tariffa applicabile e i criteri di calcolo del tributo e mediante l'indicazione dell'immobile, della sua destinazione e della sua dimensione soggetta a tassazione.
Inoltre, con specifico riferimento alla mancata allegazione all'atto impugnato di copia dell'ALLEGATO “A” alla determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 09.08.2005 quale provvedimento attuativo di atto normativo, va precisato che tale atto non soggiace all'obbligo dell'allegazione come tutti quelli a contenuto normativo o regolamentare «conosciuti» o comunque «potenzialmente conoscibili» da parte del contribuente.
Sul punto va richiamato l'orientamento consolidato dalla Suprema Corte, secondo cui l'obbligo d'allegazione all'avviso d'accertamento degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione (a norma dell'articolo 7 L.
212/2000 e come precisato dal D.lgs 32/01 e dall'art. 1 co. 162 L. 296/2006) riguarda gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non anche gli atti generali (come le delibere comunali, i regolamenti, gli atti normativi comunque soggetti a pubblicità legale e la cui conoscibilità è quindi presunta
( cfr. tra le altre, Cass. 12270/2010, 11445/2010, 8505/2010, 5052/2010 e 2953/2010). Non può essere invocata la violazione del principio del legittimo affidamento, sancito dall'art. 10 legge 2000
n. 212 (“I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”), giacchè nulla nella condotta della ricorrente lascia intravedere un
“affidamento legittimo” da tutelare.
La stessa ricorrente ricorda che i principi di collaborazione e buona fede in campo tributario hanno funzione integrativa della disciplina legislativa "mediante doveri reciproci" da essa non espressamente considerati e fondati proprio sull'osservanza o sulla violazione di detti canoni.
Ebbene, come precisato dal Comune di Cefalù (e non contestato ex adverso con alcuna memoria), nel caso di specie la ricorrente “ ha disatteso, negli anni, qualsivoglia adempimento dichiarativo e di pagamento del tributo”, usufruendo tuttavia del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Tanto basta per disattendere il motivo di doglianza.
Infine, con riguardo al terzo motivo (mancata applicazione della tariffa differenziata ed errori nel procedimento di calcolo), va rilevato che la superficie imponibile è stata tratta dai dati catastali, così come previsto dall'art. 1 co. 646 2°cpv L. 147/2013: ”Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.
Nessuna dichiarazione di variazione delle superfici risulta prodotta dalla ricorrente per meglio circostanziare e definire la destinazione d'uso e la natura dei luoghi oppure i presupposti per l'applicazione di riduzioni o agevolazioni.
In materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura,
l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (cfr, tra le altre Cass. n. 31188/2023).
Anche tale motivo è, pertanto, infondato.
Per tutte le superiori considerazioni, il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'avviso di accertamento impugnato. Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore del Comune di Cefalù, liquidate in euro 923,00 oltre oneri accessori di legge.