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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/11/2025, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5240/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa Pt_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
EN LV, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l'Istituto ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto dalla sig. al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, con decorrenza dalla data dell'accertamento sanitario del 3.2.2020 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 10.2.2023 si costituiva la sig. che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 3.4.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott.
che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione tecnica il Persona_1
15.9.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la sig. è affetta da “Esiti CP_1 di CA mammario trattato chirurgicamente nell'aprile 2016, in terapia ormonale, senza segni di ripresa della patologia;
esiti di tiroidectomia subtotale in trattamento ormonale sostitutivo;
sindrome ansioso-depressiva reattiva di lieve-media entità; esisti di frattura del polso sinistro. Infine, ma solo a partire dal giugno 2020, esiti di frattura del femore a sinistra trattato con chiodo gamma in soggetto con meniscectomia e segni radiologici di artrosi vertebrale”. Pertanto, il consulente conclude dichiarando che “Le infermità suddette, fino al compimento del 67° anno di età, non hanno mai realizzato i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle Persona_1 patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dalla sig. CP_1
In considerazione della percentuale di invalidità comunque accertata in capo alla opposta, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali. Le spese di CTU di entrambi i procedimenti si liquidano con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo alla sig. CP_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2) Compensa tra le parti le spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 13 novembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5240/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Oliva Anna, e con la stessa Pt_1 elettivamente domiciliato in Nola, via Strada Statale 7 bis.
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
EN LV, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.10.2021, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l'Istituto ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto dalla sig. al fine di ottenere il CP_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71, con decorrenza dalla data dell'accertamento sanitario del 3.2.2020 o da quella successiva, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Con memoria difensiva del 10.2.2023 si costituiva la sig. che sulla base di varie CP_1 argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso.
All'udienza del 3.4.2024, ritenutane l'opportunità, veniva conferito l'incarico di CTU al dott.
che, a seguito delle operazioni peritali, depositava la relazione tecnica il Persona_1
15.9.2025. In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
La domanda è fondata e va accolta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Orbene, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che la sig. è affetta da “Esiti CP_1 di CA mammario trattato chirurgicamente nell'aprile 2016, in terapia ormonale, senza segni di ripresa della patologia;
esiti di tiroidectomia subtotale in trattamento ormonale sostitutivo;
sindrome ansioso-depressiva reattiva di lieve-media entità; esisti di frattura del polso sinistro. Infine, ma solo a partire dal giugno 2020, esiti di frattura del femore a sinistra trattato con chiodo gamma in soggetto con meniscectomia e segni radiologici di artrosi vertebrale”. Pertanto, il consulente conclude dichiarando che “Le infermità suddette, fino al compimento del 67° anno di età, non hanno mai realizzato i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile”. Le conclusioni del CTU, dott. , trovano piena giustificazione nelle Persona_1 patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, accolta e per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste dalla sig. CP_1
In considerazione della percentuale di invalidità comunque accertata in capo alla opposta, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali. Le spese di CTU di entrambi i procedimenti si liquidano con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che non sussiste in capo alla sig. CP_1 il requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2) Compensa tra le parti le spese processuali;
3) Liquida le spese delle espletate CTU con separati decreti.
Così deciso in Nola il 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza