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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6945/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
29/11/2024 da:
Parte_1
con l'avv. GUMIRATO ISABELLA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BEGHETTO ALESSIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 17.1.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, presso la quale avrà residenza abituale ed anagrafica.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo il seguente regime di visita.
i. Fino ai tre anni di , secondo il seguente calendario: Per_1
ii. Dai tre anni di , secondo il seguente calendario: Per_1
3) Ciascun genitore, inoltre, avrà il figlio con sé, salvo diversi accordi:
2 i. Vacanze di Natale: rispetto del calendario ordinario con alternanza tra i genitori nei giorni del 25/26
Dicembre e 31 Dicembre/1° Gennaio.
Per il corrente anno il padre terrà con sé il figlio a Natale mentre la madre lo terrà a Capodanno. Se la madre lavora, il bambino rimarrà con il padre durante il giorno e la madre andrà a riprenderlo al termine dell'orario di lavoro, salvo si tratti dei giorni già di competenza paterna.
ii. Vacanze di Pasqua: regime ordinario e alternanza dei giorni da sabato a martedì.
iii. Vacanze estive: 15 giorni con ciascun genitore, ma non più di 7 giorni consecutivi. iv. I Ponti del 1.11, 8.12, 25.04, 1.05 e 2.06 verranno alternati tra i genitori.
v. Tutti i periodi di vacanza verranno calendarizzati entro il mese di maggio di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi di vacanza, il padre avrà priorità di scelta negli anni pari e la madre negli anni dispari. vi. L'altro genitore dovrà essere informato di itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono di destinazione. vii. Ciascun genitore si obbliga, in caso di propria impossibilità a tenere con sé il minore, a chiedere la disponibilità dell'altro genitore e, solo se questi non potrà accogliere la richiesta, si potrà ricorrere ad altri soggetti (parenti, baby-sitter).
4) Il Sig. verserà a titolo di concorso al mantenimento del figlio alla sig.ra Parte_2 Parte_1
l'importo mensile di € 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno
[...]
10 di ogni mese, con decorrenza dal deposito del ricorso.
5) Il Sig. provvederà nella misura del 60% e la sig.ra nella restante Parte_2 Parte_1
misura del 40%, al pagamento delle spese straordinarie relative al figlio, da individuarsi secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso noto alle parti.
6) Dà atto che il Sig. si obbliga a corrispondere alla signora la propria quota della retta Pt_2 Pt_1
dell'asilo nido a far data dal mese successivo alla cessazione della convivenza e quindi dal mese di maggio
2024, al netto del rimborso percepito dalla sig.ra a titolo di bonus nido e delle mensilità dallo Pt_1
3 stesso versate per intero, non appena sarà possibile conoscere gli importi del bonus nido stesso.
7) L'assegno unico universale, o qualunque diverso emolumento, anche diversamente denominato, che andrà nel tempo a sostituire e/o integrare lo stesso per disposizione di legge, verrà riconosciuto alla sig.ra nella misura del 100% dell'importo. Parte_1
8) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17/01/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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