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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/05/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 747/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 747/2024
Oggi 20 maggio 2024 alle ore 9.57, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi: per la parte opponente, l'Avv. Alfonso Mainelli;
per la parte opposta l'Avv. Marco Calabrese;
CP_1 per la parte opposta l'Avv. Lucia Armanetti in sost. dell'Avv. CP_2
Cordisco; per la pratica forense, la dott.ssa Luigina Tasillo;
le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono oralmente.
Il Giudice preso atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/20214 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso Mainelli, giusta C.F._2 procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Bojano (CB),
Corso F. Amatuzio n. 122;
Opponenti contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. Marco Calabrese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bojano (CB), via Calderari n. 162;
Opposta
Nonchè contro
(C.F. ) e, per essa, quale mandataria,CP_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cordisco, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vasto
(CH), viale S. Pertini n. 15;
Opposta
Nonchè contro
Controparte_5
Opposta contumace pagina 2 di 7
Oggetto: giudizio di merito, opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto il merito dell'opposizione esecutiva di cui alla procedura esecutiva pendente innanzi all'intestato Tribunale iscritta al n. RGE 8/2017 sub. 3, chiedendo il primo la revoca del decreto di aggiudicazione, del decreto di trasferimento e del provvedimento di rilascio del 6.11.2023 e la seconda la revoca dell'aggiudicazione dei beni relativamente al diritto di usufrutto, del decreto di trasferimento relativamente al diritto d'uso e il provvedimento di rilascio del 6.11.2023 con riferimento alla propria posizione.
Ha premesso la parte opponente: di aver subito la procedura esecutiva immobiliare
RGE n. 8/2017, avente ad oggetto i beni immobili rispetto ai quali Parte_1 risulta proprietario e esecutata nella qualità di garante del primo, Parte_2 usufruttuaria;
di aver proposto opposizione avverso il decreto di aggiudicazione, il decreto di trasferimento e l'ordine di liberazione, la cui fase cautelare è stata definita con ordinanza del 20.3.2024, che ha rigettato l'istanza di sospensione.
A sostegno della domanda, ha dedotto: l'erroneità del provvedimento del GE;
la mancata stima specifica e la mancata indicazione del diritto di usufrutto nell'ordinanza di vendita e nei vari avvisi di vendita, la cui omissione avrebbe compromesso il diritto di difesa della stessa parte opponente;
il legittimo affidamento, in capo all'opponente per cui, proprio in mancanza Pt_2 dell'espressa menzione dell'usufrutto, detto diritto non sarebbe stato oggetto di espropriazione forzata;
l'inapplicabilità del termine di venti giorni ai fini della proposizione dell'opposizione, avendo questa ad oggetto l'accertamento della nullità insanabile che inficia gli atti impugnati, rilevabile anche ex officio dal Giudice;
l'estensione degli effetti della predetta nullità anche all'opponente Pt_1
Si è costituita la parte opposta chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e, comunque, il rigetto nel merito, posto che il bene immobile pignorato attiene al diritto di proprietà nella sua pagina 3 di 7 interezza, di tal che è stato correttamente stimato dall'esperto come proprietà piena;
ha altresì evidenziato la temerarietà della lite.
Si è costituita la parte opposta a mezzo della mandataria CP_2 [...]
(già , chiedendo il rigetto dell'opposizione, ed Controparte_4 CP_6 evidenziando: che gli opponenti hanno già introdotto altra opposizione esecutiva
(RGE n. 8/2017 sub. 2) del medesimo contenuto dell'opposizione in questione (sub.
3), conclusa con declaratoria di improcedibilità in ragione della mancata notifica del ricorso e successivo decreto alle altre parti;
che l'opponente ha dichiarato di Pt_2 essere venuta a conoscenza degli atti impugnati solo in data 9.11.2023; la tardività dell'opposizione; l'infondatezza della censura relativa all'omessa stima del diritto di usufrutto, essendo ricompresa nella stima della proprietà piena dell'immobile
(avendo pignorato tanto la nuda proprietà quanto il diritto di usufrutto); la temerarietà della lite.
La parte opposta , pur ritualmente convenuta in Controparte_5 giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza odierna è stata discussa oralmente, previo deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è inammissibile.
e hanno introdotto la fase di merito Parte_1 Parte_2 dell'opposizione esecutiva RGE n. 8/2017 sub. 3, la cui fase cautelare è stata definita con ordinanza del GE del 20.5.2024.
Le parti opponenti si dolgono dell'illegittimità degli atti della procedura esecutiva
(sub specie di aggiudicazione, decreto di trasferimento e ordine di liberazione) in quanto l'elaborato peritale non avrebbe condotto un'indagine specifica sul diritto di usufrutto e l'ordinanza di vendita non avrebbe fatto espressa menzione di detto diritto.
L'opposizione deve essere qualificata, allora, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., posto che gli opponenti non contestano il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, bensì si dolgono di vizi formali degli atti della procedura.
pagina 4 di 7 Ciò posto, come correttamente evidenziato anche dal GE, l'opposizione così qualificata si rivela tardiva, in quanto introdotta dopo lo scadere del termine perentorio di venti giorni previsto dalla legge a pena di decadenza.
Ed invero, per espresso riconoscimento ad opera degli opponenti, questi sarebbero venuti a conoscenza di aggiudicazione, decreto di trasferimento e ordine di liberazione, solo in data 9.11.2023; l'opposizione innanzi al GE è stata depositata in data 20.12.2023, di tal che si rivela, a tutta evidenza, in ammissibile in quanto tardiva.
Né potrebbe giungersi a risultato diverso sulla scorta delle seguenti ragioni:
- In primo luogo, è noto che le contestazioni all'elaborato peritale devono essere proposte con l'impugnazione dell'ordinanza di vendita che lo recepisce, essendo quest'ultima il primo provvedimento con il quale il GE fa propria la perizia dell'esperto stimatore e non essendo la perizia un atto esecutivo autonomamente impugnabile (cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale Arezzo 20.7.2023,
Tribunale Pescara 16.11.2021); l'ordinanza di vendita in atti è stata emessa nel lontano agosto 2018 e non risulta sia stata impugnata dagli odierni opponenti;
- In secondo luogo, anche a voler superare il precedente rilievo, e a ritenere che agli opponenti non sia stata notificata l'ordinanza di vendita né i successivi avvisi di vendita, l'opposizione si rivela comunque tardiva rispetto alla data di conoscenza indicata dagli attori medesimi (i quali nulla deducono in ordine alla notifica degli atti precedenti);
- Ed ancora, priva di pregio è l'argomentazione sostenuta dagli attori relativamente all'imprescrittibilità dell'azione di nullità e all'irrilevanza del termine di venti giorni previsto per le opposizioni esecutive, posto che il processo esecutivo è un processo formale articolato per fasi e il passaggio ad una fase successiva implica la preclusione dalla possibilità di impugnare e proporre opposizione avverso gli atti della fase precedente;
- Non da ultimo, si osserva che il giudizio di opposizione esecutiva si connota per la sua struttura bifasica (di cui la prima, a cognizione sommaria, innanzi al GE e la seconda, a cognizione piena, innanzi al Giudice istruttore), di tal che la tardiva introduzione della prima fase – e dunque, la relativa inammissibilità – si pagina 5 di 7 riverbera anche nella successiva fase di merito, ove lo stesso esame del merito non può che rimanere precluso.
Ed invero, “In proposito, il Collegio intende ribadire che - come già affermato da Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016 - "va escluso in radice che si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. del tutto svincolata dal termine perentorio che la disposizione prevede, e cioè senza termini".
Alla luce di questo fondamentale principio devono essere lette le decisioni che - in presenza di determinati difetti degli atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili - hanno ammesso la rilevabilità del vizio con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. anche dopo il decorso del termine decadenziale. Tali situazioni - di per sè considerate gravi ed eccezionali
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, si riferisce al difetto dello ius postulandi o della rappresentanza o della capacità di agire;
Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 21379 del 15/09/2017, Rv. 645708-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
10945 del 08/05/2018, Rv. 648540-01, riguardano la nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito;
Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, concerne l'ipotesi di giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento) - non implicano affatto la facoltà di esperire l'opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine prescritto, bensì la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di rilevare ex officio
(eventualmente su istanza ex art. 486 c.p.c.) un vizio determinante l'improseguibilità dell'esecuzione e quella, per la parte interessata, di impiegare il rimedio ex art. 617
c.p.c. per i successivi atti del processo esecutivo in cui il vizio insanabile si riproduca, ma pur sempre nel termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti o conosciuti e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi del processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv.
494405-01).” (Cass. 35878/2022).
L'opposizione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile perché tardiva.
Assorbita ogni altra questione.
Ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti per la condanna della parte opponente per lite temeraria, non essendo a tale scopo sufficiente la mera infondatezza della domanda, valorizzando altresì la circostanza per cui,
pagina 6 di 7 diversamente dalla fase cautelare, in cui gli opponenti hanno proposto una pluralità di opposizioni innanzi al GE, non risulta che abbiano introdotto una pluralità di giudizi di merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria, dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, dello scaglione indicato dal GE nella fase cautelare, avuto riguardo alla natura prettamente documentale della causa, con riduzione del 50% in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'opposizione inammissibile;
- Condanna la parte opponente, alla rifusione, in favore di ciascuna parte opposta costituita, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro
4.216,50, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Campobasso, il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 747/2024
Oggi 20 maggio 2024 alle ore 9.57, innanzi alla dott.ssa Claudia Carissimi, sono comparsi: per la parte opponente, l'Avv. Alfonso Mainelli;
per la parte opposta l'Avv. Marco Calabrese;
CP_1 per la parte opposta l'Avv. Lucia Armanetti in sost. dell'Avv. CP_2
Cordisco; per la pratica forense, la dott.ssa Luigina Tasillo;
le parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e discutono oralmente.
Il Giudice preso atto, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dà lettura della seguente sentenza.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, all'udienza del 20 maggio 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747/20214 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Alfonso Mainelli, giusta C.F._2 procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Bojano (CB),
Corso F. Amatuzio n. 122;
Opponenti contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._3 dall'Avv. Marco Calabrese, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Bojano (CB), via Calderari n. 162;
Opposta
Nonchè contro
(C.F. ) e, per essa, quale mandataria,CP_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Cordisco, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Vasto
(CH), viale S. Pertini n. 15;
Opposta
Nonchè contro
Controparte_5
Opposta contumace pagina 2 di 7
Oggetto: giudizio di merito, opposizione agli atti esecutivi
Conclusioni: le parti hanno concluso come da antescritto verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno introdotto il merito dell'opposizione esecutiva di cui alla procedura esecutiva pendente innanzi all'intestato Tribunale iscritta al n. RGE 8/2017 sub. 3, chiedendo il primo la revoca del decreto di aggiudicazione, del decreto di trasferimento e del provvedimento di rilascio del 6.11.2023 e la seconda la revoca dell'aggiudicazione dei beni relativamente al diritto di usufrutto, del decreto di trasferimento relativamente al diritto d'uso e il provvedimento di rilascio del 6.11.2023 con riferimento alla propria posizione.
Ha premesso la parte opponente: di aver subito la procedura esecutiva immobiliare
RGE n. 8/2017, avente ad oggetto i beni immobili rispetto ai quali Parte_1 risulta proprietario e esecutata nella qualità di garante del primo, Parte_2 usufruttuaria;
di aver proposto opposizione avverso il decreto di aggiudicazione, il decreto di trasferimento e l'ordine di liberazione, la cui fase cautelare è stata definita con ordinanza del 20.3.2024, che ha rigettato l'istanza di sospensione.
A sostegno della domanda, ha dedotto: l'erroneità del provvedimento del GE;
la mancata stima specifica e la mancata indicazione del diritto di usufrutto nell'ordinanza di vendita e nei vari avvisi di vendita, la cui omissione avrebbe compromesso il diritto di difesa della stessa parte opponente;
il legittimo affidamento, in capo all'opponente per cui, proprio in mancanza Pt_2 dell'espressa menzione dell'usufrutto, detto diritto non sarebbe stato oggetto di espropriazione forzata;
l'inapplicabilità del termine di venti giorni ai fini della proposizione dell'opposizione, avendo questa ad oggetto l'accertamento della nullità insanabile che inficia gli atti impugnati, rilevabile anche ex officio dal Giudice;
l'estensione degli effetti della predetta nullità anche all'opponente Pt_1
Si è costituita la parte opposta chiedendo la declaratoria di CP_1 inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e, comunque, il rigetto nel merito, posto che il bene immobile pignorato attiene al diritto di proprietà nella sua pagina 3 di 7 interezza, di tal che è stato correttamente stimato dall'esperto come proprietà piena;
ha altresì evidenziato la temerarietà della lite.
Si è costituita la parte opposta a mezzo della mandataria CP_2 [...]
(già , chiedendo il rigetto dell'opposizione, ed Controparte_4 CP_6 evidenziando: che gli opponenti hanno già introdotto altra opposizione esecutiva
(RGE n. 8/2017 sub. 2) del medesimo contenuto dell'opposizione in questione (sub.
3), conclusa con declaratoria di improcedibilità in ragione della mancata notifica del ricorso e successivo decreto alle altre parti;
che l'opponente ha dichiarato di Pt_2 essere venuta a conoscenza degli atti impugnati solo in data 9.11.2023; la tardività dell'opposizione; l'infondatezza della censura relativa all'omessa stima del diritto di usufrutto, essendo ricompresa nella stima della proprietà piena dell'immobile
(avendo pignorato tanto la nuda proprietà quanto il diritto di usufrutto); la temerarietà della lite.
La parte opposta , pur ritualmente convenuta in Controparte_5 giudizio, come da notifiche in atti, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza odierna è stata discussa oralmente, previo deposito degli scritti difensivi finali.
***
L'opposizione è inammissibile.
e hanno introdotto la fase di merito Parte_1 Parte_2 dell'opposizione esecutiva RGE n. 8/2017 sub. 3, la cui fase cautelare è stata definita con ordinanza del GE del 20.5.2024.
Le parti opponenti si dolgono dell'illegittimità degli atti della procedura esecutiva
(sub specie di aggiudicazione, decreto di trasferimento e ordine di liberazione) in quanto l'elaborato peritale non avrebbe condotto un'indagine specifica sul diritto di usufrutto e l'ordinanza di vendita non avrebbe fatto espressa menzione di detto diritto.
L'opposizione deve essere qualificata, allora, come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., posto che gli opponenti non contestano il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, bensì si dolgono di vizi formali degli atti della procedura.
pagina 4 di 7 Ciò posto, come correttamente evidenziato anche dal GE, l'opposizione così qualificata si rivela tardiva, in quanto introdotta dopo lo scadere del termine perentorio di venti giorni previsto dalla legge a pena di decadenza.
Ed invero, per espresso riconoscimento ad opera degli opponenti, questi sarebbero venuti a conoscenza di aggiudicazione, decreto di trasferimento e ordine di liberazione, solo in data 9.11.2023; l'opposizione innanzi al GE è stata depositata in data 20.12.2023, di tal che si rivela, a tutta evidenza, in ammissibile in quanto tardiva.
Né potrebbe giungersi a risultato diverso sulla scorta delle seguenti ragioni:
- In primo luogo, è noto che le contestazioni all'elaborato peritale devono essere proposte con l'impugnazione dell'ordinanza di vendita che lo recepisce, essendo quest'ultima il primo provvedimento con il quale il GE fa propria la perizia dell'esperto stimatore e non essendo la perizia un atto esecutivo autonomamente impugnabile (cfr., nella giurisprudenza di merito, Tribunale Arezzo 20.7.2023,
Tribunale Pescara 16.11.2021); l'ordinanza di vendita in atti è stata emessa nel lontano agosto 2018 e non risulta sia stata impugnata dagli odierni opponenti;
- In secondo luogo, anche a voler superare il precedente rilievo, e a ritenere che agli opponenti non sia stata notificata l'ordinanza di vendita né i successivi avvisi di vendita, l'opposizione si rivela comunque tardiva rispetto alla data di conoscenza indicata dagli attori medesimi (i quali nulla deducono in ordine alla notifica degli atti precedenti);
- Ed ancora, priva di pregio è l'argomentazione sostenuta dagli attori relativamente all'imprescrittibilità dell'azione di nullità e all'irrilevanza del termine di venti giorni previsto per le opposizioni esecutive, posto che il processo esecutivo è un processo formale articolato per fasi e il passaggio ad una fase successiva implica la preclusione dalla possibilità di impugnare e proporre opposizione avverso gli atti della fase precedente;
- Non da ultimo, si osserva che il giudizio di opposizione esecutiva si connota per la sua struttura bifasica (di cui la prima, a cognizione sommaria, innanzi al GE e la seconda, a cognizione piena, innanzi al Giudice istruttore), di tal che la tardiva introduzione della prima fase – e dunque, la relativa inammissibilità – si pagina 5 di 7 riverbera anche nella successiva fase di merito, ove lo stesso esame del merito non può che rimanere precluso.
Ed invero, “In proposito, il Collegio intende ribadire che - come già affermato da Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016 - "va escluso in radice che si possa ipotizzare una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. del tutto svincolata dal termine perentorio che la disposizione prevede, e cioè senza termini".
Alla luce di questo fondamentale principio devono essere lette le decisioni che - in presenza di determinati difetti degli atti del processo esecutivo o comunque di situazioni invalidanti che si risolvono in nullità non sanabili - hanno ammesso la rilevabilità del vizio con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. anche dopo il decorso del termine decadenziale. Tali situazioni - di per sè considerate gravi ed eccezionali
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, si riferisce al difetto dello ius postulandi o della rappresentanza o della capacità di agire;
Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 21379 del 15/09/2017, Rv. 645708-01, e Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
10945 del 08/05/2018, Rv. 648540-01, riguardano la nullità del pignoramento immobiliare per mancata o incompleta identificazione del bene staggito;
Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 2043 del 27/01/2017, concerne l'ipotesi di giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento) - non implicano affatto la facoltà di esperire l'opposizione agli atti esecutivi senza il rispetto del termine prescritto, bensì la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di rilevare ex officio
(eventualmente su istanza ex art. 486 c.p.c.) un vizio determinante l'improseguibilità dell'esecuzione e quella, per la parte interessata, di impiegare il rimedio ex art. 617
c.p.c. per i successivi atti del processo esecutivo in cui il vizio insanabile si riproduca, ma pur sempre nel termine perentorio decorrente dal giorno in cui essi siano compiuti o conosciuti e, comunque, entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi del processo (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11178 del 27/10/1995, Rv.
494405-01).” (Cass. 35878/2022).
L'opposizione deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile perché tardiva.
Assorbita ogni altra questione.
Ritiene il giudicante che non sussistano i presupposti per la condanna della parte opponente per lite temeraria, non essendo a tale scopo sufficiente la mera infondatezza della domanda, valorizzando altresì la circostanza per cui,
pagina 6 di 7 diversamente dalla fase cautelare, in cui gli opponenti hanno proposto una pluralità di opposizioni innanzi al GE, non risulta che abbiano introdotto una pluralità di giudizi di merito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/2022, in applicazione dei valori medi, riconoscendo le fasi studio, introduttiva e decisoria, dei giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, dello scaglione indicato dal GE nella fase cautelare, avuto riguardo alla natura prettamente documentale della causa, con riduzione del 50% in ragione della pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- Dichiara l'opposizione inammissibile;
- Condanna la parte opponente, alla rifusione, in favore di ciascuna parte opposta costituita, delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro
4.216,50, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Così deciso in Campobasso, il 20 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 7 di 7