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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/10/2025, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente della Corte delegato dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 846/2025 R.G. promossa da: Parte 1 n. a MODICA (RG) il 24/01/1976 il (C.F.: C.F. 1
), rappresentato/a e difeso da se stesso è elettivamente C.F. 2
[...]
Modica, Via Risorgimento n. 150 PEC: Email 1 domiciliato in
[...]
Email 3 it, che si difende da sé ex art 86 cpc Email 2
ricorrente nei confronti di
,in persona del ministro pro tempore Controparte 1
resistente contumace
Posta in decisione all'udienza 2/10/25sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
In fatto ed in diritto Parte 1Con ricorso depositato in data 3/06/2025, l'Avv. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso in data 3/04/2025 dalla Corte di Appello di Catania, Sezione Penale, con il quale gli veniva liquidato il compenso per l'attività difensiva svolta in favore di Persona 1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 1498/20 RG APP. Il compenso veniva quantificato in complessivi € 472,67, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione della fase introduttiva e della decisoria e l'entità della liquidazione della fase di studio. Nello specifico esponeva che il giudice della liquidazione avrebbe omesso di riconoscere il compenso per la fase decisoria e introduttiva nonostante l'attività effettivamente svolta dal difensore. ,pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio Il Controparte_1
e ne va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Risultano fondate le censure relative all'omesso riconoscimento della fase decisoria avendo il ricorrente documentato di aver svolto attività riconducibile alle detta fase, consistita nella partecipazione all'udienza conclusiva con il deposito di memorie cartolari. Tale attività, finalizzata a sostenere le argomentazioni difensive attraverso l'introduzione di nuovi elementi di valutazione, rientra a pieno titolo nella nozione di "decisoria" di cui all'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014. L'esclusione di tale fase si traduce in una mancata remunerazione di un'attività professionale effettivamente svolta e rilevante, e risulta pertanto illegittima.
Risulta infondato il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento della fase introduttiva non avendo il ricorrente dedotto né allegato quale attività difensiva riconducibile a tale fase egli ha in concreto svolto.
Viceversa, risulta inammissibile il motivo relativo all'entità della liquidazione nel minimo anziché in importi superiori, e ciò considerato che il Parte 1 si è limitato ad affermare che la Corte avrebbe ridotto grandemente la liquidazione rispetto alla richiesta, senza allegare perché tale riduzione sarebbe illegittima (né in dicare quale attività egli ha svolto per giustificare una diversa e maggiore liquidazione).
Accertata la fondatezza della prima doglianza, si deve procedere a una nuova liquidazione del compenso.
Si procede quindi a rideterminare come segue il compenso riconoscendo anche la fase introduttiva e decisionale, applicando i valori medi previsti dalla Tabella D.M. n. 147/2022 per i giudizi penali innanzi alla Corte d'appello:
Fase di studio: € 236,50
Fase decisionale: € 709,00
Compenso tabellare: € 945,50
Riduzione di 1/3 patrocinio a spese dello Stato (art. 106-bis D.P.R. 115/02):
€ 629,50. Compenso netto liquidabile: € 629,50.
A tale importo vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, l'IVA e la CPA come per legge.
Sulle spese del giudizio di opposizione.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste per metà a carico del Compensata la restante metà. Le stesse Controparte 1
si liquidano nel loro intero, in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato sulla differenza tra il richiesto, euro 2700,00, e il liquidato, rientrante nello scaglione fino a € 5.200,00) e dell'attività svolta, in complessivi € 1.417,50 per compensi (di cui € 405,00 per la fase di studio, € 270,00 per la fase introduttiva e € 742,50 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, in persona del Presidente/Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. Parte 1 così
provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione emesso in data 3/04/2025 Pt 2 in favore dell'Avv. Parte 1
[...] per l'attività professionale svolta nel procedimento penale n. 241/17
RGNR e 1498/2020 RGA, la somma di € 629,50 a titolo di compenso, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2. CONDANNA il Controparte_1 in persona del CP 2 al pagamento di ½ delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida nel loro intero (sul quale operare il dimezzamento) come in parte motiva. Compensa tra le parti la restante metà.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catania 18/10/2025
Il Presidente del Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente della Corte delegato dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 846/2025 R.G. promossa da: Parte 1 n. a MODICA (RG) il 24/01/1976 il (C.F.: C.F. 1
), rappresentato/a e difeso da se stesso è elettivamente C.F. 2
[...]
Modica, Via Risorgimento n. 150 PEC: Email 1 domiciliato in
[...]
Email 3 it, che si difende da sé ex art 86 cpc Email 2
ricorrente nei confronti di
,in persona del ministro pro tempore Controparte 1
resistente contumace
Posta in decisione all'udienza 2/10/25sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
In fatto ed in diritto Parte 1Con ricorso depositato in data 3/06/2025, l'Avv. ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione emesso in data 3/04/2025 dalla Corte di Appello di Catania, Sezione Penale, con il quale gli veniva liquidato il compenso per l'attività difensiva svolta in favore di Persona 1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale n. 1498/20 RG APP. Il compenso veniva quantificato in complessivi € 472,67, oltre accessori di legge.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha lamentato la mancata liquidazione della fase introduttiva e della decisoria e l'entità della liquidazione della fase di studio. Nello specifico esponeva che il giudice della liquidazione avrebbe omesso di riconoscere il compenso per la fase decisoria e introduttiva nonostante l'attività effettivamente svolta dal difensore. ,pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio Il Controparte_1
e ne va dichiarata la contumacia.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Risultano fondate le censure relative all'omesso riconoscimento della fase decisoria avendo il ricorrente documentato di aver svolto attività riconducibile alle detta fase, consistita nella partecipazione all'udienza conclusiva con il deposito di memorie cartolari. Tale attività, finalizzata a sostenere le argomentazioni difensive attraverso l'introduzione di nuovi elementi di valutazione, rientra a pieno titolo nella nozione di "decisoria" di cui all'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014. L'esclusione di tale fase si traduce in una mancata remunerazione di un'attività professionale effettivamente svolta e rilevante, e risulta pertanto illegittima.
Risulta infondato il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento della fase introduttiva non avendo il ricorrente dedotto né allegato quale attività difensiva riconducibile a tale fase egli ha in concreto svolto.
Viceversa, risulta inammissibile il motivo relativo all'entità della liquidazione nel minimo anziché in importi superiori, e ciò considerato che il Parte 1 si è limitato ad affermare che la Corte avrebbe ridotto grandemente la liquidazione rispetto alla richiesta, senza allegare perché tale riduzione sarebbe illegittima (né in dicare quale attività egli ha svolto per giustificare una diversa e maggiore liquidazione).
Accertata la fondatezza della prima doglianza, si deve procedere a una nuova liquidazione del compenso.
Si procede quindi a rideterminare come segue il compenso riconoscendo anche la fase introduttiva e decisionale, applicando i valori medi previsti dalla Tabella D.M. n. 147/2022 per i giudizi penali innanzi alla Corte d'appello:
Fase di studio: € 236,50
Fase decisionale: € 709,00
Compenso tabellare: € 945,50
Riduzione di 1/3 patrocinio a spese dello Stato (art. 106-bis D.P.R. 115/02):
€ 629,50. Compenso netto liquidabile: € 629,50.
A tale importo vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, l'IVA e la CPA come per legge.
Sulle spese del giudizio di opposizione.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste per metà a carico del Compensata la restante metà. Le stesse Controparte 1
si liquidano nel loro intero, in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (determinato sulla differenza tra il richiesto, euro 2700,00, e il liquidato, rientrante nello scaglione fino a € 5.200,00) e dell'attività svolta, in complessivi € 1.417,50 per compensi (di cui € 405,00 per la fase di studio, € 270,00 per la fase introduttiva e € 742,50 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, in persona del Presidente/Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. Parte 1 così
provvede:
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato decreto di liquidazione emesso in data 3/04/2025 Pt 2 in favore dell'Avv. Parte 1
[...] per l'attività professionale svolta nel procedimento penale n. 241/17
RGNR e 1498/2020 RGA, la somma di € 629,50 a titolo di compenso, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
2. CONDANNA il Controparte_1 in persona del CP 2 al pagamento di ½ delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida nel loro intero (sul quale operare il dimezzamento) come in parte motiva. Compensa tra le parti la restante metà.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catania 18/10/2025
Il Presidente del Massimo Escher