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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/08/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. n. 2178/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo Presidente
Benedetta Pontara Giudice relatore
Ivan Rauzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
CP_1
e
Parte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEL MIRA CARLITA, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano pagina 1 di 3 rilevato
che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale);
che nella presente sentenza viene, quindi, decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che le parti sono prive di prole;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis.51. c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nato a [...] il [...]; CP_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso depositato telematicamente in data 27/05/2025 e confermate con note scritte depositate pagina 2 di 3 telematicamente in data 13.07.2025 - da intendersi parte integrante della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 21/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Benedetta Pontara Andrea Pappalardo pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
R.G. n. 2178/2025 V.G.
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di consiglio in persona dei magistrati:
Andrea Pappalardo Presidente
Benedetta Pontara Giudice relatore
Ivan Rauzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione personale dei coniugi introdotto su domanda congiunta
(cumulativamente a successiva domanda di divorzio congiunto) da
CP_1
e
Parte_1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DEL MIRA CARLITA, giusta delega in atti
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano pagina 1 di 3 rilevato
che le parti hanno congiuntamente introdotto il presente procedimento nel quale hanno chiesto pronunciarsi la separazione consensuale a condizioni condivise (domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis.49. cpc cumulativamente a successiva domanda di divorzio consensuale);
che nella presente sentenza viene, quindi, decisa la domanda di separazione consensuale e rispettive condizioni di separazione;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che è emersa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che è stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che le parti sono prive di prole;
che alle condizioni di separazione proposte non osta alcuna norma cogente;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
visto l'art. 473 bis.51. c.p.c.
P.Q.M.
pronuncia la separazione personale dei coniugi:
, nato a [...] il [...]; CP_1
e
, nata a [...] il [...]; Parte_1 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dispone che la separazione sia regolata secondo le condizioni di separazione formulate dalle parti nel ricorso depositato telematicamente in data 27/05/2025 e confermate con note scritte depositate pagina 2 di 3 telematicamente in data 13.07.2025 - da intendersi parte integrante della presente sentenza - che vengono pertanto omologate.
Così deciso in Bolzano, il giorno 21/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Benedetta Pontara Andrea Pappalardo pagina 3 di 3