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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 12 febbraio 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 30256 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Fulcieri Paulucci de' Parte_1
Calboli, n. 1, presso lo studio dell'avv. Tommaso Marvasi che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Corrado Cicioni, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
OPPONENTE
E
Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
E
e per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3
in persona del procuratore speciale, dott.
[...] Controparte_4
elettivamente domiciliata in Roma, al Largo di Torre Argentina n. 11, presso lo studio dell'avv. Dario Martella che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
INTERVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
1 Per l'opponente: “… Preliminarmente al merito si fa istanza affinché l'Ill.mo
Giudice Voglia, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo opposto in quanto il procedimento di esecuzione pendente presso il Tribunale di Teramo (RGNE 1/2024) produrrebbe un grave e irreparabile danno nei confronti dell'odierno istante. Nel Merito Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n.
5006/2016 (R.G. 11108/2016) emesso dal Tribunale Civile di Roma, per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Per l'intervenuta: “… in via preliminare, rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge, e perché infondata nel merito;
in via principale nel merito, rigettare tutte le domande formulate dall'opponente, poiché infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
e, per l'effetto, confermare il D.I. opposto. Con vittoria di spese ex D.M. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 2 luglio 2024, Parte_1
ha proposto opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 5006/2016, emesso da questo Tribunale il 3 marzo 2016 su istanza della soc. con il quale gli era stato Controparte_1
ingiunto, quale fideiussore della soc. il pagamento della Parte_2
somma di €145.926,29#, oltre interessi moratori convenzionali e spese della procedura monitoria, a titolo di saldo passivo di un rapporto di conto corrente assistito da linea di credito;
• che a sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto che: a) il contratto di fideiussione fatto valere in giudizio dall'ingiungente conteneva una serie di clausole abusive che dovevano considerarsi nulle, con conseguente estensione della nullità all'intero contratto;
b) i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza 6.4.2023, n. 9479, quale seguito alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea
2 in cause riunite C-693/19 e C-831/19, legittimavano esso opponente, che aveva concluso il contratto di mutuo quale consumatore, a fare ricorso al rimedio dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
• che la sebbene ritualmente citata, è rimasta Controparte_1
contumace;
• che in corso di causa è intervenuta la subentrata nel Controparte_2
credito della banca ingiungente in forza di cessione del 20 aprile 2018, la quale ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto di conseguenza il rigetto;
• considerato che, come è pacifico tra le parti, l'opposizione è stata proposta oltre il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto, quale prescritto dall'art. 641 c.p.c., e non è giustificata da nessuna delle ragioni indicate dall'art. 650 c.p.c.;
• che per sostenere l'ammissibilità dell'opposizione non possono fondatamente invocarsi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza 6.4.2023, n. 9479 giacché è pacificamente socio Parte_1
della debitrice principale (in una misura ridotta ma non del tutto irrilevante se si considera anche la ristrettissima compagine sociale della costituita da due sole persone) ed è inoltre direttore Parte_2
tecnico della stessa, sicché non gli si può certo riconoscere la qualifica di consumatore rispetto al contratto di fideiussione per cui è causa, la cui stipulazione è stata evidentemente funzionale alla tutela degli interessi economici legati alla suddetta posizione da lui rivestita nella struttura della società;
• considerato peraltro che, anche volendo obliterare quanto appena esposto, l'opposizione non potrebbe comunque essere accolta giacché: i) la clausola di deroga della competenza di cui all'art. 16 delle condizioni contrattuali non è abusiva/vessatoria poiché fa espressamente salvo il foro del consumatore laddove il fideiussore rivesta tale qualità; ii) le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza, di pagamento a semplice richiesta scritta, di dispensa della banca dall'onere di agire entro i termini
3 di cui all'art. 1957, anche a volerle considerare abusive, non incidono in alcun modo sull'an o sul quantum del credito vantato dall'ingiungente nei confronti dello (al riguardo deve sottolinearsi che l'opposizione Pt_1
tardiva che la Suprema Corte ha ritenuto di legittimare con la sentenza
6.4.2023, n. 9479 può investire il giudice dell'opposizione soltanto sul profilo dell'abusività di singole clausole contrattuali “che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”);
iii) le altre clausole ritenute dall'opponente abusive e da lui indicate alla pag. 3 dell'atto di citazione (clausola relativa ad interessi di mora ad un tasso eccessivo, clausola penale, clausola di decadenza dal beneficio del termine, clausola di pagamento a tariffa oraria, clausola sulla compensazione etc.) neppure figurano tra le clausole contenute nel contratto di fideiussione (v. doc. 3 fascicolo attoreo);
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere respinta;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza con riguardo al rapporto processuale tra le parti costituite;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 5006/2016, così provvede: Parte_1
1. - rigetta l'opposizione;
2. - condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_3
quale procuratrice della delle spese del giudizio che Controparte_2 liquida in complessivi €6.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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