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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice est. rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4458 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. LIPANI Parte_1
GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore; Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso diniego rilascio permesso di soggiorno per cure mediche. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 21.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 14.03.2023,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del Pt_1
23.01.2023, notificato all'interessato in data 13.02.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis) D.lgs 286/98, presentata il 15.09.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro, di versare in condizioni di salute di CP_1 eccezionale gravità, in quanto soffre di patologie cardiache, essendo in particolare affetto da “cardiopatia ischemica”, per cui ha subito un intervento di baypass cardiaco ed è in “follow up”, nonché sottoposto terapia farmacologica di cui non potrebbe usufruire nel proprio paese.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis) D.lgs 286/98, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto
3. Scaduto il termine del 24.02.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Si rileva, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs.
286/98 – nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza cui si riferisce il diniego impugnato - è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche in favore degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate.
Nel caso di specie, dalla documentazione medica allegata al ricorso introduttivo (cfr. all. n. 2), emerge che il ricorrente dal 15.09.2021 al 27.09.2021 è stato ricoverato presso il Policlinico Paolo Giaccone di , dove è stato “…sottoposto in data 03/09/2021 a CP_1 coronarografia con riscontro di stenosi del 90% al tratto prossimale di coronaria destra…”, quindi, è stato “...sottoposto in data 22/09/2021 ad intervento di BAC x 3:LIMA-IVA, VGS-
IVP, VGS-MO...”.
Dalla documentazione medica di cui sopra e da quella successivamente prodotta nel corso del giudizio, si evince che il ricorrente – per cui è stata effettuata la seguente anamnesi: “paziente affetto da BPCO, cardiopatia ischemica: Pregresso I.M. STEMI di epoca non precisata, già sottoposto a triplice B.A.C. (come da ricetta del medico curante)” (cfr. sul punto referto del 22.05.2023 dell'Ambulatorio di Cardiologia - ASP di Palermo –
Distretto n° 42, depositato in atti il 02.10.2023) - soffre di patologie cardiache, per cui ha subito un intervento di bypass coronarico, si è sottoposto a controlli ambulatoriali periodici e ad altrettanti accertamenti diagnostici (cfr. referti depositati il 02.10.2023 e il 21.02.2025), nonché segue una terapia farmacologica per la somministrazione della quale, da ultimo, precisamente in data 07.02.2025, è stato preso in carico dal Distretto
Casa del Sole (cfr. allegato depositato in data 21.02.2025). CP_3
Alla luce di quanto documentato da parte ricorrente, da cui emerge che il ricorrente è in cura in Italia presso il Servizio Sanitario Nazionale dal 2021 - il che consente di effettuare una valutazione oggettiva e riferita alla concreta condizione del paziente, tenuto conto delle sue esigenze terapeutiche e della situazione sanitaria del Paese di origine - vanno, quindi, ritenuti sussistenti i requisiti di cui al citato art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/98.
Ciò che rileva, invero, è il fatto che, tornato nel Paese di origine, lo stesso non avrebbe la possibilità di ricevere cure adeguate alla propria condizione, come attestato, tra l'altro, dalla predetta azienda ospedaliera.
Ne deriva, alla luce delle considerazioni esposte, che va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/98., sussistendone i relativi presupposti.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “cure mediche” ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs 286/98, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 21/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente
dr. Michele Guarnotta Giudice est. rel.
dr.ssa Flavia Coppola Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 4458 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. LIPANI Parte_1
GABRIELE);
– ricorrente –
CONTRO
, in persona del Questore pro tempore; Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso diniego rilascio permesso di soggiorno per cure mediche. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 21.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 24.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 14.03.2023,
[...]
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo del Pt_1
23.01.2023, notificato all'interessato in data 13.02.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche ex art. 19, comma 2, lett. d-bis) D.lgs 286/98, presentata il 15.09.2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro, di versare in condizioni di salute di CP_1 eccezionale gravità, in quanto soffre di patologie cardiache, essendo in particolare affetto da “cardiopatia ischemica”, per cui ha subito un intervento di baypass cardiaco ed è in “follow up”, nonché sottoposto terapia farmacologica di cui non potrebbe usufruire nel proprio paese.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 2, lett. d-bis) D.lgs 286/98, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.
2. Parte resistente si è costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto
3. Scaduto il termine del 24.02.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.
Si rileva, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs.
286/98 – nel testo ratione temporis applicabile al caso in esame in considerazione della data di presentazione dell'istanza cui si riferisce il diniego impugnato - è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche in favore degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate.
Nel caso di specie, dalla documentazione medica allegata al ricorso introduttivo (cfr. all. n. 2), emerge che il ricorrente dal 15.09.2021 al 27.09.2021 è stato ricoverato presso il Policlinico Paolo Giaccone di , dove è stato “…sottoposto in data 03/09/2021 a CP_1 coronarografia con riscontro di stenosi del 90% al tratto prossimale di coronaria destra…”, quindi, è stato “...sottoposto in data 22/09/2021 ad intervento di BAC x 3:LIMA-IVA, VGS-
IVP, VGS-MO...”.
Dalla documentazione medica di cui sopra e da quella successivamente prodotta nel corso del giudizio, si evince che il ricorrente – per cui è stata effettuata la seguente anamnesi: “paziente affetto da BPCO, cardiopatia ischemica: Pregresso I.M. STEMI di epoca non precisata, già sottoposto a triplice B.A.C. (come da ricetta del medico curante)” (cfr. sul punto referto del 22.05.2023 dell'Ambulatorio di Cardiologia - ASP di Palermo –
Distretto n° 42, depositato in atti il 02.10.2023) - soffre di patologie cardiache, per cui ha subito un intervento di bypass coronarico, si è sottoposto a controlli ambulatoriali periodici e ad altrettanti accertamenti diagnostici (cfr. referti depositati il 02.10.2023 e il 21.02.2025), nonché segue una terapia farmacologica per la somministrazione della quale, da ultimo, precisamente in data 07.02.2025, è stato preso in carico dal Distretto
Casa del Sole (cfr. allegato depositato in data 21.02.2025). CP_3
Alla luce di quanto documentato da parte ricorrente, da cui emerge che il ricorrente è in cura in Italia presso il Servizio Sanitario Nazionale dal 2021 - il che consente di effettuare una valutazione oggettiva e riferita alla concreta condizione del paziente, tenuto conto delle sue esigenze terapeutiche e della situazione sanitaria del Paese di origine - vanno, quindi, ritenuti sussistenti i requisiti di cui al citato art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/98.
Ciò che rileva, invero, è il fatto che, tornato nel Paese di origine, lo stesso non avrebbe la possibilità di ricevere cure adeguate alla propria condizione, come attestato, tra l'altro, dalla predetta azienda ospedaliera.
Ne deriva, alla luce delle considerazioni esposte, che va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. 286/98., sussistendone i relativi presupposti.
5. Avuto riguardo alla particolarità dell'oggetto del giudizio ed alla complessa evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale – anche sovranazionale - di riferimento in materia, si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per “cure mediche” ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs 286/98, disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 21/03/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela