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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2084 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018
e promossa
DA
, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale Parte_1 [...]
, e rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla costituzione Parte_1 Parte_2 di nuovo difensore del 29.11.2022, dall'Avv. Renato Di Febo, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pescara, Lungomare Giovanni Paolo XXIII, n. 22
Attori
CONTRO
[...]
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gaetano Biocca, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Teramo, Via Stazio n. 22
Convenuta
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e Parte_1 Parte_2
“Con esplicito riferimento ai rapporti bancari di cui al presente atto che, per comodità, di eguito vengono nuovamente indicati:
1) Contratto di apertura del rapporto di conto corrente n. 020/124172, datato 02/01/2014, con relative condizioni economiche generali;
2) Contratto di mutuo chirografario n. 020/120155/69 intestato alla ditta individuale “
[...]
” di originari € 75.000,00, sottoscritto in data 12/02/2014; Parte_1
3) Contratto di mutuo chirografario “Fondo di Garanzia” MCC n. 020/1238856/84 intestato alla ditta individuale “ ” di originari € 38.000,00, sottoscritto in data 07/06/2016, Parte_1
Voglia l'On. TRIBUNALE adito, contrariis rejectis
1- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi pagina 1 di 18 usurari applicati in ciascun singolo contratto di cui in premessa;
2- accertare se la ha Controparte_2 applicato in danno degli attori interessi usurari e, in tal caso, dichiarare non dovuto all'istituto convenuto alcun interesse, con decorrenza dalla data che risulterà di giustizia;
3- accertare l'entità e l'ammontare complessivo degli interessi effettivamente percepiti dal- la
in conformità con quanto Controparte_2 disposto dalla L.n.108/96;
4- dichiarare, pertanto, come dovuti i soli interessi legali, ovvero i diversi tassi che risulteranno di
Giustizia;
5- accertare e dichiarare che null'altro è dovuto dagli odierni attori alla BA a titolo di interessi in base all'applicazione dell'art. 1815 cod. civ.;
6- accertare e dichiarare la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi ultralegali indicati nei singoli contratto di cui in premessa, con espresso riferimento all'intero rapporto contrattuale, atteso che sono stati di fatto applicati dalla tassi di interesse effettivi CP_2 diversi e peggiorativi, per l'utilizzatore, rispetto a quelli contrattualmente convenuti;
7- accertare e dichiarare che la Controparte_2
ha applicato in danno degli attori, e per essi del sig. , interessi
[...] Parte_1 ultralegali non pattuiti ovvero non corrispondenti alla misura pattuita e quindi non dovuti;
in tal caso, dichiarare come non dovuto all'istituto convenuto alcun interesse, ovvero procedere all'applicazione del sistema correttivo espressamente previsto dall'art. 117 TUB, comma 7, il quale stabilisce che in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applica il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali — (in alternativa di altri titoli similari Pt_3 eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze), emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ovvero, se più favorevoli per il resistente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione;
8- per l'effetto di quanto sopra, condannare la Controparte_2
, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, a pagare
[...] agli attori e per essi al sig. , la somma prudenzialmente quantificata in €uro Parte_1
25.000,00 (venticinquemila/00), ovvero tutte le somme maggiori o minori di cui gli stessi attori risulteranno creditori all'esito degli accertamenti di cui sopra e/o dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e svalutazione monetaria;
9- in subordine, operata la compensazione tra il credito vantato dagli attori e per essi dal sig.
[...]
(salvo ulteriori somme da verificarsi in corso di causa) e quanto ad oggi ancora Parte_1 dovuto alla rideterminare l'importo ancora dovuto fino all'estinzione dei rapporti ad oggi CP_2 in corso e, per l'effetto, rideterminare l'importo della rata mensile (per il numero di mensili ancora dovute), salvo ulteriori verifiche e ricalcoli aggiornati, fino all'estinzione del mutuo chirografario in corso.
pagina 2 di 18 Con vittoria di spese e competenze di avvocato, oltre accessori di legge”
Per parte convenuta
[...]
Controparte_1
:
[...]
“Conclude affinché l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia:
A) rigettare le domande tutte avanzate dagli attori, in quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in fatto e in diritto e non provate;
B) rigettare, sempre ed in ogni caso, ogni domanda e/o eccezione spiegata da parte attrice anche in via riconvenzionale, e tutte le ulteriori domande e/o eccezioni che dovessero essere formulate e/o precisate in sede di memorie ex art.183, comma 6, c.p.c.;
C) in via riconvenzionale condannare, in solido, il sig. (cod. fisc. Parte_1
), in qualità di debitore principale, e la sig.ra (cod. fisc. C.F._1 Parte_2
), in qualità di fideiussore fino a concorrenza di quanto garantito, al C.F._2 pagamento della somma complessiva di Euro 54.321,35, oltre interessi come infra specificati, di cui:
- Euro 13.495,02 oltre interessi maturati non ancora contabilizzati ed interessi maturandi dall'01/01/2018 al tasso convenzionale, ordinario, su base annua, sulla sola sorte capitale e senza capitalizzazione, con espressa rinuncia all'applicazione della misura pattuita per gli interessi di mora, quale saldo debitore residuo, all'esito dell'escussione MCC, della posizione di sofferenza n.
9060/990/81772 derivante da mutuo chirografario nr. 09/20/120155 del 05/02/2014 di originari euro 75.000,000;
- Euro 40.826,33, di cui Euro 300,90 per interessi maturati dal 16/11/2017 al 31/12/2017, oltre interessi maturati non ancora contabilizzati ed interessi maturandi dall'01/01/2018 al tasso convenzionale, ordinario, su base annua, sulla sola sorte capitale e senza capitalizzazione, con espressa rinuncia all'applicazione della misura pattuita per gli interessi di mora, quale saldo debitore residuo della posizione di sofferenza n. 9060/990/81773 derivante da mutuo chirografario nr. 09/20/123856 del 07/06/2016 di originari euro 38.000,000;
D) condannare, in ogni caso, il sig. e la sig.ra al pagamento, Parte_1 Parte_2 in solido, delle spese e competenze professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del
15%, IVA e CPA.
E) condannare, altresì, il sig. e la sig.ra al pagamento, in Parte_1 Parte_2 solido, della somma che sarà accertata come dovuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura indicata in narrativa o in quella che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in qualità di debitore Parte_1 principale, e in qualità di fideiussore, hanno convenuto in giudizio la Parte_2 CP_2
pagina 3 di 18 affinché l'intestato Tribunale accertasse Controparte_2 la nullità delle clausole contenute nel contratto di conto corrente n. 020/124172 del 2.01.2014, nel contratto di mutuo chirografario n. 020/120155/69 del 5.02.2014 e del contratto di mutuo chirografario n. 020/1238856/84 del 7.06.2016 relative all'illegittima applicazione di interessi ultralegali, di interessi usurari, di interessi anatocistici nonché l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di spese non pattuite e delle valute fittizie.
Hanno, altresì, domandato, con riferimento ai contratti di mutuo indicati, l'accertamento della loro nullità in quanto stipulati al solo fine di estinguere le pregresse passività esistenti con la controparte,
l'applicazione di un TAEG diverso da quello pubblicizzato, con conseguente richiesta di condanna della banca convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito.
2. Si è costituita in giudizio la
[...]
la quale ha chiesto il rigetto delle Controparte_1 domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna, in via solidale, di e Parte_1 Parte_2 al pagamento di € 54.321,35 quale saldo derivante dai contratti di mutuo chirografari n.
[...]
09/20/120155 del 5.02.2014 e n. 09/20/123856 del 17.06.2016.
3. Con ordinanza del 7.12.2018 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha rigettato la richiesta di emissione dell'ordinanza ex art. 186ter c.p.c. formulata da parte convenuta.
4. Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. gli attori hanno, altresì, chiesto che l'intestato
Tribunale accertasse la nullità della fideiussione rilasciata da in quanto in contrasto Parte_2 con la normativa antitrust di cui alla l. n. 287/1990 nonché la liberazione del fideiussore ex art. 1956
c.c.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU contabile, è pervenuta allo scrivente
Magistrato in data 23.11.2020 ed è stata presa in decisione all'udienza del 19.02.2025 con concessione alle parti del termine di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
Le contestazioni relative al contratto di conto corrente n. 020/124172
6. Con riferimento alle contestazioni sollevate dagli attori in relazione al contratto di conto corrente n. 020/124172 aperto in data 2.01.2014 e chiuso in data 30.11.2017 parte convenuta ne ha eccepito l'intervenuta decadenza in conseguenza della tacita approvazione degli estratti conto ex art. 1832 c.c.
L'art. art. 1832 c.c. prevede che «l'estratto conto trasmesso da un correntista all'altro s'intende approvato se non è contestato nel termine pattuito o in quello usuale o altrimenti nel termine che può ritenersi congruo secondo le circostanze» e, analogamente, l'art. 119 co. 3 Tub prevede che «in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento».
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale -
l'approvazione prevista dall'art. 1832 c.c. (applicabile ai contratti di conto corrente in virtù del pagina 4 di 18 richiamo ex art. 1857 c.c.) nonché dall'art. 119 Tub attiene al solo profilo contabile e non riguarda la validità o l'efficacia del rapporto sottostante alle rimesse, la quale, quindi, può essere contestata negli ordinari termini di prescrizione. In altri termini, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti in relazione ai rapporti obbligatori dai quali essi scaturiscono ma non preclude la contestazione della validità o dell'efficacia di tali rapporti, di guisa che le eccezioni sollevate dall'odierno opponente
(ammissibili in quanto il fideiussore può sollevare tutte le eccezioni che spetterebbero al debitore principale) non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione sollevata dalla banca convenuta.
7. Ciò posto, gli attori hanno, in primo luogo, eccepito l'illegittima applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale, con conseguente nullità della relativa clausola.
Tale contestazione non merita condivisione, risultando nel contratto validamente pattuito, in forma scritta, il tasso di interesse debitore (vd. doc. 2 allegato all'atto di citazione). Inoltre il CTU, nonostante la valida pattuizione, ha condivisibilmente mantenuto nel ricalcolo effettuato i tassi applicati in concreto dalla banca in quanto più favorevoli per il correntista (vd. pag. 7 della CTU).
8. In secondo luogo gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi anatocistici.
Come noto, gli interessi anatocistici identificano il fenomeno giuridico-contabile della produzione di interessi su interessi già scaduti per effetto del quale gli interessi maturati vengono automaticamente imputati a capitale, con l'ulteriore conseguenza che nel successivo periodo gli interessi si computano su un importo capitale maggiore (cd. capitalizzazione).
L'art. 1283 c.c. prevede che «in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», dove gli usi cui si riferisce tale norma sono gli usi normativi di cui agli artt. 1,4,8 disp. prel. c.c. i quali, secondo consolidata nozione, consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (cd. usus) accompagnato dalla convinzione che si tratti di un comportamento giuridicamente obbligato e, cioè, conforme ad una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (cd. opinio juris ac necessitatis).
Mentre in un primo momento la giurisprudenza qualificava l'uso bancario come un uso normativo,
a partire dal 1999 la giurisprudenza ha più volte affermato che gli usi bancari sull'anatocismo, in quanto aventi esclusivo carattere negoziale, non costituiscono usi idonei a derogare all'art. 1283 c.c.
(cfr. Cass. Civ., sez. 3, 30 marzo 1999, n. 3096; Cass. Civ., sez. 1, 11 novembre 1999, n. 12507;
Cass. Civ., sez. 1, 4 maggio 2001, n. 6263; Cass. Civ., sez. U., 4 novembre 2004, n. 21095; Cass.
Civ., sez. 1, 19 maggio 2005, n. 10599) con conseguente nullità dei contratti che prevedono interessi anatocistici in deroga all'art. 1283 c.c. Detto mutamento giurisprudenziale non può, tuttavia, consentire alla banca di invocare l'istituto dell'overruling – e, dunque, di salvare i suddetti contratti in quanto stipulati in un momento in cui l'anatocismo era, come visto, riconosciuto come legittimo dalla giurisprudenza – trattandosi di un pagina 5 di 18 mutamento giurisprudenziale riguardante la materia sostanziale e non processuale (cfr. Cass. Civ., sez. 6, 3 settembre 2013, n. 20172)
Sul punto è intervenuto il legislatore che con il d.lgs. n. 342/1999, modificando l'art. 120 d.lgs. n.
385/1993, ha demandato al CICR di stabilire «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”, fermo restando che in ogni caso nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori» (art. 25 co. 2).
Con delibera CICR 9.02.2000, entrata in vigore il 22.04.2000, il CICR ha riconosciuto di fatto agli istituti bancari la possibilità di capitalizzare gli interessi con cadenza anche infrannuale nell'ambito dei rapporti di conto corrente, a condizione che venisse stabilita una pari periodicità per gli interessi a debito e a credito. L'art. 2 co. 1 prevede infatti che «nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti, il salvo periodico produce interessi secondo le medesime modalità» e il co. 2 prevede che «nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori ».
L' art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 (cd. Legge di stabilità 2014) modificato l' art. 120 co. 2
T.U.B. demandando al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso che: i) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori (la pari periodicità viene, quindi, riferita non più alla capitalizzazione, ma alla liquidazione degli interessi); ii) «gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
Nonostante la mancata adozione di alcuna delibera da parte del CICR, ritiene il Tribunale che detta disposizione ha immediata efficacia precettiva, di guisa che non occorre attendere alcun intervento di adeguamento da parte del CICR, il quale, se intervenisse, non farebbe altro che recepire il divieto già espresso chiaramente dalla norma (diversamente opinando, infatti, si consentirebbe ad una norma secondaria di derogare una norma primaria). Inoltre una norma regolamentare – quale è la delibera del CICR – non può procrastinare l'entrata in vigore di una simile disposizione di legge, la quale è, pertanto, destinata ad eliminare l'anatocismo nelle operazioni bancarie in corso e, quindi, a vantaggio del correntista (cfr. Tribunale Milano, ord. 23 marzo 2015, Tribunale Milano, ord. 3 aprile 2015).
Ne deriva che essendo l'art. 1 co. 69 l. delega n. 147/2013 di immediata applicazione, gli interessi anatocistici vanno espunti anche nel periodo successivo al 1.01.2014, verificandosi una sorta di invalidità successiva secondo cui il contratto deve sottostare alle sopravvenute regole normative
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 13 giugno 2002, n. 8442).
L' art. 17 bis l. n. 49/2016 ha nuovamente modificato l'art. 120 co. 2 Tub – con norma entrata in pagina 6 di 18 vigore il 15.04.2016 – il quale demanda al CICR di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a- con riferimento ai soli rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, sia assicurata, nei confronti della clientela: i) la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;
ii) tale periodicità non deve essere inferiore ad 1 anno;
iii) gli interessi devono essere conteggiati il 31.12 di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b- con riferimento a tutti i rapporti bancari in genere gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorta capitale;
c- per le aperture di credito regolate in c/c e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, gli interessi debitori sono conteggiati al 31.12
e divengono esigibili il 1.03 dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (nel caso di chiusura definitiva del rapporto sono immediatamente esigibili). Resta fermo che «il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».
Il CICR è intervenuto con delibera CICR 3 agosto 2016 prevedendo che tale adeguamento deve avvenire entro il 1.10.2016 (art. 5 co. 1) e che per i contratti in corso l'adeguamento può avvenire ex artt. 118 e 126 sexies T.U.B. fermo restando che l'autorizzazione del cliente deve avvenire in forma espressa (art. 5 co. 2).
8.1. In applicazione di tali principi il CTU ha eliminato la capitalizzazione nel periodo compreso tra il 1.01.2014 e la data in vigore della delibera del CICR del 3.08.2016, risultando – per il periodo successivo – una valida pattuizione in conformità al disposto normativo (vd. pag. 5 della CTU).
9. In terzo luogo gli attori hanno eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari in violazione della l. n. 108/1996.
Sul punto la verifica in ordine al superamento del tasso soglia usurario deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- occorre prendere come riferimento il t.e.g., ossia il tasso che indica il costo complessivo dell'operazione (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 6, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39898);
- non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori trattandosi di tassi alternativi tra loro (se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, mentre quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori), i quali attengono a basi di calcolo diverse, in quanto il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo mentre il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta, anche se è stato predisposto un piano di ammortamento (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 28 giugno
2019, n. 17447);
- irrilevante è l'eventuale superamento del tasso soglia nel corso del rapporto, ossia la cd. usura pagina 7 di 18 sopravvenuta (cfr. Cass. Civ., sez. U., 19 ottobre 2017, n. 24675 secondo cui in caso di superamento, nel corso del rapporto, della soglia usuraria come determinata in base alle disposizioni di cui alla l. n. 108/1996, non si ha nullità della clausola di determinazione del tasso di interessi per un tasso non eccedente a tale soglia quale risultante al momento della stipulazione del contratto);
- anche gli interessi moratori rientrano nella disciplina antiusura e in caso di superamento del tasso soglia usuario – da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite del 2020 – sono dovuti nella stessa misura degli interessi corrispettivi, purché questi non siano usurari (cfr. Cass. civ., sez.
U., 18 settembre 2020, n. 19597);
- anche la commissione di massimo scoperto deve essere considerata nella verifica del superamento del tasso soglia usurario dovendo, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185/2008, effettuare la separata comparazione del tasso effettivo globale di interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2 co. 1 della l. n. 108/1996, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ., sez. U., 20 giugno 2018, n. 16303).
9.1. In applicazione di tali principi il CTU ha condivisibilmente escluso il superamento del tasso soglia usurario (vd. pag. 7 della CTU).
10. Infine parte attrice ha contestato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto e di spese illegittime di conto nonché l'arbitraria applicazione del sistema delle valute.
Tali domande non possono trovare accoglimento in quanto genericamente formulate essendosi sul punto parte attrice limitata ad eccepire che “in ascrizione al conto corrente” “il relativo saldo a debito” deriva dall' “illegittima applicazione di oneri finanziari non dovuti per applicazione di interessi ultralegali, per commissioni di massimo scoperto non dovute, illegittime spese di conto, sistema arbitrario delle valute e capitalizzazione trimestrale degli interessi (cd. anatocismo bancario) ed interessi attivi non riconosciuti in base ai criteri sostitutivi di cui all'art. 117 comma 7 lett. a) Tub” (vd. pag. 7 allegato alla citazione), senza sul punto specificare alcunché né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., con conseguente inammissibilità anche di una consulenza tecnica d'ufficio in quanto meramente esplorativa (cfr., ex plurimis, Tribunale
Firenze, 31.01.2023 secondo cui opera “il divieto della cd. consulenza meramente esplorativa, non potendo disporsi la consulenza tecnica al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume o, più esattamente, quando la parte tenda per suo tramite a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o a compiere un'indagine alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non debitamente provati” di talché “la parte non può limitarsi ad un elenco generale ed astratto di pagina 8 di 18 invalidità dovendo allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della pretesa ovvero l'effettiva ricorrenza di tali presupposti nel rapporto in esame”, potendo “solo le contestazioni formulate debitamente” “considerarsi validamente proposte e meritevoli di istruttoria”). In particolare: i) quanto all'illegittimità della commissione di massimo scoperto, la contestazione così come formulata impedisce di comprendere sia il vizio lamentato, sia l'ammontare della commissione corrisposta e non dovuta di cui si chiede la ripetizione;
ii) quanto all'illegittima applicazione delle spese di conto, parte attrice non ha neanche allegato quali sarebbero le spese applicate illegittimamente;
iii) quanto all'illegittima determinazione delle valute, manca ogni riferimento ad alcuna annotazione specifica o ad una precisa tipologia di operazioni e parte attrice non ha neanche indicato la diversa valuta ritenuta corretta.
11. In conclusione, alla luce del ricalcolo effettuato dal CTU in conseguenza dell'eliminazione della capitalizzazione degli interessi dal 1.01.2014 alla data in vigore della delibera del CICR del
3.08.2016, sussiste un credito in favore degli attori di € 580,47 (vd. pag. 8 della CTU).
Le contestazioni relative ai contratti di mutuo chirografari
12. Con riferimento ai contratti di mutuo chirografari n. 020/120155/69 del 12.02.2014 e n.
020/1238856/84 del 7.06.2016 parte attrice ne ha, innanzitutto, domandato la nullità per difetto di causa sostenendo che le somme erogate non sono mai state messe nella disponibilità materiale della parte mutuataria, essendo state utilizzate per ripianare l'esposizione debitoria che la medesima parte mutuataria aveva nei confronti della parte mutuante.
Al riguardo deve, innanzitutto, chiarirsi che tale fattispecie – denominata “mutuo solutorio” – non integra un mutuo di scopo, il quale sussiste quando una parte si obbliga a fornire le risorse economiche necessarie per il conseguimento di una finalità legislativamente prevista o convenzionalmente pattuita ad un'altra parte la quale si impegna non solo a restituire l'importo ricevuto ma anche a svolgere le attività necessarie per il raggiungimento dello scopo sicché
l'impegno assunto dal mutuatario si inserisce nel sinallagma contrattuale assumendo rilevanza sotto il profilo causale. Invero, nel mutuo solutorio l'utilizzo della somma non attiene al momento genetico del contratto di mutuo e non ne caratterizza la causa ma, quale elemento logicamente successivo, si colloca su un piano ulteriore e distinto quantomeno in senso logico – giuridico.
Ciò posto, la questione circa la validità del mutuo solutorio (utilizzato, cioè, per ripianare un debito pregresso del mutuatario verso il mutuante) è stata oggetto di un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento il mutuo contratto per ripianare una propria pregressa esposizione debitoria costituisce una mera operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito” che la banca creditrice realizza mediante accredito della somma su un conto corrente gravato di debito a carico del cliente, il che si tradurrebbe in una semplice modifica accessoria dell'obbligazione, come conseguente alla conclusione di un “pactum de non petendo ad tempus”
(cfr. Cass. Civ., sez. 1, 25 gennaio 2021, n. 1517; Cass. Civ., sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20896).
Secondo un altro orientamento – prevalente in giurisprudenza – è valido il contratto di mutuo stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante, a condizione che la pagina 9 di 18 somma venga effettivamente erogata e conseguita dal mutuatario medesimo, anche mediante accredito su di un conto corrente con saldo passivo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 25 luglio 2022,
n. 23149; Cass. Civ., sez. 3, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724; Cass. Civ., sez. 1, 27 dicembre
2013, n. 28663; Cass. Civ., sez. 3, 12 settembre 2014, n. 19282; Cass. Civ., sez. 3, 27 agosto 2015,
n. 17194).
Lo scrivente Magistrato si è già espresso in numerosi precedenti in ordine alla validità del mutuo solutorio non essendo condivisibile la tesi secondo cui il mutuo solutorio costituirebbe un pactum de non petendo per le seguenti ragioni.
In primo luogo, perché ciò che rileva ai fini della qualificazione di un contratto come mutuo è la traditio della somma mutuata – da intendersi come datio rei giuridica e non fisica – con la conseguenza che a tal fine è sufficiente anche l'accredito in conto corrente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 30 novembre 2021, n. 37654).
In secondo luogo, perché, poiché il patrimonio di ogni persona si compone di beni materiali, beni immateriali e crediti, l'utilizzo del denaro per estinguere un debito pregresso comporta un mutamento del patrimonio del mutuatario, di talché attraverso il mutuo vi è indubbiamente stato uno spostamento del denaro.
In terzo luogo, perché “sostenere che il mutuo solutorio esuli dalla “natura tipologica” del contratto di mutuo perché si ridurrebbe ad una “partita contabile” è affermazione che prova troppo: in epoca di moneta elettronica, infatti, qualsiasi solutio si riduce ad una partita contabile”, “attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili e tenuto altresì conto che sia la normativa antiriciclaggio che le misure normative tese a limitare l'uso di contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi ad trasferimento di danaro” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, 3 dicembre 2021, n. 38331).
Infine, l'accoglimento della tesi del pactum de non petendo determinerebbe una compromissione eccessiva dell'autonomia negoziale delle parti, negando loro la facoltà di stipulare accordi di ristrutturazione atipici essendo frutto di una loro autonoma scelta ricorrere ad un mutuo solutorio invece che alla novazione oggettiva o alla dilazione del pagamento (cfr. Cass. civ., sez. 3, 25 luglio
2022, n. 23149).
Sulla questione sono di recente intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione le quali hanno confermato la piena validità del mutuo solutorio in quanto, fermo che ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo è necessaria la traditio da intendersi in senso giuridico
(dovendo, cioè, la res esseremessa nella disponibilità giuridica del mutuatario), occorre adottare un metodo di analisi logico-giuridico della fattispecie in quanto maggiormente in grado di ordinare gli elementi che la caratterizzano secondo la sequenza fatto – norma – effetto.
In quest'ottica nella fattispecie in esame in conseguenza dell'accredito delle somme mutuate si realizza un mutamento della disponibilità economiche e finanziarie del mutuatario presupponendo la riappropriazione delle somme da parte della banca al fine di ripianare le pregresse esposizioni debitorie proprio che le somme siano previamente entrate nella disponibilità giuridica del primo.
pagina 10 di 18 Sebbene ciò si traduca in un'operazione contabile, “nulla autorizza” a qualificare l'operazione come “fittizia o apparente” trattandosi di “una reale vicenda economica e giuridica” “costituita dall'inserimento di una posta attiva in capo al correntista come tale idonea a comportare inevitabili mutamenti nei rapporti di dare avere con la banca mutuante”, anche considerando che “la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, nonché la normativa antiriciclaggio e le altre misure tese a limitare l'uso del contante nelle transazioni commerciali hanno accentuato l'utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro”.
“Con l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è”, pertanto, “da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità della somma effettivamente conseguita”, a nulla rilevando a tal fine il “successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile”.
Conseguentemente:
- non è possibile qualificare il mutuo solutorio come pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento del denaro, “poiché tale spostamento invece vi è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente”;
- la destinazione delle somme, ancorché immediata, ad estinzione di pregresse esposizioni debitorie “non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità” “essendo anzi essa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune tipologie di finanziamento” (art. 2 l. n. 546/1977; art. 43 d.l. n. 976/1966; art. 16 r.d. n. 765/1926), ferma restando la necessità di verificare se, in concreto, il mutuo maschera un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento, in quanto tale aggredibile con l'azione revocatoria da parte del creditori pregiudicati;
- la previsione già nel contratto di mutuo ordinario della destinazione della somma al ripianamento di debiti non determina una modifica del tipo contrattuale, “costituendo” “una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio” atteso che la disciplina del mutuo ordinario di cui agli artt.
1813 ss c.c. non attribuisce alcun rilievo causale alla destinazione della somma mutuata.
In sintesi “il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito sul conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale” (cfr. Cass. civ., sez. U., 5 marzo 2025, n. 5841). pagina 11 di 18 12.1. Ne deriva che, anche a voler ritenere provato che – come dedotto dagli attori – i contratti di finanziamento sono stati utilizzati al solo fine di ripianare pregresse passività, essi non possono considerarsi nulli, essendosi validamente integrata la fattispecie di cui agli artt. 1823 ss c.c.
13. In secondo luogo gli attori hanno eccepito la mancata e/o errata indicazione nei contratti di finanziamento dell' con conseguente applicazione dell'art. 117 co. 6 Tub. Pt_4
La domanda non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, perché l'ISC è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria (ossia, in altri termini, un mero indice del costo effettivo del finanziamento imposto e previsto a soli fini informativi) e, pertanto, non può considerarsi né un tasso, né un prezzo, né una condizione, così come previsto dall'art. 117 co. 6 TUB che, quindi, non può trovare applicazione.
In secondo luogo, perché l'art. 117 TUB non prevede alcuna sanzione di invalidità, prevista dal legislatore solo nell'ambito del contratto di credito al consumo ex art. 125 bis co.
6-7 TUB (ipotesi insussistente nel caso di specie risultando i finanziamenti essere stati concessi a Parte_1 quale titolare dell'omonima impresa individuale), il quale contempla espressamente la
[...] sanzione della nullità delle clausole contrattuali che, contrariamente a quanto previsto nell'art. 121 co. 1 lett. e), prevedono prezzi o costi che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nell'apposita documentazione. Una simile sanzione non è, invece, prevista nell'art. 117 TUB con la conseguenza che l'applicazione dell'ISC in misura diversa rispetto a quella indicata in contratto non comporta alcuna nullità della disposizione, potendo, al più, configurarsi un'ipotesi di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di informazione in capo all'intermediario, risarcibile purché il cliente provi che l'errata informazione lo ha indotto a contrattare in termini meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto da altri istituti bancari (cfr. Tribunale Roma 21.1.2019, Tribunale Milano 26.10.2017).
In sintesi, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, al di fuori dei contratti stipulati con un consumatore ai sensi dell'art. 125bis Tub l'omessa previsione del TAEG (o l'applicazione di un TAEG diverso da quello pubblicizzato) non determina la nullità del contratto in quanto l'indice sintetico di costo (ISC) – altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG) – è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, in quanto tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 Tub tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicate in contratto”
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, ordinanza 13 dicembre 2023, n. 34889).
13.1. In applicazione di tali principi non avendo parte attrice neanche allegato che l'errata informazione l'ha indotta a contrattare in termini meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto da altri istituti bancari non è neanche necessario accertare se, effettivamente, vi sia pagina 12 di 18 Par divergenza tra l' applicato e quello pattuito. 14. Infine parte attrice ha contestato l'illegittima applicazione di interessi usurari.
Al riguardo deve, innanzitutto, chiarirsi che affinché possa essere ammessa CTU contabile avente ad oggetto la verifica del superamento del tasso soglia antiusura previsto dall'art. 2 l. n. 108/1996 occorre che la contestazione sia specifica ed analitica e basata sulla corretta metolodologia di calcolo (cfr., ex multis, Tribunale di Roma, sez. 17, 4 febbraio 2019, n. 2501; Tribunale di Roma, 21 febbraio 2018, n. 4065), con la precisazione che – ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario – oltre a quanto già indicato nel par. 9 della motivazione – nel computo del t.e.g. non deve prendersi in considerazione la commissione di estinzione anticipata in quanto, oltre ad ostarvi il principio di omogeneità tra i dati di raffronto (non venendo questa in considerazione ai fini della determinazione del TEGM), detta commissione costituisce il corrispettivo non dell'erogazione di somme da parte della banca, bensì dell'esercizio del diritto potestativo del cliente di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto ed è, in ogni caso, alternativa rispetto alla corresponsione degli interessi (corrispettivi e moratori), giustificandosi la stessa proprio sul dato della mancata percezione da parte della banca degli interessi sulle somme restituite anticipatamente, il che impedisce di cumulare detta commissione con il tasso di interesse praticato nel contratto (cfr.
Tribunale Ancona 21 febbraio 2019; Cass. civ., sez. 3, 7 marzo 2022, n. 7352).
Orbene nel caso di specie, oltre alla genericità dell'eccezione, dalla consulenza di parte allegata all'atto introduttivo si evince il superamento del tasso soglia usurario utilizzando la formula di matematica finanziaria – ossia una formula errata e non condivisa dalla giurisprudenza consolidata
– risultando, per converso, il rispetto dei limiti usurari utilizzando la corretta formula di cui alle Istruzioni della BA d'IT.
Le contestazioni relative alla fideiussione rilasciata da Parte_2
15. Con riferimento ai contratti di fideiussione sottoscritti da parte attrice, nella Parte_2 memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ne ha eccepito la nullità ex art. 1418 c.c. e art.
2-33 l. n.
287/1990 in quanto contenenti le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. di cui allo schema ABI del 2003 in relazione alle quali la BA d'IT – con provvedimento n. 55/2005 – ha accertato l'esistenza di un'intesa orizzontale restrittiva della concorrenza (vd. doc.
9-10 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), questione che – attenendo a profili di nullità – può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata anche d'ufficio dal giudice.
Su un piano generale di analisi, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, valorizzando la ratio della normativa di cui alla l. n. 287/1990 (ossia quella di realizzare un bilanciamento tra la libertà di concorrenza e la tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei soggetti diversi dagli imprenditori atteso che la legge in esame detta norme a tutela della concorrenza avente come destinatari tutti i soggetti del mercato e, in particolare, i consumatori) hanno chiarito che, poiché il contratto a valle stipulato dal singolo consumatore costituisce il naturale sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti un adeguato strumento di tutela della trasparenza e pagina 13 di 18 della concorrenza del mercato è appresentato dalla nullità del contratto.
La normativa antitrust vieta, infatti, qualsiasi fattispecie distorsiva della competizione di mercato, in qualunque forma essa avvenga, con la conseguenza che i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte e vengono ad essere inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce i primi. In quest'ottica il legislatore europeo, nel sanzionare la nullità delle intese ad ogni effetto, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale, in quanto tale, realizza un ostacolo al gioco della concorrenza.
Si tratta – secondo la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite e condivisa dall'intestato Tribunale
- di una nullità speciale, da collegamento funzionale tra l'intesa ed il contratto a valle, funzionalità che si riscontra quando il contratto a valle è interamente o parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale è di per sé un mezzo per violazione la normativa antitrust, ovvero quando riproduce solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. In particolare si tratta di una nullità parziale (delle sole clausole riproduttive dell'accordo o della deliberazione a monte) di talché, in applicazione dell'art. 1419 c.c., essa non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, salvo prova contraria della parte che intende ottenere la nullità totale del contratto, prova che è difficile da fornire poiché; quanto alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole anticoncorrenziali, sebbene ha reso più onerosa la posizione del garante, non è tale da ritenere che il fideiussore, in assenza di tali clausole, non avrebbe prestato la garanzia, trattandosi – di regola – di persona legata al debitore principale e, dall'altro, la banca ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte tali clausole, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti (cfr. Cass. civ., sez. U., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Come chiarito dalla successiva giurisprudenza di legittimità, il Giudice, al fine di valutare l'eventuale nullità, deve accertare che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, ossia: i) l'esistenza di un provvedimento dell'Autorità Garante che accerta l'esistenza di un'intesa anticorrenziale, il quale ha valenza di prova privilegiata in relazione alle sole fideiussioni stipulate entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della
BA d'IT, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale;
ii) la natura di fideiussione “omnibus”, attesa la limitazione dell'accertamento della BA d'IT a tale fattispecie (e che, quindi, che solo rispetto ad essa può possedere la sopraesposta efficacia probatoria privilegiata); iii) la compresenza delle clausole sopra richiamate, posto che, in virtù dell'accertamento dell'Autorità Garante l'anticoncorrenzialità dell'intesa deriva pagina 14 di 18 proprio dalla contestuale presenza di tali clausole;
iv) la concreta ricaduta della nullità sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383).
15.1. Nel caso di specie la domanda di nullità delle fideiussioni non può trovare accoglimento in quanto:
- solo la fideiussione del 2.01.2014 è una fideiussione omnibus mentre le fideiussioni rilasciate in data 5.02.2014 e in data 7.06.2016 sono fideiussioni specifiche, ossia rilasciate a garanzia delle due operazioni di finanziamento sopraesposte (vd. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2
c.p.c. di parte attrice) e, in quanto tali, non rientrano nell'accertamento della BA d'IT;
- le fideiussioni, in ogni caso, sono state sottoscritte nel 2014 e nel 2016, ossia in un periodo non ricompreso nell'accertamento della BA d'IT (riguardante l'anno 2005) con la conseguenza che detto accertamento non può costituire una prova privilegiata e che, trattandosi di azione cd. stand alone, parte attrice avrebbe dovuto fornire la prova che al momento della stipulazione esisteva un'intesa anticoncorrenziale in attuazione della quale il suddetto contratto è stato stipulato (cfr., ex multis, Tribunale Roma, sez. XVII, 28 aprile 2023, n. 6749), prova che, nel caso di specie, è del tutto assente.
16. Parte attrice ha, altresì, richiesto la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., ai sensi del quale «il fideiussore per un'obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito».
L'obbligo – previsto ex lege - del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali sono peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di essere consapevole della situazione affinché non venga a perdere, per la volontà del creditore di aumentare il proprio rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante stesso aveva fatto iniziale affidamento e, quindi, di sottrarsi, negando l'autorizzazione, all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità – condivisa dall'intestato Tribunale – affinché il debitore sia liberato ex art. 1956 c.c. devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 23 maggio 2005, n. 10870), con la precisazione che è onere della parte che invoca tale liberazione provare la sussistenza di tali elementi costitutivi (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 10870/2005 cit;
Cass. civ., sez. 1, 11 gennaio 2006, n.
394 secondo cui “è onere della parte la quale deduca la violazione di questo canone dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni pagina 15 di 18 economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore”, dovendo – quindi – il fideiussore provare sia il “fatto oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento quando si era già verificato un peggioramento delle condizioni economiche del debitore principale, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto” sia la “consapevolezza di tale peggioramento da parte del creditore”;
Cass. civ, sez. 1, 24 novembre 2022, n. 34685).
Provata la sussistenza di tali presupposti, grava sul creditore l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 1956 c.c., ossia di dimostrare che il fideiussore, adeguatamente informato dell'oggettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del soggetto il cui debito garantisce, ha rilasciato la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. 3, 27 marzo 2024, n. 8304).
In materia è stato ulteriormente precisato che la condotta della banca che, pur conoscendone le difficoltà economiche, concede finanziamenti al debitore principale confidando nella solvibilità del fideiussore senza informare quest'ultimo dell'aumento del rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione non integra una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale (cfr. Cass. civ., sez.
3, 17 luglio 2023, n. 20713), dove tale presunzione di conoscenza può ritenersi sussistente in capo al coniuge fideiussore del debitore principale attesa l'esistenza di un legame tra debitore e fideiussore sorretto da vincoli stabili di comunione di vita e di interessi, presunzione del tutto legittima in quanto il fatto noto è costituito dalla stabile comunione di vita e di interessi tra fideiussore e debitore principale, cui segue la conoscenza del mutamento delle condizioni patrimoniali quale sintomo dell'autorizzazione tacita alla concessione del credito (cfr. Cass. civ., sez. 1, 2 marzo 2016, n. 4112).
16.1. In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che, da un lato, parte attrice non ha provato i requisiti previsti dall'art. 1956 c.c. non avendo neanche chiarito quando si sarebbe verificato il peggioramento della situazione patrimoniale di tale da richiedere Parte_1 la sua autorizzazione per la concessione di nuovi finanziamenti e, dall'altro, deve ritenersi in ogni caso presunta, in ragione dell'esistenza del legame di coniugio, la conoscenza di tali eventuali mutamenti da parte del fideiussore con conseguente autorizzazione tacita alla concessione del credito.
A ciò si aggiunga la considerazione per cui dopo aver rilasciato fideiussione Parte_2 omnibus il 2.01.2014, ha rilasciato due ulteriori fideiussioni specifiche a garanzia proprio di quei due finanziamenti invocati ai fini dell'applicazione dell'art. 1956 c.c.
Le domande riconvenzionali formulata dalla banca convenuta
17. Nella comparsa di costituzione tempestivamente depositata la banca convenuta ha domandato in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento, in via solidale, di € 54.321,35, di cui:
- € 13.495,02 oltre interessi maturati non ancora contabilizzati ed interessi maturandi pagina 16 di 18 dall'01/01/2018 al tasso convenzionale, ordinario, su base annua, sulla sola sorte capitale e senza capitalizzazione, con espressa rinuncia all'applicazione della misura pattuita per gli interessi di mora, quale saldo debitore residuo, all'esito dell'escussione MCC, della posizione di sofferenza n.
9060/990/81772 derivante da mutuo chirografario nr. 09/20/120155 del 05/02/2014 di originari euro
75.000,000;
- € 40.826,33, di cui Euro 300,90 per interessi maturati dal 16/11/2017 al 31/12/2017, oltre interessi maturati non ancora contabilizzati ed interessi maturandi dall'01/01/2018 al tasso convenzionale, ordinario, su base annua, sulla sola sorte capitale e senza capitalizzazione, con espressa rinuncia all'applicazione della misura pattuita per gli interessi di mora, quale saldo debitore residuo della posizione di sofferenza n. 9060/990/81773 derivante da mutuo chirografario nr. 09/20/123856 del 07/06/2016 di originari euro 38.000,000.
Tale domanda deve trovare accoglimento risultando in atti i contratti ed i relativi estratti conto (vd. doc.
3-8 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), contratti che sono stati risolti dalla banca con raccomandate, rispettivamente, del 3.07.2017 e del 30.08.2017 (vd. doc. 10-11 allegati alla comparsa di costituzione e risposta), il cui saldo tiene conto di quanto ricevuto da
[...] quale fondo di garanzia ex l. n. 882/1996 (vd. doc. 14 allegato alla comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta) ed essendo state rigettate le contestazioni sollevate dagli attori.
Conclusioni
15. Alla luce dell'istruttoria svolta la banca convenuta deve essere condannata al pagamento in favore degli attori di € 580,47 quale saldo del contratto di conto corrente n. 020/124172 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione (18.06.2018) al saldo.
Gli attori devono essere condannati, in solido, al pagamento in favore della banca convenuta di €
54.321,35 oltre interessi legali dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta
(9.10.2018) al saldo
Le spese di lite
16. L'esito complessivo della lite giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura di 1/5 con condanna degli attori al pagamento della restante parte nei confronti della banca convenuta.
Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (in applicazione del decisum), della natura delle questioni giuridiche e fattuali trattate nonché del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori medi in € 11.977,00 (€
2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisionale, non avendo svolto attività difensiva dopo il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c.).
16.2. Le spese delle CTU – come liquidate decreto del 24.08.2021 -– sono poste definitivamente a carico della banca, essendo stato il contratto di conto corrente oggetto di ricalcolo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
pagina 17 di 18 e contro Pt_1 Parte_2 [...]
Controparte_1
ogni altra domanda e eccezione disattesa o assorbita, così
[...] dispone:
1) accerta e dichiara, nei limiti di cui in parte motiva, l'illegittima applicazione nel contratto di conto corrente n. 020/124172 di interessi anatocistici e, per l'effetto, condanna la banca convenuta al pagamento in favore degli attori di € 580,47 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione (18.06.2018) al saldo;
2) rigetta le ulteriori domande formulate da parte attrice;
3) condanna e in solido, al pagamento in favore della banca Parte_1 Parte_2 convenuta di € 54.321,35 oltre interessi legali dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta (9.10.2018) al saldo;
4) compensa per 1/5 le spese di lite tra le parti – complessivamente determinate in € 264,00 per anticipazioni ed € 11.977,00 per onorario oltre rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge
- e condanna parte attrice al pagamento della restante parte in favore di parte convenuta;
5) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta
Teramo, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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